Domanda :
Buongiorno, con la presente si richiedono i seguenti chiarimenti:
1. In merito alla griglia punteggi di cui all’art. 12.1.1 del Disciplinare di gara ed in particolare in merito ai criteri A.1 e A.2 si chiede di chiarire come avvenga la valutazione del criterio qualitativo in quanto al criterio A.5 sono assegnati 4 punti nel caso in cui non vengano sottoposte alla commissione ulteriori relazioni tecniche. Questo chiarimento sulla modalità di valutazione qualitativa dei due criteri è motivata anche dal fatto che nel capitolato speciale di appalto all’art. 4.2.2 (per il criterio A.1) ed all’art. 4.2.3 (per il criterio A.2) vengono richieste esplicitamente varie documentazioni da allegare ad esempio a riprova dell’esistenza di procedure di emergenza sul tema degli sversamenti, sul tema della formazione del personale in merito alla sicurezza e sulla dimostrazione dell’idoneità del Consulente per la sicurezza del trasporto di merci pericolose. Siamo quindi a chiedere conferma che l’allegazione di tale documentazione non comporti l’annullamento del punteggio di cui al criterio A.5. e che la valutazione qualitativa sia eseguita sui documenti richiesti. Vi preghiamo di confermare tale interpretazione o di chiarire in caso diverso.
2. Per i criteri A.3 e A.4 si chiede di chiarire se, come descritto al punto 12.1.1. del Disciplinare di gara, la descrizione delle soluzioni per la segnalazione di non conformità ed ai sistemi di tracciabilità e rendicontazione delle percentuali di rifiuti deve essere confinata alla sola scrittura dell’apposita cella prevista nel modello excel dell’allegato B Offerta tecnica Griglia di Valutazione con i relativi limiti di caratteri e visualizzazione o è possibile allegare relazioni di dettaglio.
3. Sulla base dei quesiti 1 e 2, per il criterio A.5 si chiede di chiarire come lo stesso si relazioni con l’esigenza di descrizione dei precedenti criteri e con l’attribuzione del punteggio del presente sub-criterio che premia l’utilizzo del solo allegato fornito con la documentazione di gara.
4. Per i criteri C1 e C2 si chiede di chiarire come possa venire attribuito il punteggio massimo per entrambi i sub-criteri in quanto ambedue chiedono di specificare il valore percentuale di mezzi adibiti alla raccolta ed al trasporto dei rifiuti, l’uno relativamente agli automezzi Euro 5 ed Euro 6 e l’altro relativamente agli automezzi con alimentazione alternativa. Pertanto la quota percentuale di automezzi offerti per il criterio C1 non può essere offerta per il criterio C2 poiché il 100% non può esser altro che la somma delle percentuali offerte nei suddetti sub-criteri. Ad esempio se un partecipante offre un parco veicolare al 100% elettrico (la migliore proposta dal punto di vista tecnico ambientale possibile) ed acquisisce i 4 punti del criterio C.2, avrà 0% di mezzi euro 5-6 quindi quale punteggio riceverà per il criterio C.1? come si relaziona matematicamente l’assegnazione dei due criteri senza penalizzare un caso o l’altro? Si richiede di chiarire tale aspetto con esempi in grado di rendere univoca l’assegnazione dei punteggi dei due criteri.
5. In relazione alla clausola sociale di cui all’art. 29 del CSDA, che prevede l’assorbimento del personale benché prioritario, imporrebbe all’operatore economico aggiudicatario di assumere anche soltanto una delle 27 unità citate nell’allegato “Tabella Qualifiche personale Clausola socialeâ€, conservando le condizioni contrattuali preesistenti ovvero full time o nella migliore delle ipotesi part time al 50% (in base alle indicazioni presenti nella tabella). L’operatore economico si ritroverebbe quindi alle proprie dipendenze personale utilizzabile per attività da fornire in una ristretta fascia temporale e non continuativa. Tale personale resterebbe senza possibilità di collocamento lavorativa per gran parte dell’anno. I CCNL peraltro impongono generalmente l’assorbimento ove mai ricorrano i presupposti della prevalenza dell’impiego sul servizio appaltato, fattispecie che non potrà mai ricorrere nell’appalto in parola. SI chiede chiarimento in merito alla previsione della clausola sociale.
