Domanda :
Sottoponiamo la seguente richiesta di chiarimenti:
DUVRI:
1) Art. 1.6: non sono compilate le domande relative al contenuto dell’appalto, se si tratti di lavori, servizi o forniture, se siano previsti trasporti, attività di installazione o manutenzione, formazione o affiancamento. Non è pertanto chiaro come il DUVRI possa effettivamente rappresentare l’analisi ed il superamento di interferenze fra le attività della stazione appaltante e quelle dell’appaltatore, risultando queste ultime ignote al DUVRI, né come possano essere stati correttamente quantificati gli oneri per la sicurezza da interferenza. Si prega di completare la personalizzazione del DUVRI e quindi di ripubblicarlo.
2) Art. 1.7: non sono compilate le sezioni relative alle attrezzature necessarie per l’appalto. Non è pertanto chiaro come il DUVRI possa effettivamente rappresentare l’analisi ed il superamento di interferenze fra le attività della stazione appaltante e quelle dell’appaltatore, risultando queste ultime ignote al DUVRI, né come possano essere stati correttamente quantificati gli oneri per la sicurezza da interferenza. Si prega di completare la personalizzazione del DUVRI e quindi di ripubblicarlo.
3) Art. 1.8: non è compilata la sezione relativa alla necessità di utilizzare eventuali sostanze pericolose da parte dell’appaltatore. Non è pertanto chiaro come il DUVRI possa effettivamente rappresentare l’analisi ed il superamento di interferenze fra le attività della stazione appaltante e quelle dell’appaltatore, risultando queste ultime ignote al DUVRI, né come possano essere stati correttamente quantificati gli oneri per la sicurezza da interferenza. Si prega di completare la personalizzazione del DUVRI e quindi di ripubblicarlo.
DISCIPLINARE
4) Art. 3.2: si prevede la possibilità di rivedere i prezzi di fornitura in corso di esecuzione dell’appalto, facendo riferimento all’indice ISTAT FOI nazionale relativo ai prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati. Si evidenzia come tale parametro sia totalmente inadeguato a rappresentare la dipendenza dei costi di produzione dei gas medicinali dai prezzi dell’energia elettrica: proprio in queste settimane, diverse stazioni appaltanti stanno riconoscendo ai rispettivi fornitori aumenti di prezzi nell’ordine del 35%, laddove negli ultimi dodici mesi l’indice FOI è aumentato del 5,6%.
Si richiede pertanto di modificare il riferimento, rimandando a indici maggiormente rappresentativi.
5) Per quanto già espresso al punto precedente, i costi di produzione stanno subendo in questi mesi incrementi drammatici ed imprevisti, per i quali rimane del tutto incerto il progresso nei prossimi mesi. In un tale contesto, è concreto il rischio che il prezzo a base d’asta – già scarsamente remunerativo alle condizioni attuali - risulti nel breve termine insufficiente a coprire i costi di produzione, mettendo a repentaglio la continuità del contratto. Tale incertezza costringerà le imprese concorrenti a presentare offerte estremamente cautelative. Si invita pertanto la stazione appaltante a voler considerare una sospensione delle operazioni di gara per i mesi necessari a raggiungere una relativa stabilizzazione delle condizioni di approvvigionamento dell’energia elettrica e di produzione, così da consentire alle imprese interessate la predisposizione di un’offerta economica massimamente competitiva e quindi – in definitiva – conveniente per la stazione appaltante, particolarmente in considerazione del fatto che i prezzi che saranno definiti in gara saranno il riferimento per i prossimi cinque (se non otto) anni.
