Domanda :
Buonasera,
siamo con la presente a formulare i seguenti quesiti:
1) Si chiede di confermare se è corretta la seguente corrispondenza tra le categorie dei lavori riportate in tabella pag. 2 dell’allegato 1 Disciplinare di gara e le categorie dei servizi di progettazione nonché i rispettivi importi ai fini del calcolo dei requisiti specifici di partecipazione di cui al punto 1) REQUISITI – secondo paragrafo:
ID E.20 corrispondente alle categorie:
OG1 Edi?ci civili e industriali € 2.265.745,48
OS-18-B Componenti per facciate continue € 250.650,73
OS6 Finiture di ppere generali in materiali lignei,plastici, metallici e vetrosi € 697.520,63
TOT ID E.20 € 3.213.916,84
ID IA.01 corrispondente alla categoria OS28 Impianti Termici e di condizionamento - importo € 428.057,80
IA.03 corrispondente alla categoria OS30 Impianti interni elettrici, telefonici,radiotelefonici e televisivi - importo € 490.780,29
P.02 corrispondente alla categoria OS24 Verde e arredo urbano - importo € 293.270,79
P.03 corrispondente alla categoria OG12 Opere e impianti di bonifica e protezione ambientale - importo € 993.878,50
S.04 corrispondente alla categoria OS-18-A Componenti strutturali in acciaio - importo € 1.275.833,11
S.03 corrispondente alla categoria OS13 Strutture prefabbricate in cemento armato - importo € 506.108,12
V.02 corrispondente alla categoria OG3 Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie,ecc - importo € 617.653,99
2) Con riferimento all’allegato 1 disciplinare di gara dove è scritto (pag. 3):
“Per i RT/RTP costituiti o costituendi si precisa che:
- Sono ammessi solo RT/RTP verticali con esclusiva ripartizione delle seguenti categorie:
• E20
• IA01
• IA03
• P02
• P03
• S03
• S04
• V02
pertanto, non è consentita la ripartizione % tra diversi componenti di prestazioni relative alla medesima categoria.â€
Si ritiene opportuno evidenziare che secondo il vigente ordinamento degli appalti pubblici, la giurisprudenza e le linee guida ANAC, in un raggruppamento verticale puro, non solo non è ammesso ripartire la medesima categoria fra diversi componenti dell’RTP, ma in più la mandataria non può svolgere le prestazioni secondarie.
In particolare:
• l'art. 48, comma 2 Codice dei contratti pubblici parlando di RT verticale per forniture o servizi stabilisce: "per raggruppamento di tipo verticale si intende un raggruppamento di operatori economici in cui il mandatario esegue le prestazioni di servizi o di forniture indicati come principali anche in termini economici, i mandanti quelle indicate come secondarie"
• il Consiglio di Stato, sez. V, con la Sent. 7 dicembre 2017, n. 5772, ha evidenziato che la possibilità di dar vita ad un raggruppamento di tipo verticale è consentita "solo laddove la Stazione appaltante abbia preventivamente individuato negli atti di gara, con chiarezza, le prestazioni ‘principali’ e quelle ‘secondarie’â€
• l'ANAC, nel parere di precontenzioso n. 77/2020, afferma che: "[…] nei raggruppamenti misti, […] può accadere che: a) la mandataria, oltre alla categoria prevalente, esegua anche i servizi riconducibili a una o più categorie secondarie; b) una o più mandanti, oltre alle categorie secondarie, assumano una quota della categoria principale; c) una o più mandanti, eventualmente anche insieme alla mandataria, eseguano prestazioni secondarie dando luogo ad un sub-raggruppamento orizzontale nell'ambito del raggruppamento verticale.â€
In considerazione del fatto che, quale che sia la suddivisione fra categorie principali e secondarie definita dalla SA, limitare la partecipazione, nl caso di RTP, ai soli raggruppamenti verticali puri ridurrebbe fortemente, in modo arbitrario e senza una chiara ratio la possibilità di partecipare a molti soggetti qualificati, in contrasto con il principio, essenziale nelle pubbliche gare, consistente nel favor partecipationis,
Si chiede di confermare:
1. che la prestazione principale è quella afferente alla categoria E20 e, conseguentemente, alla DL generale (come si evince da altre parti della documentazione di gara). Essendo secondarie tutte le altre.
2. Che i raggruppamenti ammessi non sono solo quelli verticali puri, ma anche quelli definibili come verticali misti, vale a dire quelli di cui al punto a) del parere ANAC sopra riportato, cioè quelli in cui “la mandataria, oltre alla categoria prevalente, esegua anche i servizi riconducibili a una o più categorie secondarieâ€. Ferma restando l’esclusione delle fattispecie b) e c) dello stesso parere.
Restando in attesa di un Vostro cortese riscontro porgiamo distinti saluti.
Risposta :
Risposta al quesito 1
1. Con riferimento al capitolato tecnico prestazionale pubblicato da questa Stazione Appaltante in data 06.11.2020, si allega prospetto di calcolo della parcella che riporta “corrispondenza voci quadro economico lavoriâ€, dal quale si evidenzia la corrispondenza tra le categorie dei lavori e le categorie dei servizi tecnici.
Risposta al quesito 2
2. Si conferma che:
- la prestazione principale è quella afferente alla categoria E20 e, conseguentemente, alla DL generale, essendo secondarie tutte le altre;
- i raggruppamenti ammessi sono solo quelli verticali compresi quelli in cui “la mandataria, oltre alla categoria prevalente, esegue anche i servizi riconducibili a una o più categorie secondarieâ€. In sostanza non è ammesso solo il frazionamento tra più soggetto delle medesima categoria.
F.to il Rup Arch. Massimo Magnani