SUA p/c di ASP CHARITAS E ASP COMUNI MODENESI AREA NORD: Accordo quadro per somministrazione di lavoro a tempo determinato
Descrizione STAZIONE UNICA APPALTANTE PER CONTO DI ASP CHARITAS E ASP COMUNI MODENESI AREA NORD: PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO, MEDIANTE ACCORDO QUADRO CON UN UNICO OPERATORE AI SENSI DELL’ ART. 59, COMMA 3, D.LGS. 36/2023, DEL SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO
Ente appaltante PROVINCIA DI MODENA
Stato procedura In aggiudicazione
Importo appalto 27.890.781,42 €
Criterio di aggiudicazione Offerta economicamente più vantaggiosa
Data di pubblicazione a sistema 12/03/2024
Termine richiesta chiarimenti 20/03/2024 08:00
Termine presentazione delle offerte 29/03/2024 11:00
Apertura busta amministrativa 29/03/2024 12:00
Requisiti di sostenibilità ambientale no
Requisiti di sostenibilità sociale no
Responsabile del procedimento Bellentani Barbara
- DISCIPLINARE DI GARA (4.60 MB)
- CAPITOLATO SPECIALE DESCRITTIVO E PRESTAZIONALE (2.00 MB)
- RELAZIONI TECNICO-ILLUSTRATIVE (500.42 kB)
- MODELLO MA lotto 1 (4.16 MB)
- MODELLO MA lotto 2 (4.16 MB)
- MODELLO OFFERTA ECONOMICA - MOE lotto 1 (163.80 kB)
- MODELLO OFFERTA ECONOMICA - MOE lotto 2 (164.39 kB)
- MODELLO F23 (104.68 kB)
- MODELLO OFFERTA TECNICA - MOT lotto 1 (260.04 kB)
- MODELLO OFFERTA TECNICA - MOT lotto 2 (262.03 kB)
- Schema di calcolo del fabbisogno lotti 1 e 2 (137.82 kB)
- Scheda di calcolo del costo del lavoro (6.50 MB)
- Schemi accordo quadro lotti 1 e 2 (1.41 MB)
- Personale in servizio al 31.12.2023 lotti 1 e 2 (133.71 kB)
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Bellentani Barbara
e-mail: bellentani.b@provincia.modena.ittelefono: 059209302 -
Benatti Raffaella
e-mail: benatti.r@provincia.modena.ittelefono: 059209145 -
Manni Elisabetta
e-mail: manni.e@provincia.modena.ittelefono: 059209156 -
Miceli Veronica Anna Chiara
e-mail: miceli.v@provincia.modena.ittelefono: 059209380 -
Modugno Anna Fedora
e-mail: modugno.a@provincia.modena.ittelefono: 059209800 -
Malagoli Simona
e-mail: malagoli.s@provincia.modena.ittelefono: 059209375
- Lotto 1 ASP CHARITAS - CIG: B0BCB5100B
- Lotto 2 ASP COMUNI MODENESI AREA NORD - CIG: B0BCB520DE
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Chiarimento PI100076-24
Ultimo aggiornamento 25/03/2024 17:32Domanda : Si chiede conferma che le festività infrasettimanali e domenicali non lavorate verranno fatturate al pari della tariffa ordinaria, essendo voci retributive da riconoscere ai Lavoratori.
Risposta : Già risposto in un quesito precedente.
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Chiarimento PI100955-24
Ultimo aggiornamento 25/03/2024 17:32Domanda : Di seguito i chiarimenti richiesti relativi al bando di gara: 1 - ai fini della partecipazione, oltre alla ISO 9001 di cui siamo provvisti, è obbligatorio anche essere certificati UNI CEI EN 45000 e UNI CEI EN ISO/IEC 17000? 2 - confermate che le 4 ore di formazione generale siano ad organizzazione e a carico dell’Operatore Aggiudicatario? 3 - La formazione sui rischi specifici è da intendersi ad organizzazione ed onere della Stazione Appaltante o dell’Operatore Aggiudicatario? 4 - prevedendo i 2 lotti la c.d. Clausola Sociale, chiediamo di conoscere l’attuale fornitore, l’anzianità di servizio (in un elenco è presente questa informazione, nell’altro invece non è riportata) e il tasso di assenteismo per ogni categoria/mansione coinvolte. 5 - all’interno delle schede di calcolo del costo orario del lavoro, sono riportate in alcuni casi delle informazioni relative a tassi inail/classi di rischio che immaginiamo errate (refusi in diverse mansioni), si chiede cortesemente di verificare ed inviare il riepilogo corretto. 6 - confermate che le festività e le festività infrasettimanali non potranno essere rifatturate alla Stazione Appaltante e pertanto sono da considerarsi incluse in tariffa?
Risposta :
1 – Si comunica che il possesso delle certificazioni della serie UNI CEI ISO 9000 nonché della serie UNI CEI EN 45000 e UNI CEI EN ISO/IEC 17000 non costituisce requisito di partecipazione. Il possesso delle citate certificazioni verrà preso in considerazione esclusivamente ai fini della riduzione della garanzia provvisoria come previsto dall’art. 106, comma 8, D.lgs. 36/2023.
2 - Vedasi risposta ad un quesito precedente.
3 - La formazione di 12 ore sui rischi specifici sarà organizzata dalla stazione appaltante, che si farà carico dei relativi costi.
4 - I dati di assenteismo delle annate precedenti non vengono forniti in quanto, venendo dall’emergenza pandemica, essi non sono indicativi dell’effettivo assenteismo previsto per il biennio oggetto della gara. Possiamo solo confermare che essi sono in linea con quelli registrati in attività simili a quelle in cui verrà impiegato il personale in questione. Non essendo invece previsto nell’ambito del CCNL Funzioni Locali un automatismo di scatti di anzianità, l’anzianità di servizio nulla rileva ai fini della clausola sociale. È stata invece evidenziata la presenza di personale assunto con contratto a tempo indeterminato da APL attualmente assegnatarie di appalti da parte delle Aziende Pubbliche committenti.
5 - Le schede di costo sono state riviste e ripubblicate recependo le osservazioni pervenute, ivi compresa quella relativa al tasso Inail da applicarsi.
6 - Vedasi in proposito la risposta ad un quesito precedente.
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Chiarimento PI099250-24
Ultimo aggiornamento 25/03/2024 17:31Domanda : 1. Art. 8 del Capitolato. In ordine alle condanne penali o a procedimenti penali in corso occorre puntualizzare che L’Apl non è legittimata a richiedere ai somministrati il casellario giudiziale e il certificato dei carichi pendenti, nemmeno in presenza dello svolgimento di una prestazione lavorativa presso una Pubblica Amministrazione. Si precisa, inoltre, che le informazioni contenute all’interno del casellario giudiziale, qualora previste da obblighi di legge, dovranno richieste direttamente dall’utilizzatore, che ne ha concreto interesse, ai lavoratori somministrati. Si rammenta che le verifiche sui dati relativi a condanne penali e/o carichi pendenti (anche la semplice dichiarazione dell'assenza degli stessi), come previsto dagli art.li 10 GDPR e 2-octies D.Lgs. 196/2003 (come novellato dal D.Lgs. 101/2018), possono essere effettuata esclusivamente sotto il controllo della Autorità Pubblica o a fronte di un obbligo di legge. 2. Art. 10 del Capitolato. Per quanto attiene l’obbligo a carico dell’agenzia di provvedere all’addestramento all’uso delle attrezzature, occorre evidenziare che il lavoratore somministrato, ai sensi dell'art. 34, c. 3, D.Lgs. 81/2015, è computato nell'organico dell'utilizzatore ai fini della applicazione della normativa in materia d'igiene e sicurezza sul lavoro; ne deriva che l'addestramento inteso come complesso delle attività volte a garantire l’apprendimento da parte dei somministrati dell’utilizzo corretto a seconda delle attività affidate - di attrezzature, impianti, sostanze, dispositivi viene effettuato da persona esperta e sul luogo di lavoro (art. 37 c. 5 D.Lgs. 81/08) non può che ascriversi in capo all’utilizzatore. La ratio della norma è duplice: sotto un primo profilo garantire un addestramento idoneo che, nell’ambito della somministrazione, deve essere reso a cura del datore di lavoro sostanziale (rectius utilizzatore) che eterodirige la prestazione di lavoro ed adotta il documento di valutazione dei rischi relativo ai luoghi di lavoro ove è svolta la prestazione lavorativa; sotto altro profilo garantire che l’addestramento sia efficace e, dunque, atto a prevenire eventi infortunistici o malattie professionali. Alla luce di tale premessa, si chiede di voler rivedere la prescrizione che pone in capo all’APL l’addestramento del personale all'uso delle attrezzature di lavoro necessarie allo svolgimento della mansione richiesta, documentando opportunamente l’avvenuto adempimento. Nel caso in cui, al contrario, si confermi la disposizione si chiede di indicare quale sia l’addestramento richiesto nonché: a) Garantire all’Agenzia l’accesso ai luoghi di lavoro in cui i lavoratori somministrati presteranno la loro attività lavorativa; b) Permettere all’Agenzia l’utilizzo delle attrezzature per le quali è previsto l’addestramento; c) Mettere a disposizione a titolo gratuito personale esperto nell’utilizzo i predetti dispositivi per le quali è previsto l’addestramento. Laddove tale personale non fosse disponibile, l’Agenzia incaricherà per l’esecuzione delle attività formatori esterni e addebiterà all’ente i relativi costi; d) Trasmettere preliminarmente all’Agenzia l’elenco delle attrezzature con relative specifiche tecniche, manuali di utilizzo e le procedure in uso presso l’ente, con particolare riferimento alla salute e sicurezza dei lavoratori e l’utilizzo dei DPI, relativamente alle attrezzature per le quali è richiesto l’addestramento in relazione a ciascuna specifica mansione per cui saranno attivati i Contratti di Somministrazione, nonché qualsiasi altra documentazione necessaria per la corretta realizzazione ed erogazione dell’addestramento. 3. Art. 10 del Capitolato. In ordine all'onere di formazione in tema di sicurezza nei luoghi di lavoro in capo all'Apl, si invita a specificare che la formazione generale ai sensi del D.lgs. 81/2008 spetti all'Agenzia Interinale, mentre la formazione specifica sui rischi connessi alle attività svolte dalla risorsa sia totalmente in capo all'impresa utilizzatrice. 4. Art. 13 del Capitolato. Si chiede conferma che la trasmissione ed il trattamento delle buste paga avverrà in conformità del GDPR 679/2016. 5. Art. 13 del Capitolato. Per quanto attiene la previsione secondo cui rimane a carico dell’ApL l’assunzione in proprio di ogni responsabilità risarcitoria e delle obbligazioni relative o comunque connesse all’esecuzione delle prestazioni in termini di contratto, si invita a confermare che la manleva opererà solo in caso di responsabilità esclusiva dell’Agenzia. Invero, ai sensi del D lgs 81.2015 e segnatamente dell'art. 35 comma 2 "l'utilizzatore e' obbligato in solido con il somministratore a corrispondere ai lavoratori i trattamenti retributivi e a versare i relativi contributi previdenziali, salvo il diritto di rivalsa verso il somministratore" ; comma 7 "l'utilizzatore risponde nei confronti dei terzi dei danni a essi arrecati dal lavoratore nello svolgimento delle sue mansioni" e ancora l’art. 38 comma 7 secondo il quale "Tutti gli atti compiuti o ricevuti dal somministratore nella costituzione o nella gestione del rapporto, per il periodo durante il quale la somministrazione ha avuto luogo, si intendono come compiuti o ricevuti dal soggetto che ha effettivamente utilizzata la prestazione. Giova, altresì, rammentare, in ordine all’obbligo dell’operatore economico di dotarsi di una polizza assicurativa per Responsabilità Civile verso Prestatori di Lavoro (RCO), che le SA non possono procedere con una distribuzione degli oneri risarcitori differente da quella prevista dal legislatore per il contratto di somministrazione e, di conseguenza, non possono richiedere alle APL la stipula di polizze assicurative con coperture diverse e/o più ampie. (cfr. Circolare del Dipartimento della Funzione Pubblica n. 9 del 2007). 