Accordo Quadro per la fornitura di Tram
Descrizione ACCORDO QUADRO, CON UN SOLO OPERATORE ECONOMICO, PER LA FORNITURA DI TRAM DA DESTINARE ALLA NUOVA RETE TRANVIARIA DEL COMUNE DI BOLOGNA
Ente appaltante COMUNE DI BOLOGNA
Stato procedura In Esame
Importo appalto 295.200.000,00 €
Criterio di aggiudicazione Offerta economicamente più vantaggiosa
Data di pubblicazione a sistema 20/03/2024
Termine richiesta chiarimenti 30/05/2024 18:00
Termine presentazione delle offerte 18/06/2024 18:00
Apertura busta amministrativa 19/06/2024 09:00
Requisiti di sostenibilità ambientale no
Requisiti di sostenibilità sociale no
Responsabile del procedimento Sgubbi Giancarlo
- DISCIPLINARE DI GARA (887.44 kB)
- MODELLI DOC. AMMINISTRATIVA (2.39 MB)
- MODELLI OFFERTA TECNICA (634.34 kB)
- ELABORATI PROGETTO DI SERVIZIO _DETERMINA A CONTRARRE PG N 128297_2024 (5.45 MB)
- RELAZIONE TECNICO-AMMINISTRATIVA DEL RUP SULLE PROCEDURE DI AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA (620.33 kB)
- LINK ULTERIORE DOCUMENTAZIONE DI GARA (85.71 kB)
- GUIDA OPERATIVA E Check list DNSH (4.00 MB)
- CODICE DI COMPORTAMENTO (1.99 MB)
- PATTO DI INTEGRITA' (77.62 kB)
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Falivene Maria Filomena
telefono: 0512193134 -
Bertola Ilaria
e-mail: ilaria.bertola@comune.bologna.ittelefono: 0512194349 -
Diana Iacopo Luca
telefono: 0512194799 -
Lentini Graziella
telefono: 0512194057 -
Silvagni Silvia
telefono: 0512194089 -
Trevisani Maria Pia
telefono: 0512193251
- FORNITURA DI TRAM DA DESTINARE ALLA NUOVA RETE TRANVIARIA DEL COMUNE DI BOLOGNA - CIG: B0DD5CCA26
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Chiarimento PI188856-24
Ultimo aggiornamento 11/06/2024 09:58Domanda : Premesso che all’articolo 27 del capitolato prestazionale di Gara - parte generale - (il “Capitolatoâ€) viene stabilito che “In caso di inadempimenti o non conformità delle prestazioni che comportino un ritardo nell’esecuzione delle prestazioni, il RUP può procedere all'applicazione di penali ai sensi dell’art. 126 del D.Lgs. n. 36/2023 e dell’art. 50 del DL 77/2021, convertito con modificazioni dalla Legge 108/2021â€. L’art. 126 del D.lgs. 36/2023 e s.m.i. (il “Codiceâ€) prevede al comma 1 che “Le penali dovute per il ritardato adempimento sono calcolate in misura giornaliera compresa tra lo 0,3 per mille e l'1 per mille dell'ammontare netto contrattuale, da determinare in relazione all'entità delle conseguenze legate al ritardo, e non possono comunque superare, complessivamente, il 10 per cento di detto ammontare netto contrattualeâ€. L’art. 50 del D.L. 77/2021, in relazione ai contratti pubblici finanziati in tutto o in parte con le risorse del PNRR, prevede al comma 4, ultimo paragrafo che “In deroga all'articolo 113-bis del decreto legislativo n. 50 del 2016, le penali dovute per il ritardato adempimento possono essere calcolate in misura giornaliera compresa tra lo 0,6 per mille e l'1 per mille dell'ammontare netto contrattuale, da determinare in relazione all'entità delle conseguenze legate al ritardo, e non possono comunque superare, complessivamente, il 20 per cento di detto ammontare netto contrattualeâ€. A pagina 21 del Capitolato, sotto la rubrica dell’art. 27 dedicato alle penali, la legge di gara prevede che “Ai sensi dell’art. 50 del DL 77/2021, convertito con modificazioni dalla Legge 108/2021, le penali dovute per il ritardato adempimento saranno applicate in misura del 0,6 per mille dell’importo del contratto per ogni giorno di ritardo naturale e consecutivo che l’inadempimento comporta alla regolare esecuzione dei della fornitura o anche in caso di assenza non giustificata, per un importo totale fino ad un massimo del 20% dell’importo netto contrattuale. La stazione appaltante provvederà tempestivamente a contestare l’inadempimento dell'Appaltatore e ad applicare la penale ove ritenga che le motivazioni addotte, da inviarsi alla stazione appaltante entro 5 giorni successivi alla contestazione, non siano sufficienti ad escludere l’imputabilità del ritardo dell'Appaltatore. La penale non sarà applicata quando sia documentato che il ritardo è dovuto a cause non imputabili all'Appaltatore. Qualora l’applicazione delle penali superi il 20% dell’ammontare netto contrattuale e risulta infruttuosamente scaduto il termine previsto dall’art. 122 comma 4 del Codice, il Responsabile del Procedimento promuove l’avvio delle procedure per la risoluzione del contratto per grave ritardo, che viene disposta dalla stazione appaltante con le modalità previste dallo stesso articolo†Tuttavia, all’articolo 8 dello schema di contratto quadro allegato alla lex specialis (il “Contrattoâ€), rubricato “penali e premio di accelerazione†viene previsto che “Le penali sono declinate all’art. 29 del CAPITOLATO SPECIALE DESCRITTIVO E PRESTAZIONALE. Le penali sono inserite nel conto finale a debito dell’Appaltatore. Inoltre, rimane salvo ed impregiudicato il diritto dell’Amministrazione al risarcimento di eventuali danni. Qualora l’ammontare complessivo delle penali assegnate all’Appaltatore raggiunga il 10% del valore del singolo contratto attuativo, il Comune di Bologna potrà avviare le procedure per la risoluzione del contratto attuativo, richiedendo il risarcimento del maggior danno subito. Qualora la somma delle penali applicate nei contratti attuativi raggiunga il 10% del valore dell’Accordo Quadro, il Comune di Bologna potrà avviare le procedure per la risoluzione dell’Accordo Quadro, richiedendo il risarcimento del maggior danno subitoâ€. Considerato che, dal combinato disposto dell’art. 27 del Capitolato e dell’articolo 8 del Contratto, non è chiaro quale sia il regime normativo a cui ci si dovrà riferire per l’applicazione delle penali. Infatti, mentre la previsione di pagina 21 del Disciplinare sembra riferirsi genericamente al tetto del “20% dell’ammontare netto contrattuale†previsto dall’art. 50 del D.L. 77/2021, il Contratto, all’articolo 8 fa riferimento al limite del 10%, previsto dall’art. 126, comma 4 del Codice, sia in relazione ai singoli applicativi che in relazione all’accordo quadro. QUESITO a) Si chiede di chiarire quale sia la disciplina applicabile all’accordo quadro e ai singoli contratti applicativi in relazione alle penali, ovvero se si deve considerare quanto previsto dall’art. 50 del D.L. 77/2021, come indicato nel Disciplinare all’art. 27, oppure se si ritiene applicabile la disciplina prevista dal comma 4 dell’art. 126 del Codice, a cui sembra riferirsi l’articolo 8 del Contratto. b) Chiarita la disciplina di riferimento, si chiede di chiarire, con un intervento in correzione, quale sia l’ammontare della penale prevista all’art. 28.1.1. relativa al ritardo nella consegna del primo tram atteso che: - nel Disciplinare è attualmente previsto che “In caso di ritardo della consegna del primo tram del primo Contratto applicativo (ai sensi dell’art. 4 del presente Capitolato) sarà applicata una penale pari a 40.000,00 euro per ogni giorno di ritardo. In caso di ritardo superiore a 60 giorni, la Stazione Appaltante si riserva la facoltà di risolvere il contratto e di richiedere il risarcimento degli eventuali maggiori danni derivati dall’inadempimentoâ€. - l’ammontare giornaliero di euro 40.000, viola sia il regime normativo previsto dal Codice che quello derogatorio previsto dal D.L. 77/2021, con la conseguenza che tale penale dovrà essere ricondotta nell’ambito dei canoni normativi che si ritengono applicabili. c) A fronte della risposta al quesito sub a), si chiede di chiarire altresì a quale limite generale si deve ricondurre il limite interno del 1,5% delle penali previste all’articolo 27.2.e del Capitolato, considerato che anche il raggiungimento di questo cap porterebbe alla possibile risoluzione del contratto da parte della stazione appaltante. d) Si chiede di chiarire se il riferimento al Disciplinare contenuto all’art. 8 del Contratto, laddove si prevede che “Le penali sono declinate all’art. 29 del CAPITOLATO SPECIALE DESCRITTIVO E PRESTAZIONALEâ€, costituisca un mero refuso, dovendosi intendere che il riferimento corretto è quello relativo all’art. 27 del Capitolato.
Risposta :
Relativamente al punto a) e al punto d) del quesito, si precisa che quanto indicato nello schema di contratto ha valenza di carattere generale, ma nel caso specifico, trattandosi di PNRR, vale la speciale disciplina riportata nel Capitolato Speciale descrittivo e prestazionale - PARTE GENERALE, rettificando il richiamo erroneamente indicato nell'art. 29 anzichè nel corretto art. 27.
Relativamente al punto b) e al punto c), premesso che:
l’art.50 del DL 77/2021 prevede che le penali dovute per il ritardato adempimento possono essere calcolate in misura giornaliera compresa tra lo 0,6 per mille e l'1 per mille dell'ammontare netto contrattuale, da determinare in relazione all'entità delle conseguenze legate al ritardo, e non possono comunque superare, complessivamente, il 20 per cento di detto ammontare netto contrattuale;
il primo Contratto Applicativo verrà sottoscritto per la fornitura complessiva di n° 33 tram per un importo al lordo del ribasso (netto IVA) pari a 153.300.000 euro;
la ratio adottata per le scelte espresse nell’art.27 del Capitolato Speciale descrittivo e prestazionale - PARTE GENERALE è stata proprio quella di stabilire valori di penali commisurate all’entità delle conseguenze che lo specifico inadempimento comporta per la Stazione Appaltante;
punto b): si conferma quanto stabilito al punto 27.1.1 del Capitolato considerando che il ritardo nella consegna del primo tram comporterebbe a cascata conseguenze sui tempi di fornitura dell’intera flotta, sia in termini di consegna dei tram che in termini di esecuzione delle prove; il valore della penale pertanto è stata commisurata al all’ammontare (lordo ribasso, netto IVA) del primo contratto applicativo (circa 0,3 per mille);
punto c): il quesito non appare formulato in modo chiaro, ma volendo fornire elementi utili alle valutazioni del Concorrente si ricorda che, per effetto delle previsioni dell'art 27 del Capitolato, la risoluzione contrattuale è promossa dal Responsabile del Procedimento qualora si raggiunga un valore complessivo delle penali (cumulato tra penali per ritardi e penali per mancata rispondenza ai requisiti tassativi come specificato nel medesimo articolo) pari al 20% dell’importo del Contratto Applicativo (per il primo contratto pari a circa 27 milioni lordo ribasso, netto IVA), mentre nel caso del superamento dei limiti previsti per singoli adempimenti (si vedano i punti 27.1.1, 27.1.2, 27.2.e) la Stazione Appaltante, ritenendo lo specifico adempimento di particolare rilevanza, si riserva la facoltà di valutare la risoluzione contrattuale.
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Chiarimento PI188854-24
Ultimo aggiornamento 11/06/2024 09:56Domanda : Disciplinare di gara Premesso che tra le cause di esclusione è previsto quanto segue al paragrafo 3) del Disciplinare “Per gli operatori economici che occupano più di 50 dipendenti: Sono esclusi dalla procedura di gara gli operatori economici che occupano oltre cinquanta dipendenti, che non consegnano, al momento della presentazione dell'offerta, copia dell'ultimo rapporto periodico sulla situazione del personale maschile e femminile redatto ai sensi dell’art. 46, D.Lgs. 198/2006, unitamente all’attestazione di conformità a quello già trasmesso alle rappresentanze sindacali aziendali e ai consiglieri regionali di parità ovvero, in mancanza di tale precedente trasmissione, unitamente all’attestazione della sua contestuale trasmissione alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità†QUESITO Si chiede di chiarire se per le aziende concorrenti estere, quindi non tenute alla redazione del rapporto ai sensi dell'art. 46 del DL 198/2006, di cui al comma 2 dell'art. 46 del DL 77/2021, si possa allegare un'auto dichiarazione contenente l'impegno al rispetto della suddetta clausola tramite una relazione da depositare nei 6 mesi successivi all'aggiudicazione, senza incorrere nella causa di esclusione prevista dall’articolo 9 del Disciplinare.
Risposta :
E’ sufficiente una autodichiarazione in merito al rapporto sul personale, che dovrà contenere una esplicita indicazione di non essere assoggettato all’obbligo dettato dall’art. 46 del DL 198/2006, e una dichiarazione di essere in regola con eventuali equivalenti obblighi prescritti dalla normativa del Paese di appartenenza. Tale autodichiarazione dovrà essere prodotta, entro i termini di scadenza per la presentazione dell'offerta, all’interno della documentazione amministrativa.
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Chiarimento PI188851-24
Ultimo aggiornamento 11/06/2024 09:54Domanda : Disciplinare di gara Premesso che con riferimento alla c.d. clausola occupazionale prevista dall’art. 47, comma 4 del D.L. 77/2021, conv. L. 108/2021, di cui all’articolo 9 del disciplinare di Gara (il “Disciplinareâ€), è previsto che il concorrente debba allegare nella busta “offerta tecnica†anche un documento atto ad illustrare le concrete modalità di applicazione della suddetta clausola, privo di qualsiasi elemento di natura economica. QUESITO Si chiede di chiarire se per le aziende concorrenti estere, quindi non tenute alla redazione del rapporto ai sensi dell'art. 46 del DL 198/2006, di cui al comma 2 dell'art. 46 del DL 77/2021, si possa allegare una auto dichiarazione contenente l'impegno al rispetto della suddetta clausola tramite una relazione da depositare nei 6 mesi successivi all'eventuale aggiudicazione.
Risposta :
Si rinvia al paragrafo 9 del Disciplinare di gara, e si chiarisce che:
è sufficiente una autodichiarazione in merito al rapporto sul personale, che dovrà contenere una esplicita indicazione di non essere assoggettato all’obbligo dettato dall’art. 46 del DL 198/2006, e una dichiarazione di essere in regola con eventuali equivalenti obblighi prescritti dalla normativa del Paese di appartenenza. Tale autodichiarazione dovrà essere prodotta all’interno della documentazione amministrativa.
Per quanto concerne invece il documento atto ad illustrare le concrete modalità di applicazione della clausola occupazionale, lo stesso deve essere prodotto nella busta tecnica al momento della presentazione dell’offerta, come previsto dall’art. 102, comma 2, del D.Lgs. 36/2023.
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Chiarimento PI188468-24
Ultimo aggiornamento 11/06/2024 09:53Domanda : RIFERIMENTI: Disciplinare, art. 10 e Allegato A QUESITO: In relazione alle condizioni per la riduzione dell’importo della garanzia provvisoria, indicate a pag. 21 del Disciplinare in accordo all’art. 106 del Codice, si chiede: - di confermare che è prevista anche la possibilità di riduzione del 10%, cumulabile con le riduzioni previste al primo e secondo periodo dell’art.106 comma 8, “quando l’operatore economico presenti una fideiussione, emessa e firmata digitalmente, che sia gestita mediante ricorso a piattaforme operanti con tecnologie basate su registri distribuiti ai sensi del comma 3â€, come peraltro è previsto nel modello della dichiarazione da rendere in allegato all’offerta (cfr. pag. 53 del Disciplinare) - di precisare se la riduzione di cui sopra è alternativa o cumulabile alla riduzione del 20% prevista dal quarto periodo dell’art. 106 comma 8, “quando l’operatore economico possegga uno o più delle certificazioni o marchi individuati, tra quelli previsti dall’allegato II.13â€.
