Domanda :
Spett.le Ente e gent.mo dott. Santoriello,
in merito alla procedura di gara indicata in oggetto, al fine di porre in essere le valutazioni propedeutiche alla presentazione della nostra migliore offerta, si formulano i seguenti chiarimenti.
Ci si rende tuttavia disponibili, al fine di rendere più leggibili le osservazioni di seguito riportate, a trasmettere un documento formato .pdf all’indirizzo pec che Vi chiediamo di comunicarci in caso di accoglimento della presente segnalazione.
* * *
Sulla c.d. Clausola Sociale.
Considerato:
- L’art. 24 del Disciplinare,
- La dichiarazione sull’impegno a presentarsi entro 10 giorni dall’aggiudicazione della gara per condividere modalità ri-assorbimento del personale,
- La possibile esecuzione anticipata del servizio con la possibile richiesta di attivazione immediata di circa 100 risorse “da inserire prontamente nell’ambito delle attività amministrative della stazione appaltante, dotate di esperienza pregressa nei settori e nelle materie oggetto della prestazione, prestata possibilmente presso aziende sanitarie†(cfr. art. 2 Capitolato) e
- L’art. 31 del CCNL per la Categoria Agenzie per il Lavoro che prescrive l’applicazione della c.d. Clausola Sociale, ovvero che in caso di cessazione di appalti pubblici nei quali l’Ente appaltante proceda ad una nuova aggiudicazione ad Agenzia anche diversa dalla precedente, l’Agenzia aggiudicataria è tenuta a garantire il mantenimento in organico di tutti i lavoratori già utilizzati in precedenza, compatibilmente con i numeri richiesti dal bando e per tutta la durata dello stesso.
Sulla base di tale obbligo, si chiede cortesemente di conoscere se ad oggi alcuni lavoratori sono titolari di un contratto di somministrazione di lavoro.
In caso affermativo, si chiede:
- Il numero dei lavoratori oggi attivi con contratto di somministrazione,
- L’inquadramento di tali lavoratori,
- La tipologia contrattuale (contratto di somministrazione a tempo determinato o indeterminato) di tali lavoratori,
- In caso di contratto di somministrazione a tempo indeterminato, la data di assunzione o trasformazione (da tempo determinato a tempo indeterminato),
- La durata media delle missioni attivate in somministrazione negli ultimi 36 mesi
- La conferma che tale personale sia già formato ed istruito ai sensi del d.lgs. n. 81/2008 oltre che idoneo alla mansione e
- L’attuale fornitore.
L’obbligo alla pubblicazione/rilascio di tali informazioni trova ampia sponda anche nel parere n. 2703/2018 del 21.11.2018 del Consiglio di Stato sulle linee Guida ANAC relative alla clausola sociale. Nel predetto parere il Consiglio di Stato ha avuto modo di ribadire con forza che “l’effettivo contemperamento della libertà di impresa con il diritto al lavoro ad avviso della Commissione richiede l’eliminazione di un’asimmetria informativa fra i potenziali imprenditori entranti, l’imprenditore entrante e l’imprenditore uscente, che è titolare, nell’ambito che interessa, di una posizione dominante, o comunque di vantaggio informativo, della quale occorre prevenire il possibile abuso al fine di evitare fenomeni di azzardo morale. In termini economici, infatti, l’imprenditore che già gestisce il servizio da affidare è necessariamente in possesso di tutte le informazioni sul numero degli addetti che impiega e sui relativi costi, ovvero delle informazioni che gli esterni non conoscono, e che però sono loro necessarie per concorrere alla gara con un’offerta sostenibile. Ad avviso della Commissione, applicare in modo effettivo la clausola sociale postula che la descritta asimmetria informativa venga eliminataâ€.
Pertanto, vista la vincolatività della clausola sociale, le informazioni appena richieste risultano imprescindibili sia per formulare adeguatamente l’offerta economica, sia per garantire il rispetto del principio fondamentale della par condicio concorrentium, nonché il rispetto della buona fede e correttezza (art. 1375 e 1175 del Codice Civile) poiché, diversamente, il fornitore attuale godrebbe di un indubbio vantaggio rispetto agli altri partecipanti alla procedura in quanto unico concorrente in possesso di tali informazioni.
