Domanda :
Visto il Codice dei Contratti Pubblici di cui al decreto legislativo
18 aprile 2016, n. 50, recante: l' «Attuazione delle direttive
2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti
di concessione, sugli appalti pubblici
e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori
dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonche'
per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti
pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di seguito «codice
dei contratti pubblicità»;
Visto l' Art. 106 del del Decreto del Presidente della Repubblica 5
ottobre 2010, n. 207;
Visto l' art. 79 comma 2 del Codice dei Contratti Pubblici di cui al
Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50;
Visto l'articolo 217 (Abrograzioni) del Codice dei Contratti Pubblici
di cui al Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50;
Visto l' Art. 30 (Principi per l' aggiudicazione e l' esecuzione di
appalti e concessioni) del Codice dei Contratti Pubblici di cui al
Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50;
P R E M E S S O
Che, L'obbligo di sopralluogo ha il suo fondamento normativo nell'art.
106 D.P.R. n. 207/2010 (Regolamento d'esecuzione ed attuazione del
D.Lgs.n. 163/2006);
Che, l' art. 217, comma 1, lett. u), punto 2) ha espressamente
abrogato il D.P.R. n. 207/2010 nonchè il succitato art. 106.
Che il Codice dei Contratti Pubblici di cui al decreto legislativo 18
aprile 2016, n. 50 tratta dell' argomento inerente la presa visione
dei luoghi esclusivamente all' art. 79 comma 2 del codice stesso;
Che l' art. 79 comma 2 del Codice dei Contratti Pubblici di cui al
Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, specifica
inequivocabilmente che, quando le offerte possono essere formulate
soltanto a seguito di una visita dei luoghi i termini per la ricezione
delle offerte, sono stabiliti in modo che gli operatori economici
interessati possano prendere conoscenza di tutte leinformazioni
necessarie per presentare le offerte;
Che l' art. 30 comma 1 del Codice dei Contratti Pubblici di cui al
Decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50, specifica che, l'
affidamento e l' esecuzione di appalti di opere, lavori, servizi,
forniture e concessioni, si svolge nel rispetto dei principidi
economicità, efficacia, tempestività e correttezza e che,
nell'affidamento degli appalti e delle concessioni,
le stazioni appaltanti rispettano, altresì, i principi di libera
concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità.
Che per poter favorire la libera partecipazione (di cui all' art. 30
comma 1 del Dlgs n. 50 del 18/04/2016 e allo scopo di evitare la
presenza di Rappresentanti "inadeguati" dei potenziali operatori
economici partecipanti, la stazione appaltante potrebbe prevedere
nella "lex specialis" una ulteriore clausola con la quale permettere
l' effettuazione del sopralluogo obbligatorio da parte dei suddetti
operatori economici con dei propri rappresentanti in qualità di
"tecnici" muniti di sempice delega, eventualmente iscritti ad un albo
nazionale (Geometri, Ingegneri, Architetti, ecc.).
Che, il TAR Catania, nella prima pronuncia al riguardo in vigenza del
nuovo Codice (III°, 2/2/2017, n. 234) ha definitivamente spazzato via
ogni dubbio in merito all'assoluta illegittimità della richiesta di
deposito del verbale di sopralluogo ai fini partecipativi,
espressamente statuendo che una clausola della lex specialis che
imponga tale prescrizione
“amplia eccessivamente ed in senso formalistico le cause d'esclusione,
senza alcuna necessità in relazione alle esigenze organizzative della
stazione appaltanteâ€.
Che, L' ANAC con i bandi tipo n. 1 e n 2 del 2017, ha indicato la
possibilita di richiedere il sopralluogo obbligatorio il cui
espletamento dia possibile con un semplicedelegato non specificando
che lo stesso debba obbligatoriamente essere un dipendente.
Che l' istituto del sopralluogo è comunque propedeutico ad una seria
offerta economica.
SI CHIEDE
Con la presente richiesta formale, di offrire l' opportunità agli
operatori economici interessati, di poter espletare il sopralluogo per
l' appalto di cui in oggetto conferendo un incarico ad un delegato
non dipedente con una semplice delega e che sia eventualmente un
tecnico qualificato e abilitato dall' ordine di appartenenza.
Per completezza indico, i link dei bandi tipo Anac n. 1 del 2017 e 2.
2 del 2018:
Bando Tipo numero 1 del 22 novembre 2017
https://www.anticorruzione.it/portal/public/classic/AttivitaAutorita/AttiDellAutorita/_Atto?id=78d166910a778042126d1f4c823f167a
Bando Tipo numero 2 del 10 gennaio 2018
https://www.anticorruzione.it/portal/public/classic/AttivitaAutorita/AttiDellAutorita/_Atto?id=08f29f4a0a77804251584305d6793955
Tar catania:
https://www.giustizia-amministrativa.it/cdsintra/wcm/idc/groups/public/documents/document/mday/mzky/~edisp/3j4anqplombhyyiuuwxdd5l5xy.html
Nel ringraziarè per la disponibilita' ad esaminere le osservazioni
poste,
porgiamo i ns piu' cordiali saluti.
Risposta :
Le modalità di svolgimento del sopralluogo obbligatorio sono esclusivamente quelle approvate e previste nelle Norme di Gara al punto n. 15. Non è possibile ammettere ulteriori modalità non previste dagli atti di gara.