Affidamento di servizi tecnici di architettura e ingegneria per la redazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica complessivo del nuovo campus scolastico di Sorbolo e per la redazione dei progetti definitivo ed esecutivo per la costruzion
Descrizione BANDO RETTIFICATO - Affidamento di servizi tecnici di architettura e ingegneria per la redazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica complessivo del nuovo campus scolastico di Sorbolo e per la redazione dei progetti definitivo ed esecutivo per la costruzione del nuovo edificio scolastico da adibire a scuola secondaria di I grado e del nuovo complesso mensa – auditorium, con l’opzione, per quest’ultima opera, della direzione lavori e del coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione
Ente appaltante UNIONE BASSA EST PARMENSE
Bando rettificato AVVISO DI RETTIFICA DISCIPLINARE DI GARA - AVVISO DI RETTIFICA AL DISCIPLINARE DI GARA: ART. 11.2.1 lett. b), Soggetti abilitati alla presa visione dei luoghi - AVVISO PROROGA TERMINI - SECONDA PROROGA TERMINI
Stato procedura In aggiudicazione
Importo appalto 1.013.816,00 €
Criterio di aggiudicazione Offerta economicamente più vantaggiosa
Data di pubblicazione a sistema 27/12/2019
Termine richiesta chiarimenti 20/05/2020 09:00
Termine presentazione delle offerte 15/06/2020 09:00
Apertura busta amministrativa 15/06/2020 10:00
Requisiti di sostenibilità ambientale no
Requisiti di sostenibilità sociale no
Responsabile del procedimento Boselli Ilaria
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MODELLO A - ISTANZA DI AMMISSIONE (27.28 kB)
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MODELLO B- DGUE (120.66 kB)
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PROTOCOLLO DI LEGALITÀ PER LA PREVENZIONE DEI TENTATIVI DI INFILTRAZIONE DELLA CRIMINALITÀ ORGANIZZATA IN APPALTI, CONCESSIONI, FORNITURE E SERVIZI NEL SETTORE DEI LAVORI PUBBLICI NELLA PROVINCIA DI PARMA (2.32 MB)
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CODICE DI COMPORTAMENTO DIPENDENTI PUBBLICI DEL COMUNE DI SORBOLO MEZZANI (149.97 kB)
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MODELLO C - MODELLO OFFERTA ECONOMICA (34.16 kB)
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SCHEMA DI DISCIPLINARE DI INCARICO (596.86 kB)
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CAPITOLATO PRESTAZIONALE (517.62 kB)
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ALLEGATI AL CAPITOLATO PRESTAZIONALE (7.82 MB)
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RELAZIONE SUL PROCEDIMENTO (583.33 kB)
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BANDO DI GARA (287.31 kB)
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DISCIPLINARE DI GARA (889.24 kB)
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Boselli Ilaria
e-mail: i.boselli@comune.colorno.pr.ittelefono: 0521313730 -
Bubbico Francesco
e-mail: f.bubbico@comune.mezzani.pr.ittelefono: 0521669713 -
Bacchi Deborah
e-mail: d.bacchi@comune.torrile.pr.ittelefono: 0521812933
- progettazione definitiva /esecutiva - CIG: 81325497BC
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Chiarimento PI127468-20
Ultimo aggiornamento 28/05/2020 13:27Domanda : Si reinoltra quesito del 09/04/2020, alla luce anche della successiva seconda proroga. Visto lo slittamento dei termini di scadenza della procedura in oggetto, stante l’attuale emergenza - sanitaria ma anche economica - per un principio di favor partecipationis, si chiede: in caso di costituendo RTP, qualora ciascuno dei progettisti del suddetto RTP abbia già debitamente effettuato il sopralluogo entro i termini prescritti, laddove emergesse la necessità di implementare il raggruppamento partecipante con soggetti competenti in attività complementari a quelle progettuali, come ad esempio il coordinamento della sicurezza o l’acustica, se sia possibile assolvere alla prescrizione del sopralluogo mediante autocertificazione resa ai sensi di legge da parte dei suddetti progettisti e controfirmata da ogni ulteriore soggetto aggiunto, attraverso cui dare evidenza di avere debitamente ed adeguatamente edotto gli stessi circa ogni evenienza risultante dal sopralluogo stesso.
Risposta : Si rimanda alla risposta al quesito n. 44 (reg. sistema PI100231-20)
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Chiarimento PI112694-20
Ultimo aggiornamento 28/05/2020 13:26Domanda : Buongiorno, si chiede se, nell'ambito delle rettifiche temporali operate da questo Ente a causa delle contingenze temporali in cui ci si trova, non sia possibile riaprire i termini del sopralluogo obbligatorio, considerato che dalla scadenza dei termini del bando originario per tale operazione a quando scadrà l'attuale termine di presentazione delle domande di partecipazione saranno trascorsi più di 90 gg. e per i raggruppamenti temporanei non costituiti questo può significare necessità di sostituire uno o più componenti del raggruppamento fondamentali per la partecipazione al bando e ciò per i motivi più vari, senza voler invocare la peggiore delle ipotesi. In alternativa si chiede se sia possibile sostituire uno o più membri del costituendo raggruppamento senza che ciò infici la possibilità di partecipare al bando, magari presentando una semplice delega ad un componente del raggruppamento. Sperando di essere stato sufficientemente chiaro, ringrazio per la cortese risposta.
Risposta : Si rimanda alla risposta al quesito n. 38 (reg. sistema PI082205-20)
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Chiarimento PI101081-20
Ultimo aggiornamento 28/05/2020 13:25Domanda : Visto lo slittamento dei termini di scadenza della procedura in oggetto, stante l’attuale emergenza - sanitaria ma anche economica - per un principio di favor partecipationis, si chiede: in caso di costituendo RTP, qualora ciascuno dei progettisti del suddetto RTP abbia già debitamente effettuato il sopralluogo entro i termini prescritti, laddove emergesse la necessità di implementare il raggruppamento partecipante con soggetti competenti in attività complementari a quelle progettuali, come ad esempio il coordinamento della sicurezza o l’acustica, si chiede se sia possibile assolvere alla prescrizione del sopralluogo mediante autocertificazione resa ai sensi di legge da parte dei suddetti progettisti e controfirmata da ogni ulteriore soggetto aggiunto, attraverso cui dare evidenza di avere debitamente ed adeguatamente edotto gli stessi circa ogni evenienza risultante dal sopralluogo stesso.
Risposta : La risposta è positiva. Si rimanda alla risposta al quesito n. 38, seconda parte: il soggetto subentrante dovrà attestare, con apposita autocertificazione resa ai sensi di legge da allegare alla documentazione amministrativa in sede di offerta, di essere stato edotto da chi ha eseguito il sopralluogo circa ogni evenienza o circostanza risultante dal sopralluogo stesso.
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Chiarimento PI082205-20
Ultimo aggiornamento 28/05/2020 13:23Domanda : Buon pomeriggio nel caso si intenda inserire un nuovo soggetto nell'RTP non ancora costituita il quale diverrebbe capo gruppo, decisione presa a valle di chiarimenti precedenti ricevuti, non avendo potuto effettuare il soprallugo il nuovo soggetto economico che si verebbe ad aggiungere si chiede se: 1) essendo stati prorogati i termini di presentazione dell'offerta siano stati riaperti i termini anche per l'effettuazione del sopralluogo o in subordine 2) se sia possibile tramite una delega del nuovo soggetto economico che accetta il sopralluogo già effettuato da noi ed in tal modo inserirlo nell'elenco dei soggetti dell'RTP nell'attestato di sopralluogo. Grazie
Risposta : In ordine: 1) Con avviso pubblicato il 10.03.2020 poi integrato con successivo avviso del 15.04.2020 la stazione appaltante ha reso noto la durata della sospensione, disposta dall'art. 103 del D.L. 18/2010, poi ulteriormente prorogata a seguito delle modifiche introdotte dal D.L. 23/2020, dei termini per la presentazione delle offerte e non per l'effettuazione del sopralluogo. Questo anche alla luce della delibera ANAC n. 312 del 9/4/2020, che contiene indicazioni in merito alle procedure in corso (punto 2.4). Nel nostro caso il termine per richiedere il sopralluogo era il 21/02/2020, mentre l'art. 103 del D.L. 18/2020, si riferisce a procedimenti (o endoprocedimenti), pendenti alla data del 23/02/2020. Per cui si deve escludere la possibilità di apertura dei termini per effettuare il sopralluogo e conseguentemente per partecipare alla gara per gli operatori economici che non abbiano fatto la richesta entro il termine perentorio del 21/02/2020. 2) Per il principio generale del favor partecipationis, anche alla luce del tempo trascorso dalla data di effettuazione del sopralluogo, si ritiene invece di accogliere questa richiesta, purché il soggetto subentrante attesti, con apposita autocertificazione resa ai sensi di legge da allegare alla documentazione amministrativa in sede di offerta, di essere stato edotto da chi ha eseguito il sopralluogo circa ogni evenienza o circostanza risultante dal sopralluogo stesso
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Chiarimento PI126837-20
Ultimo aggiornamento 21/05/2020 17:21Domanda : Quesito 1 Il modello A “Istanza di partecipazione alla gara†è impostato per una forma di partecipazione singola. Volendo partecipare alla procedura sotto forma di costituendo raggruppamento temporaneo di professionisti comprensivo di alcuni cooptati, si chiede se sia preferibile modificare il documento creando un’unica istanza che contenga i dati di tutti gli operatori economici raggruppandi e dei cooptati oppure consegnare istanze singole per ognuno di essi, anche tenuto conto che i cooptati non sottoscrivono l’istanza come esplicitato nel chiarimento n. 37. Quesito 2 Volendo partecipare alla procedura sotto forma di costituendo raggruppamento temporaneo di professionisti comprensivo di alcuni cooptati, relativamente agli operatori cooptati si chiede chiarimento per quanto riguarda i seguenti aspetti: 1. I cooptati devono essere registrati al portale Sater e inseriti nella procedura come viene fatto per mandanti e ausiliari? 2. I cooptati devono fare il Passoe? E in caso affermativo, in quale forma? 3. I cooptati devono essere indicati nell'impegno allegato all'offerta economica?