Risposta :
Con riferimento alla prima parte del quesito si rinvia all art. 10 del Disciplinare e alla delibera ANAC 606 del 19 dicembre 2023, secondo cui, allo stato, non risultano operanti piattaforme in grado di consentire l’emissione e la gestione delle polizze fideiussorie con le modalità previste dagli artt. 106, comma 3, ultimo periodo e 106, comma 8, terzo periodo D.Lgs. 36/2023.
Premesso quanto sopra, la garanzia presentata in maniera conforme alle disposizioni citate sarà comunque ritenuta valida e potrà dare luogo alla riduzione.
Con riferimento alla seconda parte del quesito, si chiarisce che il legislatore ha espressamente previsto che tale riduzione sia cumulabile con quelle di cui al primo e secondo periodo del medesimo comma, ma non è prevista la possibilità di cumulo con la riduzione di cui al quarto periodo.
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Chiarimento PI188452-24
Ultimo aggiornamento 11/06/2024 09:51Domanda : RIFERIMENTI: 2a_Capitolato Speciale ART. 7 - MODALITÀ DI PAGAMENTO E TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI QUESITO: Le milestone proposte creano un ingente onere finanziario al progetto rispetto anche ad altri bandi di questa tipologia di forniture in Italia. Quanto proposto suppone che il 75% del progetto viene pagato solo dopo l'arrivo dei veicoli a Bologna e comunque non prima della realizzazione del superamento delle prove in linea (30%), della messa in servizio (30%), del collaudo definitivo (5%) e dalla verifica di conformità (10%). Particolare attenzione si pone sulla milestone "Verifica di conformità ai sensi dell’art. 116 del D.Lgs. n. 36/2023" che avverrebbe non oltre 6 mesi dall'ultimazione dei lavori o delle prestazioni e quindi, dopo la fine del servizio di 4 anni di full-service dell'ultima unità. Come conseguenza di quanto sopra esposto, il cash-flow del progetto risulta sbilanciato e fortemente penalizzante. Al fine di presentare la migliore offerta e considerando che l'appaltatore emette le garanzie definitive richieste per il CA e il AQ che tutelano la Stazione Appaltante da eventuali inadempimenti, si chiede di rivedere le milestone proposte come di seguito: 1) Premesso che la condizione per poter contabilizzare le milestone D), E) e F) è la messa in servizio del 1° tram, si richiede che queste milestone possano essere contabilizzate al momento in cui queste siano maturate a fronte della costituzione di cauzioni di pari importo, svincolabili alla messa in servizio del 1° tram (come già previsto per le milestone A), B) e C)). Pertanto, la frase finale dei commi D), E) e F) verrebbe modificata come di seguito: "...previa costituzione di una cauzione di pari importo, svincolabile alla messa in servizio del 1° tram, previa richiesta dell’Appaltatore e benestare della Stazione Appaltante." 2) Si chiede di modificare le milestone come di seguito proposto: G): 30% dell'importo del singolo tram, esclusi i costi da interferenza, all’atto di consegna (di cui all’art. 17.16 del Capitolato Speciale - Parte Specifica Tecnica); H): 15% dell’importo complessivo, esclusi i costi da interferenza, a seguito dell'atto di collaudo in linea (di cui all'art. 17.12 c) del Capitolato Speciale - Parte Specifica Tecnica); I) 5% dell'importo del singolo tram, esclusi i costi da interferenza, alla Dichiarazione di conformità (di cui all'art. 17.14 b) del Capitolato Speciale - Parte Specifica Tecnica); M): 10% dell'importo del singolo tram, esclusi i costi da interferenza, all'Immissione in servizio (di cui all'art. 17.17 del Capitolato Speciale - Parte Specifica Tecnica); 3) Per i contratti applicativi successivi al primo e in linea con la richiesta per il primo contratto applicativo, si chiede di modificare le milestone: O): 45% dell'importo del singolo tram, esclusi i costi da interferenza, all’atto di consegna (di cui all’art. 17.16 del Capitolato Speciale - Parte Specifica Tecnica); P): 20% dell’importo complessivo, esclusi i costi da interferenza, a seguito dell'atto di collaudo in linea (di cui all'art. 17.12 c) del Capitolato Speciale - Parte Specifica Tecnica); Q) 10% dell'importo del singolo tram, esclusi i costi da interferenza, alla Dichiarazione di conformità (di cui all'art. 17.14 b) del Capitolato Speciale - Parte Specifica Tecnica); S): 5% dell'importo del singolo tram, esclusi i costi da interferenza, all'Immissione in servizio (di cui all'art. 17.17 del Capitolato Speciale - Parte Specifica Tecnica);
Risposta :
In relazione alle previsione di cui all’articolo 7 del Capitolato Speciale contenente le MODALITÀ DI PAGAMENTO E TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI, viste le motivazioni di cui al presente quesito, in virtù dei principi di buona fede e di tutela dell’affidamento nonché di risultato e di conservazione dell’equilibrio contrattuale alla base dell'operato della Stazione Appaltante, si ritiene di accogliere parzialmente le richieste e in particolare di modificare i punti D), E), F) che regolano le scadenze delle fatturazioni del corrispettivo del primo Contratto Applicativo con questa nuova formulazione:
D) 5% dell'importo complessivo, esclusi i costi da interferenza, ad avvenuta consegna ed approvazione da parte della Stazione Appaltante della Documentazione Tecnica (di cui all’art. 18.2 del Capitolato Speciale - Parte Specifica Tecnica) escluso quanto già previsto ai punti A, B, E ed F previa costituzione di una cauzione di pari importo, svincolabile alla messa in servizio del 1° tram, previa richiesta dell’Appaltatore e benestare della Stazione Appaltante.
E) 5% dell'importo complessivo, esclusi i costi da interferenza, alla consegna di Manuali di intervento in caso di svio o collisione e dei Cataloghi Ricambi in versione definitiva (di cui all’art. 15.5 e 16.5 del Capitolato Speciale - Parte Specifica Tecnica) previa costituzione di una cauzione di pari importo, svincolabile alla messa in servizio del 1° tram, previa richiesta dell’Appaltatore e benestare della Stazione Appaltante.
F) 5% dell'importo complessivo, esclusi i costi da interferenza, alla consegna di Software eseguibili (di cui all’art. 18.6 del Capitolato Speciale - Parte Specifica Tecnica) e degli strumenti e attrezzature di diagnostica e manutenzione (di cui all’art. 15.4 del Capitolato Speciale - Parte Specifica Tecnica) oltre che della relativa documentazione (di cui all’art. 18.4 del Capitolato Speciale - Parte Specifica Tecnica) previa costituzione di una cauzione di pari importo, svincolabile alla messa in servizio del 1° tram, previa richiesta dell’Appaltatore e benestare della Stazione Appaltante.
Inoltre di eliminare il punto G), sostituendolo con i seguenti:
G1) 20% dell'importo del singolo tram, esclusi i costi da interferenza, alla consegna del tram
(di cui all’art. 17.16 b) del Capitolato Speciale - Parte Specifica Tecnica)
G2) 10% dell'importo del singolo tram, esclusi i costi da interferenza, all’atto dell’accettazione (di cui all’art. 17.16 d) del Capitolato Speciale - Parte Specifica Tecnica)
Si ricorda inoltre che, affinché non vi sia un eccesso di esposizione finanziaria, ai sensi dell’art. 125 del D.Lgs. n. 36/2023 all’Appaltatore spetta la corresponsione dell’anticipazione pari al 20% dell’importo contrattuale alla sottoscrizione di ogni singolo contratto applicativo.
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Chiarimento PI213848-24
Ultimo aggiornamento 07/06/2024 10:18Domanda : RIFERIMENTI: Secondo la risposta da Voi fornita prot. PI207021-24: “Si precisa che i finanziamenti ottenuti dal Comune di Bologna per la fornitura del materiale rotabile destinato alle linee tranviarie di Bologna saranno gestiti dal Comune stesso in quanto beneficiario dei suddetti finanziamentiâ€. QUESITO: Si chiedono maggiori chiarimenti in merito al fatto se sarà il Comune di Bologna a trasmettere direttamente i fondi all'Appaltatore, anche se il contratto è stato trasferito al Soggetto Gestore (TPB). Inoltre, si chiede chi è responsabile delle obbligazioni di pagamento dopo il 29 febbraio 2028 (data in cui si conclude la gestione delle linee da parte di TPB), considerando che il Comune di Bologna non sarà più parte del contratto, bensì TPB.
Risposta :
La formulazione del quesito da parte del Concorrente non risulta pienamente comprensibile, tuttavia si forniscono alcuni elementi volti a fare chiarezza in ordine alle obbligazioni di pagamento:
il Comune di Bologna è soggetto beneficiario di fondi ministeriali ed europei che copriranno interamente la fornitura oggetto del primo Contratto Applicativo dell’Accordo Quadro;
il Comune di Bologna si è riservato la facoltà di trasferire la gestione del Contratto applicativo dell’Accordo Quadro al futuro gestore delle linee tranviarie pur mantenendo la titolarità del finanziamento e pertanto dell’onere del pagamento all’Appaltatore anche in relazione agli obblighi di rendicontazione dei fondi stessi, a prescindere dal soggetto tempo per tempo gestore del servizio.
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Chiarimento PI213252-24
Ultimo aggiornamento 07/06/2024 10:13Domanda : Riferimento: Capitolato speciale - PARTE SPECIFICA TECNICA: Al paragrafo 17.13 si prescrive che "Gli oneri di trasferta per la partecipazione alle prove da parte della Stazione Appaltante e della Commissione di cui all’Art. 17.9, comma a) saranno a carico dell’Appaltatore". Quesito: Si chiede di confermare che tale prescrizione vada intesa riferita agli eventuali contributi dovuti agli enti pubblici di provenienza e non come costi di viaggio, vitto ed alloggio.
Risposta :
Il Decreto 29/12/2023 emanato da ANSFISA d'intesa con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti che disciplina le modalità per la realizzazione e l’apertura all'esercizio di nuovi sistemi di trasporto a impianti fissi, nonché la procedura per il rilascio del nulla osta tecnico sui progetti e l’immissione in servizio del materiale rotabile, stabilisce vari oneri in capo al richiedente, quali gli eventuali costi per attività di certificazione da parte di un soggetto terzo riconosciuto necessari al rilascio del NOT, le spese delle attività della Commissione finalizzata all'immissione in servizio dei veicoli o di altri soggetti terzi riconosciuti eventualmente coinvolti nei processi autorizzativi, rimandando tuttavia la determinazione dei suddetti costi e le modalità di pagamento ad un successivo provvedimento, ad oggi non ancora emanato.
Ciò premesso, in assenza di un quadro regolamentare tale da consentire di rispondere con certezza a quanto richiesto dal Concorrente, nello spirito di fornire elementi utili, si comunica che in precedenti esperienze dell’Amministrazione scrivente il ristoro ai tecnici delle Commissioni deputate a presidiare le prove di cui all’art.5 del DPR 753/80 comprendevano gettoni di presenza oltre che le spese vive di trasferta (trasporto, vitto ed alloggio); si precisa infine che per i dipendenti del Comune di Bologna non sono dovuti gettoni di presenza.
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Chiarimento PI205265-24
Ultimo aggiornamento 07/06/2024 10:10Domanda : RIFERIMENTI: Art. 17.12 c) del 2b_Capitolato speciale- PARTE SPECIFICA TECNICA Allegato 2 QUESITO: Il Capitolato Speciale non specifica alcun dettaglio circa le prove di integrazione dell'infrastruttura con il veicolo, pertanto si ritiene che esse siano a carico dell'aggiudicatario dell'appalto di costruzione della linea e che il costruttore del veicolo debba fornire solo la disponibilità delle unità rotabili e 1 un tecnico per veicolo per dette prove di integrazione. Si chiede di confermare. Oltre a questo, dato che le prove di integrazione sono necessarie per la messa in servizio delle unità nel sistema completo, si chiede conferma che le suddette prove non dureranno più di 2 settimane per il prototipo e 1 settimana per le altre unità della serie.
Risposta :
I veicoli oggetto della fornitura dovranno essere sottoposti alle prove di cui all’art. 17.12 del Capitolato speciale- PARTE SPECIFICA TECNICA che saranno tutte a cura e spese dell’Appaltatore della fornitura stessa.
Chiaramente per le prove di cui al comma c) dell’art. 17.12, che saranno eseguite sulla costruenda infrastruttura di Bologna oltre che prevedendo prove sull’interazione terra-bordo, non si potrà prescindere dalla presenza dell’Appaltatore della costruzione dell’infrastruttura, il quale risponderà di eventuali anomalie del sistema di terra oltre che dell’intera opera costruita. La Stazione Appaltante svolgerà un'azione di coordinamento e vigilanza sulle attività di attuazione delle suddette prove.
Infine non è possibile confermare la previsione della durata delle prove; al fine di ridurre i tempi dell'esecuzione delle prove in linea, si auspica una stretta collaborazione tra la RTI costruttrice dell’infrastruttura tranviaria e l'Appaltatore della fornitura dei tram durante la fase di progettazione del prototipo, affinché si riducano in numero e importanza possibili future anomalie che potrebbero manifestarsi durante le prove stesse.
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Chiarimento PI188862-24
Ultimo aggiornamento 07/06/2024 10:08Domanda : Premesso che l’art. 34 del capitolato prestazionale (parte generale) prevede che “Con il pagamento dell’importo contrattuale, tutta la documentazione consegnata alla stazione appaltante dall’Appaltatore del servizio durante l’espletamento dell’incarico diventerà di proprietà piena ed esclusiva della stazione appaltante. La stazione appaltante avrà piena disponibilità del materiale, fatte salve le garanzie di legge ed il rispetto dei diritti d’autore. L’uso degli elaborati prodotti da parte dal soggetto Appaltatore per scopi diversi dalle finalità del presente Capitolato dovrà essere preventivamente richiesto ed autorizzato dalla stazione appaltante. In caso di raggruppamenti, a tutti i componenti del raggruppamento è riconosciuta, a parità di titoli e di diritti, la paternità delle proposte. In ogni caso si applicano le leggi relative al diritto d’autore vigenti in Italiaâ€. Considerato altresì che ai sensi dell’art. 17.17 del capitolato prestazionale (parte specifica tecnica), viene stabilito che “Il Tram passa in proprietà della stazione appaltante all’atto dell’ottenimento del nulla osta all’immissione in servizioâ€. QUESITO Si chiede di chiarire se: (1) il passaggio della proprietà della documentazione consegnata alla stazione appaltante da parte dell’operatore aggiudicatario avvenga al momento del pagamento dell’intero importo contrattuale o se si debba intendere che anche il pagamento parziale di singoli stati di avanzamento implichi il passaggio di proprietà in capo al committente; (2) la disponibilità del materiale e il passaggio di proprietà della documentazione contrattuale non implichi in nessun caso l’appropriazione di diritti di proprietà intellettuale e di privativa industriale che dunque, per come indicati dall’operatore in sede di offerta, rimangono nella esclusiva titolarità dell’operatore economico. (3) se per il passaggio di proprietà del Tram varrà esclusivamente quanto previsto all’art. 17.17. lett. c) del capitolato prestazionale (parte specifica tecnica) e se dunque la proprietà del mezzo rimarrà in capo all’operatore sino all’ottenimento del nulla osta alla messa in esercizio.
Risposta :
Relativamente al punto 1): in merito a quanto indicato all’art.34 del Capitolato Speciale descrittivo e prestazionale - PARTE GENERALE, rispetto al momento del passaggio alla Stazione Appaltante della proprietà piena ed esclusiva della documentazione consegnata durante l’espletamento dell’incarico, questo deve intendersi dal pagamento del relativo importo contrattuale
Relativamente al punto 2) si chiarisce che i diritti di proprietà intellettuale e di privativa industriale di cui ai contenuti dell'offerta rimangono nella esclusiva titolarità dell'Operatore Economico offerente, anche a seguito dell'acquisizione della proprietà della relativa documentazione tecnica da parte della Stazione Appaltante.
