Domanda :
In merito alla procedura indicata in oggetto si chiedono i seguenti chiarimenti:
1. Con riferimento al disciplinare, art. 6, lett. c), p.to 6, si chiede conferma della circostanza che, circa il “possesso di una valutazione di conformità del proprio sistema di gestione ambientale EMAS o altri sistemi di gestione ambientale conformità all’art. 45 del Reg. CE 1221/2009 “, in assenza della certificazione EMAS, sia sufficiente la certificazione ISO 14001.
Al riguardo si segnala, infatti, che il sistema di certificazione EMAS rinvia ai requisiti di gestione del sistema ambientale ISO 14001 e che, infatti, la giurisprudenza ha avuto modo di rilevare che “la normativa infatti considera ex lege equivalenti (…) le menzionate certificazioni del sistema ISO/EMAS†(TAR Piemonte n. 1302/2018), sulla base del generale principio di equivalenza delle certificazioni ambientali di cui all’art. 87, co. 2, d.lgs. n. 50/2016, addirittura aprendo alla possibilità di ritenere soddisfatti i requisiti dei sistemi di gestione ambientale anche in assenza di certificati, in presenza di misure equipollenti a quelle previste dal quadro normativo di cui all’art. 45 del Regolamento CE 1221/2009.
2. “Con riferimento a quanto previsto dal disciplinare, in merito alla comprova dei requisiti di capacità economica e finanziaria e tecnica-professionale, si chiede di confermare che – come indicato espressamente dalla citata lex specialis (rif. Art. 6, lett. b) – c) - per la comprova dei requisiti in parola è prevista e sarà richiesta esclusivamente la produzione, rispettivamente di “bilanci approvati alla data di scadenza del termine per la presentazione delle offerte†e di “elenco dei principali contratti con Pubbliche Amministrazioni, inerenti servizi di manutenzione su apparecchiature di pari categoria a quelle indicate nella presente gara …â€.
In caso negativo, si chiede, invece, di indicare quali ulteriori mezzi di prova (non indicati dal disciplinare) saranno richiesti agli operatori economiciâ€.
3. “Con riferimento a quanto previsto dal disciplinare, in merito alla comprova dei requisiti di capacità economica e finanziaria e tecnica-professionale, si chiede di specificare cosa si intende per apparecchiature di pari categoria. Stessa fascia (alta) o stessa modalità?
4. In riferimento all’ all. 1 si chiede di dimostrare il fatturato globale del triennio 2015/2017, mentre nel disciplinare all’art. 6, lett. b) – c) si riferisce al periodo antecedente la pubblicazione della gara 2016/2018.
Si chiede di confermare che, quanto indicato nell’allegato 1, sia un refuso e, che, quindi, il triennio da comprovare sia 2016/2018.
5. Con riferimento all’art. 8 del disciplinare “subappalto†si chiede di confermare che, come previsto dal
D.L. 18 aprile 2019 n. 32, convertito, con modificazioni dalla legge 14 giugno 2019 n. 55, in sede di offerta, non si debba indicare la terna dei subappaltatori ma solo le parti del servizio / fornitura che si intende subappaltare, non superando la quota del 40% dell’importo complessivo del contratto di lavori/servizi/forniture.
6. Si chiede conferma che le certificazioni di qualita’ aziendali (ISO 13845, ISO 9001 etc.) possano essere presentate in lingua originale (inglese), o, qualora si confermasse la necessità di traduzione, queste possono essere prodotte con relativa autodichiarazione di traduzione copia conforme al testo all’originale.
7. Con riferimento al capitolato pag. 5/9 : art 3.3 “attività specifiche escluseâ€-assistenza da remoto, si chiede conferma che l’all. 2 modulo ‘Nomina responsabile del trattamento esterno’ verrà fornito in caso di aggiudicazione.
8. In merito al progetto tecnico si chiede di chiarire se eventuali allegati possano essere considerati esclusi dalla numerazione delle 50 pagine richieste.
9. Con riferimento all’offerta ecnomica si chiede conferma che il costo della manodopera sia escluso dal calcolo del ribasso, in quanto è in contrasto col Codice.