Infatti, come sancito dal Consiglio di stato nel succitato parere “Potrebbe poi trattarsi, e sarà la regola per la maggior parte di esse, di informazioni di cui è in possesso solo l’imprenditore uscente: per questi dati, è rintracciabile nel sistema un obbligo di renderli noti che prescinde da specifiche previsioni contrattuali. (…) consente di individuare obblighi di informazione e di protezione non solo nei confronti della controparte, ovvero della stazione appaltante, ma anche di terzi qualificati. E’ pertanto possibile ricavare un obbligo dell’impresa uscente direttamente nei confronti dei terzi interessati sussumendolo nella nota categoria generale degli obblighi di protezione nei confronti di terziâ€.
Peraltro, qualora la Stazione Appaltante non fosse in possesso delle informazioni richieste dalla Scrivente, ben potrà richiederle al fornitore uscente che sarà obbligato a rilasciarle anche alla luce del fatto che si tratta “di obblighi per i quali è configurabile anche una specifica sanzione, dato che il loro ingiustificato inadempimento potrebbe integrare gli estremi del grave illecito professionale di cui all’art. 80 comma 5 lettera c) del Codice dei contratti, e comunque essere valutato ai fini di un’esclusione dall’elenco degli imprenditori invitati alla garaâ€( cfr. parere n. 2703/2018 del 21.11.2018 del Consiglio di Stato sulle linee Guida ANAC relative alla clausola sociale).
* * *
Sugli allegati alla relazione tecnica.
Si prende atto del numero massimo di facciate consentite per la redazione della relazione tecnica, pari a 35 facciate, oltre indice; si richiede se sussista la possibilità di accludere alla predetta relazione tecnica eventuali allegati di approfondimento, ad esempio copia delle certificazioni richieste dal Progetto tecnico e i curricula vitae delle risorse dedicate alla gestione del servizio richiesto, senza che tali allegati vengano conteggiati nel numero massimo di 35 facciate.
* * *
Sull’interruzione del Contratto.
Si prende atto che, come previsto dalla Delibera indizione n. 626 del 28.06.2019, il servizio oggetto di gara si potrà interrompere in caso di conclusione delle procedure concorsuali finalizzate all’assunzione diretta di diversi profili professionali.
Sulla base di tale considerazione, visto che la procedura concorsuale è un procedimento amministrativo da Voi gestito e, quindi, prevedibile da un punto di vista temporale, si chiede cortese conferma che i singoli contratti di somministrazione termineranno a loro naturale scadenza in quanto la scadenza dei contratti coinciderà con la conclusione della procedura concorsuale (ad es., verranno stipulati contratti di somministrazione di breve durata per farla coincidere temporalmente con l’esito delle procedure concorsuali)
A conferma della necessità di concludere i contratti di somministrazione di lavoro alla loro scadenza naturale si cita l’art. 45 del CCNL Agenzie per il Lavoro che prevede solo determinate ipotesi di interruzione della missione lavorativa.
In conclusione, si chiede cortese conferma che, al difuori delle ipotesi ivi indicate in detto art. 45, in tutti i casi di risoluzione e recesso contrattuale previste da Legge di gara i contratti di somministrazione lavoro cesseranno alla loro naturale scadenza o comunque verranno regolarmente retribuite le relative prestazioni, anche alla luce del fatto che l’art. 33, co. 2, del D.Lgs. n. 81/2015 prevede che: “con il contratto di somministrazione di lavoro l'utilizzatore assume l'obbligo di … rimborsare al somministratore gli oneri retributivi e previdenziali da questo effettivamente sostenuti in favore dei lavoratoriâ€.
* * *
Sull’importo della polizza provvisoria.
Con riferimento alla cauzione provvisoria, si prende atto che l’art.10 del Disciplinare prevede quanto segue:
“garanzia provvisoria, come definita dall’art. 93 del Codice, pari al 2% del valore annuo dell’importo di gara, salvo quanto previsto all’art. 93, comma 7, del Codice …
L’importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto secondo le misure e le modalità di cui all’art. 93, comma 7, del Codice.
Per fruire di dette riduzioni il concorrente segnala e documenta nell’offerta il possesso dei relativi requisiti fornendo copia dei certificati possedutiâ€
Considerato che la scrivente Società è in possesso sia della Certificazione di Qualità sia della Certificazione Ambientale, si chiede conferma che l’importo della stessa possa essere ridotto ai sensi dell’art. 93 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. secondo il seguente calcolo (allegando in gara copia delle 2 certificazioni):
Importo a base di gara € 4.050.000,00 x 2%= € 81.000,00
– 50% (riduzione per possesso certificazione qualità) € 40.500,00
- 20% (riduzione per possesso certificazione ambientale) € 32.400,00 (importo della cauzione)
* * *
Sulle modalità di costituzione della polizza provvisoria.
