Gara Interinale 2020
Descrizione GARA EUROPEA A PROCEDURA APERTA TELEMATICA PER L’AFFIDAMENTO, MEDIANTE ACCORDO QUADRO CON UNICO OPERATORE AI SENSI DELL'ART. 54, COMMA 3 D. LGS. 50/2016, DEL SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO – PERIODO PRESUNTO DAL 01/01/2021 AL 31/12/2023.
Ente appaltante UNIONE COMUNI DEL SORBARA
Stato procedura In Esame
Importo appalto 7.932.866,76 €
Criterio di aggiudicazione Offerta economicamente più vantaggiosa
Data di pubblicazione a sistema 28/09/2020
Termine richiesta chiarimenti 19/10/2020 13:00
Termine presentazione delle offerte 26/10/2020 12:00
Apertura busta amministrativa 30/10/2020 09:00
Requisiti di sostenibilità ambientale no
Requisiti di sostenibilità sociale no
Responsabile del procedimento Sola Stefano
- CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO (211.17 kB)
- DISCIPLINARE DI GARA (353.40 kB)
- BANDO DI GARA EUROPEA (146.40 kB)
- MODELLO ALLEGATO A/1 (173.59 kB)
- MODELLO ALLEGATO A/2 (63.31 kB)
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Sola Stefano
e-mail: appalti@unionedelsorbara.mo.ittelefono: 059896638
- GARA INTERINALE 2020 - CIG: 84364109C3
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Chiarimento PI282432-20
Ultimo aggiornamento 20/10/2020 13:25Domanda : Buongiorno, con riferimento al criterio B della Relazione tecnica: 1) si chiede conferma che sarà attribuito un punteggio di 10 punti all'operatore economico che dichiarerà (esponendo una proposta organizzativa) l'impegno ad inserire i lavoratori entro il termine di 7 giorni lavorativi. 2) si chiede conferma che sarà attribuito un punteggio di 5 punti all'operatore economico che dichiarerà (esponendo una proposta organizzativa) l'impegno ad inserire i lavoratori dei servizi scolastici entro il termine di 3 giorni lavorativi. Se così fosse, come precisato da un altro operatore economico, tale criterio si ridurrebbe ad un criterio tabellare e non qualitativo, e dunque si chiede alla stazione appaltante di precisarlo. Se così non fosse (dal momento che la vostra amministrazione ha precisato in un chiarimento che "non è obbligatorio offrire la riduzione dei termini") non si capisce in che modo la stazione appaltante possa attribuire punteggi inferiori a 10 e 5punti de due sub criteri sopra indicati. Si chiede a tal riguardo di precisare correttamente il metodo di attribuzione di questi punteggi 3) Si rileva che a pagina 27di 34 del Disciplinare il criterio D della relazione tecnica non è stato esplicitato. Si chiede conferma che all'interno della relazione tecnica tale punto possa essere sostituito da quello indicato al punto E.
Risposta : Buongiorno, in merito al quesito posto si comunica quanto segue: 1) Si precisa che il punteggio massimo di 10 + 5 punti sarà applicato all’operatore economico che dichiarerà (esponendo una proposta organizzativa) l’impegno ad inserire i lavoratori entro il termine di 7 giorni lavorativi/ entro il termine di 3 giorni lavorativi relativamente ai lavoratori dei servizi scolastici. Non saranno prese in considerazione offerte che prevedano ulteriori riduzioni di tempistiche. Nel caso di tempistiche di inserimento superiori ai 7 / 3 giorni, ma comunque migliorative rispetto a quanto previsto all’art. 7 del capitolato (tempi di attivazione della somministrazione 15 / 5 giorni), verranno attribuiti punteggi inversamente proporzionali all’aumentare dei giorni. 2) Si conferma che il criterio D non esplicitato (nel disciplinare) fa riferimento a quanto indicato al criterio E; si conferma che non è previsto un ulteriore criterio E. Si resta a disposizione. Cordiali saluti
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Chiarimento PI281861-20
Ultimo aggiornamento 20/10/2020 13:22Domanda : Si riportano i seguenti chiarimenti: 1) l’art. 6 del capitolato speciale di gara pone a base d’asta l’importo di €7.932.866,76 per 36 mesi di cui €7.585.182,36 per il costo del lavoro e €347.684,40 come aggio di agenzia. Per poter validamente formulare offerta è necessario conoscere come Codesta Spettabile Stazione Appaltante sia addivenuta a determinare l’importo di €7.585.182,36 riferito al costo del lavoro, in particolare necessitiamo di conoscere: o il numero delle risorse considerate o per ogni risorsa il livello d’inquadramento ed il monte ore Ed infatti Codesta Stazione Appaltante: o si limita a quantificare il totale delle ore necessarie agli Enti aderenti alla Convenzione senza specificare per quale livello di inquadramento e per quante ore per lo stesso livello. La determinazione corretta dei costi è pertanto condizione indispensabile alla presentazione dell’offerta o quantifica il costo del lavoro per i livelli considerati CCNL Enti Locali che in media sono più alti rispetto al totale costo del lavoro di €0,30/h. Si chiede conferma che detto costo da Voi indicato costituisca la base per l’applicazione della maggiorazione ai fini dell’attribuzione del punteggio economico, potendo in fase di esecuzione del servizio determinare il costo corretto mantenendo invariato il totale offerto (costo del lavoro da Voi indicato + maggiorazione). Questa specifica è indispensabile per garantire il principio della parificazione dell’offerte. 