Domanda :
Spett.le Amministrazione,
1) Con riferimento alle opere di predisposizione dei locali quantificate e qualificate come prestazioni secondarie, chiediamo di voler confermare che sia ammessa oltre che la partecipazione alla gara in ATI verticale ai sensi e per gli effetti dell’art. 48, comma 2 del D.lgs. 50/2016 s.m.i. con una o più imprese; anche in avvalimento o tramite subappalto qualificante con altra impresa assuntrice ed esecutrice dei lavori;
2) Esplicitare i requisiti di qualificazione necessari per l’esecuzione delle opere comprese nell’oggetto dell’appalto, le relative categorie SOA nonché l’indicazione dell’attività prevalente e di quella scorporabile, oppure i requisiti di qualificazione per lavori inferiori ai € 150.000,00 di cui all’art. 90 DPR 207/2010 e le abilitazioni di cui al D.M. 37/2008;
3) Con riferimento alla richiesta del progetto definitivo/esecutivo comprensivo del CSP si chiede se, nell’ipotesi di partecipazione in costituendo RTI verticale o in avvalimento o tramite subappalto qualificante con altra impresa assuntrice ed esecutrice dei lavori di predisposizione necessari all’installazione delle apparecchiature, sia sufficiente la semplice indicazione del nominativo del progettista incaricato della realizzazione del progetto definitivo, esecutivo e del coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, nonché di confermare che in tal caso il progettista non dovrà necessariamente partecipare come ulteriore mandante del RTI. Tanto si richiede in forza dell’art. 59 comma 1 bis del D.Lgs. 50/2016 introdotto dalla legge 14 giugno 2019 n. 55 attualmente in vigore a tenor del quale i requisiti minimi per lo svolgimento della progettazione oggetto del contratto >
4) Si chiede di confermare che in caso di indicazione di più professionisti incaricati all’esecuzione del progetto definitivo, esecutivo e del CSP, questi non debbano partecipare in Raggruppamento temporaneo tra progettisti.
5) Relativamente alle attività di smontaggio non conservativo, rimozione e smaltimento delle apparecchiature da ritirare, considerato che la scrivente è iscritta al Registro Nazionale dei Produttori AEE in qualità di produttore ed ha aderito ad un sistema collettivo consortile che garantisce il ritiro dei RAEE in osservanza degli obblighi stabiliti dalla normativa in materia (D. Lgs. 151/2005, D. Lgs 49/2014 – Attuazione delle direttive UE sui Rifiuti di Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche - RAEE), si chiede di confermare che le attività in parola, che saranno effettuate tramite il predetto sistema collettivo a cui la nostra Società ha aderito, non si configurino quali attività da affidare in subappalto.
6) Con riferimento alla risposta PI235815-22 “la ditta aggiudicataria dovrà fornire a proprie spese il direttore operativo elettrico come previsto da Capitolato†si chiede di confermare che la nomina del Direttore Operativo elettrico, abilitato con iscrizione al proprio Ordine o Collegio, che collabori con la Direzione dei lavori per la corretta esecuzione degli interventi e dell’installazione delle macchine sia a carico della SA come riportato al punto 1.2 delle linee guida ANAC approvate con D.M. 7 marzo 2018, n. 49 secondo cui “ Il Direttore dei lavori: modalità di svolgimento delle funzioni di direzione e controllo tecnico, contabile e amministrativo dell’esecuzione del contrattoâ€: il Direttore dei Lavori può essere coadiuvato da uno o più direttori operativi e ispettori di cantiere, che devono essere dotati di adeguata competenza e professionalità in relazione alla tipologia di lavori da eseguire. In tal caso, si avrà la costituzione di un “ufficio di direzione dei lavori†ai sensi dell’art. 101, comma 3, del Codice.
7) Con riferimento alla previsione dettata dall’articolo all’art. 9 “Subappalto†si chiede di confermare che, per il contratto oggetto di gara, sia ammesso il ricorso al subappalto;
8) Con riferimento alla previsione Art. 14. “Nomina a responsabile del trattamento ai sensi dell’art. 28 del regolamento ue 2016/679â€, alla luce della puntuale e dettagliata documentazione in merito alla nomina a responsabile del trattamento dati fornita in sede di gara, si chiede se tale disciplina possa essere oggetto di negoziazione tra le parti una volta intervenuta l’aggiudicazione, nell’ottica dialogante e collaborativa di prevedere una procedura di trattamento dei dati conforme a quanto previsto dal Regolamento europeo sulla protezione dei dati personali n. 679/2016 e funzionale al naturale decorso di vita operativo delle organizzazioni aziendali coinvolte nel trattamento, tenuto conto di tutte le facoltà ivi previste a disposizione del Responsabile del Trattamento.
