PI/73/21 - OCB TRIGENERAZIONE E COGENERAZIONE
Descrizione PI/73/21 – Ospedale Civile di Baggiovara – Locazione finanziaria finalizzata alla Progettazione Definitiva ed Esecutiva per la costruzione, manutenzione e conduzione di un impianto di Trigenerazione ed ammodernamento, revisione, manutenzione e conduzione dell’Impianto di Cogenerazione esistente
Ente appaltante AZIENDA OSPEDALIERA-UNIVERSITARIA DI MODENA
Stato procedura In Esame
Importo appalto 6.120.000,00 €
Criterio di aggiudicazione Offerta economicamente più vantaggiosa
Data di pubblicazione a sistema 12/07/2021
Termine richiesta chiarimenti 18/08/2021 12:00
Termine presentazione delle offerte 23/08/2021 12:00
Apertura busta amministrativa 31/08/2021 10:00
Requisiti di sostenibilità ambientale no
Requisiti di sostenibilità sociale no
Responsabile del procedimento Bellettato Gerardo
- BANDO DI GARA (9.08 MB)
- FASCICOLO DEI MODELLI DI OFFERTA (1.00 MB)
- ELABORATI 1/2 (11.71 MB)
- ELABORATI 2/2 (28.54 MB)
- Modello DGUE (76.00 kB)
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Menini Silvia
e-mail: satgare@ausl.mo.ittelefono: 059435774
- COGENERAZIONE E TRIGENERAZIONE - CIG: 88132002B7
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Chiarimento PI265812-21
Ultimo aggiornamento 16/08/2021 11:32Domanda : Con riferimento alla procedura in oggetto e, in particolare, per la dimostrazione del possesso del requisito di cui al punto 5.2.1.4 bando di gara (“Per la progettazione avere eseguito, negli ultimi 10 anni antecedenti alla data di pubblicazione del presente bando, la progettazione esecutiva di impianti di cogenerazione e/o trigenerazione per un importo complessivo non inferiore ad € 2.500.000), si chiede conferma che tale requisito possa essere dimostrato dal concorrente consorzio di cooperative ex art. 45 c. 2 lett. b) D.lgs. n. 50/2016 tramite i progettisti presenti nello staff della consorziata esecutrice indicata in sede di gara ai sensi dell’art. 48 c. 7 D.lgs. n. 50/2016 in possesso del suddetto requisito. Ringraziandovi per la risposta che vorrete fornire, porgiamo distinti saluti.
Risposta :
Art. 12 del Bando: “Si precisa che l’Amministrazione aggiudicatrice darà risposta alle richieste di chiarimenti degli operatori economici inerenti alla documentazione di gara (inclusi gli elaborati progettuali), ma non a quesiti relativi al possesso dei requisiti di qualificazione necessari per la partecipazione alla gara. La verifica circa il possesso dei requisiti di qualificazione, infatti, è rimessa alla esclusiva valutazione del Presidente di Gara, in seduta pubblica, ai fini dell’abilitazione alla gara di appalto.â€.
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Chiarimento PI262564-21
Ultimo aggiornamento 04/08/2021 20:36Domanda : Spett. Ente, con riferimento alla procedura in oggetto, alla luce dell’art. 187 D.lgs. n. 50/2016, chiediamo conferma che l’offerente soggetto realizzatore non è obbligato a costituire associazione temporanea con un soggetto finanziatore autorizzato ai sensi del D.lgs. n. 385/1993, in quanto il primo può essere un contraente generale che come tale si autofinanzia. In tal caso, si chiede se l’offerente deve dimostrare qualche requisito. Ringraziandovi per la risposta che vorrete fornire, porgiamo distinti saluti.
Risposta :
Stante il richiamo all’art. 187 nella premessa ed all’art. 2 del Bando, l’art. 12 del Bando medesimo stabilisce: “Si precisa che l’Amministrazione aggiudicatrice darà risposta alle richieste di chiarimenti degli operatori economici inerenti alla documentazione di gara (inclusi gli elaborati progettuali), ma non a quesiti relativi al possesso dei requisiti di qualificazione necessari per la partecipazione alla gara. La verifica circa il possesso dei requisiti di qualificazione, infatti, è rimessa alla esclusiva valutazione del Presidente di Gara, in seduta pubblica, ai fini dell’abilitazione alla gara di appalto.â€.
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Chiarimento PI263791-21
Ultimo aggiornamento 04/08/2021 20:30Domanda : Con riferimento al punto 5.2.1.2 a pag. 5 del bando di gara si chiede se la scrivente possa presentare offerta avendo provveduto al servizio di sola manutenzione di impianti di cogenerazione, e non anche di conduzione degli stessi. Inoltre, si chiede se la potenzialità di 10 MWe debba essere riferita al singolo impianto mantenuto/condotto nell'ultimo quinquennio o se possa riferirsi all'insieme delle referenze dell'ultimo quinquennio ( es. più impianti da differenti potenzialità
Risposta :
Art. 12 del Bando: “Si precisa che l’Amministrazione aggiudicatrice darà risposta alle richieste di chiarimenti degli operatori economici inerenti alla documentazione di gara (inclusi gli elaborati progettuali), ma non a quesiti relativi al possesso dei requisiti di qualificazione necessari per la partecipazione alla gara. La verifica circa il possesso dei requisiti di qualificazione, infatti, è rimessa alla esclusiva valutazione del Presidente di Gara, in seduta pubblica, ai fini dell’abilitazione alla gara di appalto.â€.
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Chiarimento PI262865-21
Ultimo aggiornamento 04/08/2021 20:15Domanda : ... [omissis, presente il nominativo del richiedente] chiede una proroga del termine per la presentazione delle offerte di circa 30 giorni
Risposta :
Il Bando è stato pubblicato in Gazzetta Europea ed in SATER il 12.07.2021 con scadenza per la presentazione delle offerte il 23.08.2021 ore 12.00, oltre i termini prescritti dalla normativa. Tutto il materiale era immediatamente disponibile dal 12.07.2021 in SATER in formato elettronico; il sopralluogo non è obbligatorio.
La richiesta è, pertanto, respinta.
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Chiarimento PI262231-21
Ultimo aggiornamento 04/08/2021 20:11Domanda : Buongiorno, stiamo analizzando i documenti di gara. Chiediamo gentilmente se è possibile ottenere una proroga della scadenza di almeno tre settimane per poter formalizzare al meglio l'offerta. Ringraziando per la disponibilità porgiamo Cordiali saluti
Risposta :
Il Bando è stato pubblicato in Gazzetta Europea ed in SATER il 12.07.2021 con scadenza per la presentazione delle offerte il 23.08.2021 ore 12.00, oltre i termini prescritti dalla normativa.Tutto il materiale era immediatamente disponibile dal 12.07.2021 in SATER in formato elettronico; il sopralluogo non è obbligatorio.
La richiesta è, pertanto, respinta.
