Domanda :
1. Capitolato di gara art 2 punto 11 e art. 3 lettera l) art. 9. Per quanto attiene le visite mediche e gli accertamenti preliminari all’assunzione, si evidenzia che nel servizio di somministrazione lavoro tutta la materia dell’igiene e sicurezza è in capo all’impresa utilizzatrice. Dal combinato disposto dei dettati normativi del D Lgs 81.2015 si evince, infatti, che: “Il lavoratore somministrato non è computato nell'organico dell'utilizzatore ai fini dell'applicazione di normative di legge o di contratto collettivo, fatta eccezione per quelle relative alla tutela della salute e della sicurezza sul lavoro†(art. 34, comma 3 d.lgs. n. 81/2015) “L'utilizzatore osserva nei confronti dei lavoratori somministrati gli obblighi di prevenzione e protezione cui è tenuto, per legge e contratto collettivo, nei confronti dei propri dipendenti (art. 35, comma 4, d.lgs. n. 81/2015).†Nondimeno, l’art. 40 del CCNL delle ApL ribadisce che tutti gli oneri in tema di salute e sicurezza sono in capo all’impresa utilizzatrice, costituendo giusta causa di dimissioni del lavoratore in caso di mancato rispetto dei predetti obblighi da parte della stessa. E’ parimenti incontrovertibile che detto adempimento sia da ascriversi in capo all’utilizzatore anche in fase pre assuntiva, come previsto dai propri protocolli sanitari. Alla luce di quanto esplicitato, si invita a rettificare quanto indicato atteso che l’adempimento può attenere alla sola sfera organizzativa delle visite e non sposta la responsabilità legale ed economica (propria dell’utilizzatore) in capo all’agenzia.
2. Capitolato di gara art 3-4. In ordine al periodo di prova di chiede di rettificare quanto esposto e di attenersi a quanto normato dall’art. 35 del CCNL delle ApL e segnatamente: il periodo di prova non può essere inferiore a 1 giorno e superiore a 11 per missioni fino a 6 mesi nonché a 13 per quelle superiori a 6 mesi ed inferiori a 12 e 30 giorni di calendario nel caso di missioni che prevedano un contratto di assunzione pari o superiore a 12 mesi. Resta inteso che per le missioni di durata inferiore a 15 giorni può essere stabilito un solo giorno di prova. Le frazioni inferiori a 15 giorni si arrotondano all’unità superiore.
3. Capitolato di gara art 3 lettera k). Si evidenzia che nel servizio di somministrazione lavoro tutta la materia dell’igiene e sicurezza è in capo all’impresa utilizzatrice. Dal combinato disposto dei dettati normativi richiamati si evince, infatti, che: “Il lavoratore somministrato non è computato nell'organico dell'utilizzatore ai fini dell'applicazione di normative di legge o di contratto collettivo, fatta eccezione per quelle relative alla tutela della salute e della sicurezza sul lavoro†(art. 34, comma 3 d.lgs. n. 81/2015) “L'utilizzatore osserva nei confronti dei lavoratori somministrati gli obblighi di prevenzione e protezione cui è tenuto, per legge e contratto collettivo, nei confronti dei propri dipendenti (art. 35, comma 4, d.lgs. n. 81/2015).†Gli oneri, in tema di salute e sicurezza, posti inderogabilmente in capo all’utilizzatore sono:
4. Sorveglianza sanitaria
5. Formazione: Specifica
6. Fornitura dei DPI, Redazione del DVR, nomina medico competente, DUVRI se necessario presso locali terzi, rispetto protocolli COVID
Si invita pertanto a rettificare.
7. Capitolato di gara art 3 lettera n). In ordine alla sostituzione del personale somministrato per atteggiamenti o comportamenti sconvenienti, si chiede di rettificare quanto contenuto precisando che la sostituzione di una risorsa e la risoluzione del contratto di lavoro potrà aver luogo solo per mancato superamento del periodo di prova o a seguito di un procedimento disciplinare con licenziamento per giusta causa.
8. Capitolato di gara art 5. In merito alla produzione di buste paga, libro matricola ecc.., si evidenzia che la stessa avverrà nei limiti del GDPR 679.2016.
9. Capitolato di gara art. 8. Si chiede di specificare che la comminazione delle penali, preceduta da regolare contraddittorio tra le parti, avverrà mediante apposita nota di debito e non attraverso la compensazione dei compensi dovuti all’agenzia. si chiede, inoltre, di puntualizzare che, al di fuori dei casi di dolo o colpa grave, le pretese risarcitorie non potranno riguardare danni indiretti o perdite di profitto e comunque non dovranno eccedere (singolarmente o congiuntamente considerate) il 20% del valore del corrispettivo previsto a favore dell'agenzia.
