Domanda :
RICHIESTA CHIARIMENTI
PREMESSA
Con riferimento alla procedura in oggetto preliminarmente alla formulazione dei chiarimenti che verranno di seguito richiesti, la Scrivente rappresenta quanto segue.
I. Dall’esame della lex specialis di gara, emerge come Le Premesse e l’art. 17 del Disciplinare stabiliscano che la procedura sarà aggiudicata sulla base del criterio del minor prezzo (nell’ambito di prodotti idonei) ai sensi dell’art. 95, co. 4, D.Lgs. 50/2016, con l’espressa specifica che i prodotti offerti debbano essere conformi a quanto prescritto nell’All. D Caratteristiche tecniche essenziali. La scelta del criterio di aggiudicazione è stata adottata dalla Vostra Spettabile AUSL nella Determina n. 418 del 14.2.2023.
Sia nella Determina di indizione da ultimo citata sia nella lex specialis di gara non si è fatto cenno alla motivazione sulla base della quale si è inteso adottare il criterio di aggiudicazione del miglior prezzo che ricordiamo avere carattere residuale rispetto a quello generale dell’offerta economicamente più vantaggiosa.
Tale scelta è, quindi, illegittima e dovrà comportare l’annullamento e/o la radicale revisione degli atti della presente procedura di gara stante l’aperto contrasto con la normativa applicabile e con la pacifica interpretazione di questa da parte della recente giurisprudenza amministrativa (Tar Veneto, sez. I, 25.11.2019, n. 1277), in quanto anche su un piano sostanziale la fornitura richiesta non presenta le caratteristiche di standardizzazione che consentirebbero, in astratto, alla stazione appaltante di adottare il criterio di aggiudicazione al minor prezzo senza fornire una motivazione espressa al riguardo (in palese violazione del disposto di cui all’art. 95, co. 5, D.Lgs. 50/2016, che tale obbligo motivazionale espressamente impone).
Rileviamo in proposito che: (i) il prodotto ossido nitrico e, quindi, i relativi farmaci muniti di Autorizzazione all’Immissione in Commercio (AIC), (ii) le relative apparecchiature di somministrazione e (iii) il relativo servizio (ossia, le attività che potrebbero essere contenute in un eventuale progetto tecnico richiesto dalla Vostra Stazione Appaltante), non presentano in alcun modo “caratteristiche standardizzate o le cui condizioni sono definite dal mercato†– che sono gli unici casi che consentirebbero il ricorso al criterio del minor prezzo (v. art. 95, co. 4, D.Lgs. 50/2016) – e, al contrario, potrebbero dar luogo ad un virtuoso confronto competitivo tra i partecipanti alla procedura selettiva da apprezzare attraverso il criterio di aggiudicazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa. Ne consegue, che la scelta di far concorrere i potenziali partecipanti rispetto al solo criterio del minor prezzo, stabilendo i soli requisiti minimi delle apparecchiature, con uno scontato impoverimento delle soluzioni tecniche che si andranno a proporre, si dimostra illegittima – per evidente violazione di legge – oltre che illogica ed anticoncorrenziale.
II. In secondo luogo, sempre in linea generale, va chiarito il perimetro delle prestazioni che possono essere affidate in subappalto in quanto:
da un lato, l’art. 8 del Disciplinare stabilisce: “Non può essere affidata in subappalto l’integrale esecuzione del contratto. Il concorrente indica all’atto dell’offerta le parti della fornitura che intende subappaltare o concedere in cottimo. In caso di mancata indicazione delle parti da subappaltare il subappalto è vietato. L’aggiudicatario e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante dell’esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto di subappaltoâ€;
Dall’altro, la Determina di indizione, invece, prevede: “Dato inoltre atto che, ai sensi dell’art.105, comma 2, del Codice Appalti, le prestazioni oggetto del contratto d’appalto dovranno essere eseguite a cura dell’aggiudicatario in ragione delle specifiche caratteristiche dell’appalto, ad eccezione, eventualmente, delle attività accessorie da indicare all’atto dell’offertaâ€.
La contraddittorietà appare evidente. In uno con la palese violazione di legge, laddove l’attuale formulazione dell’art. 105, co. 2, D.Lgs. 50/2016 stabilisce che “le stazioni appaltanti, nel rispetto dei principi di cui all’articolo 30, previa adeguata motivazione nella determina a contrarre … indicano nei documenti di gara le prestazioni o lavorazioni oggetto del contratto di appalto da eseguire a cura dell’aggiudicatario in ragione delle specifiche caratteristiche dell’appaltoâ€.
Qui, manca la puntuale indicazione delle prestazioni che devono essere svolte dall’aggiudicatario – nel Disciplinare viene previsto il generico divieto per cui “Non può essere affidata in subappalto l’integrale esecuzione del contratto†– e, allo stesso modo, la determina di indizione è carente dell’onere motivazione rafforzato – la norma parla espressamente di “adeguata motivazione†– limitandosi a richiamare il dettato normativo senza alcun riferimento concreto al contenuto del contratto di appalto in affidamento.
Fermo quanto sopra – in relazione a questioni che si ritiene dovranno condurre alla sospensione della presente procedura, ritiro, modifica e ripubblicazione degli atti di gara –, in ogni caso, si formulano i seguenti chiarimenti.
