Domanda :
Spett.le Ente,
con riferimento alla procedura di gara in oggetto e, nello specifico, per la partecipazione al lotto 5 POLIZZA INFORTUNI CUMULATIVA ed al lotto 9 POLIZZA RIMBORSO SPESE MEDICHE OSPEDALIERE si prega di fornire i seguenti chiarimenti:
- si chiede conferma del fatto che gli importi a base d'asta indicati nelle tabelle a pag. 7 e 9 del disciplinare siano netti e siano importi biennali. In caso contrario, si prega di indicare;
- con riferimento alle varianti tecniche relative al lotto 9 e nello specifico in relazione alla richiesta di un determinato numero di strutture convenzionate (criteri da 1 a 4 della tabella alla pag. 40 del disciplinare, si chiede conferma del fatto che, nel caso in cui l'operatore partecipante non possegga dette strutture minime - per le quali viene attribuito punteggio pari a 0 - NON possa presentare offerta;
- con riferimento alla garanzia "Assistenza h24" di cui ai punti da 1 a 4 alla pag. 41 del disciplinare di gara si prega di chiarire se la messa a disposizione dei servizi di assistenza non sia obbligatoria e non sia un requisito necessario per la partecipazione.
- con riferimento al capitolato di polizza del lotto 9 POLIZZA RIMBORSO SPESE MEDICHE OSPEDALIERE si chiede conferma del fatto che debba essere messa a disposizione anche una centrale operativa atteso che nel glossario viene indicato che la centrale operativa è "la struttura che provvede alla gestione del circuito di Istituti di cura e medici convenzionati ed al contatto telefonico con l’Assicurato che voglia accedere agli stessi". Si chiede inoltre conferma del fatto che tale centrale operativa non debba essere composta da un numero minimo di operatori o di medici (atteso che non è indicato nulla in tal senso); Si prega di chiarire quali sono nel dettaglio le attività che deve svolgere la centrale operativa;
- atteso che all'art. 4 del capitolato del lotto 9 POLIZZA RIMBORSO SPESE MEDICHE OSPEDALIERE viene indicato che "Le prestazioni oggetto della presente assicurazione confluiranno all’interno del Fondo Sanitario (Cassa di Assistenza) iscritto all’Anagrafe dei Fondi Sanitari di cui al Decreto del Ministero della Salute del 31 marzo 2008 e del 27 ottobre 2009 della Cassa di Assistenza sanitaria che la Compagnia dovrà garantire", si evidenzia una discordanza/conflitto infatti, se è la Compagnia a garantire la Cassa, come scritto, quest'ultima deve poter esser scelta dal Concorrente e di certo non può essere la cassa Previline Assistance (indicata nella definizione del "contraente". Inoltre si sottolinea che la Compagnia non può “garantire†alcunché se invece, la Cassa è quella indicata dalla stazione appaltante. Fermo quanto sopra, si segnala altresì che, sempre nel capitolato, si precisa che “Le relative spese di adesione alla Cassa di Assistenza dovranno essere ricomprese nei premi pattuitiâ€, ma nella documentazione di gara non viene previsto che sia la Compagnia a pagare le spese di adesione e men che meno si indica l’ammontare di tali spese; tale dato è significativo anche ai fini dell’offerta economica al ribasso e si prega pertanto di indicarlo. In conclusione, si chiede dunque conferma che la Cassa sarà necessariamente Previline;