6. In merito al criterio E.1 di valutazione siamo a richiedere delucidazioni relativamente alla dotazione della taratura valida del SIPI. Non abbiamo trovato riscontro di normativa, sistema di certificazione o omologazione che abbia questa denominazione. Vi chiediamo di chiarire tale richiesta e quali riferimenti utilizzare per dimostrare la validità di sistemi di taratura equivalenti.
7. In merito al modello excel dell’allegato B Offerta tecnica Griglia di Valutazione, siamo a richiedere come debba essere interpretata, compilata ed in quali casi la colonna denominata “Punteggio di autovalutazione tra 0 ed 1â€.
8. In merito all’offerta tecnica, si chiede di chiarire se la documentazione richiesta risulta esclusivamente quella contemplata dal modello fornito Allegato B – Offerta tecnica e relativo Allegato B Offerta tecnica Griglia di valutazione o, come riportato al punto 10.5 del Disciplinare di gara, che cita testualmente “il Concorrente dovrà caricare la propria offerta tecnica nel quale devono essere descritte le modalità di espletamento delle prestazioni oggetto della presente procedura†e come la stessa deve essere strutturata rispetto ai modelli forniti, al punteggio del sub-criterio A.5 ed all’assenza di punteggio di valutazione dedicato.
Distinti Saluti
Risposta :
1) Per riscontrare i criteri A.1 ed A.2, soddisfando al
contempo il criterio A.5, l’Operatore Economico potrà compilare l’Allegato B
‘Offerta Tecnica Griglia di Valutazione’ commentando nell’apposita cella ‘Come
la ditta rispetterà il requisito’. Si prega di adattare le dimensioni delle
celle al termine della compilazione in modo da rendere leggibile quanto
annotato.
Inoltre, come precisato nell'Allegato B ‘Offerta Tecnica
Griglia di Valutazione', l’Operatore potrà allegare all’Offerta Tecnica
documenti comprovanti la sussistenza dei requisiti premiali di cui è dichiarato
il possesso quali certificati, procedure, piani (avendo cura di aggregare
la documentazione a supporto in un unico file pdf, con una prima pagina di
Elenco degli Allegati).
Si conferma che la semplice allegazione di tale documentazione non è
considerata negativamente ai fini del riconoscimento del punteggio di cui al
criterio A.5. e che la valutazione qualitativa sarà effettuata considerando i
documenti prodotti. Il mancato riconoscimento del criterio premiale A.5 si lega
principalmente alla presentazione di ulteriori relazioni tecniche esplicative delle
risposte.
2) Come per il punto che precede, per riscontrare i
criteri A.3 ed A.4, l’Operatore Economico potrà compilare l’Allegato B ‘Offerta
Tecnica Griglia di Valutazione’ commentando nell’apposita cella ‘Come la ditta
rispetterà il requisito’ con una breve risposta ad introduzione alle procedure
allegate, mentre non si richiede di commentare la risposta in una ulteriore
Relazione tecnica.
L’Operatore Economico potrà quindi allegare procedure
aziendali esistenti o appositamente elaborate, in modo da rendere chiaro lo
svolgimento dell'attività da parte della Ditta in caso di stipula del contratto
oggetto dell’appalto.
3) Il criterio A.5 sarà soddisfatto allorchè l’Operatore
presenti l’Offerta Tecnica avvalendosi dei modelli allegati al Bando di Gara,
in particolare l’Allegato B ‘Offerta Tecnica’ e l’Allegato B ‘Offerta Tecnica
Griglia di Valutazione’. Si precisa che l’Operatore potrà adattare la
dimensione della cella ‘Come la ditta rispetterà il requisito’ in
considerazione delle notazioni ritenute necessarie nonché potrà allegare
documentazione a supporto del criterio di cui è dichiarato il possesso.
4) Tramite i criteri C1 e C2 si chiede di elencare i mezzi
che si prevede di destinare all’appalto, che durante l'espletamento del
servizio potranno essere sostituiti unicamente con mezzi dal sistema di
alimentazione equivalente o migliorativo dal punto di vista emissivo.
Si è ritenuto di non valorizzare i mezzi dalle prestazioni ambientali
decisamente inferiori (Euro 4 e precedenti); tuttavia si è ritenuto che
valorizzare i soli mezzi ad alimentazione alternativa, attualmente non
sufficientemente diffusi, non avrebbe consentito di assicurare correttamente il
servizio.