6. Art. 17 del Capitolato. Si invita a precisare che laddove l’Ente comminasse delle penali, gli importi dovuti all’agenzia non saranno decurtati sull’ammontare delle fatture ammesse al pagamento ma verrà emessa apposita nota di debito. Si chiede di puntualizzare che (salvo i casi di dolo o colpa grave) le pretese risarcitorie attinenti all’esecuzione del contratto non potranno riguardare danni indiretti o perdite di profitto e comunque non dovranno eccedere (singolarmente o congiuntamente considerate) il valore del corrispettivo previsto a favore dell'agenzia. 7. Art. 25 del Capitolato. Si rileva che nel rapporto di somministrazione le parti operano in qualità di autonomi titolari del trattamento. Si chiede di confermare detta circostanza. 8. Art. 28 del Capitolato. Per quanto concerne il periodo di prova, si precisa che il CCNL delle ApL all’art. 35 al comma 3 e 4 disciplina quanto segue: 3. Il periodo di prova è determinato in 1 giorno di effettiva prestazione per ogni quindici giorni di calendario a partire dall’inizio della missione. 4. In ogni caso il periodo di prova non può essere inferiore a 1 giorno e superiore a 11 per missioni fino a 6 mesi nonché a 13 per quelle superiori a 6 mesi ed inferiori a 12 e 30 giorni di calendario nel caso di missioni che prevedano un contratto di assunzione pari o superiore a 12 mesi. Resta inteso che per le missioni di durata inferiore a 15 giorni può essere stabilito un solo giorno di prova. Le frazioni inferiori a 15 giorni si arrotondano all’unità superiore. Si invita a rettificare secondo la normativa vigente. 9. Art. XXI dello Schema di Contratto Quadro. Si chiede di precisare specificando che l’ente qualora esercitasse diritto di recesso dal contratto stipulato con l’aggiudicataria, sarà tenuto a rimborsare l’agenzia delle spettanze retributive dovute sino alla naturale scadenza della missione. Invero, l’articolo 33 del D.Lgs.81/2015 prevede testualmente: “con il contratto di somministrazione di lavoro l'utilizzatore assume l'obbligo di comunicare al somministratore il trattamento economico e normativo applicabile ai lavoratori suoi dipendenti che svolgono le medesime mansioni dei lavoratori da somministrare e a rimborsare al somministratore gli oneri retributivi e previdenziali da questo effettivamente sostenuti in favore dei lavoratoriâ€; l’articolo 45 del CCNL delle Agenzie di somministrazione, in caso di interruzione della missione nei contratti a tempo determinato, prevede, tra l’altro, la possibilità di essere impiegato in un’altra missione, fermo restando l’utilizzo nell’ambito dell’area professionale di cui alla classificazione del personale del presente CCNL, nella quale è stato originariamente inquadrato o, in questo stesso ambito professionale, sentite le OO.SS.
Risposta :
Art. 1 Eventuali verifiche saranno a carico della committenza. L’APL potrà in ogni caso raccogliere un’autocertificazione da parte del lavoratore, ove richiesto dall’utilizzatore in relazione al profilo, che dichiari l’insussistenza di carichi pendenti, ivi compresi quelli relativi a reati in ambito pedopornografico, in modo particolare per quanto riguarda il personale da inserirsi all’interno di servizi di nido d’infanzia, dove è richiesto espressamente dalla normativa. L’utilizzatore potrà quindi attivare i dovuti controlli.
Art. 2 La fattispecie richiamata dall’art. 10 del capitolato in materia di sicurezza, per quanto riguarda gli obblighi posti in capo all’APL di riferisce sempre alla formazione generale dei lavoratori, che dovranno essere formati per quanto riguarda i principali rischi per salute e sicurezza sui luoghi di lavoro. Per quanto riguarda l’uso delle attrezzature di lavoro si inserisce sempre nel contesto più generale, riferito alla mansione per la quale viene attivata la somministrazione (OSS, RAA, impiegato..), mentre è evidente che sarà la formazione specifica, in capo all’utilizzatore, ad entrare nel merito del corretto utilizzo delle attrezzature in dotazione al servizio nel quale viene inserito il lavoratore.
Art. 3
Vedasi in proposito la risposta ad un precedente quesito.Art. 4
Vedasi in proposito la risposta ad un precedente quesito.Art. 5 Vedasi in proposito la risposta ad un precedente quesito.
Art. 6
Vedasi in proposito la risposta ad un precedente quesito.Art. 7 Si conferma che Stazione Appaltante e Aggiudicatario sono Autonomi Titolari del trattamenti, ciascuno nel proprio ambito di competenza e che non vi sarà alcuna Nomina ex art 28 GDPR dell'aggiudicatario, mancandone i presupposti".
Art. 8 Il periodo di prova cui si riferisce l’art. 28 del capitolato è concernente l’aggiudicatario. La disciplina dei periodi di prova che si applica ai singoli contratti di lavoro stipulati nei confronti dei lavoratori somministrati nell’ambito di questo affidamento è chiaramente quella stabilita dai CCNL.
Art. 9 Vedasi in proposito la risposta ad un precedente quesito.
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Chiarimento PI101193-24
Ultimo aggiornamento 25/03/2024 17:30Domanda : 1) In riferimento all’allegato 1 Scheda di calcolo del costo del lavoro : -Come chiarito da ARAN Agenzia per la Rappresentanza Negoziale delle Pubbliche Amministrazioni con proprio parere CFL 196, per il personale assunto nell’area Operatori Esperti non è più riconosciuta la specifica indennità di cui all’art. 70 septies del CCNL del 21 maggio 2018 si chiede quindi di confermare che l’indennità alla riga 3 della tabella di calcolo AREA OPERATORI ESPERTI, “ Indennità 3° - 4° qualifica†dovrà essere pari a Euro 0 (zero); Dal 01.01.2024 l’emolumento accessorio una tantum 2023 previsto dal comma 330 dell’articolo 1 della legge 197/2002 (Legge di Bilancio 2023) non è più previsto si chiede di confermare che l’importo riportato nelle tabelle di calcolo dovrà essere pari a Euro 0 (zero); -Ai sensi del comma 28 dell’articolo 1 della legge 213/2023 (Legge di Bilancio 2024) dal 01.01.2024 deve essere erogato un incremento retributivo pari a 6,7 volte il valore attuale dell’indennità di vacanza contrattuale. Si chiede di confermare che le indennità di vacanza contrattuale esposte nelle tabelle dovranno essere ricalcolate secondo la norma; ad esempio: AREA OPERATORI ESPERTI valore IVC tabella € 7,93, valore incremento € 53,13 - totale retributivo € 61,06. -Si chiede conferma che per quanto riguarda le voci di maggiorazione per i turnisti si debba far riferimento agli articoli 30 e 74 comma 2 lett. C del CCNL 2019-2021 e che quindi i riferimenti indicati sulle tabelle di costo sono superati? -Si chiede conferma che per quanto riguarda le voci di straordinario si debba far riferimento agli articoli 32 e 74, comma 2, lettera b del CCNL 2019-2021 e che quindi i riferimenti indicati sulle tabelle di costo sono superati? -Si chiede conferma altresì che la retribuzione di riferimento per il calcolo degli straordinari è quindi quella di cui all’art. 74, comma 2, lett. b) (Nozione di retribuzione) con la specifica dell' incremento del rateo della 13^mensilità (ipotesi prevista solo nella nozione della retribuzione globale di fatto mensile di cui art.74 comma 2 lett. d) e che l'indennità di vacanza contrattuale erogata ai sensi dell’articolo 47-bis, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 non rientra nella base di calcolo prevista all'art .32 del ccnl? -Si chiede conferma che come previsto dalle circolari INAIL del 04.04.2003 e n° 21 del 12.04.2006 il tasso da utilizzare sia quello medio o medio ponderato relativo alla voce della ditta utilizzatrice senza quindi tener conto delle oscillazioni applicate alla stessa impresa e che quindi i valori utilizzati siano da rivedere alla luce della citata normativa? -Si chiede conferma che nel caso di distribuzione dell’orario di lavoro su 5 o su 6 giorni settimanali sia possibile ricalcolare il costo del lavoro sulla base della diversa quantificazione delle giornate di ferie ed ex festività così come previsto dall’articolo 38 del CCNL 2019-2021 oggi in vigore? -Si chiede conferma che la voce 4 (indennità di vigilanza per 12 mesi) della tabella 2.4 – scheda tecnica costo educatore nido è in realtà composta da due voci retributive distinte: - la prima: “indennità di docenza/vigilanza†di cui all’art 6 del ccnl 5.10.2001 e art 37 comma 1 del ccnl 06.07.1995 così come integrata da aprile 2023 per un totale attuale pari a 83,81 euro – voce che viene retribuita per 12 mensilità con incidenza sul TFR - la seconda: “indennità di tempo potenziato†di cui all’articolo 31 comma 7 del ccnl 14.04.2000 che viene invece erogata per solo 10 mensilità e non ha incidenza sul TFR e che per questo motivo se l’assunzione avrà un termine inferiore ai 12 mesi il calcolo del costo orario dovrà essere diversamente impostato? In relazione a quanto sopra esposto, si chiede, pertanto, di procedere con la rettifica degli atti di gara ai fini della corretta indicazione del costo del lavoro 2) Si chiede conferma che le voci f) Festività; g) Festività infrasettimanali; j) Ferie, congedi e permessi; del comma 10 – Articolo 4 – Corrispettivo e valore dell’appalto, così come le diverse tipologie di assenze elencate nel comma 12 dello stesso articolo 4 siano da considerare facenti parte del costo del lavoro e che di conseguenza potranno essere fatturate e rimborsate pur senza corrispettivo di agenzia questo in virtù e in forza della previsione di cui all’art. 33, comma 2 d. lgs. 81/15 che prevede che al somministratore gli oneri retributivi e previdenziali da questo effettivamente sostenuti in favore dei lavoratori. (sul punto si veda la sentenza del Tribunale di Piacenza n.19 del 11.01.2018 ). A conferma del fatto che dette voci debbano essere ricomprese nel costo del lavoro si segnala anche che la base imponibile IVA corrisponde al solo aggio di agenzia. L’IVA non può essere applicata sul costo del lavoro che per sua natura è estraneo alla sfera impositiva del suddetto tributo con conseguenze dirette sia in capo all’operatore economico che a Codesta Amministrazione. Alla luce di quanto sopra si chiede di ricomprendere come previsto ex lege, le voci sopra richiamate e per l’effetto procedere alla rettifica della documentazione di gara 3) Con riferimento alla previsione di cui all'art. 8 del disciplinare di gara in relazione al divieto di subappalto, si chiede di rivedere la suddetta impostazione, ammettendo la possibilità di ricorso all'istituto del subappalto per quanto concerne le attività formative, anche in considerazione delle peculiarità della formazione specialistica in ambito sanitario. Per l'effetto si chiede la rettifica degli atti di gara. 4) Con riferimento alla previsione di cui all'art. 15 del capitolato di gara, si chiede di precisare se oltre alla presentazione di una fideiussione definitiva pari al 2% dell'importo contrattuale, come definito dall'art. 117 del d. lgs. 36/23, l'aggiudicatario sarà altresì tenuto al rilascio di singole fideiussioni aggiuntive in relazione ad ogni contratto attuativo e nel caso si chiede di indicare il valore percentuale delle stesse. 