- con riferimento a quanto previsto al comma 2 dell’art. 105 del DECRETO LEGISLATIVO 19 aprile 2017, n. 56, correttivo del D.LGS. 18.04.2016 N. 50 che si cita testualmente: "Costituisce, comunque, subappalto qualsiasi contratto avente ad oggetto attività ovunque espletate che richiedono l'impiego di manodopera, quali le forniture con posa in opera e i noli a caldo, se singolarmente di importo superiore al 2 per cento dell'importo delle prestazioni affidate o di importo superiore a 100.000 euro e qualora l'incidenza del costo della manodopera e del personale sia superiore al 50 per cento dell'importo del contratto da affidare.", si chiede di confermare che, se il costo annuo del servizio di Assistenza h24, che saranno eventualmente affidate ad un terzo soggetto NON supera il 2% del valore annuo dell’appalto, NON si configura l’istituto del subappalto In tal caso, si chiede di confermare che, pertanto, la compagnia possa NON ricorrere al subappalto, ma semplicemente stipulare un contratto con un terzo che gestirà tali prestazioni/servizi e che tale contratto NON debba essere inserito nella documentazione di gara;
- si chiede conferma del fatto che si possa disdire la polizza alla fine di ogni annualità di polizza relativamente alla POLIZZA INFORTUNI CUMULATIVA ed alla POLIZZA RIMBORSO SPESE MEDICHE OSPEDALIERE;
- con riferimento al modulo di offerta economica relativo al lotto 9 POLIZZA RIMBORSO SPESE MEDICHE OSPEDALIERE, si chiede conferma del fatto che nel caso di NON accettazione dell'estensione della copertura sanitaria al nucleo degli assicurati non si debba compilare la parte del premio annuo lordo per nucleo composto da un solo familiare o da due o più familiari. Si chiede inoltre conferma che nel caso in cui si accetti invece l'estensione della copertura sanitaria al nucleo degli assicurati NON venga attribuito un punteggio supplementare.
Risposta :
- si chiede conferma del fatto che gli importi a base d'asta indicati nelle tabelle a pag. 7 e 9 del disciplinare siano netti e siano importi biennali. In caso contrario, si prega di indicare: SI CONFERMA
- con riferimento alle varianti tecniche relative al lotto 9 e nello specifico in relazione alla richiesta di un determinato numero di strutture convenzionate (criteri da 1 a 4 della tabella alla pag. 40 del disciplinare, si chiede conferma del fatto che, nel caso in cui l'operatore partecipante non possegga dette strutture minime - per le quali viene attribuito punteggio pari a 0 - NON possa presentare offerta: I CRITERI INDICATI NELLA TABELLA CITATA COSTITUISCONO ELEMENTI DI VALUTAZIONE, NON DI PARTECIPAZIONE. PERTANTO, L'ASSENZA DI DETTE STRUTTURE CONVENZIONATE NON COMPORTA L'IMPOSSIBILITA' DI PRESENTARE OFFERTA MA SOLTANTO L'ATTRIBUZIONE DI UN PUNTEGGIO IN FASE DI VALUTAZIONE DELLA STESSA.
- con riferimento alla garanzia "Assistenza h24" di cui ai punti da 1 a 4 alla pag. 41 del disciplinare di gara si prega di chiarire se la messa a disposizione dei servizi di assistenza non sia obbligatoria e non sia un requisito necessario per la partecipazione: NON E' REQUISITO DI PARTECIPAZIONE IN QUANTO TRATTASI DI PARTE DI OFFERTA TECNICA.
- con riferimento al capitolato di polizza del lotto 9 POLIZZA RIMBORSO SPESE MEDICHE OSPEDALIERE, si chiede conferma del fatto che debba essere messa a disposizione anche una centrale operativa atteso che nel glossario viene indicato che la centrale operativa è "la struttura che provvede alla gestione del circuito di Istituti di cura e medici convenzionati ed al contatto telefonico con l’Assicurato che voglia accedere agli stessi". Si chiede inoltre conferma del fatto che tale centrale operativa non debba essere composta da un numero minimo di operatori o di medici (atteso che non è indicato nulla in tal senso); Si prega di chiarire quali sono nel dettaglio le attività che deve svolgere la centrale operativa: LA CENTRALE OPERATIVA DOVRA' PRESTARE LE SEGUENTI ATTIVITA':
1) Gestione dei convenzionamenti secondo quanto previsto all’art. 7.3.1. del capitolato;
2) Supporto agli assicurati che necessitino di chiarimenti sulla copertura e sullo stato dei sinistri.
