Domanda :
Buongiorno,
con riferimento al rischio in oggetto e relativamente ai lotti Incendio, furto, elettronica e fotovoltaico siamo a chieder quanto segue:
- Si chiede conferma che per ogni rischio verranno emesse polizze separate per ogni ASP (esempio 3 polizze Incendio)
- In caso di risposta affermativa al precedente quesito, si chiede se la cessazione anticipata da una di esse da qualsiasi causa occasionata comporti la cessazione anticipata di tutte le polizze dello stesso rischio
- Si chiede disponibilità in casi di aggiudicazione dei rischi all’inserimento in polizza delle clausole sottostanti
CLAUSOLA DI ESCLUSIONE DEL RISCHIO “MALATTIE PANDEMICHE O EPIDEMICHEâ€
Con riferimento a tutte le coperture previste dal presente contratto, resta convenuto che la presente polizza non comprende il rischio per “Malattia pandemica o epidemicaâ€.
Per gli effetti della presente pattuizione, per Malattia pandemica o epidemica si intende qualsiasi malattia, patologia, morbo, infezione, condizione o disturbo causati, in tutto in parte, da qualsiasi contatto diretto o indiretto o esposizione ad agenti patogeni di qualsiasi natura (quali, indicativamente e non esaustivamente, virus, batteri o parassiti), indipendentemente dal metodo di trasmissione, contatto o esposizione, in ordine ai quali sia stata riconosciuta dalle autorita` sanitarie internazionali o nazionali una diffusione a livello pandemico, ovvero anche piu` limitatamente epidemico locale ma che, in quest’ultimo caso, per la gravita` abbia comportato l’adozione da parte delle competenti autorita` di specifiche disposizioni o misure finalizzate a prevenire la diffusione e/o contenere il contagio.
Di conseguenza e` esclusa la prestazione di qualsiasi servizio assicurativo, copertura o qualsiasi beneficio, in relazione a perdita, danni direttamente o indirettamente causati, derivanti o riconducibili a qualsiasi Malattia pandemica o epidemica, come sopra definita.
Resta altresi` specificatamente convenuto che:
• sono esclusi i danni e le perdite che possono derivare dagli atti e dalle misure per prevenire il contagio da qualsiasi Malattia pandemica o epidemica disposte dalle competenti autorita`, anche in relazione alla chiusura e alla restrizione dell’attivita` o per finalita` di decontaminazione e disinfezione;
• la presenza, la minaccia o il sospetto della presenza di una Malattia pandemica o epidemica non puo` in ogni caso costituire una perdita o un danno indennizzabili ai sensi di polizza.
Quanto oggetto della presente pattuizione specifica sostituisce e prevale su ogni eventuale diversa o contraria previsione di polizza, che pertanto deve intendersi priva di ogni effetto se incompatibile con la presente pattuizione.
MISURE RESTRITTIVE – SANZIONI INTERNAZIONALI (SANCTION CLAUSE)
La Compagnia dichiara e il Contraente prende atto che la Compagnia non e` obbligata a garantire una copertura assicurativa ne´ tenuta a liquidare un sinistro o ad erogare una prestazione in applicazione di questo contratto se il fatto di garantire la copertura assicurativa, la liquidazione del sinistro o l'erogazione della prestazione espone la Compagnia a sanzioni, divieti o restrizioni derivanti da risoluzioni delle Nazioni Unite, oppure a sanzioni finanziarie o commerciali, leggi o regolamenti dell'Unione Europea, degli Stati Uniti d’America, del Regno Unito o dell’Italia.
La presente disposizione abroga e sostituisce ogni norma difforme contenuta nelle Condizioni di Assicurazione.
CLAUSOLA DI ESCLUSIONE TERRITORIALE
Con riferimento a tutte le garanzie, salvo quanto specificamente previsto per le eventuali garanzie di Responsabilita` Civile, resta convenuto che il presente contratto non comprende i rischi e quindi esclude la prestazione di qualsiasi servizio assicurativo, copertura o qualsiasi beneficio, in relazione a perdita, danno o responsabilita`:
(i) derivanti da attivita` nei Paesi elencati in calce alla presente clausola o nelle relative acque territoriali, zona contigua, zona economica esclusiva (“le Acqueâ€), diverse dal solo passaggio senza alcuna sosta in uno o piu` dei predetti Paesi / territori o relative Acque e con l’eccezione delle rotte internazionali;
(ii) sostenuti dal governo di uno o piu` dei predetti Paesi / Territori, da persone fisiche o giuridiche residenti in uno dei predetti Paesi o territori o situate in uno degli stessi o nelle loro Acque;
(iii) derivanti da attivita` che direttamente o indirettamente coinvolgano o siano effettuate a vantaggio del governo di uno o piu` dei predetti Paesi / Territori o di persone o entita` residenti o situate in uno o piu` degli stessi.