10. Lo schema contratto allegato si riferisce a un’altra procedura di fornitura. Si chiede, pertanto, di allegare il modulo corretto relativo alla presente procedura.
11. In merito al capitolato, art. 1), si chiede di inserire i listini in offerta economica.
Non è previsto un campo apposito per inserie il documento richiesto pertanto si chiede se sia possibile inserirlo nella busta tecnica indicando nell’economica solo la percentuale di sconto.
12. In riferimento al progetto tecnico, H) “contratti in essere con aziende pubbliche ,â€si chiede se vengono valutati come tali soltanto i contratti in essere con enti pubblici in esecuzione diretta o possono essere contemplati in conteggio anche quelli con conduzione contrattuali in modalità di subappalto.
Risposta :
1. Con riferimento al disciplinare, art. 6, lett. c), p.to 6, si chiede conferma della circostanza che, circa il “possesso di una valutazione di conformità del proprio sistema di gestione ambientale EMAS o altri sistemi di gestione ambientale conformità all’art. 45 del Reg. CE 1221/2009 “, in assenza della certificazione EMAS, sia sufficiente la certificazione ISO 14001.
Al riguardo si segnala, infatti, che il sistema di certificazione EMAS rinvia ai requisiti di gestione del sistema ambientale ISO 14001 e che, infatti, la giurisprudenza ha avuto modo di rilevare che “la normativa infatti considera ex lege equivalenti (…) le menzionate certificazioni del sistema ISO/EMAS†(TAR Piemonte n. 1302/2018), sulla base del generale principio di equivalenza delle certificazioni ambientali di cui all’art. 87, co. 2, d.lgs. n. 50/2016, addirittura aprendo alla possibilità di ritenere soddisfatti i requisiti dei sistemi di gestione ambientale anche in assenza di certificati, in presenza di misure equipollenti a quelle previste dal quadro normativo di cui all’art. 45 del Regolamento CE 1221/2009
RISPOSTA:
Per la finalità del presente appalto e per la partecipazione alla gara il mancato possesso di una procedura aziendale EMAS può essere sostituita dal possesso della certificazione ISO 14001.
2. “Con riferimento a quanto previsto dal disciplinare, in merito alla comprova dei requisiti di capacità economica e finanziaria e tecnica-professionale, si chiede di confermare che – come indicato espressamente dalla citata lex specialis (rif. Art. 6, lett. b) – c) - per la comprova dei requisiti in parola è prevista e sarà richiesta esclusivamente la produzione, rispettivamente di “bilanci approvati alla data di scadenza del termine per la presentazione delle offerte†e di “elenco dei principali contratti con Pubbliche Amministrazioni, inerenti servizi di manutenzione su apparecchiature di pari categoria a quelle indicate nella presente gara …â€. In caso negativo, si chiede, invece, di indicare quali ulteriori mezzi di prova (non indicati dal disciplinare) saranno richiesti agli operatori economiciâ€.
RISPOSTA:
Si conferma quanto stabilito dal Disciplinare di gara.
3. “Con riferimento a quanto previsto dal disciplinare, in merito alla comprova dei requisiti di capacità economica e finanziaria e tecnica-professionale, si chiede di specificare cosa si intende per apparecchiature di pari categoria. Stessa fascia (alta) o stessa modalità?
RISPOSTA
Per pari categoria si intende apparecchiatura analoghe, per tipologia a quelle poste a base di gara (RMN 1,5T e 3T, TAC, Angiografo)
4. In riferimento all’ all. 1 si chiede di dimostrare il fatturato globale del triennio 2015/2017, mentre nel disciplinare all’art. 6, lett. b) – c) si riferisce al periodo antecedente la pubblicazione della gara 2016/2018. Si chiede di confermare che, quanto indicato nell’allegato 1, sia un refuso e, che, quindi, il triennio da comprovare sia 2016/2018.
RISPOSTA
Il periodo di riferimento per la dimostrazione dei fatturati è il triennio 2016-2018. Altri periodi sono da considerarsi dei refusi.