Risposta : Con riferimento alla prima richiesta (quesito n. 1) si rimanda alla risposta al quesito n. 13 del 15.02.2020, specifica e puntuale sulla questione; invero nella predetta risposta viene precisato che, fermo restando quanto specificato all'art. 7.4.2 del Disciplinare di Gara in ordine al DGUE, l’istanza di partecipazione è sufficiente che sia unica, redatta dal mandatario e sottoscritta da tutti gli operatori economici del raggruppamento. Come indicato nella risposta al quesito n. 37 del 17.03.2020, al cooptato non è richiesto di sottoscrivere l’istanza di ammissione. Con riferimento alla seconda richiesta (quesito n. 2), suddiviso in tre istanze, si precisa quanto segue: 1-la risposta è affermativa: i cooptati devono essere registrati al portale Sater e inseriti nella procedura come viene fatto per mandanti e ausiliari, qualora la piattaforma non contempli l’istituto della cooptazione; 2-la risposta è affermativa: i cooptati devono fare il proprio PassOE. Come indicato nella FAQ n. 15 di ANAC, riferita all’Operatore Economico, ai soli fini della creazione del PassOE, l’impresa cooptata deve generare la propria componente AVCpass classificandosi come “Mandante in RTIâ€. Il partecipante genererà il PassOE con il ruolo di “Mandataria in RTIâ€; 3-Come indicato al punto 7.4.4, lettera f) del disciplinare di gara, gli operatori economici cooptati, devono impegnarsi a raggrupparsi come cooptati con l’offerente, ma non si configurano come offerenti, non sottoscrivono l’offerta, non assumono quote di partecipazione né presentano garanzie o assicurazioni.
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Chiarimento PI122983-20
Ultimo aggiornamento 21/05/2020 17:18Domanda : Con particolare riferimento ai lavori svolti per committenti privati al punto n. 1 e n. 2 di seguito riportati parrebbe farsi riferimento solo ai progetti approvati dalla parte di una P.A. mentre nella n. 3 si fa riferimento a lavori i cui servizi non sono stati oggetto di formalità o recepimento in atti pubblici. Si chiede, se possibile, di voler chiarire il senso della disposizione n. 3 in relazione alle altre 2. Grazie 1) Risposta al Quesito 14 … il progetto illustrato, svolto per committenti pubblici o privati, deve essere stato approvato da parte di una pubblica amministrazione nei 10 (dieci) anni antecedenti ……… 2) Art. 7.3.1. lett. a) Disciplinare I servizi possono essere stati svolti sia per committenti pubblici che privati, purché oggetto di un atto di assenso, comunque denominato, depositato, reperibile o riscontrabile presso un ufficio pubblico; … 3) L’ Art. 7.3.1. lett. f) Disciplinare L’importo utile dei singoli lavori per i quali sono svolti i servizi è: (…) --- quello del progetto approvato se il lavoro non è stato appaltato; --- se non ricorrono i casi precedenti, quello risultante da qualunque atto facente fede fino a querela di falso per lavori i cui servizi non sono stati oggetto di formalità o recepimento in atti pubblici purché si dimostri che siano finalizzati all’ottenimento di un atto di assenso o di recepimento.
Risposta : La risposta al quesito n. 14 del 18.02.2020 è una precisazione riferita al punto 16.1, lettera a), del disciplinare di gara, specifico per gli elementi di valutazione dell’offerta tecnica, che non hanno alcun nesso/collegamento con i requisiti di partecipazione (vedasi Capo 7 del disciplinare) , tant’è che al punto 16.1, lettera a), è precisato chiaramente ed inequivocabilmente che, il progetto illustrato per l’elemento n. 1, non necessariamente deve afferire ad un servizio dichiarato ai fini del possesso dei requisiti di cui al punto 7.3.1 o 7.3.2. Alla luce di quanto precede si conferma quanto già indicato nella risposta al quesito n. 14 del 20 febbraio 2020 con riferimento all’elemento n. 1 dell’offerta tecnica. Quanto riportato al punto 7.3.1 del disciplinare di gara è riferito ai requisiti di capacità tecnica e professionale richiesti all’operatore economico per poter partecipare alla procedura di gara (riferiti alla documentazione amministrativa e non all’offerta tecnica). Tant’è che la lettera a) del predetto punto 7.3.1, definisce le modalità necessarie alla predisposizione della distinta dei lavori per i quali l’operatore economico ha svolto i servizi tecnici, mentre la lettera f) riporta le condizioni circa l’importo utile da indicare, riferito ai suddetti lavori per i quali sono stati svolti i servizi, ai fini della dimostrazione della capacità tecnica e professionale, riferita all’avvenuto svolgimento dei servizi di architettura e ingegneria. Alla luce di quanto precede, si raccomanda, nella lettura delle norme di gara, di distinguere la documentazione necessaria per la dimostrazione dei requisiti speciali necessari per la partecipazione alla procedura da quella prevista per la formulazione dell’offerta tecnica
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Chiarimento PI117464-20
Ultimo aggiornamento 06/05/2020 13:33Domanda : In riferimento al quesito richiesto in data 07.04.2020 riguardante l'inserimento di eventuali consulenze multidisciplinare si desidera fare un'ulteriore precisazione. Alcune figure che normalmente operano in altri ambiti non sono solite partecipare a gare di servizi di architettura ed ingegneria e pertanto dovrebbero attrezzarsi (firme digitali, iscrizione al portale, eventuale p.iva etc.) solo per la gara in oggetto. Inoltre l'apporto di tali figure è spesso una consulenza limitata ad una determinata fase e non perdura per tutta la durata del contratto. In virtù di quanto sopra e considerando che l'approccio multidisciplinare è oggetto di valutazione nell'offerta tecnica chiediamo di agevolare tale approccio anche dal punto di vista amministrativo dando ai partecipanti la possibilità di inserire in maniera ufficiale i "consulenti" senza obbligare tali figure ad essere parte del RTP complicando notevolmente la burocrazia.
Risposta : Come indicato al punto 16.1, lettera c), secondo trattino, del disciplinare di gara, le eventuali professionalità complementari o multidisciplinari che possono arricchire la prestazione e meglio garantirne i risultati, indicate nell’offerta tecnica, e che si intendono impiegare nello svolgimento dei servizi, purché siano nella disponibilità dell’offerente, devono essere dichiarate nella documentazione amministrativa al pari delle professionalità per le quali è richiesta obbligatoriamente la presenza per la partecipazione alla procedura di gara. Tale clausola è riportata esplicitamente nella documentazione di gara e non può essere oggetto di deroga. Si rimanda inoltre all’articolo 7.3.4 del disciplinare di gara, all’interno del quale sono indicate puntualmente le modalità di ammissione delle varie figure professionali. Per completezza si precisa che, come indicato al punto 13.2, lettera d), secondo trattino, del disciplinare di gara, limitatamente ai soggetti (persone fisiche) che eccezionalmente ma legittimamente sono esonerati dal possesso della firma digitale, le dichiarazioni, riferite alla documentazione amministrativa, possono essere corredate da copia fotostatica del documento di riconoscimento in corso di validità.
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Chiarimento PI102752-20
Ultimo aggiornamento 28/04/2020 09:41Domanda : Con riferimento alla direzione dei lavori che è prestazione opzionale si chiede: 1) se il professionista che dovrebbe occuparsi solo della D.L. può partecipare come mandante o se ciò non è possibile in virtù della natura opzionale di tale prestazione; 2) Nel caso la D.L. venga affidata ad un professionista in rapporto diretto con un operatore economico facente parte del raggruppamento occorre o meno inserirlo nel gruppo di lavoro trattandosi di prestazione opzionale? Grazie
Risposta : in allegato la risposta al quesito
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Chiarimento PI109263-20
Ultimo aggiornamento 27/04/2020 11:50Domanda : Buongiorno, nella situazione di partecipazione in raggruppamento temporaneo, nel caso i requisiti di capacità economica e tecnica richiesti dal bando vengono raggiunti da una parte dei componenti, per la restante parte (per i quali è ininfluente il raggiungimento di tali requisiti in quanto già raggiunti dagli altri componenti) è possibile evitare di compilare nel DGUE la Sezione B: Capacità economica e finanziaria (art. 83, comma 1, lettera b), del Codice) e la Sezione C: Capacità tecniche e professionali (art. 83, comma 1, lettera c), del Codice)? Cioè è possibile evitare di inserire i fatturati e gli esempi di lavori svolti? Grazie.
Risposta : in allegato la risposta al quesito
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Chiarimento PI101770-20
Ultimo aggiornamento 27/04/2020 11:44Domanda : Gentilissimi, nella "busta documentazione" da compilare all'interno del portale telematico Sater, tra i documenti obbligatori è richiesta la "DOCUMENTAZIONE ATTESTANTE L'ASSOLVIMENTO DELL'IMPOSTA DI BOLLO". Nel disciplinare di gara all'articolo 25.2 è richiesto l’assolvimento dell’imposta di bollo da allegare all'offerta economica ovvero alla “busta economicaâ€. Si chiede conferma che si tratti di due richieste distinte e si chiedono indicazioni dell'importo dell'imposta e delle modalità di assolvimento ammesse per l’imposta di bollo da allegare alla documentazione amministrativa. Grazie e cordiali saluti.
Risposta : in allegato la risposta al quesito
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Chiarimento PI100231-20
Ultimo aggiornamento 27/04/2020 11:43Domanda : Buongiorno Siamo una RTP costituendo dove è richiesto il giovane professionista. Si chiede dove è da inserire nei documenti amministrativi siccome essendo a base annua non rientra tra i mandanti dell'RTP
Risposta : in allegato la risposta al quesito
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Chiarimento PI098141-20
Ultimo aggiornamento 27/04/2020 11:42Domanda : Buongiorno Nell'ambito dell'offerta tecnica vengono valutate positivamente l'inclusione di figure extra a quelle esplicitamente richieste dal bando, tuttavia abbiamo il dubbio di dove poter inserire tali figure all'interno della documentazione amministrativa in maniera tale da ufficializzare la loro collaborazione. Non rientrando tra le figure obbligatorie possono essere inseriti come consulenti all'interno della documentazione amministrativa? se si dove?