CAPITOLATO
6) Art. 13.1 Criteri di valutazione elementi qualitativi: la tabella di attribuzione dei punteggi prevede la suddivisione degli stessi in relazione a criteri di valutazione e criteri motivazionali (questi ultimi costituiscono a tutti gli effetti sotto criteri di valutazione). Tuttavia, la suddivisione dei punteggi si ferma a livello dei criteri di valutazione, senza la necessaria ripartizione di dettaglio a livello di ciascun sotto criterio. La giurisprudenza ha abbondantemente confermato con numerose sentenze che laddove siano indicate ulteriori suddivisioni interne a ciascun criterio di valutazione, la ripartizione dei punteggi deve tassativamente essere effettuata al medesimo livello di dettaglio, pena l’impossibilità per i partecipanti di pesare correttamente ciascun sotto criterio di valutazione e quindi – in definitiva – di bilanciare opportunamente la propria proposta tecnico-economica. Numerose gare di appalto sono state invalidate con sentenza a seguito di una tale carenza, inequivocabilmente presente anche in questa procedura di gara. Si vedano ad es. le sentenze TAR TO RGNR 562/2017 - CDS RGNR 5992/17 - CDS RGNR 2181/18. Si richiede pertanto di rettificare la documentazione di gara e – trattandosi di modifica sostanziale – riemetterla con il contestuale necessario differimento dei termini di gara.
7) Art. 2 Norme di riferimento: si cita la norma UNI EN ISO 7369-1:2019; si segnala che tale versione costituisce l’ultimo aggiornamento disponibile, e quindi lo stato dell’arte, ma non è stata ancora armonizzata dal CEN né alla Direttiva 93/42/CEE né al nuovo Regolamento UE 2017/745 in materia di dispositivi medici; risulta infatti armonizzata la versione precedente; poiché il rispetto di una norma armonizzata costituisce garanzia del rispetto dei requisiti essenziali della legislazione Europea in materia, si richiede di definire se la stazione appaltante intenda privilegiare l’effettivo stato dell’arte rimandando all’ultima revisione della norma, o se ritenga di riferirsi ad una versione superata ma armonizzata. Tale indicazione è fondamentale per definire le caratteristiche degli impianti e quindi l’analisi dei costi per la definizione dell’offerta economica sostenibile. Peraltro, nel corso del documento si fa riferimento alternativamente alla UNI EN ISO 7396-1:2019 ed alla UNI EN ISO 7396-1:2016.
8) Quanto richiesto al punto precedente, si replica per le citate norme UNI EN ISO 10524-1:2019, 10524-2:2019 e 10524-3:2019 in materia di riduttori di pressione per gas medicinali. Si prega di chiarire.
9) Art. 2 Norme di riferimento: si cita la norma UNI 9507:2004; si segnala che tale revisione è stata superata dalla UNI 9507:2022. Si prega di rettificare.
10) Art. 2 Norme di riferimento: si cita la norma UNI EN ISO 9170-1:2008; si segnala che tale revisione è stata superata dalla UNI EN ISO 9170-1:2021.
11) Art. 2 Norme di riferimento: si cita la norma UNI EN ISO 15002:2020 in materia di dispositivi per la regolazione e misurazione del flusso per gas medicinali; si segnala che tale norma è in fase di ritiro da parte di ISO, in attesa di una prossima revisione. Si chiede di rettificare rimandando alla precedente UNI EN ISO 15002:2008.
12) Art. 2 Norme di riferimento: si cita la norma UNI ENV 737-6:2005 relativa alle caratteristiche geometriche delle unità terminali per gas medicinali ai fini della loro non intercambiabilità. Tale norma (mai passata allo stadio di riferimento effettivo, trattandosi infatti di ENV) è a tutti gli effetti inapplicabile, non esistendo sul mercato alcun fabbricante che produca unità terminali conformi a tale norma. Si invita pertanto la stazione appaltante a verificare quali standard siano effettivamente applicati nei presidi ospedalieri in gara (UNI, AFNOR, DIN, …) e darne conto rettificando la documentazione di gara. Diversamente, nessun operatore sarà in grado di rispettare tale requisito.
13) Art. 3 Definizioni: la definizione di Dispositivo Medico rimanda unicamente alla Direttiva 93/42/CEE, che è in fase di superamento e che certamente non bavrà efficacia per l’intera durata dell’appalto. Si chiede di specificare se si intenda far riferimento anche al nuovo regolamento 2017/745 che sostituisce la Direttiva.
