Domanda :
Al fine di garantire il principio del favor partecipationis, siamo richiedere una deroga riguardo ai servizi di portierato, custodia e vigilanza in quanto possono essere svolti da aziende in possesso dei requisiti tecnico professionali del settore senza obbligatoriamente essere autorizzati dalla prefettura. I suddetti servizi, di fatto, si distinguono in due principali categorie, vigilanza attiva e vigilanza passiva. Per la passiva non è richiesta alcun titolo di Polizia, per la seconda è obbligatorio tale titolo ed è esclusivamente riservato alle attività di GpG.
Per cui, fermo restando le attività di gestione e coordinamento di eventi e spettacoli, che richiedono l'autorizzazione prefettizia, vigilanza, portierato e reception possono essere svolti da 'normali' aziende di servizi fiduciari.
In sostanza si richiede la possibilità di rettifica per quel che riguarda I requisiti che devono essere posseduti da ciascuna delle imprese, in sostanza dovrebbe possedere solo per le attività in cui è necessaria
13. Requisiti di capacità tecnico-organizzativa
paragrafo 13.3
I requisiti relativi ai Requisiti di idoneità professionale di cui all’art. 13.1 lett. b) devono essere
posseduti da:
a. ciascuna delle imprese raggruppate/raggruppande, consorziate/consorziande o GEIE;
b. ciascuna delle imprese aderenti al contratto di rete indicate come esecutrici e dalla rete medesima
nel caso in cui questa abbia soggettività giuridica.
Si fa riferimento alla più recente giurisprudenza amministrativa ha sottolineato che la Legge n°340/2000, che ha soppresso l’autorizzazione di polizia di cui all’art.62 del T.U.L.P.S., ha dato spazio a società di servizi di portierato, società che, venendo peraltro a legarsi, sia pure in un rapporto temporaneo, con gli stabili da custodire, sono ammissibili nel vigente ordinamento nazionale e comunitario, così come peraltro previsto anche nell’ambito dei servizi di gestione delle proprietà immobiliari, di cui alla normativa comunitaria e nazionale attuata con D.Lgs. n°157/1995 ed alla normativa definita dall’ANAC all’interno della Determinazione n. 9 del 22/07/2015
In attesa di un Vs. riscontro, porgiamo cordiali saluti.
Risposta :
In risposta al quesito si
precisa che, al di là della terminologia utilizzata nei documenti di gara,
l’oggetto della procedura è: 1) la vigilanza attiva di una infrastruttura di
proprietà pubblica che richiede speciali
esigenze di sicurezza 2) i servizi di controllo delle attività di
intrattenimento e di spettacolo in luoghi aperti al pubblico o in pubblici
esercizi di cui all’art. 3, commi da 7 a 13 della L. n. 94 del 15.07.2009, e di
cui al D.M. 06.10.2009.
L’attività di appalto di
cui al punto 1) necessita della autorizzazione dell’art. 134 del regio decreto
18.06.1931 n. 773; per le attività di appalto di cui al punto 2) occorre
riferirsi alle previsioni ed ai requisiti della L. n. 94 del 15.07.2009 (art. 3
commi da 7 a 13) e del D.M. 06.10.2009. Il DM stabilisce che il personale deve essere
dipendente da istituti autorizzati a norma dell’art. 134 del Testo Unico delle
leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18.06.1931 n. 773 e
iscritto nell’elenco prefettizio per i servizi di controllo delle attività di
intrattenimento e di spettacolo in luoghi aperti al pubblico o in pubblici
esercizi, anche qualora gli spazi siano temporaneamente utilizzati a fini
privati.
I servizi oggetto di
appalto si svolgono infatti presso il Polo Funzionale dell’Autodromo
Internazionale “Enzo e Dino Ferrari†di Imola, infrastruttura pubblica che
necessita di speciali esigenze di sicurezza e inoltre luogo aperto al pubblico
in cui si effettuano attività di intrattenimento e di pubblico spettacolo.
Si precisa che a tutti
gli eventi, anche qualora svolti a porte chiuse, vi è comunque la presenza di
pubblico (utenti, fruitori dei servizi dell’Autodromo, staff di questi ultimi,
ospiti, media, fotografi, ecc.), il che conferma l’esigenza che il personale
addetto ai servizi sia iscritto negli elenchi prefettizi di cui al D.M.
06.10.2009 e dipendente da istituti autorizzati a norma dell’art. 134 del Testo
Unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18.06.1931
n. 773.
Conseguentemente si
conferma l’articolazione dei requisiti di partecipazione come indicati negli
atti di gara anche con riferimento alla partecipazione in forma aggregata,
precisandosi in ogni caso che il requisito di cui all’iscrizione nell’elenco
prefettizio del personale addetto ai servizi di controllo delle attività di
intrattenimento e di spettacolo in luoghi aperti al pubblico o in pubblici
esercizi è legato alle persone che verranno adibite ai servizi e che gli
operatori economici alle cui dipendenze opera il personale devono necessariamente
essere autorizzati ex art. 134 del R.D.
18/06/1931 n. 773.