Relativamente al punto 3) si conferma quanto previsto all’art. 17.17. lett. c) del Capitolato Speciale descrittivo e prestazionale - PARTE SPECIFICA TECNICA. -
Chiarimento PI213253-24
Ultimo aggiornamento 06/06/2024 13:15Domanda : Riferimento: Capitolato speciale - PARTE SPECIFICA TECNICA In merito a quanto affermato al par. 2.2.7 Fermate del Tram e cioè che "I binari prospicenti le banchine.....la Clotoide può arrivare solo all'estremità della banchina" si presume si tratti di un refuso. Infatti, per una corretta interfaccia tra veicolo e banchine occorre che il binario sia rettilineo già prima della banchina medesima, per una lunghezza pari almeno a quella del primo modulo del tram. Analogamente al paragrafo 2.2.8.2 “Distanza minima fra gli scambi e l’estremità della banchinaâ€, la distanza di 2 m tra l’estremità della banchina di fermata e la punta scambi, indicata per le fermate Zucca e Aldo Moro, non è compatibile con un corretto inserimento del veicolo sull'infrastruttura. Quesito: si richiede di chiarire l’interfaccia corretta
Risposta :
Pur comprendendo le osservazioni poste dal Concorrente, preme anzitutto precisare che non vige nessuna indicazione normativa che definisca e prescriva la distanza minima tra il termine di una curva, sia essa a raggio costante o variabile, e l’inizio del tratto rettilineo della banchina, lasciando l’onere della definizione della geometria del tracciato in ingresso/uscita dalla fermata alle valutazioni svolte in fase di progettazione e all’effettiva “spazzata†della vettura.
Ciò premesso, per quanto riguarda il primo punto del quesito relativo alla distanza tra clotoide ed estremità della banchina di fermata, si conferma quanto indicato al paragrafo 2.2.7 dell’Allegato 1 della ST.
Relativamente al secondo punto del quesito si conferma parzialmente quanto indicato al paragrafo 2.2.8.2 dell’Allegato 1 alla ST, ovvero che la minima distanza tra l’estremità della banchina di fermata e la punta scambi viene raggiunta in corrispondenza della Fermata n. 23 Fiera Aldo Moro dove tale distanza è pari a 2 m; per contro, lo scambio presente a nord della Fermata n, 21 Zucca in via Ferrarese non sarà realizzato.
Va inoltre tenuto presente che:
nelle due linee (Rossa e Verde) dove saranno impiegati i tram oggetto della fornitura le fermate risultano generalmente posizionate in tratti rettilinei salvo singole eccezioni come il caso della fermata su via Aldo Moro;
alle testate delle banchine di fermata sono presenti rampe di raccordo a terra, di lunghezza pari a 4/5 m e di forma svasata, che favoriscono l’inserimento del tram in fermata;
esiste uno spazio nominale di 50 mm tra bordo banchina e sagoma del tram; in caso di eccezionale minima interferenza dovuta a un negativo concorso di deviazioni dai valori nominali l’effetto è neutralizzato dal profilo di sacrificio della banchina.
Nel caso specifico della fermata n. 23 Fiera Aldo Moro:
la fermata è in rettilineo;
sul lato est della banchina, dove inizia la curva verso sud, la distanza tra il limite della banchina e la fine della rampa di raccordo a terra della stessa, è pari a 4,40 m;
la forma stessa della rampa favorisce l’inserimento della vettura in fermata;
sul lato ovest l’inizio della clotoide è posta a circa 1 m dalla banchina, ma l’analisi degli scostamenti (5 mm alla fine della rampa e 18 cm alla fine della banchina a +15 cm dal piano ferro) dimostra che l’inizio della curva è praticamente assimilabile ad un ulteriore tratto di rettifilo, con “scodata della vettura†praticamente nulla.
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Chiarimento PI213249-24
Ultimo aggiornamento 06/06/2024 10:12Domanda : Riferimento: Capitolato speciale - PARTE SPECIFICA TECNICA: Al paragrafo 17.6 si prescrive che dei prototipi dei carrelli e quadri elettrici vengano presentati almeno tre mesi prima dell'assemblaggio alla Stazione Appaltante. Quest'ultima potrà esprimere osservazioni vincolanti. Quesito: Considerato che una eventuale modifica progettuale a prototipi costruiti non consentirebbe il rispetto dei tempi, si chiede conferma che l'esame di cui sopra possa essere fatto in fase progettuale o magari su carrelli e quadri analoghi, in produzione per altre commesse.
Risposta :
Si conferma quanto prescritto all’art. 17.6 della ST. Un previo attento esame degli elaborati progettuali e la previa presentazione di prodotti analoghi non possono essere considerati sufficienti per l’approvazione da parte della Stazione Appaltante, ma possono ridurre l'alea temuta dal Concorrente. -
Chiarimento PI213247-24
Ultimo aggiornamento 06/06/2024 10:10Domanda : Riferimento: Disciplinare di gara, l'art. 23 prevede che "Il contratto è stipulato in forma scritta mediante una delle modalità individuate dall’articolo 18 del codice. Sono a carico dell’aggiudicatario tutte le spese contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e tasse - ivi comprese quelle di registro ove dovute - relative alla stipulazione del contratto". Quesito: Vista la possibile elevata entità dell'importo per la registrazione del contratto di appalto, si chiede di chiarire se la stipula del contratto avverrà tramite atto pubblico notarile informatico oppure mediante corrispondenza secondo l'uso commerciale.
Risposta :
Il contratto, stante l’importo e la complessità, sarà stipulato in forma pubblica amministrativa. -
Chiarimento PI210878-24
Ultimo aggiornamento 06/06/2024 10:06Domanda : ACCORDO QUADRO - ART. 7 PAGAMENTI E OBBLIGHI DI TRACCIABILITA' Ai sensi dell'Art. 125 del Decreto Legislativo n. 36/2023, comma 1 ""sul valore del contratto di appalto è calcolato l'importo dell'anticipazione del prezzo pari al 20 per cento da corrispondere all'appaltatore entro quindici giorni dall'effettivo inizio della prestazione ...omissis.... L'erogazione dell'anticipazione è subordinata alla costituzione di garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di importo pari all'anticipazione maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa secondo il cronoprogramma della prestazione. La garanzia è rilasciata dai soggetti di cui all’articolo 106, comma 3, con le modalità previste dal secondo periodo dello stesso comma. L'importo della garanzia è gradualmente e automaticamente ridotto nel corso della prestazione, in rapporto al progressivo recupero dell'anticipazione da parte delle stazioni appaltanti. Il beneficiario decade dall'anticipazione, con obbligo di restituzione, se l'esecuzione della prestazione non procede, per ritardi a lui imputabili, secondo i tempi contrattuali. Sulle somme restituite sono dovuti gli interessi legali con decorrenza dalla data di erogazione della anticipazione"". QUESITI 1. Si prega di chiarire in quale misura deve essere emessa la garanzia sull'anticipo: (i) sull'importo dell'anticipo (cioè, il 20% del valore del primo contratto applicativo) oppure (ii) sull'importo dell'anticipo (cioè, il 20% del valore del primo contratto applicativo) aumentato del valore degli interessi legali previsti? 2. Si chiede di confermare, altresì, che la garanzia sull'anticipo del 20% possa essere ridotta proporzionalmente ad ogni pagamento effettuato secondo le condizioni di pagamento specificate nell'ART. 7. - TERMINI DI PAGAMENTO E TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI del Capitolato speciale descrittivo e prestazionale - Parte generale. A titolo esemplificativo, per quanto riguarda il primo contratto applicativo, dopo il pagamento del 10% in acconto (milestone di consegna e approvazione da parte della Stazione Appaltante della 1° revisione del Piano Generale di Fornitura), la garanzia sull'anticipo può essere ridotta del 10%?
Risposta :
In merito al punto 1 del quesito si riporta quanto già indicato nel citato art.7: “costituzione di garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di importo pari all'anticipazione maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa secondo il cronoprogramma della prestazioneâ€.In merito al punto 2 del quesito si conferma che, ad esempio, a seguito del raggiungimento della prima milestone (consegna e approvazione da parte della Stazione Appaltante della 1° revisione del Piano Generale di Fornitura) che prevede un corrispettivo del 10% dell’importo contrattuale, la Stazione Appaltante procederà al pagamento dell’8% dell’importo contrattuale (per il relativo recupero dell'anticipazione) ed a seguire l'Appaltatore potrà procedere alla riduzione del 10% della garanzia dell'anticipazione. -
Chiarimento PI210872-24
Ultimo aggiornamento 06/06/2024 10:03Domanda : Premesso che ai sensi del disciplinare di Gara (il “Disciplinareâ€), viene previsto che la procedura in oggetto riguarda “investimenti pubblici, finanziati in tutto o in parte con risorse previste dal PNRR, ai sensi di quanto stabilito all’art. 225, co. 8 D.lgs. 36/2023â€. Considerato che Il capitolato speciale (parte generale), all’art. 7 fa riferimento al DM 48/2021, nel quale, agli allegati 1 e 2, viene riportato l’ammontare complessivo delle risorse PNRR stanziate per il progetto. QUESITO Si chiede di chiarire quale sia la porzione delle risorse PNRR stanziate per il progetto relativa alla sola fornitura dei veicoli.
Risposta :
Il D.M. 448/2021 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha inserito il progetto della prima linea tranviaria di Bologna (Linea Rossa) tra i progetti “a legislazione vigente†(di cui all’Allegato 2) finanziandolo con una quota di risorse del PNRR e con la restante di fondi statali; la seconda linea tranviaria (Linea Verde Tratto Nord) risulta invece tra i progetti interamente finanziati con risorse PNRR di cui all’Allegato 1 del Decreto sopra indicato. Tale quadro è stato successivamente confermato dal D.M. 345/2023. Il costo della fornitura dei veicoli è contenuto all’interno dei Quadri Economici delle due opere.Ciò premesso l’indicazione contenuta all’art. 7 del Capitolato Speciale descrittivo e prestazionale - PARTE GENERALE riguarda le modalità di corretta presentazione delle fatture da parte dell’Appaltatore, ai fini del pagamento delle stesse e pertanto il riferimento al PNRR attiene alle successive attività di rendicontazione delle spese sostenute da parte della Stazione Appaltante. Per l’Appaltatore la provenienza e la ripartizione delle risorse all’interno del Quadro Economico non rileva, restando comunque validi tempi, condizioni contrattuali e penali indicati nei documenti di gara. -
Chiarimento PI205272-24
Ultimo aggiornamento 06/06/2024 10:01Domanda : RIFERIMENTI: Capitolato - Parte Specifica Tecnica, 17.11 Prove di tipo sul tram completo c) Prove QUESITO: Con riferimento al punto 17.11, lettera c) Prove del Capitolato - Parte specifica tecnica: - rotazione dei carrelli rispetto alla cassa; Si chiede conferma che la prova in riferimento sia la prova di cui alla norma UNI 11750, punto 2.6: - Elementi del Veicolo: compatibilità geometrica in relazione all'andamento plano-altimetrico dei binari - Documenti dei progetto: Definizione delle condizioni di andamento plano-altimetrico del binari più gravose agli effetti dei movimenti degli organi di trazione e repulsione, dei carrelli e delle articolazioni - Prove: Rotazione cassa-carrello; CEI EN 50125, capitolo 8.2.2.2 Prova dei giochi
Risposta :
Si conferma il riferimento al punto 8.2.2.2 della norma CEI EN 50215 per le prove statiche di rotazione cassa-carrello.Si evidenzia peraltro che nella Specifica Tecnica, art. 17.11, comma a) si stabilisce che la definizione delle prove deve tenere in generale conto della norma UNI 11750 e quindi, per le prove applicabili, di tutte le norme indicate dalla UNI 11750. Si richiama allora l’attenzione sul capitolo 4. di detta norma e sull’art. 17.9 della Specifica Tecnica, che assegna all’Appaltatore il compito di predisporre il Piano delle prove, da sottoporre all’approvazione della Stazione Appaltante e di Ansfisa.Si evidenzia inoltre che la norma CEI EN 50215 è stata ritirata nell’ottobre 2022 e perderà validità nel novembre 2024; in conseguenza l’art. 17.11 della Specifica Tecnica stabilisce di tenere conto anche della norma che la sostituisce, CEI EN IEC 61133:2022. -
Chiarimento PI205262-24
Ultimo aggiornamento 06/06/2024 09:56Domanda : RIFERIMENTI: Art. 17.12, 17.16 e 17.17 del 2b_Capitolato speciale- PARTE SPECIFICA TECNICA Allegato 2 QUESITO: Dato che la parte infrastrutturale è in fase di costruzione (Linea rossa e Linea verde) e poichè è strettamente necessaria la disponibilità di linea/deposito per poter completare le attività di prova in linea, collaudo in linea, marcia in bianco e immissione in servizio, si chiede conferma che nel caso in cui un'eventuale mancata disponibilità di linea/deposito causasse ritadri nelle succitate attività, la stessa non determinerà alcuna penale per l'Appaltatore. Si chiede altresì conferma che, nella stessa eventualità ipotizzata, saranno valutati possibili compensi all'Appaltatore a ristoro del ritardo nelle varie milestone di pagamento, le quali ammontano al 75% del valore contrattuale e quindi determinano importanti extracosti finanziari all'Appaltatore.
Risposta :
Relativamente al primo punto del quesito, si conferma quanto richiesto.In merito al secondo punto del quesito, qualora si verificassero circostanze straordinarie, non imputabili all’Appaltatore, tali da causare ritardi di prove o di immissione in servizio sarà cura della Stazione Appaltante provvedere ad attivare un’istruttoria volta a verificare l'applicabilità di quanto previsto all’art. 9 del D.Lgs.36/2023 ai fini di non pregiudicare l’equilibrio contrattuale. -
Chiarimento PI205268-24
Ultimo aggiornamento 06/06/2024 09:56Domanda : RIFERIMENTI: Art. 17.17 c) del 2b_Capitolato speciale- PARTE SPECIFICA TECNICA QUESITO: Si richiede conferma che ogni unità verrà messa in servizio non appena sarà conclusa la fase della marcia in bianco e anche soddisfatti tutti i requisiti del punto 17.16 del Capitolato Speciale. In caso contrario, e poiché il trasferimento della proprietà non si realizza fino alla messa in servizio delle unità, si chiede di conoscere lo specifico piano di messa in esercizio della flotta.
Risposta :
L’art. 17.17 comma c) della ST stabilisce che il trasferimento della proprietà avviene per effetto del rilascio del Nulla Osta all'immissione in servizio da parte di ANSFISA (e non del successivo Atto di Autorizzazione al servizio emesso dall’Ente territoriale competente). Quindi il momento di detto trasferimento dipende solo dai tempi di soddisfacimento di quanto richiesto nella ST all’art. 17.16 commi c) e d) e del successivo rilascio del N.O. di ANSFISA.
Non è quindi rilevante il momento dell’effettiva immissione in servizio.
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Chiarimento PI188858-24
Ultimo aggiornamento 06/06/2024 09:46Domanda : Premesso che all’articolo 15 del Disciplinare viene stabilito che “I documenti richiesti agli operatori economici ai fini della dimostrazione dei requisiti devono essere trasmessi attraverso l’utilizzo della Banca Dati Nazionale dei Contratti Pubblici (BDNCP) gestita dall’Autorità e, nello specifico, mediante il Fascicolo Virtuale dell’Operatore Economico (FVOE), in conformità alla delibera ANAC n. 464 del 27 luglio 2022. Tutti i soggetti interessati a partecipare alla procedura devono obbligatoriamente registrarsi al sistema accedendo all’apposito link sul Portale dell’Autorità: (https://www.anticorruzione.it/-/fascicolo-virtuale-dell-operatore-economico-fvoe) secondo le istruzioni contenuteâ€. Premesso altresì che ai sensi degli articoli 5 e 6 del Disciplinare la stazione appaltante verifica il possesso dei requisiti di ordine generale e speciale tramite il FVOE. Tale verifica dovrebbe essere automatica in quanto il fascicolo FVOE presso l’ANAC risulta collegato con i database delle varie amministrazioni. QUESITO Si chiede di chiarire: a) quali sono le modalità di adempimento di questa iscrizione da parte di un operatore straniero ed in particolare b) come avviene la verifica dei requisiti generali e speciali, chiarendo se in alternativa al sistema automatico ANAC c’è la possibilità, ove richiesto, di fornire documentazione direttamente alla stazione appaltante.