5) Con riferimento alla previsione di cui all'art. 13. OFFERTA TECNICA del disciplinare si chiede di chiarire le modalità di attribuzione dei punteggi tabellari di cui al Modello offerta tecnica MOT, ovvero se la semplice indicazione del possesso/impegno di quanto richiesto comporti l'automatica attribuzione del punteggio massimo. In relazione inoltre al criterio B1 si chiede con quali modalità l'operatore economico debba fornire l' attestazione, di avere attivato modalitàorganizzative in grado di fare fronte a richieste urgenti. Ancora in relazione al criterio D Il punteggio verrà attribuito in misura piena in presenza di un portale che consenta al committente di visualizzare in tempo reale i contratti in essere con relativi inquadramenti, decorrenze e scadenze, e in misura dimezzata (5 punti) agli operatori che si impegnano a fornire i dati richiesti entro 24 ore dalla richiesta a mezzo e-mail si chiede con che modalità l'operatore economico possa indicare il possesso di uno specifico portale ovvero della gestione a mezzo mail, al fine dell'attribuzione del relativo punteggio.
Risposta :
1) Le schede di costo sono state riviste e si rimanda alla risposta ad un precedente quesito in cui si è provveduto ad allegarle. Relativamente al calcolo degli straordinari, essendo l’indennità di vacanza contrattuale parte dello stipendio tabellare si ritiene che faccia senz’altro parte della retribuzione oraria a base del calcolo della maggiorazione, come peraltro viene fatto per il personale alle dipendenze.
Rispetto al tema della maturazione delle ferie, si richiede, ancorché meno favorevole al committente, che venga fatturata per tutto il personale somministrato a tempo pieno il costo del lavoro stabilito per il personale operante su sei giorni alla settimana, a prescindere da effettiva maturazione e riconoscimento allo stesso delle ferie da parte della APL. Questo per semplificare le comunicazioni da parte della committenza rispetto al personale che si alterna su entrambe le articolazioni sia per compensare i costi fissi di nuove attivazioni in sostituzione del personale che gode le ferie sostenuti dalle APL.
Si conferma che la cifra inserita nel prospetto di costo citato si riferisce alla somma di due voci distinte, ovvero l’indennità di vigilanza, confermata dall’art. 94 c.1 e c.2 del CCNL Funzioni Locali siglato il 16/11/22.
L’indennità di tempo potenziato, di cui all’art. 94 c.3 del CCNL Funzioni Locali 16/11/22, essendo legata all’effettiva presenza in servizio, non può far parte della retribuzione oraria di base ma deve essere gestita come per il resto del salario accessorio, ovvero con comunicazione mensile degli importi dovuti a ciascun lavoratore e verrà rifatturata all’utilizzatore senza ulteriore addebito di aggio di agenzia.
2) Le previsioni contrattuali aggiuntive descritte all’art. 4 comma 6 del Capitolato, dovranno essere oggetto di fatturazione aggiuntiva. Si invitano gli operatori economici a prendere nota di quanto affermato nella risposta ad un precedente quesito rispetto alla corretta retribuzione delle festività.
3) Il divieto di subappalto di cui all’art. 8 del Disciplinare riguarda esclusivamente la prestazione di somministrazione di lavoro e non anche le prestazioni accessorie.
4) La fideiussione è unica e non andrà rilasciata in via aggiuntiva all’atto di stipula di ciascun singolo contratto di somministrazione.
5) Con riferimento esclusivamente ai criteri di valutazione A, B2, B4, B5, B6, D, l’indicazione nell’allegato modello di offerta tecnica del possesso/impegno di quanto richiesto comporta l’automatica attribuzione del punteggio massimo previsto per ciascuno dei citati criteri.
Con riferimento al punto 5 del quesito secondo capoverso, appare lo stesso formulato con riferimento al criterio B2 (tabellare) e non al criterio B1 (discrezionale). L’operatore economico deve sottoscrivere un’autodichiarazione (attestazione) con cui dichiara di aver attivato modalità organizzative in grado di fare fronte a richieste urgenti. La mancata attestazione determina la non assegnazione del punteggio. L’attestazione deve descrivere come viene posta in essere la gestione delle emergenze. Non è oggetto di valutazione la modalità intrinseca di gestione delle stesse.
Con riferimento al punto 5 del quesito terzo capoverso, si provvede ad allegare il corretto Modello di offerta tecnica – MOT
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Chiarimento PI098793-24
Ultimo aggiornamento 25/03/2024 17:27Domanda : Si formulano le seguenti osservazioni/richieste di chiarimenti: CAPITOLATO ART. 6 PUNTO 4 Al fine di poter puntualmente corrispondere la retribuzione spettante al lavoratore il giorno 15 di ogni mese, si chiede di poter ricevere il riepilogo mensile presenze/assenze entro il secondo giorno del mese successivo a quello di riferimento. ART. 10 Si chiede conferma che la Stazione appaltante applicherà la disciplina di settore secondo cui sussiste in capo all’utilizzatore, con riferimento ai lavoratori somministrati, l’obbligo di adottare tutte le specifiche misure di tutela e protezione in materia di salute e sicurezza ivi compreso l’obbligo di sorveglianza sanitaria secondo il combinato disposto del citato art. 35 comma 4 D.lgs. 81/2015 ss.mm.ii. e art. 41 del D.lgs. 81/2008 ss.mm.ii. nonché l’obbligo di informare e formare i lavoratori sui rischi specifici dotandoli anche dei dispositivi di protezione individuali in quanto il lavoratore somministrato è equiparato, a tutti gli effetti, ai lavoratori dipendenti. Sarà, di conseguenza, l’utilizzatore a rispondere della violazione degli obblighi di sicurezza e tutela sul luogo di lavoro, atteso che solo a quest’ultimo soggetto compete un effettivo controllo dei lavoratori somministrati nonché l’onere di osservare le disposizioni in materia di sicurezza, tutela della salute e prevenzione degli infortuni. Saranno a carico del somministratore aggiudicatario solo ed esclusivamente gli obblighi di informazione e formazione pre assuntiva sulla sicurezza, parte generale, restando in capo all’Utilizzatore tutti gli obblighi di informazione, formazione sicurezza, parte speciale, addestramento e sorveglianza sanitaria e tutte le relative responsabilità. ART. 13 Si chiede conferma che la clausola troverà applicazione nei limiti e alle condizioni previste dalla normativa di settore secondo cui la responsabilità civile in tali fattispecie di affidamento è, ex lege, prevista in capo al solo Utilizzatore per quanto concerne i danni arrecati a terzi dal lavoratore somministrato nell’esercizio delle sue mansioni, intendendosi per terzo qualsiasi soggetto diverso dal lavoratore medesimo (art. 35, comma 7, d.lgs. n. 81/2015). In capo all’Apl sussiste , invece, la responsabilità per i danni diretti cagionati dai propri dipendenti diretti nell’espletamento delle attività oggetto dell’appalto e qualora imputabili a titolo di dolo e/o colpa grave. Giova, altresì, rammentare che le SA non possono procedere con una distribuzione degli oneri risarcitori differente da quella prevista dal legislatore per il contratto di somministrazione e, di conseguenza, non possono richiedere alle APL la stipula di polizze assicurative con coperture diverse e/o più ampie. (cfr. Circolare del Dipartimento della Funzione Pubblica n. 9 del 2007). ART. 17 Si chiede conferma che in caso di applicazione delle penali sarà garantito il previo contraddittorio scritto tra le Parti e che il relativo importo non sarà decurtato dalla parte di fattura costituente il rimborso del costo del lavoro. ART. 18 Si segnala che l’affidamento de quo non ha ad oggetto la concessione di un servizio di pubblica utilità – la cui erogazione rimane sempre e solo in capo alla Committente - ma il diverso istituto della somministrazione di lavoro temporaneo attraverso il quale l’Agenzia fornisce il personale richiesto dall’utilizzatore che dovrà gestire gli eventuali scioperi. L’Agenzia non può intervenire/impedire che i lavoratori aderiscano allo sciopero, ma potrà sicuramente impegnarsi ad informare tempestivamente la Committente qualora dovesse essere informata dalle rappresentanze sindacali dell’imminenza di uno sciopero SCHEMA DI CONTRATTO: ART. 15 Si segnala che le Agenzie per il Lavoro, con riferimento al servizio di somministrazione di lavoro, trattano i dati dei candidati e dei lavoratori somministrati in qualità di Titolari del Trattamento dei Dati ai sensi dell’art. 4.7 del Reg. UE 679/2016. Ne deriva, dunque, che le Agenzie per il Lavoro e l’ente Utilizzatore saranno ciascuno Titolare autonomo del trattamento ognuno per il proprio ambito di competenza e per esigenze e finalità diverse. Questo perché l’APL non ha accesso ai dati di cui l’azienda utilizzatrice è titolare. I dati trattati dai lavoratori in somministrazione, infatti, rimangono nel controllo e nella gestione dell’utilizzatore che fornisce ai lavoratori somministrati gli stessi strumenti di lavoro di cui sono dotati i dipendenti diretti e li sottopone alle medesime procedure, anche in tema di protezione dei dati personali. Si chiede conferma dell’applicazione normativa sopra delineata. ART. 21 Si chiede in caso di recesso/conclusione anticipata del rapporto contrattuale per cause differenti dalla giusta causa di voler garantire – in conformità con la normativa che disciplina la somministrazione lavoro – il diritto dei lavoratori a portare a termine i contratti individuali fino alla naturale scadenza (art. 45 CCNL Agenzie per il lavoro) e, dunque, il diritto del lavoratore di essere comunque retribuito sino alla scadenza naturale del contratto, con conseguente onere del Committente-utilizzatore di rimborso dei costi sostenuti dall’Agenzia (art 33 c. 2 D. Lgs. 81/15).
