Domanda :
QUESITO N. 4 - Viene chiesta la disponibilità di prevedere, in caso di aggiudicazione, l’inserimento nei rispettivi Capitolati di Polizza della Clausola di seguito riportata:
ESCLUSIONE OFAC - SANZIONI INTERNAZIONALI: Gli [Assicuratori] [Riassicuratori] non sono tenuti a fornire alcuna copertura o a disporre alcun risarcimento ai sensi del presente contratto, qualora ciò implichi qualsiasi tipo di violazione di legge o regolamento in materia di sanzioni internazionali, che esponga gli [Assicuratori] [Riassicuratori], la loro capogruppo o la loro controllante a qualsiasi violazione delle leggi e dei regolamenti in materia di sanzioni internazionali.
Qualora invece i Capitolati di Polizza prevedessero già la suddetta Clausola di ESCLUSIONE OFAC, ma in una versione anche solo in parte difforme da quella proposta dalla Scrivente, si chiede la Vs. disponibilità ad acconsentire alla mera sostituzione della medesima.
QUESITO N. 5 - Viene chiesta la disponibilità, in caso di aggiudicazione, all’inserimento nei Capitolati RC PATRIMONIALE e TUTELA LEGALE della seguente appendice:
APPENDICE DI RESTRIZIONE DELL’AMBITO DI APPLICAZIONE TERRITORIALE
Le parti convengono che la presente polizza sia modificata come segue:
Indipendentemente da qualsiasi disposizione contraria contenuta nella presente polizza, o in qualsiasi appendice o estensione aggiunta alla presente polizza, non vi sarà alcuna copertura garantita dalla polizza per qualsiasi pretesa, azione, causa o procedimento per la parte in cui siano introdotti, promossi o proseguiti in un’Area Specifica; ad eccezione degli importi sostenuti al di fuori di un’Area Specifica da una persona fisica al di fuori di un’Area Specifica per difendersi da una pretesa, azione, causa o procedimento introdotti, promossi o perseguiti in un’Area Specifica, ma esclusivamente nella misura in cui tali importi siano coperti da qualche garanzia prevista dalla presente polizza.
Ai fini della presente appendice, per “Area Specifica†si intende: (a) la Repubblica di Bielorussia e/o
(b) la Federazione Russa (come riconosciuta dalle Nazioni Unite) o i suoi territori, comprese le acque territoriali o i protettorati in cui ha il controllo legale (per controllo legale si intende quello riconosciuto dalle Nazioni Unite).
Laddove vi fosse un conflitto tra i termini di questa appendice e la polizza, prevarrà il contenuto della presente appendice, salva in ogni caso l’applicazione di qualsiasi clausola Sanzioni. Se una qualsiasi disposizione di questa appendice è, o in qualsiasi momento diventa, in qualsiasi misura, non valida, illegale o inapplicabile ai sensi di qualsiasi provvedimento o norma di legge, tale disposizione sarà, in tale misura, considerata non far parte di questa appendice, ma la validità, legalità e applicabilità del resto di questa appendice non saranno influenzate.
Tutti gli altri termini, condizioni ed esclusioni rimangono invariati.
QUESITO N. 6 - Viene chiesto se gli Enti aderenti alla procedura di gara hanno rappresentanze, interessi commerciali, società Controllate/Partecipate, fatturato/vendite, dipendenti/collaboratori all’interno dei territori della Repubblica di Bielorussia e/o della Federazione Russa.
QUESITO N. 7 - Lotto INFORTUNI - Viene chiesto se al momento sono previsti, durante il periodo oggetto di affidamento, viaggi/trasferte di lavoro o comunque organizzate dagli enti contraenti in Russia, Bielorussia o Ucraina che comprendano la partecipazione di persone assicurate;
QUESITO N. 8 - Lotto INFORTUNI - Viene chiesta conferma, solo se il Contraente è un Comune o un’Università, che l’Ente non ha in corso gemellaggi con Enti e/o Istituzioni appartenenti alla Federazione Russa e/o alla Repubblica di Bielorussia. Nel caso invece l’Ente ne avesse, vi chiediamo di fornire dettagli al riguardo.
QUESITO N. 9 - Lotto KASKO - Viene chiesto se ci sono differenze di rilievo presenti tra le condizioni in scadenza e quelle ora proposte con riguardo alle garanzie prestate, al limite di indennizzo per veicolo, allo scoperto/franchigia per sinistro.
QUESITO N. 10 - Chilometri registrati “a consuntivo†- Per ciascuna annualità, dal 2018 al 2022, a cui è riferita la statistica sinistri pubblicata ed in ogni caso i riferimenti chilometrici almeno per le ultime tre annualità.