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Chiarimento PI243492-21
Ultimo aggiornamento 16/07/2021 13:34Domanda : Si chiede di fornire cortese riscontro ai seguenti quesiti: 1. Il canone di leasing previsto nella Tabella 1.1.1. dello Schema di Contratto pari a 305.000 Euro/anno è riferito esclusivamente all’impianto di Trigenerazione (ITG). Tuttavia essendo la procedura unica ed avendo come oggetto sia la progettazione definitiva ed esecutiva, costruzione, conduzione e manutenzione di un nuovo impianto di trigenerazione che l’ammodernamento, revamping, conduzione e manutenzione dell’impianto di cogenerazione esistente (ICG), si chiede conferma che il canone di leasing debba comprendere anche l’importo dei lavori di 400.000 Euro e delle spese tecniche di 15.000 Euro previsti per l’ICG. 2. Si chiede conferma che lo schema di contratto verrà integrato con: i) il dettaglio dell’importo da finanziare in leasing; ii) il relativo tasso di interesse e iii) il piano di ammortamento provvisorio, restando inteso che suddetto piano verrà sostituito dal piano di ammortamento definitivo calcolato a seguito del collaudo dell’opera sulla sommatoria dei pagamenti effettivamente sostenuti dal Soggetto Finanziatore in base al quadro economico autorizzato dalla AOU. 3. Si chiede conferma che durante il tempo necessario per eseguire l’opera, l’AOU si obbliga a riconoscere al Soggetto Finanziatore sulle somme da quest’ultimo pagate, gli oneri di prelocazione. Si chiede conferma che la disciplina dell’aspetto della prelocazione possa essere inserita nello Schema di Contratto come segue: “Durante il tempo necessario per eseguire l’Opera, l’AOU si obbliga a riconoscere al Soggetto Finanziatore, per i servizi di prefinanziamento, un corrispettivo calcolato al tasso [Euribor 6 mesi (360 giorni)] lettera vigente nel periodo di prefinanziamento più lo Spread contrattuale. Gli Oneri di Prefinanziamento matureranno sulle somme pagate dal Soggetto Finanziatore per la realizzazione dell’Opera e saranno calcolati per ogni singolo esborso sostenuto dal Soggetto Finanziatore a partire dalla data dell’esborso stesso e fino alla Data di Inizio Decorrenza della Locazione Finanziaria. Gli Oneri di Prefinanziamento sono capitalizzati con gli altri importi dell’investimento finanziato e concorreranno a costituire l’importo sul quale è calcolato il Canone di Leasing. Gli Oneri di Prefinanziamento sono calcolati alle seguenti condizioni: a) importo dei lavori e degli oneri per la sicurezza: dalla data di effettiva erogazione dell’importo autorizzato con i certificati di pagamento per ogni stato di avanzamento, nonché dalla data di effettiva erogazione della rata di saldo all’emissione del Certificato di Collaudo Provvisorio; b) oneri per i servizi tecnici in fase di progettazione: dalla data di presentazione all’AOU delle fatture quietanziate dei progettisti; c) oneri per i servizi tecnici in fase di esecuzione: in proporzione diretta ai pagamenti di cui alla precedente lettera a); d) ogni altro onere e costo esplicito: dalla data dell’effettiva erogazione da parte del Soggetto Finanziatore, con necessaria e tempestiva comunicazione all’AOU dei singoli importi, delle singole motivazioni e delle singole date di erogazione; in assenza di comunicazione, alla data di presa in consegna dell’Opera da parte dell’AOU, sempre previa idonea documentazione di spesa. I termini per il calcolo degli Oneri di Prefinanziamento stabiliti convenzionalmente, restano così determinati anche qualora il Soggetto Finanziatore provveda ai relativi pagamenti in anticipo rispetto a quanto previsto; al contrario, qualora il Soggetto Finanziatore provveda ai relativi pagamenti in termini differiti, il calcolo degli Oneri di Prefinanziamento è effettuato in base a questi ultimi. A tale scopo faranno fede le fatture quietanziate relative ai pagamenti o altri pertinenti documenti di spesa probatori.†4. Si chiede conferma che i pagamenti che saranno effettuati dal Soggetto Finanziatore in favore del Soggetto Costruttore/Manutentore sono a Stato Avanzamento Lavori. Si chiede conferma che la disciplina dei pagamenti del Soggetto Finanziatore possa essere inserita nello Schema di Contratto come segue: “Il Soggetto Finanziatore provvederà direttamente al pagamento al Soggetto Realizzatore/Manutentore degli importi indicati negli stati di avanzamento lavori entro 30 (trenta) giorni lavorativi bancari dalla comunicazione a mezzo PEC dell’avvenuta approvazione di ciascuno stato di avanzamento lavori da parte dell’AOU, attraverso emissione di regolare certificato di pagamento e di regolare fattura elettronica intestata al Soggetto Finanziatore. La comunicazione al Soggetto Finanziatore dell’avvenuta approvazione di ciascuno stato di avanzamento lavori da parte dell’AOU avverrà a mezzo PEC e in un'unica comunicazione l’AOU trasmetterà: - regolare certificato di pagamento; - determina dirigenziale con cui si autorizza il Soggetto Finanziatore al pagamento della fattura elettronica; - stampa in formato pdf della fattura emessa dal Soggetto Realizzatore in formato elettronico e quindi già recapitata attraverso il Sistema di Interscambio (SdI) intestata al Soggetto Finanziatore coerentemente con le istruzioni operative di seguito riportate: a) le fatture elettroniche destinate al Soggetto Finanziatore verranno recapitate dallo SdI utilizzando il “Codice Destinatario†pre-registrato: [?]; b) nelle fatture elettroniche dovranno essere compilati i campi riportati di seguito secondo le modalità sotto descritte: Codice TAG Descrizione TAG Valore da attribuire Riferimenti per fatture elettroniche 1.4.1.2
[?] (Codice fiscale del Soggetto Finanziatore) 2.1.3.2 [?] 2.2.1.4 [?] 2.2.1.15 [?] 2.4.2.12 2.4.2.13 Il tempo massimo di approvazione di ogni stato avanzamento lavori da parte dell’AOU è di 10 (dieci) giorni dalla sottoscrizione dello stesso dal Soggetto Realizzatore/Manutentore. Il Soggetto Finanziatore pagherà, sempre nei limiti del quadro economico di spesa autorizzato, direttamente al Soggetto Realizzatore/Manutentore anche gli importi relativi al Progetto Definitivo, Esecutivo, entro 30 (trenta) giorni lavorativi bancari dalla ricezione della comunicazione dell’autorizzazione della stessa AOU che dovrà avvenire: - per le somme relative alla predisposizione del Progetto Definitivo, alla stipula del Contratto; - per le somme relative alla predisposizione del Progetto Esecutivo alla relativa approvazione. Resta inteso tra le Parti che, in ogni caso, ciascun pagamento da parte del Soggetto Finanziatore sarà subordinato alla preventiva consegna allo stesso, da parte del Soggetto Realizzatore/Manutentore della documentazione attestante l’avvenuto versamento delle ritenute sui redditi da lavoro dipendente, relativamente al personale impiegato nell’esecuzione dei lavori oggetto del presente Contratto. A tale fine il Soggetto Realizzatore/Manutentore ha assunto specifica obbligazione di compilare e sottoscrivere la dichiarazione sostitutiva di certificazione (articolo 46, Dpr n. 445 del 28/12/2000) e di inviarla al Soggetto Finanziatore a mezzo posta elettronica certificata all’indirizzo ivi specificato. Fermo restando quanto sopra, l’AOU prende atto e accetta che il Soggetto Finanziatore sarà legittimato a sospendere i pagamenti nel caso di mancata esibizione, da parte del medesimo Soggetto Realizzatore/Manutentore della documentazione sotto riportata, relativa al personale impiegato nell’esecuzione dei lavori: - copia della documentazione comprovante la regolarità dei versamenti contributivi (DURC), ex art. 29, comma 2, D.lgs. n 276/2003, da ultimo modificato dalla Legge 92/2012, da presentare alla Committente con cadenza quadrimestrale; - dichiarazione asseverata di un professionista esterno abilitato che attesti la regolarità dei pagamenti retributivi dei dipendenti e collaboratori a qualsiasi titolo e degli accantonamenti delle quote di trattamento di fine rapporto, ex art. 29, comma 2, D.lgs. n. 276/2003, da ultimo modificato dalla Legge 92/2012, da presentare su richiesta della committente e comunque prima del pagamento a saldo. Per quanto concerne gli importi del quadro economico che l’AOU è chiamata a sostenere, comunque finanziati dal Soggetto Finanziatore e capitalizzati nell’importo della locazione finanziaria, la richiesta al Soggetto Finanziatore di liquidazione avverrà a mezzo PEC e, in un'unica comunicazione, l’AOU trasmetterà: - impegno di spesa o comunque evidenza dell’avvenuta liquidazione dell’importo da parte dell’AOU; - determina dirigenziale avente ad oggetto la richiesta al Soggetto Finanziatore di rimborso dell’importo sostenuto e l’autorizzazione alla capitalizzazione dello stesso; in alternativa: - determina dirigenziale con cui si autorizza il Soggetto Finanziatore al pagamento della fattura elettronica emessa dal fornitore (es. prestatore i servizi tecnici in fase di esecuzione) individuato dall’AOU; - stampa in formato pdf della fattura emessa in formato elettronico e quindi già recapitata attraverso il Sistema di Interscambio (SdI) intestata al Soggetto Finanziatore coerentemente con le istruzioni operative soprariportate. È fatta salva la possibilità del Soggetto Finanziatore di condizionare il pagamento della rata di saldo all’avvenuta stipula di tutte le polizze assicurative.