In ogni caso la presente esclusione territoriale non si applica alle attivita` svolte, o ai servizi forniti, in caso di emergenza al fine di garantire la sicurezza e/o la protezione. Non si applica inoltre ai casi in cui il rischio connesso sia stato notificato al (ri) assicuratore e lo stesso abbia confermato per iscritto la copertura per lo specifico rischio.
Con riferimento alle garanzie di responsabilita` civile, ove previste, le stesse non comprendono il rischio e quindi la Compagnia non e` tenuta a indennizzare l’Assicurato, in relazione ad eventuali responsabilita` (i) nei confronti del governo di uno o piu` dei predetti Paesi / Territori, di persone fisiche o giuridiche residenti in uno o piu` dei predetti Paesi o territori (ii) derivanti da attivita` che direttamente o indirettamente coinvolgano o siano effettuate a vantaggio del governo di uno o piu` dei predetti Paesi / Territori o di persone o entita` residenti o situate in uno degli stessi; (iii) derivanti da qualsiasi giudizio, provvedimento, pagamento, rimborso, costi e spese legali o accordo pronunciati, effettuati o sostenuti qualora le azioni legali siano intentate davanti ad un Tribunale o Autorita` all’interno di Paesi che operano secondo le leggi di uno o piu` dei predetti Paesi / Territori o qualsiasi ordine, effettuato ovunque nel mondo, che attui tale giudizio, provvedimento, pagamento, rimborso, spese legali o accordo.
La presente pattuizione prevale su qualsiasi clausola non compatibile con la stessa eventualmente prevista nelle Condizioni di Assicurazione.
Paesi / Territori non compresi nell’oggetto del rischio assicurato ai sensi della presente clausola:
• Iran
• Corea del Nord
• Siria
• Crimea Region
• Venezuela
• Cuba
• Libia
• Russia
Cyber Clause
Relativamente alle garanzie prestate dalla presente polizza, rimane in ogni caso escluso qualsiasi danno materiale o non materiale, direttamente o indirettamente conseguente, in tutto o in parte, a:
a) manipolazione, corruzione, distruzione, distorsione, cancellazione ed ogni altro evento che produca modifiche (anche parziali) a dati, codici, archivi digitali, programmi software o ad ogni altro set di istruzioni di programmazione;
b) utilizzo di Internet o similari, di indirizzi Internet, siti web o similari;
c) riduzione della funzionalita`, disponibilita`, funzionamento di hardware, microchip, circuiti integrati o dispositivi simili nelle apparecchiature informatiche o non informatiche;
d) trasmissione elettronica di dati o altre informazioni a/da sito web o similari (es. download di file/programmi da posta elettronica);
e) computer hacking;
f) computer virus o programmi simili (trojan, worm, bombe logiche e codici dannosi in genere, ecc.);
g) funzionamento o malfunzionamento di Internet, e/o connessione a indirizzi Internet, siti web o similari; h) danneggiamenti di sistemi elettronici di elaborazione dati o computer e/o perdita di dati o programmi (se conseguenti ad un evento sopraindicato);
i) qualsiasi violazione, anche non intenzionale, del diritto di proprieta` intellettuale (come ad esempio marchio, copyright, brevetto);
j) violazione del nuovo regolamento GDPR sulla Privacy, ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679, e successive modifiche ed integrazioni;
salvo che ne derivi un danno di incendio, esplosione o scoppio.
Per tale esclusione non hanno valore le condizioni particolari "colpa grave" e "buona fede" che pertanto s’intendono nulle e prive di ogni effetto in relazione a tali eventi.
Per Computer Virus si intende un programma software in grado di riprodursi e installarsi autonomamente, o che puo` essere installato inavvertitamente dagli utenti, su altri programmi e apparecchiature causando: - modifica dei programmi software e/o;
- riduzione o alterazione della funzionalita`, riservatezza, integrita`, disponibilita` di dati e programmi
- In caso di risposta negativa al quesito sopra formulato, si chiede conferma che l’inserimento delle tre clausole ( esclusione malattie trasmissibili, esclusione cyber, sanction clause) possa essere considerata unica variante
- Relativamente alle offerte economiche si chiede conferma che il premio derivante dal ribasso offerto sulla base d’asta triennale di cui all’allegato 5, vada poi ripartito proporzionalmente su ogni singola ASP in relazione ai singoli importi annuali indicati
Con riferimento al lotto Incendio vogliate richiedere quanto segue:
- Si chiede copia del vincolo “A FAVORE DI CARIPARMA SINO AL 10/12/2033 EURO 280.000,00 CASA PROTETTA VAL DI PARMA†ed eventuale disponibilità, ove non dovesse essere presente, dell’inserimento del seguente disposto “la Società assicuratrice si obbliga a : non apportare alla polizza alcuna variazione senza il preventivo consenso scritto dell'Istituto, salvo il diritto di recesso per sinistro ai sensi delle Condizioni Generali di Assicurazione e fatti salvi i diritti derivanti alla Società dall'applicazione dell'Art. 1898 Codice Civileâ€
- Si chiede indicazione del valore di ricostruzione dei fabbricati dell’ASP ROSSI SIDOLI in quanto non riportati nell’elenco fornito
- Si chiede se il contenuto sia da intendere a primo rischio o a valore intero
- Si chiede di conoscere la somma assicurata relativa alle apparecchiature elettroniche ed elettromedicali presenti nelle singole ASP
- Si chiede se i limiti di indennizzo riportati nella tabella di polizza debbano intendersi operanti per ogni singola ASP o in aggregato tra le stesse
- Si chiede conferma che i limiti di indennizzo in cifra fissa relativi alle garanzie terremoto, inondazioni, alluvioni, allagamenti, terrorismo, siano da intendersi per sinistro, annualità assicurativa ed in aggregato per tutti i beni assicurati
- Con riferimento all’art 13 Norme operanti in caso di sinistro, al disposto Relativamente a fabbricati ed attrezzature, arredamento, lett. c), si chiede conferma che l’indicazione del 10% sia un refuso e che si intenda invece 5%, così come da partite assicurate.