Infatti i due criteri risultano reciprocamente penalizzanti in egual misura,
poiché come somma dei due criteri C1 e C2, il massimo punteggio ottenibile sarà
4 punti su 8, in quanto entrambi i criteri si rapportano alla stessa
percentuale del 100% dei mezzi. Ad esempio, un elenco di n.4 mezzi ad
alimentazioni Euro 5 e Euro 6 e di n.6 mezzi ad alimentazioni alternative, e
n.0 mezzi Euro 4, assegnerebbe 1,6 punti al criterio C.1, e 2,4 al criterio
C.2.
Si specifica che non è necessario essere attualmente in possesso del mezzo, ma
occorre poterne avere la disponibilità in caso di stipula del contratto.
5) Come chiarito nella Delibera 13 febbraio 2019
dell’Autorità Nazionale Anticorruzione “l'applicazione della
clausola sociale non comporta un indiscriminato e
generalizzato dovere di assorbimento del personale utilizzato
dall'impresa uscente, dovendo tale obbligo
essere armonizzato con l'organizzazione aziendale del
nuovo affidatario. Il riassorbimento del personale e'
imponibile nella misura e nei limiti in cui
sia compatibile con il fabbisogno richiesto
dall'esecuzione del nuovo contratto e con la pianificazione e l'organizzazione
definita dal nuovo assuntoreâ€.
Pertanto l’accettazione della clausola sociale, finalizzata
a garantire la stabilità occupazionale del personale impiegato, non impone
alcun - automatico - obbligo di assorbimento del personale occupato dal
precedente gestore (indicato nell’allegato al Capitolato ‘Qualifiche
professionali personali’).
L’assorbimento dei lavoratori alle dipendenze dell'appaltatore uscente sarà, se
del caso, armonizzato e reso compatibile con l'organizzazione di impresa
prescelta dall'impresa subentrante e con le relative esigenze
tecnico-organizzative e di manodopera.
Il personale sarà eventualmente inquadrato con contratti che rispettano
integralmente il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti
collettivi nazionali e territoriali in vigore per il settore.
Si precisa infine che le stazioni appaltanti possono prevedere la clausola
sociale anche in appalti non ad alta intensità di manodopera.
6) Per i mezzi auto compattatori si chiede di fornire
certificato di taratura del sistema di pesatura e di omologa. In
particolare viene richiesto quanto segue:
- Il Sistema di pesatura deve essere dotato
dell’Omologazione legale CE-M per cui tutti gli strumenti per pesare utilizzati
in rapporto con terzi devono essere sottoposti a prima verifica (omologazione)
e successivi rinnovi con periodicità fissata per legge a 3 anni.
- Il Sistema di pesatura deve essere dotato di taratura effettuata entro due
anni solari presso un laboratorio accreditato ai sensi della norma ISO/IEC
17025.
7) La cella ‘punteggio di autovalutazione’ potrà essere
compilata dall’Operatore per ciascun criterio cui è associata. La relativa
compilazione non è obbligatoria ma assolve ad una funzione orientativa in linea
con il principio di autoresponsabilità.
8) Si conferma che l’Operatore che si avvalga dei modelli
allegati al Bando di gara (Allegato B – Offerta tecnica e Allegato B Offerta
tecnica Griglia di valutazione) soddisferà il criterio A.5 e quanto previsto
dall’art. 10.5 del Disciplinare di gara purchè:
- si offra adeguato commento a ciascun criterio indicato nell’apposita cella
‘Come la ditta rispetterà il requisito’. Con ‘adeguato commento’ si intende non
sufficiente la dichiarazione di possesso del requisito richiesto, quanto
piuttosto la descrizione/spiegazione della sua applicazione ai fini dello
svolgimento del servizio (es. a commento del criterio A.4 non basta affermare
di rispettare il requisito e quindi di essere in possesso di una modalità di
tracciamento e rendicontazione delle percentuali dei rifiuti effettivamente
destinati a riciclo, ma occorre esplicitare chiaramente la procedura e le
modalità di tracciamento e di rendicontazione);
- si offra adeguata documentazione a supporto di ciascun criterio indicato come
posseduto. Con adeguata documentazione a supporto si intende l’allegazione
delle procedure e/o dei documenti richiamati dal criterio in commento e/o
comunque necessari a comprovarli (es. criterio A.1 registri di formazione e/o
attestati esplicitanti gli argomenti trattati nel corso di formazione; criterio
A.2 piano di controllo sulla modalità dei conferimenti; criterio E.1
certificati di taratura del sistema di pesatura e di omologa ecc).