†5. Si chiede di fornire il dettaglio delle spese tecniche e quindi gli importi separati per la progettazione definitiva e per la progettazione esecutiva sia per l’ITG che per l’ICG come segue: Voce ITG ICG Progettazione Definitiva (…) Euro (…) Euro Progettazione Esecutiva (…) Euro (…) Euro 6. Si chiede di indicare la durata dei lavori per l’ammodernamento e il revamping dell’impianto ICG. 7. Si chiede indicazione circa il valore del riscatto finale dell’Opera: benchè il diritto di riscatto sia disciplinato dall’art. 2.7 dello Schema di Contratto non è stato indicato l’importo fisso che l’AOU dovrà/potrà versare per riscattare l’opera e l’area concessa in Diritto di Superficie e quanto riportato all’art. 1.2: “Il canone di leasing, corrisposto semestralmente posticipato, comprende già la quota per il riscatto: al termine degli otto anni l’amministrazione acquisirà, senza ulteriori adempimenti, corrispettivi od oneri, la proprietà completa delle strutture e degli impianti realizzati†è da considerarsi un refuso. Si chiede pertanto conferma che la disciplina dell’aspetto del riscatto finale possa essere inserita nello Schema di Contratto come segue: “Alla scadenza finale del Contratto viene concordemente riservato all’AOU il diritto di riscattare l’Area e gli immobili concessi in Diritto di Superficie, oltre che all’AOU il diritto di riscattare la proprietà dell’Opera oggetto del Contratto a condizione che abbia provveduto al totale pagamento dei canoni di leasing e dell’importo del riscatto e al saldo integrale di tutto quanto dovuto al Soggetto Finanziatore in virtù del contratto di locazione finanziaria. Qualora l’AOU non abbia provveduto in tal senso alla scadenza del contratto, potrà riscattare l’Opera solo previo pagamento dei descritti importi. Il Corrispettivo d’Opzione viene stabilito nella misura del [10%] dell’importo finanziato, oltre imposte, da versarsi da parte dell’AOU alla scadenza del Contratto al Soggetto Finanziatore. A tal fine, il Soggetto Finanziatore, 6 (sei) mesi prima della scadenza del Contratto, comunicherà all’AOU l’imminente scadenza del contratto e la facoltà in capo a quest’ultimo di esercitare l’Opzione d’Acquisto finalizzato all’acquisto dell’Opera. L’Opzione d’Acquisto: (i) è esercitato dall’AOU, mediante comunicazione scritta da inviarsi al Soggetto Finanziatore a mezzo PEC entro 60 (sessanta) giorni naturali e consecutivi precedenti la scadenza del Contratto; (ii) può essere esercitato soltanto a condizione che siano state adempiute tutte le obbligazioni assunte con il Contratto e previo il pagamento di tutte le somme ancora dovute al Soggetto Finanziatore. L’atto di compravendita dell’Opera viene stipulato, dinanzi al pubblico ufficiale rogante dell’AOU, alla data di scadenza del Contratto previo il contestuale pagamento del Corrispettivo d’Opzione, nonché di tutti i relativi accessori, spese, imposte e tasse. Il solo pagamento del Corrispettivo d’Opzione costituisce a tutti gli effetti espressione manifesta di acquisire la proprietà dell’Opera. In caso di ritardo nella stipula dell’atto di compravendita l’AOU e avrà comunque diritto a restare in possesso dell’Opera. L’AOU, tuttavia, sarà tenuto a corrispondere, per ogni giorno di ritardo e fino all’effettiva stipula, interessi di mora sul prezzo di riscatto. Allo scadere della locazione finanziaria, qualora l’AOU non abbia comunicato nei tempi previsti al Soggetto Finanziatore che intende esercitare l’Opzione d’Acquisto, ma non abbia nemmeno comunicato esplicitamente, con gli stessi mezzi, la rinuncia all’opzione, l’Opera dovrà comunque essere trasferita all’AOU il quale è obbligato al tempestivo pagamento del Corrispettivo d’Opzione, come dianzi determinato; il Soggetto Finanziatore potrà esercitare qualunque azione esecutiva che ritenga necessaria per la riscossione del proprio credito ad eccezione della ritenzione dell’Opera.†8. Si chiede conferma che per quanto attiene al riscatto anticipato di quota parte dell’Opera lo Schema di Contratto potrà essere integrato con la seguente disciplina: “Ove sia possibile operare il frazionamento e nuovo accatastamento di parti dell’Opera, l’AOU avrà altresì facoltà di chiedere il riscatto anticipato parziale dell’Opera, con esclusione di qualsivoglia forma di comunione, a condizione che: - prima di procedere alla richiesta, provveda ad identificare, a propria cura e spese, la porzione immobiliare oggetto del riscatto che dovrà essere autonoma ed indipendente da un punto di vista urbanistico – catastale; - concordemente con la relazione di un tecnico incaricato dal Soggetto Finanziatore, venga evidenziata: • la possibilità di operare un frazionamento e nuovo accatastamento nonché la corretta identificazione della porzione da escludere dal Contratto e il restante immobile; • la quantificazione del costo storico dell’unità identificata ed oggetto di riscatto anticipato rispetto al costo complessivo dell’Opera oltre che la quantificazione del diritto di superficie di competenza. In caso di riscatto anticipato parziale dell’Opera ogni tipologia di imposte, tasse e oneri, incluse anche le imposte relative al riscatto e al riscatto anticipato, saranno a carico dell’AOU o invece se addebitate al Soggetto Finanziatore, queste ultime verranno capitalizzateâ€. 9. Si chiede conferma che il canone di leasing verrà diminuito o incrementato solo conseguentemente alla diminuzione o all’incremento del costo dell’Opera e che quindi quanto riportato all’art. 7.2 – Penali per i lavori e la conduzione e manutenzione - dello Schema di Contratto: “Le penali verranno detratte dal canone di leasing, se riferite alla progettazione, realizzazione e collaudo degli impianti, oppure dal canone di conduzione e manutenzione, se riferite a queste ultime attività†è da ritenersi un refuso, infatti fermo restando che: - il Collaudo è il momento dirimente tra fase di costruzione (e l’allocazione del relativo rischio) e di disponibilità dell’Opera; - il ruolo di committente/controllore dell’opera resta in capo all’AOU (cfr. “Linee guida sulle operazioni di leasing finanziario e sul contratto di disponibilità†dell’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture – par. 2.6.); - l’art. 187 co. 3 del D.Lgs. 50/2016 prevede “una associazione temporanea costituita dal soggetto finanziatore e dal soggetto realizzatore, responsabili, ciascuno, in relazione alla specifica obbligazione assunta†escludendo ogni sorta di solidarietà; - la normativa in vigore per gli Istituti di Credito concede l’esercizio di “attività strumentali o connesse rispetto alle attività finanziarie esercitateâ€, tra queste non rientrano la realizzazione/manutenzione di opere pubbliche, non è possibile prevedere: - responsabilità solidale tra finanziatore e realizzatore; - che il canone di leasing venga ridotto/sospeso in funzione di vizi non accertati in sede di collaudo. 10. Si chiede conferma che la “Data di Inizio Decorrenza della Locazione Finanziaria†sia la data in cui il Soggetto Finanziatore farà legittimamente decorrere la locazione finanziaria, e coincida: (i) con la Presa in Consegna dell’Opera o, in alternativa, (ii) con l’approvazione del verbale di Presa in Consegna Anticipata dell’Opera, dove Opera indica sia l’impianto di trigenerazione che l’impianto di cogenerazione. 11. Facendo riferimento a quanto riportato all’art. 2.6 dello Schema di Contratto: “il diritto di superficie in capo al Contraente avrà una durata pari a quella delle obbligazioni scaturenti dal contratto di leasing e, comunque, durerà fino a quando l’AOU Committente non abbia esercitato il diritto di riscatto totale dell’immobileâ€, si chiede conferma che tale diritto potrà essere concesso al Soggetto Finanziatore per una durata più lunga rispetto a quella prevista contrattualmente (8 anni); in conformità alle norme indicate da Assilea nel documento “Il Vademecum del Leasing Pubblico†e al parere 1139/2009 della Corte dei Conti che prescrivono una durata del diritto di superficie ragionevolmente più lunga della durata della locazione finanziaria. 12. Si chiede conferma che il diritto di superficie sarà costituito in favore del Soggetto Finanziatore a titolo gratuito e comunque senza previsione di corrispettivo a titolo di prezzo, il cui valore, ai fini dell'iscrizione a repertorio, sarò calcolato in base ad apposita perizia di stima effettuata dall’AOU, con imposte e spese a carico dell’AOU e se anticipate e finanziate dal Soggetto Finanziatore, inserite nell’importo della Locazione Finanziaria. A tal proposito qualora l’Agenzia delle Entrate riscontrasse una discordanza tra le relative imposte (di registro, ipotecaria, catastale) pagate e quelle dall’AOU calcolate, il Soggetto Finanziatore avrà diritto all’immediata rivalsa nei confronti dell’AOU attraverso il riaddebito della differenza tra le imposte pagate e quelle calcolate dall’Agenzia delle Entrate. 13. Si chiede conferma che la costituzione del diritto di superficie avverrà in un momento contestuale (non successivo) alla stipula dello Schema di Contratto. 14. Con riferimento all’area oggetto di intervento si chiede inoltre conferma che: - tutte le spese, imposte e tasse (compresa l’IMU, se dovuta) relative alla stipula e al perfezionamento dell’atto di cessione del diritto di superficie saranno a carico dell’AOU (coerentemente con l’articolo 9 del D.lgs. n. 23 del 14 marzo 2011, il quale che dispone che per gli immobili, anche da costruire o in corso di costruzione, concessi in locazione finanziaria, soggetto passivo è il locatario a decorrere dalla data della stipula e per tutta la durata del contratto); e che: - qualora l'Agenzia delle Entrate riscontrasse una discordanza tra le imposte pagate e quelle dall’AOU calcolate, questa discordanza rimarrà a carico dell’AOU. 15. Si chiede conferma che non vi è responsabilità solidale tra i membri dell’ATI e ciascuno è responsabile in relazione alle specifiche obbligazioni assunte. Si ribadisce in proposito che l’art. 187 co. 3 del D.Lgs. 50/2016 prevede “una associazione temporanea costituita dal soggetto finanziatore e dal soggetto realizzatore, responsabili, ciascuno, in relazione alla specifica obbligazione assunta†escludendo ogni sorta di solidarietà. 