2) All’art. 6 del capitolato speciale di gara nel dettaglio tariffe CCNL Igiene Ambientale, si chiede di stralciare il dettaglio costi per livello e riformularlo con il divisore convenzionale tecnico corretto pari a 164,67 e non 169; infatti, considerando le 38 ore settimanali moltiplicate per 52 settimane diviso 12 mesi non si ottiene 169. Lo stesso calcolo è stato fatto da Voi correttamente per gli Enti Locali, a fronte di 36 ore settimanali per 52 settimane diviso 12 mesi, per un divisore convenzionale pari a 156. In aggiunta si chiede di indicare per ogni livello i VALORI MENSILI della paga base, EDR, Indennità integrativa e il NUMERO DI GIORNI di ferie ed ex festività annue. 3) All’art. 6 del capitolato speciale di gara, si fa espressa menzione al fatto che le ore di assenza dei lavoratori (per esempio: malattie, infortuni, maternità, permessi vari retributivi, congedi straordinari, etc.) siano da ricomprendersi nel margine d’agenzia. Considerando la marginalità massima non superabile del 0,90€/h, pari al 4,38%, la voce di un assenteismo medio che pesa intono al 3% renderebbe la base d’asta incapiente. Si chiede pertanto di chiarire che l’assenteismo non è compreso nel margine d’intermediazione e che trattandosi di un mero costo, sarà oggetto di fatturazione separata al verificarsi dell’evento. 4) In relazione all’onere posto in capo all’APL all’Art. 7 Capitolato speciale, secondo cui: “L’Impresa aggiudicataria è obbligata ad effettuare sul personale selezionato, prima dell’inserimento presso i singoli committenti, i necessari accertamenti sanitari volti a verificare la piena ed incondizionata idoneità alle mansioni. L’Impresa aggiudicataria dovrà attestare, per ogni lavoratore, di aver proceduto all’informazione e alla formazione degli stessi, relativamente ai rischi per la sicurezza e la salute connessi alle attività produttive in generale†Si chiarisce che, nel servizio di somministrazione di lavoro tutta la materia dell’igiene e sicurezza è in capo all’impresa utilizzatrice così come disposto dal d.lgs. n. 81/2015 e dal d.lgs.81/2008 secondo cui: o Il lavoratore somministrato non è computato nell'organico dell'utilizzatore ai fini dell'applicazione di normative di legge o di contratto collettivo, fatta eccezione per quelle relative alla tutela della salute e della sicurezza sul lavoro (art. 34, comma 3 d.lgs. n 81/2015) o L'utilizzatore osserva nei confronti dei lavoratori somministrati gli obblighi di prevenzione e protezione cui è tenuto, per legge e contratto collettivo, nei confronti dei propri dipendenti (art. 35, comma 4, d.lgs. n. 81/2015). o La sorveglianza sanitaria comprende: a) visita medica preventiva intesa a constatare l'assenza di controindicazioni al lavoro cui il lavoratore è destinato al fine di valutare la sua idoneità alla mansione specifica; b) visita medica periodica per controllare lo stato di salute dei lavoratori ed esprimere il giudizio di idoneità alla mansione specifica. La periodicità di tali accertamenti, qualora non prevista dalla relativa normativa, viene stabilita, di norma, in una volta l'anno. Tale periodicità può assumere cadenza diversa, stabilita dal medico competente in funzione della valutazione del rischio. L'organo di vigilanza, con provvedimento motivato, può disporre contenuti e periodicità della sorveglianza sanitaria differenti rispetto a quelli indicati dal medico competente. In relazione agli accertamenti sanitari, Dal combinato disposto dei citati artt. 34, 35 D.lgs. 81/2015 e art. 41 del D.lgs. 81/2008 non può che desumersi l'onere di legge, non delegabile in capo all'azienda utilizzatrice circa l'assolvimento delle visite mediche concernenti l'assolvimento degli obblighi in materia di sorveglianza sanitaria. Si chiede, pertanto, lo stralcio di tale previsione o, in subordine che tale onere afferisca ad un impegno da parte dell’agenzia riferito alla mera organizzazione delle visite mediche preventive restando la responsabilità delle stesse in capo all’ente. Per quanto concerne La formazione base, stante quanto disposto dal d.lgs. n.81/2015 e dal d.lgs. n. 81/2008 tale onere è posto in capo all’utilizzatore; si chiede pertanto conferma che tale adempimento afferisca ad un onero di carattere economico/commerciale. In relazione alla formazione generale, l’agenzia, infatti, si impegna a proprie spese e tramite l’impiego di fondi Formatemp all’erogazione dei corsi di formazione generale restando le responsabilità di detto adempimento in capo all’Ente. 5) Art. 7 Capitolato speciale, in relazione alla sostituzione del personale, si precisa che la stessa dovranno avverranno nel rispetto della normativa, in particolare degli artt. 34, 35 e 45 CCNL Agenzie per il Lavoro. 6) Art. 6, Capitolato speciale: si chiarisce che l’Agenzia sarà legittimata a richiedere il certificato dei carichi pendenti esclusivamente qualora l’attività professionale prestata dal somministrato sia svolta a contatto regolare con un soggetto minore, causa espressamente prevista dalla legge. In ogni caso, tali informazioni ex art. 10 GDPR non potranno essere comunicate all’azienda utilizzatrice. 7) Cap. 6, Capitolato speciale: si chiarisce che l’Agenzia, nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali e per ragioni di confidenzialità, non è tenuta a fornire copia dei contratti dei lavoratori, UNIEMENS e LUL. Sarà possibile, previa richiesta del Committente, produrre idonea dichiarazione. 8) Cap. 17, Capitolato speciale: si rileva che nel rapporto di somministrazione le parti operano in qualità di autonomi titolari del trattamento, pertanto, non risulta corretta la qualificazione dell’Agenzia quale responsabile del trattamento dei dati personali trattati dai lavoratori somministrati nell’esercizio delle loro attività in quanto tali lavoratori sono integrati nell’organizzazione dell’utilizzatore, che ne dirige e controlla l’operato.