5. Con riferimento all’art. 8 del disciplinare “subappalto†si chiede di confermare che, come previsto dal D.L. 18 aprile 2019 n. 32, convertito, con modificazioni dalla legge 14 giugno 2019 n. 55, in sede di offerta, non si debba indicare la terna dei subappaltatori ma solo le parti del servizio / fornitura che si intende subappaltare, non superando la quota del 40% dell’importo complessivo del contratto di lavori/servizi/forniture.
RISPOSTA
Si conferma l’applicazione dell’art.105 D.Lgs.50/2016 così come modificato dall’art.1 comma 18 della L.55/2019 circa l’innalzamento della soglia del subappalto al 40% e l’eliminazione dell’indicazione della terna dei subappaltatori. Permangono gli altri obblighi del citato articolo 105.
6. Si chiede conferma che le certificazioni di qualita’ aziendali (ISO 13845, ISO 9001 etc.) possano essere presentate in lingua originale (inglese), o, qualora si confermasse la necessità di traduzione, queste possono essere prodotte con relativa autodichiarazione di traduzione copia conforme al testo all’originale.
RISPOSTA
Tutta la documentazione deve essere presentata in lingua italiana. E’ accettata la traduzione con autocertificazione di rispondenza.
7. Con riferimento al capitolato pag. 5/9 : art 3.3 “attività specifiche escluseâ€-assistenza da remoto, si chiede conferma che l’all. 2 modulo ‘Nomina responsabile del trattamento esterno’ verrà fornito in caso di aggiudicazione.
RISPOSTA
Si specifica che l’art.3.3. del Capitolato Speciale di Appalto riguarda le “attività specifiche inlcuse†e non “escluse†come nel testo del quesito posto. In ogni caso si conferma che il modulo per la nomina del “responsabile del trattamento esterno†sarà fornito all’aggiudicatario dell’appalto.
8. In merito al progetto tecnico si chiede di chiarire se eventuali allegati possano essere considerati esclusi dalla numerazione delle 50 pagine richieste.
RISPOSTA
Gli allegati concorrono alla formazione della relazione tecnica e quindi al numero di pagine ammesse (n.50).
9. Con riferimento all’offerta economica si chiede conferma che il costo della manodopera sia escluso dal calcolo del ribasso, in quanto è in contrasto col Codice.
RISPOSTA
Il ribasso offerto in sede di gara è globale ed è calcolato su tutto l’importo posto a base di gara, al netto degli oneri della sicurezza da lavorazioni interferenti il cui importo è esplicitato nel Bando di gara. La Stazione Appaltante in sede di verifica di congruità dell’offerta procederà all’analisi delle componenti dell’offerta economica dell’aggiudicatario, compreso il costo della mano d’opera che dovrà rispettare i valori minimi delle tabelle del CCNL di competenza.
10. Lo schema contratto allegato si riferisce a un’altra procedura di fornitura. Si chiede, pertanto, di allegare il modulo corretto relativo alla presente procedura.
RISPOSTA
Lo Schema di Contratto pubblicato indica il riferimento ad una procedura di gara negoziata anziché alla procedura di gara aperta effettivamente in espletamento. Tale riferimento è da considerarsi un refuso, che non comporta alcun tipo di problema ai contenuti dello schema di contratto pubblicato e sarà corretto in fase di compilazione del contratto con l’aggiudicatario.
11. In merito al capitolato, art. 1), si chiede di inserire i listini in offerta economica. Non è previsto un campo apposito per inserire il documento richiesto pertanto si chiede se sia possibile inserirlo nella busta tecnica indicando nell’economica solo la percentuale di sconto.
RISPOSTA
Si conferma che il listino in oggetto dovrà essere allegato alla sola offerta economica, nello spazio “Schema Offerta Economicaâ€, per informazioni tecniche sulla modalità di caricamento si faccia ricorso al Call Center del portale INTERCENT-ER.
12. In riferimento al progetto tecnico, H) “contratti in essere con aziende pubbliche ,â€si chiede se vengono valutati come tali soltanto i contratti in essere con enti pubblici in esecuzione diretta o possono essere contemplati in conteggio anche quelli con conduzione contrattuali in modalità di subappalto.
RISPOSTA
Saranno valutati solo contratti diretti con Aziende Pubbliche