Risposta : in allegato la risposta al quesito
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Chiarimento PI097621-20
Ultimo aggiornamento 27/04/2020 11:41Domanda : Buonasera, si chiede conferma che i curricula dei professionisti menzionati al paragrafo 16.1 - elemento 3 della documentazione facente parte dell'offerta tecnica non siano conteggiati all'interno delle 20 cartella della relazione, bensì ne costituiscano un allegato aggiuntivo. Grazie e cordiali saluti
Risposta : in allegato la risposta al quesito
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Chiarimento PI092008-20
Ultimo aggiornamento 27/04/2020 11:39Domanda : Buongiorno, il DGUE fornito a base di gara richiede: - a pag. 3 tra le “prestazioni accessorie quelle dell’Agronomo o Forestale e quelle del Restauratore” - a pag. 15 un “Professionista certificato da parte terza ai sensi delle norme UNI 11339 o UNI 11352, o UNI EN ISO 16247-5 per la diagnosi energetica” queste specializzazioni non sono richieste nel disciplinare. Si chiede di chiarire se quanto riportato nel DGUE sia un refuso.
Risposta : in allegato la risposta al quesito
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Chiarimento PI086664-20
Ultimo aggiornamento 27/04/2020 11:37Domanda : Con la presente si chiedono i seguenti chiarimenti: 1. Con riferimento alla lettera a) di cui all’art. 16.1 pag. 54 del disciplinare di gara si chiede conferma del fatto che in caso di servizio svolto in RTP deve essere specificata la quota e la parte del servizio effettivamente svolta dal concorrente; 2. Si chiede inoltre se il progetto preliminare, oggetto di affidamento incarico, comprende anche la scuola primaria. In attesa di riscontro, si porgono cordiali saluti.
Risposta : in allegato la risposta al quesito
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Chiarimento PI078874-20
Ultimo aggiornamento 17/03/2020 11:49Domanda : Nel caso di partecipazione al raggruppamento di professionisti e/o società in forma di "cooptati" al punto 7.4.4. e) del Disciplinare si dice che "..devono impegnarsi a raggrupparsi come cooptati con l'offerente..ecc". In quale forma documentale va espresso l'impegno " a raggrupparsi come cooptati"? I cooptati devono firmare l'istanza di ammissione?
Risposta : La risposta al quesito è rinvenibile al punto 7.4.4 del disciplinare del disciplinare di gara: gli offerenti, singoli o in forma aggregata, già in possesso di tutti i requisiti richiesti per l’ammissione alla gara, in misura integrale, possono cooptare ulteriori operatori economici, in analogia con l’articolo 92, comma 5, del Regolamento generale, in quanto compatibile, in applicazione del principio comunitario di libertà delle modalità di partecipazione nei limiti delle previsioni della disciplina di gara. Alla luce di quanto precede l’operatore economico cooptato devono rispettare quanto indicato dal predetto punto 7.4.4 del disciplinare. Gli operatori economici cooptati, nella parte II sezione A del DGUE, devono specificare la tipologia, in base al ruolo svolto nel procedimento, spuntando la dicitura cooptato. Al cooptato non è richiesto di sottoscrivere l’istanza di ammissione.
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Chiarimento PI072999-20
Ultimo aggiornamento 11/03/2020 10:43Domanda : Si richiede una delucidazione riguardo la natura dell’affidamento dei servizi tecnici in caso di aggiudicazione in particolare sulla dicitura “opzione†per la Direzione lavori e coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione della sola mensa-auditorium?
Risposta : La Stazione appaltante non è tenuta a rispondere a quesiti la cui risposta è reperibile direttamente e inequivocabilmente nelle norme vigenti, nel bando o nel disciplinare di gara, la cui definizione non lasci alcun spazio interpretativo o applicativo. A tal proposito si invita l’operatore economico a prendere visione di quanto indicato al punto 4.2 del disciplinare di gara, specifico e puntuale sulla questione
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Chiarimento PI072108-20
Ultimo aggiornamento 10/03/2020 11:23Domanda : Buon pomeriggio noi ci stiamo presentando come RTP non ancora costituito ed abbiamo già effettuato il sopralluogo obbligatorio così come previsto dal bando. Alla luce di quanto sopra, vorremo sapere se sia ancora possibile modificare il gruppo del RTP, in particolare: 1) aggiungere un soggetto economico 2) cambiare il capogruppo Quindi in RTP vedremmo aumentato il numero di soggetti economici, confermando quelli già dichiarati in sede di sopralluogo. Grazie Saluti
Risposta : Si rimanda alla risposta al quesito n. 15 del 18 febbraio 2020, puntuale e specifica sul punto
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Chiarimento PI067998-20
Ultimo aggiornamento 06/03/2020 11:33Domanda : Buon pomeriggio In relazione al punto 7.2 riguardante le Capacità economico e finanziarie ed in particolare al 7.2.2 del disciplinare, si chiede chiarimento se, l'assicurazione stipulata secondo quanto previsto al successivo punto 23.2.2, intesa come sostitutiva del requisito di cui al precedente punto 7.2.1 ossia delle capacità economiche e finanziarie, nel caso di partecipazione nella forma di RTP non ancora costituita, è da intendersi che ogni operatore economico deve stipularne una o è unica per tutto l'RTP?†Grazie
Risposta : Il quesito trova soluzione nella risposta al quesito n. 32 del 04.03.2020.
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Chiarimento PI067995-20
Ultimo aggiornamento 06/03/2020 11:32Domanda : In relazione al punto 7.2 riguardante le Capacità economico e finanziarie ed in particolare al 7.2.2 del disciplinare, si chiede chiarimento se, l'assicurazione stipulata secondo quanto previsto al successivo punto 23.2.2, è da intendersi sostitutiva del requisito di cui al precedente punto 7.2.1 ossia delle capacità economiche e finanziarie?
Risposta : Come indicato al punto 7.2.2 del disciplinare di gara per la partecipazione e l’ammissione non è richiesto il possesso di una copertura assicurativa. La copertura assicurativa è richiesta all’aggiudicatario con le modalità, i termini e le condizioni di cui al punto 23.2.2, lettera c). Alla luce di quanto precede l’assicurazione non può essere sostitutiva del requisito di cui al punto 7.2.1 - “Fatturato in servizi di ingegneria e architettura“ - del disciplinare di gara.
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Chiarimento PI066698-20
Ultimo aggiornamento 05/03/2020 08:16Domanda : In merito alla gara per Complessivo Del Nuovo Campus Scolastico Di Sorbolo si chiede se sarà presente un pedagogista o un esperto in ambito pedagogico nella commissione che giudicherà l'offerta tecnica
Risposta : Ai sensi dell’articolo 77, comma 7, del d.lgs. n. 50 del 2016, la nomina dei commissari e la costituzione della commissione devono avvenire dopo la scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte. Alla luce di quanto precede, non è possibile fornire l’informazione in questa fase della procedura, poiché non ne sussistono i presupposti. Peraltro, la richiesta pare ingiustificata, considerato che non rileva e non ha alcuna correlazione con gli elementi che disciplinano la partecipazione da parte dell’operatore economico alla gara in oggetto.
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Chiarimento PI066256-20
Ultimo aggiornamento 04/03/2020 13:16Domanda : Si chiede conferma che non siano richieste prestazioni da Restauratore e/o da Agronomo e/o Forestale, in quanto non richiesti dal disciplinare di gara. Si chiede quindi conferma che dette prestazioni, nominate sul modello del DGUE tra le "Prestazioni accessorie che saranno eseguite da questo Operatore economico", siano da considerarsi un refuso.
Risposta : La documentazione di gara non prevede prestazioni da Restauratore, né da Agronomo o Forestale. Quanto riportato del DGUE nella sezione “Prestazioni accessorie che saranno eseguite da questo Operatore economico" è opzionale, la cui compilazione non risulta necessaria per la gara in oggetto, trattandosi di prestazioni, come specificato, non richieste dagli atti di gara.
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Chiarimento PI066121-20
Ultimo aggiornamento 04/03/2020 13:15Domanda : Buongiorno. A pg. 36 del disciplinare (capo 8 - punto 8.1.2. lt.d) si prescrive; "Non è ammesso l’avvalimento per le professionalità, le certificazioni e i sistemi di cui al punto 7.3.4 e al punto 7.3.5 né del sistema di gestione della qualità di cui al punto 7.3.6, lettera a), alle condizioni di cui al punto 8.2, lettera e), né del sistema di qualità ambientale di cui al punto 7.3.6, lettera b)". Non esiste nel disciplinare il punto 8.2, lettera e). Si chiede pertanto cortesemente un chiarimento in merito. Ringraziando, si porgono cordiali saluti.
Risposta : La dicitura - “alle condizioni di cui al punto 8.2, lettera e)†- riportata al punto 8.1.2, lettera d) del disciplinare di gara, è da considerarsi un refuso, in quanto, non essendo prevista la possibilità di avvalimento per le certificazioni del sistema di gestione della qualità e del sistema di qualità ambientale, ai sensi dell’articolo 7.3.6 del disciplinare di gara, rende, di fatto, inaccettabile la richiesta di un contratto di avvalimento riferito a tali certificazioni.