Risposta :
Per quanto riguarda il quesito sub. a), come indicato nella parte del disciplinare riportata nel quesito, l’iscrizione è a carico dell’operatore secondo le modalità previste da ANAC, per le quali si rinvia al seguente linkhttps://www.anticorruzione.it/-/fascicolo-virtuale-dell-operatore-economico-fvoePer quanto riguarda il quesito sub. b), si rinvia alle FAQ Anac che per comodità di lettura si riportano.“A.9 Come si effettua la verifica dei requisiti per gli operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia?Gli operatori residenti in altri Stati membri possono inserire nel FVOE i documenti equivalenti individuati mediante il sistema e-Certis. In assenza di documenti equivalenti, il possesso dei requisiti è autocertificato ai sensi dell’articolo 40, comma 1 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 28/12/2000. La verifica dei requisiti è svolta in ogni caso con le modalità previste dall’articolo 71, comma 2, del medesimo decreto.Gli operatori extracomunitari possono inserire nel FVOE i documenti equivalenti. In loro assenza, il possesso dei requisiti è autocertificato ai sensi dell’articolo 40, comma 1 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 28/12/2000. La verifica dei requisiti è svolta in ogni caso con le modalità previste dall’articolo 71, comma 2, del medesimo decreto.â€In ogni caso, si conferma che in via residuale sarà comunque consentito di comprovare il possesso dei requisiti con modalità alternative al FVOE. -
Chiarimento PI188413-24
Ultimo aggiornamento 06/06/2024 09:41Domanda : Quesito n.9 del 14/05/2024 RIFERIMENTI: 2a_Capitolato Speciale ART. 9 - MODIFICHE CONTRATTUALI E REVISIONE PREZZI La revisione prezzi sarà operativa unicamente qualora l’Indice di Riferimento avrà subito un incremento/decremento di almeno il 5% rispetto all’Indice di Riferimento iniziale. Qualora la variazione percentuale dell’Indice di Riferimento, come sopra stabilito , sia superiore al 5% i corrispettivi dovuti all’Appaltatore saranno aggiornati applicando al Prezzo oggetto di Rilevazione una variazione percentuale pari alla parte eccedente il suddetto limite del 5% e fino alla misura dell’80% (ottanta per cento) della variazione stessa , a partire dal primo giorno successivo alla scadenza di ciascun Periodo di Rilevazione. QUESITO: La formula di revisione prezzi prevede la soglia del 5% e, in aggiunta a questo, per la parte eccedente, il riconoscimento unicamente dell' 80% della variazione residua. Per avere un idea più rappresentativa di quanto viene riconosciuto si propone un semplice esempio dove abbiamo una inflazione annua constante del 2%: - Nel primo anno di contratto non esiste revisione. - Secondo anno di contratto non esiste revisione. - Terzo anno di contratto revisione del 0,8% dei milestone fatturati nel periodo su in incremento totale del 6%. - Quarto anno di contratto revisione del 2,4% dei milestone fatturati nel periodo su in incremento totale del 8%. - Quinto anno di contratto revisione del 4% dei milestone fatturati nel periodo su in incremento totale del 10%. - Sesto anno di contratto revisione del 5,6% dei milestone fatturati nel periodo su in incremento totale del 12%. Dall' esempio, si può facilmente derivare che secondo le condizione proposte l'Appaltatore rimarrebbe completamente esposto all'effetto dell'inflazione non avendo diritto a una revisione dei prezzi congrua con l'evoluzione dei prezzi di mercato, dovendo sopportare una differenza di prezzo che si incrementerebbe durante il corso del progetto. Al fine di presentare la migliore offerta, e in considerazione che il metodo di revisione proposto suppone un aggravio economico dell’esecuzione della prestazione che va oltre la (normale) alea contrattuale e che può rendere il corrispettivo contrattuale pattuito non più remunerativo (cfr. ex multis Tribunale Roma, Sez. VI, Ordinanza, 27/08/2020), si richiede l'eliminazione della soglia del 5% in modo che vi sia almeno la possibilità di adeguare l'80% della effettiva variazione dell'Indice di Riferimento.
Risposta :
Si conferma la previsione indicata nella documentazione di gara e, pertanto, il calcolo dell’adeguamento del prezzo nella misura dell'80% della quota eccedente il 5% della variazione percentuale dell'Indice di riferimento. -
Chiarimento PI158939-24
Ultimo aggiornamento 06/06/2024 09:37Domanda : Si chiede di specificare la gerarchia della documentazione di gara
Risposta :
Fermo restando che il bando di gara è il “documento fondamentaleâ€, gli altri documenti sono da ritenersi come complementari, ciascuno per la propria parte di contenuto, e si integrano tra loro.Si precisa che l’Allegato 1 al Capitolato speciale descrittivo e prestazionale - Parte Specifica Tecnica (ST) è un documento subordinato al CAPITOLATO SPECIALE DESCRITTIVO E PRESTAZIONALE - PARTE SPECIFICA TECNICA (per brevità ST).Nel caso vengano riscontrate possibili difformità tra la ST e il relativo Allegato 1 si rimanda a quanto previsto dall’art. 1.1 comma c) del documento ST. Pertanto le stesse devono essere portate prontamente a conoscenza della Stazione Appaltante, che fornirà i necessari chiarimenti. -
Chiarimento PI158935-24
Ultimo aggiornamento 06/06/2024 09:26Domanda : si chiede di indicare quali INCOTERMS sono applicate al contratto di fornitura
Risposta :
La normativa di settore prevede che in una pubblica fornitura il bene fornito sia recapitato a cura e spese dell'appaltatore sul luogo individuato dal Committente e che per il trasporto l'Appaltatore possa avvalersi di terzi utilizzando il subappalto.
A conferma vi è la mancata previsione nella normativa sugli appalti pubblici della specifica applicazione degli Incoterms.
Inoltre, in particolare, il “Capitolato speciale descrittivo e prestazionale della fornitura" oggetto della presente gara nella Parte Generale prevede- all’art. 2 che “La fornitura in oggetto è comprensiva di progettazione, produzione, consegna e messa in servizioâ€
- all’art.4 che “Per consegna si intende il trasferimento nel deposito-officina di Bologna Borgo Panigale, o dove diversamente indicato dalla Stazione Appaltante sempre all’interno del territorio del Comune di Bolognaâ€
- al punto 17.16 della Specifica tecnica (Allegato 1) “Consegna ed attività successive. a) Trasferimento dalla fabbrica a Bologna: (omissis) Il trasporto, fino alla posa su binario nel deposito principale (Borgo Panigale) del tram completo, è a carico dell’Appaltatore, che adotterà le più idonee modalità, ai fini della salvaguardia del tram e della tempestività del trasferimento.â€
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Chiarimento PI214461-24
Ultimo aggiornamento 04/06/2024 15:49Domanda : Riferimento: capitolato prestazionale (parte specifica tecnica) 7.1 b. nella specifica tecnica e' richiesto che il tram dovra' disporre di almeno due catene di trazione suddivise Quesito: Si richiede di consentire anche l'applicazione di una sola catena di trazione composta da un interruttore extrarapido; un filtro di linea; di tutti i convertitori di trazione e reostati di frenatura senza necessità di raddoppiare i componenti menzionati, garantendo comunque lo stesso livello di disponibilita' del veicolo e sottocomponenti
Risposta :
Si confermano i requisiti della Specifica Tecnica, art. 7.1, comma b). -
Chiarimento PI213843-24
Ultimo aggiornamento 04/06/2024 15:47Domanda : RIFERIMENTI: Con riferimento al punto 9.4 e) del Capitolato - Parte Specifica Tecnica: e) Livello di Integrità della Sicurezza Il dispositivo deve avere SIL = 4, con riferimento alle norme CEI EN 50128 e 50129. Con riferimento al 9.4 a) y c) del Capitolato - Parte Specifica Tecnica: a) Dotazione Ambedue le cabine di guida devono essere dotate di un dispositivo vigilante conforme alla norma UNI 11174. c) Rilevamento della presenza attiva La presenza è rilevata mediante la pressione di un apposito pulsante integrato nel manipolatore di trazione/frenatura o di un pedale sul pavimento. Secondo il punto 10.4 della UNI 11174 10.4 Dispositivo vigilante Il rotabile deve essere dotato di un dispositivo vigilante, realizzato con criteri de sicurezza, avente la funzione di rilevare la presenza attiva del conducente durante la marcia. QUESITO: Si chiede conferma che il dispositivo di monitoraggio, ovvero quello che rileva la presenza attiva del conducente come definito dalla norma UNI11174, debba essere SIL 4. Pertanto, il requisito di sicurezza SIL 4 debba risiedere esclusivamente nel rilevare la presenza attiva del conducete mediante la pressione di un pulsante integrato nel manipolatore di trazione/ frenatura e mediante l'azionamento del pedale nel pavimento come indicato al punto 9.4 c) del Capitolato Tecnico. Si chiede conferma che questa interpretazione sia corretta o, in caso contrario, si prega di fornire una spiegazione più completa del requisito di cui al punto 9.4 e)
Risposta :
Si conferma il requisito della Specifica Tecnica, art. 9.4, comma e).Il livello di integrità va riferito alle funzioni di rilevamento della presenza attiva, con le modalità di cui alla Specifica Tecnica, art. 9.4, comma c), e di comando delle azioni di cui all’art. 9.4, comma d). -
Chiarimento PI210876-24
Ultimo aggiornamento 04/06/2024 15:44Domanda : Premesso che ai sensi dell’art. 4 del capitolato prestazionale (parte generale) viene previsto che: “I piani di consegna dovranno rispettare le seguenti tempistiche: per il primo Contratto Applicativo: 1. il primo tram, entro 20 mesi o, in caso di offerta migliorativa, entro il minor tempo offerto a decorrere dalla data di sottoscrizione del contratto o in caso di ricorso all’avvio di urgenza della fornitura dalla data di sottoscrizione del relativo verbale (mesi di agosto inclusi) […]â€. Considerato che la lex specialis, in caso di mancato rispetto dei suddetti termini di consegna, prevede una penale a carico dell’appaltatore del tutto sproporzionata, oltre al diritto della stazione appaltante di risolvere il contratto. Considerato altresì che le tempistiche di consegna previste all’art. 4 sopra trascritto: (i) costituiscono delle condizioni tali da rendere estremamente difficoltosa l’esecuzione della commessa, tanto da costringere l’appaltatore a subire l’applicazione delle penali in misura tale da incidere negativamente sull’equilibrio economico dell’offerta; (ii) sono drasticamente inferiori a qualsiasi altra gara analoga svolta negli ultimi mesi in applicazione delle nuove norme relative ai finanziamenti PNRR, quali ad esempio [] a. TEB2_appalto integrato _Realizzazione linea tramviaria T2 della Valle Brembana_CUP H21D18000120001 - CIG 95630839BC b. Linea 4.2 Piagge – Campi Bisenzio, Firenze, CIG 9524700F13 CUP H19J12000770005 CUI L01307110484202200172 c. Procedura aperta per l'affidamento dell’Accordo Quadro per la fornitura di n. 121 tram bidirezionali.ATAC, Roma, Rif. Bando di gara n° 15 2023 QUESITO Premesso e considerato quanto sopra si chiede di chiarire se il termine di consegna del primo tram previsto dall’art. 4 del capitolato prestazionale (parte generale) può essere esteso in considerazione del fatto che tecnicamente sono necessarie tempistiche standard per la produzione e la consegna di un tram, come di seguito precisate: Tempi necessari per produrre un tram: - Ingegneria di un tram adattata ad un capitolato tecnico restrittivo: o Tram su una piattaforma industriale esistente - 6-12 mesi o Fuori piattaforma 24-36 mesi - Tempi di consegna dei matteriali critici o Sale montate – 9-12 mesi o Freni 9-12 mesi o Azionamento elettrico 10-12 mesi o Cuscinetti – 8-10 mesi, ecc. - Produzione o Testa di serie – 6-8 mesi o Serie 4 mesi Le suddette tempistiche confermano, che 16-20 mesi risultano tempi non compatibili con il processo di produzione se il tram richiesto deve corrispondere senza deviazioni ad un capitolato tecnico restrittivo; si chiede, pertanto, se in sede di offerta si possano proporre delle alternative alle specifiche tecniche, che possano garantire dei tempi di consegna conformi alla richiesta del capitolato
Risposta : Si confermano le tempistiche previste all’art. 4 del Capitolato Speciale descrittivo e prestazionale - PARTE GENERALE.
Il fatto che il tram offerto debba sostanzialmente provenire da una piattaforma di produzione esistente e già operativa è esplicitato all’art. 2.2 comma b) della ST. -
Chiarimento PI210869-24
Ultimo aggiornamento 04/06/2024 15:41Domanda : Premesso che Il paragrafo 2.2.13 del documento 2b_Capitolato speciale - PARTE SPECIFICA TECNICA Allegato 1†definisce la Sagoma statica e dinamica Il paragrafo 3.10 2b_Capitolato speciale - PARTE SPECIFICA TECNICA†definisce l'altezza delle soglie delle porte Il paragrafo 3.11 2b_Capitolato speciale - PARTE SPECIFICA TECNICA†definisce i profili di interfaccia delle banchine Si riscontra che, in direzione verticale: assumendo un entrata a 330mm dal piano del ferro, non si rilevano problematiche assumendo il carico completo del veicolo e l'usura massima delle ruote, possiamo comunque rientrare in un'altezza compresa tra +50/-20 mm differenza rispetto alla piattaforma definita dalle specifiche di gara. e norma UNI 11174. Tuttavia, quando a ciò si aggiunge anche l'usura del rotolamento del veicolo e delle rotaie, il bordo di ingresso è inferiore a quanto richiesto -Differenza di 20 mm. Poiché le sospensioni pneumatiche sono vietate dalle specifiche di gara. 4.11 a) tale requisito non puo’ essere soddisfatto Il bordo di ingresso a 330 mm nominali e una differenza di +50/-20 mm possono essere raggiunti solo in determinate condizioni secondo le specifiche dell'offerta (carico massimo e usura delle ruote). Non nello scenario peggiore (rotolamento del veicolo e elevata usura delle rotaie). Si riscontra, che in direzione laterale Quando il veicolo è in posizione nominale (esattamente sull'asse del binario), a pieno carico e con le ruote delle porte usurate, la porta puo’ essere aperta anche se ci sono solo pochi millimetri di spazio tra l'anta aperta e la piattaforma. La situazione cambia in caso di movimento tra ruote e binari. Poiché le specifiche tecnica al. 3.11 a) dice esplicitamente che la cassa deve essere larga 2400 mm a livello delle soglie, si presenta la possibilita' di una collisione tra la porta e la piattaforma. In questo caso può succedere che la porta non possa essere aperta. Questa situazione potrebbe essere corretta se la carrozzeria a livello della soglia fosse più stretta, sempre nei limiti definiti dalla UNI 11174 capitolo 4.7 Si chiede conferma che possa essere adottata una soluzione che consente la pendenza del fianco = larghezza della carrozzeria più stretta al livello della soglia.