10. Capitolato di gara art 18. Relativamente alla facoltà di recesso da parte dell’ente, si chiede di rettificare specificando che l’ente rimborserà l’agenzia delle spettanze retributive dovute sino alla naturale scadenza della missione. Invero, l’articolo 33 del D.Lgs.81/2015 prevede testualmente: “con il contratto di somministrazione di lavoro l'utilizzatore assume l'obbligo di comunicare al somministratore il trattamento economico e normativo applicabile ai lavoratori suoi dipendenti che svolgono le medesime mansioni dei lavoratori da somministrare e a rimborsare al somministratore gli oneri retributivi e previdenziali da questo effettivamente sostenuti in favore dei lavoratoriâ€; l’articolo 45 del CCNL delle Agenzie di somministrazione, in caso di interruzione della missione nei contratti a tempo determinato, prevede, tra l’altro, la possibilità di essere impiegato in un’altra missione, fermo restando l’utilizzo nell’ambito dell’area professionale di cui alla classificazione del personale del presente CCNL, nella quale è stato originariamente inquadrato o, in questo stesso ambito professionale, sentite le OO.SS stipulanti il presente CCNL, presso la medesima ApL.
Risposta :
1.Capitolato di gara art 2 punto 11 e art. 3 lettera l) art. 9. Per quanto
attiene le visite mediche e gli accertamenti preliminari all’assunzione, si
evidenzia che nel servizio di somministrazione lavoro tutta la materia
dell’igiene e sicurezza è in capo all’impresa utilizzatrice. Dal combinato
disposto dei dettati normativi del D Lgs 81.2015 si evince, infatti, che: “Il
lavoratore somministrato non è computato nell'organico dell'utilizzatore ai
fini dell'applicazione di normative di legge o di contratto collettivo, fatta
eccezione per quelle relative alla tutela della salute e della sicurezza sul
lavoro†(art. 34, comma 3 d.lgs. n. 81/2015) “L'utilizzatore osserva nei confronti
dei lavoratori somministrati gli obblighi di prevenzione e protezione cui è
tenuto, per legge e contratto collettivo, nei confronti dei propri dipendenti
(art. 35, comma 4, d.lgs. n. 81/2015).†Nondimeno, l’art. 40 del CCNL delle ApL
ribadisce che tutti gli oneri in tema di salute e sicurezza sono in capo
all’impresa utilizzatrice, costituendo giusta causa di dimissioni del
lavoratore in caso di mancato rispetto dei predetti obblighi da parte della
stessa. E’ parimenti incontrovertibile che detto adempimento sia da ascriversi
in capo all’utilizzatore anche in fase pre assuntiva, come previsto dai propri
protocolli sanitari. Alla luce di quanto esplicitato, si invita a rettificare
quanto indicato atteso che l’adempimento può attenere alla sola sfera organizzativa
delle visite e non sposta la responsabilità legale ed economica (propria
dell’utilizzatore) in capo all’agenzia.
1. A
rettifica di quanto riportato nel Capitolato Speciale d’Appalto si specifica
che sono in capo all’Impresa Utilizzatrice gli oneri in materia di salute e
sicurezza sul lavoro e che pertanto anche la visita medica pre-assuntiva è in
carico all’utilizzatore.
2. Capitolato di gara art 3-4. In ordine al periodo
di prova di chiede di rettificare quanto esposto e di attenersi a quanto
normato dall’art. 35 del CCNL delle ApL e segnatamente: il periodo di prova non
può essere inferiore a 1 giorno e superiore a 11 per missioni fino a 6 mesi
nonché a 13 per quelle superiori a 6 mesi ed inferiori a 12 e 30 giorni di
calendario nel caso di missioni che prevedano un contratto di assunzione pari o
superiore a 12 mesi. Resta inteso che per le missioni di durata inferiore a 15
giorni può essere stabilito un solo giorno di prova. Le frazioni inferiori a 15
giorni si arrotondano all’unità superiore.
2. Si specifica che l’art. 4
PERIODO DI PROVA è relativo all’Aggiudicatario ed ha per oggetto il contratto
di somministrazione di lavoro interinale e NON i singoli contratti di lavoro
che verranno attivati in corso di esecuzione del contratto d’appalto. Per quanto
riguarda il periodo di prova del lavoratore somministrato a parziale rettifica
di quanto indicato all’art. 3, lettera c) si richiama quanto previsto dall’art.
35 del CCNL delle APL.
3. Capitolato di gara art 3 lettera k). Si evidenzia
che nel servizio di somministrazione lavoro tutta la materia dell’igiene e
sicurezza è in capo all’impresa utilizzatrice. Dal combinato disposto dei
dettati normativi richiamati si evince, infatti, che: “Il lavoratore
somministrato non è computato nell'organico dell'utilizzatore ai fini
dell'applicazione di normative di legge o di contratto collettivo, fatta
eccezione per quelle relative alla tutela della salute e della sicurezza sul
lavoro†(art. 34, comma 3 d.lgs. n. 81/2015) “L'utilizzatore osserva nei
confronti dei lavoratori somministrati gli obblighi di prevenzione e protezione
cui è tenuto, per legge e contratto collettivo, nei confronti dei propri
dipendenti (art. 35, comma 4, d.lgs. n. 81/2015).†Gli oneri, in tema di salute
e sicurezza, posti inderogabilmente in capo all’utilizzatore sono:
4. Sorveglianza sanitaria
5. Formazione: Specifica
6. Fornitura dei DPI, Redazione
del DVR, nomina medico competente, DUVRI se necessario presso locali terzi,
rispetto protocolli COVID
Si invita pertanto a rettificare.