Risposta : Buongiorno, in merito ai quesiti posti si comunica quanto segue: 1) Stante l’imprevedibilità delle figure da inserire / sostituire si invita codesto operatore economico a voler tener conto delle figure attualmente in servizio: Lavoratori oggi in forza: CCNL Enti locali: Istruttore amm.vo cat.C => n.14 Collaboratore amm.vo cat. B3 => n. 4 Assistente sociale cat. D => n. 2 Operaio cat. B => n. 1 Esecutore amm.vo cat. B => n. 2 Educatore Asilo nido cat. C => n. 1 CCNL Igiene Ambientale-Aziende municipalizzate: Responsabile liv. A7 => n. 1 Impiegato amm.vo liv. 3B => n. 1 Il costo orario del lavoro non costituisce la base per l’applicazione del margine di agenzia, che è pari a € ,090. L’attribuzione del punteggio economico sarà effettuata rispetto al ribasso percentuale applicato su detto margine. Il totale costo d’Azienda non potrà essere variato in fase di esecuzione del servizio, salvo il caso di rinnovi contrattuali. 2) Relativamente al CCNL – Igiene Ambientale, si conferma che il divisore convenzionale previsto contrattualmente è di 169 ore. 3)Il tasso di assenteismo legato alle festività infrasettimanali non è da comprendere nel margine d’azienda, in quanto trattasi di un mero costo che sarà oggetto di fatturazione separata al verificarsi dell’evento. 4) in merito alle visite da voi elencate, si precisa che il prezzo orario offerto dovrà comprendere esclusivamente le visite e accertamenti preliminari all’assunzione (visita preassuntiva come indicato all’art. 6 del capitolato); infatti si fa riferimento alla visita relativa all'idoneità sanitaria generale dei candidati avviati all'agenzia di lavoro interinale a svolgere la mansione per la quale è stata avviata la richiesta, prevista da normativa in capo al datore di lavoro, e non di quella relativa all'idoneità specifica. Relativamente alle ulteriori visite legate alla sorveglianza sanitaria si rimanda all’art. 10 del capitolato che prevede che tali attività siano in capo al committente. La formazione generale sulla sicurezza è, da normativa, in capo al datore di lavoro, pertanto, spettante l’agenzia di somministrazione, in merito alla formazione specifica sulla sicurezza, qualora sia necessaria, sarà a carico dell’Ente che usufruisce della risorsa. 5) Si conferma 6) L’agenzia deve, in caso di nuova assunzione e non soltanto di assunzione a contatto con soggetto minore, richiedere il certificato dei carichi pendenti in quanto obbligatorio per lavorare nel pubblico impiego. L’informazione non deve essere trasmessa al committente. 7) Si conferma 8) si vedano Artt. 17 e 18 del Capitolato speciale d’appalto. Si resta a disposizione. Cordiali saluti
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Chiarimento PI281746-20
Ultimo aggiornamento 20/10/2020 13:17Domanda : Gent.mi, 1) in merito ai costi dichiarati nel capitolato rileviamo delle difformità rispetto ai costi reali. Nello specifico segnaliamo che: I costi dichiarati presentano delle discordanze rispetto ai costi reali (particolarmente marcate nel caso del CCNL Igiene Ambientale, che risultano sottocosto anche dopo l’eventuale applicazione dell’aggio massimo previsto da gara, ovvero € 0,90/h); I costi dichiarati sono variabili nel caso in cui i lavoratori somministrati fruiscano o meno delle ferie; E’ necessaria una differenziazione di costi tra lavoro su 5GG e lavoro su 6GG; Al variare della reale contribuzione applicata (es. valore tasso INAIL) i costi si modificano di conseguenza. Comprendendo l’impossibilità da parte della stazione appaltante a considerare tutte le possibili variabili di costo, considerato quanto sopra e quanto previsto dal Decreto Legislativo 15 giugno 2015 n.81, art.33, comma 2 ovvero che “con il contratto di somministrazione di lavoro l'utilizzatore assume l'obbligo di comunicare al somministratore il trattamento economico e normativo applicabile ai lavoratori suoi dipendenti che svolgono le medesime mansioni dei lavoratori da somministrare e a rimborsare al somministratore gli oneri retributivi e previdenziali da questo effettivamente sostenuti in favore dei lavoratori†chiediamo conferma che l’aggio di agenzia verrà applicato sui costi reali e non su quelli esemplificativi e non esaustivi riportati nel capitolato. Grazie e cordiali saluti
Risposta : Buongiorno, in merito al quesito posto si comunica quanto segue: a prescindere dal costo del lavoro relativo al CCNL Igiene Ambientale per il quale rilevate discordanze, si sottolinea che l’aggio di agenzia è da intendersi come importo fisso da moltiplicare per le ore ordinarie lavorate nel mese e non applicato sul costo del lavoro. Si resta a disposizione. Cordiali saluti
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Chiarimento PI281634-20