1.1 Rispetto ai seguenti requisiti dell’apparecchiature di somministrazione indicati nell’Allegato D - CARATTERISTICHE TECNICHE ESSENZIALI si chiede di chiarire i seguenti aspetti.
(a) poter erogare il medicinale anche quando sono utilizzati flussi del ventilatore molto bassi usati per gli svezzamenti di neonati
Si chiede di specificare in modo puntuale i flussi del ventilatore ritenuti idonei per lo svezzamento dei neonati e, quindi, che l’apparecchio di somministrazione dell’ossido nitrico ed il relativo farmaco devono essere in grado di supportare.
(b) idoneità all’utilizzo al trasporto in ambulanza durante il trasferimento di neonati;
Si richiede di chiarire se rispetto a questo requisito l’Ente intende mettere sullo stesso piano un’idoneità dichiarata con uno studio di validazione eseguito dal produttore o da un ente di validazione terzo.
(c) garantire che la somministrazione del medicinale Ossido Nitrico avvenga in maniera costante nel tempo durante un eventuale trasporto, anche in ambulanza;
Si chiede di chiarire i dispositivi/apparecchiature da mettere a disposizione al fine di fornire la garanzia di somministrazione richiesta.
(d) il dispositivo offerto deve garantire compatibilità universale di funzionamento con tutti i ventilatori polmonari e deve essere in grado di erogare anche in modalità non invasiva (CPAP, cannule alti flussi, ecc.)
Si richiede di chiarire se tale requisito venga valutato in base a semplice dichiarazione del fornitore o in base a documentazione tecnica supportata da certificati di validazione.
(e) il dispositivo offerto deve garantire compatibilità universale di funzionamento con tutti i ventilatori polmonari e deve essere in grado di erogare anche in modalità non invasiva (CPAP, cannule alti flussi, ecc.);
Si richiede di chiarire se tale requisito venga valutato in base a semplice dichiarazione del fornitore o in base a documentazione tecnica supportata da certificati di validazione.
1.2 Tra le garanzie che devono essere prestate dal Fornitore si richiede:
(a) la fornitura delle bombole e dei DM per la somministrazione direttamente alla UO richiedente in conformità a quanto indicato all’Art.10 del capitolato, compresi carico e scarico e contestuale ritiro delle bombole esauste.
Si rileva che nell’art.10 del Capitolato non c’è nessun riferimento alla tracciabilità delle consegne, ma, soprattutto, il termine stabilito per la consegna in emergenza di 72 ore è d gran lunga superiore a quello di 12 ore fissato dalla normativa vigente in materia di distribuzione dei farmaci, si chiede di chiarire gli aspetti sopra evidenziati.
(b) l’assistenza tecnica full risk comprendente il trasporto, l’installazione dei sistemi di somministrazione, gli interventi di manutenzione ordinaria programmata e straordinaria urgente;
Si rileva che non è specificata alcuna modalità, perimetro temporale e/o limite per l’assistenza tecnica straordinaria, né nessuna richiesta di un device sostitutivo in caso di guasto bloccante. Non è richiesta un’assistenza h24 7/7 né è prevista assistenza telefonica, si chiede di confermare tale richieste.
(c) Formazione e consulenza tecnica (vedi Art.6 del capitolato).
Si chiede di chiarire modalità e termini delle attività di formazione e consulenza tecnica, si rileva che non è richiesta alcuna ripetibilità dei corsi, tracciabilità o frequenza, in quanto la richiesta come formulata è generica e indeterminata.
Distinti saluti.
Risposta :
I -si allega determina di integrazione n.
781 del 21/03/2023.
II -in ossequio al disciplinare di gara,
non è indicata alcuna prestazione che deve essere eseguita a cura
dell’aggiudicatario, resta fermo che le prestazioni non possono essere
subappaltate nella loro interezza.
1.1 a)Si conferma che il dispositivo dovrà
essere idoneo all'utilizzo in ambito neonatale, pertanto utilizzando i flussi
minimi tipici dello svezzamento neonatale.
b) E' onere e responsabilità degli
offerenti dichiarare la rispondenza a tale requisito.
c) Si rinvia alla risposta PI064988-23: i device da poter utilizzare anche in ambulanza
devono essere almeno 15.
d) E' onere e
responsabilità degli offerenti dichiarare la rispondenza a tale requisito.
e)
E' onere e responsabilità degli
offerenti dichiarare la rispondenza a tale requisito.
1.2 a) verrà pubblicata a breve la risposta.
b) Le tempistiche richieste per il
ripristino della funzionalità dei DM sono indicate nell'allegato G, in cui è
indicata anche la necessità di apparecchio sostitutivo qualora non fosse
possibile rispettare le tempistiche stesse.
c) Si
conferma quanto indicato nell'art. 6 del Capitolato: "La ditta aggiudicataria, per tutta la
durata del contratto, dovrà garantire la corretta formazione e informazione del
personale utilizzatore di AUSL Bologna e IRCCS Azienda Ospedaliera
Universitaria di Bologna, garantendo, senza ulteriori costi, la presenza, su
richiesta degli utilizzatori, di personale specializzato al fine di formare ed
informare gli utilizzatori stessi, sul corretto utilizzo e la corretta gestione
sia del dispositivo sia del farmaco";