Domanda :
Buongiorno i nostri Uffici Direzionali competenti Vi formulano, nostro tramite, le segenti richieste di chiarimento relativamente alla Sezione Incendio:
- Si chiede report sinistri 2019 completo comprensivo di causali da danno
- Relativamente al report sinistro 2020 -2023 si chiede di precisare periodo di osservazione ed eventualmente integrarlo con periodo mancante almeno fino al 31/12/2023
- Si chiede breve descrizione dell’evento alluvionale di maggio che ha colpito l’Ente, con indicazione della stima di danno e numero immobili coinvolti
- Si chiede di trasmettere l’elenco dei FABBRICATI ASSICURATI completo del valore di Ricostruzione a nuovo di ciascun bene;
- Si chiede nome della Compagnia di Assicurazione, somme assicurate e Premio lordo annuo in corso;
- Si chiede se le condizioni in corso sono le stesse di quelle proposte in gara
- Si chiedono attuali limiti scoperti e franchigie relativi alle garanzie Terremoto, inondazione alluvione allagamento, eventi atmosferici, stop loss
- Si chiedono attuali limiti scoperti e franchigie relativi alle garanzie acqua condotta e spese ricerca e riparazione guasti
- Si chiede conferma che la proroga tecnica di 6 mesi di cui all’art 1.5 Durata del contratto operi solo a scadenza naturale del contratto e non anche in caso di recesso per sinistro
- 3.1 Precisazione sulle cose assicurate: si chiede cosa debba nello specifico intendersi per “quanto contribuisce direttamente ed indirettamente all'attivitàâ€.
- Si chiede conferma che la polizza opererà esclusivamente a copertura delle partite assicurate riportate nella tabella di pag 30 e 31 Sezione A e che in caso di aggiudicazione le somme assicurate dovranno intendersi quelle nella stessa tabella riportate
- 3.17 Veicoli ricoverati: si chiede se l’estensione di garanzia ai predetti beni debba intendersi operante per tutte le garanzie di polizza o limitata ad incendio esplosione e scoppio
- Si chiede conferma che il limite in cifra fissa per le garanzie terrorismo, Inondazioni, alluvioni, terremoto sia per sinistro annualità assicurativa in aggregato per tutti i beni assicurati
- Art 3.2 rinunci alla rivalsa: si chiede se la Compagnia possa avvalersi della rivalsa nei confronti di altra Compagnia Assicurativa che garantisca la responsabilità di terzi per gli eventi dannosi cagionati al contraente e limitatamente a quanto coperto dalla suddetta alta Compagnia
- 3.30 Limite di indennizzo: si chiede conferma che il limite di 20.000.000 debba intendersi quale massima esposizione di polizza per la Compagnia per sinistro annualità assicurativa fermi i sottolimiti previsti per le singole garanzie
- 3.32 Cedimento, franamento, smottamento del terreno: si chiede conferma che il limite di 1.5000.000 sia per sinistro e annualità assicurativa
- 7.9 Vincoli: si chiede di acquisire testi di eventuali vincoli che interesserebbero eventualmente la polizza
- Relativamente ai vincoli di cui sopra, se esistenti, si chiede conferma che fermo l’obbligo per la Compagnia a non apportare alla polizza alcuna variazione senza il preventivo consenso scritto dell'Istituto, è fatto salvo il diritto di cessazione anticipata prevista dal Capitolato nonché i diritti derivanti alla Società dall'applicazione dell'Art. 1898 Codice Civile
- Si chiede disponibilità in caso di aggiudicazione del rischio all’inserimento in polizza, anche eventualmente in sostituzione di clausole analoghe già presenti nel Capitolato, della seguente clausola o se, al contrario, l’inserimento della stessa sarà valutata quale variante peggiorativa:
“Esclusione Cyber risk†– Multiramo
DEFINIZIONI
Atto Cyber: qualsiasi atto o serie di atti correlati non autorizzati, dolosi o criminali ovvero una loro minaccia vera o presunta che, anche e non solo attraverso Malware o simili, indipendentemente dal tempo e dal luogo in cui sono posti in essere, possono comportare interferenze con la possibilità di accesso, di utilizzo o con l’operatività di un “Sistema Informaticoâ€.
Incidente Cyber:
• qualsiasi errore, omissione o serie correlata di errori od omissioni che possono comportare interferenze con la possibilità di accesso, di utilizzo o con l’operatività di qualsiasi “Sistema Informaticoâ€
• qualsiasi forma non dolosa o criminale di indisponibilità, di guasto e relativa serie di errori od omissioni che impedisce l’accesso, l’utilizzo e/o la regolare operatività di un “Sistema Informaticoâ€.