Ultimo aggiornamento 20/10/2020 13:15Domanda : QUESITO N. 1 Con riferimento al requisito di capacità economica e finanziaria, di cui all'art. 6.2, pag. 9 del Disciplinare di gara, e precisamente: “Fatturato specifico minimo annuo nel settore di attività oggetto dell’appalto riferito a ciascuno degli ultimi n 3 esercizi finanziari disponibili di € 2.528.394,12 IVA esclusa. Il settore di attività è relativo all’attività riferita ai servizi di assunzione per Enti e Società pubblicheâ€, SI CHIEDE CONFERMA CHE possono essere ricomprese, tra gli Enti e le Società pubbliche, anche le società a capitale pubblico di proprietà di Comuni (c.d. società in house). QUESITO N. 2 Con riferimento al requisito di capacità tecnica e professionale, di cui all'art. 6.3, lettera a), pag. 9 del Disciplinare di gara, e precisamente: “Aver eseguito nell’ultimo triennio (dal 01/09/2018 al 31/08/2020) servizi analoghi a di importo complessivo minimo pari a € 7.585.182,36â€, SI CHIEDE CONFERMA CHE possono essere ricomprese, nell’importo maturato nel periodo succitato, anche le società a capitale pubblico di proprietà di Comuni (c.d. società in house). QUESITO N. 3 Con riferimento al requisito di capacità tecnica e professionale, di cui all'art. 6.3, lettera a), pag. 9 del Disciplinare di gara, e precisamente: “Aver eseguito nell’ultimo triennio (dal 01/09/2018 al 31/08/2020) servizi analoghi di importo complessivo minimo pari a € 7.585.182,36â€, SI CHIEDE CONFERMA CHE per partecipare sia sufficiente dichiarare più contratti, aventi ad oggetto servizi analoghi, ESEGUITI ANCHE SOLO NELL’ANNO 2019 (anno ricompreso nel triennio decorrente dal 01/09/2018 al 31/08/2020) il cui importo complessivo sia pari o superiore ad € 7.585.182,36.
Risposta : Buongiorno, in merito ai quesiti posti si comunica quanto segue: QUESITO N. 1 - Si conferma QUESITO N. 2 - Si conferma QUESITO N. 3 - Si conferma Si resta a disposizione. Cordiali saluti
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Chiarimento PI277203-20
Ultimo aggiornamento 12/10/2020 15:57Domanda : SPETT.LE ENTE si segnala che ad oggi il CIG sul sito ANAC non risulta perfezionato. si chiede pertanto conferma una volta effettuato così da poter procedere con il passoe
Risposta : Buongiorno, si comunica che in data odierna si è provveduto a perfezionare il CIG, pertanto a partire da domani sarà possibile acquisire il PASSOE. Si resta a disposizione. Cordiali saluti
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Chiarimento PI277094-20
Ultimo aggiornamento 12/10/2020 15:56Domanda : Spett.le Stazione appaltante, in relazione alla documentazione a corredo di cui all’art. 12.3.1 del disciplinare di gara si segnala che ad oggi non è possibile completare la procedura di creazione del Passoe con riferimento alla gara in oggetto in quanto dal portale Anac il Cig di gara non risulta ancora essere stato perfezionato. In attesa di riscontro Le porgiamo cordiali saluti
Risposta : Buongiorno, si comunica che in data odierna si è provveduto a perfezionare il CIG, pertanto a partire da domani sarà possibile acquisire il PASSOE. Si resta a disposizione. Cordiali saluti
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Chiarimento PI272718-20
Ultimo aggiornamento 08/10/2020 11:07Domanda : In relazione a quanto da voi precisato nel chiarimento n PI272101-20, si formula i seguenti chiarimenti: 1) si chiede conferma che anche i requisiti di capacità tecnica professionale possano essete semplicemente autodichiarati nel DGUE, con indicazione di enti beneficiari oggetto e importo della commessa, senza che sia necessario produrre in sede di partecipazione alcuna certificazione rilasciata dalle PPAA; certificazioni che peraltro solitamente prendono a riferimento un anno solare (1 gennaio - 31 dicembre); 2) proprio in ragione dell'arco temporale attestato nelle suddette certificazioni (1 gennaio 31 dicembre di ogni anno) rilasciate dalle Committenze Pubbliche, si chiede conferma che sia sufficiente, sempre nell'ambito dei requisiti di capacità l'indicazione, in regime di autodichiarazione, degli importi maturati nel biennio 2018 - 2019, se da soli sufficienti ad attestare il possesso del bagaglio esperienziale richiesto, per una somma di € 7.585.182,36. In attesa di cortese riscontro, porgiamo distinti saluti
Risposta : Buongiorno, 1) Si comunica che, così come richiesto dall’art. 6.3 del Disciplinare di gara, i requisiti devono essere auto dichiarati ai sensi del DPR 445/2000, presentando comunque le certificazioni in originali o copia conforme rilasciati dall’amministrazione/ente contraente così come richiesti; 2) Così come previsto dall’art. 6.2 i requisiti di capacità economica e finanziaria devono riguardare il fatturato minimo annuo riferito a ciascuno degli ultimi tre esercizi finanziari (2017 – 2018 – 2019) di € 2.528.394,12 Iva esclusa annuali. Si precisa, inoltre, che come indicato nel chiarimento PI272101-20, è possibile auto dichiarare il possesso dei requisiti ai sensi del DPR 445/2000, indicando comunque, così come previsto dal Disciplinare di gara : “ Elenco attività svolte, committenti, anno e importoâ€. Si resta a disposizione. Cordiali saluti
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Chiarimento PI272262-20