Risposta :
1) Si chiede conferma che per ogni rischio verranno emesse polizze separate per ogni ASP (esempio 3 polizze Incendio)
- Si conferma che per ogni rischio verranno emesse polizze
separate per ogni ASP
2) In caso di risposta affermativa al precedente quesito, si chiede se la cessazione anticipata da una di esse da qualsiasi causa occasionata comporti la cessazione anticipata di tutte le polizze dello stesso rischio
- Si conferma che la
cessazione anticipata da una di esse da qualsiasi causa occasionata comporti la
cessazione anticipata di tutte le polizze dello stesso rischio
3) Si chiede disponibilità in casi di aggiudicazione dei rischi all’inserimento in polizza delle clausole sottostanti
- Si conferma disponibilità di inserire tale clausola nelle
polizze furto ed incendio.
Per la polizza Elettronica e Fotovoltaico,
l’appendice “Cyber Clause†comprende l’esclusione dell’oggetto di copertura
della polizza, quindi non è inseribile
4)
In caso di risposta negativa al quesito sopra formulato, si
chiede conferma che l’inserimento delle tre clausole ( esclusione malattie
trasmissibili, esclusione cyber, sanction clause) possa essere considerata
unica variante
- No, non è possibile
accettarla come unica variante, perché grava in maniera differente sul rischio
5) Relativamente alle offerte economiche si chiede conferma che il premio derivante dal ribasso offerto sulla base d’asta triennale di cui all’allegato 5, vada poi ripartito proporzionalmente su ogni singola ASP in relazione ai singoli importi annuali indicati
- Il ribasso di gara offerto
andrà applicato alla base d’asta di ogni singola ASP. Dal calcolo verrà
determinato il premio della polizza per ciascun ente.
6) Si chiede copia del vincolo “A FAVORE DI CARIPARMA SINO AL 10/12/2033 EURO 280.000,00 CASA PROTETTA VAL DI PARMA†ed eventuale disponibilità, ove non dovesse essere presente, dell’inserimento del seguente disposto “la Società assicuratrice si obbliga a : non apportare alla polizza alcuna variazione senza il preventivo consenso scritto dell'Istituto, salvo il diritto di recesso per sinistro ai sensi delle Condizioni Generali di Assicurazione e fatti salvi i diritti derivanti alla Società dall'applicazione dell'Art. 1898 Codice Civileâ€
-
Si conferma l’inserimento del dispositivo
7) Si chiede indicazione
del valore di ricostruzione dei fabbricati dell’ASP ROSSI SIDOLI in quanto non
riportati nell’elenco fornito
- Verrà fornito in caso di aggiudicazione il costo di ricostruzione per ogni
fabbricato dell’ASP ROSSI SIDOLI
8) Si chiede se il
contenuto sia da intendere a primo rischio o a valore intero
- Il contenuto è a valore intero, ad esclusione di dove è specificato (beni di
pregio per Asp Fidenza)
9) Si chiede di conoscere la somma assicurata relativa alle apparecchiature elettroniche ed elettromedicali presenti nelle singole ASP
-
Il dato non è scomponibile dalla somma assicurata
10) Si chiede se i limiti di indennizzo riportati nella tabella di polizza debbano intendersi operanti per ogni singola ASP o in aggregato tra le stesse
-
I limiti di indennizzo vanno considerati per ogni singola Asp
11) Si chiede conferma che i limiti di indennizzo in cifra fissa relativi alle garanzie terremoto, inondazioni, alluvioni, allagamenti, terrorismo, siano da intendersi per sinistro, annualità assicurativa ed in aggregato per tutti i beni assicurati
-
Si conferma specificando che il limite massimo vale per ASP
12) Con riferimento all’art
13 Norme operanti in caso di sinistro, al disposto Relativamente a fabbricati
ed attrezzature, arredamento, lett. c), si chiede conferma che l’indicazione
del 10% sia un refuso e che si intenda invece 5%, così come da partite
assicurate.
-
NO, il massimale di risarcimento è calcolato al 5%, mentre l’indennizzo è al
10%