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Chiarimento PI064806-20
Ultimo aggiornamento 04/03/2020 13:14Domanda : Buongiorno, in merito ai servizi di cui al punto 7.3.1 e 7.3.2 si chiede: - nel caso in cui il servizio sia stato svolto in co-progettazione tra professionisti dell'operatore economico (entrambi citati nel certificato rilasciato) ed uno di questi al momento non abbia più un rapporto diretto con l'operatore economico; è possibile utilizzare tale requisito computando la metà dell'importo? - Nel caso in cui nel certificato rilasciato dalla Committenza vi sia la dicitura esplicita del coordinamento della progettazione con il relativo ID opere e l'importo, è possibile utilizzare tale importo per la categoria esplicitata e l'importo certificato nella categoria diversa (ad esempio coordinamento progettazione E. 08 € 100 - di cui prog. esecutiva opere architettoniche E.08 € 50 - strutture S.03 € 50, per cui utilizzare E.08 € 100 e S.03 € 50)? grazie
Risposta : 1) L’attribuzione dei requisiti di capacità tecnica e professionale sulla base dei servizi di architettura e ingegneria svolti da diversi operatori è, in generale, assai complessa (vedi paragrafo 3.3.3 della relazione sul procedimento). Proprio per questo, la documentazione di gara (art. 7.3.1 del disciplinare) ha cercato di precisare e regolare la questione, in modo ragionevole, richiedendo all’operatore economico di indicare la percentuale di incidenza della prestazione svolta nel caso il lavoro sia stato oggetto di servizi svolti a suo tempo in raggruppamento temporaneo con terzi; solo tale percentuale è considerata al fine del raggiungimento del requisito. Inoltre, è precisato che il requisito, o la quota di requisito, è attribuito all’operatore economico solo se il professionista che ha svolto il servizio è attualmente titolare di un rapporto organico con l’offerente. Una valutazione più specifica della stazione appaltante su aspetti di dettaglio in questa fase della procedura è inopportuna. 2) Il secondo punto del quesito è esposto in modo poco chiaro, tuttavia la risposta potrebbe trovare soluzione nelle considerazioni contenute nel punto 1).
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Chiarimento PI064599-20
Ultimo aggiornamento 03/03/2020 18:32Domanda : Si chiede conferma che il "Professionista certificato da parte terza ai sensi delle norme UNI 11339 o UNI 11352, o UNI EN ISO 16247-5 per la diagnosi energetica", come si legge a pag.15 del DGUE, si tratti di un refuso, in quanto non rientra tra le figure richieste nel bando e nel disciplinare di gara, e tale figura appare soltanto all'interno del modello B.
Risposta : La documentazione di gara non prevede la figura professionale competente per la diagnosi energetica, certificato da parte terza ai sensi delle norme UNI 11339 o UNI 11352, o UNI EN ISO 16247-5. Quanto riportato del DGUE trattasi di una alternativa, la cui compilazione non risulta necessaria per la gara in oggetto, trattandosi di figura specifica non richiesta dagli atti di gara.
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Chiarimento PI063954-20
Ultimo aggiornamento 03/03/2020 18:31Domanda : Gent.le Stazione Appaltante, In riferimento al Disciplinare di Gara (in particolare al punto 16.1. a pagina 55) si chiede conferma che la dicitura “il numero delle schede e delle cartelle può essere distribuito tra i vari elementi secondo la sensibilità dell’Offerente†preveda una distribuzione del numero delle cartelle e delle schede A3 riferite ai vari elementi (1,2,3,4) a pura sensibilità dell’offerente. Ad esempio, risulti a libera scelta presentare la scheda A3, da Disciplinare prevista all’Elemento 3 per i curricula dei professionisti, come integrazione all’Elemento 2 e che, pertanto, gli elaborati presentati per l’elemento 2 risultino pari a 10 cartelle e 2 schede formato A3, mentre gli elaborati dell’elemento 3 si limitino alle 20 cartelle. Ringraziamo, cordiali saluti
Risposta : Quando indicato al punto 16.1 del disciplinare di gara è chiaro e specifico sul punto e non necessita di precisazioni o esemplificazioni ulteriori in quanto non lascia spazio interpretativo o applicativo.
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Chiarimento PI062981-20
Ultimo aggiornamento 03/03/2020 18:28Domanda : Buongiorno, si chiede di confermare che, la compilazione del DGUE da parte di sub appaltatori come previsto al punto 15.2.3.h del disciplinare, sia un mero refuso dato che, fino al 31.12.2020, sono sospese l'indicazione della terna dei sub-appaltatori e le relative verifiche in sede di gara. Cordiali saluti
Risposta : Al Capo 9 del disciplinare di gara, non è richiesta l’indicazione della terna di subappaltatori, ai sensi dell'art. 1, comma 18, secondo periodo, della legge n. 55 del 2019, che ha sospeso fino al 31 dicembre 2020, l’articolo 105, comma 6 del d.lgs. n. 50 del 2016. Nel DGUE allegato alla documentazione di gara non è prevista l’indicazione della terna di subappaltatori, nel rispetto di quanto indicato al precedente periodo. Alla luce di quanto precede non essendo richiesta la terna di subappaltatori, il DGUE non deve essere compilato da questi ultimi. L’operatore economico deve comunque indicare eventuali attività, come indicato al Capo 9 del disciplinare di gara, che intende subappaltare, tra quelle ammesse dall’articolo 31, comma 8, del Codice di cui al D.lgs n. 50 del 2016.
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Chiarimento PI062423-20
Ultimo aggiornamento 03/03/2020 13:49Domanda : In merito alla figura richiesta al punto 7.1.2. "Requisiti di idoneità mediante iscrizione in registri professionali" ( condizioni dichiarate alla parte IV, sez. A, n. 2 del D.G.U.E.) del disciplinare lettera a) in ogni caso iscrizione all'Ordine degli Architetti per interventi su beni vincolati ai sensi della Parte seconda del decreto legislativo n. 42 del 2004 ( riserva ex art. 52, secondo comma, R.D. n. 2537 del 1925): il professionista indicato è un architetto iscritto all'ordine pianificatori paesaggisti conservatori, sez. A, come recita il DPR 328/2001 art. 16 "Attività Professionali" - comma 4 "Formano oggetto dell'attività professionale degli iscritti nella sezione A - settore "Conservazione dei Beni architettonici e ambientali": a) la diagnosi dei processi di degrado e dissesto dei beni architettonici ambientali e la individuazione degli interventi e delle tecniche miranti alla loro conservazione?
Risposta : Il punto b) del punto 7.1.2 è un refuso, non costituisce pertanto requisito richiesto per la partecipazione alla gara. In ogni caso, qualora il professionista indicato sia un architetto iscritto all'ordine pianificatori paesaggisti conservatori, sez. A, lo stesso può coprire la figura di architetto per interventi su beni vincolati.
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Chiarimento PI062339-20
Ultimo aggiornamento 03/03/2020 13:48Domanda : Buongiorno, in merito al servizio richiesto al punto 16.1 lett. A del Disciplinare ed alla luce della VS risposta n. PI050316-20 (n. 14 del 18.02.2020) si chiede: - un progetto definitivo, presentato in fase di gara d’appalto, mediante procedura ristretta, e certificato dall’impresa committente comprovante l’attività svolta e le categorie ID progettate, viene valutato comeda linee guida ANAC e dal bando TIPO anche senza approvazione o validazione pubblica? Cordiali saluti
Risposta : Il quesito non risulta essere formulato in modo chiaro e completo, in quanto non riporta i dati principali e necessari alla formulazione di una risposta completa ed esaustiva, in particolare: 1) non viene indicato il periodo di redazione del progetto definitivo; 2) non viene indicato se l’offerta presentata in fase di gara sia risultato aggiudicataria della procedura e, conseguentemente, se il progetto ad essa connesso sia stato successivamente approvato dalla Stazione Appaltante e in che data. In ogni caso, la risposta al quesito, trova soluzione nel parere già espresso con il quesito n. 14 del 18.02.2020; pertanto, la risposta è affermativa solo se l’offerta presentata sia stata dichiarata aggiudicataria e, inoltre, se il progetto definitivo ad essa connesso sia stato approvato da parte della pubblica amministrazione aggiudicataria nei 10 (dieci) anni antecedenti la data del bando.
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Chiarimento PI059554-20
Ultimo aggiornamento 28/02/2020 08:47Domanda : Buonasera, in riferimento alla risposta al quesito PI048747-20, siamo a richiedere conferma di corretta esecuzione del sopralluogo e di adempimento al disciplinare di gara del seguente caso: volendo partecipare alla gara in raggruppamento, è stata provvisoriamente definita la compagine dello stesso con indicazione, seppur non confermata, dei ruoli assunti da ogni singolo operatore (mandatario/mandante) all’interno della delega conferita da tutti gli operatori economici per l’esecuzione del sopralluogo. Tali ruoli saranno, presumibilmente, modificati, ma non verrà invece modificata la composizione del raggruppamento, ovvero non sarà sostituito o aggiunto alcun operatore economico. Di fatto, quindi, il raggruppamento sarà costituito dagli stessi operatori economici che hanno eseguito il sopralluogo, conferendo delega ad uno di essi, anche se i ruoli probabilmente saranno variati. Grazie. Cordiali saluti.
Risposta : Si rimanda alla risposta al quesito n. 15 del 18 febbraio 2020, puntuale e specifica sul punto.
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Chiarimento PI059427-20
Ultimo aggiornamento 28/02/2020 08:46Domanda : Gentilissimi, in relazione al contenuto della busta B indicato a pagina 55 del disciplinare di gara, in particolare relativamente all'elemento numero 1, la documentazione in allegato è richiesta in formato A2 nel numero di 3 schede. E' possibile presentare un formato A3 per numero 6 schede, ovvero di superficie equivalente? Grazie e cordiali saluti.
Risposta : La risposta al quesito trova soluzione nel parere espresso al quesito n. 20 del 26 Febbraio 2020.