Dati informatici: qualsiasi informazione leggibile, compresi programmi e software, a prescindere dalla forma o modo in cui viene utilizzata (es. testo, figura, voce o immagini), consultata, trasmessa, elaborata, aperta o memorizzata da un “Sistema Informaticoâ€.
Malware o simili: qualsiasi programma informatico (che implica o meno l'auto-replicazione), inclusi a titolo esemplificativo "Virus", "Trojan Horse", "Worm", "Logic Bombs", "Ransomware", "Wiper", "Denial o Distributed Denial of Service Attacks", creato intenzionalmente con lo scopo di danneggiare, alterare una o più caratteristiche di un “Sistema Informaticoâ€.
Sistema Informatico: qualsiasi computer, hardware, tecnologia dell’informazione e sistema di comunicazione o dispositivo elettronico, incluso qualsiasi sistema simile o qualsiasi configurazione degli stessi e incluso qualsiasi dispositivo di input, output e/o archiviazione informatica dati, apparecchiature di rete o struttura/servizio di backup.
Supporto per l'elaborazione dei dati: indica qualsiasi proprietà assicurata dalla presente Polizza su cui possono essere archiviati i “Dati informatici†ma non i Dati informatici stessi.
Esclusione Cyber Risk
Dalla presente copertura sono escluse: perdite; responsabilità; danni materiali o non materiali di qualunque natura; danni da interruzione di esercizio; perdita di utilizzo, riduzione della funzionalità, riparazione, sostituzione, ripristino, riproduzione, perdita o furto di qualsiasi “Dato Informatico†(->definizione), od ogni altro ammontare relativo al valore del “Dato Informatico†(->definizione) stesso;
direttamente o indirettamente causati e/o derivanti da e/o connessi e/o attribuibili anche in parte ai seguenti eventi:
• “Atto Cyber†(->definizione) e “Incidente Cyber†(->definizione) ivi inclusa, ogni azione adottata per controllarli, prevenirli, terminarli o porvi comunque rimedio;
Per tale esclusione non sono applicabili eventuali condizioni particolari "Colpa grave" e "Buona fede" che pertanto – anche se presenti nel contratto - si intendono nulle e prive di ogni effetto in relazione agli eventi sopra indicati che rientrano nell’esclusione CYBER
Fatti salvi gli altri e diversi termini, condizioni ed esclusioni, si precisa che la presente polizza copre:
Relativamente alle sezioni (se presenti) Incendio, Furto, Danni da interruzione:
• la perdita fisica o il danno alla proprietà;
• qualsiasi danno da interruzione d’attività che deriva direttamente dalla perdita fisica o dal danno alla proprietà;
causati da incendio, esplosione, scoppio, anche se un Atto Cyber e/o un Incidente Cyber costituiscono causa indiretta o concorrente del danno.
Pertanto qualsiasi perdita di utilizzo, riduzione della funzionalità, riparazione, sostituzione, ripristino o riproduzione di qualsiasi “Dato informaticoâ€:
• non è indennizzabile ai sensi della presente polizza se causato esclusivamente da un “Atto Cyber†(?definizione) e/o un “Incidente Cyber†(?definizione);
• è indennizzabile ai sensi della presente polizza se causato da incendio, esplosione, scoppio, anche se un “Atto Cyber†(?definizione) e/o un “Incidente Cyber†(?definizione) sono causa indiretta o concorrente della perdita, rimanendo comunque escluso l’importo relativo al valore dei “Dati informaticiâ€; ferma l’applicazione della delimitazione di garanzia “Supporto di Dati e Dati†e relativi limiti e franchigie.
Relativamente alla sezione (se presente) di Responsabilità civile:
• i danni materiali o corporali involontariamente cagionati a terzi;
• e, nell’ambito del sottolimite previsto in polizza i danni derivanti da interruzioni o sospensioni, totali o parziali, di qualsiasi attività di terzi se sono conseguenti ai predetti danni materiali o corporali, derivanti da un Atto o Incidente Cyber (?definizioni).
Non sono quindi coperti i danni di qualsiasi natura ai Dati Informatici e i danni da stress emotivo/sofferenza psicologica.
La presente pattuizione sostituisce e prevale su ogni eventuale diversa o contraria previsione di polizza, che deve quindi intendersi priva di ogni effetto se incompatibile con la presente clausola.
- Si chiede disponibilità in caso di aggiudicazione del rischio all’inserimento in polizza, anche eventualmente in sostituzione di clausole analoghe già presenti nel Capitolato, della seguente clausola o se, al contrario, l’inserimento della stessa sarà valutata quale variante peggiorativa:
CLAUSOLA DI ESCLUSIONE DEL RISCHIO “MALATTIE PANDEMICHE O EPIDEMICHEâ€
Con riferimento a tutte le coperture previste dal presente contratto, resta convenuto che la presente polizza non comprende il rischio per “Malattia pandemica o epidemicaâ€.