Risposta :
CAPITOLATO
Art. 6 punto 4: in via ordinaria per il lotto 1 i cartellini mensili verranno forniti entro il secondo giorno feriale dal lunedì al venerdì del mese successivo a quello di competenza. Per quanto riguarda il lotto n.2 non si ritiene possibile accogliere la richiesta in quanto, in relazione all’elevato numero di figure da gestire, non vi sarebbero i tempi materiali per poter chiudere le presenze ed elaborare i dati da comunicare all’APL. In via ordinaria i cartellini mensili e l’elenco delle voci di salario accessorio da corrispondere ai lavoratori sarà fornito entro il 5 del mese successivo a quello di competenza
Art. 13 Vedasi in proposito la risposta ad un precedente quesito.
Art. 17 Risposta affermativa
Art. 18 Si puntualizza che alcuni dei servizi in cui verranno impiegati i lavoratori somministrati sono invece ricompresi tra quelli essenziali soggetti a limitazione normativa. Sarà compito della amministrazione aggiudicatrice stabilire i contingenti minimi e comunicare per conoscenza alla APL i nominativi del personale oggetto di precettazione. Il comma 4 dell’art. 18 del capitolato fa invece riferimento a scioperi proclamati dalle Organizzazioni Sindacali con riferimento al personale delle agenzie di somministrazione lavoro e non anche il settore pubblico, per cui si prevede che sia l’APL a comunicare all’utilizzatore tale circostanza e ad assicurare la continuità delle prestazioni relativamente al personale operante in servizi ritenuti essenziali, in quanto di pubblica utilità.
SCHEMA DI CONTRATTO
Art. 15 Vedasi in proposito la risposta
ad un precedente quesito.Art. 21 Vedasi in proposito la risposta
ad un precedente quesito.
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Chiarimento PI096650-24
Ultimo aggiornamento 25/03/2024 17:26Domanda : Relativamente al contratto di appalto in tema di trattamento dati personali ci preme evidenziare che, nel rispetto della normativa vigente (REG.UE), nella fattispecie di cui si occupa ovvero la somministrazione lavoro, atteso che il lavoratore in somministrazione, durante i periodi in missione, si avvale di dati afferenti la società utilizzatrice nell'ambito dell'organizzazione e sotto la direzione e il controllo della medesima, l'AZIENDA UTILIZZATRICE assume la qualità di autonomo Titolare del Trattamento ai sensi e per gli effetti dell'art.4, comma 1, punto 7 Regolamento UE 2016/679, rispondendo dell'eventuale non correttezza di gestione di trattamento dei dati da parte deo lavoratori somministrati, escludendosi che tale responsabilità possa essere trasferita sull'Agenzia per il lavoro, in quanto del tutto estranea alla gestione di dati che inseriscono all'impresa utilizzatrice ed alla sua organizzazione. Si prega, pertanto, di chiarire anche in merito.
Risposta : Già risposto in un quesito precedente.
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Chiarimento PI094244-24
Ultimo aggiornamento 25/03/2024 17:25Domanda : In riferimento alla presente procedura di gara, si sottopongono i seguenti chiarimenti: 1. Si chiede conferma che ASP CHARITAS e ASP COMUNI MODENESI AREA NORD, siano enti di diritto pubblico e pertanto non soggetti al Decreto Dignità. In caso contrario, si chiede conferma che gli eventuali aumenti contributivi da riconoscere ai lavoratori somministrati per effetto dei rinnovi di contratto, così come previsti dal Decreto Dignità, dovranno essere successivamente aggiunti al costo del lavoro, anziché essere coperti dal margine di agenzia, in quanto rientrando a tutti gli effetti nelle voci che compongono il costo del lavoro; 2. in merito alla presenza della clausola sociale e alle risorse interessate, si chiede di poter conoscere quali sono le agenzie che attualmente somministrano il personale, e nell'eventualità in cui le committenti dovessero essere soggette al Decreto Dignità, si chiede di poter conoscere il pregresso temporale maturato da ciascun lavoratore anche per il tramite delle precedenti APL e se ci dovessero essere degli accordi integrativi di secondo livello, che consentano di derogare ai limiti previsti dalla legge per il ricorso alla somministrazione e in caso di risposta affermativa, qual è il limite temporale concordato; 3. in riferimento al requisito sulla capacità economica e finanziaria, si chiede conferma che si potrà far riferimento al triennio 2020 - 2021 - 2022 in quanto il bilancio d'esercizio 2023 non è stato ancora approvato; 4. in riferimento al requisito di capacità tecnica e professionale, si chiede se gli importi pari ad € 1.800.000,00 ed € 4.000.000,00 debbano essere intesi come "valore complessivo dei due servizi di somministrazione lavoro temporaneo di durata annuale", oppure se ciascun servizio debba essere di importo minimo rispettivamente pari ad € 1.800.000 ed € 4.000.000; 5. si chiede conferma che gli importi delle polizze provvisorie, oltre al 30% per il possesso della certificazione ISO 9001, potranno essere ulteriormente ridotti del 20% per il possesso della certificazione SA8000, così come previsto dal nuovo codice degli appalti (rif. allegato II.13); 6. considerato che sono a carico dell’aggiudicatario tutte le spese contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e tasse - ivi comprese quelle di registro ove dovute - relative alla stipulazione del contratto, si chiede di poter ricevere una stima delle stesse; 7. si chiede se ci dovessero essere delle spese di pubblicazione da dover rimborsare, nonché gli eventuali importi; 8. Considerato che possono essere fatturate solo le ore effettivamente lavorate, visto che il ccnl di categoria dell’utilizzatore prevede che le festività infrasettimanali e domenicali “non lavorate†ricadenti nel periodo di assunzione, debbano essere regolarmente retribuite al lavoratore, si chiede conferma che potranno essere fatturate al costo, in considerazione anche del fatto che il margine posto a base d'asta pari ad € 1,20, non sarebbe sufficiente a coprire tutte le festività comprese nell'anno; 9. Nell’ottica di formulare una più corretta offerta economica e in ottemperanza a quanto statuito dall’art.41, co.6, D.lgs n.36/2023, si richiede a Codesta Stazione appaltante di fornire i dati relativi alla percentuale di assenteismo dei lavoratori somministrati nell'ultimo biennio; 10. In riferimento a quanto indicato nei documenti di gara, in considerazione della previsione di cui all'art. 33, comma 2 D. Lgs. 81/15 e della nota n. 24/2023 emessa dall’Ispettorato Nazionale del Lavoro in forza del quale l'utilizzatore è tenuto a rimborsare al somministratore gli oneri retributivi e previdenziali da questo effettivamente sostenuti in favore dei lavoratori considerato il rapporto triangolare e la responsabilità solidale riferita alla disciplina della somministrazione di lavoro, si chiede conferma che le ore di assenza la cui retribuzione è regolarmente prevista dalla contrattazione collettiva e dalla normativa del lavoro, considerato che se presenti nei cedolini paga devono essere regolarmente rendicontate in fattura ai fini di procedere al relativo assoggettamento irap, possano essere saldate al costo senza applicazione del margine di agenzia; 11. Si chiede conferma che, a differenze dei ratei di tredicesima, ferie ed ex festività che ogni singolo somministrato matura nel corso della durata di contratto, il Rateo su ferie e permessi annui retribuiti “godutiâ€, ovvero la quota dei ratei di retribuzione maturati su ferie e permessi nel momento in cui questi sono goduti dal lavoratore, rientrando a tutti gli effetti tra le voci che compongono il costo del lavoro complessivo, potranno essere fatturati ad evento al costo (ossia senza applicazione del margine di