16. Si chiede conferma che tra le coperture assicurative di cui all’Art. 2.8.2 è prevista anche la seguente: “Polizza Assicurativa All Risks - a cura e spese dell’AOU - rilasciata da Primaria Compagnia Assicurativa autorizzata ad operare in Italia, per i valori di ricostruzione a nuovo, da aggiornarsi annualmente, per i danni diretti ed indiretti derivanti da incendio, fulmine, esplosione, scoppio, bang sonico, urto veicoli, caduta di aeromobili, colpa grave dell’Ente, rinuncia alla rivalsa, fumo, acqua condotta, fenomeni elettrici, uragani, bufere, tempeste, vento e cose da esso trascinate, trombe d'aria, grandine, scioperi, tumulti, sommosse, atti vandalici e dolosi, terrorismo e sabotaggio, inondazioni, alluvioni, allagamenti, terremoto, sovraccarico neve, gelo, eruzioni vulcaniche, cedimento, franamento e smottamento del terreno, spese di demolizione e sgombero, ricorso dei vicini almeno fino a Euro 500.000,00, responsabilità civile verso terzi, da proprietà e conduzione del fabbricato, con un massimale unico di Euro 5.000.000,00, compresi i danni da interruzioni/sospensioni di attivitàâ€. 17. Si chiede conferma che le coperture assicurative previste all’art. 2.8.2 dello Schema di Contratto avranno come unico beneficiario l’AOU, saranno stipulate con vincolo a favore del Soggetto Finanziatore, in qualità di proprietario dell’opera e che suddetto vincolo assicurativo dovrà contenere l’impegno della Compagnia Assicurativa a considerare valide ed operanti le coperture in caso di mancato pagamento del premio da parte dell’AOU e/o del Soggetto Realizzatore/Manutentore dell’Opera per almeno 15 giorni dal ricevimento della comunicazione di mancato pagamento del premio inoltrata tempestivamente dalla Compagnia Assicurativa. 18. Si chiede la pubblicazione tra i documenti di gara della matrice dei rischi e dell’atto di costituzione del diritto di superficie. 19. Si chiede conferma che in caso di fallimento del Soggetto Realizzatore/Manutentore sarà prevista l’applicazione dell’art. 187 co. 3 del D.Lgs. 50/2016: “in caso di fallimento, inadempimento o sopravvenienza di qualsiasi causa impeditiva all'adempimento dell'obbligazione da parte di uno dei due soggetti costituenti l'associazione temporanea di imprese, l'altro può sostituirlo, con l'assenso del committente, con altro soggetto avente medesimi requisiti e caratteristiche.†Si chiede pertanto conferma che la disciplina dell’inadempimento del Soggetto Realizzatore/Manutentore o di un membro dell’ATI possa essere inserita nello Schema di Contratto come segue: “In ogni caso di grave e reiterato inadempimento del Soggetto Realizzatore/Manutentore e del Soggetto Finanziatore, l’AOU formulerà la contestazione degli addebiti a mezzo PEC. Tale contestazione ha valenza di messa in mora ai sensi dell’art. 1454 Cod. Civ., e deve essere inviata dall’AOU, per conoscenza, anche alla parte non inadempiente. Nella contestazione l’AOU assegnerà alla parte inadempiente un termine perentorio non inferiore a 15 (quindici) giorni naturali e consecutivi entro il quale dovrà essere rimossa la causa di risoluzione. Qualora entro tale termine il soggetto inadempiente non vi ponga rimedio, così come in caso di fallimento o sopravvenienza di qualsiasi causa impeditiva all’adempimento delle obbligazioni, l’AOU dovrà darne comunicazione alla parte in bonis o non inadempiente a mezzo PEC. In caso di inadempimento, fallimento, o sopravvenienza di qualsiasi causa impeditiva all’adempimento che sia riferibile al Soggetto Realizzatore/Manutentore, l’AOU è legittimata ad escutere le relative forme di garanzia rilasciate a suo favore dal Soggetto Realizzatore/Manutentore inadempiente, mentre il Soggetto Finanziatore potrà sostituirlo: (i) in caso di inadempimento accertato unilateralmente dall’AOU, solo laddove richiesto da quest’ultima e previa assunzione da parte dell’AOU di ogni eventuale onere e/o rischio di natura risarcitoria connesso a eventuali azioni poste in essere a propria tutela dalla parte ritenuta inadempiente; ovvero, (ii) in caso di fallimento o sopravvenienza di qualsiasi causa impeditiva all’adempimento che sia riferibile al Soggetto Realizzatore/Manutentore, previo assenso dell’AOU. In entrambi i casi la sostituzione da parte del Soggetto Finanziatore avverrà con le modalità previste dall’art. 187, comma 3, del Codice Contratti Pubblici con altro soggetto avente medesimi requisiti e caratteristiche. Nel caso in cui il fallimento del Soggetto Realizzatore/Manutentore occorra successivamente alla Data di Inizio Decorrenza della Locazione Finanziaria, tale evento non determinerà in nessun caso la risoluzione del Contratto, trovando applicazione quanto previsto dal citato dall’art. 187, comma 3 del Codice degli Appalti. Nel caso in cui la sostituzione del Soggetto Realizzatore/Manutentore avvenga nel periodo intercorrente tra la data di inizio lavori e la data di emissione del Certificato di Collaudo Provvisorio: - verrà redatto a cura della direzione lavori un atto di consistenza, che determinerà l’importo dovuto al Soggetto Realizzatore/Manutentore subentrato; - il nuovo Soggetto Realizzatore/Manutentore sarà tenuto a realizzare i Lavori residui, calcolati come differenza tra l’importo contrattuale e l’importo indicato nell’atto di consistenza; - il Soggetto Finanziatore sarà manlevato da qualunque maggior costo evidenziato nell’atto di consistenza. Ai sensi e per gli effetti dell’art. 187, comma 3 del Codice degli Appalti – fatti salvi i casi di grave e reiterato inadempimento per effetto della violazione da parte del Soggetto Finanziatore degli obblighi su di esso gravanti – in nessun caso l’AOU potrà sospendere e/o ritardare il pagamento del Canone di Leasing in ragione dell’inadempimento del Soggetto Realizzatore/Manutentore. Al verificarsi di tali casi, le parti dichiarano ed espressamente accettano che – coerentemente con l’allocazione dei rischi dell’operazione e con la loro ripartizione tra i membri del RTI – l’AOU dovrà rivalersi direttamente nei confronti del componente del RTI che si sia reso inadempiente, addebitando a quest’ultimo l’intero ammontare dovuto al Soggetto Finanziatore a titolo di Oneri di Prefinanziamento e/o di Canone di Leasing che sia stato corrisposto per tutto il tempo dell’inadempimento e/o, laddove sia stato richiesto dall’AOU, fino all’effettiva sostituzione del Soggetto Realizzatore/Manutentore. In ogni caso, fatto salvo quanto previsto ai commi precedenti, l’AOU procederà alla risoluzione del presente contratto laddove emergano elementi rilevanti ai fini della vigente normativa antimafia.†20. Si chiede conferma che l’importo presunto di 4.000 Euro relativo alle spese di pubblicazione del bando sarà finanziato dal Soggetto Finanziatore e capitalizzato nell’importo della locazione finanziaria. 21. Si chiede conferma che l’Art. 2.18 dello Schema di Contratto potrà essere integrato con la seguente previsione: “I Sigg. [•] e [•], come sopra, rispettivamente in qualità di rappresentanti della Impresa “[•]†e “[•]â€, assumono, con la sottoscrizione del presente Contratto, gli obblighi di tracciabilità di cui alla Legge 13 Agosto 2010 n. 136. Il Soggetto Finanziatore e il Soggetto Realizzatore/Manutentore si obbligano a inserire nei contratti con i propri subappaltatori e subcontraenti, nonché nei confronti del RTP indicato per l’attività di progettazione esecutiva, a pena di nullità assoluta del contratto di subappalto o del diverso subcontratto, un’apposita clausola con la quale ciascuna parte assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della L. 136/2010, impegnandosi a dare immediata comunicazione alla competente Prefettura della notizia dell’inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria. Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari inerenti al presente appalto, le Parti prendono atto che: il codice unico di progetto (CUP) è il seguente: [•], il codice identificativo di gara (CIG) è il seguente: [•]; il codice interno di riferimento del Soggetto Finanziatore è il seguente: [•]. Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni finanziarie relative al presente appalto costituisce, ai sensi dell’art. 3, comma 9-bis della legge n. 136/2010, causa di risoluzione del contratto. I Canoni di Leasing, gli Oneri di Prefinanziamento e tutti gli altri importi dovuti dall’AOU al Soggetto Finanziatore saranno pagati, alla data di scadenza degli stessi, mediante bonifico bancario su c/c indicato dal Soggetto Finanziatore e al medesimo intestato, IBAN [•]. Ai sensi dell’art. 3, comma 7 della legge 136/2010 e s.m.i., la comunicazione recante l’elenco dei nominativi dei soggetti autorizzati a riscuotere, ricevere e quietanzare le somme ricevute in acconto o a saldo, per conto del Soggetto Finanziatore sul conto corrente suindicato, verrà inviata all’AOU entro 10 giorni lavorativi dalla stipula del Contrattoâ€. Risposta :
1. Il canone di leasing previsto nella Tabella 1.1.1. dello Schema di Contratto pari a 305.000 Euro/anno è riferito esclusivamente all’impianto di Trigenerazione (ITG). Tuttavia essendo la procedura unica ed avendo come oggetto sia la progettazione definitiva ed esecutiva, costruzione, conduzione e manutenzione di un nuovo impianto di trigenerazione che l’ammodernamento, revamping, conduzione e manutenzione dell’impianto di cogenerazione esistente (ICG), si chiede conferma che il canone di leasing debba comprendere anche l’importo dei lavori di 400.000 Euro e delle spese tecniche di 15.000 Euro previsti per l’ICG.
