Domanda :
Con riferimento alla procedura di cui in oggetto, siamo a chiedervi i seguenti chiarimenti.
Relativamente alla formulazione dell’offerta economica, trattandosi di servizi di natura intellettuale, vi chiediamo di confermarci che nei campi relativi alla compilazione dell’offerta su Sater, non sia necessario indicare gli oneri della sicurezza ed il costo del personale (che, ove il campo sia obbligatoriamente da compilare, potranno essere quantificati con un importo pari a 0), così come previsto dall’art. 95, comma 10 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. e che lo stesso valga per la compilazione del modello di offerta predisposto dalla Stazione Appaltante nella parte in cui è richiesta l’indicazione della percentuale di incidenza dei costi della sicurezza rispetto ai ricavi complessivi.
In relazione, alla nomina del broker aggiudicatario quale Responsabile del Trattamento dei dati prevista dall’art. 26 del Disciplinare, dall’art. 11 del Capitolato e disciplinata nell’allegato 2, segnaliamo che la specificità dell’attività posta in essere dal broker dovrebbe guidare la scelta rispetto al ruolo da assumere nella gestione dei dati personali, secondo la normativa ad oggi vigente, deponendo a favore dell’inquadramento dello stesso come Titolare autonomo del trattamento e ciò in virtù sia delle specifiche attività svolte dall’intermediario assicurativo, che di quanto disposto dal Garante della Privacy sul tema della corretta veste giuridica delle Imprese di Assicurazione (cui la figura del broker viene assimilata per analogia di attività svolta) ad essere nominate Titolari del trattamento dei dati. Il broker, al fine di poter correttamente svolgere il suo ruolo di intermediario nell’interesse del Cliente, necessita, infatti, di un grado di autonomia operativa ampio, che è possibile ottenere solo attraverso la qualifica di Titolare. Inoltre, l’esercizio dell’attività di intermediazione assicurativa non può in alcun modo formare oggetto di “delega†da parte del soggetto che affida tale servizio (presupposto di una nomina a Responsabile), in quanto la stessa può essere svolta esclusivamente da soggetti specializzati e sottoposti ad una disciplina di settore. Ciò peraltro trova ulteriore conferma nei due provvedimenti emessi dal Garante (“Ruolo soggettivo dell’impresa assicurativa nell’ambito dei bandi di gara per l’affidamento dei servizi assicurativi†e “Esonero dall’informativa in ambito assicurativo – c.d. catena assicurativaâ€) dal cui combinato disposto si ricava che ai fini della qualificazione di un soggetto quale titolare o responsabile del trattamento, è necessario valutare, caso per caso, la specificità dell’attività posta in essere, non rilevando a tal fine la modalità con la quale avviene il trasferimento dei dati. L’attività di intermediazione assicurativa, come noto, è disciplinata da una specifica normativa primaria e secondaria (artt. 1882 ss. c.c.; D. Lgs. n. 209/2005 – “Codice delle assicurazioniâ€; Regolamento IVASS n. 40/2018) che ne riserva l’esercizio ad operatori specializzati che operano sotto la vigilanza di un’Autorità di controllo (IVASS). Precisiamo altresì che la base giuridica legittimante il trasferimento dei dati, può essere rinvenibile nell’art. 6, par.1, lett. b), del Regolamento stesso (trattamento necessario per l’esecuzione di un contratto di cui l’interessato è parte). Ipotesi, questa, che rende evidente come un eventuale trattamento effettuato a fini diversi da quelli di intermediazione assicurativa (es. marketing) sia a noi precluso pena la violazione degli obblighi contrattuali, oltre che della disciplina in materia di protezione dei dati personali.
Alla luce di quanto sopra riportato, vi chiediamo gentilmente di confermarci che il broker aggiudicatario verrà nominato quale Titolare Autonomo del Trattamento dei dati.
Ove dovesse essere mantenuta l’attuale impostazione, vi chiediamo di confermarci che l’aggiudicatario potrà negoziare con la Stazione Appaltante il contenuto di alcune parti dell’atto di nomina (Allegato 2) prevedendo, in particolare, la manleva solo per le violazioni giudizialmente accertate ed inserendo una limitazione di responsabilità, fatto salvo il caso di dolo o colpa grave, per un importo commisurato al valore dell’appalto.
Restando in attesa di cortese riscontro, con l’occasione porgiamo distinti saluti.