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Chiarimento PI058640-20
Ultimo aggiornamento 28/02/2020 08:45Domanda : Buongiorno, in riferimento alla procedura in oggetto si formulano i seguenti quesiti: Quesito 1 In riferimento all' Elemento 1 documentazione grafica, si chiede di presentare elaborati in numero massimo di 3 (tre) schede in formato A2,oppure 9 (nove) schede in formato A4 ovvero formati intermedi analoghi per dimensioni. Alla luce di quanto sopra è corretto presentare 6 (sei) schede in formato A3,cioè esattamente il formato intermedio equivalente-analogo a 3 (tre) schede formato A2? Facciamo però notare che le possibilità alternative citate dal Capitolato (3 schede in formato A2 oppure 9 schede in formato A4) non sono tra loro analoghe per dimensioni. Quesito 2 All'articolo 16.2,in relazione alle prescrizioni inerenti l'offerta tecnica si precisa che per "cartelle" si intendono le facciate utilizzate di ciascun foglio su una sola facciata ecc . e che non sono computate nel numero di cartelle le copertine ecc. Si richiede se tale disposizione inerente le copertine,riferibile con chiarezza agli Elementi 2,3,4,composti di "cartelle",sia valida anche per l'Elemento 1 nella "Documentazione grafica".
Risposta : Risposta al quesito 1 Con riferimento al quesito, in relazione all’elemento n. 1, per errore materiale, nel disciplinare di gara è stato indicato il formato A4, anziché il formato A3, con una quantificazione errata anche delle schede alternative al formato A2. Tuttavia, per il caso di specie, la risposta trova facile soluzione, anche alla luce di quanto indicato nel disciplinare stesso e, considerato che i formati intermedi devono essere analoghi per dimensioni a quelli indicati, si determina che le schede in formato A3, per l’elemento 1, in alternativa o sostituzione al formato A2, possono essere 6 (3 formati A2 equivalgono a 6 formati A3 e a 12 formati A4). Risposta al quesito 2 La risposta è affermativa.
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Chiarimento PI055753-20
Ultimo aggiornamento 25/02/2020 15:43Domanda : Buongiorno, viste le categorie/ID.Opere e i codici prestazioni indicati nel dettaglio nel capitolato prestazionale, è possibile ottenere il calcolo dei corrispettivi associati a ogni categoria/ID.Opere/codice prestazioni? Grazie. Cordiali saluti.
Risposta : La risposta trova soluzione nella relazione tecnica sul procedimento e relativo allegato (determinazione del corrispettivo), allegata alla documentazione di gara, come indicato al punto 2.1.2, lettera a) del disciplinare di gara
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Chiarimento PI055730-20
Ultimo aggiornamento 25/02/2020 15:42Domanda : Buongiorno, in merito ai requisiti di idoneità professionale di cui al punto 7.1.2, per la figura dell'archeologo (lett. h), si chiede se tra le prestazioni in capo allo stesso, oltre alla redazione del Documento di valutazione archeologica preventiva, possano essere ricompresi anche gli eventuali sondaggi di verifica preventiva, che potrebbero essere richiesti dalla Soprintendenza a seguito della relazione di archeologia preventiva. Cordiali saluti.
Risposta : La relazione deve riportare gli sviluppi e gli esiti della verifica preventiva dell’interesse archeologico in sede di progetto di fattibilità dell'intervento, come indicato all’articolo 25 del codice, di cui al decreto legislativo n. 50 del 2016, nonché ai sensi dell’articolo 19, comma 1, lettera e) del regolamento di cui al d.P.R. n. 207 del 2010. La procedura di verifica preventiva dell'interesse archeologico si articola in fasi costituenti livelli progressivi di approfondimento dell'indagine archeologica. L'esecuzione della fase successiva dell'indagine è subordinata all'emersione di elementi archeologicamente significativi all'esito della fase precedente. La procedura di verifica preventiva dell'interesse archeologico consiste nel compimento delle seguenti indagini e nella redazione dei documenti integrativi del progetto di fattibilità: a) esecuzione di carotaggi; b) prospezioni geofisiche e geochimiche; c) saggi archeologici e, ove necessario, esecuzione di sondaggi e di scavi, anche in estensione tali da assicurare una sufficiente campionatura dell'area interessata dai lavori. La procedura si conclude in un termine predeterminato dal soprintendente in relazione all’estensione dell’area interessata, con la redazione della relazione archeologica definitiva, approvata dal soprintendente di settore territorialmente competente. La relazione contiene una descrizione analitica delle indagini eseguite, con i relativi esiti di seguito elencati, e detta le conseguenti prescrizioni: d) contesti in cui lo scavo stratigrafico esaurisce direttamente l'esigenza di tutela; e) contesti che non evidenziano reperti leggibili come complesso strutturale unitario, con scarso livello di conservazione per i quali sono possibili interventi di reinterro, smontaggio, rimontaggio e musealizzazione, in altra sede rispetto a quella di rinvenimento; f) complessi la cui conservazione non può essere altrimenti assicurata che in forma contestualizzata mediante l'integrale mantenimento in sito. Alla luce di quanto precede la procedura di verifica preventiva dell'interesse archeologico può comprendere tutte le fasi necessarie precedentemente indicate con le lettere a), b) e c).
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Chiarimento PI048975-20
Ultimo aggiornamento 19/02/2020 09:35Domanda : Gent.ma stazione appaltante, in merito alla presente procedura richiediamo il seguente chiarimento: "Alla luce dei chiarimenti richiesti in merito al sopralluogo obbligatorio e in particolare alla faq PI030250-20 si chiede conferma che, in caso di costituendo raggruppamento di professionisti, il sopralluogo possa essere effettuato da un qualsiasi soggetto munito di delega da parte di tutti i componenti l rtp. " Ringraziamo, cordiali saluti
Risposta : La risposta trova soluzione al capo 11 del Disciplinare di gara, parzialmente modificato con avviso di rettifica in data 07.02.2020 e nelle risposte ai precedenti quesiti n. 4 del 31.01.2020, n. 6 del 04.02.2020 e 15 del 18.02.2020; a quanto indicato nei predetti documenti, specifici e puntuali sulla questione, non è possibile aggiungere alcunché.
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Chiarimento PI048748-20
Ultimo aggiornamento 19/02/2020 09:34Domanda : Buonasera riguardo al quesito PI044480-20 viene definito che "Quanto alla firma digitale, la risposta trova soluzione al punto 13.2, lettera d) del disciplinare di gara. Limitatamente ai soggetti (persone fisiche) che eccezionalmente ma legittimamente sono esonerati dal possesso della firma digitale, le loro dichiarazioni possono essere sottoscritte con firma autografa corredata da copia fotostatica del documento di riconoscimento in corso di validità, quale possibilità ammessa dall’articolo 65, comma 1, lettera c), del d.lgs. n. 82 del 2005 (TAR Catanzaro, 39 giugno 2018, n, 1291). La piattaforma telematica consente il caricamento di file non muniti di firma digitale (se tale possibilità è stata selezionata). Nel solo caso la piattaforma telematica non accetti il caricamento di documenti o atti non muniti di firma digitale, il documento corredato da copia del documento di riconoscimento del sottoscrittore, potrà essere firmato digitalmente da un altro componente del RTP, corredando il documento con un’indicazione del seguente tenore «La firma digitale è stata apposta da un soggetto diverso dal dichiarante al solo scopo formale di superare l’ostacolo del caricamento sulla piattaforma telematica; le responsabilità del documento sono riconducibili al soggetto identificato dal documento di riconoscimento allegato»." Ma se l'operatore economico è una società di ingeneria e architettura e non una persona fisica come deve fare se tale società non possiede la firma digitale? E se inoltre tale società è mandataria come può fare? Inoltre si riscontrano già problemi nell'iscrizione al Sater in quanto già solo per iscriversi come operatore economico il sater chiede di firmare digitalmente il modulo di iscrizione e chiede che le società extraeuropee devono necessariamente possedere una partita IVA Europea. C'è un modo per ovviare a tale problematica? grazie
Risposta : In ordine: 1) Le persone giuridiche non posseggono la firma digitale se non tramite il proprio legale rappresentante (persona fisica). Alla luce di quanto precede la sottoscrizione della documentazione in caso di società deve essere effettuata dall’interessato tramite il proprio legale rappresentante. In caso di dichiarazioni unificate che coinvolgono o interessano più soggetti o persone fisiche di cui all’articolo 80, comma 3, del Codice dei contratti, quali quelle relative ai motivi di esclusione di cui all’articolo 80, la sottoscrizione deve essere apposta: --- dal rappresentante legale dell’operatore economico se questi si avvale dell’articolo 47, comma 2, del d.P.R. n. 445 del 2000, dichiarando anche per tutti gli altri soggetti (persone fisiche) coinvolti; --- dal rappresentante legale dell’operatore economico e singolarmente da tutti gli altri soggetti (persone fisiche) in carica, di cui all’articolo 80, comma 3, del Codice dei contratti, coinvolti nella dichiarazione, con riferimento agli aspetti di propria pertinenza. 2) La risposta al secondo punto del quesito è già intrinsecamente riconducibile al precedente punto 1). Si rimanda al punto 13.2 del disciplinare di gara puntuale sulla questione. 3) La piattaforma telematica soffre di un vizio genetico, non attribuibile a questa Stazione Appaltante, che la rende incompatibile alla registrazione di alcuni operatori economici, con particolare riferimento a quelle società extraeuropee per le quali è richiesto necessariamente l’obbligo di possedere una partita IVA Europea. L’impossibilità di una modalità corretta di registrazione, accreditamento e accesso da parte delle società extraeuropee, ritiene tollerabile, una «forzatura» della Piattaforma, registrandosi come professionista in quanto, come indicato a pagina 7 del manuale di registrazione dell’operatore economico, per tale fattispecie non è richiesta la compilazione del campo Partita IVA. In altri termini «tollerando» imprecisioni ed equivoci rimediabili con altri mezzi dichiarativi desumibili da altre dichiarazioni, previlegiando la sostanza sulla forma e, se del caso, con il soccorso istruttorio di cui all’articolo 83, comma 9, del Codice dei contratti.