Risposta :
Riguardo all’altezza delle soglie delle porte, si confermano i requisiti tassativi stabiliti dalla Specifica Tecnica all’art. 3.10, commi a) e b), peraltro rispondenti alla vigente normativa.La riduzione del campo di altezza della soglia delle porte a valori compresi tra 330 mm e 280 mm sul p.d.f. costituisce una soluzione di maggior pregio, premiata secondo il criterio “Jâ€,che il Concorrente può offrire se rispondente alle condizioni definite dalla Specifica Tecnica all’art. 3.10, comma c).Riguardo alla distanza tra la fiancata del tram (provvista di profilo di interfaccia, secondo Specifica Tecnica, art. 3.11, commi a) e b), e la banchina (provvista di profilo di sacrificio),è previsto un valore nominale di 50 mm (Specifica Tecnica, art. 3.11 e Allegato 1 alla S.T. punto 2.2.13).Il tram offerto deve essere in grado di transitare ed effettuare le fermate aprendo le porte senza interferenze, o con interferenze sporadiche che non causino alcun impedimentoo rallentamento del movimento delle ante delle porte né alcun danneggiamento del tram o del profilo di sacrificio, in condizioni usuali di disassamento ed usura. -
Chiarimento PI210815-24
Ultimo aggiornamento 04/06/2024 15:31Domanda : 3_Relazione tecnico-amministrativa del RUP sulle procedure di affidamento della fornitura In riferimento al criterio X1 di cui al paragrafo 12 del "documento 3_Relazione tecnico-amministrativa del RUP sulle procedure di affidamento della fornitura", viene richiesto di descrivere "Gli strumenti di diagnostica e manutenzione", nello specifico la completezza della fornitura. Al paragrafo 15.4 del 2b_Capitolato speciale descrittivo e prestazionale - PARTE SPECIFICA TECNICA, viene indicata una lista a titolo esemplificativo di strumenti di diagnostica e manutenzione. QUESITO si chiede di definire cosa si intende per completezza della fornitura e in base a quali criteri e' valutato il suddetto requisito soggettivo e se la conferma della fornitura degli strumenti elencati al 15.4 del 2b_Capitolato speciale descrittivo e prestazionale - PARTE SPECIFICA TECNICA, risponde alla richiesta di cui al criterio X1 di cui al paragrafo 12 del "documento 3_Relazione tecnico-amministrativa del RUP sulle procedure di affidamento della fornitura"
Risposta :
Sta al Concorrente esporre nell'offerta la composizione della fornitura degli strumenti di diagnostica e manutenzione e la dettagliata descrizione di ciascun elemento,in modo che la Commissione possa valutare l'adeguatezza al fine di "svolgere in modo efficiente, agevole e rapido le attività di manutenzione preventiva e correttiva†del tram offerto.Come precisato nella descrizione del criterio X, tale valutazione sarà eseguita separatamente rispetto alla completezza della fornitura (presenza di tutte le attrezzature ritenute necessarie)e alla qualità degli elementi (efficacia, agevolezza dell'uso, oneri di manutenzione, materiali usati, ecc.). -
Chiarimento PI205269-24
Ultimo aggiornamento 04/06/2024 15:28Domanda : RIFERIMENTI: Capitolato - Parte Specifica Técnica, 17.6 Prototipi, campionature, maquette c) Maquette QUESITO: Con riferimento al punto 17.6 Prototipi, campionature, maquette, lettera c) del Capitolato - Parte specifica tecnica: "La maquette , che dovrà poter essere esposta all'aperto, sarà trasportata e collocata nel luogo che sarà indicato dalla Stazione Appaltante, a cura e spese dell'Appaltatore." Nello scopo di fornitura sono ricomprese tutte le attività fino alla collocazione del modello nel luogo di destinazione prescelto dal Committente. Non sono, quindi, da prevedere oneri come di seguito riportati a modo di esempio: - Costi associati al luogo di esposizione durante il periodo in cui il modello è esposto. - Servizi di sicurezza/custodia del modello - Ritiro del modello - Altri... Si chiede la conferma della correttezza di tale interpretazione.
Risposta :
Si conferma che l’Appaltatore ha l’onere del trasporto e della collocazione della maquette nel luogo indicato dalla Stazione Appaltante, ma non quelli di sicurezza,custodia o altri dovuti alla permanenza in detto luogo.Si precisa che qualora durante l’esposizione la maquette subisca danni per un suo difetto all’Appaltatore spetta l’onere di una pronta riparazione.Al termine del periodo di esposizione il modello diviene proprietà della Stazione Appaltante che si farà carico di tutti i costi successivi. -
Chiarimento PI205264-24
Ultimo aggiornamento 04/06/2024 15:26Domanda : RIFERIMENTI: Art. 17.12 c), 17.16 c) del 2b_Capitolato speciale- PARTE SPECIFICA TECNICA Allegato 2 QUESITO: Analizzato quanto indicato ai punti 17.12 c) e 17.16 c) del Capitolato Speciale, si chiede conferma che l'unico onere dell'Appaltatore per l'effettuazione delle prove in linea e della marcia in bianco è costituito dal personale tecnico necessario per la scorta del veicolo, mentre il personale di condotta e le relative necessarie forniture saranno a carico del Cliente/Operatore.
Risposta :
Si conferma che l’Appaltatore dovrà provvedere al personale tecnico di scorta, mentre il personale di condotta e quant’altro necessario per la circolazione sarà a carico della Stazione Appaltante.Si precisa che:il personale di scorta deve essere in grado di assistere il conducente e di diagnosticare in tempo reale ed eventualmente correggere qualsiasi anomalia di funzionamento del tram;il periodo di svolgimento della formazione dei conducenti istruttori, previsto all’art. 16.8 comma d) della ST, dovrà essere concordato in modo da garantire la tempestiva disponibilitàdei conducenti istruttori e di un numero sufficiente di conducenti da questi istruiti. -
Chiarimento PI205260-24
Ultimo aggiornamento 04/06/2024 15:23Domanda : RIFERIMENTI: 3_Relazione tecnico-amministrativa del RUP sulle procedure di affidamento della fornitura.pdf ART. 4 - TEMPI DI FORNITURA del 2a_Capitolato speciale descrittivo e prestazionale - PARTE GENERALE QUESITO: Si chiede conferma che la cadenza offerta per le consegne delle unità debba essere implementata dalla unità n.3 di ogni contratto.
Risposta :
Si conferma che la cadenza offerta (due tram consegnati al mese oppure, in caso di offerta migliorativa, tre tram consegnati al mese)deve iniziare a partire dal terzo tram di ogni contratto applicativo, un mese dopo la consegna del secondo tram. -
Chiarimento PI205257-24
Ultimo aggiornamento 04/06/2024 15:21Domanda : RIFERIMENTI: 3_Relazione tecnico-amministrativa del RUP sulle procedure di affidamento della fornitura QUESITO: Tutti i criteri di valutazione (quantitativi e qualitativi) devono essere dimostrati e spiegati in modo che l'offerta tecnica risulti verificabile e giudicata congrua dalla Commissione. Nonostante questo, la Relazione tecnico-amministrativa in riferimento non richiede specificamente nessun documento per dimostrare il valore dichiarato in offerta per i criteri AB e AC. Pertanto, si chiede conferma che possa essere inserito nell' offerta tecnica un apposito cronoprogramma dove siano esposti tutti gli step con le tempistiche intermedie necessarie per poter consegnare le n. 33 unita del 1º CA in accordo con le cadenze offerte.
Risposta :
Relativamente ai criteri AB e AC si conferma che il punteggio ad essi associato verrà assegnato esclusivamente in funzione dell’offerta presentata dal concorrente(riduzione dei tempi per il criterio AB e incremento del numero di tram consegnati dal mese successivo a quello relativo alla consegna del secondo tram per il criterio AC).Il concorrente, se lo ritiene utile, può presentare un cronoprogramma come richiamato nel quesito: esso però non sarà oggetto di valutazione in sede di gara,e non sarà considerato vincolante per la Stazione Appaltante per il rispetto dell’offerta presentata in gara relativamente ai due criteri AB e AC. -
Chiarimento PI200239-24
Ultimo aggiornamento 27/05/2024 15:18Domanda : Tuttavia, considerato che l’offerta deve essere presentata in italiano e che desideriamo redigere un’offerta accurata, la scadenza attuale per la presentazione è abbastanza stringente. Per i potenziali candidati è fondamentale avere a disposizione un tempo sufficiente per un esame accurato e per la preparazione di un’offerta corrispondente. Riteniamo che un’estensione della scadenza per la presentazione dell’offerta per il Tender in oggetto dal 18 giugno 2024 alle 18:00 al 30 settembre 2024 alle 18:00 potrà incoraggiare la partecipazione di un numero maggiore di candidati. Apprezzeremmo molto se la vostra amministrazione potesse prendere in considerazione questa ipotesi e confidiamo di ricevere presto una vostra risposta favorevole in tal senso.
Risposta : Considerate le stringenti tempistiche richieste per la fornitura, oggetto anche di apposite premialità, non si accoglie la richiesta di proroga dei termini di presentazione dell’offerta, confermando quanto già previsto
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Chiarimento PI200213-24
Ultimo aggiornamento 27/05/2024 15:14Domanda : Considerato che l’offerta deve essere presentata in italiano e che desideriamo redigere un’offerta accurata, la scadenza attuale per la presentazione è abbastanza stringente. Per i potenziali candidati è fondamentale avere a disposizione un tempo sufficiente per un esame accurato e per la preparazione di un’offerta corrispondente. Riteniamo che un’estensione della scadenza per la presentazione dell’offerta per il Tender in oggetto dal 18 giugno 2024 alle 18:00 al 31 settembre 2024 alle 18:00 potrà incoraggiare la partecipazione di un numero maggiore di candidati. Apprezzeremmo molto se la vostra amministrazione potesse prendere in considerazione questa ipotesi e confidiamo di ricevere presto una vostra risposta favorevole in tal senso.
Risposta :
Considerate le stringenti tempistiche richieste per la fornitura, oggetto anche di apposite premialità, non si accoglie la richiesta di proroga dei termini di presentazione dell’offerta, confermando quanto già previsto. -
Chiarimento PI188859-24
Ultimo aggiornamento 27/05/2024 15:11Domanda : Premesso che la legge di gara prevede rispettivamente: (1) All’art. 2, ultimo paragrafo, del Disciplinare che “la stipula dell'Accordo Quadro non costituisce in capo alla Stazione Appaltante alcun vincolo e/o obbligo di stipulare i Contratti Applicativi e, pertanto, la mancata stipulazione di tali Contratti non darà diritto all'appaltatore dell'Accordo Quadro di pretendere nulla dalla Stazione Appaltante, neppure a titolo di indennizzo. Di contro, l’aggiudicatario, con la stipula dell’Accordo Quadro, resterà obbligato alla stipulazione dei contratti applicativi, su richiesta dell’ amministrazione"; (2) All’art. 2, terzo paragrafo del capitolato prestazionale (parte generale), che “Il primo contratto applicativo potrà essere formalizzato a seguito dell'aggiudicazione dell’Accordo Quadro, previo inserimento dello stesso negli strumenti di programmazione dell’ente e assunzione del relativo impegno di spesa e consisterà nella fornitura complessiva di n° 33 tram, comprensivi della garanzia estesa di 4 (quattro) anni nel quale verranno inserite le migliorie tecniche offerte in sede di gara ed applicato il costo al netto del ribasso derivante dall’offerta economica presentata per l’aggiudicazione dell’accordo quadroâ€; (3) all'articolo 2, penultimo paragrafo del capitolato prestazionale (parte generale), che "L'affidamento dell'Accordo Quadro non costituisce in capo alla Stazione Appaltante alcun vincolo e/o obbligo di stipulare Contratti Applicativi e pertanto la mancata stipulazione di tali Contratti non darà diritto all'Appaltatore dell'Accordo Quadro di pretendere nulla dalla Stazione Appaltante, neppure a titolo di indennizzoâ€; (4) all'art. 3 dello schema di Accordo Quadro, che: "Come specificato all’art. 2 del Capitolato Speciale descrittivo e prestazionale - Parte Generale la stipula dell’Accordo Quadro non sarà fonte di alcuna obbligazione per il Comune di Bologna nei confronti dell’operatore economico aggiudicatario dell’Accordo Quadro. L’operatore economico se ne assume pertanto ogni rischio. Per contro, l’operatore economico aggiudicatario, con la sottoscrizione dell’Accordo Quadro, si vincola a sottoscrivere gli eventuali contratti applicativi e all’esecuzione delle prestazioni che, in base al presente Accordo, saranno di volta in volta richieste dalla stazione appaltante". QUESITO Si chiede di chiarire se sulla Stazione Appaltante non grava nessun obbligo di stipulare il primo contratto applicativo congiuntamente all’Accordo Quadro, con la conseguente assunzione del rischio in capo al solo operatore economico, ovvero se si debba ritenere che con la sottoscrizione dell’Accordo Quadro si procederà contestualmente anche alla sottoscrizione del primo contratto applicativo.
Risposta : Si conferma che sulla Stazione Appaltante non grava l'obbligo di stipulare alcun contratto applicativo, né di stipulare il primo contratto applicativo congiuntamente all'Accordo Quadro.
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Chiarimento PI188567-24
Ultimo aggiornamento 27/05/2024 15:09Domanda : Quesito n.27 del 14/05/2024 RIFERIMENTI: punto 10.4 Train Stop del Capitolato speciale descrittivo e prestazionale - PARTE SPECIFICA TECNICA punto 10.5 Richiesta di rotta del Capitolato speciale descrittivo e prestazionale - PARTE SPECIFICA TECNICA punto 2.3.8.3.3 Protocollo RS 422 dell'Allegato 1 al Capitolato speciale descrittivo e prestazionale - PARTE SPECIFICA TECNICA QUESITO: Si chiede conferma che per la funzione di Train Stop (cap.10.4) e per la funzione di Richiesta di rotta (cap 10.5) sono esclusi dalla fornitura i dispositivi di ricetrasmissione a terra. Inoltre, come previsto al previsto al punto 2.3.8.3.3, si chiede conferma che il sistema di controllo dei dati applicativi utili a terra ("Datacontent") non si nello scopo di fornitura dell'appaltatore.
Risposta :
Riguardo alle funzioni di Train Stop (art. 10.4 della ST) e di richiesta rotta (art. 10.5), i dispositivi ricetrasmettitori di terra sono esclusi dalla fornitura,mentre sono inclusi quelli di bordo, che il Fornitore dei tram dovrà approvvigionare e installare in modo conforme all’art. 10.4 comma c) della ST,all’art. 10.5 comma c) della ST e a quanto indicato nelle sezioni 2.3.7 e 2.3.8 dell’Allegato 1 alla ST.La gestione del “Datacontent†a terra non è compito del Fornitore dei tram, che dovrà solo concordare col progettista del sistema di terra formato e protocollo dei dati scambiati. -
Chiarimento PI188564-24
Ultimo aggiornamento 27/05/2024 15:07Domanda : Quesito n.26 del 14/05/2024 RIFERIMENTI: punto 2.3.9.1.3 Mobile Device Management dal Allegato 1 del 2b_Capitolato speciale descrittivo e prestazionale - PARTE SPECIFICA TECNICA: Il software del sistema di bordo può essere aggiornato da remoto tramite una piattaforma MDM (Mobile Device Management) chiamata HEADWIND che utilizza protocolli di tecnologia IoT per la gestione remota dei dispositivi. QUESITO: Si chiede di chiarire se il sistema di gestione delle versioni software descritto in questa sezione si riferisce alle versioni software dei sistemi a bordo del tram (trazione, freno, porte, HVAC, ecc.). Se questo viene confermato, si rileva che i sistemi a bordo del tram hanno le proprie applicazioni per l'aggiornamento del sofware e molti di essi non possono essere aggiornati da remoto per motivi di sicurezza. Inoltre, solo le apparecchiature di bordo collegate alla rete Ethernet (PIS, TVCC, ecc.) sono accessibili da terra. In questo caso, si chiede conferma che quanto richiesto al punto 2.3.9.1.3 soltanto potrà essere considerato per le versioni software dei sistemi imbarcato che non abbiano restrizioni di aggiornamento in remoto legate a la sicurezza ("safety").
Risposta :
Si conferma l’esclusione dell’aggiornamento da remoto dei software di bordo per i quali vi siano restrizioni legate alla sicurezza o motivazioni di privativa.
