Domanda :
Buongiorno,
con la presente richiediamo i seguenti n. 3 chiarimenti:
1 - con riferimento alla gara in oggetto e nello specifico ai criteri motivazionali dell'elemento di valutazione B "Know-how specifico della struttura organizzativa" (Capitolo 7 pagina 10), si è riscontrato un probabile refuso nella dicitura seguente "Saranno ritenuti meglio valutabili le offerte che mettano in evidenza l'esperienza maturata dal concorrente relativamente, in particolare, alla realizzazione di: opere di drenaggio profondo, di opere strutturali di sostegno dei versanti, di disgaggio, contenimento e consolidamento delle pareti rocciose".
Le tipologie di opere richiamate sono del tutte diverse rispetto alle opere e lavorazioni previste nell'ambito del presente appalto per i vari Lotti:
- Lotto 1 - Capitolo 3 pag. 18 della Relazione illustrativa
- Lotto 2 - Capitolo 4.3 pag. 19 della Relazione illustrativa
- Lotto 3 - Capitolo 3 pag. 21 della Relazione illustrativa
- Lotto 4 - Capitolo 4.3 pag. 19 della Relazione illustrativa
ma invece coincidono con le tipologie di opere previste in un'altra procedura di gara emessa contestualmente a quella in oggetto, riguardante la sistemazione non dei corsi d'acqua ma bensì dei versanti e precisamente "PROCEDURA APERTA AI SENSI DELL'ART 60 E 54, D.LGS. N. 50/2016 E S.M. PER L’AFFIDAMENTO DELL'ACCORDO QUADRO AVENTE AD OGGETTO: LAVORI FINALIZZATI ALLA MANUTENZIONE DEI VERSANTI AFFERENTI AL TERRITORIO DI COMPETENZA DELL’UFFICIO TERRITORIALE DI PIACENZA E DELL’UFFICIO TERRITORIALE DI REGGIO EMILIA. ANNUALITÀ 2023-2025. LOTTO 1: REGGIO EMILIA CIG 94919404AE - LOTTO 2: PIACENZA CIG 94923463B9. Procedimento 2022_67_PC-RE." cosi come ivi descritto nelle relative Relazioni illustrative.
Ritenendo pertanto improprio l'assegnazione di punteggio tecnico per l'esperienza in esecuzione di lavorazioni che nulla hanno a che vedere con quelle di cui non è prevista l'esecuzione nell'ambito dell'appalto, si chiede di rettificare quando indicato, disponendo adeguata proroga del termine di consegna delle offerte per le conseguenti mutate condizioni di gara.
2 - con riferimento al criterio di valutazione D, si chiede di confermare che il materiale/lavorazione offerto sostitutivo di quello a base di gara, dovrà essere fornito/eseguito allo stesso prezzo di quello di gara, e che sarà oggetto di valutazione discrezionale in sede di valutazione dell'Offerta Tecnica anche l'attinenza e il presumibile impiego di tali elementi nelle lavorazioni dell'appalto, per quanto ad oggi ragionevolmente ipotizzabile, sebbene nella documentazione progettuale di gara non vi sia un computo metrico estimativo e avendosi a base d'asta l'intero elenco prezzi Regionale cosi come richiamato anche all'art. 3 comma 5.
Viceversa, non si ritiene appropriato l'assegnazione di un punteggio tecnico a proposte riguardanti materiali/lavorazioni che con altissima probabilità non verranno mai o scarsamente impiegati nell'ambito dell'Accordo Quadro in oggetto.
3 - con riferimento al Disciplinare di gara, si chiede conferma che il punteggio relativo al punto G3 verrà attribuito solo nel caso in cui la certificazione del concorrente sia stata rilasciata da un organismo accreditato SAAS.
Lo standard SA 8000: 2014 è infatti uno standard internazionale emesso dal SAI ( Social Accountability International), Ente di normazione internazionale, proprietario dello stesso standard SA 8000®. Secondo quanto definito da SAI (proprietario dello standard) l’unico Ente di Accreditamento riconosciuto per Accreditare gli Enti di Certificazione è SAAS, ACCREDIA o altri enti nazionali di accreditamento mutuamente riconosciuti da ACCREDIA non possono invece rilasciare certificazioni SA 8000. Viceversa, è lo stesso SAI che elenca gli Enti di Certificazione accreditati da SAAS che possono rilasciare le certificazioni SA 8000 (ved. elenco delle organizzazioni accreditate all'indirizzo web : https://sa-intl.org/sa8000-ricerca/ ). Da questo punto di vista lo stesso Sai ha avanzato diverse cause per uso improprio del marchio SA 8000®, nei confronti di quegli Enti di Certificazione che rilasciavano certificati fuori schema accreditativo. Rispetto a questa premessa, si chiede quindi se ove nel Disciplinare si faccia riferimento a certificati rilasciati da un ente di certificazione accreditato Accredia, sia da intendersi, per la sola SA8000 e pertinente criterio di valutazione G3, riferito ad accreditamenti rilasciati da SAAS.