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Chiarimento PI048747-20
Ultimo aggiornamento 19/02/2020 09:33Domanda : Buonasera, nel caso di raggruppamento temporaneo dopo aver effettuato il sopralluogo entro i termini previsti dal bando è ancora possibile aggiungere o sostituire operatori economici all'interno del raggruppamento? Cioè se entro il 21 di febbraio viene fatta richiesta di sopralluogo e al momento della richiesta fanno parte un certo numero di operatori economici. E' possibile dopo aver effettuato il sopralluogo fare modifiche nella composizione del raggruppamento ad esempio aggiungendo o eliminando operatori economici? E' possibile anche cambiare il mandatario ad esempio scambiandolo con nuovo operatore economico aggiunto e/o intercambiarlo con altro operatore economico già presente all'interno del gruppo? Cioè il gruppo deve essere definito inderogabilmente prima del sopralluogo o può essere modificato fino alla scadenza del bando cioè all'atto della presentazione dell'offerta?
Risposta : Come indicato al punto 11.2.1 del disciplinare di gara in caso di offerenti in Forma aggregata non ancora costituita formalmente, il sopralluogo deve essere effettuato personalmente da tutti gli operatori economici che costituiranno la Forma aggregata, tramite i rispettivi soggetti di cui alla lettera a) del predetto punto 11.2.1 o dall’operatore economico che costituirà la Forma aggregata, tramite un soggetto di cui alla lettera a) ad esso riconducibile, purché munito di procura o delega di cui alla lettera b) del predetto punto 11.2.1, conferita da tutti gli operatori economici che costituiranno la Forma aggregata. Alla luce di quanto sopra esposto il raggruppamento non necessariamente deve essere definito prima del sopralluogo, in quanto può essere definito all’atto di presentazione dell’offerta, tuttavia ai sensi del punto 19.2.1 del disciplinare di gara, costituisce violazione irrimediabile non avere effettuato il sopralluogo da parte di tutti gli operatori economici che compongono il raggruppamento non ancora costituito, o da parte di soggetti non responsabili, in violazione delle modalità previste al punto 11.1 del disciplinare di gara. Conseguentemente in caso di sopralluogo congiunto da parte dei legali rappresentanti o direttori tecnici di tutti gli operatori economici o da uno di essi, tramite procura o delega conferita da tutti gli altri operatori economici che costituiranno la forma aggregata, nel rispetto di quanto indicato al punto 11.2.1 del disciplinare di gara, qualora venga modificata la compagine del costituendo raggruppamento, il sopraluogo si ha come non eseguito per carenza degli adempimenti prescritti dal punto 11.2.1 del disciplinare di gara.
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Chiarimento PI048728-20
Ultimo aggiornamento 19/02/2020 09:32Domanda : Buonasera, in riferimento al punto 16.1, lett. a) del Disciplinare di gara (contenuto materiale e di merito dell'Offerta tecnica) e nello specifico a quanto indicato nella seguente formulazione "[...] il progetto illustrato deve essere stato redatto nei 10 (dieci) anni antecedenti la data del presente documento" , siamo a richiedere di chiarire che cosa si intenda per "redazione del progetto illustrato" (quando, quindi, un progetto può definirsi "redatto" e dunque essere illustrato), anche al fine di farlo rientrare nei dieci anni antecedenti la data del documento. A tal fine si chiede se, qualora si volesse illustrare un progetto iniziato prima dei 10 anni, ma conclusosi nel periodo di riferimento (con certificazione di tale periodo), un tale progetto possa essere presentato come intervento illustrato, a fondamento dell'elemento n. 1. Cordiali saluti.
Risposta : Il periodo temporale entro il quale deve essere stato svolto il servizio di progettazione, come indicato al punto 16.1, lettera a), è di dieci anni antecedenti la data del 27.12.2019. Servizi eccessivamente risalenti nel tempo non possono essere valorizzati in quanto non hanno tenuto conto di tecnologie, adempimenti, innovazioni e normative intervenute successivamente, tali da non avere più un efficace nesso con le prestazioni da affidare; in altri termini, è difficile intravedere come un servizio tecnico svolto più di dieci anni addietro, possa garantire l’affidabilità della prestazione quando certamente non ha tenuto conto delle numerose e profonde innovazioni della normativa tecnica applicabile, degli aspetti ambientali e di ecosostenibilità, dell’evoluzione del mercato delle costruzioni e degli impianti sotto il profilo dei materiali e della tecnologia. Alla luce di quanto precede il progetto che l’offerente ritenga maggiormente significativo per contenuto, qualità e affidabilità progettuale, può essere stato iniziato in qualsiasi tempo, tuttavia il progetto illustrato, svolto per committenti pubblici o privati, deve essere stato approvato da parte di una pubblica amministrazione nei 10 (dieci) anni antecedenti la data di cui sopra e non è necessariamente tra quelli dichiarati ai fini del possesso dei requisiti di cui al punto 7.3.1 o 7.3.2 del disciplinare di gara, né costituisce condizione essenziale che il lavoro progettato sia stato o meno realizzato; l’approvazione e l’eventuale validazione preventiva sono garanzie sufficienti a che il progetto sia apprezzabilmente coerente con le norme tecniche e giuridiche recenti e comunque non soffra di obsolescenza tale da renderlo inattendibile.
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Chiarimento PI047392-20
Ultimo aggiornamento 19/02/2020 09:31Domanda : Buongiorno, ho un dubbio sulla presentazione della documentazione amministrativa: 1) nel caso di partecipazione in raggruppamento temporaneo formalmente ancora non costituito la presentazione del modello A (domanda di partecipazione) deve essere sottoscritto da ogni operatore economico partecipante al raggruppamento o solo dal mandatario? Cioè se ad esempio al gruppo partecipano quattro operatori economici bisogna compilare un "modello A" per ogni operatore economico?
Risposta : Fermo restando quanto specificato all'art. 7.4.2 del Disciplinare di Gara in ordine al DGUE, l’istanza di partecipazione è sufficiente che sia unica, redatta dal mandatario e sottoscritta da tutti gli operatori economici del raggruppamento.
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Chiarimento PI044658-20
Ultimo aggiornamento 17/02/2020 11:20Domanda : Buongiorno, chiedo gentilmente delucidazioni per il seguente dubbio: ipotizziamo che si partecipi al bando con un raggruppamento temporaneo costituito da più società di ingegneria e architettura con più liberi professionisti singoli. Tra questi liberi professionisti un ingegnere strutturista può ad esempio avere sia il ruolo di direttore lavori, che coordinatore tra le varie figure specialistiche (punto a. del pargarafo 7.3.4 del disciplinare) e può eventualmente firmare e controfirmare parte del progetto strutturale anche se tutti i requisiti economici e tecnici vengono completamente soddisfatti solo da una delle società appartenenti al raggruppamento e non dallo stesso libero professionista?
Risposta : Il professionista ingegnere strutturista, che si suppone sia un mandante, considerato che i requisiti di partecipazione risultano essere in capo ad altra società che compone il raggruppamento temporaneo non ancora costituito, non può assumere il ruolo di coordinatore tra le varie figure specialistiche in quanto tale funzione, ai sensi dell’articolo 7.4.2, lettera e) del disciplinare di gara, deve essere attribuita all’operatore economico mandatario. Indubbiamente lo stesso professionista, nei limiti delle proprie competenze professionali, può svolgere le funzioni di direttore dei lavori e sottoscrivere gli elaborati strutturali del progetto. Con riferimento ai requisiti degli operatori economici che partecipano in forma aggregata si rimanda alla risposta al quesito n. 11 del 13.02.2020 e al punto 7.4.2 del disciplinare di gara, esaustivi sull’argomento.
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Chiarimento PI044596-20
Ultimo aggiornamento 17/02/2020 11:19Domanda : Buongiorno, chiedo gentilmente delucidazioni per il seguente dubbio: stante alla lettera F del paragrafo 7.3.4.del disciplinare di gara viene affermato che tutte le figure indicate dalla lettera a) alla lettera e) devono avere un rapporto diretto con l'offerente. Se ad esempio all'interno di un raggruppamento temporaneo composto da società di ingegneria e architettura e liberi professionisti singoli,se tra quest'ultimi (ovvero tra i liberi professionisti) vi è un ingegnere che rispetta i requisiti professionali (ovvero iscrizione all'albo degli ingegneri e iscritto all'albo del ministero per svolgere progettazione di prevenzione antincendio) può svolgere la funzione richiesta al punto d) del paragrafo 7.3.4 del disciplinare di gara in quanto a tutti gli effetti fa parte dell'offerente? Deve possedere anche requisti tecnico economici? se si rispetto a quale ID di opere? Stessa domanda vale per il geologo, per l'esperto in acustica e per il coordinatore della sicurezza.
Risposta : La risposta è affermativa qualora i professionisti singoli siano incardinati all’interno del costituendo raggruppamento di operatori economici. Per i requisiti tecnici economici, in caso di operatori economici in forma aggregata, si rimanda al punto 7.4.2 specifico e puntuale sul punto. Ai singoli operatori economici non è richiesta la perfetta coincidenza tra quote di partecipazione, requisiti da possedere e prestazioni da eseguire, in quanto le quote di partecipazione sono una mera ripartizione interna che per la Stazione appaltante è sempre ammessa purché l’operatore economico mandatario o capogruppo abbia una partecipazione maggioritaria; tuttavia: --- sono richiesti i requisiti di competenza e di professionalità coerenti con le prestazioni che intendono assumere ed eseguire; --- se apportano esclusivamente la propria qualificazione professionale di cui al punto 7.3.4, non è richiesta loro una quota minima di requisiti; --- in ogni caso i requisiti devono essere posseduti complessivamente dalla Forma aggregata nella misura integrale richiesta agli offerenti singoli. Agli Operatori economici mandanti non è richiesta una misura minima dei requisiti di partecipazione.
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Chiarimento PI044543-20
Ultimo aggiornamento 17/02/2020 11:18Domanda : Buongiorno, chiedo gentilmente delucidazione per il seguente dubbio: è possibile creare un raggruppamento temporaneo all'interno del quale compaiono sia più società di ingegneria e architettura estere (fuori UE- Svizzera) sia più società di ingegneria e architettura italiane e sia più singoli liberi professionisti italiani?