- atteso che all'art. 4 del capitolato del lotto 9 POLIZZA RIMBORSO SPESE MEDICHE OSPEDALIERE viene indicato che "Le prestazioni oggetto della presente assicurazione confluiranno all’interno del Fondo Sanitario (Cassa di Assistenza) iscritto all’Anagrafe dei Fondi Sanitari di cui al Decreto del Ministero della Salute del 31 marzo 2008 e del 27 ottobre 2009 della Cassa di Assistenza sanitaria che la Compagnia dovrà garantire", si evidenzia una discordanza/conflitto infatti, se è la Compagnia a garantire la Cassa, come scritto, quest'ultima deve poter esser scelta dal Concorrente e di certo non può essere la cassa Previline Assistance (indicata nella definizione del "contraente". Inoltre si sottolinea che la Compagnia non può “garantire†alcunché se invece, la Cassa è quella indicata dalla stazione appaltante. Fermo quanto sopra, si segnala altresì che, sempre nel capitolato, si precisa che “Le relative spese di adesione alla Cassa di Assistenza dovranno essere ricomprese nei premi pattuitiâ€, ma nella documentazione di gara non viene previsto che sia la Compagnia a pagare le spese di adesione e men che meno si indica l’ammontare di tali spese; tale dato è significativo anche ai fini dell’offerta economica al ribasso e si prega pertanto di indicarlo. In conclusione, si chiede dunque conferma che la Cassa sarà necessariamente Previline:
Si conferma che la Cassa di assistenza sarà Cassa Previline Assistance e che nessun costo di adesione a quest’ultima sarà richiesto all’Assicuratore.
- con riferimento a quanto previsto al comma 2 dell’art. 105 del DECRETO LEGISLATIVO 19 aprile 2017, n. 56, correttivo del D.LGS. 18.04.2016 N. 50 che si cita testualmente: "Costituisce, comunque, subappalto qualsiasi contratto avente ad oggetto attività ovunque espletate che richiedono l'impiego di manodopera, quali le forniture con posa in opera e i noli a caldo, se singolarmente di importo superiore al 2% dell'importo delle prestazioni affidate o di importo superiore a 100.000 euro e qualora l'incidenza del costo della manodopera e del personale sia superiore al 50 per cento dell'importo del contratto da affidare", si chiede di confermare che, se il costo annuo del servizio di Assistenza h24, che saranno eventualmente affidate ad un terzo soggetto NON supera il 2% del valore annuo dell’appalto, NON si configura l’istituto del subappalto In tal caso, si chiede di confermare che, pertanto, la compagnia possa NON ricorrere al subappalto, ma semplicemente stipulare un contratto con un terzo che gestirà tali prestazioni/servizi e che tale contratto NON debba essere inserito nella documentazione di gara:
Nell'ipotesi prospettata, non si configura subappalto, ai sensi di quanto disposto dal comma 2 dell'art. 105 del D.lgs. n. 50/2016.
- si chiede conferma del fatto che si possa disdire la polizza alla fine di ogni annualità di polizza relativamente alla Polizza Infortuni Cumulativa ed alla Polizza Rimborso Spese Ospedaliere: INFORTUNI: non sarà possibile disdire la polizza alla fine della prima annualità, in quanto facoltà non prevista nel capitolato tecnico in quanto la facoltà di “Recesso annuale†non è prevista nel capitolato tecnico. La facoltà di recesso durante la validità del contratto è prevista solo a seguito di denuncia di sinistro come indicato all’Art. 16) del capitolato tecnico.
RSM: non sarà possibile disdire la polizza alla fine della prima annualità, in quanto la facoltà di “Recesso annuale†non è prevista nel capitolato tecnico.
- con riferimento al modulo di offerta economica relativo al lotto 9 POLIZZA RIMBORSO SPESE MEDICHE OSPEDALIERE, si chiede conferma del fatto che, nel caso di NON accettazione dell'estensione della copertura sanitaria al nucleo degli assicurati, non si debba compilare la parte del premio annuo lordo per nucleo composto da un solo familiare o da due o più familiari. Si chiede inoltre conferma che, nel caso in cui si accetti invece l'estensione della copertura sanitaria al nucleo degli assicurati, NON venga attribuito un punteggio supplementare: SI CONFERMA.