Ultimo aggiornamento 08/10/2020 11:05Domanda : SPETT.LE ENTE ART 6 Il prezzo orario offerto non potrà comprendere i costi per l’accertamento dell’idoneità fisica dei lavoratori poiché rientrano in un’unica attribuzione di oneri tutti a carico del medesimo medico competente dell’utilizzatore riconducibili alla generale “sorveglianza sanitaria†di cui all’art. 41 D.Lgs. 81/08 che comprende: “a) visita medica preventiva intesa a constatare l’assenza di controindicazioni al lavoro cui il lavoratore è destinato al fine di valutare la sua idoneità alla mansione specifica; b) visita medica periodica per controllare lo stato di salute dei lavoratori ed esprimere il giudizio di idoneità alla mansione specifica. La periodicità di tali accertamenti, qualora non prevista dalla relativa normativa, viene stabilita, di norma, in una volta l’anno. Tale periodicità può assumere cadenza diversa, stabilita dal medico competente in funzione della valutazione del rischio. L’organo di vigilanza, con provvedimento motivato, può disporre contenuti e periodicità della sorveglianza sanitaria differenti rispetto a quelli indicati dal medico competente; c) visita medica su richiesta del lavoratore, qualora sia ritenuta dal medico competente correlata ai rischi professionali o alle sue condizioni di salute, suscettibili di peggioramento a causa dell’attività lavorativa svolta, al fine di esprimere il giudizio di idoneità alla mansione specifica; d) visita medica in occasione del cambio della mansione onde verificare l’idoneità alla mansione specifica; e) visita medica alla cessazione del rapporto di lavoro nei casi previsti dalla normativa vigente. e-bis) visita medica preventiva in fase pre-assuntiva; e-ter) visita medica precedente alla ripresa del lavoro, a seguito di assenza per motivi di salute di durata superiore ai sessanta giorni continuativi, al fine di verificare l’idoneità alla mansione.†Ebbene, dal combinato disposto del citato art. 35 comma 4 D.lgs. 81/2015 ss.m.i. e art. 41 del D.lgs. 81/2008 ss.m.i. non può che desumersi l’onere – di legge, non delegabile – in capo all’azienda utilizzatrice circa l’assolvimento delle visite mediche concernenti l’assolvimento degli obblighi in materia di sorveglianza sanitaria; Segnaliamo anche che non potrà contenere i costi inerenti la formazione specifica sulla sicurezza ex D. Lgs. 81/08 poiché onere posto a carico dell’utilizzatore ex art 34 c. 3 D. Lgs. 81/15 Si chiede conferma Chiediamo di ricevere i fogli presenza entro il 2 del mese successivo per consentire il pagamento dei lavoratori nei termini di legge; distinti saluti
Risposta : Buongiorno, si comunica quanto segue: in merito alle visite da voi elencate, si precisa che il prezzo orario offerto dovrà comprendere esclusivamente le visite e accertamenti preliminari all’assunzione (visita preassuntiva come indicato all’art. 6 del capitolato); infatti si fa riferimento alla visita relativa all'idoneità sanitaria generale dei candidati avviati all'agenzia di lavoro interinale a svolgere la mansione per la quale è stata avviata la richiesta, prevista da normativa in capo al datore di lavoro, e non di quella relativa all'idoneità specifica. Relativamente alle ulteriori visite legate alla sorveglianza sanitaria si rimanda all’art. 10 del capitolato che prevede che tali attività siano in capo al committente. La formazione generale sulla sicurezza è, da normativa, in capo al datore di lavoro, pertanto, spettante l’agenzia di somministrazione, in merito alla formazione specifica sulla sicurezza, qualora sia necessaria, sarà a carico dell’Ente che usufruisce della risorsa. I fogli presenza verranno inviati nella data prevista dal Capitolato speciale d'Appalto, poichè non è possibile comprimere i giorni così come indicati in quanto la rilevazione delle presenze viene gestita dal servizio unico del personale per conto dei diversi enti. Si resta a disposizione. Cordiali saluti
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Chiarimento PI269433-20
Ultimo aggiornamento 07/10/2020 09:26Domanda : spett.le ENTE a seguito del vostro riscontro sulla sezione economica siamo a chiedere: SI CHIEDE CONFERMA CHE LA % DA INSERIRE NEL FILE EXCEL ARTICOLI sia una % di ribasso sul margine di agenzia, a prescindere da quanto indicato da intercenter e che quindi nel file Articoli debba essere inserita la % di ribasso sul margine di agenzia. (come nel file modello di offerta) Restiamo in attesa di gentile conferma
Risposta : Buongiorno, Si conferma. Si resta a disposizione. Cordiali saluti
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Chiarimento PI269396-20
Ultimo aggiornamento 07/10/2020 09:24Domanda : SPETT.LE ENTE ART 13 Chiediamo di non decurtare la penale dalla parte di fattura costituente rimborso del costo del lavoro ART 9 In caso di interruzione del rapporto di lavoro ricordiamo che comunque la sostituzione potrà avvenire per giusta causa o a seguito dell’instaurarsi del procedimento disciplinare come stabilito ex lege (CCNL agenzie di somministrazione lavoro).si chiede conferma
Risposta : Buongiorno, ART.13 Eventuale penale verrà decurtata dalla cauzione definitiva, in mancanza per esaurimento della stessa o qualora la ditta non sia in regola con i pagamenti di contributi e tasse, verrà decurtato dalla fattura la parte relativa al compenso spettante l’agenzia per il lavoro, che si applicherà anche alle successive fino al raggiungimento della somma dovuta. ART.9 Si conferma. Si resta a disposizione. Cordiali saluti
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Chiarimento PI269381-20
Ultimo aggiornamento 07/10/2020 09:23Domanda : SPETT.LE ENTE ART 15 DEL CAPITOLATO Non potendo sottoporre il Contratto di lavoro a condizione risolutiva, nel caso in cui si verifichi l’ipotesi recesso o risoluzione per cause non imputabili all’Agenzia o al lavoratore, l’utilizzatore dovrà comunque rimborsare il costo del lavoro sostenuto dall’Agenzia ex art 33 c. 2 D. Lgs. 81/15 fino alla naturale scadenza del contratto di prestazione. Chiediamo conferma.