Risposta : La risposta è affermativa. Per completezza si rimanda alle risposte rispettivamente al quesito n. 3 del 29 gennaio 2020 e n. 9 del 13 febbraio 2020.
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Chiarimento PI044524-20
Ultimo aggiornamento 17/02/2020 11:14Domanda : Buongiorno, chiedo gentilmente delucidazione per il seguente dubbio: nel caso in cui l'offerente composto da raggruppamento temporaneo di più società italiane e straniere di cui il mandatario/capo gruppo risulta essere una o più società estere con sede fuori dall'Italia e fuori dall'UE (Svizzera) in un Paese nel quale non esistono gli ordini e gli albi professionali vale la stessa considerazione per cui vale la legislazione del paese di appartenenza? Quali documentazioni sono da fornire? Se si quindi il professionista estero (appartenente alla società estera) che deve espletare le sue funzioni specifiche (fermo restando il raggiungimento dei requisiti tecnici/economici) può quindi firmare il progetto senza iscrizione ad albi professionali e quindi senza Piva italiana? Ad esempio ipotizziamo che una società estera di ingegneria all'interno di un raggruppamento verticale si occupi delle opere S03 avendo tutti i requisiti tecnico economici. Tale società ha l'obbligo come da bando di fornire il nominativo del professionista singolo (persona fisica) preposto a firmare il progetto strutturale. Questo professionista essendo residente all'estero e facente parte di questa società estera non possiede iscrizione all'albo degli ingegneri e non possiede PIVA in quanto non contemplati nel suo paese. Può firmare comunque il progetto e espletare le sue funzioni?
Risposta : La risposta trova soluzione al punto 13.1 del disciplinare di gara all’interno del quale viene precisato che in caso di operatori economici non stabiliti in Italia, la documentazione è prodotta in modalità idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza. Per completezza si precisa che tutta la documentazione deve essere presentata in lingua italiana o, se redatta in lingua straniera, deve essere corredata da traduzione giurata in lingua italiana; in caso di contrasto tra testo in lingua straniera e testo in lingua italiana prevale la versione in lingua italiana restando a rischio dell’operatore economico assicurare la fedeltà della traduzione. Alla luce di quanto sopra esposto spetta al soggetto non stabilito in Italia, per poter partecipare alla gara d’appalto, svolgere per tempo le procedure relative al riconoscimento delle qualifiche professionali, al fine di garantire che la documentazione prodotta, secondo la legislazione dello stato di appartenenza, soddisfi l’equivalenza del requisito professionale richiesto nella documentazione di gara. Quanto alla partita IVA, a partire dal 2014 gli Operatori economici stabiliti in Svizzera sono dotati di codice analogo alla partita IVA, composto da un prefisso «CHE», nove cifre intermedie e un suffisso «IVA» (o «TVA se in lingua francese, o «MWST» se in lingua tedesca). Pertanto, l’Operatore economico svizzero ha due possibilità: a) indicare il predetto numero; b) indicare il motivo legittimo per il quale sia esonerato dal possesso di tale numero. Per completezza, qualora utile, si rimanda ad alcuni orientamenti del Dipartimento Federale dell’economia, della Formazione e della Ricerca DEFR, con riferimento alle regole concernenti il riconoscimento delle qualifiche professionali in Svizzera.
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Chiarimento PI044480-20
Ultimo aggiornamento 17/02/2020 11:13Domanda : Buongiorno, chiedo gentilmente delucidazione per il seguente dubbio: nel caso in cui l'offerente composto da raggruppamento temporaneo di più società italiane e straniere di cui il mandatario/capo gruppo risulta essere una società estera con sede fuori dall'Italia e fuori dall'UE (Svizzera) in un Paese nel quale non esiste l'utilizzo della firma digitale e della PEC come si affronta la situazione per la presentazione corretta della documentazione di gara sul sater?
Risposta : Quanto alla firma digitale, la risposta trova soluzione al punto 13.2, lettera d) del disciplinare di gara. Limitatamente ai soggetti (persone fisiche) che eccezionalmente ma legittimamente sono esonerati dal possesso della firma digitale, le loro dichiarazioni possono essere sottoscritte con firma autografa corredata da copia fotostatica del documento di riconoscimento in corso di validità, quale possibilità ammessa dall’articolo 65, comma 1, lettera c), del d.lgs. n. 82 del 2005 (TAR Catanzaro, 39 giugno 2018, n, 1291). La piattaforma telematica consente il caricamento di file non muniti di firma digitale (se tale possibilità è stata selezionata). Nel solo caso la piattaforma telematica non accetti il caricamento di documenti o atti non muniti di firma digitale, il documento corredato da copia del documento di riconoscimento del sottoscrittore, potrà essere firmato digitalmente da un altro componente del RTP, corredando il documento con un’indicazione del seguente tenore «La firma digitale è stata apposta da un soggetto diverso dal dichiarante al solo scopo formale di superare l’ostacolo del caricamento sulla piattaforma telematica; le responsabilità del documento sono riconducibili al soggetto identificato dal documento di riconoscimento allegato». Quanto alla PEC, per la documentazione da inviare, il problema non si pone, dovendosi utilizzare esclusivamente il caricamento sulla piattaforma telematica sia della documentazione che delle richieste di chiarimenti o quesiti. Resta il problema delle comunicazioni da ricevere, dal momento che la piattaforma telematica predilige (o addirittura usa in via esclusiva) la PEC (oggi domicilio digitale) dell’Operatore economico offerente). Le possibili soluzioni sono due: a) l’Operatore economico straniero si dota di una PEC italiana (cosa possibile, si veda: https://www.register.it/assistenza/pec-partita-iva-straniera/); b) l’Operatore economico indica la PEC di un altro Operatore economico facente parte del RTP, tenendo presente che, ai sensi del punto 2.2.2, lettere a) e c), e del punto 2.2.3, lettera b), del Disciplinare di gara, è ritenuto efficace, ai fini probatori, il recapito all’indirizzo PEC dichiarato dell’Offerente nel DGUE.
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Chiarimento PI043757-20
Ultimo aggiornamento 13/02/2020 11:16Domanda : Nel Disciplinare esiste, quanto all'Elemento 3, un presumibile errore: si parla di max.20 cartelle facendo però seguire il numero dalla scritta (dieci).
Risposta : Con riferimento all’elemento 3, la discordanza tra il numero delle cartelle riportato in cifre e quello in lettere, è da intendersi un palese errore materiale, precisando che prevale il numero indicato in cifre, anche perché più favorevole per il concorrente (leggasi 20 – venti).
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Chiarimento PI031911-20
Ultimo aggiornamento 07/02/2020 11:20Domanda : con riferimento a quanto riportato al capo 11 - sopralluogo, si chiede di confermare che, in caso di partecipazione in raggruppamento costituendo, il sopralluogo possa essere effettuato da un legale rappresentante o da un direttore tecnico o procuratore speciale di una delle società del costituendo raggruppamento munito di delaga da parte di tutti i componenti del costituendo ragruppamento.
Risposta : In riferimento alle modalità di effettuazione del sopralluogo, si precisa che è stato pubblicato su piattaforma Sater un avviso di rettifica all’art. 11.2.1 - lett. b) del disciplinare di gara, che chiarisce la forma della procura, ammettendo la possibilità del conferimento di semplice delega scritta da parte del soggetto competente. Si conferma, quindi, che in caso di partecipazione in raggruppamento costituendo, il sopralluogo possa essere effettuato da un legale rappresentante o da un direttore tecnico o procuratore speciale di una delle società del costituendo raggruppamento munito di delega scritta da parte di tutti i componenti del costituendo raggruppamento.
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Chiarimento PI031262-20
Ultimo aggiornamento 04/02/2020 09:52Domanda : Buongiorno, sono a chiedere delucidazioni in relazione al punto 7.3.2 riguardante i requisiti legati ai "servizi di punta svolti". Domanda 1) L'affermazione che bisogna avere svolti servizi tecnici di punta consistenti nella progettazione, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, direzione dei lavori, coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione significa che per ogni singola categoria (E.O8, E.18, S.03, IA.01, IA.02, IA.03) bisogna avere svolto ciascuno dei servizi di punta sopracitati o ne basta almeno una? Ad esempio per la categoria E.08 se si arriva a soddisfare il requisito con la sola progettazione è sufficiente oppure a prescindere del raggiungimento del requisito con un solo servizio devo garantire tutti i servizi di punta per ogni categoria? Cioè se ad esempio si riesce a garantire il raggiungimento del requisito per ogni singola categoria solamente con progettazione o solo con direzione lavori è sufficiente o per ogni categoria devo avere svolto tutti i servizi di punti da voi definiti?
Risposta : La risposta al quesito è da rinvenire al punto 7.3.2, del disciplinare di gara, laddove, alla lett. a), si precisa che “si applicano i criteri di individuazione e valutazione già descritti al precedente punto 7.3.1 …â€. Nello specifico, alla lettera d) del predetto articolo 7.3.1 viene indicato che “i lavori utili ai fini del requisito sono quelli per i quali deve essere stato svolto almeno uno dei servizi …â€. Pertanto, si chiarisce che, in relazione alla dimostrazione del possesso del requisito consistente nell’aver svolto servizi tecnici cosiddetti “di puntaâ€, occorre avere svolto almeno una delle seguenti prestazioni di cui all’articolo 157, commi 1 e 2, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.: progettazione, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, direzione dei lavori, coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione. Inoltre, si ricorda che: 1) il requisito deve essere dimostrato per ciascuna delle Classificazioni definite al punto 3.2 del disciplinare di gara; 2) per il raggiungimento del requisito non possono concorrere più di due lavori per ogni Classificazione. Si rammenta che per gli operatori economici che partecipano in Forma aggregata, valgono le prescrizioni di cui all’articolo 7.4.2 del disciplinare di gara. Per ogni altro aspetto a riguardo, infine, si rimanda al punto 7.3.2 del disciplinare di gara.
