Domanda :
In riferimento all'art. 6.3 - REQUISITI DI CAPACITÀ ECONOMICO-FINANZIARIA ,
- Tenuto conto che la scrivente è una microimpresa neocostituita;
- Considerato, in particolare, che i requisiti fissati nella lex specialis, le Stazioni appaltanti devono favorire la più ampia partecipazione alle gare, garantendo l'effettiva possibilità di partecipazione anche alle micro, piccole e medie imprese nonché a quelle di nuova costituzione. Si evidenzia che, in recepimento della normativa unitaria, in particolare dell'art. 18 e dell'allegato X della direttiva 2014/24, dell'art. 36 della direttiva 2014/25, degli arti. 3 e 30, paragrafi 2 e 3, della direttiva 2014/23, l'art. 1, comma 1, lett. ccc), della legge delega n. 11/2016 ha previsto, tra i criteri direttivi generali, quello del "miglioramento delle condizioni di accesso al mercato degli appalti pubblici e dei contratti di concessione, anche con riferimento ai servizi di architettura e ingegneria e gli altri servizi professionali dell'area tecnica, per i piccoli e medi operatori economici, per i giovani professionisti, per le micro, piccole e medie imprese e per le imprese di nuova costituzione" e "di garantire l'effettiva possibilità di partecipare da parte delle micro, piccole e medie imprese". Sulla scorta del suddetto principio, l'art. 30 del Codice ha positivizzato i principi per l'aggiudicazione e l'esecuzione di appalti e concessioni, prevedendo che "i criteri di partecipazione alle gare devono essere tali da non escludere le microimprese, le piccole e medie imprese (comma 7); inoltre, l'art. 83, comma 2, del Codice ha previsto che "i requisiti e le capacità di cui al comma 1 sono attinenti e proporzionati all'oggetto dell'appalto, tenendo presente l'interesse pubblico ad avere il più ampio numero di potenziali partecipanti, nel rispetto dei principi di trasparenza e rotazioneâ€;
- Considerato che il favore partecipationis, l'apertura del mercato alla concorrenza e la tutela delle micro, piccole e medie imprese nonché quelle di quelle neocostituite, costituiscono i criteri direttivi della previsione di cui all'art. 86, comma 4, del Codice che stabile "L'operatore economico, che per fondati motivi non è in grado di presentare le referenze chieste dall'amministrazione aggiudicatarie, può provare la propria capacità economica e finanziaria mediante un qualsiasi altro documento considerato idoneo per la stazione appaltante"; la norma, espressione dei principi della massima partecipazione alle gare, riconosce all'operatore economico la possibilità di avvalersi di altri mezzi di prova, rimettendo alla Stazione appaltante la valutazione sulla loro idoneità a comprovare la capacità economico-finanziaria da effettuarsi nel rispetto dei limiti di proporzionalità, ragionevolezza, logicità ed adeguatezza rispetto all'entità e alla natura dell'appalto;
- Rilevato che il bando di gara in oggetto è finalizzato all'affidamento, per 1 (uno) anno eventualmente prorogabile, di servizi bibliotecari del Comune di Fiscaglia per un importo a base di gara di 48.000 euro e che ai fini della dimostrazione della capacità economica-finanziaria e tecnica, è richiesto il possesso di un'esperienza almeno triennale nella gestione dei servizi oggetto del contratto prestata a favore diAmministrazioni pubbliche, senza essere incorsi in contestazioni per gravi inadempienze;
- Rilevato che la scrivente è una società costituita nel mese di gennaio 2020 e, pertanto, non dispone, in assoluto, del fatturato complessivo richiesto relativo agli esercizi finanziari indicati nella lex specialis, avendo avviato l'attività solo 10 mesi prima dell'indizione della procedura di gara;
In ragione dell'impossibilità alla produzione delle referenze richieste dalla stazione appaltante, la scrivente chiede di poter presentare idonea referenza bancaria e/o un'adeguata polizza di responsabilità civile professionale.
Cordiali saluti
Risposta :
A norma dell'art. 86, c. 4 del D. Lgs. 50/2016 la mancanza del possesso del requisito richiesto può essere sostituito da referenza bancaria da trasmettere in copia autentica o conforme all'originale munita delle firme digitali del sottoscrittore dell'Istituto bancario referenziante. La polizza di responsabilità sarà requisito in sede di affidamento.