Per gli effetti della presente pattuizione, per Malattia pandemica o epidemica si intende qualsiasi malattia, patologia, morbo, infezione, condizione o disturbo causati, in tutto in parte, da qualsiasi contatto diretto o indiretto o esposizione ad agenti patogeni di qualsiasi natura (quali, indicativamente e non esaustivamente, virus, batteri o parassiti), indipendentemente dal metodo di trasmissione, contatto o esposizione, in ordine ai quali sia stata riconosciuta dalle autorità sanitarie internazionali o nazionali una diffusione a livello pandemico, ovvero anche più limitatamente epidemico locale ma che, in quest’ultimo caso, per la gravità abbia comportato l’adozione da parte delle competenti autorità di specifiche disposizioni o misure finalizzate a prevenire la diffusione e/o contenere il contagio.
Di conseguenza è esclusa la prestazione di qualsiasi servizio assicurativo, copertura o qualsiasi beneficio, in relazione a perdita, danni direttamente o indirettamente causati, derivanti o riconducibili a qualsiasi Malattia pandemica o epidemica, come sopra definita.
Resta altresì specificatamente convenuto che:
• sono esclusi i danni e le perdite che possono derivare dagli atti e dalle misure per prevenire il contagio da qualsiasi Malattia pandemica o epidemica disposte dalle competenti autorità, anche in relazione alla chiusura e alla restrizione dell’attività o per finalità di decontaminazione e disinfezione;
• la presenza, la minaccia o il sospetto della presenza di una Malattia pandemica o epidemica non può in ogni caso costituire una perdita o un danno indennizzabili ai sensi di polizza.
Quanto oggetto della presente pattuizione specifica sostituisce e prevale su ogni eventuale diversa o contraria previsione di polizza, che pertanto deve intendersi priva di ogni effetto se incompatibile con la presente pattuizione.
- Si chiede disponibilità in caso di aggiudicazione del rischio all’inserimento in polizza, anche eventualmente in sostituzione di clausole analoghe già presenti nel Capitolato, della seguente clausola o se, al contrario, l’inserimento della stessa sarà valutata quale variante peggiorativa:
MISURE RESTRITTIVE – SANZIONI INTERNAZIONALI
La Compagnia dichiara e il Contraente prende atto che la Compagnia non è obbligata a garantire una copertura assicurativa né tenuta a liquidare un sinistro o ad erogare una prestazione in applicazione di questo contratto se il fatto di garantire la copertura assicurativa, la liquidazione del sinistro o l'erogazione della prestazione espone Generali Italia a sanzioni, divieti o restrizioni derivanti da risoluzioni delle Nazioni Unite, oppure a sanzioni finanziarie o commerciali, leggi o regolamenti dell'Unione Europea, degli Stati Uniti d’America, del Regno Unito o dell’Italia.
La presente disposizione abroga e sostituisce ogni norma difforme contenuta nelle Condizioni di Assicurazione.
CLAUSOLA DI ESCLUSIONE TERRITORIALE
Con riferimento a tutte le garanzie, salvo quanto specificamente previsto per le eventuali garanzie di
Responsabilità Civile, resta convenuto che il presente contratto non comprende i rischi e quindi esclude la prestazione di qualsiasi servizio assicurativo, copertura o qualsiasi beneficio, in relazione a perdita, danno o responsabilità:
derivanti da attività nei Paesi elencati in calce alla presente clausola o nelle relative acque territoriali, zona contigua, zona economica esclusiva (“le Acqueâ€), diverse dal solo passaggio senza alcuna sosta in uno o più deipredetti Paesi / territori o relative Acque e con l’eccezione delle rotte internazionali;
sostenuti dal governo di uno o più dei predetti Paesi / Territori, da persone fisiche o giuridiche residenti in uno dei predetti Paesi o territori o situate in uno degli stessi o nelle loro Acque;
derivanti da attività che direttamente o indirettamente coinvolgano o siano effettuate a vantaggio del governo di uno o più dei predetti Paesi / Territori o di persone o entità residenti o situate in uno o più degli stessi.
In ogni caso la presente esclusione territoriale non si applica alle attività svolte, o ai servizi forniti, in caso di emergenza al fine di garantire la sicurezza e/o la protezione. Non si applica inoltre ai casi in cui il rischio connesso sia stato notificato all’assicuratore e lo stesso abbia confermato per iscritto la copertura per lo specifico rischio.