Si chiede conferma che la cauzione provvisoria possa essere prodotta in formato elettronico, allegandola a portale, unicamente o validamente secondo la seguente modalità (punto A, pag 17 del Disciplinare di Gara)
“in originale sotto forma di documento informatico, ai sensi del D.lgs. 82/2005 sottoscritto con firma digitale dal soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante corredato da: i) autodichiarazione sottoscritta con firma digitale e resa, ai sensi degli art. 46 e 76 del d.P.R. n. 445/2000 con la quale il sottoscrittore dichiara di essere in possesso dei poteri per impegnare il garante; ii) ovvero, da autentica notarile sotto forma di documento informatico, sottoscritto con firma digitale ai sensi del surrichiamato Decretoâ€
* * *
Sull’obbligo di rispettare le norme e le prescrizioni tecniche di sicurezza.
Si prende atto del contenuto dell’art. 3 dell’Accordo Quadro e si chiede cortese conferma che gli obblighi in di rispettare le norme e le prescrizioni tecniche di sicurezza non debba riferirsi ai lavoratori somministrati (in quanto l’Agenzia non è presente sul luogo di lavoro e quindi ragionevolmente non può verificare tale il rispetto di tali obblighi), bensì debba riferirsi esclusivamente ai dipendenti diretti dell’Agenzia nei confronti dei quali, quest’ultima, potrà e dovrà monitorare il rispetto di tutte le norme e le prescrizioni tecniche di sicurezza.
* * *
Sull’osservanza degli obblighi di segretezza e riservatezza.
Si prende atto del contenuto dell’art. 16 dell’Accordo Quadro e, sempre considerando che l’Agenzia non è presente sul luogo di lavoro e quindi ragionevolmente non può verificare tale il rispetto di tali obblighi, si chiede cortese conferma che l’obbligo possa essere soddisfatto esclusivamente con le 2 seguenti modalità:
- L’Agenzia farà sottoscrivere ai lavoratori una dichiarazione sull’obbligo di rispettare la segretezza e la riservatezza (il contenuto della dichiarazione potrà anche essere condivisa con l’Utilizzatore)
- L’Agenzia, su segnalazione dell’Utilizzatore, valuterà immediatamente i presupposti di un’eventuale azione disciplinare nei confronti dei lavoratori che violassero tali obblighi.
Si chiede conferma che con il rispetto di tali modalità non possa essere addebitata alcuna penale all’Agenzia (e, maggior ragione, non possa essere disposta la risoluzione contrattuale).
Diversamente, si chiede di conoscere con quali modalità l’Agenzia potrà verificare il rispetto di tali obblighi.
* * *
Si ringrazia anticipatamente per la preziosa collaborazione e si resta a disposizione per qualsivoglia chiarimento dovesse occorrere.
Cordialmente.
Risposta :
CLAUSOLA SOCIALE
Si precisa che attualmente risulta vigente un contratto di appalto con scadenza fissata al 31/12/2019 finalizzato all'erogazione di servizi amministratici presso le strutture dell'ASL ROMA 1 che vede inpiegati n. 158 operatori.
ALLEGATI
Si conferma.
INTERRUZIONE DEL CONTRATTO
Si conferma quanto riportato negli elaborati di gara e nel corpo della delibera di indizione.
IMPORTO CAUZIONE PROVVISORIA
Si conferma la determinazione dell'importo ridotto, rappresentando che nel caso di specie dovranno essere allegate copie conformi all'originali delle certificazione citate.
MODALITA' DI COSTITUZIONE DELLA GARANZIA PROVVISORIA
Si conferma.
OBBLIGO DI RISPETTARE LE NORME E LE PRESCRIZIONI TECNICHE DI SICUREZZA
L'utilizzatore osserva nei confronti dei lavoratori somministrati gli obblighi di prevenzione e protezione cui è tenuto nei confronti dei propri lavoratori.
In ogni caso, i lavoratori somministrati dovranno rispettare le prescrizioni tecniche e di sicurezza ed il codice di comportamento del luogo di lavoro.
OSSERVANZA DEGLI OBBLIGHI DI SEGRETEZZA E RISERVATEZZA
Si conferma quanto riportato all'art. 16 dello schema accordo quadro.