agenzia); 12. in riferimento all'allegato 1 schema di calcolo del costo del lavoro, si comunica che il valore dell'indennità di vacanza contrattuale non risulta allineato agli adeguamenti retributivi introdotti da Gennaio 2024 (ad es. area operatori esperti, il valore deve essere pari ad € 61,06 e non € 31,72 oltre al fatto che l'una tantum è stata abolita), inoltre tra i contributi delle agenzie per il lavoro non è stato inserito la monetizzazione dei permessi sindacali. Alla luce di quanto precedentemente riportato, si chiede di confermare che il margine di agenzia offerto, verrà applicato sul costo del lavoro annuo rapportato alle ore effettivamente lavorate al netto delle ore di ferie e permessi il cui godimento rappresenta un diritto del lavoratore, in considerazione della previsione di cui all'art. 33, comma 2 D. Lgs. 81/15 e della nota n. 24/2023 dell’ispettorato nazionale del lavoro, in forza del quale l'utilizzatore è tenuto a rimborsare al somministratore gli oneri retributivi e previdenziali da questo effettivamente sostenuti in favore dei lavoratori; 13. Si chiede conferma se per la mancata fornitura di profili professionali richiesti per cause di forza maggiore o impossibilità oggettiva e dimostrata del loro reperimento sul mercato, non vengano applicate le penali (personale sanitario – causa conseguenze covid); 14. Ai sensi dell’art.40 comma 8 del CCNL per la categoria delle Agenzie di Somministrazione di lavoro la sorveglianza sanitaria, comprese le eventuali visite in fase pre-assuntiva, rientra tra gli obblighi dell’impresa utilizzatrice, per il tramite del proprio medico competente, che dovrà pertanto trasmettere il giudizio di idoneità sanitaria allo stesso ente utilizzatore. Si chiede quindi conferma che gli oneri relativi alla sorveglianza sanitaria siano in capo alle ASP; 15. nell’eventualità in cui si dovesse rendere necessario l’inserimento di nuove risorse, si chiede conferma che a saranno a carico dell’agenzia aggiudicataria, solo gli obblighi di informazione e formazione sicurezza, parte generale, restando in capo all’Utilizzatore tutti gli obblighi di informazione e formazione sicurezza, parte speciale, addestramento e sorveglianza sanitaria, così come anche previsto dal D.Lgs. 81/2208; 16. stante l'indiscussa facoltà di recesso spettante all'Ente, laddove vi siano sopravvenute esigenze di pubblico interesse, chiediamo però che, in caso di esercizio, vengano comunque fatti salvi gli impegni assunti con i lavoratori somministrati, fino alla scadenza prevista dei singoli contratti di lavoro, nel rispetto degli obblighi generali di legge di cui al D.lgs. 276/2003, oggi D.lgs. 81/2015, e del CCNL delle Agenzie per il Lavoro. Si chiede conferma che in caso di recesso/risoluzione anticipata del contratto sarà garantito – in conformità con la normativa che disciplina la somministrazione lavoro – il diritto dei lavoratori a portare a termine i contratti individuali fino alla naturale scadenza e, in caso di conclusione del rapporto contrattuale per cause differenti dalla giusta causa, il diritto del lavoratore di essere comunque retribuito sino alla scadenza naturale del contratto, con conseguente onere del Committente – utilizzatore di rimborso dei costi sostenuti dall’Agenzia (art 33 c.2 D.Lgs. 81/15); 17. Essendo in possesso della firma elettronica qualificata (FEQ), si chiede a codesta Spettabile S.A. se, in caso di aggiudicazione, si possa procedere alla sottoscrizione del contratto non in presenza e pertanto a distanza.
Risposta :
1. Le Aziende Pubbliche di Servizi alla Persona sono parte della pubblica amministrazione e ad esse non si applicano le previsioni del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87 convertito dalla Legge 9 agosto 2018, n. 96.
2. Gli attuali contraenti con le amministrazioni committenti sono reperibili nella sezione “Amministrazione trasparente†dei rispettivi siti istituzionali. Tutti i contratti vigenti sono stati stipulati nel merito dei precedenti appalti e quindi non soggetti alle previsioni del “Decreto dignitàâ€. Non esiste contrattazione di secondo livello che abbia derogato rispetto alla normativa generale.
3. Si da conferma che, con riferimento al requisito di capacità economica e finanziaria di cui al punto 6.2) del Disciplinare di gara, è possibile presentare il fatturato relativo ai bilanci approvati degli esercizi 2020-2021-2022.
- con riferimento al lotto 2, sono stati eseguiti negli ultimi tre anni (2021-2022-2023) almeno due servizi analoghi a quello di affidamento, ciascuno della durata di un anno e ciascuno di importo minimo pari a € 4.000.000,00.
5. Vedasi risposta ad un precedente quesito.
6. Vedasi in proposito risposta
d un precedente quesito.7. Vedasi risposta ad un precedente quesito.
8. Il vigente contratto nazionale Funzioni Locali stipulato il 16/11/2022, rispetto alle festività lavorate, prevede, al comma 3 dell’art. 74, che la retribuzione oraria debba essere ottenuta dividendo quella mensile per 156. Pertanto al lavoratore impiegato in giornata festiva dovranno essere corrisposte, se l’orario assegnato ne rispetta le previsioni le maggiorazioni di cui all’art. 30 lettere b) c) d) del succitato CCNL e, in ottemperanza all’art. 4 comma 6 del capitolato esse dovranno essere oggetto di una fatturazione a sé. Pertanto di ritiene che nessuna retribuzione dovrà essere corrisposta per le festività godute.
9. I dati di assenteismo delle annate precedenti non vengono forniti in quanto, venendo dall’emergenza pandemica, essi non sono indicativi dell’effettivo assenteismo previsto per il biennio oggetto della gara. Possiamo solo confermare che essi sono in linea con quelli registrati in attività simili a quelle in cui verrà impiegato il personale in questione.
10. si conferma che i permessi stabiliti dal CCNL rientrano in quanto previsto dall’art. 4 comma 10 lett. j del capitolato ovvero compresi nella tariffa oraria.
11. La tabella retributiva che determina il costo orario ricomprende anche il rateo di ferie massimo maturabile da parte del lavoratore (calcolato a livello mensile come 1/12 di 34 giorni annui): questo dovrà essere preso a riferimento per la fatturazione oraria, sommato al margine d’agenzia definito dalla gara e alle eventuali indennità contrattuali. Ne consegue che nulla di aggiuntivo debba essere preteso dalla APL per ferie godute o liquidate a personale da essa somministrato.
12. La tabella delle retribuzioni vigenti a Marzo 2024 è stata rivista e pubblicata e riporta il costo per ora lavorata da applicare, sommato al margine di agenzia. Altre indennità contrattuali verranno fatturate in aggiunta senza aggio, così come i permessi spettanti in forza del CCNL Funzioni Locali applicato. Per quanto invece riguarda le ferie godute o liquidate, il costo orario comprende anche il relativo rateo, per cui si verifica la situazione di cui alla risposta al precedente punto 11.
13. In regime ordinario si applicano le penali, in caso di situazioni emergenziali e imprevedibili non si applicano le penali.
14. Si conferma che gli oneri per la sorveglianza sanitaria per entrambi i lotti rimangono a carico dell’utilizzatore, come precisato dall’art. 5 comma 12 del Capitolato di gara.
15. La risposta è affermativa.
16. tutti i contratti individuali stipulati nel periodo di vigenza contrattuale verranno portati a termine e retribuiti all’agenzia attraverso la quale essi sono stati stipulati. Eventuali assunzioni a tempo indeterminato da parte dell’APL, se non soggette alla clausola sociale in caso di cambio di appalto, non impegnano la committenza oltre la conclusione del contratto scaturito dalla presente procedura.
17. la risposta è affermativa.