14) Art. 4 Quantità e stato fisico dei gas: si prevede la possibilità per gli Enti in gara di aumentare o diminuire i quantitativi presunti senza alcun limite né in aumento né in diminuzione. Tale condizione confligge con la possibilità di stimare l’effettiva remunerazione dei costi fissi e degli investimenti necessari per l’appalto, concedendo agli Enti di azzerare in ogni momento le richieste o di aumentarle senza proporzione anche in prossimità della conclusione del contratto, obbligando l’appaltatore ad investimenti che non avranno il tempo di ripagarsi. Si prega di arginare tale grado di aleatorietà limitandolo al quinto d’obbligo come di norma e riconoscendo all’appaltatore la possibilità di rinegoziare le condizioni in caso di sforamento.
15) A pag. 27 si definisce che al di fuori del normale orario di lavoro, le chiamate in reperibilità per consegne impreviste dovranno essere evase entro 2 ore dalla chiamata, che si riducono a 60 minuti “in caso di situazioni straordinarie di emergenzaâ€. Poiché la chiamata in reperibilità al di fuori del normale orario di lavoro costituisce già per sé una condizione straordinaria, si richiede di definire con più dettaglio quali siano le situazioni che potranno richiedere la consegna in 60 minuti, così da poter correttamente dimensionare il team del personale reperibile e la sua dislocazione.
SCHEMA DI CONTRATTO
16) Pag. 14: si legge che “Il Fornitore si impegna espressamente a manlevare e tenere indenne l’Azienda USL da tutte le conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche e di sicurezza vigenti.†Così come è scritta, sembrerebbe che la manleva riguardi inosservanze compiute da qualsiasi soggetto (anche personale della stazione appaltante o di altri soggetti presenti in loco durante l’esecuzione dell’appalto): si richiede di precisare che la manleva è riferita unicamente alle conseguenze di eventuali inosservanze ad opera dell’appaltatore, e di rettificare lo schema di contratto.
17) Pag. 14: si legge che “ Gli eventuali maggiori oneri derivanti dalla necessità di osservare le norme e le prescrizioni di cui sopra, anche se entrate in vigore successivamente alla sottoscrizione del contratto, restano ad esclusivo carico del fornitore, intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo contrattualeâ€; tale clausola apre ad un grado di aleatorietà della fornitura fuori controllo per l’appaltatore, supponendo arbitrariamente che i maggiori costi che potrebbero derivare da qualsiasi modifica normativa intervenuta in corso di appalto possano essere coperti dal margine di impresa; si richiede di introdurre un limite (ad es. percentuale) sui maggiori costi che possano essere sostenuti dall’appaltatore in tali circostanze imprevedibili, e di modificare lo schema di contratto.
18) Si legge che “L'Azienda USL è esonerata da ogni responsabilità per i danni, gli infortuni o altri eventi pregiudizievoli che, per causa non imputabile alla stessa, avesse a subire il personale della ditta aggiudicataria nell'esecuzione delle forniture, convenendosi a tale riguardo che qualsiasi eventuale onere è già compensato e compreso nel corrispettivo del contrattoâ€. Si richiede di precisare che eventuali danni derivati all’appaltatore per causa di interferenze con altre aziende operanti nel medesimo perimetro in attuazione di altri appalti siano da considerarsi in capo alla stazione appaltante e quindi non oggetto di esonero. Si richiede inoltre di modificare lo schema di contratto in tal senso.
19) Pag. 17: gli adeguamenti prezzi sono indicizzati al parametro ISTAT FOI per i prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, parametro che nulla ha a che vedere con la fornitura di specialità medicinali e di servizi in ambito sanitario e non al pubblico; si veda quanto già richiesto per il medesimo argomento in relazione al Disciplinare di gara.
