Domanda : Visto il Codice dei Contratti Pubblici di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante: l' «Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonche' per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di seguito «codice dei contratti pubblicità»; Visto l' Art. 106 del del Decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207; Visto l' art. 79 comma 2 del Codice dei Contratti Pubblici di cui al Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50; Visto l'articolo 217 (Abrograzioni) del Codice dei Contratti Pubblici di cui al Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50; Visto l' Art. 30 (Principi per l' aggiudicazione e l' esecuzione di appalti e concessioni) del Codice dei Contratti Pubblici di cui al Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50; P R E M E S S O Che, L'obbligo di sopralluogo ha il suo fondamento normativo nell'art. 106 D.P.R. n. 207/2010 (Regolamento d'esecuzione ed attuazione del D.Lgs.n. 163/2006); Che, l' art. 217, comma 1, lett. u), punto 2) ha espressamente abrogato il D.P.R. n. 207/2010 nonchè il succitato art. 106. Che il Codice dei Contratti Pubblici di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 tratta dell' argomento inerente la presa visione dei luoghi esclusivamente all' art. 79 comma 2 del codice stesso; Che l' art. 79 comma 2 del Codice dei Contratti Pubblici di cui al Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, specifica inequivocabilmente che, quando le offerte possono essere formulate soltanto a seguito di una visita dei luoghi i termini per la ricezione delle offerte, sono stabiliti in modo che gli operatori economici interessati possano prendere conoscenza di tutte leinformazioni necessarie per presentare le offerte; Che l' art. 30 comma 1 del Codice dei Contratti Pubblici di cui al Decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50, specifica che, l' affidamento e l' esecuzione di appalti di opere, lavori, servizi, forniture e concessioni, si svolge nel rispetto dei principidi economicità, efficacia, tempestività e correttezza e che, nell'affidamento degli appalti e delle concessioni, le stazioni appaltanti rispettano, altresì, i principi di libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità. Che per poter favorire la libera partecipazione (di cui all' art. 30 comma 1 del Dlgs n. 50 del 18/04/2016 e allo scopo di evitare la presenza di Rappresentanti "inadeguati" dei potenziali operatori economici partecipanti, la stazione appaltante potrebbe prevedere nella "lex specialis" una ulteriore clausola con la quale permettere l' effettuazione del sopralluogo obbligatorio da parte dei suddetti operatori economici con dei propri rappresentanti in qualità di "tecnici" muniti di sempice delega, eventualmente iscritti ad un albo nazionale (Geometri, Ingegneri, Architetti, ecc.). Che, il TAR Catania, nella prima pronuncia al riguardo in vigenza del nuovo Codice (III°, 2/2/2017, n. 234) ha definitivamente spazzato via ogni dubbio in merito all'assoluta illegittimità della richiesta di deposito del verbale di sopralluogo ai fini partecipativi, espressamente statuendo che una clausola della lex specialis che imponga tale prescrizione “amplia eccessivamente ed in senso formalistico le cause d'esclusione, senza alcuna necessità in relazione alle esigenze organizzative della stazione appaltante”. Che, L' ANAC con i bandi tipo n. 1 e n 2 del 2017, ha indicato la possibilita di richiedere il sopralluogo obbligatorio il cui espletamento dia possibile con un semplicedelegato non specificando che lo stesso debba obbligatoriamente essere un dipendente. Che l' istituto del sopralluogo è comunque propedeutico ad una seria offerta economica. SI CHIEDE Con la presente richiesta formale, di offrire l' opportunità agli operatori economici interessati, di poter espletare il sopralluogo per l' appalto di cui in oggetto conferendo un incarico ad un delegato non dipedente con una semplice delega e che sia eventualmente un tecnico qualificato e abilitato dall' ordine di appartenenza. Per completezza indico, i link dei bandi tipo Anac n. 1 del 2017 e 2. 2 del 2018: Bando Tipo numero 1 del 22 novembre 2017 https://www.anticorruzione.it/portal/public/classic/AttivitaAutorita/AttiDellAutorita/_Atto?id=78d166910a778042126d1f4c823f167a Bando Tipo numero 2 del 10 gennaio 2018 https://www.anticorruzione.it/portal/public/classic/AttivitaAutorita/AttiDellAutorita/_Atto?id=08f29f4a0a77804251584305d6793955 Tar catania: https://www.giustizia-amministrativa.it/cdsintra/wcm/idc/groups/public/documents/document/mday/mzky/~edisp/3j4anqplombhyyiuuwxdd5l5xy.html Nel ringraziarè per la disponibilita' ad esaminere le osservazioni poste, porgiamo i ns piu' cordiali saluti.
Risposta : Le modalità di svolgimento del sopralluogo obbligatorio sono esclusivamente quelle approvate e previste nelle Norme di Gara al punto n. 15. Non è possibile ammettere ulteriori modalità non previste dagli atti di gara.