A dimostrazione di quanto illustrato si rimanda al sito del SAI ai seguenti indirizzi web: https://sa-intl.org/services/assurance/sa8000-accreditation/
Ringraziamo anticipatamente,
IL LEGALE RAPPRESENTANTE
Risposta :
Risposta quesito 1
Si conferma la presenza di alcuni refusi all’interno della Tabella PUNTI e della Tabella Criteri motivazionali di cui al capitolo 7 “Criterio di aggiudicazione†del Disciplinare di gara. A tal proposito si segnala che si è proceduto a rispondere ad analogo quesito (PI320176-22 del 29/11/22) che si invita a visionare nei dettagli.
Si invita inoltre a scaricare il nuovo disciplinare nel quale sono state recepite tutte le rettifiche già evidenziate denominato “DISCIPLINARE DI GARA CON RETTIFICHE†nella sezione “Allegati Rettifiche, Proroghe, Revoche, Sospensione e Ripristinoâ€, per poter avere una lettura esaustiva della lex specialis. Per completezza si allega in ogni caso alla presente risposta il documento menzionato.
Infine, come già risposto nel quesito sopra citato (PI320176-22 del 29/11/22), si conferma le modifiche apportate sono perfettamente allineate e coerenti con la tipologia delle lavorazioni oggetto dell’accordo quadro, ben note e disciplinate nella documentazione tecnica di gara, per cui si ritiene che le medesime non abbiano carattere sostanziale, tali da incidere sui termini di presentazione dell’offerta per la gara in oggetto. Si evidenzia altresì che le motivazioni di urgenza che hanno indotto l’Amministrazione alla definizione dei termini per la ricezione delle offerte, comunque superiori ai quindici giorni previsti dal comma 3 dell’art. 60 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i cui l’art. 8 comma 1 lett. c) del D.L. n.76/2020 convertito con modificazioni dalla legge n. 120/2020, sono dettate, tra l’altro, dall’esigenza di disporre quanto prima della stipula del contratto di accordo quadro al fine di dare avvio all’esecuzione di lavorazioni urgenti necessarie al superamento di situazioni di criticità che risultano strategiche ai fini della messa in sicurezza del territorio dagli eventi di piena, oltre che concorrere all’attuazione del PNRR per quanto di competenza dell’Agenzia. Inoltre, si rileva che gli elaborati di Accordo quadro messi a disposizione per la presentazione dell’offerta, non costituiti da un progetto di livello esecutivo, non presentano particolari complessità tecniche (quali ad esempio grafici o relazioni idrauliche o di calcolo strutturale) tali da richiedere lunghi tempi di analisi e rielaborazione ai fini della presentazione dell’offerta. Pertanto, si confermano le tempistiche già definite.
Risposta quesito 2
Si conferma che, in relazione al criterio di valutazione D, il materiale/lavorazione offerto (o soluzione tecnica e tecnologica) dovrà essere migliorativo in termini di qualità rispetto a quello a base di gara e come previsto nello specifico lotto di accordo quadro (desumibile dalla relazione generale/illustrativa, capitolato speciale d’appalto ed elenco prezzi unitari). Il valore economico delle proposte migliorative è a carico del Concorrente che ne dovrà tener conto nella formulazione del ribasso sull’importo posto a base di gara. La commissione di gara esprimerà le proprie valutazioni e preferenze in base ai criteri motivazionali indicati nel disciplinare di gara.
Risposta quesito 3
Si conferma quanto indicato da Codesto operatore economico circa l’organismo di accreditamento SAAS, unico organismo deputato per accreditare gli enti di certificazione che rilasciano la certificazione SA 8000.
Per quanto riguarda le altre certificazioni che possono essere rilasciate da enti di verifica accreditati da ACCREDIA, o altri enti che rientrano nel mutuo riconoscimento come organismi di accreditamento, ci si riferisce unicamente alle seguenti certificazioni: certificazione ambientale di cui alla norma UNI EN ISO 14001 o registrazione EMAS, nonché certificazione del sistema di gestione della sicurezza e della salute dei lavoratori di cui alla norma ISO 45001:2018, considerando anche che in quest’ultima certificazione è confluita la certificazione OHSAS 18001 a partire dal 2017.