A fronte delle richieste sopra esposte, chiediamo una proroga della scadenza della gara di 30 giorni al fine di poter predisporre un’offerta che possa soddisfare le vostre esigenze.
Risposta :
1) 2) 3) la compilazione del paragrafo 1 è
completamente in carico del Fornitore, come precisato nelle "Avvertenze
per la compilazione", che dovrà specificare le modalità operative
attraverso cui intende eseguire il contratto. Prima dell’avvio dell’attività
e/o in fase di esecuzione dello stesso, saranno pianificati incontri tra le
parti finalizzati alla cooperazione ed al coordinamento degli interventi di
prevenzione e protezione dai rischi da interferenza lavorativa.
Si precisa
che:
-
il contenuto dell'appalto è da ricondurre al capitolato tecnico, richiamato nel
DUVRI al punto 5.2 "Oggetto del contratto".
- l'analisi dei "Rischi interferenziali
standard" è specificata al punto 5.3 ove sono definite misure di
prevenzione/protezione a carico del Committente e/o del Fornitore;
4) Si conferma quanto previsto nel
disciplinare di gara.
5) la proposta non è accolta.
6) Si conferma quanto previsto in
Capitolato. Si vedano le linee guida ANAC n. 2 di attuazione del d.lgs. n. 50/2016,
recanti “Offerta economicamente più vantaggiosa†come aggiornate con Delibera
del Consiglio n. 424 del 2 maggio
2018 e in particolare il paragrafo V ove si prevede “…è assolutamente necessario che vengano indicati già nel bando o in
qualsiasi altro atto di avvio della procedura di affidamento i criteri
motivazionali a cui deve attenersi la
commissione per la
valutazione delle offerte.†Gli elementi
di valutazione sono i parametri rispetto ai quali le offerte vengono valutate
dalla commissione di gara; i criteri motivazionali evidenziano invece i profili
in base ai quali la commissione attribuisce, per ciascuno dei criteri (ed
eventuali subcriteri se previsti) di valutazione, un determinato punteggio
nell’ambito del range previsto dal bando.
7) I prodotti e le prestazioni
richieste, oggetto del presente appalto dovranno essere conformi alle norme
nazionali e comunitarie vigenti o che entreranno in vigore nel corso della
durata del contratto. I riferimenti normativi presenti nel capitolato sono
citati a titolo informativo e non esaustivo.
8) Si veda
risposta al quesito n. 7
9)
Si
veda risposta al quesito n. 7
10) Si veda
risposta al quesito n. 7
11) Si veda
risposta al quesito n. 7
12)
Si
precisa che lo standard delle prese di erogazione per gas medicali utilizzato è
quello AFNOR.
13) Si veda
risposta al quesito n. 7
14) Si rimanda a
quanto previsto dalla Normativa in materia di Appalti Pubblici.
15)
A
maggior dettaglio, si specifica che è da ritenersi situazione straordinaria di
emergenza, qualsiasi evento improvviso
relativo ad impianti e apparecchiature, in grado di provocare conseguenze
critiche per la salute degli individui che ne restano coinvolti oppure danni
agli edifici e/o agli impianti oppure un’interruzione dei servizi sanitari. A titolo esemplificativo: mancata o
ridotta erogazione di gas medicinali da impianto (con particolare riferimento a
quelli con pazienti ad alta dipendenza), perdita di gas, non conformità della
qualità dei gas, eventi critici (incendio, terremoto), guasti e/o
malfunzionamenti di DM e accessori, fornitura di bombole e/o pacchi bombola in
quantità non sufficienti a coprire i fabbisogni.
16) la clausola va letta in correlazione
con il periodo che precede detta
clausola a pag. 14 dello schema di contratto.
17)
si
conferma quanto previsto nello schema di contratto
18)
si
conferma quanto previsto nello schema di contratto
19) si veda
risposta al punto 4.
La richiesta di proroga non viene accolta
ritenendo i tempi previsti per la presentazione delle offerte congrui.