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Chiarimento PI094199-24
Ultimo aggiornamento 25/03/2024 17:24Domanda : Si chiede: 1) Con riferimento alla previsione di cui all'ART. 4 CORRISPETTIVO E VALORE DELL’APPALTO del capitolato di gara, comma 9 lettera i) - Assicurazione di responsabilità civile per danni causati a terzi ed all’utilizzatore , si precisa che ai sensi dell’art. 35, comma 7 d. Lgs. 81/2015 “L'utilizzatore risponde nei confronti dei terzi dei danni a essi arrecati dal lavoratore nello svolgimento delle sue mansioni.†. Si precisa altresì che in considerazione del fatto che il lavoratore somministrato agisce sotto il diretto controllo dell’azienda utilizzatrice e, pertanto, alcun danno potrà essere addebitato al contraente aggiudicatario. Si chiede quindi conferma che la previsione di cui sopra si riferisca solo ed esclusivamente ad eventuali danni direttamente imputabili ai dipendenti diretti dell'aggiudicatario e non anche a quelli causati dai lavori somministrati. Inoltre con riferimento alla previsione di cui all'art. 13 comma 1 e comma 2 del capitolato di gara in tema di Responsabilità Civile verso Terzi (RCT) e di Responsabilità Civile verso i Prestatori di Lavoro (RCO), si precisa altresì che le pubbliche amministrazioni non possono procedere con una distribuzione differente degli oneri risarcitori e, conseguentemente non possono richiedere alle APL la stipula di polizze assicurative con coperture diverse e/o più ampie, rispetto a quelle già in loro possesso (cfr. Circolare del Dipartimento della Funzione Pubblica n. 9 del 2007). Si chiede conferma che troverà applicazione la disciplina normativa sopra richiamata e che, pertanto, Codesta Stazione Appaltante accetterà la polizza assicurativa RCT già esistente senza alcuna ulteriore o più ampia copertura, della quale potrà essere fornito il solo certificato assicurativo documento espressamente ricondotto nell’alveo dell’art. 1888, comma 2 del c.c. a mente del quale, ai fini della prova della polizza, l’assicuratore “è obbligato a rilasciare al contraente la polizza di assicurazione o altro documento da lui sottoscritto†ed è quindi sufficiente a garantire la controparte, posto che “il rilascio del certificato assicurativo impegna inderogabilmente l'assicuratore nei confronti del terzo danneggiato per il periodo di assicurazione riportato nel certificato stesso, indipendentemente dal fatto che per tale periodo sia stato o meno pagato il premio†(Cass. civ., Sez. III, 11 novembre 2003, n. 16952) e ancora “il rilascio del certificato di assicurazione, completo di tutte le indicazioni di legge, impegna inderogabilmente lo assicuratore nei confronti del terzo danneggiato in relazione al periodo di copertura assicurativa indicato nel contrassegno, indipendentemente dal fatto che per tale periodo sia stato pagato il premio†(Cass. Civ., Sez. III, 1 aprile 2014, n. 7527). Con riferimento inoltre all'assicurazione RCO si precisa altresì che i lavoratori somministrati sono assicurati INAIL e che l'utilizzatore ai sensi dell'art. 35, comma 4 d. lgs. 81/15, osserva nei confronti dei lavoratori somministrati medesimi gli obblighi di prevenzione e protezione cui è tenuto, per legge e contratto collettivo, nei confronti dei propri dipendenti: eventuali azioni di rivalsa esperite dall’INAIL e/o autonome pretese risarcitorie dei somministrati a titolo di risarcimento del danno differenziale e di quello non coperto dall'assicurazione di legge (INAIL) incomberanno direttamento sullo stesso e non sull'agenzia per il lavoro aggiudicataria, pertanto alcun onere assicurativo aggiuntivo potrà essere richiesto a quest'ultima; 2) Con riferimento alla previsione di cui all'ART. 8 AVVIO DI LAVORATORI IN SOMMINISTRAZIONE comma 5 del capitolato di gara, si chiede di confermare che la documentazione richiesta, qualora contenga dati particolari e non necessari, possa essere inviata in forma oscurata al fine di di ridurre al minimo il flusso di informazioni effettivamente necessarie, evitando che siano trattati dati superflui ed eccessivi. Si chiede conferma che le medesime valutazioni siano valevoli anche in relazione all'obbligo di fornire, dietro richiesta della Committenza, copia delle buste paga dei lavoratori somministrati al fine di accertare la regolarità dell’inquadramento, della retribuzione e della contribuzione versata; 3) Con riferimento alla previsione di cui all'art. ART. 10 SICUREZZA del capitolato di gara si chiede di confermare che la formazione specifica in materia di salute e sicurezza sia onere in capo all'azienda utilizzatrice (committente) anche in un'ottica di maggior tutela per codesto ente, unico soggetto in grado di conoscere nello specifico gli effettivi livelli di rischio della mansione svolti e di conseguenza garantire il rispetto della compliance in materia formativa. Si chiede di poter comunque conoscere il livello di rischio delle mansioni da somministrare. Si chiede inoltre di confermare che l'addestramento, in quanto complesso delle attività dirette a fare apprendere ai lavoratori l’uso corretto di attrezzature, macchine, impianti, sostanze, dispositivi, anche di protezione individuale, e le procedure di lavoro che ai sensi dell'art. 37 co. 5 D.lgs. 81/08 «viene effettuato da persona esperta e sul luogo di lavoro» , sia onere in capo a Codesta Amministrazione. 4) Con riferimento alla previsione di cui all' ART. 13 OBBLIGHI DELL’AGENZIA AGGIUDICATARIA comma 1 ove previsto di "assumere ogni responsabilità che derivi ai sensi di legge all'espletamento o dal mancato espletamento del servizio appaltato. La Committenza è esonerata da ogni responsabilità per qualunque danno, infortunio o altro evento pregiudizievole occorso agli utenti e/o a terzi comunque derivante dell'esecuzione o dalla mancata esecuzione del servizio: l'Agenzia è obbligata a tenere indenne Il Committente da ogni relativa richiesta e azione che possa essere proposta nei confronti del medesimo per tali accadimenti" si precisa che il servizio richiesto è la somministrazione di lavoro e non l'appalto di servizi. In considerazione del fatto, pertanto, che i lavoratori agiscono nell'interesse e sotto la direzione e controllo dell'utilizzatore, alcuna responsabilità rispetto a responsabilità per qualunque danno, infortunio o altro evento pregiudizievole occorso agli utenti e/o a terzi comunque derivante dell'esecuzione o dalla mancata esecuzione del servizio potrà essere imputata all'Agenzia aggiudicataria anche in considerazione della previsione di cui all'art. 35, comma 7 d. lgs. 81/15. Si chiede quindi la rettifica della suddetta previsione. 5) Con riferimento alla previsione di cui all'art. ART. 22 RISERVATEZZA del capitolato commi 5, 6, 7 e 8 si rende necessario precisare che la caratteristica principale della Somministrazione di lavoro (servizio richiesto nell'ambito della presente procedura) è quella per cui il lavoratore - pur essendo formalmente dipendente dell’Agenzia per il Lavoro che gestisce ogni aspetto amministrativo del rapporto - opera, in concreto, nell’ambito dell’organizzazione dell’impresa utilizzatrice in cui si inserisce “nell’interesse e sotto la direzione ed il controllo†di quest’ultima (Art. 30 D.lgs 81/2015). Il personale somministrato agisce, quindi, sotto la diretta autorità dell’impresa utilizzatrice che, in qualità di Titolare del trattamento dei dati personali gestiti presso le proprie strutture, è tenuta ai sensi della normativa privacy a nominare ed istruire il personale somministrato che tratterà dei Dati Personali. Per definizione (art. 4, par.1, n.8 e art. 28 Reg.UE 2016/679), infatti, il Responsabile del Trattamento è “la persona fisica o giuridica, l'autorità pubblica, il servizio o altro organismo che tratta dati personali per conto del titolare del trattamentoâ€. Non avendo, pertanto, l'aggiudicatario alcun tipo di controllo sui lavoratori (dei quali è solo datore di lavoro formale), e quindi sui dati stessi che vengono trattati, non è ipotizzabile che allo stesso venga imputata la responsabilità in merito alle modalità del trattamento dei dati ed alla compliance con la nuova normativa europea in tema di dati personali. I dati trattati dai lavoratori in somministrazione, infatti, rimangono nel controllo e nella gestione dell’utilizzatore in qualità di titolare del trattamento, che dota i lavoratori somministrati degli stessi strumenti di lavoro di cui sono dotati i dipendenti diretti e li sottopone alle medesime procedure, anche in tema di data protection. Quindi, i trattamenti, le procedure di sicurezza e le tutele richieste dal Regolamento per i dati trattati dai lavoratori somministrati dovranno essere gestiti da parte dell’utilizzatore, direttamente, analogamente a quanto fatto, nella sua qualità di titolare del trattamento, con i suoi dipendenti diretti. Vi specifichiamo, infine, che quanto sopra esposto ha trovato riscontro in un recente pronunciamento in sede di Associazione di categoria (AssoLavoro e World Employment Confederation) - https://weceurope.org/uploads/2019/07/WEC-GDPR-Data-Processing-Roles-2021.pdf pag. 9 Si chiede pertanto a Codesta Stazione Appaltante conferma che non l'aggiudicatario agirà come Titolare del trattamento e non vi sarà alcuna Nomina a responsabile dello stesso. Si chiede pertanto la rettifica delle previsioni di cui agli artt. 15 di entrambi i format contrattuali 6) Con riferimento a quanto indicato nella relazione tecnico illustrativa circa le caratteristiche dell'offerta tecnica, si chiede di confermare che la previsione secondo cui "Dalla 13° facciata non verrà analizzata l’offerta." è frutto di un mero refuso e che di conseguenza, i singoli operatori economici dovranno attenersi alle previsioni di cui all'art. 13 del disciplinare di gara ove previsto alla lettera a) La relazione tecnica dovrà essere costituita da un massimo 5 facciate, formato A4, Arial carattere 12, interlinea 1,5, margini del foglio superiore 3,5 – inferiore 3 – destro 2 e sinistro pari a 3 cm. Le pagine in eccesso non saranno oggetto di valutazione da parte della commissione tecnica
Risposta :
1. Si conferma che il committente risponderà di eventuali danni causati durante l’attività lavorativa dai lavoratori somministrati.
Si risponde affermativamente al secondo capoverso.
Si risponde affermativamente al terzo capoverso.
2. Si conferma, nel caso sia necessario effettuare un controllo in merito alla corretta retribuzione/ inquadramento, che il committente si riserva di richiedere la busta paga nominativa previa autorizzazione del dipendente
3. La formazione di base (4 ore) deve essere effettuata dall’agenzia, mentre quella specifica (12 ore) sarà effettuata dalla committenza.
4. Vedasi risposta ad un quesito precedente.
5. Si conferma che Stazione Appaltante e Aggiudicatario sono Autonomi Titolari del trattamenti, ciascuno nel proprio ambito di competenza e che non vi sarà alcuna Nomina ex art 28 GDPR dell'aggiudicatario, mancandone i presupposti.
6. Vedasi risposta ad un quesito precedente.
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Chiarimento PI093931-24
Ultimo aggiornamento 25/03/2024 17:21Domanda : Relativamente al Lotto 1 di gara si chiede di indicare una stima delle spese contrattuali e delle spese per la pubblicazione del bando.
Risposta :
Si informa che dal 1 gennaio 2024 hanno acquisito efficacia le disposizioni del nuovo Codice dei contratti pubblici (D.lgs. n.36/2023) in tema di pubblicazione dei bandi e degli avvisi di gara, pertanto la pubblicità degli atti è garantita nei termini e secondo le modalità previste dall’art. 27 del Codice che prevede un nuovo metodo digitalizzato per la tramite la Banca Dati Nazionale dei Contratti Pubblici (BDNCP) - sezione Piattaforma di Pubblicità a valore legale (PVL), gestita dall’ANAC, quale unico collettore. Deriva che da tale data nessun costo è più addebitato agli aggiudicatari per la pubblicazione di bandi e avvisi.
Si aggiunge che per le spese contrattuali sono previste delle tariffe fisse così come indicato all’art. 18, comma 10, D.lgs 36/2023 e nell'allegato I.4 al Codice.
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Chiarimento PI091383-24
Ultimo aggiornamento 25/03/2024 17:18Domanda : 1) Si chiede conferma che le festività infrasettimanali e domenicali non lavorate, ricadenti durante la missione, saranno fatturate a parte al momento del loro verificarsi; In caso di risposta negativa si fa presente che il relativo valore non essendo stato considerato ai fini del calcolo dei costi orari per il personale, non trova capienza all’interno dell’aggio posto a base di gara (pari ad €/h 1,20). 2) Si fa presente che il valore dell’IVC indicato per i vari profili professionali richiesti riportati nelle tabelle di calcolo del costo del personale non risulta essere aggiornato con i valori relativi all’anno 2024. Si fa presente, inoltre, che l’emolumento accessorio UNA TANUM (sommato all’IVC) previsto per il 2023 non è stato confermato per l’anno 2024. 3) Si fa presente che “l’indennità 3° 4° qualifica mensile†riportata nelle tabelle di calcolo del costo del personale per la figura di operatore esperto ad oggi non risulta essere più prevista.