Risposta :
Di seguito si riportano le
risposte ai quesiti posti:
1)Relativamente alla formulazione dell’offerta
economica, trattandosi di servizi di natura intellettuale, vi chiediamo di
confermarci che nei campi relativi alla compilazione dell’offerta su Sater, non
sia necessario indicare gli oneri della sicurezza ed il costo del personale
(che, ove il campo sia obbligatoriamente da compilare, potranno essere
quantificati con un importo pari a 0), così come previsto dall’art. 95, comma
10 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. e che lo stesso valga per la compilazione del
modello di offerta predisposto dalla Stazione Appaltante nella parte in cui è
richiesta l’indicazione della percentuale di incidenza dei costi della sicurezza
rispetto ai ricavi complessivi.
1) Si
conferma
2)In relazione, alla nomina
del broker aggiudicatario quale Responsabile del Trattamento dei dati prevista
dall’art. 26 del Disciplinare, dall’art. 11 del Capitolato e disciplinata
nell’allegato 2, segnaliamo che la specificità dell’attività posta in essere
dal broker dovrebbe guidare la scelta rispetto al ruolo da assumere nella
gestione dei dati personali, secondo la normativa ad oggi vigente, depo a
favore dell’inquadramento dello stesso come Titolare autonomo del trattamento e
ciò in virtù sia delle specifiche attività svolte dall’intermediario
assicurativo, che di quanto disposto dal Garante della Privacy sul tema della
corretta veste giuridica delle Imprese di Assicurazione (cui la figura del
broker viene assimilata per analogia di attività svolta) ad essere nominate
Titolari del trattamento dei dati. Il broker, al fine di poter correttamente
svolgere il suo ruolo di intermediario nell’interesse del Cliente, necessita,
infatti, di un grado di autonomia operativa ampio, che è possibile ottenere
solo attraverso la qualifica di Titolare. Inoltre, l’esercizio dell’attività di
intermediazione assicurativa non può in alcun modo formare oggetto di “delegaâ€
da parte del soggetto che affida tale servizio (presupposto di una nomina a
Responsabile), in quanto la stessa può essere svolta esclusivamente da soggetti
specializzati e sottoposti ad una disciplina di settore. Ciò peraltro trova
ulteriore conferma nei due provvedimenti emessi dal Garante (“Ruolo soggettivo
dell’impresa assicurativa nell’ambito dei bandi di gara per l’affidamento dei
servizi assicurativi†e “Esonero dall’informativa in ambito assicurativo – c.d.
catena assicurativaâ€) dal cui combinato disposto si ricava che ai fini della
qualificazione di un soggetto quale titolare o responsabile del trattamento, è
necessario valutare, caso per caso, la specificità dell’attività posta in
essere, non rilevando a tal fine la modalità con la quale avviene il
trasferimento dei dati. L’attività di intermediazione assicurativa, come noto,
è disciplinata da una specifica normativa primaria e secondaria (artt. 1882 ss.
c.c.; D. Lgs. n. 209/2005 – “Codice delle assicurazioniâ€; Regolamento IVASS n.
40/2018) che ne riserva l’esercizio ad operatori specializzati che operano
sotto la vigilanza di un’Autorità di controllo (IVASS). Precisiamo altresì che
la base giuridica legittimante il trasferimento dei dati, può essere
rinvenibile nell’art. 6, par.1, lett. b), del Regolamento stesso (trattamento
necessario per l’esecuzione di un contratto di cui l’interessato è parte).
Ipotesi, questa, che rende evidente come un eventuale trattamento effettuato a
fini diversi da quelli di intermediazione assicurativa (es. marketing) sia a
noi precluso pena la violazione degli obblighi contrattuali, oltre che della
disciplina in materia di protezione dei dati personali.
Alla luce di quanto sopra riportato, vi
chiediamo gentilmente di confermarci che il broker aggiudicatario verrà
nominato quale Titolare Autonomo del Trattamento dei dati.
Ove dovesse essere mantenuta
l’attuale impostazione, vi chiediamo di confermarci che l’aggiudicatario potrà
negoziare con la Stazione Appaltante il contenuto di alcune parti dell’atto di
nomina (Allegato 2) prevedendo, in particolare, la manleva solo per le
violazioni giudizialmente accertate ed inserendo una limitazione di
responsabilità, fatto salvo il caso di dolo o colpa grave, per un importo
commisurato al valore dell’appalto.
2)La
previsione indicata nella documentazione di gara ha carattere generale. Nel caso
di specie, preso atto di quanto segnalato, verificate le pronunce del GDP in
materia, il Broker può essere inquadrato come Titolare del trattamento dei
dati. Pertanto al momento della stipula del contratto, si procederà alla
specifica di ruolo come Titolare.