RISPOSTA 1
Si rimanda all’art. 2.5 dello Schema di Contratto ed alle note della tabella 1.1.2 dell’art 1.2 (nota 4) dello stesso documento.
2. Si chiede conferma che lo schema di contratto verrà integrato con: i) il dettaglio dell’importo da finanziare in leasing; ii) il relativo tasso di interesse e iii) il piano di ammortamento provvisorio, restando inteso che suddetto piano verrà sostituito dal piano di ammortamento definitivo calcolato a seguito del collaudo dell’opera sulla sommatoria dei pagamenti effettivamente sostenuti dal Soggetto Finanziatore in base al quadro economico autorizzato dalla AOU.
RISPOSTA 2
Lo Schema di Contratto, come peraltro il Bando di gara e tutta la documentazione posta in gara, non sono modificabili.
Si rimanda all’art. 2.5 dello Schema di Contratto.
3. Si chiede conferma che durante il tempo necessario per eseguire l’opera, l’AOU si obbliga a riconoscere al Soggetto Finanziatore sulle somme da quest’ultimo pagate, gli oneri di prelocazione. Si chiede conferma che la disciplina dell’aspetto della prelocazione possa essere inserita nello Schema di Contratto come segue:
“Durante il tempo necessario per eseguire l’Opera, l’AOU si obbliga a riconoscere al Soggetto Finanziatore, per i servizi di prefinanziamento, un corrispettivo calcolato al tasso [Euribor 6 mesi (360 giorni)] lettera vigente nel periodo di prefinanziamento più lo Spread contrattuale.
Gli Oneri di Prefinanziamento matureranno sulle somme pagate dal Soggetto Finanziatore per la realizzazione dell’Opera e saranno calcolati per ogni singolo esborso sostenuto dal Soggetto Finanziatore a partire dalla data dell’esborso stesso e fino alla Data di Inizio Decorrenza della Locazione Finanziaria.
Gli Oneri di Prefinanziamento sono capitalizzati con gli altri importi dell’investimento finanziato e concorreranno a costituire l’importo sul quale è calcolato il Canone di Leasing.
Gli Oneri di Prefinanziamento sono calcolati alle seguenti condizioni:
a) importo dei lavori e degli oneri per la sicurezza: dalla data di effettiva erogazione dell’importo autorizzato con i certificati di pagamento per ogni stato di avanzamento, nonché dalla data di effettiva erogazione della rata di saldo all’emissione del Certificato di Collaudo Provvisorio;
b) oneri per i servizi tecnici in fase di progettazione: dalla data di presentazione all’AOU delle fatture quietanziate dei progettisti;
c) oneri per i servizi tecnici in fase di esecuzione: in proporzione diretta ai pagamenti di cui alla precedente lettera a);
d) ogni altro onere e costo esplicito: dalla data dell’effettiva erogazione da parte del Soggetto Finanziatore, con necessaria e tempestiva comunicazione all’AOU dei singoli importi, delle singole motivazioni e delle singole date di erogazione; in assenza di comunicazione, alla data di presa in consegna dell’Opera da parte dell’AOU, sempre previa idonea documentazione di spesa.
I termini per il calcolo degli Oneri di Prefinanziamento stabiliti convenzionalmente, restano così determinati anche qualora il Soggetto Finanziatore provveda ai relativi pagamenti in anticipo rispetto a quanto previsto; al contrario, qualora il Soggetto Finanziatore provveda ai relativi pagamenti in termini differiti, il calcolo degli Oneri di Prefinanziamento è effettuato in base a questi ultimi. A tale scopo faranno fede le fatture quietanziate relative ai pagamenti o altri pertinenti documenti di spesa probatori.â€
RISPOSTA 3
Lo Schema di Contratto, come peraltro il Bando di gara e tutta la documentazione posta in gara, non sono modificabili.
Si rimanda all’art. 2.5 dello Schema di Contratto.
4. Si chiede conferma che i pagamenti che saranno effettuati dal Soggetto Finanziatore in favore del Soggetto Costruttore/Manutentore sono a Stato Avanzamento Lavori. Si chiede conferma che la disciplina dei pagamenti del Soggetto Finanziatore possa essere inserita nello Schema di Contratto come segue:
“Il Soggetto Finanziatore provvederà direttamente al pagamento al Soggetto Realizzatore/Manutentore degli importi indicati negli stati di avanzamento lavori entro 30 (trenta) giorni lavorativi bancari dalla comunicazione a mezzo PEC dell’avvenuta approvazione di ciascuno stato di avanzamento lavori da parte dell’AOU, attraverso emissione di regolare certificato di pagamento e di regolare fattura elettronica intestata al Soggetto Finanziatore.
La comunicazione al Soggetto Finanziatore dell’avvenuta approvazione di ciascuno stato di avanzamento lavori da parte dell’AOU avverrà a mezzo PEC e in un'unica comunicazione l’AOU trasmetterà:- regolare certificato di pagamento;
- determina dirigenziale con cui si autorizza il Soggetto Finanziatore al pagamento della fattura elettronica;
- stampa in formato pdf della fattura emessa dal Soggetto Realizzatore in formato elettronico e quindi già recapitata attraverso il Sistema di Interscambio (SdI) intestata al Soggetto Finanziatore coerentemente con le istruzioni operative di seguito riportate:a) le fatture elettroniche destinate al Soggetto Finanziatore verranno recapitate dallo SdI utilizzando il “Codice Destinatario†pre-registrato: [?];
b) nelle fatture elettroniche dovranno essere compilati i campi riportati di seguito secondo le modalità sotto descritte:
Codice TAG Descrizione TAG Valore da attribuire
Riferimenti per fatture elettroniche
1.4.1.2
[?] (Codice fiscale del Soggetto Finanziatore) 2.1.3.2
[?] 2.2.1.4
[?] 2.2.1.15
[?] 2.4.2.12
2.4.2.13
Il tempo massimo di approvazione di ogni stato avanzamento lavori da parte dell’AOU è di 10 (dieci) giorni dalla sottoscrizione dello stesso dal Soggetto Realizzatore/Manutentore.
Il Soggetto Finanziatore pagherà, sempre nei limiti del quadro economico di spesa autorizzato, direttamente al Soggetto Realizzatore/Manutentore anche gli importi relativi al Progetto Definitivo, Esecutivo, entro 30 (trenta) giorni lavorativi bancari dalla ricezione della comunicazione dell’autorizzazione della stessa AOU che dovrà avvenire:
- per le somme relative alla predisposizione del Progetto Definitivo, alla stipula del Contratto;
- per le somme relative alla predisposizione del Progetto Esecutivo alla relativa approvazione.
Resta inteso tra le Parti che, in ogni caso, ciascun pagamento da parte del Soggetto Finanziatore sarà subordinato alla preventiva consegna allo stesso, da parte del Soggetto Realizzatore/Manutentore della documentazione attestante l’avvenuto versamento delle ritenute sui redditi da lavoro dipendente, relativamente al personale impiegato nell’esecuzione dei lavori oggetto del presente Contratto.