3.Con la presente si specifica
in relazione alle lettere k) e l) dell’art. 3 del Capitolato Speciale d’Appalto
che sono a carico dell’Impresa utilizzatrice gli oneri in tema di salute e
sicurezza nonché, come specificato nella risposta al quesito n. 1), le visite
mediche.
E’ in capo all’Impresa
utilizzatrice la redazione del DVR, inoltre provvederà a fornire ai lavoratori
somministrati anche:
- Addestramento;
- Esercitazioni emergenza;
- Formazione specifica, antincendio
e Primo soccorso;
- DPI;
- protocolli Covid.
7. Capitolato di gara art 3 lettera n). In ordine
alla sostituzione del personale somministrato per atteggiamenti o comportamenti
sconvenienti, si chiede di rettificare quanto contenuto precisando che la
sostituzione di una risorsa e la risoluzione del contratto di lavoro potrà aver
luogo solo per mancato superamento del periodo di prova o a seguito di un
procedimento disciplinare con licenziamento per giusta causa.
7. Si specifica che la
sostituzione del personale somministrato potrà aver luogo qualora vengano meno
i requisiti professionali, per giusta causa e per giustificato motivo ovvero
nei casi in cui viene meno l’elemento della fiducia costitutiva di rapporto di
lavoro, nonché per il mancato superamento del periodo di prova. Si procederà a seguito
di formale instaurazione di procedimenti disciplinari.
8. Capitolato di gara art 5. In merito alla
produzione di buste paga, libro matricola ecc.., si evidenzia che la stessa
avverrà nei limiti del GDPR 679.2016.
8. Si conferma.
9. Capitolato di gara art. 8. Si chiede di
specificare che la comminazione delle penali, preceduta da regolare
contraddittorio tra le parti, avverrà mediante apposita nota di debito e non
attraverso la compensazione dei compensi dovuti all’agenzia. si chiede,
inoltre, di puntualizzare che, al di fuori dei casi di dolo o colpa grave, le
pretese risarcitorie non potranno riguardare danni indiretti o perdite di
profitto e comunque non dovranno eccedere (singolarmente o congiuntamente
considerate) il 20% del valore del corrispettivo previsto a favore
dell'agenzia.
9.Si specifica, come anche
riportato all’art. 10 del Capitolato Speciale d’Appalto che qualsiasi
contestazione/inadempienze che possano generare l’applicazione di penali,
saranno precedute da contraddittorio scritto e che nell’eventualità della
comminazione delle sanzioni la stessa avverrà mediante apposita nota di debito.
Per la determinazione
dell’ammontare delle penali si rimanda all’art. 8 del Capitolato Speciale
d’Appalto.
10. Capitolato di gara art 18. Relativamente alla
facoltà di recesso da parte dell’ente, si chiede di rettificare specificando
che l’ente rimborserà l’agenzia delle spettanze retributive dovute sino alla
naturale scadenza della missione. Invero, l’articolo 33 del D.Lgs.81/2015 prevede
testualmente: “con il contratto di somministrazione di lavoro l'utilizzatore
assume l'obbligo di comunicare al somministratore il trattamento economico e
normativo applicabile ai lavoratori suoi dipendenti che svolgono le medesime
mansioni dei lavoratori da somministrare e a rimborsare al somministratore gli
oneri retributivi e previdenziali da questo effettivamente sostenuti in favore
dei lavoratoriâ€; l’articolo 45 del CCNL delle Agenzie di somministrazione, in
caso di interruzione della missione nei contratti a tempo determinato, prevede,
tra l’altro, la possibilità di essere impiegato in un’altra missione, fermo
restando l’utilizzo nell’ambito dell’area professionale di cui alla
classificazione del personale del presente CCNL, nella quale è stato originariamente
inquadrato o, in questo stesso ambito professionale, sentite le OO.SS
stipulanti il presente CCNL, presso la medesima ApL.
10. Come riscontrato nel
quesito 3 bis, si specifica che in caso di recesso/risoluzione anticipata del contratto d’appalto sarà
garantito il diritto dei lavoratori a portare a termine i contratti individuali
fino alla naturale scadenza con conseguente onere dell’impresa utilizzatrice di
rimborso dei costi sostenuti dall’Agenzia (artt. 33, 35 c.2 D.Lgs. 81/15).