Domanda :
Buongiorno, con la presente si chiede se è possibile subappaltare per intero ad imprese qualificate le categorie OS18a e OG11, ricoprendo l'importo delle stesse categorie con la categoria prevalente OG8.
Risposta :
Dal tenore del quesito posto pare potersi dedurre che i dubbi dell’operatore economico vertano su due aspetti distinti: il primo relativo alla possibilità di subappaltare per intero ad imprese qualificate le categorie OS18/A e OG11, il secondo relativo alla possibilità di qualificarsi per la gara con la sola categoria OG8 con una classifica sufficiente a “coprire†sia l’importo delle lavorazioni della categoria prevalente, sia l’importo delle lavorazioni nelle categorie OS18/A e OG11.
Quanto al primo dubbio, il Capitolo 22 del disciplinare di gara prevede che “le lavorazioni sono subappaltabili nei limiti e alle condizioni di cui all'art. 105 del D.lgs. N. 50/2016, modificato dall'articolo 49, comma 1, lettera b), primo periodo, del decreto-legge n. 77 del 2021 conv. in legge n. 108/2021â€. L’art. 105 del D.Lgs. n.50/2016 prevede, tra l’altro, che non possa “essere affidata a terzi l’integrale esecuzione delle prestazioni o lavorazioni oggetto del contratto di appalto, nonché la prevalente esecuzione delle lavorazioni relative al complesso delle categorie prevalentiâ€.
Conseguentemente, dopo l’espunzione del comma 5 dall’art. 105 del D.lgs. n. 50/2016 ad opera dell’art. 49, comma 2, lettera b) del decreto-legge n. 77 del 2021 conv. in legge n. 108/2021, le lavorazioni relative alle categorie diverse da quella prevalente sono interamente subappaltabili mentre la categoria prevalente è subappaltabile al 49%.
Quanto al secondo dubbio, il Capitolo 1 del disciplinare di gara prevede che, al fine della qualificazione per la gara in oggetto, il concorrente debba essere qualificato nelle seguenti categorie e classifiche SOA: OG8 CLASS.VI, OS18/A Class. V, OG3 class. IV-bis, OS21 class III-bis, OG11 class. Inf. I – art. 90 DPR 207/2010 per i seguenti importi:
Opere fluviali, di difesa, di sistemazione idraulica e di bonifica Prevalente OG8 8.794.951,25
Componenti strutturali in acciaio Scorporabile OS18-A 4.917.111,23
Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, metropolitane Scorporabile OG3 3.474.159,50
Opere strutturali speciali Scorporabile OS21 1.206.141,79
Impianti tecnologici Scorporabile OG11 44.073,09
Totale lavori 18.436.436,86
Totale oneri per la sicurezza non soggetti al ribasso 554.090,69
Totale in appalto 18.990.527,55
Qualora il concorrente sia qualificato in tutte le predette categorie e qualifiche, le categorie diverse dalla prevalente possono essere interamente subappaltate a scelta del concorrente.
Qualora il concorrente non sia in possesso di una o più delle categorie scorporabili può integrare la qualificazione mancante con una o più delle seguenti modalità:
• Mediante avvalimento ai sensi dell’art. 89 del D.Lgs. n.50/2016 ad esclusione delle categorie OS18-A e OS21 per le quali l’art.89, comma 11 del D.Lgs. n.50/2016 stabilisce il divieto di avvalimento;
• Mediante partecipazione alla procedura di affidamento ai sensi dell’art. 45, comma 2, lett. d) del D.Lgs. n.50/2016, con le modalità di cui al successivo art.48;
• Mediante il cd. subappalto necessario o qualificante; cioè mediante l’impegno del concorrente a subappaltare obbligatoriamente ad impresa qualificata le lavorazioni delle categorie per le quali non possiede la qualificazione. In tale caso il concorrente deve possedere la qualificazione nella categoria prevalente OG8 per una classifica idonea a “coprire†sia l’importo delle lavorazioni della categoria prevalente, sia l’importo delle lavorazioni per le quali ricorre al subappalto cd. necessario o qualificante.
Le lavorazioni della categoria OG11, essendo di importo inferiore a 150.000 euro, possono essere realizzate dal concorrente qualora in possesso della qualificazione nella categoria prevalente OG8 per una classifica idonea a “coprire†sia l’importo delle lavorazioni della categoria prevalente, sia l’importo delle lavorazioni in categoria OG11.