A tale fine il Soggetto Realizzatore/Manutentore ha assunto specifica obbligazione di compilare e sottoscrivere la dichiarazione sostitutiva di certificazione (articolo 46, Dpr n. 445 del 28/12/2000) e di inviarla al Soggetto Finanziatore a mezzo posta elettronica certificata all’indirizzo ivi specificato.
Fermo restando quanto sopra, l’AOU prende atto e accetta che il Soggetto Finanziatore sarà legittimato a sospendere i pagamenti nel caso di mancata esibizione, da parte del medesimo Soggetto Realizzatore/Manutentore della documentazione sotto riportata, relativa al personale impiegato nell’esecuzione dei lavori:
- copia della documentazione comprovante la regolarità dei versamenti contributivi (DURC), ex art. 29, comma 2, D.lgs. n 276/2003, da ultimo modificato dalla Legge 92/2012, da presentare alla Committente con cadenza quadrimestrale;
- dichiarazione asseverata di un professionista esterno abilitato che attesti la regolarità dei pagamenti retributivi dei dipendenti e collaboratori a qualsiasi titolo e degli accantonamenti delle quote di trattamento di fine rapporto, ex art. 29, comma 2, D.lgs. n. 276/2003, da ultimo modificato dalla Legge 92/2012, da presentare su richiesta della committente e comunque prima del pagamento a saldo.
Per quanto concerne gli importi del quadro economico che l’AOU è chiamata a sostenere, comunque finanziati dal Soggetto Finanziatore e capitalizzati nell’importo della locazione finanziaria, la richiesta al Soggetto Finanziatore di liquidazione avverrà a mezzo PEC e, in un'unica comunicazione, l’AOU trasmetterà:
- impegno di spesa o comunque evidenza dell’avvenuta liquidazione dell’importo da parte dell’AOU;
- determina dirigenziale avente ad oggetto la richiesta al Soggetto Finanziatore di rimborso dell’importo sostenuto e l’autorizzazione alla capitalizzazione dello stesso;in alternativa:
- determina dirigenziale con cui si autorizza il Soggetto Finanziatore al pagamento della fattura elettronica emessa dal fornitore (es. prestatore i servizi tecnici in fase di esecuzione) individuato dall’AOU;
- stampa in formato pdf della fattura emessa in formato elettronico e quindi già recapitata attraverso il Sistema di Interscambio (SdI) intestata al Soggetto Finanziatore coerentemente con le istruzioni operative soprariportate.È fatta salva la possibilità del Soggetto Finanziatore di condizionare il pagamento della rata di saldo all’avvenuta stipula di tutte le polizze assicurative.â€
RISPOSTA 4
Lo Schema di Contratto, come peraltro il Bando di gara e tutta la documentazione posta in gara, non sono modificabili.
Si rimanda all’art. 2.5 dello Schema di Contratto.
Non sono previsti “stati avanzamento lavoriâ€.
La regolazione dei rapporti tra “Soggetto Finanziatore†e “Soggetto Realizzatore/Manutentore†non compete all’Amministrazione.
5. Si chiede di fornire il dettaglio delle spese tecniche e quindi gli importi separati per la progettazione definitiva e per la progettazione esecutiva sia per l’ITG che per l’ICG come segue:
Voce ITG ICG
Progettazione Definitiva (…) Euro (…) Euro
Progettazione Esecutiva (…) Euro (…) Euro
RISPOSTA 5
La documentazione a disposizione dei concorrenti è quella posta a base di gara. Si rimanda all’art. 1.2 dello Schema di Contratto.
Trattandosi di locazione finanziaria, si rimanda ai contenuti dell’art. 187 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.: la stazione appaltante pone a base di gara almeno un progetto di fattibilità. L'aggiudicatario provvede alla predisposizione dei successivi livelli progettuali.
6. Si chiede di indicare la durata dei lavori per l’ammodernamento e il revamping dell’impianto ICG.
RISPOSTA 6
Si rimanda all’elaborato 1.3 Art. 3.1.2.2 – ICG - Fase Operativa – Pianificazione, revamping, collaudi.
7. Si chiede indicazione circa il valore del riscatto finale dell’Opera: benchè il diritto di riscatto sia disciplinato dall’art. 2.7 dello Schema di Contratto non è stato indicato l’importo fisso che l’AOU dovrà/potrà versare per riscattare l’opera e l’area concessa in Diritto di Superficie e quanto riportato all’art. 1.2: “Il canone di leasing, corrisposto semestralmente posticipato, comprende già la quota per il riscatto: al termine degli otto anni l’amministrazione acquisirà, senza ulteriori adempimenti, corrispettivi od oneri, la proprietà completa delle strutture e degli impianti realizzati†è da considerarsi un refuso. Si chiede pertanto conferma che la disciplina dell’aspetto del riscatto finale possa essere inserita nello Schema di Contratto come segue:
“Alla scadenza finale del Contratto viene concordemente riservato all’AOU il diritto di riscattare l’Area e gli immobili concessi in Diritto di Superficie, oltre che all’AOU il diritto di riscattare la proprietà dell’Opera oggetto del Contratto a condizione che abbia provveduto al totale pagamento dei canoni di leasing e dell’importo del riscatto e al saldo integrale di tutto quanto dovuto al Soggetto Finanziatore in virtù del contratto di locazione finanziaria. Qualora l’AOU non abbia provveduto in tal senso alla scadenza del contratto, potrà riscattare l’Opera solo previo pagamento dei descritti importi.
Il Corrispettivo d’Opzione viene stabilito nella misura del [10%] dell’importo finanziato, oltre imposte, da versarsi da parte dell’AOU alla scadenza del Contratto al Soggetto Finanziatore.
A tal fine, il Soggetto Finanziatore, 6 (sei) mesi prima della scadenza del Contratto, comunicherà all’AOU l’imminente scadenza del contratto e la facoltà in capo a quest’ultimo di esercitare l’Opzione d’Acquisto finalizzato all’acquisto dell’Opera.
L’Opzione d’Acquisto: (i) è esercitato dall’AOU, mediante comunicazione scritta da inviarsi al Soggetto Finanziatore a mezzo PEC entro 60 (sessanta) giorni naturali e consecutivi precedenti la scadenza del Contratto; (ii) può essere esercitato soltanto a condizione che siano state adempiute tutte le obbligazioni assunte con il Contratto e previo il pagamento di tutte le somme ancora dovute al Soggetto Finanziatore.
L’atto di compravendita dell’Opera viene stipulato, dinanzi al pubblico ufficiale rogante dell’AOU, alla data di scadenza del Contratto previo il contestuale pagamento del Corrispettivo d’Opzione, nonché di tutti i relativi accessori, spese, imposte e tasse. Il solo pagamento del Corrispettivo d’Opzione costituisce a tutti gli effetti espressione manifesta di acquisire la proprietà dell’Opera. In caso di ritardo nella stipula dell’atto di compravendita l’AOU e avrà comunque diritto a restare in possesso dell’Opera. L’AOU, tuttavia, sarà tenuto a corrispondere, per ogni giorno di ritardo e fino all’effettiva stipula, interessi di mora sul prezzo di riscatto.
Allo scadere della locazione finanziaria, qualora l’AOU non abbia comunicato nei tempi previsti al Soggetto Finanziatore che intende esercitare l’Opzione d’Acquisto, ma non abbia nemmeno comunicato esplicitamente, con gli stessi mezzi, la rinuncia all’opzione, l’Opera dovrà comunque essere trasferita all’AOU il quale è obbligato al tempestivo pagamento del Corrispettivo d’Opzione, come dianzi determinato; il Soggetto Finanziatore potrà esercitare qualunque azione esecutiva che ritenga necessaria per la riscossione del proprio credito ad eccezione della ritenzione dell’Opera.â€
RISPOSTA 7
Lo Schema di Contratto, come peraltro il Bando di gara e tutta la documentazione posta in gara, non sono modificabili.
Si rimanda all’art. 1.2 e 2.7 dello Schema di Contratto.
8. Si chiede conferma che per quanto attiene al riscatto anticipato di quota parte dell’Opera lo Schema di Contratto potrà essere integrato con la seguente disciplina:
“Ove sia possibile operare il frazionamento e nuovo accatastamento di parti dell’Opera, l’AOU avrà altresì facoltà di chiedere il riscatto anticipato parziale dell’Opera, con esclusione di qualsivoglia forma di comunione, a condizione che:
- prima di procedere alla richiesta, provveda ad identificare, a propria cura e spese, la porzione immobiliare oggetto del riscatto che dovrà essere autonoma ed indipendente da un punto di vista urbanistico – catastale;
- concordemente con la relazione di un tecnico incaricato dal Soggetto Finanziatore, venga evidenziata:
• la possibilità di operare un frazionamento e nuovo accatastamento nonché la corretta identificazione della porzione da escludere dal Contratto e il restante immobile;• la quantificazione del costo storico dell’unità identificata ed oggetto di riscatto anticipato rispetto al costo complessivo dell’Opera oltre che la quantificazione del diritto di superficie di competenza.