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Chiarimento PI188562-24
Ultimo aggiornamento 27/05/2024 14:58Domanda : Quesito n.25 del 14/05/2024 RIFERIMENTI: punto 9.9 f) Modo di funzionamento del Capitolato speciale descrittivo e prestazionale - PARTE SPECIFICA TECNICA: "- in condizioni normali, la selezione del numero di linea all’inizio del servizio mediante la tastiera e quella della destinazione in modo automatico durante il servizio; - quando necessario, la selezione della destinazione o di un particolare formato mediante la tastiera; - in casi particolari, la presentazione di formati trasmessi direttamente dal PCC." punto 10.2 a) Funzione del Capitolato speciale descrittivo e prestazionale - PARTE SPECIFICA TECNICA "Il sistema di telecomunicazioni terra-bordo deve provvedere: - allo scambio di dati tra il tram e il posto centrale di controllo; in particolare, dal tram: dati di localizzazione, di operatività e diagnostici; dal centro: contenuti per i display di cabina e per il sistema di informazione passeggeri (PIS)." QUESITO: Si chiede un chiarimento sull'origine dell'identificazione della percorso dal PCC (Posto Centrale di Controllo): 1. è previsto che il treno riceva le informazioni sull'identificazione del percorso da terra o lo gestisce manualmente il macchinista? 2. Se il SAE o un altro apparato gestisce il percorso del tram, come viene comunicato al veicolo, tramite MQTT utilizzando il AVL?
Risposta :
È apprezzata una soluzione in cui il conducente all’inizio del servizio o in caso di modifica per cambio di linea o particolari condizioni (come fuori servizio, rientro ecc.) imposti la linea o la particolare condizione, mentre l’identificazione del conducente stesso sia eseguita all’inizio del servizio o del turno, mediante badge o digitazione di codice, e le relative informazioni siano trasmesse al centro.
Il Concorrente può però proporre altre soluzioni che garantiscano una perfetta funzionalità.
Riguardo all’informazione di destinazione e di prossima fermata, necessarie per il funzionamento degli indicatori (ST 9.9) e del PIS (ST 9.10), appare preferibile una soluzione residente interamente a bordo (mediante confronto tra il dato di localizzazione corrente e una tabella di localizzazione delle fermate) ma è possibile anche una soluzione basata sull’interazione con il PCC, con modalità da concordare con il progettista del sistema di terra.
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Chiarimento PI188561-24
Ultimo aggiornamento 27/05/2024 14:56Domanda : Quesito n.24 del 14/05/2024 RIFERIMENTI: dal Allegato 1 del 2b_Capitolato speciale descrittivo e prestazionale - PARTE SPECIFICA TECNICA: 2.3.9 Automatic Vehicle Localization System (AVLS) 2.3.9.1 Dispositivi, interfacce e moduli di Posto Centrale (AVM) QUESITO: Si richiede di confermare/chiarire quali protocolli debba utilizzare l'AVL in base alle funzioni di comunicazione di terra richieste. - MQTT: per l'invio di informazioni da AVL ad AVM (odometria e GPS) - NTP: per la sincronizzazione oraria del treno con il server NTP nel centro di controllo - HBASE: confermare se è necessario dare accesso al sistema per la lettura dei parametri dalle apparecchiature di bordo. Quali parametri/apparecchiature?
Risposta :
Si confermano le indicazioni di ST Allegato 1, punti 2.3.9 e 2.3.9.1. Ulteriori precisazioni potranno essere convenute in fase di progettazione con i progettisti del sistema di terra.
I parametri da trasmettere al PCC sono di principio quelli relativi alla diagnostica e al conteggio dei passeggeri; andranno peraltro concordati con il progettista del sistema di terra.
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Chiarimento PI188556-24
Ultimo aggiornamento 27/05/2024 14:54Domanda : Quesito n.23 del 14/05/2024 RIFERIMENTI: punto 10.3 a) Funzione del 2b_Capitolato speciale descrittivo e prestazionale - PARTE SPECIFICA TECNICA: "Il sistema di localizzazione automatica AVL deve provvedere alla rilevazione e alla trasmissione al centro della posizione del tram, con idonea frequenza e precisione, a fini sia di controllo dinamico dell’esercizio sia di attuazione della priorità semaforica." punto 2.3.1.3 del 2a Allegato 1 del 2b_Capitolato speciale descrittivo e prestazionale - PARTE SPECIFICA TECNICA 'Pe la funzione di geolocalizzazione, il tram potrà affidarsi ai segnali provenienti dal GPS, dall’odometria di bordo e dalle antenne distribuite lungo la linea' QUESITO: Si chiede conferma che la posizione del tram tramite il sistema AVL (Automatic Vehicle Location) di bordo, basato sulle informazioni odometriche (unità di misura della distanza percorsa = 1m) e posizionamento GPS, sia sufficiente per il funzionamento dei sistemi di terra che utilizzano queste informazioni.
Risposta :
Si conferma che il sottosistema di bordo dovrà soltanto inviare informazioni di localizzazione, con cadenza, precisione e protocollo da concordare con i progettisti del sistema di terra.
La risoluzione della localizzazione sarà di almeno 1 m, mentre la continuità sarà assicurata dall’integrazione di GPS e odometro.
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Chiarimento PI188555-24
Ultimo aggiornamento 27/05/2024 14:51Domanda : Quesito n.22 del 14/05/2024 RIFERIMENTI: Allegato 1 - 2.3.1.1 Il sottosistema di ausilio all'esercizio del Capitolato Speciale - Parte specifica tecnica "Le funzionalità del SAE svolte in cooperazione con le apparecchiature di bordo sono • Regolazione e mappatura del tram (informazione di puntualità rispetto al percorso)" Allegato 1 - 2.3.9.2 Automatic vehicle localization AVL - Dispositivi di bordo del Capitolato Speciale - Parte specifica tecnica "Il modulo AVL collocato a bordo di ciascun tram concorre alla realizzazione delle seguenti funzionalità del SAE • Regolazione e mappatura del tram (informazione di puntualità rispetto al percorso)" QUESITO: In relazione alla funzionalità del SAE "Regolazione e mappatura del tram (informazione di puntualità rispetto al percorso)", capiamo che si tratta di un calcolo che viene effettuato dal SAE di terra con le informazioni di localizzazione inviate dal AVL di bordo. Si chiede conferma che la nostra interpretazione sia corretta.
Risposta :
L’interpretazione è corretta. Il sottosistema di bordo dovrà soltanto inviare informazioni di localizzazione, con cadenza, precisione e protocollo da concordare con il progettista del sistema di terra.
Le funzioni di mappatura e regolazione della circolazione tranviaria saranno eseguite dal sistema di terra.
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Chiarimento PI188553-24
Ultimo aggiornamento 27/05/2024 14:49Domanda : Quesito n.21 del 14/05/2024 RIFERIMENTI: punto 2.15 e) Requisito minimo sul contenimento dello stridio del 2b_Capitolato speciale descrittivo e prestazionale - PARTE SPECIFICA TECNICA: "Otto passaggi di un tram sulla curva della Linea Rossa da Via Indipendenza a Via U. Bassi, in condizioni di binario asciutto e privo di trattamenti riduttori dell’attrito, alla velocità di 10 km/h" punto 4.17 a) Equipaggiamento "La prima coppia di ruote, per ambedue i sensi di marcia, deve essere dotata di un dispositivo di correzione dell’attrito che agisca sia sul bordino (lato interno e lato esterno) sia sulla fascia di rotolamento, erogando un’appropriata dose di correttore di attrito al momento dell’ingresso in curva, con cadenza di emissione regolabile" QUESITO: Si interpreta che nel requisito 2.15 e) quando si chiede "in condizioni di binario asciutto e privo di trattamenti riduttori dell’attrito" si riferisce al mancato utilizzo di trattamenti supplementari applicati sul binario, ma che tale condizione non impedisce l'uso del sistema di correzione dell'attrito («ungitavolta») specificamente richiesto nel Capitolato e da essere installato nel veicolo, conformemente al punto 4.17 a). Si chiede conferma della correttezza di tale interpretazione e pertanto che l'uso del sistema di correzione dell'attrito («ungitavolta») prescritto nel veicolo, conformemente al punto 4.17 a), è consentito al punto 2.15 e).
Risposta :
Si conferma che le prove di cui all’art. 2.15 comma e) della ST si svolgeranno con binario asciutto e privo di trattamenti riduttori dell’attrito effettuati da dispositivi di terra,
mentre potrà essere in funzione, in condizioni di erogazione normali, il dispositivo di bordo di cui all’art. 4.17 della ST.
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Chiarimento PI188550-24
Ultimo aggiornamento 27/05/2024 14:48Domanda : Quesito n.20 del 14/05/2024 RIFERIMENTI punto 5.2 d) Da acqua e polveri del 2b_Capitolato speciale descrittivo e prestazionale - PARTE SPECIFICA TECNICA: "I connettori devono avere, nello stato di accoppiamento, grado di protezione IP68 se installati all’esterno, IP42 se installati all’interno" punto 5.9.d) Connettori "I connettori devono avere una custodia protettiva metallica, con possibilità di collegamento alla massa, o in materiale plastico isolante. Le custodie devono avere forma circolare o rettangolare, con innesto a baionetta o con leve di aggancio a molla; non sono ammesse soluzioni a vite." QUESITO: I connettori Harting HPR, che offrono un grado di protezione IP68 per l'uso esterno in condizioni ambientali difficili, offrono il livello di tenuta richiesto grazie alla soluzione avvitata tra la parte aerea e quella fissa. Si chiede di confermare che il requisito di cui al punto 5.2d) di non utilizzare una soluzione a vite sui connettori non si riferisce alla soluzione a vite dei connettori Harting HPR che raggiungono il grado di protezione IP68 per l'uso esterno.
Risposta :
Si conferma l’art. 5.2 comma d) della ST.
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Chiarimento PI188547-24
Ultimo aggiornamento 27/05/2024 14:47Domanda : Quesito n.19 del 14/05/2024 RIFERIMENTI Punto 5.9.a) Posa dei cavi del 2b_Capitolato speciale descrittivo e prestazionale - PARTE SPECIFICA TECNICA: "All’esterno dei contenitori di apparecchiature i cavi saranno protetti da guaine e contenuti in canaline (o tubi) in acciaio inox, fissate mediante supporti in acciaio inox. Canaline, accessori e gusci dei connettori dovranno essere collegati alla massa del tram. Dovrà essere possibile il drenaggio" QUESITO Intendiamo che questo requisito di "cavi saranno protetti da guaine e contenuti in canaline (o tubi) in acciaio inox, fissate mediante supporti in acciaio inox" si applichi solo al caso di cablaggio di apparecchiature situate all'esterno che è esposto a condizioni ambientali difficili. Si chiede conferma che questa interpretazione sia corretta.
Risposta :
Si precisa che il contenimento in canaline o tubi in acciaio inox è prescritto solo per cablaggi che corrono all’esterno della cassa o nel sottocassa,
curando idonea sigillatura in corrispondenza di attraversamenti dell’imperiale, delle pareti o del pianale, e in ogni caso per i cavi AT.
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Chiarimento PI188546-24
Ultimo aggiornamento 27/05/2024 14:45Domanda : Quesito n.18 del 14/05/2024 RIFERIMENTI: punto 7.8 Organi di comando di trazione e frenatura, lettera e) Manipolatore di trazione e frenatura del 2b_Capitolato speciale descrittivo e prestazionale - PARTE SPECIFICA TECNICA: "- “Mâ€: trazione (settore che il conducente raggiunge tirando la leva verso di sé e determinando, in un settore di inclinazione della leva tra 8° e 30°, una coppia di trazione crescente); - “Fâ€: frenatura di servizio (settore che il conducente raggiunge spingendo la leva in avanti e determinando, in un settore di inclinazione della leva tra 8° e 38°, una coppia di frenatura crescente); - “EMâ€: frenatura di emergenza (posizione estrema in avanti, 10° oltre la massima frenatura di servizio)." QUESITO: Premesso che la norma UNI11174 sezione 12.1 "Cabine di Guida" richiede che i comandi rispettino la norma prEN16186-6 e che quest'ultima, alla sezione 7.3.7.3 "Driver's master controller" richiede: "The "tractive effort" shall increase by pushing the lever forward, and the "braking effort" shall increase by drawing the lever towards the driver." (Traduzione: Lo "sforzo di trazione" deve aumentare spingendo in avanti la leva e lo "sforzo di frenatura" deve aumentare spingendo la leva verso il conducente.) la scrivente rileva pertanto che la definizione prevista nella Specifica Tecnica è opposta a quella della normativa e in conseguenza chiede che: - venga rispettato quanto definito nella UNI11174; - in alternativa, nel caso si confermi quanto indicato nel punto 7.8 e) del Capitolato - Parte Specifica Tecnica, che siano assunti dalla Stazione Appaltante eventuali discrepanze e difficoltà nell’approvazione dai Enti competenti.
Risposta :
Si tratta di un refuso. Devono essere considerate le seguenti correzioni all’art. 7.8 comma e) della ST:
- “Mâ€: trazione (settore che il conducente raggiunge spingendo la leva in avanti e determinando, in un settore di inclinazione della leva tra 8° e 30°, una coppia di trazione crescente);
- “Fâ€: frenatura di servizio (settore che il conducente raggiunge tirando la leva verso di sé e determinando, in un settore di inclinazione della leva tra 8° e 38°, una coppia di frenatura crescente);
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Chiarimento PI188540-24
Ultimo aggiornamento 27/05/2024 14:44Domanda : Quesito n.17 del 14/05/2024 RIFERIMENTI: Dal 2b_Capitolato speciale descrittivo e prestazionale - PARTE SPECIFICA TECNICA: - 9.6 a) Registratore statico di eventi (RSE) "L’elenco dettagliato dei segnali da registrare dovrà essere concordato in fase progettuale; a titolo indicativo e non esaustivo, si ritengono necessari i seguenti dati: - impianto porte: comandi del conducente, stato del circuito porte aperte, esclusione del circuito blocco porte, stato delle maniglie di apertura in emergenza, stato porta conducente, intervento bordo sensibile" - 15.6 h) Verifiche di sicurezza "Sono incluse nella garanzia estesa le attività di verifica di sicurezza del tram, come dal seguente elenco di controlli, da considerare non esaustivo e soggetto ad aggiornamenti: - Funzionalità delle porte passeggeri, compreso il bordo sensibile" - 17.12 c) Prove in linea "Le prove da effettuare riguardano: - impianti e circuiti concernenti la sicurezza (frenata di emergenza, frenata di soccorso, vigilante attivo, tachimetro, registratore di eventi, allarme passeggeri, taglio trazione, bordi sensibili)" QUESITO: Nel Capitolato viene menzionata più volte la presenza del bordo sensibile, tuttavia nei paragrafi dedicati all'impianto Porte, par.3.8 Caratteristiche fondamentali delle porte e 3.9 Altre caratteristiche delle porte, non viene menzionato che le porte debbano includere il bordo sensibile o un sistema anti-trascinamento (anti-drag) che utilizza un bordo sensibile. Si chiede di chiarire questo aspetto nei punti del Capitolato 3.8 e 3.9 e, quindi, se debba essere offerto un tram con porte con bordo sensibile. In caso affermativo si chiede di descrivere nel dettaglio i requisiti del suddetto sistema.
Risposta :
Con riferimento agli articoli 3.8 e 3.9 della ST, si conferma che non viene richiesto obbligatoriamente il bordo sensibile per la rilevazione di un ostacolo.
In conformità alla norma UNI EN 14752 sono ammesse altre soluzioni, quali la barriera luminosa o il rilevamento dell’anomalo assorbimento di corrente, purché rispondenti ai requisiti di detta norma.
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Chiarimento PI188534-24
Ultimo aggiornamento 27/05/2024 14:42Domanda : Quesito n.16 del 14/05/2024 RIFERIMENTI punto 5.8 del del 2b_Capitolato speciale descrittivo e prestazionale - PARTE SPECIFICA TECNICA: "Il tram disporrà di una rete operativa di veicolo destinata allo scambio di dati tra i diversi apparati, conforme alla norma IEC 61375. Potrà essere del tipo MVB (Multifunctional Vehicle Bus) o ACV o Ethernet". QUESITO Oltre alle reti di cui al punto 5.8, viene proposta una rete secondaria (CAN) per gli impianti porte ed HVAC, allo scopo di non compromettere il servizio. Nel caso in cui la comunicazione avvenisse solo tramite reti MVB o ETH, se l'intera rete venisse interrotta, il servizio ne risentirebbe. Si chiede di confermare che questa proposta di considerare una rete secondaria (CAN) è accettata.
