Domanda :
1. Nell’art. A.15 punto B del Capitolato Speciale di Appalto Parte A (Normativa) non è chiaro se i professionisti incaricati debbano possedere una personale copertura assicurativa per rischi professionali o se è sufficiente che la società per la quale operano sia dotata di polizza Rischi professionali includendo, ovviamente, anche i suddetti professionisti
2. Secondo il Capitolato Speciale di Appalto Parte B (Specifiche Tecniche) Art. B.3, i professionisti non devono esercitare attività professionale nel Comune di Bologna e nei comuni contermini. Si richiede elenco dei comuni contermini
3. Si richiede se debbano essere allegati all’Offerta Tecnica i curricula dei professionisti individuati in forma anonima e le dichiarazioni relative all’art. B.3
4. Si richiede in quanti siano stimati i sopralluoghi in cui è necessaria la stazione totale.
5. Si richiede se la presenza dei due tecnici sia richiesta per tutte le tipologie di sopralluoghi oppure su quelle maggiormente complesse o più estese
6. Si richiede se il Verbale di Sopralluogo possa essere oggetto di modifiche, dopo il controllo effettuato dal Responsabile Tecnico della società, dopo la sua sottoscrizione ed eventualmente rinviato.
Risposta :
1) Si conferma che è sufficiente che l’appaltatore sia dotato della polizza richiesta dal CSA che copra l’operato di tutti i professionisti.
2) I comuni contermini sono quelli confinanti con il territorio del Comune di Bologna, qui di seguito elencati: Anzola dell’Emilia; Calderara di Reno; Castel Maggiore; Granarolo dell’Emilia; Castenaso; San Lazzaro di Savena; Pianoro; Sasso Marconi; Casalecchio di Reno; Zola Predosa.
Poiché la citata condizione posta dal CSA deriva direttamente da una disposizione di legge (art. 4, comma 5-ter, della LR Emilia-Romagna 15/2013), nell’ipotesi - seppur remota - di una modifica territoriale dei comuni interessati nel corso di vigenza del contratto, si dovrà sempre far riferimento ai comuni contermini/confinanti nel momento specifico.
3) Nell’offerta tecnica - in relazione al punto 3 Descrizione della struttura tecnico-organizzativa per le attività di accertamento tecnico relative ai controlli sulle SCCEA - deve essere indicato “il numero di componenti del gruppo di lavoro, con relative qualifiche, abilitazioni professionali, professionalità e livelli di esperienza, e nella descrizione delle modalità di suddivisione dei compiti e del lavoro al suo internoâ€.
Quanto indicato nell’offerta tecnica costituirà un obbligo contrattuale per l’appaltatore, che pertanto dovrà garantire per tutta la durata del contratto quanto in essa contenuto. Si ricorda, ad esempio, che “L’aggiudicatario, nel caso si trovi nel corso dell’esecuzione del contratto nella condizione di dover sostituire un professionista, dovrà preventivamente presentare all’Amministrazione il nominativo e il curriculum del sostituto; l’Amministrazione approverà per iscritto la sostituzione dopo aver verificato che la sostituzione non faccia venir meno quanto indicato in sede di offerta in relazione al numero di professionisti impiegati e alle relative qualifiche, professionalità e livelli di esperienza†(punto B.6 del CSA).
Per quanto detto, la presentazione dei curricula dei professionisti in sede di offerta non è obbligatoria. Qualora invece il concorrente ritenesse di allegare i curricula, deve comunque assicurarsi che dall’offerta si evinca inequivocabilmente quanto egli si impegna a garantire in termini di numero, qualifiche, professionalità e livelli di esperienza per tutta la durata contrattuale, anche in caso di sostituzione dei professionisti a cui i curricula si riferiscono -
essendo questo obbligo contrattuale (e non tutto ciò che è contenuto nel curriculum in sé) che può essere valutato ai fini dell’attribuzione del punteggio tecnico.
Quanto alle dichiarazioni circa le condizioni di cui al punto B.3 del CSA, non vanno inserite nell’offerta tecnica. In relazione al concorrente e ai soggetti a lui riconducibili, sono già richieste nella documentazione amministrativa; in relazione ai professionisti incaricati dei sopralluoghi, poiché da individuare nominativamente solo prima dell’avvio del contratto, saranno richieste dopo l’aggiudicazione.
4) Sulla base delle verifiche effettuate nell’ultimo biennio, si stima che i sopralluoghi per i quali è necessaria la stazione totale siano una percentuale compresa tra il 10% e il 20%.
Si specifica tuttavia che l’effettiva percentuale dipende dal tipo e numero di SCCEA che saranno depositate e dal procedimento di estrazione a campione delle pratiche da sottoporre a verifica, nonché dal numero di sopralluoghi richiesti per ciascuna pratica SCCEA depositata, elementi non predeterminabili che potrebbero comportare uno scostamento, anche significativo, dalla stima.
5) Come previsto dal punto B.6 del CSA, ogni sopralluogo, indipendentemente dalle dimensioni e caratteristiche degli immobili oggetto di verifica, deve essere svolto da una squadra composta da almeno due professionisti abilitati. Tale disposizione trova la sua ragion d’essere, più che in considerazioni di tipo tecnico, nella natura dell’attività da svolgere, che è di controllo pubblico sull’attività edilizia privata.
Si ricorda inoltre che, ai sensi del punto B.4.3 del CSA, il verbale deve essere sottoscritto (oltre che dalla proprietà e/o dal tecnico da essa delegato) da tutti i professionisti che hanno svolto il sopralluogo.
6) Come previsto dal punto B.4.3 del CSA, il verbale del sopralluogo deve essere sottoscritto (oltre che da tutti i professionisti che hanno svolto il sopralluogo) anche dalla proprietà e/o dal tecnico da essa delegato. Inoltre, il verbale sottoscritto rappresenta un’attestazione di quanto emerso dall’ispezione e dalle misurazioni effettuate nel momento esatto del sopralluogo. Per tali ragioni, nel momento di trasmissione all’Amministrazione, il verbale di sopralluogo si considera acquisito e non più modificabile.