In caso di riscatto anticipato parziale dell’Opera ogni tipologia di imposte, tasse e oneri, incluse anche le imposte relative al riscatto e al riscatto anticipato, saranno a carico dell’AOU o invece se addebitate al Soggetto Finanziatore, queste ultime verranno capitalizzateâ€.
RISPOSTA 8
Lo Schema di Contratto, come peraltro il Bando di gara e tutta la documentazione posta in gara, non sono modificabili.
9. Si chiede conferma che il canone di leasing verrà diminuito o incrementato solo conseguentemente alla diminuzione o all’incremento del costo dell’Opera e che quindi quanto riportato all’art. 7.2 – Penali per i lavori e la conduzione e manutenzione - dello Schema di Contratto: “Le penali verranno detratte dal canone di leasing, se riferite alla progettazione, realizzazione e collaudo degli impianti, oppure dal canone di conduzione e manutenzione, se riferite a queste ultime attività†è da ritenersi un refuso, infatti fermo restando che: - il Collaudo è il momento dirimente tra fase di costruzione (e l’allocazione del relativo rischio) e di disponibilità dell’Opera;
- il ruolo di committente/controllore dell’opera resta in capo all’AOU (cfr. “Linee guida sulle operazioni di leasing finanziario e sul contratto di disponibilità†dell’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture – par. 2.6.);
- l’art. 187 co. 3 del D.Lgs. 50/2016 prevede “una associazione temporanea costituita dal soggetto finanziatore e dal soggetto realizzatore, responsabili, ciascuno, in relazione alla specifica obbligazione assunta†escludendo ogni sorta di solidarietà;
- la normativa in vigore per gli Istituti di Credito concede l’esercizio di “attività strumentali o connesse rispetto alle attività finanziarie esercitateâ€, tra queste non rientrano la realizzazione/manutenzione di opere pubbliche,
non è possibile prevedere:
- responsabilità solidale tra finanziatore e realizzatore;
- che il canone di leasing venga ridotto/sospeso in funzione di vizi non accertati in sede di collaudo.
RISPOSTA 9
Si rimanda all’art. 7.2 dello Schema di Contratto.
10. Si chiede conferma che la “Data di Inizio Decorrenza della Locazione Finanziaria†sia la data in cui il Soggetto Finanziatore farà legittimamente decorrere la locazione finanziaria, e coincida: (i) con la Presa in Consegna dell’Opera o, in alternativa, (ii) con l’approvazione del verbale di Presa in Consegna Anticipata dell’Opera, dove Opera indica sia l’impianto di trigenerazione che l’impianto di cogenerazione.
RISPOSTA 10
Si rimanda all’art. 4.1 dello Schema di Contratto e all’art. 7.0 dell’elaborato 1.3.
11. Facendo riferimento a quanto riportato all’art. 2.6 dello Schema di Contratto: “il diritto di superficie in capo al Contraente avrà una durata pari a quella delle obbligazioni scaturenti dal contratto di leasing e, comunque, durerà fino a quando l’AOU Committente non abbia esercitato il diritto di riscatto totale dell’immobileâ€, si chiede conferma che tale diritto potrà essere concesso al Soggetto Finanziatore per una durata più lunga rispetto a quella prevista contrattualmente (8 anni); in conformità alle norme indicate da Assilea nel documento “Il Vademecum del Leasing Pubblico†e al parere 1139/2009 della Corte dei Conti che prescrivono una durata del diritto di superficie ragionevolmente più lunga della durata della locazione finanziaria.
RISPOSTA 11
Si rimanda all’art. 2.5, 2.6 e 2.7 dello Schema di Contratto.
12. Si chiede conferma che il diritto di superficie sarà costituito in favore del Soggetto Finanziatore a titolo gratuito e comunque senza previsione di corrispettivo a titolo di prezzo, il cui valore, ai fini dell'iscrizione a repertorio, sarò calcolato in base ad apposita perizia di stima effettuata dall’AOU, con imposte e spese a carico dell’AOU e se anticipate e finanziate dal Soggetto Finanziatore, inserite nell’importo della Locazione Finanziaria. A tal proposito qualora l’Agenzia delle Entrate riscontrasse una discordanza tra le relative imposte (di registro, ipotecaria, catastale) pagate e quelle dall’AOU calcolate, il Soggetto Finanziatore avrà diritto all’immediata rivalsa nei confronti dell’AOU attraverso il riaddebito della differenza tra le imposte pagate e quelle calcolate dall’Agenzia delle Entrate.
RISPOSTA 12
Si rimanda all’art. 2.6 dello Schema di Contratto: “I lavori di costruzione dell’ITG verranno eseguiti su terreno di proprietà della AOU; su tale terreno, successivamente alla validazione del progetto esecutivo, che individua esattamente l’area oggetto di intervento, l’Amministrazione costituirà in favore del Contraente, un diritto di superficie senza oneri per l’Amministrazione. Le spese di costituzione del diritto di superficie sono tutte a carico del Contraente.â€.
Il diritto di superficie a favore del Contraente sarà a titolo gratuito e non sono previste rivalse nei confronti dell’Amministrazione. Il progetto in gara non prevede redazione di perizie di stima a carico dell’Amministrazione.
13. Si chiede conferma che la costituzione del diritto di superficie avverrà in un momento contestuale (non successivo) alla stipula dello Schema di Contratto.
RISPOSTA 13
Si rimanda all’art. 2.6 dello Schema di Contratto.
14. Con riferimento all’area oggetto di intervento si chiede inoltre conferma che:
- tutte le spese, imposte e tasse (compresa l’IMU, se dovuta) relative alla stipula e al perfezionamento dell’atto di cessione del diritto di superficie saranno a carico dell’AOU (coerentemente con l’articolo 9 del D.lgs. n. 23 del 14 marzo 2011, il quale che dispone che per gli immobili, anche da costruire o in corso di costruzione, concessi in locazione finanziaria, soggetto passivo è il locatario a decorrere dalla data della stipula e per tutta la durata del contratto);
e che:
- qualora l'Agenzia delle Entrate riscontrasse una discordanza tra le imposte pagate e quelle dall’AOU calcolate, questa discordanza rimarrà a carico dell’AOU.
RISPOSTA 14
Si rimanda all’art. 2.6 dello Schema di Contratto.
15. Si chiede conferma che non vi è responsabilità solidale tra i membri dell’ATI e ciascuno è responsabile in relazione alle specifiche obbligazioni assunte. Si ribadisce in proposito che l’art. 187 co. 3 del D.Lgs. 50/2016 prevede “una associazione temporanea costituita dal soggetto finanziatore e dal soggetto realizzatore, responsabili, ciascuno, in relazione alla specifica obbligazione assunta†escludendo ogni sorta di solidarietà.
RISPOSTA 15
Si rinvia all’art. 187 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.
16. Si chiede conferma che tra le coperture assicurative di cui all’Art. 2.8.2 è prevista anche la seguente:
“Polizza Assicurativa All Risks - a cura e spese dell’AOU - rilasciata da Primaria Compagnia Assicurativa autorizzata ad operare in Italia, per i valori di ricostruzione a nuovo, da aggiornarsi annualmente, per i danni diretti ed indiretti derivanti da incendio, fulmine, esplosione, scoppio, bang sonico, urto veicoli, caduta di aeromobili, colpa grave dell’Ente, rinuncia alla rivalsa, fumo, acqua condotta, fenomeni elettrici, uragani, bufere, tempeste, vento e cose da esso trascinate, trombe d'aria, grandine, scioperi, tumulti, sommosse, atti vandalici e dolosi, terrorismo e sabotaggio, inondazioni, alluvioni, allagamenti, terremoto, sovraccarico neve, gelo, eruzioni vulcaniche, cedimento, franamento e smottamento del terreno, spese di demolizione e sgombero, ricorso dei vicini almeno fino a Euro 500.000,00, responsabilità civile verso terzi, da proprietà e conduzione del fabbricato, con un massimale unico di Euro 5.000.000,00, compresi i danni da interruzioni/sospensioni di attivitàâ€.
RISPOSTA 16
Si rimanda a â€ART. 2.8 - Cauzioni e coperture assicurative†dello Schema di Contratto.
Nei documenti di gara non è prevista alcuna spesa per polizza assicurativa a carico dell’AOU.
17. Si chiede conferma che le coperture assicurative previste all’art. 2.8.2 dello Schema di Contratto avranno come unico beneficiario l’AOU, saranno stipulate con vincolo a favore del Soggetto Finanziatore, in qualità di proprietario dell’opera e che suddetto vincolo assicurativo dovrà contenere l’impegno della Compagnia Assicurativa a considerare valide ed operanti le coperture in caso di mancato pagamento del premio da parte dell’AOU e/o del Soggetto Realizzatore/Manutentore dell’Opera per almeno 15 giorni dal ricevimento della comunicazione di mancato pagamento del premio inoltrata tempestivamente dalla Compagnia Assicurativa.
