Domanda :
CHIARIMENTO N. 1
Considerato che uno degli elementi fondanti il Project Financing è costituito dalla DURATA, si chiede conferma della possibilità di offrire in gara un PERIODO INFERIORE di durata della concessione;
CHIARIMENTO N. 2
Si chiede conferma che il piano di comunicazione di cui alla Relazione Tecnica possa comprendere anche altri asset nella disponibilità dell’offerente nonché forniture di manufatti e servizi a completo vantaggio dell’amministrazione;
CHIARIMENTO N. 3
Si chiede conferma che il progetto proposto possa essere modificato in ordine alla quantità degli impianti da mantenere, trasformare o rendere bifacciali, fermi restando i quantitativi di gara come massimi sia in termini dimensionali di ciascun impianto che come numero di strutture previste.
CHIARIMENTO N. 4
Si chiede conferma che il Progetto di Fattibilità richiesto nella Relazione Tecnica debba essere limitato alla descrizione degli elementi migliorativi rispetto a quanto previsto dal Proponente, e non anche a tutta la proposta del Promotore.
Si chiede altresì conferma che tutta la documentazione non espressamente prevista al punto 16 del Disciplinare di Gara non vada allegata all’Offerta Tecnica.
CHIARIMENTO N. 5
Si chiede conferma del fatto che, essendo gli schermi digitali deperibili in un periodo grossomodo quinquennale, il PEF del Promotore tenga conto del rifacimento integrale degli stessi a metà periodo di concessione. Tale dato non si evince dal Doc. 09 Calcolo Sommario Della Spesa.
Risposta :
RISPOSTA
A CHIARIMENTO N.1
La
gara in oggetto è disciplinata dal Codice degli appalti dall’art.
179 comma 3 e art. 183 comma 15 ed è collocata nell’ambito della
Parte IV titolo I del codice ed è dedicato alle forme di partenariato pubblico privato con l’obiettivo primario di realizzare un progetto
che è stato ritenuto di pubblico interesse.
In
base al progetto presentato dal promotore la durata di 11 anni
risulta congrua in base all’importo degli investimenti ed in base
al flusso dei ricavi che si stima verranno generati con un tasso
interno di rendimento pari a circa l’8%.
Ed
è interesse dell’Amministrazione garantire una concessione della
durata del periodo di 11 anni. Qualora l’operatore economico
presenti un progetto ove dimostri che l’investimento viene
recuperato in un tempo inferiore a quello oggetto di gara, sarà
vantaggio di quest’ultimo poter conseguire ulteriori utili.
Pertanto
si conferma che la durata è un elemento essenziale e non
modificabile.
RISPOSTA
A CHIARIMENTO N.2
Il
concorrente potrà ampliare come meglio ritiene opportuno il progetto
della comunicazione a favore dell’Amministrazione.
RISPOSTA
A CHIARIMENTO N.3
Così
come indicato nella Delibera di Giunta Pg. 541438/2021 che ha
dichiarato la fattibilità e di pubblico interesse il progetto
presentato dal promotore, tra gli obiettivi perseguiti vi è quello
della riduzione dello sfruttamento del suolo pubblico attraverso uno
sfoltimento degli impianti pubblicitari che attualmente risultano
eccessivi ed in particolar modo nei viali di circonvallazione e del
miglioramento del decoro cittadino attraverso una sostituzione degli
impianti esistenti che risultano obsoleti con nuovi impianti di nuova
generazione con l’obiettivo oltreché di rispondere a nuove
esigenze di comunicazione esterna anche di avviare una nuova modalità
di comunicazione tra Amministrazione e cittadini.
I
progetti proposti all'interno degli obiettivi perseguiti potranno
prevedere proposte il più vantaggiose possibile per
l’amministrazione, purché fattibili e realizzabili; potranno ad
esempio essere proposte ulteriori riduzioni di impianti pubblicitari
e i nuovi impianti, che andranno a sostituire nelle medesime posizioni
gli impianti obsoleti, potranno essere digitali, prevedendone altresì
un numero maggiore rispetto a quello del progetto del promotore,
tenendo conto però che così come indicato nello schema di
convenzione all’art.3 commi 6 e 7 i nuovi impianti, all’interno
della città storica, saranno sottoposti al nulla osta da parte della
Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio.
RISPOSTA
A CHIARIMENTO N. 4
Come
indicato al punto 16 del Disciplinare di gara l’offerta tecnica
dovrà contenere i seguenti documenti:
e
dovrà contenere ed
evidenziare tutti gli
aspetti migliorativi offerti
rispetto a quelli
proposti dal promotore
seguendo le medesime sezioni del progetto della proposta del
promotore posto a gara.
RISPOSTA
A CHIARIMENTO N. 5
Così
come indicato nel Disciplinare di gara punti 3.1 e 3.2 è previsto un
investimento iniziale di eur 3.128.000,00 che comprende il servizio
di rimozione, di sostituzione e di nuova installazione; l’importo
di eur 3.128.000,00 è dettagliato all’interno del progetto di
fattibilità (Doc.09_1 “Calcolo sommario della spesaâ€); nell’arco
temporale degli undici anni sono previste ulteriori somme destinate
ad investimento per complessivi eur 187.000,00 che comprendono le
spese di asseverazione, i canoni dovuti alle occupazioni temporanee e
l’acquisto di pezzi di ricambio degli impianti pubblicitari e di
sostituzione di apparati hardware.
In
definitiva il progetto del promotore non esplicita se la somma di
eur 187.000,00 sia destinata al rifacimento integrale degli schermi
digitali.