Risposta : L’utilizzo di una rete secondaria (CAN) per gli impianti porte e climatizzazione è ammesso.
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Chiarimento PI188532-24
Ultimo aggiornamento 27/05/2024 14:41Domanda : Quesito n.15 del 14/05/2024 RIFERIMENTI: -punto 11.2, lettera d) Particolari prestazioni, del 2b_Capitolato speciale descrittivo e prestazionale - PARTE SPECIFICA TECNICA: "Preraffreddamento della cabina, in corrispondenza della testa del conducente e del banco fino a 28°C entro 30 minuti, con temperatura esterna di 40°C, assenza di vento e presenza di irraggiamento solare, porte e finestrini chiusi, due persone in cabina" -punto 11.3 lettera g) Particolari prestazioni, del 2b_Capitolato speciale descrittivo e prestazionale - PARTE SPECIFICA TECNICA: "Preraffreddamento del comparto fino a 28°C entro 40 minuti, con temperatura esterna di 35°C e iniziale interna di 40°C..." QUESITO: Si indica che il preraffreddamento nelle cabine di guida avviene a una temperatura esterna di 40°C, ma non è indicata la temperatura interna iniziale. Si chiede conferma che la temperatura interna iniziale per questo requisito di preraffreddamento sia di 40°C, come nel caso di preraffreddamento nel comparto passeggeri di cui al punto 11.3 g).
Risposta :
Il dato cui fa riferimento il quesito è stato in effetti omesso nella ST e va assunto in 40°C. -
Chiarimento PI188530-24
Ultimo aggiornamento 27/05/2024 14:39Domanda : Quesito n.14 del 14/05/2024 RIFERIMENTI: Specifica Tecnica par.4.7 Ruote b) Diametro “A nuovo: = 610 mm A massima usura ammissibile: = 520 mm Differenza tra diametro a nuovo e a massima usura ammissibile: = 60 mm†QUESITO Il diametro della ruota a nuovo di cui al punto 4.7 b) del Capitolato - Parte Specifica Tecnica (A nuovo: = 610 mm), non sembra sia un requisito critico dato che lo stato dell'arte in progetti simili ci mostra la possibilità di offrire un servizio ottimo con dimensioni diverse. Infatti, un diametro diverso = 590 mm non impatterebbe sulle quote principali dell'altezza del veicolo previste nel Capitolato - Parte Specifica Tecnica, come di seguito indicate: 3.10 a) Altezza sul p.d.f. a tara e ruote a nuovo, requisito base minimo: 350mm 3.10 b) Altezza sul p.d.f. a carico utile eccezionale e ruote a massima usura ammessa: = 280 mm. 3.10 c) valore minore o uguale a 330 mm sul p.d.f. 2.5 b) Il franco dal p.d.f. del punto più basso del tram deve essere conforme alla norma UNI 11174 ovvero non minore di 40 mm su raccordo verticale di raggio minimo. Quindi, si richiede sia ammesso un diametro a nuovo: = 590 mm
Risposta : Si conferma il requisito di cui all’art. 4.7 comma b) della ST.
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Chiarimento PI188486-24
Ultimo aggiornamento 27/05/2024 14:38Domanda : Quesito n.13 del 14/05/2024 RIFERIMENTI: ART. 11 - RESPONSABILITÀ E GARANZIE ASSICURATIVE del Capitolato speciale descrittivo e prestazionale - PARTE GENERALE QUESITO: L'art. 11 prevvede: "Ai sensi dell’art. 117 c. 1 terzo periodo del D.Lgs. 36/2023, l’Appaltatore è tenuto a costituire una garanzia definitiva nella misura del 2% dell’importo dell’Accordo Quadro.". Inoltre, "A garanzia degli obblighi contrattuali relativi ai singoli Contratti Applicativi, l’Appaltatore dovrà altresì presentare la garanzia prevista dall’art. 117 c.1 del D.Lgs. 36/2023, nella misura del 10% dell’importo del Contratto stesso, al netto del ribasso di gara, da costituirsi secondo quanto previsto dall’art. 106 del D.lgs. 36/2023". Si chiede conferma che l'importo della garanzia definitiva relativi ai singoli Contratti Applicativi, sia del 8% e non del 10% in modo, la quantità totale garantita insieme alla garanzia definitiva dell'Accordo Quadro sia del 10% e non del 12%. Si chiede inoltre conferma che le stesse riduzioni della garanzia provvisoria siano anche applicate alle cauzioni definitive dell'Accordo Quadro e dei singoli Contratti Applicativi.
Risposta :
Si chiarisce che le due garanzie si riferiscono a due fattispecie e finalità distinte: quella del 2% all'Accordo Quadro e quella del 10% al singolo contratto applicativo e pertanto non sono in alcun modo da considerare cumulabili e/o riducibili e si conferma quanto indicato al citato art.11.
Si conferma inoltre l'applicazione alla garanzia definitiva delle riduzioni previste per la garanzia provvisoria, come previsto dall'art. 117 c. 3 ultimo periodo del D.Lgs. 36/2023.
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Chiarimento PI188438-24
Ultimo aggiornamento 27/05/2024 14:33Domanda : Quesito n.10 del 14/05/2024 RIFERIMENTI: Schema Contratto AQ art. 11 Il contratto del presente accordo quadro e i relativi contratti applicativi potranno essere trasferiti al Soggetto Gestore del servizio tranviario che verrà individuato dall’Amministrazione Comunale 2b_Capitolato Speciale Art. 1.1 d) Soggetto Gestore del servizio tranviario Ad avvenuta individuazione del Soggetto Gestore del servizio tranviario, il richiamo alla "Stazione Appaltante" deve intendersi riferito al "Soggetto Gestore del servizio". QUESITO: Dato che il "Soggetto Gestore del servizio" diventerà la Stazione Appaltante del contratto non appena verrà nominato, si chiede conferma: - che la società TPER, che secondo quanto conosciamo ha la concessione del trasporto pubblico di Bologna fino al 2028, sarà nominato come "Soggetto Gestore del servizio" e, quindi, Stazione Appaltante. - che il "Soggetto Gestore del servizio", e nuova Stazione Appaltante, avrà accesso ai fondi destinati al finanziamento di questo progetto.
Risposta :
Con Delibera di Consiglio Comunale P.G. n 310180/2024 è stato dato mandato all’Agenzia della mobilità SRM S.r.l. di prorogare la durata dell’attuale contratto di servizio avente per oggetto i servizi di trasporto pubblico locale di linea del bacino bolognese, includendovi la gestione delle linee tranviarie Rossa e Verde (Tratto Nord), fino alla data del 29 febbraio 2028. Pertanto la gestione delle suddette linee tranviarie sarà affidata alla società consortile a responsabilità limitata TPB, che è soggetta a direzione e coordinamento di TPER S.p.A..
Si precisa che i finanziamenti ottenuti dal Comune di Bologna per la fornitura del materiale rotabile destinato alle linee tranviarie di Bologna saranno gestiti dal Comune stesso in quanto beneficiario dei suddetti finanziamenti.
Si conferma che il contratto relativo al presente accordo quadro e i relativi contratti applicativi potranno essere trasferiti al Soggetto Gestore del servizio tranviario che assumerà pertanto la funzione di “Stazione Appaltante†della fornitura.
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Chiarimento PI180738-24
Ultimo aggiornamento 20/05/2024 15:24Domanda : 3_Relazione tecnico-amministrativa del RUP sulle procedure di affidamento della fornitura In riferimento al criterio U1 di cui al paragrafo 12 del "documento 3_Relazione tecnico-amministrativa del RUP sulle procedure di affidamento della fornitura", viene richiesto di descrivere la "Percezione di ampiezza, incluso effetto sistemi di intercomunicazione". QUESITO Si chiede di chiarire se con "Sistema di intercomunicazione" si intenda "intercomunicante" o "Sistema di telecomunicazione"
Risposta : Con il termine “sistemi di intercomunicazione” si intende “intercomunicanti”. Infatti le soluzioni possibili determinano diverse riduzioni della sezione libera nella transizione da una cassa all’altra, determinando diverse percezioni di ampiezza.
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Chiarimento PI171849-24
Ultimo aggiornamento 20/05/2024 15:22Domanda : DISCIPLINARE DI GARA ART. 6.2.REQUISITI DI CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA Premesso che: Il Disciplinare di Gara prevede all'art. 6. 2 che la comprova del requisito sia fornita - per le società di capitali mediante bilanci, o estratti di essi, approvati alla data di scadenza del termine per la presentazione delle offerte corredati della nota integrativa; Si chiede di confermare che in caso di bilanci di societa' estere, gli stessi possano essere prodotti in italiano con traduzione giurata.
Risposta :
Si conferma che in caso di bilanci di società estere, gli stessi devono essere prodotti in italiano con traduzione giurata.
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Chiarimento PI171843-24
Ultimo aggiornamento 20/05/2024 15:21Domanda : 2b_Capitolato speciale descrittivo e prestazionale - PARTE SPECIFICA TECNICA, Art 12.3 In riferimento al requisito b) Retrovisori: In ciascuna testata, sia a sinistra sia a destra, saranno installati esternamente specchi retrovisori rientranti automaticamente durante la marcia, omologati secondo la vigente normativa, riscaldati e regolabili dall’interno. All’apertura delle porte si dovrà aprire automaticamente lo specchio anteriore sul lato di apertura delle porte. Il conducente dovrà però avere facoltà di aprire anche lo specchio posteriore dello stesso lato. QUESITO Si chiede la possibilita' di utilizzare un sistema di telecamere per la visione posteriore, in sostituzione degli specchietti retrovisori. La visualizzazione appare sul display del conducente al momento dell'apertura delle porte. Questa soluzione offre visibilità immediata senza elementi meccanici in movimento che potrebbero influenzare la visibilità e il profilo del passaggio.
Risposta : Si conferma la richiesta dei retrovisori, a fine sia di integrazione sia di ridondanza.
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Chiarimento PI171827-24
Ultimo aggiornamento 20/05/2024 15:20Domanda : 2b_Capitolato speciale descrittivo e prestazionale - PARTE SPECIFICA TECNICA, Art 12.1 In riferimento al requisito b) la cabina di guida deve avere su ciascun lato almeno un finestrino laterale apribile, per consentire il passaggio di documenti e piccoli oggetti. QUESITO -In caso venga proposta una soluzione migliorativa che prevede una porta in cabina sul lato destro dedicata al macchinista, si chiede se sia possibile prevedere un solo finestrino scorrevole sul solo lato sinistro della cabina
Risposta :
La ST non richiede la presenza della porta del conducente per accedere alla cabina e non la considera tra i miglioramenti premiabili. In ogni caso, si conferma la richiesta di un finestrino passa-oggetti su ambo i lati della cabina: qualora venisse offerta la porta del conducente resterebbe comunque valido il requisito del finestrino, sulla porta o sulla parete. Va anche osservato che una porta del conducente a destra introdurrebbe una dissimmetria, perché sulle linee si avranno banchine sia in destra sia in sinistra.
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Chiarimento PI171822-24
Ultimo aggiornamento 20/05/2024 15:19Domanda : 2b_Capitolato speciale descrittivo e prestazionale - PARTE SPECIFICA TECNICA, Art 9.9 In riferimento al requisito b) Dimensioni e risoluzione dei PMV: - Pannelli frontali: area attiva larga almeno 1.400 mm e alta almeno 200 mm, risoluzione minima 200 x 25 punti. - Pannelli laterali: area attiva larga almeno 1.000 mm e alta almeno 150 mm, risoluzione minima 200 x 25 punti Si evidenzia che Il pannello frontale nella configurazione dichiarata (1400x200) potrebbe causare problemi con l'ingombro del veicolo e di visibilità del conducente/configurazione della CAB per veicoli delle dimensioni richieste. Il suddetto requisito porta poi ad una cabina che potrebbe comportare potenziali collisioni (modellatura esterna della cabina) ed impatto su estetica in termini di design. QUESITO Si chiede di poter utilizzare gli stessi criteri dimensionali per i pannelli frontali e laterali del PMV (per entrambi la dimensione minima del lato uno dovrebbe essere larga almeno 1.000 mm e alta almeno 150 mm) considerando che un dimensionamento simile fornisce una visibilità sufficiente ed e' una soluzione utilizzata per tram forniti e messi in servizio presso altri operatori pubblici in Europa.
Risposta :
Come indicato all’art. 1.6 comma c) della ST “Altri requisiti†nel caso di articoli o commi privi della sigla T o V, i requisiti vanno comunque intesi come tassativi in sede di offerta, ma in sede di progettazione l’Appaltatore potrà proporre alla Stazione Appaltante una soluzione alternativa, con la stretta condizione di equivalenza sotto i profili funzionali, dell’affidabilità e della sicurezza, nonché senza alcuna variazione del prezzo. L’accettazione della proposta sarà a discrezione della Stazione Appaltante. Nel caso in questione la dimensione dei PMV appartiene a tale categoria, pertanto, qualora il progetto che l’Appaltatore svilupperà contenesse una soluzione nel senso indicato dal quesito la Stazione Appaltante ne valuterà l’eventuale accettazione.
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Chiarimento PI158945-24
Ultimo aggiornamento 20/05/2024 15:18Domanda : Data la complessita' tecnica e gestionale della gara di appalto, al fine di poter rispondere con la miglior proposta, si richiede una proroga dei termini di consegna di 30 giorni
Risposta : Considerate le stringenti tempistiche richieste per la fornitura, oggetto anche di apposite premialità, non si accoglie la richiesta di proroga dei termini di presentazione dell’offerta, confermando quanto già previsto.
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Chiarimento PI158933-24
Ultimo aggiornamento 20/05/2024 15:16Domanda : Si richiede quale definizione di sagoma limite (interfaccia tra un veicolo e infrastruttura) debba essere utilizzata nelle curve orizzontali R
Risposta :
Nella redazione del Progetto Esecutivo, per la definizione del tracciato, è stato fatto riferimento all’inviluppo delle aree spazzate da alcuni rotabili in commercio e precisamente da:
- Alstom Citadis 305
- Hitachi Rail Sirio (mod. Firenze)
allo scopo di garantire un adeguato campo di compatibilità.
A prescindere da ciò si ribadisce che il Concorrente deve comunque accertare analiticamente e dichiarare la compatibilità, agli effetti delle norme UNI 7156:2020 e 11174:2022, del rotabile offerto con il tracciato della Linea Rossa di Bologna definito nel Progetto Esecutivo. Deve inoltre dare evidenza delle sagome statica e dinamica del tram offerto.
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Chiarimento PI158930-24
Ultimo aggiornamento 20/05/2024 15:14Domanda : In riferimento al paragrafo 13.6a del capitolato speciale 2b_Capitolato speciale descrittivo e prestazionale - PARTE SPECIFICA TECNICA, viene richiamato il regolamento UNECE 107, Annex 3, paragrafo 3.8. Nel suddetto regolamento le dimensioni dei sedili sono definite nell'annex 4, figura 9. Si chiede conferma che il riferimento citato sia quello corretto
Risposta : Si tratta di un refuso. Invece di “Annex 3, paragrafo 3.8â€, si legga “Annex 3, paragrafo 7.7.8â€. La fig. 9 dell’Annex 4, menzionata dal Concorrente, è appunto richiamata dall’Annex 3, par. 7.7.8.