9) Stando alla lettera della norma di cui all’Art. 3.3 “Revisione Prezziâ€, la disciplina della revisione dei prezzi non è stata ritenuta applicabile alla gara in oggetto. Tuttavia, giova evidenziare che l’art. 29 del Decreto Sostegni-Ter (D.L. n. 4/2022), recepito altresì con delibera ANAC n. 154 del 16 marzo 2022 che ha aggiornato il bando di gara tipo n. 1/2021, prevede l’obbligo in relazione a tutti i bandi relativi a procedure di affidamento dei contratti pubblici pubblicati in data successiva al 27 gennaio 2022 di inserire nei documenti di gara iniziali “clausole di revisione dei prezzi previste dall'articolo 106, comma 1, lettera a), primo periodo, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, fermo restando quanto previsto dal secondo e dal terzo periodo del medesimo commaâ€, al fine di fronteggiare i fenomeni inflativi e di tutelare l’equilibrio contrattuale a fronte di sopravvenute variazioni dei prezzi. Pertanto, si chiede di prevedere nella lex specialis apposita clausola di revisione dei prezzi di aggiudicazione che disponga quanto segue: “Previa presentazione di apposita istanza da parte dell’Operatore Economico corredata da idonea documentazione a supporto, a partire dalla data di stipula del contratto e, successivamente, alla scadenza di ciascun periodo di 12 (dodici) mesi (“Periodo di Rilevazioneâ€), i corrispettivi contrattuali saranno oggetto di revisione sulla base dei prezzi rilevati dall’ISTAT (“Indiceâ€), considerando la variazione percentuale tra il valore dell’Indice alla data di presentazione dell’offerta e quello disponibile all’inizio dell’ultimo mese antecedente la scadenza di ciascun Periodo di Rilevazione.â€;
10) Con riferimento alle previsioni riportate all’art. 16 “Penali†del Capitolato Speciale, con la presente segnaliamo che tali penalità superano ampiamente le soglie stabilite dalla vigente normativa e, segnatamente, dall’art. 113-bis, comma 2 del D.Lgs. n. 50/2016 aggiornato con il D.Lgs. n. 55/2017, a tenor del quale “Le penali dovute per il ritardato adempimento sono calcolate in misura giornaliera compresa tra lo 0,3 per mille e l'1 per mille dell'ammontare netto contrattuale da determinare in relazione all'entità delle conseguenze legate al ritardo e non possono comunque superare, complessivamente, il 10 per cento di detto ammontare netto contrattualeâ€
In ragione di quanto sopra, si richiede l’adeguamento delle penali di cui al suddetto articolo con quanto stabilito dalla vigente normativa,
11) Con riferimento al Capitolato Speciale art. 11 “Assistenza post-vendita - Requisiti minimi richiesti†segnaliamo che, soprattutto nei casi di guasti bloccanti, il requisito previsto, ovvero di eseguire tutte le attività tecniche necessarie al ripristino delle funzionalità entro massimo 1 giorno lavorativo dalla chiamata appare molto stringente. Occorre infatti tenere conto dei tempi tecnici necessari all’ordine dei materiali di ricambio, oltre che a tutte le attività di diagnosi e riparazione. Si chiede pertanto di voler mantenere lo stesso requisito, ma considerando il tempo massimo di 1 giorno lavorativo a partire dalla presa visione del guastoâ€.
12) Con riferimento alla procedura in oggetto, ed in particolare all’art 12.1 del disciplinare di gara viene specificato che “ la documentazione a comprova dei requisiti di partecipazione devono essere corredati da traduzione giurata†Si chiede conferma che tale disposizione non sia riferita a quei documenti che spesso sono redatti in lingua diversa dall’italiano o comunque in lingua originale quali certificazioni (CE, ISO…) brochure, eventuali pubblicazioni scientifiche, Dicom Conformance statement..
in attesa di un vostro riscontro porgiamo distinti saluti.
Risposta :
1) Si conferma
2) Stante l'importo previsto, i requisiti rientrano tra quelli per i lavori inferiore a € 150.000,00 e ad eventuali altre abilitazioni esplicitamente richeste dai documenti di gara.
3) è sufficiente la semplice indicazione del nominativo del progettista; nessun obbligo di partecipazione come ulteriore mandante
4) è sufficiente la semplice indicazione del nominativo del progettista; nessun obbligo di partecipazione come ulteriore mandante
5) Si conferma
6) si conferma quanto stabilito nel capitolato di gara “la ditta aggiudicataria dovrà fornire a proprie spese e quindi sarà a suo carico il direttore operativo elettricoâ€; l’individuazione di eventuali ulteriori coadiutori che affiancheranno il direttore dei lavori rientra nella competenza della stazione appaltante; altra cosa è l’indicazione dell’obbligo da parte della ditta aggiudicataria di individuare e mettere a disposizione con oneri a proprie spese professionista con la relativa competenza, trattandosi di pattuizione contrattuale. Si conferma pertanto quanto prescritto dal capitolato
7) Si conferma l'ammissibilità del subappalto con le modalità previste dalla documentazione di gara
8) L'aspetto della nomina del trattamento dei dati non è soggetto a negoziazione in quanto frutto di un protocollo delle Aziende Sanitarie AVEC
9) Come previsto dalla documentazione di gara, la consegna e l'installazione del sistema oggetto della procedura di gara è da definirsi ravvicinato ai tempi di conclusione della stessa. Pertanto, anche per effetto del parere il parere del MIMS 1209/2022 in cui si precisa come sia corretto non
applicare la clausola di revisione ai contratti ad esecuzione
istantanea o contestuale ;
10) Fermo restando il limite del 10% previsto dalla normativa in vigore e dalla documentazione di gara, si conferma il sistema delle penali in quanto posto a tutela del funzionamento di una tecnologia strategica per l'attività sanitaria della Stazione Appaltante
11) stante la necessità di limitare i disservizi in caso di impossibilità totale di utilizzo della tac, si conferma quanto richiesto.
12) Si conferma