Domanda :
Spettabile Stazione appaltante,
di seguito le nostre richieste di chiarimenti.
1) Nell'ottica di formulare una più corretta offerta economica e in ottemperanza a quanto statuito dall'art. 23, co. 15, D.lgs. 50/2016, si richiede a Codesta Stazione appaltante di fornire i dati relativi all'assenteismo relativi agli anni 2016-17-18-19. Come infatti evidenziato anche dalla recente giurisprudenza, l’incidenza dell’assenteismo dev’essere considerata dall’agenzia di somministrazione al momento della formulazione dell’offerta e per tale ragione il futuro concorrente deve essere messo in condizione dalla pubblica amministrazione di conoscere lo storico delle assenze prodottesi presso la stazione appaltate in epoca antecedente alla partecipazione alla gara. Si chiede, altresì, di precisare quanto i costi di assenteismo impattano sulla commessa; infatti la conoscenza di tale dato è fondamentale per la par condicio della procedura perché, ove non fornito, darebbe un indebito vantaggio al gestore uscente con evidente distorsione dei principi delle gare pubbliche.
2) Anche in considerazione della clausola sociale, si chiede a codesta spett.le Stazione Appaltante di comunicare, al fine di permettere agli operatori economici le migliori valutazioni, quale personale è attualmente in missione, con quali mansioni, con quale tipologia contrattuale (ivi compreso se termine oppure indeterminato) e con quale durata media sono stati inseriti i lavoratori nel corso degli anni di gestione della commessa presso codesta spett.le Amministrazione, nonchè figure professionali, quanti stabilizzati e quant’altro possa risultare utile per tali valutazioni.
3) Con riferimento all’offerta economica, laddove è previsto che il moltiplicatore offerto non dovrà essere superiore al moltiplicatore massimo applicabile pari a 1,650 e non inferiore a 1,550, si segnala che, in base al costo del lavoro delle figure richieste, il moltiplicatore minimo e quelli compresi tra 1,587 ( se teniamo conto di 3 festività) e 1,606 ( se conteggiamo sei festività ) comportano un’evidente incapienza della base d’asta (risultando il valore al di sotto del costo in esame) e, conseguentemente, l’impossibilità di formulare l’offerta in base alla lex specialis e l'illegittimità dell'intera procedura. Al fine di evitare ricorsi in questa fase ed in quella della successiva aggiudicazione, si invita codesta spett.le Stazione Appaltante a modificare in autotutela la lex specialis.
4) Con riferimento alla figure di “tecnico radiologo†si chiede conferma che il riposo biologico, previsto dalla normativa vigente per queste figure professionali, sia escluso dal moltiplicatore offerto in sede di gara e fatturabile a parte. Così non fosse, infatti, anche il moltiplicatore massimo non sarebbe sufficiente a coprire il costo del lavoro della figura con conseguente incapienza assoluta della base d’asta.
5) Con riferimento all’art. 4 del disciplinare di gara ed, in particolare, al richiamo dell’art. 23, comma 16 del d.lgs n. 50/2016, si chiede a codesta spett.le Amministrazione come sono stati calcolati i €.3.770.000,00. Infatti, la cifra menzionata non trova corrispondenza con gli importi posti a basa d’asta nonché con gli altri importi della procedura.
6) Al fine di presentare la miglior offerta economica e considerando che il personale richiesto, in base a quanto previsto dall’art. 3 del Capitolato (fabbisogno) dovrà prevalentemente presentare servizio nel periodo da metà maggio a settembre, si chiede quali sono le festività da considerare in sede di offerta economica. In particolare si chiede di precisare se le medesime saranno solo quello del periodo di riferimento “metà maggio a settembre†(e nel caso specificare quali) o se le medesime devono essere valutate nell’intero anno solare.