QUESITO N. 11 - Per il lotto RC GENERALE, viene chiesta la disponibilità, in caso di aggiudicazione, all’inserimento sul capitolato della clausola sotto-riportata. Qualora invece i Capitolati di Polizza prevedessero già la suddetta Clausola di ESCLUSIONE CYBER, ma in una versione anche solo in parte difforme da quella proposta dalla Scrivente, si chiede la disponibilità ad acconsentire alla mera sostituzione della medesima
"Esclusione Cyber - Si intendono esclusi da tutte le Sezioni i danni derivanti da qualsiasi Richiesta di risarcimento per Cyber Liability.
Per Cyber Liability si intende: a) il mancato funzionamento di hardware, software o firmware aventi la funzione o lo scopo di impedire che un Attacco a sistema informatico o un Computer virus danneggi, distrugga, corrompa, sovraccarichi, aggiri o comprometta la funzionalità di un sistema informatico, software e apparecchiature ausiliarie di un Terzo. Per attacco a sistema informatico: si intende qualsiasi attacco informatico non autorizzato o utilizzo non consentito, inclusi a titolo esemplificativo l’uso fraudolento di firme elettroniche, forzatura, phishing effettuato da un Terzo o da un Dipendente; b) la trasmissione di Computer virus da parte dell’Assicurato, dove per Computer Virus si intende qualunque programma o codice ideato per danneggiare un sistema computerizzato e/o per impedire ad un sistema computerizzato di funzionare in modo accurato e/o appropriato. c) ogni effettiva o asserita violazione di legislazione, o di ciascuna previsione, legge o regolamento relativo alla protezione di dati personali e di tutela della privacy di un Terzo da parte dell’Assicurato, commessa attraverso le risorse informatiche dell’Assicurato; d) ogni violazione di doveri, errori, omissioni, dichiarazioni errate, violazione di riservatezza derivante dall’operatività dei siti internet, intranet o extranet dell’Assicurato.
La presente esclusione non si applica in caso di morte, lesioni personali derivanti dai fatti e circostanze di cui ai punti (i) e (ii) e purché tali fatti e circostanze accadano nel contesto dell’attività, dai servizi resi e/o dai prodotti dell'Assicurato descritti in polizza."
Risposta :
RISPOSTA
N. 4 - Fermo
quanto riportato all’Art. 4.1 del Disciplinare di gara, posto appunto che i
capitolati prevedono specifico articolo titolato “Sanzioni e restrizioni
internazionaliâ€, avente stesura in parte difforme da quanto proposto dall’OE
scrivente, ma con contenuti di fatto sostanzialmente analoghi, si accorda la
disponibilità, in caso di aggiudicazione, alla sostituzione della clausola con
quella proposta dall’OE scrivente.
RISPOSTA N. 5 - Premesso che in entrambi i
capitolati è presente una clausola di “Validità territoriale e giurisdizioneâ€
(Art. 20 RC Patrimoniale - Art. 21 Tutela Legale) e “Territorial Esclusion
Clause†(Sez. V RC Patrimoniale), nulla osta, comunque, in caso di
aggiudicazione, ad un’integrazione volta ad escludere espressamente l’area
specifica relativa ai territori della Federazione Russa e della Bielorussia
nella versione indicata dall’OE richiedente.
RISPOSTA N. 6 - Si precisa che attualmente, ciascun Ente,
“non ha rappresentanze, interessi commerciali, società Controllate/Partecipate,
fatturato/vendite, dipendenti/collaboratori all’interno dei territori della
Repubblica di Bielorussia e/o della Federazione Russaâ€.
RISPOSTA N. 7 - Si precisa, a valere per
ciascun Ente, che per il momento non sono previsti “viaggi/trasferte di lavoro
o comunque organizzate dagli enti contraenti
in Russia, Bielorussia o Ucraina che comprendano la partecipazione di persone
assicurate.
RISPOSTA N. 8 - Si precisa che attualmente, a
valere per ciascun Ente, non risultano “in corso gemellaggi con Enti e/o
Istituzioni appartenenti alla Federazione Russa e/o alla Repubblica di
Bielorussiaâ€.
RISPOSTA N. 9 - Si conferma che non ci sono differenze di rilievo presenti tra le
condizioni in scadenza e quelle ora proposte e per ulteriori informazioni si
rimanda a quanto riportato nel documento pubblicato e denominato “Progetto
tecnicoâ€
RISPOSTA
N. 10 - Non essendo prevista la
regolazione del premio sulla base dei chilometri percorsi, non è possibile
fornire il dato richiesto. Si rappresenta in ogni caso che il numero dei
chilometri indicati “a forfait†è stimato sulla base delle effettive
percorrenze verificate su base statistica di ciascun Ente.
RISPOSTA N. 11 - Fermo
quanto riportato all’Art. 4.1 del Disciplinare di gara, posto appunto che il capitolato tecnico prevede già tale esclusione (Sez. V
Esclusioni – Art. 1), pur con stesura più ridotta, ma con
contenuti di fatto sostanzialmente analoghi, si accorda
la disponibilità, in caso di aggiudicazione, alla sostituzione della clausola
con quella proposta dall’OE scrivente