Domanda :
in riferimento ai lotti Incendio, Furto ed elettronica si richiedono i seguenti chiarimenti:
-Report sinistri aggiornato afferente almeno le ultime tre annualità e contenente scoperti o franchigie applicate
- Si chiede se sia possibile apportare varianti peggiorative a condizioni per le quali è prevista variante migliorativa
- Si chiede disponibilità in caso di aggiudicazione del rischio ad inserire in polizza la clausola sanction clause.
Si riporta testo integrale:
MISURE RESTRITTIVE – SANZIONI INTERNAZIONALI (SANCTION CLAUSE)
Generali Italia dichiara e il Contraente prende atto che Generali Italia non è obbligata a garantire una copertura assicurativa né tenuta a liquidare un sinistro o ad erogare una prestazione in applicazione di questo contratto se il fatto di garantire la copertura assicurativa, la liquidazione del sinistro o l'erogazione della prestazione espone Generali Italia a sanzioni, divieti o restrizioni derivanti da risoluzioni delle Nazioni Unite, oppure a sanzioni finanziarie o commerciali, leggi o regolamenti dell'Unione Europea, degli Stati Uniti d’America, del Regno Unito o dell’Italia.
La presente disposizione abroga e sostituisce ogni norma difforme contenuta nelle Condizioni di Assicurazione.
CLAUSOLA DI ESCLUSIONE TERRITORIALE
Con riferimento a tutte le garanzie, salvo quanto specificamente previsto per le eventuali garanzie di Responsabilità Civile, resta convenuto che il presente contratto non comprende i rischi e quindi esclude la prestazione di qualsiasi servizio assicurativo, copertura o qualsiasi beneficio, in relazione a perdita, danno o responsabilità:
(i) derivanti da attività nei Paesi elencati in calce alla presente clausola o nelle relative acque territoriali, zona contigua, zona economica esclusiva (“le Acqueâ€), diverse dal solo passaggio senza alcuna sosta in uno o più dei predetti Paesi / territori o relative Acque e con l’eccezione delle rotte internazionali;
(ii) sostenuti dal governo di uno o più dei predetti Paesi / Territori, da persone fisiche o giuridiche residenti in uno dei predetti Paesi o territori o situate in uno degli stessi o nelle loro Acque;
(iii) derivanti da attività che direttamente o indirettamente coinvolgano o siano effettuate a vantaggio del governo di uno o più dei predetti Paesi / Territori o di persone o entità residenti o situate in uno o più degli stessi.
In ogni caso la presente esclusione territoriale non si applica alle attività svolte, o ai servizi forniti, in caso di emergenza al fine di garantire la sicurezza e/o la protezione. Non si applica inoltre ai casi in cui il rischio connesso sia stato notificato al (ri) assicuratore e lo stesso abbia confermato per iscritto la copertura per lo specifico rischio.
Con riferimento alle garanzie di responsabilità civile, ove previste, le stesse non comprendono il rischio e quindi Generali Italia non è tenuta a indennizzare l’Assicurato, in relazione ad eventuali responsabilità (i) nei confronti del governo di uno o più dei predetti Paesi / Territori, di persone fisiche o giuridiche residenti in uno o più dei predetti Paesi o territori (ii) derivanti da attività che direttamente o indirettamente coinvolgano o siano effettuate a vantaggio del governo di uno o più dei predetti Paesi / Territori o di persone o entità residenti o situate in uno degli stessi; (iii) derivanti da qualsiasi giudizio, provvedimento, pagamento, rimborso, costi e spese legali o accordo pronunciati, effettuati o sostenuti qualora le azioni legali siano intentate davanti ad un Tribunale o Autorità all’interno di Paesi che operano secondo le leggi di uno o più dei predetti Paesi / Territori o qualsiasi ordine, effettuato ovunque nel mondo, che attui tale giudizio, provvedimento, pagamento, rimborso, spese legali o accordo.
La presente pattuizione prevale su qualsiasi clausola non compatibile con la stessa eventualmente prevista nelle Condizioni di Assicurazione.
Paesi / Territori non compresi nell’oggetto del rischio assicurato ai sensi della presente clausola:
2
• Iran
• Corea del Nord
• Siria
• Crimea Region
• Venezuela
• Cuba
• Libia
• Russia
Risposta :
PUNTO 1. Si rimanda al documento pubblico Profilo di Rischio e stato sinistri che contiene in modo esaustivo le informazioni sullo stato dei sinistri con indicazione del periodo di osservazione, stato e descrizione. Vedasi:
rischio INCENDIO pag. 2,3 e successive per la consistenza del patrimonio
rischio FURTO pag. 8
rischio ELETTRONICO pag. 9
PUNTO 2. Ferme le prescrizioni del disciplinare circa gli elementi non variabili per singolo rischio (es incendio abrogazione garanzia terremoto) ed in punteggio minimo di ammissione per il merito tecnico, eventuali varianti in deroga saranno valutate secondo le prescrizioni e criteri indicati nel disciplinare di gara
PUNTO 3. In relazione all'istanza presentata, il Concorrente ha facoltà di includere deroghe e varianti al capitolato tecnico di riferimento che saranno oggetto di valutazione secondo i criteri indicati.
Ad ogni buon conto per varianti che incidano sull'Esclusione OFAC secondo le differenti formulazione dei trattati assicurativi e riassicurativi si precisa sin da ora, che salvo che la stessa possa nella formulazione proposta comportare effetti riduttive delle prestazioni assicurative dei capitolati, l'inserimento della stessa non sarà conteggiato nel numero delle varianti minime ammesse / consentite (vale a dire che se il concorrente inserisce n. 4 varianti in deroga alla prescrizione del disciplinare di cui una attiene l’esclusione OFAC alla stessa sarà NON assegnato punteggio negativo alcuno, ne considerata nel numero di variante minime prescritte).