RISPOSTA 17
Si rimanda a â€ART. 2.8 - Cauzioni e coperture assicurative†dello Schema di Contratto.
18. Si chiede la pubblicazione tra i documenti di gara della matrice dei rischi e dell’atto di costituzione del diritto di superficie.
RISPOSTA 18
La documentazione posta in gara è il progetto di fattibilità tecnica ed economica validato; gli elaborati necessari sono già tutti disponibili; in particolare si rimanda all’art. 2.5 dello Schema di Contratto.
Diritto di superficie: si rimanda all’art. 2.6 dello Schema di Contratto.
19. Si chiede conferma che in caso di fallimento del Soggetto Realizzatore/Manutentore sarà prevista l’applicazione dell’art. 187 co. 3 del D.Lgs. 50/2016: “in caso di fallimento, inadempimento o sopravvenienza di qualsiasi causa impeditiva all'adempimento dell'obbligazione da parte di uno dei due soggetti costituenti l'associazione temporanea di imprese, l'altro può sostituirlo, con l'assenso del committente, con altro soggetto avente medesimi requisiti e caratteristiche.†Si chiede pertanto conferma che la disciplina dell’inadempimento del Soggetto Realizzatore/Manutentore o di un membro dell’ATI possa essere inserita nello Schema di Contratto come segue:
“In ogni caso di grave e reiterato inadempimento del Soggetto Realizzatore/Manutentore e del Soggetto Finanziatore, l’AOU formulerà la contestazione degli addebiti a mezzo PEC. Tale contestazione ha valenza di messa in mora ai sensi dell’art. 1454 Cod. Civ., e deve essere inviata dall’AOU, per conoscenza, anche alla parte non inadempiente. Nella contestazione l’AOU assegnerà alla parte inadempiente un termine perentorio non inferiore a 15 (quindici) giorni naturali e consecutivi entro il quale dovrà essere rimossa la causa di risoluzione.
Qualora entro tale termine il soggetto inadempiente non vi ponga rimedio, così come in caso di fallimento o sopravvenienza di qualsiasi causa impeditiva all’adempimento delle obbligazioni, l’AOU dovrà darne comunicazione alla parte in bonis o non inadempiente a mezzo PEC.
In caso di inadempimento, fallimento, o sopravvenienza di qualsiasi causa impeditiva all’adempimento che sia riferibile al Soggetto Realizzatore/Manutentore, l’AOU è legittimata ad escutere le relative forme di garanzia rilasciate a suo favore dal Soggetto Realizzatore/Manutentore inadempiente, mentre il Soggetto Finanziatore potrà sostituirlo: (i) in caso di inadempimento accertato unilateralmente dall’AOU, solo laddove richiesto da quest’ultima e previa assunzione da parte dell’AOU di ogni eventuale onere e/o rischio di natura risarcitoria connesso a eventuali azioni poste in essere a propria tutela dalla parte ritenuta inadempiente; ovvero, (ii) in caso di fallimento o sopravvenienza di qualsiasi causa impeditiva all’adempimento che sia riferibile al Soggetto Realizzatore/Manutentore, previo assenso dell’AOU.
In entrambi i casi la sostituzione da parte del Soggetto Finanziatore avverrà con le modalità previste dall’art. 187, comma 3, del Codice Contratti Pubblici con altro soggetto avente medesimi requisiti e caratteristiche.
Nel caso in cui il fallimento del Soggetto Realizzatore/Manutentore occorra successivamente alla Data di Inizio Decorrenza della Locazione Finanziaria, tale evento non determinerà in nessun caso la risoluzione del Contratto, trovando applicazione quanto previsto dal citato dall’art. 187, comma 3 del Codice degli Appalti.
Nel caso in cui la sostituzione del Soggetto Realizzatore/Manutentore avvenga nel periodo intercorrente tra la data di inizio lavori e la data di emissione del Certificato di Collaudo Provvisorio:
- verrà redatto a cura della direzione lavori un atto di consistenza, che determinerà l’importo dovuto al Soggetto Realizzatore/Manutentore subentrato;
- il nuovo Soggetto Realizzatore/Manutentore sarà tenuto a realizzare i Lavori residui, calcolati come differenza tra l’importo contrattuale e l’importo indicato nell’atto di consistenza;
- il Soggetto Finanziatore sarà manlevato da qualunque maggior costo evidenziato nell’atto di consistenza.
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 187, comma 3 del Codice degli Appalti – fatti salvi i casi di grave e reiterato inadempimento per effetto della violazione da parte del Soggetto Finanziatore degli obblighi su di esso gravanti – in nessun caso l’AOU potrà sospendere e/o ritardare il pagamento del Canone di Leasing in ragione dell’inadempimento del Soggetto Realizzatore/Manutentore. Al verificarsi di tali casi, le parti dichiarano ed espressamente accettano che – coerentemente con l’allocazione dei rischi dell’operazione e con la loro ripartizione tra i membri del RTI – l’AOU dovrà rivalersi direttamente nei confronti del componente del RTI che si sia reso inadempiente, addebitando a quest’ultimo l’intero ammontare dovuto al Soggetto Finanziatore a titolo di Oneri di Prefinanziamento e/o di Canone di Leasing che sia stato corrisposto per tutto il tempo dell’inadempimento e/o, laddove sia stato richiesto dall’AOU, fino all’effettiva sostituzione del Soggetto Realizzatore/Manutentore.
In ogni caso, fatto salvo quanto previsto ai commi precedenti, l’AOU procederà alla risoluzione del presente contratto laddove emergano elementi rilevanti ai fini della vigente normativa antimafia.â€
RISPOSTA 19
Lo Schema di Contratto, come peraltro il Bando di gara e tutta la documentazione posta in gara, non sono modificabili.
20. Si chiede conferma che l’importo presunto di 4.000 Euro relativo alle spese di pubblicazione del bando sarà finanziato dal Soggetto Finanziatore e capitalizzato nell’importo della locazione finanziaria.
RISPOSTA 20
L’aggiudicatario deve corrispondere alla stazione appaltante le spese sostenute per la pubblicazione degli atti di gara nel termine di sessanta giorni dalla data dell’aggiudicazione (legge 221/2012 e s.m.i.).
21. Si chiede conferma che l’Art. 2.18 dello Schema di Contratto potrà essere integrato con la seguente previsione:
“I Sigg. [•] e [•], come sopra, rispettivamente in qualità di rappresentanti della Impresa “[•]†e “[•]â€, assumono, con la sottoscrizione del presente Contratto, gli obblighi di tracciabilità di cui alla Legge 13 Agosto 2010 n. 136.
Il Soggetto Finanziatore e il Soggetto Realizzatore/Manutentore si obbligano a inserire nei contratti con i propri subappaltatori e subcontraenti, nonché nei confronti del RTP indicato per l’attività di progettazione esecutiva, a pena di nullità assoluta del contratto di subappalto o del diverso subcontratto, un’apposita clausola con la quale ciascuna parte assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della L. 136/2010, impegnandosi a dare immediata comunicazione alla competente Prefettura della notizia dell’inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.
Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari inerenti al presente appalto, le Parti prendono atto che:
il codice unico di progetto (CUP) è il seguente: [•],
il codice identificativo di gara (CIG) è il seguente: [•];
il codice interno di riferimento del Soggetto Finanziatore è il seguente: [•].
Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni finanziarie relative al presente appalto costituisce, ai sensi dell’art. 3, comma 9-bis della legge n. 136/2010, causa di risoluzione del contratto.
I Canoni di Leasing, gli Oneri di Prefinanziamento e tutti gli altri importi dovuti dall’AOU al Soggetto Finanziatore saranno pagati, alla data di scadenza degli stessi, mediante bonifico bancario su c/c indicato dal Soggetto Finanziatore e al medesimo intestato, IBAN [•].
Ai sensi dell’art. 3, comma 7 della legge 136/2010 e s.m.i., la comunicazione recante l’elenco dei nominativi dei soggetti autorizzati a riscuotere, ricevere e quietanzare le somme ricevute in acconto o a saldo, per conto del Soggetto Finanziatore sul conto corrente suindicato, verrà inviata all’AOU entro 10 giorni lavorativi dalla stipula del Contrattoâ€.
RISPOSTA 21
Lo Schema di Contratto, come peraltro il Bando di gara e tutta la documentazione posta in gara, non sono modificabili.
La AOU rientra nel regime di cui all'articolo 1, comma 629, lettera b), della legge 23 dicembre 2014 n. 190 (Split payment).
- PI/73/21 - Esito di gara (618.94 kB)