Risposta : Buongiorno, In merito all’art. 15 comma 2 "I Committenti potranno recedere dai contratti attuativi qualora intervengano trasformazioni di natura tecnico-organizzative rilevanti ai fini ed agli scopi del servizio appaltato", i contratti in essere verranno fatti salvi fino alla loro naturale scadenza. Relativamente al comma 3 "I Committenti possono recedere dai contratti attuativi, previa dichiarazione da comunicare all’Impresa fornitrice del servizio, per motivi di interesse pubblico, che saranno specificatamente motivati nel provvedimento di recesso dal contratto", il cui presupposto giuridico trova giustificazione nel prevalere dell'interesse pubblico, ad esempio qualora dovesse determinarsi una diversa e difforme previsione di legge o l'impossibilità di mantenere gli equilibri di bilancio, i singoli committenti potranno recedere dai contratti attuativi e dai rapporti di lavoro in essere senza dover attendere la naturale scadenza. Si resta a disposizione. Cordiali saluti
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Chiarimento PI269379-20
Ultimo aggiornamento 07/10/2020 09:22Domanda : spett.le ENTE capitolato ART 17 Chiediamo di valutare effettivamente l’opportunità di nominare a responsabile esterno l’Agenzia poiché considerata la particolarità del rapporto di somministrazione (che non è un appalto), non dovrebbe esserci. I lavoratori somministrati svolgono la propria attività sotto la direzione ed il controllo dell’utilizzatrice che fornisce direttamente loro ogni necessaria indicazione in merito alle procedure interne/le regole da seguire. L’agenzia non può, in concreto, effettuare direttamente alcuna attività di vigilanza e/o rendiconto periodico rispetto all’attività professionale svolta dai somministrati ed è Titolare e Responsabile dei dati personali dei propri candidati e dei dipendenti che vengono inviati in missione presso le aziende utilizzatrici delle prestazioni di lavoro. I soli dati che vengono da Voi conferiti sono quelli strettamente funzionali all’instaurazione ed alla gestione amministrativa e operativa del rapporto commerciale -quali, ad esempio, quelli necessari per la fatturazione-, di cui la scrivente diventa titolare
Risposta : Buongiorno, si conferma quanto indicato nel Capitolato Speciale d’Appalto. È, comunque l’Agenzia, in quanto datore di lavoro il Responsabile esterno dei dati, così come previsto dalla normativa vigente in materia. L’ente, da parte sua, garantirà comunque il rispetto della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali. Si resta disposizione. Cordiali saluti
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Chiarimento PI269371-20
Ultimo aggiornamento 07/10/2020 09:18Domanda : In relazione ai criteri C e D dell'offerta tecnica segnaliamo che onere dell’Agenzia è la ricerca, selezione, gestione e formazione dei lavoratori somministrati; la formazione per i dipendenti della stazione appaltante configura un servizio differente rispetto a quello oggetto di gara. Ricordiamo che nel rispetto dell’art. 95 c.6 Dlgs 50/2016 i criteri di valutazione devono essere oggettivi e connessi all’oggetto di gara oltre che riguardare aspetti che incidono in maniera diretta sulla qualità del servizio, nel caso specifico la somministrazione dei lavoratori. La richiesta di erogare la formazione anche ai dipendenti dell’unione dei comuni del Sorbara comporta inoltre dei costi aggiuntivi di cui la stessa Agenzia dovrà tener conto nella formulazione dell’offerta economica. A tal proposito ci preme evidenziare inoltre che la stazione appaltante deve tener conto della concreta diffusione della caratteristica oggetto di valutazione e della reale possibilità di realizzarla; pertanto chiediamo, alla luce delle osservazioni formulate, nel rispetto della normativa vigente, lo stralcio del suddetto criterio
Risposta : Buongiorno, in merito al quesito posto si comunica che dall'esperienza maturata risulta opportuno che la risorsa umana somministrata possa ricevere adeguata formazione professionale. La formazione medesima risulta più efficace se effettuata anche congiuntamente con gli altri componenti degli uffici e servizi in cui la risorsa umana somministrata presta la propria attività. Per le ragioni esposte si è ritenuto opportuno valorizzare, con l'attribuzione di specifico punteggio, quegli operatori economici in grado di organizzare una tipologia di corsistica che tenga conto di quanto sopra esposto. Si resta a disposizione. Cordiali saluti
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Chiarimento PI268725-20
Ultimo aggiornamento 07/10/2020 09:16Domanda : si chiede di pubblicare l'elenco degli operatori attualmente sul servizio si chiede se gli operatori attualmente impiegati sul servizio abbiano già svolto l'attività di formazione sulla sicurezza e tutela della salute nei luoghi di lavoro, di cui al D.Lgs 81/2008 si chiede di conoscere il nominativo dell'attuale gestore del servizio si chiede, al fine di formulare una corretta offerta economica, di indicare cortesemente il fabbisogno stimato annuo in ore suddiviso anche per figure professionali oltre che per singolo committente così come riportato nel csa
Risposta : Buogiorno, in merito ai quesiti posti si comunica quanto segue: Lavoratori oggi in forza: CCNL Enti locali: Istruttore amm.vo cat.C => n.14 Collaboratore amm.vo cat. B3 => n. 4 Assistente sociale cat. D => n. 2 Operaio cat. B => n. 1 Esecutore amm.vo cat. B => n. 2 Educatore Asilo nido cat. C => n. 1 CCNL Igiene Ambientale-Aziende municipalizzate: Responsabile liv. A7 => n. 1 Impiegato amm.vo liv. 3B => n. 1 Non tutto il personale è stato formato ed istruito completamente ai sensi del D.lgs. n. 81/2008 ma è idoneo alla mansione Rispetto al fabbisogno richiesto, si prevede la richiesta delle seguenti figure professionali, con Profili ascrivibili alle categorie professionali/livelli: CCNL Enti locali: cat.B => Inserviente, Operaio, Esecutore amm.vo cat.B3 => Autista scuolabus, Operaio specializzato, Collaboratore amm.vo cat.C => Educatore Asilo nido, Istruttore amm.vo/tecnico cat.D => Assistente sociale, Istruttore direttivo amm.vo/tecnico CCNL Igiene Ambientale-Aziende municipalizzate: 2B => Impiegato amm.vo, operaio 3B => Operaio specializzato, Impiegato amm.vo/tecnico 4B => Impiegato amm.vo/tecnico Stante l’imprevedibilità delle figure da inserire / sostituire si invita codesto operatore economico a voler tener conto delle figure attualmente in servizio come riportato nella risposta precedente. Si resta a disposizione. Cordiali saluti