Con riferimento alle garanzie di responsabilità civile, ove previste, le stesse non comprendono il rischio e quindi Generali Italia non è tenuta a indennizzare l’Assicurato per qualsivoglia perdita, danno o responsabilità:
derivante da una pronuncia giurisdizionale o un lodo, ovvero per pagamenti disposti a titolo di rimborso di spese legali ovvero ai fini di una transazione giudiziale, qualora la relativa azione legale sia stata intentata davanti a una autorità giudiziale o arbitrale di un Paese che opera secondo le leggi di uno o più dei Paesi / Territori elencati in calce, o qualsiasi ordine, adottato ovunque nel mondo, che dia esecuzione in tutto o in parte alla pronuncia, al lodo o al pagamento;
sostenuta dal governo di uno o più dei Paesi / Territori elencati in calce o derivante da attività che
coinvolgono o avvantaggiano il governo dei predetti Paesi o Territori, o laddove il pagamento di tale indennità da parte dell'Assicuratore andrà a beneficio del governo di uno o più dei predetti Paesi o Territori;
in relazione a qualsiasi transazione giudiziale o stragiudiziale pattuita o perfezionata prima di qualsiasi azione legale intentata da o a beneficio di soggetti o entità che abbiano la propria sede o residenza in uno o più dei Paesi / Territori elencati in calce. Il termine “entità†comprende qualsiasi società capogruppo, partecipata o collegata posseduta o controllata dal governo di uno o più dei predetti Paesi o Territori, nonché persone fisiche o giuridiche che abbiano la propria sede o residenza in uno o più dei predetti Paesi o Territori.
La presente pattuizione prevale su qualsiasi clausola non compatibile con la stessa eventualmente prevista nelle Condizioni di Assicurazione.
Paesi / Territori non compresi nell’oggetto del rischio assicurato ai sensi della presente clausola:
AFGHANISTAN, CUBA, BIELORUSSIA, RUSSIA, VENEZUELA, IRAN, SIRIA, LIBIA, COREA DEL NORD, CRIMEA E REGIONI POP. DI DONECK E DI LUGANSK, MYANMAR, REGIONE POPOLARE DI KHERSON E DELLA REGIONE POPOLARE DI ZAPORIZHZHIA
in attesa di riscontro con l'occasione ci è gradito porgere cordiali saluti.
Risposta :
Riscontro:
a)
Si veda
report aggiornato relativo alla statistica sinistri dell’anno 2019, integrato
con l’informazione relativa al ramo, messo a disposizione di tutti gli
operatori economici in allegato a precedente riscontro.
b)
Si veda
report aggiornato relativo alla statistica sinistri aggiornata al 01/03/2024, messo
a disposizione di tutti gli operatori economici in allegato a precedente
riscontro.
c)
Premesso
che il dato relativo ai danni da alluvione per cui è stato aperto sinistro
presso l’attuale Compagni assicuratrice è riportato in apposita riga della
statistica sinistri dell’anno 2023, si ritiene che ulteriori informazioni
debbano ritenersi non necessarie ai fini delle quotazioni dei rischi.
d)
L’elenco dei fabbricati, con superficie ed
evidenziazione della Massima Unità di Rischio, è pubblicato nella
documentazione di gara come allegato fra i documenti informativi. In base alle
superfici e considerando il totale complessivo evidenziato in scheda tecnica di
Euro 370.000.000,00 è desumibile il valore stimato di ricostruzione di ogni
fabbricato.
e)
Si veda risposta
a identica domanda, messa a disposizione di tutti gli operatori economici in occasione
di precedente riscontro.
f)
Si veda risposta
a domanda sostanzialmente analoga in merito alle condizioni del contratto in
corso, messa a disposizione di tutti gli operatori economici in occasione di precedente
riscontro.
g) ed h) Si veda risposta a domanda sostanzialmente
analoga in merito alle condizioni del contratto in corso, messa a disposizione
di tutti gli operatori economici in occasione di precedente riscontro.
i)
Si conferma, segnalando che il recesso per sinistro è
normato al successivo art.1.6.
j)
Si intende
quanto utile e/o funzionale all’attività esercitata dall’Assicurato.
k)
Si
conferma che la polizza opererà a copertura delle partite assicurate riportate nelle
tre sezioni di polizza A, B, C riepilogate in scheda tecnica.
l)
Si conferma che le norme particolari e garanzie
aggiuntive 3.0 sono relative sezione A-Incendio e altri danni ai beni; le norme
particolari comuni a tutte le sezioni sono richiamate al punto 7.0.
m)
Si veda specifica clausola dettagliata in ciascun
articolo dedicato alle varie garanzie richieste.
n)
La rinuncia alla rivalsa è solo per i casi normati all’art.3.2.
o)
Si conferma.
p)
Si conferma il limite per sinistro.
q)
Si conferma che ad oggi non sono presenti vincoli.
r)
Si conferma che ad oggi non sono presenti vincoli.
s) , t) e u)
Come da indicazioni contenute nel disciplinare, già richiamate espressamente in occasione di precedente riscontro, si
deve ribadire che eventuali varianti proposte saranno oggetto di valutazione
direttamente da parte della commissione.