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Chiarimento PI029500-20
Ultimo aggiornamento 31/01/2020 14:00Domanda : Gentile Stazione Appaltante, chiediamo conferma che in caso di partecipazione in raggruppamento costituendo, il sopralluogo possa essere effettuato da un qualunque soggetto, non necessariamente ricadente tra quelli di cui al punto 11.2.1 lettera a), purchè munito di procura da parte di ciascun componente del raggruppamento. Si chiede inoltre conferma che, nel caso in cui il raggruppamento ricorra alla cooptazione, il cooptato non debba conferire procura né delega per il sopralluogo. Cordiali saluti
Risposta : La risposta è affermativa ad ambedue i quesiti. Il soggetto munito di procura conferita dal rappresentante legale di tutti i componenti il raggruppamento temporaneo, può effettuare il sopralluogo per conto di tutti questi ultimi; il procuratore, sotto questo profilo, è equiparato al legale rappresentante legale. Il soggetto cooptato (purché nella corretta accezione di “cooptato†come definita al punto 7.4.4 del Disciplinare di gara) è un componente “atipico†del raggruppamento temporaneo, non è tenuto all’effettuazione del sopralluogo
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Chiarimento PI026261-20
Ultimo aggiornamento 31/01/2020 13:59Domanda : Buonasera sono a richiedere in formazioni se operatori economici e/o società di ingegneria e architettura e/o liberi professionisti svizzeri possono partecipare al bando anche se la Svizzera non è un membro dell'Unione Europea. Se si inoltre volevo sapere quale documentazione amministrativa devono presentare e se si inoltre volevo sapere se si possono associare e/o raggruppare con operatori italiani. Grazie. Cordiali saluti.
Risposta : Come indicato al punto IV.1.8 del bando di gara l’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici (AAP). La stazione appaltante conseguentemente deve verificare se un offerente di un paese terzo sia contemplato dall'AAP o da un accordo bilaterale. Nel caso in cui non lo sia, l’offerente non avrà un accesso garantito alle procedure di appalto nell'UE. L'accordo sugli appalti pubblici concluso nel quadro dell'Organizzazione mondiale del commercio (OMC) consente agli operatori di altri 19 partner partecipanti dell'OMC di presentare offerte per determinati appalti pubblici nell'UE e alle società dell'UE di presentare offerte per appalti degli altri 19 partner dell'OMC. Attualmente, 20 paesi fanno parte dell'AAP: l'UE, per quanto concerne i suoi 28 Stati membri; Armenia; Australia; Canada; Taipei cinese; Hong Kong (Cina); Islanda; Israele; Giappone; Liechtenstein; Montenegro; Moldova; Norvegia; Nuova Zelanda; Corea del Sud; Singapore; Svizzera; Ucraina; Stati Uniti; e Paesi Bassi (con riferimento ad Aruba). Alla luce di quanto precede, l’operatore economico con sede in Svizzera può partecipare alla presente gara, anche in raggruppamento con operatori economici Italiani. Si precisa che, in caso di operatori economici non stabiliti in Italia, la documentazione è prodotta in modalità idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza; tutta la documentazione deve essere presentata in lingua italiana o, se redatta in lingua straniera, deve essere corredata da traduzione giurata in lingua italiana; in caso di contrasto tra testo in lingua straniera e testo in lingua italiana prevale la versione in lingua italiana restando a rischio dell’operatore economico assicurare la fedeltà della traduzione. Per completezza si rimanda all’articolo 83, comma 3, del codice di cui al d.lgs n. 50 del 2016 e al capo 7.1.3 del disciplinare di gara puntuali e specifici sul punto.
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Chiarimento PI017309-20
Ultimo aggiornamento 23/01/2020 08:28Domanda : Buonasera è possibile partecipare alla gara come singolo geologo libero professionista? O è necessario partecipare come gruppo di professionisti (ingegnere e geologo)? Grazie Cordiali saluti
Risposta : Si invita il professionista ad esaminare la documentazione di gara e le risposte ai quesiti precedenti al fine di accertarsi che la soluzione non sia già disponibile. La risposta al quesito è reperibile direttamente e inequivocabilmente nelle norme vigenti, oltre che nel disciplinare di gara. Nello specifico la risposta trova soluzione all’articolo 7.3.4 del disciplinare di gara, puntuale sul punto, all’interno del quale sono elencati i titoli di studio professionali, nonché le professionalità specifiche (staff tecnico o gruppo di lavoro) dei quali l’offerente deve disporre obbligatoriamente. Per completezza in caso di offerenti in forma aggregata si rimanda anche agli articoli seguenti con particolare riferimento all’articolo 7.4.2 del disciplinare di gara. Alla luce di quanto precede, non è possibile partecipare alla gara come singolo geologo libero professionista. Per le figure professionali necessarie si rimanda a quanto poc’anzi riportato.
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Chiarimento PI007742-20
Ultimo aggiornamento 15/01/2020 08:57Domanda : Un concorso di progettazione in cui il piazzamento raggiunto è valevole come “Progetto di fattibilità tecnica ed economica†(dimostrabile con autocertificazione e relativi documenti di aggiudicazione e fattura, oppure con certificazione da parte dell’ente appaltante) dove l’importo lavori è comprovabile dalla tabella che indica i requisiti di capacità tecnica e professionale, soddisfacendo quindi la precisazione al punto 7.3.1.i, è considerato servizio congruo per soddisfare i requisiti al punto 7.3.1 di partecipazione alla gara in oggetto?
Risposta : Il quesito pone due questioni solo apparentemente connesse: a) se un progetto presentato ad un concorso di progettazione possa essere utilizzato a titolo di requisito tecnico di cui al punto 7.3.1 (e, se “servizio di punta†anche al punto 7.3.2) del Disciplinare di gara; b) la precisazione di cui al punto 7.3.1, lettera i), del Disciplinare di gara, che in realtà opera in un perimetro diverso da quanto previsto alla lettera a). Quanto alla questione sub. a) Un concorso di progettazione è di norma sviluppato al livello di progetto di fattibilità tecnico economica (art. 152, comma 4, del Codice dei contratti e, in precedenza, all’equivalente livello di progetto preliminare ex art. 99, comma 3, del decreto legislativo n. 163 del 2006). Pur non essendo formulato in modo chiaro il quesito, la risposta si trova comunque al punto 7.3.1 del Disciplinare di gara, nonché al punto 7.3 del Bando tipo n. 1 di ANAC al quale il Disciplinare di gara si è ispirato. I requisiti ivi richiamati fanno riferimento ai lavori (o alle opere) secondo le note classificazioni di cui alla Tavola Z-1 allegata del d.m. 17 giugno 2016 (quindi alla suddivisione “verticale†dei lavori oggetto dei servizi tecnici in gara che prescindono dai servizi svolti) mentre non fanno mai riferimento alla tipologia delle fasi prestazionali di cui alla Tavola Z-2 (suddivisione “orizzontale†che attiene alle professionalità e alle singole prestazioni contrattuali e prescinde dalle categorie di opere). Lo stesso dicasi per “l’analogia†che è sempre riferita alle categorie di opere e non alle fasi prestazionali: ad esempio, la sola direzione lavori, se svolta per le opere analoghe a quelle elencate, è utile ai fini della dimostrazione del possesso dei requisiti richiesti (ANAC e giurisprudenza hanno espresso posizioni univoche e costanti sul punto sin dal d.P.R. n. 207 del 2010). In conclusione, se il progetto redatto nell’ambito di un concorso di progettazione sia stato riconosciuto, da parte della stazione appaltante, equivalente ad un progetto di fattibilità tecnico economica (oggi) o preliminare (in vigenza del codice abrogato), esso può essere considerato un servizio tecnico utile ai fini della dimostrazione del possesso dei requisiti richiesti di cui al punto 7.3.1, ancorché originato da un concorso di progettazione in luogo di un appalto di servizi. Ovviamente questo è possibile purché da esso sia desumibile un’indicazione attendibile delle categorie di Opere che lo compongono e dei relativi importi. Quanto alla questione sub. b) Il punto 7.3.1, lettera i), del Disciplinare di gara, nulla ha a che vedere con i concorsi di progettazione, ma si limita a definire quei servizi tecnici che, ancorché rientranti in astratto tra le prestazioni di cui all’articolo 3, lett. vvvv) del codice, non possono concorrere alla formazione dei requisiti di Capacità tecnica e professionale in quanto privi dei due elementi sui quali si basano i requisiti di partecipazione richiesti, ossia: 1) una individuazione attendibile delle categorie ID-Opere pertinenti; 2) un importo sufficientemente definito per ciascuna delle predette categorie. Infatti, si citano gli esempi di una serie di servizi tecnici non riconducibili a categorie e/o importi. Ad esempio, le verifiche di vulnerabilità sismica (stimate a volume e non ad importo e senza distinzione di categorie), le attività di supporto tecnico al RUP prestazioni urbanistiche, rilievi, ricerche, monitoraggi, certificazioni energetiche, studi di impatto ambientale (tutte prestazioni scollegate dalla progettazione) o elaborati di un concorso di idee (dove l’aleatorietà dei contenuti progettuali e l’evanescenza della consistenza tecnica impedisce di individuare con un minimo di credibilità sia la suddivisione per categorie, sia gli importi). Dopo di che, al solo fine di agevolare la partecipazione, si ammette che tali prestazioni siano utili ai fini della dimostrazione del requisito di cui al punto 7.3 del disciplinare di gara se «confluite in un progetto o in un atto con importo di lavori comprovabile» ovvero se in qualche modo, tali prestazioni hanno poi avuto un seguito dove sono stati acquisiti i due elementi selettivi che si dicevano dianzi. Il dubbio non si pone per i concorsi di progettazione, che essendo sviluppati al livello del progetto di fattibilità (art. 152, comma 4, del Codice dei contratti e, in precedenza, art. 99, comma 3, del decreto legislativo n. 163 del 2006) sono corredati necessariamente da una stima economica e da una scomposizione per categorie di opere.
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verbali di gara (37.99 MB)
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In allegato avviso di esito gara (60.97 kB)