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Chiarimento PI268681-20
Ultimo aggiornamento 07/10/2020 09:15Domanda : conferma che la comprova dei requisiti di capacità economica finanziaria e di capacità tecnica professionale sarà effettuata solo rispetto al concorrente proposto per l'aggiudicazione, posto che, in questa fase, è sufficiente auto-dichiararne il possesso ai sensi del DPR 445/2000 conferma che il triennio decorrente dalla data di pubblicazione del bando di gara sia da intendersi dal 01/09/2017 al 31/08/2020. Ciò posto si chiede conferma che si possa riportare nell'elenco servizi di cui al DGUE i fatturati relativi ai soli anni 2018 - 2019 (ricompresi nel periodo richiesto) qualora il requisito di capacità tecnica professionale di cui all'articolo 6.3 lett. a) del disciplinare sia già soddisfatto dal fatturato conseguito nei suddetti anni. Tale richiesta in quanto i fatturati relativi ad un anno solare/esercizio finanziario sono comprovabili ed attestabili da certificazioni.
Risposta : Buongiorno, in merito ai quesiti posti si comunica quanto segue: Si conferma che in questa fase è sufficiente auto-dichiarare il possesso dei requisiti ai sensi del DPR 445/2000. Si conferma che il triennio decorrente dalla data di pubblicazione del bando di gara sia da intendersi dal 01/09/2017 al 31/08/2020. Nel DGUE vanno indicati i fatturati specifici relativi al triennio precedente (2017 – 2018 – 2019); in merito al requisito di capacità tecnico professionale di cui all’articolo 6.3 lett. a) del disciplinare deve essere indicato come previsto dal Disciplinare di gara: “- originale o copia conforme dei certificati rilasciati dall’amministrazione/ente contraente, con l’indicazione dell’oggetto, dell’importo e del periodo di esecuzione;†con riferimento al periodo dal 01/09/2017 al 31/08/2020. Si resta a disposizione Cordiali saluti
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Chiarimento PI267677-20
Ultimo aggiornamento 05/10/2020 11:06Domanda : Spett.le Ente, Si chiede di verificare allegato excel “ Articoli†dove inserire % ribasso offerta Non è chiaro il perché si deve indicare una % di ribasso sull’importo complessivo dell’appalto inclusivo del costo del lavoro, quando nella valutazione economica viene considerato solo margine di agenzia ed il ribasso attiene a quello (pag 4 Capitolato gara) e diverso dal format economico. cordialità
Risposta : Spett.le operatore economico, la Piattaforma Intercenter permette di inserire solo l’importo a base d’appalto, pertanto, la Stazione Appaltante ha inserito l’importo complessivo, così come dagli atti di gara, nei quali viene comunque ben specificata la suddivisione degli importi, cosa che non è possibile materialmente fare sulla Piattaforma telematica. L’operatore economico, pertanto, deve inserire il ribasso percentuale offerto sull’importo totale, che andrà applicato al margine di agenzia così come previsto a pag. 4 del Capitolato Speciale d’Appalto ed al punto 15.3 del Disciplinare di gara. Si resta a disposizione. Cordiali saluti Servizio Appalti Unione comuni del Sorbara
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Chiarimento PI267345-20
Ultimo aggiornamento 05/10/2020 11:04Domanda : Chiediamo conferma che le giornate relative alle festività nazionali civili e religiose ricadenti in corso fornitura saranno rifatturate come giornate lavorate, in quanto tali costi non sono inclusi nei prospetti costi gara , ma vengono considerate solo le 4 gg di ex festività soppresse distinti saluti
Risposta : Buongiorno, si conferma che le giornate relative alle festività nazionali civili e religiose ricadenti in corso fornitura saranno rifatturate come giornate lavorate, in quanto tali costi non sono inclusi nei prospetti costi gara , ma vengono considerate solo le 4 gg di ex festività soppresse. Si resta a disposizione. Cordiali saluti Servizio Appalti Unione comuni del Sorbara
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Chiarimento PI267069-20
Ultimo aggiornamento 05/10/2020 11:02Domanda : • Si chiede cortesemente di avere maggiori specifiche sui profili che verranno richiesti con particolare riguardo alle mansioni che dovranno svolgere: o I profili ascrivibili alle categorie professionali B1/B3/C1/D1 del CCNL Funzioni Locali o I profili ascrivibili alle categorie 2B, 3B,4B del CCNL Igiene Ambientale – Aziende Municipalizzate Tali specifiche sono fondamentali per redigere una relazione tecnica più corrispondente alle esigenze della Stazione Appaltante soprattutto per quanto concerne la definizione del processo di reclutamento e selezione e le proposte formative in linea con lo specifico profilo professionale • Ai fini dell’applicazione della cosiddetta clausola sociale prevista sia dal disciplinare di gara che dal capitolato speciale d’appalto, si chiede cortesemente di conoscere: o L’attuale fornitore o Il numero dei lavoratori ad oggi in forza con contratto di somministrazione o L’inquadramento di tali lavoratori o La tipologia contrattuale (contratto di somministrazione a tempo determinato o indeterminato) tra lavoratori somministrati e fornitore uscente o La durata media delle missioni attivate in somministrazione negli ultimi 36 mesi o La conferma che tale personale sia già formato ed istruito ai sensi del d.lgs. n. 81/2008 oltre che idoneo alla mansione • Si chiede cortesemente di specificare il metodo di valutazione del criterio B dell’offerta tecnica “Riduzione dei tempi di avviamento delle figure professionali richiesteâ€. Si tratta di un criterio tabellare e quindi a chi affermerà di inserire i lavoratori entro 7 giorni lavorativi verranno assegnati 10 punti? E a chi affermerà di inserire i lavoratori dei servizi scolastici entro 3 giorni lavorativi verranno assegnati 5 punti?