7) Fermo restando che l’art. 5h del Capitolato prevede la formazione salute e sicurezza in capo a codesta spett.le Amministrazione ove stabilito che “l’Azienda metterà a disposizione giornate di formazione interna obbligatoria, che i prestatori di lavoro dovranno frequentare in orario di servizio, con oneri a carico dell’Agenzia†si chiede di precisare sulla base di quali elementi verrà conferito punteggio tecnico, di cui all’art. 18.1 del Disciplinare (p. 38; n.3), ove viene valutata la “Formazione del personale da inserire†intesa come “possesso da parte del concorrente di un sistema per la formazione specifica alto rischio per sanitari ai sensi dell’Accordo stato regioni del 21.12.201â€.
In attesa di cortese riscontro si porgono distinti saluti.
Risposta :
1)Si forniscono in un unico file le tabelle dei tassi di assenza generali dell’azienda USL di Reggio Emilia divisi per strutture gestionali (Centri di Responsabilità). L’elaborazione riguarda gli anni 2018-2019, in quanto l’Azienda ha sostituito il sistema di gestione delle presenze assenze (Applicativo Regionale denominato Gestione Risorse Umane) e il dato relativo agli anni antecedenti non è reperibile dal sistema informativo attuale.
TABELLA DEI TASSI DI ASSENZA PERSONALE 2018_2019
2) Mansioni personale attualmente in missione :Infermieri, OSS, Tecnici di Laboratorio Biomedico, Ortottista. Inserimenti tramite contratto di lavoro a tempo determinato con durata media missioni 183 giorni. Figure professionali Infermieri, Ostetriche, Tecnici di laboratorio biomedico, Tecnici di radiologia medica, Ortottisti, OSS Nessuno Stabilizzato
3) Per mero errore materiale all’art. 11 punto B del capitolato speciale, nell’elenco degli oneri posti a carico dell’agenzia aggiudicataria, da calcolarsi in sede di moltiplicatore, è stata inserita la voce “festività non lavorateâ€. Si procederà alla rettifica del capitolato precisando che il costo delle suddette festività, ricadenti nel periodo di contratto, sarà invece fatturato alla stessa tariffa concordata per l’ora ordinaria
4)Si precisa che il riposo biologico, ove spettante, rimane escluso dal moltiplicatore
5) All’art 4 del disciplinare di gara si evidenzia che "Ai sensi dell’art. 23, comma 16, del Codice l’importo posto a base di gara comprende i costi della manodopera del personale somministrato che la stazione appaltante ha stimato in base al CCNL settore Sanità del 21.08.2018, attualmente applicato ai dipendenti dell’Amministrazione di pari profilo, calcolato in via presuntiva in €.3.770.000,00/anno sulla base del fabbisogno stimato per i principali profili da impiegare nell’esecuzione del servizio suddiviso inoltre per livello di inquadramento/livello retributivo per numero ore anno".
Come indicato nel disciplinare il calcolo adottato per giungere al valore totale stimato dei costi della manodopera , in conformità a quanto previsto dal citato art 23 comma 16 Codice appalti, è stato effettuato valutando i seguenti parametri:
- il contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto Sanità del 21.8.2018 attualmente applicato ai dipendenti dell’Azienda USL di pari profilo ;
- il numero di unità di personale stimato da impiegare nell’esecuzione del servizio (Full time equivalent) suddiviso per profilo professionale/livello di inquadramento/livello retributivo (Infermiere , Ostetrica, tecnico RX, tecnico di laboratorio) per numero ore anno
L’importo rappresenta una previsione della somma relativa all’anno di oneri diretti + spesa media di voci accessorie e indennità proporzionata alle unità stimate + ferie + oneri riflessi.
6) vedi risposta punto 3
7) Per errore materiale il punteggio relativo a questo elemento è stato inserito nella colonna identificata dalla lettera D ma andava inserito all’interno della colonna identificata dalla lettera T in cui vengono indicati i “Punteggi tabellariâ€, vale a dire i punteggi fissi e predefiniti che saranno attribuiti o non attribuiti in ragione dell’offerta o mancata offerta di quanto specificamente richiesto. Si conferma che la Commissione lo attribuirà in tal modo