Risposta :
1) Il contratto nazionale di lavoro per il comparto Funzioni Locali non prevede il pagamento di festività ricadenti di domenica, trattandosi di stipendio mensilizzato. Per quanto riguarda invece le festività ricadenti su giornata infrasettimanale, l’articolo 30 c.7 lett.d) del CCNL Funzioni Locali 16/11/22 prevede che al personale turnista che operi in tali giornate sia erogata una maggiorazione pari al 100% della retribuzione di cui all’art. 74 c.2 lett. c) dello stesso contratto nazionale, mentre per il rimanente personale, che non presti attività lavorativa nei festivi, non spetterà alcun trattamento ulteriore.Il capitolato prevede all'art. 4 comma 6 che " Sono esclusi dal suddetto costo orario e saranno pertanto contabilizzati in sede di fatturazione i seguenti elementi retributivi in quanto aleatori e non preventivabili, senza costi di intermediazione aggiuntivi: • maggiorazioni di turno; • eventuali indennità previste dal vigente CCNL; • eventuali rimborsi per trasferte; • eventuale riconoscimento di voci del salario accessorio conseguiti attraverso accordi sindacali." , pertanto le maggiorazioni spettanti al personale turnista che lavora in giornata festiva infrasettimanale non sono ricomprese nella tariffa oraria e saranno comunicate a parte, al verificarsi della fattispecie.2-3) Viene recepita la segnalazione dei refusi e pertanto vengono allegate le tabelle salariali aggiornate a marzo 2024. -
Chiarimento PI090680-24
Ultimo aggiornamento 25/03/2024 17:15Domanda : Si sottopone all'attenzione la normativa di riferimento già correttamente applicata da altre ASP in regione Emilia Romagna: art. 33 del Decreto Legislativo 15 Giugno 2015 n.81: “con il contratto di somministrazione di lavoro l'utilizzatore assume l'obbligo di comunicare al somministratore il trattamento economico e normativo applicabile ai lavoratori suoi dipendenti che svolgono le medesime mansioni dei lavoratori da somministrare e a rimborsare al somministratore gli oneri retributivi e previdenziali da questo effettivamente sostenuti in favore dei lavoratoriâ€. art. 23 comma V del CCNL per i lavoratori somministrati: "L’assunzione dell’obbligo dell’utilizzatore di rimborsare alla ApL gli oneri retributivi e previdenziali da questa effettivamente sostenuti in favore dei lavoratori in somministrazione nonché l’assunzione dell’obbligo dell’utilizzatore di comunicare alla ApL stessa i trattamenti retributivi applicabili ai lavoratori comparabili.". Tutti gli oneri retributivi e contributivi sostenuti dalla APL, comprese assenze, malattie, infortuni e permessi dovrebbero quindi essere corrisposti all’Aggiudicatario. Si richiede quindi l’adeguamento a quanto previsto per legge. In caso negativo viene richiesto di poter almeno fatturare al puro costo, ovvero senza margine di intermediazione, le festività infrasettimanali e i ratei in caso di godimento ferie (cfr. All.1 Scheda di Calcolo del Costo del Lavoro - Sono stati ricompresi i soli ratei ferie in caso di liquidazione a fine missione senza prevedere i ratei accessori derivanti dalla fruizione delle stesse in corso di missione). In assenza di questa possibilità la gara risulterebbe difficilmente sostenibile.
Risposta :
Si comunica che gli oneri "contributivi" e "previdenziali" sono esclusivamente quelli ricompresi nella tabella di calcolo del costo del lavoro, le cui voci sono state aggiornate con le retribuzioni vigenti al corrente mese. Eventuali franchigie, rimborsi parziali o che comunque che non coprono, in base alle norme vigenti, l'intero costo del lavoro, qualora si verificassero tale evenienze, restano a carico della APL, la quale, nel quantificare il proprio margine di guadagno, dovrà tenere conto anche di questo elemento.
Per quanto riguarda invece le festività ricadenti su giornata infrasettimanale, l’articolo 30 c.7 lett.d) del CCNL Funzioni Locali 16/11/22 prevede che al personale turnista che operi in tali giornate sia erogata una maggiorazione pari al 100% della retribuzione di cui all’art. 74 c.2 lett. c) dello stesso contratto nazionale, mentre per il rimanente personale, che non presti attività lavorativa nei festivi, non spetterà alcun trattamento ulteriore.
Il Capitolato prevede all'art. 4 comma 6 che " Sono esclusi dal suddetto costo orario e saranno pertanto contabilizzati in sede di fatturazione i seguenti elementi retributivi in quanto aleatori e non preventivabili, senza costi di intermediazione aggiuntivi: • maggiorazioni di turno; • eventuali indennità previste dal vigente CCNL; • eventuali rimborsi per trasferte; • eventuale riconoscimento di voci del salario accessorio conseguiti attraverso accordi sindacali." , pertanto le maggiorazioni spettanti al personale turnista che lavora in giornata festiva infrasettimanale non sono ricomprese nella tariffa oraria e saranno comunicate a parte, al verificarsi della fattispecie.
Riguardo alle ferie godute riteniamo che l'aver calcolato nel costo del lavoro un rateo ferie e festività soppresse pari a 2,83 giorni mensili, quindi 34 giorni annui a prescindere dal fatto che la settimana sia articolata su 5 o 6 giorni lavorativi (il personale OSS del Charitas opera ordinariamente su cinque giornate lavorative alla settimana, mentre quello di ASP Area Nord è in parte su 5 in parte su sei giorni di articolazione) possa compensare i costi di attivazione del personale sostituente, non sapendo come diversamente intendere "i ratei accessori derivanti dalla fruizione delle stesse in corso di missione".
Entrambe le ASP ritengono che il valore del margine d'agenzia messo a base di gara offra la possibilità di compensare anche tali costi oltre che a remunerare in misura equilibrata l'operatore economico che risulterà aggiudicatario della presente procedura.
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Chiarimento PI099723-24
Ultimo aggiornamento 21/03/2024 16:15Domanda : Relativamente alle modalità di redazione della Relazione Tecnica (criteri B1; B3; C1; C2) si chiede conferma che il numero massimo di facciate sia complessivamente pari a 5 come indicato a pag. 23 del Disciplinare di Gara e che, il riferimento secondo cui “dalla 13° facciata non verrà analizzata l’offerta†riportata nella Relazione Tecnico Illustrativa a pag. 5, trattasi di refuso. Si chiede diversamente di chiarire il numero di facciate complessivamente previsto per la redazione dell’offerta tecnica.
Risposta :
Come indicato al punto 13 del Disciplinare di gara la relazione tecnica dovrà essere costituita da un massimo di 5 facciate. Si precisa che con “facciata†si intende ciascuna delle superfici di un foglio.
Si da conferma, inoltre, che l'indicazione secondo cui "…Dalla 13° facciata non verrà analizzata l’offerta." contenuta a pagina 5 e 13 della Relazione tecnico-illustrativa è un mero refuso.
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Chiarimento PI101138-24
Ultimo aggiornamento 21/03/2024 16:13Domanda : In riferimento ai parametri da rispettare per redigere l'elaborato tecnico tecnico si chiede di chiarire se quanto riportato a pag.13 della relazione tecnica illustrativa "dalla 13 facciata non verrà analizzata" sia frutto di un refuso. Pertanto si chiede di confermare che la relazione tecnica debba essere redatta all'interno di 5 facciate, escluso indice e copertina secondo i criteri B1; B3; C1; C2).
Risposta :
Si da conferma che, così come indicato al punto 13 del Disciplinare di gara, la relazione tecnica dovrà essere costituita da un massimo 5 facciate, formato A4, Arial carattere 12, interlinea 1,5, margini del foglio superiore 3,5 inferiore 3 destro 2 e sinistro pari a 3 cm e che le pagine in eccesso non saranno oggetto di valutazione da parte della commissione tecnica.
L'indicazione secondo cui "…Dalla 13° facciata non verrà analizzata l’offerta." contenuta a pagina 5 e 13 della Relazione tecnico-illustrativa è un mero refuso.
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Chiarimento PI101204-24
Ultimo aggiornamento 21/03/2024 16:12Domanda : Si chiedono i seguenti chiarimenti: 1) Si segnala che alla pag. 21 del disciplinare di gara, relativamente alla garanzia provvisoria, vengono ammesse le riduzioni di cui al 30% per possesso ISO 9001 e 50% per le micro, piccole e medie imprese. Nel modello di domanda di partecipazione si chiede di dichiarare il possesso della ISO 9001 e “eventuali ulteriori riduzioniâ€. Si chiede pertanto la rettifica del disciplinare indicando quali ulteriori riduzioni sono ammesse ai fini della cauzione oppure di modificare in tal senso il modello di partecipazione; 2) si chiede conferma che la cauzione provvisoria debba essere intestata a Provincia di Modena.
Risposta :
Si comunica che:
1) non sono previste ulteriori riduzioni della garanzia oltre quelle previste nel Disciplinare di gara al punto 12.3);
2) la garanzia provvisoria deve essere intestata per il lotto 1 all’ASP Charitas e per il lotto 2 all’ASP Comuni Modenesi Area Nord come indicato al punto 12.3) del Disciplinare di gara.
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Chiarimento PI098167-24
Ultimo aggiornamento 21/03/2024 16:10Domanda : Si segnala che non è possibile effettuare il pagamento del contributo ANAC poiché i CIG indicati, seppur validi, non risultano attualmente disponibili per il pagamento.
Risposta :
Si riporta di seguito l'avviso pubblicato dall'ANAC il 26 gennaio 2024:
"Si avvisano gli operatori economici che sono stati riscontrati dei problemi nell’acquisizione dei dati da parte della Piattaforma contratti pubblici per il tramite delle piattaforme di approvvigionamento digitale certificate. Tale situazione potrebbe dar luogo alla temporanea impossibilità di procedere alla generazione dell’avviso di pagamento pagoPA tramite il sistema di Gestione dei Contributi Gara e al successivo pagamento del contributo dovuto da parte degli Operatori Economici. Dell’avvenuta risoluzione di tali problematiche sarà data tempestivo avviso sul Portale di ANAC.