Risposta : Bungiorno, in merito ai quesiti posti si comunica quanto segue: Profili ascrivibili alle categorie professionali/livelli: CCNL Enti locali: cat.B => Inserviente, Operaio, Esecutore amm.vo cat.B3 => Autista scuolabus, Operaio specializzato, Collaboratore amm.vo cat.C => Educatore Asilo nido, Istruttore amm.vo/tecnico cat.D => Assistente sociale, Istruttore direttivo amm.vo/tecnico CCNL Igiene Ambientale-Aziende municipalizzate: 2B => Impiegato amm.vo, operaio 3B => Operaio specializzato, Impiegato amm.vo/tecnico 4B => Impiegato amm.vo/tecnico Attuale fornitore: Tempor Spa Lavoratori oggi in forza: CCNL Enti locali: Istruttore amm.vo cat.C => n.14 Collaboratore amm.vo cat. B3 => n. 4 Assistente sociale cat. D => n. 2 Operaio cat. B => n. 1 Esecutore amm.vo cat. B => n. 2 Educatore Asilo nido cat. C => n. 1 CCNL Igiene Ambientale-Aziende municipalizzate: Responsabile liv. A7 => n. 1 Impiegato amm.vo liv. 3B => n. 1 Tipologia contrattuale: Somministrazione a tempo determinato Durata media delle missioni ultimi 36 mesi: CCNL Enti locali: 15,94 mesi/uomo CCNL Igiene Ambientale-Aziende municipalizzate: 21,78 mesi/uomo Non tutto il personale è stato formato ed istruito completamente ai sensi del D.lgs. n. 81/2008 ma è idoneo alla mansione Il criterio B dell’offerta tecnica “Riduzione dei tempi di avviamento delle figure professionali richieste†prevede una distribuzione dei punti in base alle riduzione sui tempi previsti all’art. 7 del Capitolato Speciale d’Appalto; pertanto, non è obbligatorio offrire la riduzione ed i punti verranno assegnati così come indicato: “La Commissione attribuirà un punteggio fino a 10 punti per quelle proposte organizzative che prevedono l’impegno a inserire i lavoratori entro il termine di 7 giorni lavorativi. La Commissione attribuirà altresì un punteggio fino a 5 punti per quelle proposte organizzative che prevedano l’impegno a inserire i lavoratori dei servizi scolastici (educatori e autisti) entro il termine di 3 giorni lavorativi.†Si resta a disposizione. Cordiali saluti Servizio Appalti Unione comuni del Sorbara
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Chiarimento PI266023-20
Ultimo aggiornamento 01/10/2020 10:24Domanda : Spett.le Unione in relazione all'elaborato tecnico chiediamo di fornirci cortesemente riscontro in merito ai seguenti quesiti: 1) possono essere allegati, e quindi non essere computati nel numero riservate alle pagine, percorsi formativi in formato di slide o rappresentazioni grafiche; 2) possono essere allegati cv del team dedicato al servizio; 3) se la copertina e l'indice non concorre al numero riservato alle pagine; se vi è un interlinea da rispettare. In attesa di gentile riscontro, porgiamo cordiali saluti
Risposta : Buongiorno, in merito ai quesiti pervenuti si comunica quanto segue: 1) E’ possibile inserire allegati per meglio specificare quanto contenuto nella relazione tecnica, così come previsto al punto b) dell’art. 13 del Disciplinare di gara; 2) Eventuali CV vanno considerati come allegati, pertanto si possono inserire tra questi ultimi; 3) La copertina e l’indice non rientrano all’interno del numero di pagine previste all’art. 12 del Capitolato Speciale d’Appalto, dove viene anche specificata la modalità di redazione della Relazione tecnica: “carattere Times New Roman 12, formato A4â€. Pertanto, non essendoci nessun riferimento all’interlinea da utilizzare quest’ultima è lasciata alla libera impostazione dell’operatore economico. Si resta a disposizione. Cordiali saluti