Domanda :
Si premette che pietra miliare del Codice degli Appalti è il principio della più ampia partecipazione degli operatori economici e sancisce anche l’ampia discrezionalità alle Stazioni Appaltanti di stabilire i criteri selettivi di partecipazione purché connotati della necessaria proporzionalità e ragionevolezza.
In ordine a quanto richiesto al paragrafo 6.4) secondo capoverso del Disciplinare di Gara “la distanza dalla sede individuata dovrà essere entro i 250 chilometri dalla sede dell’Unione Terre d’Argineâ€, prevedendone anche una premialità in ordine alla minore distanza tra la sede operativa dell’operatore economico e la sede della Stazione Appaltante, si segnala quanto segue:
i) La limitazione inerente la territorialità, è ritenuta limitativa della libertà imprenditoriale, nonché del principio di concorrenza e di non discriminazione, giacché secondo recentissima giurisprudenza si conferma inammissibile la restrizione territoriale ad un ambito individuato dalla stazione appaltante. Tale restrizione, infatti, colliderebbe con la proiezione sovranazionale propria del sistema dinamico di acquisizione; estrometterebbe dal mercato del sistema dinamico di acquisizione un cospicuo numero di operatori economici, la cui attività non è radicata nel tessuto sociale lavorativo.
ii) Anche l’Anac (solo per citare un parere ma ve ne sono altri dello stesso tenore) si è espresso in proposito (Vedasi il Parere n. 107 del 17 giugno 2015): “le eventuali disposizioni contenute nei bandi di gara e/o lettere di invito che richiedano il requisito di territorialità devono ritenersi nulle in quanto in contrasto con il principio di tassatività delle cause di esclusione nonché per violazione del principio di carattere generale di non discriminazione.†L’ANAC ha ritenuto corretto l’operare di una stazione appaltante che non ha applicato alcuna limitazione territoriale per la partecipazione alla gara.
iii) Anche la Corte Costituzionale, in più occasioni, ha chiarito che discriminare le imprese sulla base di un elemento di localizzazione territoriale (anche prevedendo punteggi premiali) contrasta con il principio di eguaglianza
iv) Pur non essendo previsto il requisito a pena di esclusione, ogni caso, attribuire un punteggio al solo concorrente che possiede già al momento dell’offerta una sede operativa presente sul territorio, significa di fatto discriminare sotto il profilo territoriale quegli operatori economici che abitualmente operano al di fuori del territorio indicato nel Disciplinare di Gara, avvantaggiando in modo eccessivo e, a giudizio non solo della scrivente, ingiustificato, quegli operatori che già si trovano ad operare in detto raggio chilometrico.
v) La condizione di partecipazione, così come formulata al suddetto paragrafo 6.4) secondo capoverso del Disciplinare di Gara, introduce una inevitabile restrizione territoriale, imponendo un limite inderogabile che estromette dalla procedura selettiva i soggetti economici, come la scrivente, che è comunque interessata ad operare in loco ma non già con deposito archivistico entro 250 km dalla sede dell’Unione Terre d’Argine sita in Carpi.
vi) Ancor più selettivo e penalizzante appare il punto 9) della griglia di valutazione ove si prevede una consistente premialità proprio per gli operatori economici operanti sul territorio.
vii) Né la Stazione Appaltante sembrerebbe potersi appellare alla possibilità della consultazione della documentazione in quanto l’oggetto dell’affidamento è la digitalizzazione della documentazione archiviata che, infatti, può essere dematerializzata così che l’Ente, in tempi brevissimi (anche ad horas), può accedere alla documentazione digitale in tempo reale avendone la disponibilità su piattaforma web. La scansione dei documenti richiesti e/o recapito può essere effettuato anche tramite PEC che permette addirittura di sostituire la raccomandata nei rapporti ufficiali.
viii) Non da ultimo per importanza si segnala che la scrivente società si è vista aggiudicare il medesimo servizio in comuni e unioni viciniori a Unione Terre d’Argine.
Si chiede, pertanto, di voler disporre l’annullamento della citata limitazione che non consente, allo stato, alla scrivente società di poter partecipare alla selezione del contraente, avendo i depositi ad una distanza superiore a 250 km.
Con Ossequio,
Risposta :
Buongiorno, il requisito richiesto dal disciplinare di gara, al
punto 6.4, è un requisito di esecuzione che non preclude la possibilità
di partecipare alla gara a chi ne è sprovvisto. Non si tratta pertanto di una clausola inserita in violazione dei
principi di libera concorrenza e di massima partecipazione, in quanto consente
all’impresa di organizzarsi all’esito della vittoriosa partecipazione, senza
obbligarla a sostenere anzitempo l’onere richiesto dalla lex specialis di gara
(cfr. ex multis Consiglio di Stato, V, 18 dicembre 2017, n. 5929).
Alla luce di quanto sopra detto, è evidente che l’attribuzione di un
punteggio premiale, previsto dalla lettera B, punto 9, della tabella di cui al
punto 19.1 del disciplinare di gara deve essere letta non nel senso di
attribuire un punteggio maggiore agli operatori economici operanti sul
territorio ma nel senso che il maggior punteggio va riconosciuto a chi al
momento della partecipazione alla gara si offra di dotarsi, in caso di
aggiudicazione, di una sede di deposito la più vicina possibile alla sede
dell’Unione delle Terre d’Argine.
Cordiali saluti