Nelle more della risoluzione di quanto sopra evidenziato, se in prossimità della scadenza dovesse persistere l’impossibilità ad effettuare il pagamento mediante avviso pagoPA, gli Operatori Economici possono effettuare il versamento del contributo tramite bonifico bancario utilizzando le seguenti coordinate bancarie:
• IBAN: IT 92 E 01030 03200 000005748153
Nella causale del bonifico dovrà essere indicato il codice CIG della gara cui si intende partecipare, il nominativo e il codice fiscale del debitore.
La ricevuta del pagamento dovrà essere inviata alla casella di posta elettronica ufficio.urf@anticorruzione.it avendo cura di specificare:• codice fiscale del debitore
• nominativo del debitore
• indirizzo mail del debitore".Si specifica, inoltre, che la ricevuta di avvenuto pagamento deve essere inserita sulla Piattaforma all'interno della Busta amministrativa come previsto al punto 12 del Disciplinare di gara.
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Chiarimento PI097435-24
Ultimo aggiornamento 21/03/2024 16:09Domanda : Si chiede la possibilità di effettuare il pagamento dell'imposta di bollo, del valore corrente di € 16,00 tramite l'F24 o tramite una marca da bollo.
Risposta :
Si comunica che è possibile assolvere al pagamento dell'imposta di bollo del valore di € 16,00 anche tramite F24, bollo virtuale previa autorizzazione rilasciata dall’Agenzia delle Entrate o tramite il servizio @e.bollo dell'Agenzia delle Entrate o per gli operatori economici esteri tramite il pagamento del tributo con bonifico utilizzando il codice Iban IT07Y0100003245348008120501 e specificando nella causale la propria denominazione, codice fiscale (se presente) e gli estremi dell'atto a cui si riferisce il pagamento.
A comprova del pagamento, il concorrente allega la quietanza dell’F24 o F23 oppure la ricevuta di pagamento elettronico oppure la ricevuta del bonifico bancario.
In alternativa il concorrente può acquistare la marca da bollo da € 16,00 ed inserire il suo numero seriale all'interno della dichiarazione contenuta nell'istanza telematica e allegare obbligatoriamente copia del contrassegno in formato.pdf.
Il concorrente si assume ogni responsabilità in caso di utilizzo plurimo dei contrassegni.
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Chiarimento PI095144-24
Ultimo aggiornamento 21/03/2024 16:07Domanda : Si chiede di indicare il codice CIG di entrambi i lotti in modo da poter procedere con il pagamento dovuto.
Risposta : Per la risposta si rimanda ad un quesito precedente.
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Chiarimento PI096763-24
Ultimo aggiornamento 21/03/2024 16:02Domanda : Si chiede conferma del numero di facciate massime previste per l'offerta Tecnica per Lotto 1 e Lotto 2. A Pagina 5 e 13 dell'Allegato "Relazione tecnico-illustrativa lotti 1 e 2" è così indicato: "I concorrenti dovranno elaborare un'offerta qualitativa complessiva che includa il progetto (un singolo progetto distinto per ogni singolo lotto a cui si intende partecipare) e la conseguente traduzione organizzativa del servizio in un numero massimo di 5 facciate formato A4 (carattere Arial 12, interlinea 1,5, senza foto, margine superiore 3,5, margine inferiore 3, margine sinistro 3, margine destro 2). Dalla 13° facciata non verrà analizzata l’offerta." Nel Disciplinare di Gara a pagina 23 è indicato "La relazione tecnica dovrà essere costituita da un massimo 5 facciate, formato A4, Arial carattere 1 2 , interlinea 1,5 , margini del foglio superiore 3,5 inferiore 3 destro 2 e sinistro pari a 3 cm. Le pagine in eccesso non saranno oggetto di valutazione da parte della commissione tecnica.
Risposta :
Si da conferma che, così come indicato al punto 13 del Disciplinare di gara, la relazione tecnica dovrà essere costituita da un massimo 5 facciate, formato A4, Arial carattere 12, interlinea 1,5, margini del foglio superiore 3,5 inferiore 3 destro 2 e sinistro pari a 3 cm e che le pagine in eccesso non saranno oggetto di valutazione da parte della commissione tecnica.
L'indicazione secondo cui "…Dalla 13° facciata non verrà analizzata l’offerta." contenuta a pagina 5 e 13 della Relazione tecnico-illustrativa è un mero refuso.
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Chiarimento PI094276-24
Ultimo aggiornamento 21/03/2024 15:56Domanda : Si chiede di comunicare i cig relativi ai due lotti
Risposta :
Di seguito si riportano i CIG di entrambi i lotti:
· Lotto 1 ASP CHARITAS - CIG: B0BCB5100B
· Lotto 2 ASP COMUNI MODENESI AREA NORD - CIG: B0BCB520DE
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Chiarimento PI094371-24
Ultimo aggiornamento 21/03/2024 15:55Domanda : In riferimento alla presente procedura di gara, si sottopone il seguente chiarimento: 1. in riferimento al requisito di capacità tecnica e professionale, si chiede se il requisito previsto per il lotto n. 2 possa ritenersi soddisfatto mediante l'attestazione di 2 servizi di durata annuale svolti in maniera continuativa dal 01/01/2021 al 31/12/2023 il cui valore complessivo di ciascun servizio, risulti essere pari ad € 4.000.000,00.
Risposta :
Si comunica che il requisito di capacità tecnica e professionale di cui al punto 6.3) del Disciplinare di gara è soddisfatto se:
· - con riferimento al lotto 1, sono stati eseguiti negli ultimi tre anni (2021-2022-2023) almeno due servizi analoghi a quello di affidamento, ciascuno della durata di un anno e ciascuno di importo minimo pari a € 1.800.000,00;
· - con riferimento al lotto 2, sono stati eseguiti negli ultimi tre anni (2021-2022-2023) almeno due servizi analoghi a quello di affidamento, ciascuno della durata di un anno e ciascuno di importo minimo pari a € 4.000.000,00
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Chiarimento PI093829-24
Ultimo aggiornamento 21/03/2024 15:49Domanda : In relazione al punto 6.2 “requisiti di capacità economica e finanziaria†si chiede conferma che, dal momento che il bilancio 2023 deve ancora essere approvato, sia pertanto possibile presentare il fatturato relativo ai bilanci approvati degli esercizi 2020-2021-2022.
Risposta :
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Chiarimento PI091790-24
Ultimo aggiornamento 21/03/2024 15:47Domanda : Con riferimento al par. 12.3 del disciplinare viene chiesta conferma che, in ottemperanza a quanto previsto dall’art. 106, comma 8, del Codice, l’importo della garanzia potrà essere ridotto nella misura del 20%, in caso di possesso di una o più delle certificazioni tra quelle previste dall’allegato II.13 al Codice e, pertanto, a titolo esemplificativo anche la SA8000.
Risposta : Si comunica che non sono previste ulteriori riduzioni della garanzia oltre quelle previste nel Disciplinare di gara al punto 12.3).
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Chiarimento PI091377-24
Ultimo aggiornamento 21/03/2024 15:45Domanda : Viene chiesto se il limite di facciate della relazione tecnica sia di 5 facciate solo fronte o fronte/retro. Viene chiesto inoltre se sia possibile inserire nella relazione tabelle e infografiche di carattere inferiore a 12pt purché leggibili. Infine, viene chiesto se si possa allegare ulteriore documentazione a supporto di quanto scritto nella relazione tecnica.
Risposta :
Come indicato al punto 13 del Disciplinare di gara la relazione tecnica dovrà essere costituita da un massimo di 5 facciate. Si precisa che con “facciata†si intende ciascuna delle superfici di un foglio.
Si comunica, inoltre, che non è data la possibilità di inserire nella relazione tecnica tabelle e infografiche così come non è consentito allegare ulteriore documentazione a supporto di quanto scritto nella citata relazione.
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Chiarimento PI091166-24
Ultimo aggiornamento 21/03/2024 15:43Domanda : Con riferimento alla procedura in oggetto viene chiesto di indicare i CIG dei 2 lotti, anche in virtù della richiesta di pagamento del contributo di gara.
Risposta : Di seguito si riportano i CIG di entrambi i lotti:
- Lotto 1 ASP CHARITAS - CIG: B0BCB5100B
- Lotto 2 ASP COMUNI MODENESI AREA NORD - CIG: B0BCB520DE
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Chiarimento PI091131-24
Ultimo aggiornamento 21/03/2024 15:40Domanda : Si chiede il seguente chiarimento: In merito al punto 6.3 Requisiti di capacità tecnica e professionale che i 2 contratti di somministrazione del personale, per un importo pari almeno a 1.800.000,00 per il Lotto 1 e per il Lotto 2 € 4.000.000,00 della durata di un anno ciascun, SI CHIEDE CONFERMA CHE i servizi svolti siano rispettivamente DUE da 1.800.000,00/ e due da 4.000.000,00 €. (quindi 4 contratti totali) Oppure che si debba considerare di importo totale e che questi siano di importo rispettivamente 1.800.000,00/ 4.000.000,00. Ed ancora tali importi possono essere raggiunti sommando l'importo annuo di 2 o più contratti di somministrazione del personale.
Risposta :
Si comunica che il requisito di capacità tecnica e professionale di cui al punto 6.3) del Disciplinare di gara è soddisfatto se:
· - con riferimento al lotto 1, sono stati eseguiti negli ultimi tre anni (2021-2022-2023) almeno due servizi analoghi a quello di affidamento, ciascuno della durata di un anno e ciascuno di importo minimo pari a € 1.800.000,00;
- con riferimento al lotto 2, sono stati eseguiti negli ultimi tre anni (2021-2022-2023) almeno due servizi analoghi a quello di affidamento, ciascuno della durata di un anno e ciascuno di importo minimo pari a € 4.000.000,00
Inoltre, si precisa che i citati importo non possono essere raggiunti sommando l’importo annuo di due o più contratti di somministrazione di personale dal momento che questo è il requisito di capacità tecnica e professionale e non economica e finanziaria e dunque, per essere soddisfatto è necessario che ogni contratto abbia durata annuale e importo minimo ciascuno pari a € 1.800.000,00 per il lotto 1 e pari a € 4.000.000,00 per il lotto 2.