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Chiarimento PI158119-24
Ultimo aggiornamento 20/05/2024 15:12Domanda : Quesito n.8 del 29/04/2024 RIFERIMENTI: art. 4 del C. Speciale – Parte Generale: â€I piani di consegna dovranno rispettare le seguenti tempistiche: - per il primo Contratto Applicativo: 1. il primo tram, entro 20 mesi o, in caso di offerta migliorativa, entro il minor tempo offerto a decorrere dalla data di sottoscrizione del contratto o in caso di ricorso all’avvio di urgenza della fornitura dalla data di sottoscrizione del relativo verbale (mesi di agosto inclusi); 2. il secondo tram, entro 4 mesi dalla consegna del primo; 3. ciascun successivo tram, iniziando un mese dopo la consegna del secondo tram, il termine risultante dalla cadenza di due consegne al mese o, in caso di offerta migliorativa, di tre consegne al mese; - per gli eventuali Contratti Applicativi successivi al primo: 1. il primo tram entro 12 mesi dalla sottoscrizione del relativo Contratto Applicativo; 2. per il secondo tram entro 2 mesi dalla consegna del primo tram; 3. ciascun successivo tram, iniziando un mese dopo la consegna del secondo tram, il termine risultante dalla cadenza di due consegne al mese o, in caso di offerta migliorativa, di tre consegne al mese;†Modello – Attestazione rispetto ulteriori principi e condizionalità interventi PNRR: â€DICHIARA (…) - di essere a conoscenza delle scadenze imposte dal PNRR, e, in particolare, le milestone e i target dell’intervento concordate a livello europeo, e specificamente, per l’intervento in oggetto il Target è il seguente: M2C2-26: Numero di km di infrastrutture di trasporto pubblico | Conclusione dell'intervento entro il 30/06/2026 (da intendersi (FAQ MIT) come verbale di fine lavori emesso dal DL).†QUESITO A: Premesso che le tempistiche del PNRR non sono compatibili con le migliori tempistiche possibili (tempi minimi di consegna della prima e delle ulteriori unità e cadenza massima) previste dal primo contratto applicativo, si chiede di confermare che i tempi da rispettare, e quindi soggetti a penali, siano quelli del contratto e che, quindi, quanto richiesto nel Modello – Attestazione rispetto ulteriori principi e condizionalità interventi PNRR debba essere modificato. Inoltre, si prega comunicare se le tempistiche previste dal PNRR siano soggette a proroghe, non essendo evidente sulla documentazione di gara questo aspetto ed al fine di allinearli ai tempi di fornitura del materiale rotabile. QIESITO B: Relativamente ai tempi di fornitura dei contratti applicativi successivi al primo, si chiede conferma che: - nel caso sia possibile produrre senza rottura nella catena di produzione, al fine di evitare la sovrapposizione di due linee di produzione (con aumento dei costi, difficoltà nella organizzazione dello stabilimento e nella logistica e durante la fase di messa in servizio presso i siti dell’esercente), le consegne delle unità del 2º contratto applicativo siano effettuate in continuità dell’ultima unità del 1º contratto applicativo e allo stesso ritmo previsto nel 1º contratto applicativo. - nel caso non sia possibile produrre senza rottura nella catena di produzione, il tempo di consegna della prima unità del secondo contratto venga aumentato a 16 mesi dalla sottoscrizione del contratto applicativo (equivalente al migliore tempo previsto per il primo contratto). Indipendentemente dal fatto che per i contratti successivi il progetto del tram sia già pronto, tale richiesta è motivata dai tempi di fornitura di alcuni apparati critici (motori, sistemi OESS, ...) che risultano essere maggiori di 12 mesi.
Risposta :
Quesito A - Riguardo alla compatibilità con i termini indicati dal PNRR si evidenzia che il D.M. 448/2021 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha inserito il progetto della prima linea tranviaria di Bologna (Linea Rossa) tra i progetti “a legislazione vigente†(di cui all’Allegato 2) finanziandolo con una quota di risorse del PNRR e con la restante di fondi statali; inoltre il target da raggiungere entro la data del 30/06/2026 riguarda l’ultimazione dei lavori di 15 km di infrastruttura tranviaria, mentre non sono stati fissati obiettivi per il materiale rotabile. Analogamente per la seconda linea tranviaria (Linea Verde Tratto Nord), che risulta tra i progetti interamente finanziati con risorse PNRR di cui all’Allegato 1 del Decreto, il target fissato riguarda l’ultimazione lavori di 6,2 km di linea. Tali obiettivi sono stati successivamente confermati dal D.M. 345/2023 che ha rimodulato i progetti finanziati dal PNRR (M2 C2 Int, 4.2). Non risultano previste modifiche o proroghe alle tempistiche e ai termini sopra indicati.
Pertanto, ai fini della presente procedura di gara, si confermano e valgono le sole condizioni contrattuali e i tempi contrattuali soggetti a penali indicati nei documenti e non risulta necessario modificare il contenuto del documento “Attestazione rispetto ulteriori principi e condizionalità interventi PNRRâ€.
Quesito B - Allo stato attuale non è possibile determinare le tempistiche per la sottoscrizione dei successivi contratti applicativi. Si confermano inoltre le tempistiche indicate all’art. 4 del Capitolato Speciale - Parte generale.
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Chiarimento PI158107-24
Ultimo aggiornamento 20/05/2024 15:11Domanda : Quesito n.7 del 29/04/2024 RIFERIMENTI: 2b_Capitolato speciale descrittivo e prestazionale - PARTE SPECIFICA TECNICA, punto 15.3 Pianificazione della manutenzione QUESITO: Si chiede che tutta la documentazione richiesta in questo punto sia da consegnare a fase di progetto.
Risposta :
Come prescritto dal comma a) dell’art. 15.3 della ST, la documentazione richiesta in tale articolo deve essere fornita nella fase progettuale, tempestivamente. Il termine “tempestivamente” va inteso nel senso di non produrre ritardi nel processo di progettazione e produzione, tenuto conto anche della prescrizione di approvazione da parte della Stazione Appaltante.
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Chiarimento PI158102-24
Ultimo aggiornamento 20/05/2024 15:09Domanda : Quesito n.6 del 29/04/2024 RIFERIMENTI: 2b_Capitolato speciale descrittivo e prestazionale - PARTE SPECIFICA TECNICA, punto 15.6, e) Scorta di assiemi QUESITO: Si chiede conferma che dato che “la prestazione di garanzia estesa include la costituzione presso l’officina del deposito principale (Borgo Panigale), a cura e spese dell’Appaltatore, di una scorta di assiemi e di parti completeâ€, le stesse possano essere utilizzate dal fornitore per il servizio di garanzia offerto sempre che la dotazione venga prontamente ricostituita dopo ciascuna utilizzazione.
Risposta : Premesso che nel quesito si cita l’art. 15.6 comma e) della ST, ma l’argomento del quesito stesso è trattato dal comma c), si conferma che gli assiemi e le parti complete che costituiscono la scorta di cui all’art. 15.6 comma c) possono essere utilizzati dall’Appaltatore per l’espletamento della garanzia estesa, a condizione che la scorta sia prontamente ricostituita.
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Chiarimento PI158097-24
Ultimo aggiornamento 20/05/2024 15:08Domanda : Quesito n.5 del 29/04/2024 RIFERIMENTI: 2b_Capitolato speciale descrittivo e prestazionale - PARTE SPECIFICA TECNICA, punto 14.4 Indisponibilità giornaliera e punto 14.5 Disponibilità media semestrale a) Periodi di osservazione della disponibilità semestrale: “La disponibilità media viene verificata in periodi di 180 giorni consecutivi, dall’immissione in servizio del 5° tram alla fine del periodo di garanzia estesa (definito nell’articolo 17.6).†QUESITO: Dato che non è definito, si chiede conferma che il periodo di osservazione della indisponibilità giornaliera sia fissato allo stesso modo che il periodo di osservazione del punto 14.5 a).
Risposta : Come specificato dall’art. 14.4 della ST, la verifica della indisponibilità giornaliera avviene ogni giorno per tutta la durata del periodo di garanzia estesa, ovvero in ogni giorno di tale periodo deve essere Nind ≤1.
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Chiarimento PI158078-24
Ultimo aggiornamento 20/05/2024 15:06Domanda : Quesito n. 4 del 29/04/2024 RIFERIMENTI: paragrafo 2.8.6 D07 – Tornio in fossa del 2b_Capitolato speciale - PARTE SPECIFICA TECNICA Allegato 1 “L'assetto finale di questa struttura rispetterà le esigenze dello specifico Tram.†QUESITO: Premesso che il deposito di Borgo Panigale sarà attrezzato con un tornio in fossa delle caratteristiche descritte nel punto 2.8.6 D07 del CS, si chiede conferma che non devono essere previsti in fornitura attrezzature di interfaccia per adattare il tornio al tram dato che “l'assetto finale di questa struttura rispetterà le esigenze dello specifico Tramâ€. Inoltre, si chiede di avere informazioni sul fornitore del tornio e sul modello e, se disponibili, i disegni e le specifiche tecniche.
Risposta :
Si conferma che all’Appaltatore del tram non è richiesto di prevedere attrezzature di interfaccia per adattare il tornio al tram stesso . Al momento non è tuttavia possibile mettere a disposizione ulteriori informazioni e documenti tecnici, essendo ancora in corso di finalizzazione la fornitura del tornio.
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Chiarimento PI154235-24
Ultimo aggiornamento 20/05/2024 15:04Domanda : RIF: Capitolato Speciale descrittivo e prestazionale della fornitura (Parte generale) ART. 4. TEMPI DI FORNITURA Con riferimento al documento ed all’ART. in oggetto si rinviene che il tempo di fornitura colà richiesto – 20 mesi dalla sottoscrizione del contratto per il primo tram – sembrerebbe non essere compatibile: 1) né con i normali processi standard di • progettazione • sviluppo • costruzione • esecuzione di tutti i test e prove di tipo necessari • trasferimento al deposito di pertinenza e consegna tipici di progetti e forniture analoghe. 2) né con i regolamenti ed i dispositivi di legge stabiliti per i progetti finanziati con risorse PNRR, considerato che in quell’ambito tali risorse finanziarie vengono concesse unicamente nel caso di progetti che prevedano la consegna dell’intera fornitura (e quindi di 33 tram e non solo del 1° veicolo) entro il 30.06.2026, includendo necessariamente anche il processo omologativo (“Autorizzazioneâ€) richiesto dall’Agenzia ANSFISA. Si richiede pertanto di voler chiarire nel dettaglio la compatibilità dei punti (1) e (2) di cui sopra, apparentemente in reciproca contraddizione. Parimenti si chiede di esplicitare: 3) quali piani alternativi vengano messi in atto dal Comune di Bologna qualora l’offerente fosse in grado di sottoscrivere il contratto di fornitura (per. es. in conseguenza di eventuali proroghe e/o ricorsi) solo dopo la data limite del 31.10.2024, che risulterebbe essere la data ultima potenzialmente compatibile con i tempi indicati nell’Art. 4 e con le date di cui al precedente punto (2). 4) quali conseguenze contrattuali possano ricadere sul fornitore in caso di eventuale ritardo nel completamento della fornitura (33 tram) entro il 30.06.2026 oppure quali alternative finanziarie possano eventualmente consentire la finalizzazione del progetto senza penali, con conseguente proroga dei tempi di fornitura a date posteriori al 30.06.2026. RIF: Capitolato Speciale descrittivo e prestazionale - PARTE SPECIFICA TECNICA ART. 2.7. PESO ADERENTE Con riferimento al documento ed all’ART. in oggetto si rinviene che il veicolo oggetto del presente bando debba rispondere al requisito tassativo del peso aderente minimo pari a 75%. Sempre che vengano soddisfatti tutti i requisiti prestazionali del capitolato (p.e. i requisiti di accelerazione), si richiede gentilmente a codesta stazione appaltante di ammettere offerte riguardanti veicoli con peso aderente inferiore valore minimo sopra indicato, ovvero di non considerare come tassativo il requisito di cui all’articolo 2.7 del Capitolato Speciale descrittivo e prestazionale - PARTE SPECIFICA TECNICA. RIF: Capitolato Speciale descrittivo e prestazionale - PARTE SPECIFICA TECNICA 13.8 POSTAZIONI PER PERSONE SU SEDIE A RUOTE Con riferimento al documento ed all’ART. in oggetto si richiede conferma del fatto che la soluzione migliorativa di cui al punto c) del presente articolo sia considerata come tale (quindi premiata con i 3 punti indicati nella tabella dei punteggi) anche nel caso in cui le due postazioni per passeggeri a mobilità ridotta siano comunque accessibili dalla/e porta/e della cassa centrale, ma che non siano posizionate in quest’ultima.
Risposta :
COMPATIBILITÀ DEI TEMPI DI FORNITURA RICHIESTI IN GARA:
Riguardo alla compatibilità dei tempi di fornitura richiesti con i tempi complessivi di produzione, si ritiene che tale compatibilità esista, in particolare per tram che provengano sostanzialmente da una piattaforma di produzione già operativa, come prescritto dall’art. 2.2, comma b) della ST, e confermando quindi i tempi di fornitura richiesti in gara.
Riguardo alla compatibilità con i termini indicati dal PNRR si evidenzia che il D.M. 448/2021 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha inserito il progetto della prima linea tranviaria di Bologna (Linea Rossa) tra i progetti “a legislazione vigente†(di cui all’Allegato 2) finanziandolo con una quota di risorse del PNRR e con la restante di fondi statali; inoltre il target da raggiungere entro la data del 30/06/2026 riguarda l’ultimazione dei lavori di 15 km di infrastruttura tranviaria, mentre non sono stati fissati obiettivi per il materiale rotabile. Analogamente per la seconda linea tranviaria (Linea Verde Tratto Nord), che risulta tra i progetti interamente finanziati con risorse PNRR di cui all’Allegato 1 del Decreto, il target fissato riguarda l’ultimazione lavori di 6,2 km di linea. Tali obiettivi sono stati successivamente confermati dal D.M. 345/2023 che ha rimodulato i progetti finanziati dal PNRR (M2 C2 Int, 4.2). Pertanto la copertura delle risorse è garantita oltre che dalle risorse del PNRR anche dalla quota di finanziamenti statali afferenti la Linea Rossa. In ogni caso il Comune di Bologna metterà in atto tutte le necessarie azioni e gli strumenti atti a garantire la copertura della fornitura di cui al primo contratto applicativo.
Pertanto, ai fini della presente procedura di gara, si confermano e valgono le sole condizioni contrattuali e i tempi contrattuali soggetti a penali indicati nei documenti.
PESO ADERENTE
Si conferma che il requisito minimo del peso aderente “Non inferiore a 75%†indicato al comma a) dell’art. 2.7 della ST è corretto e da considerarsi come tassativo. Resta confermato anche il comma b) del medesimo art. 2.7.
POSTAZIONI PER PERSONE SU SEDIE A RUOTE
In relazione all’obiettivo di agevolare al massimo i viaggi delle persone su sedie a ruote, si confermano integralmente l’art. 13.8 della ST e il criterio di premiazione “Nâ€.
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Chiarimento PI142031-24
Ultimo aggiornamento 20/05/2024 15:02Domanda : Quesito n.3 del 16/04/2024 RIFERIMENTO: 4.12 Motori di trazione e riduttori; c) Tipo di motore del del 2b_Capitolato speciale descrittivo e prestazionale - PARTE SPECIFICA TECNICA: â€œÈ possibile offrire un motore completamente chiuso, con ventilazione esclusivamente esterna, purché si includa nella RG dell’offerta tecnica una descrizione tecnica e una lista di referenze atte a dimostrare che tale opzione sia esente da qualsiasi degrado di prestazioni e affidabilità rispetto alla soluzione tradizionale aperta. Nella valutazione dell’offerta tecnica, l’opzione è premiata, applicando il criterio “Nâ€" QUESITO: Con riferimento al punto 4.12 del Capitolato - Parte Specifica Tecnica e al criterio di valutazione "N" relativo allo stesso punto, si chiede di avere un chiarimento sul termine "ventilazione esclusivamente esterna". È possibile avere un esempio/schema tecnico di questa soluzione?. Inoltre, quando si chiede una "lista di referenze atte a dimostrare che tale opzione sia esente da qualsiasi degrado di prestazioni e affidabilità rispetto alla soluzione tradizionale aperta confermare che le condizioni per accettare la soluzione del motore di trazione di tipo chiuso (ventilazione esterna) sia la presentazione di altre forniture in cui sia stata adottata tale soluzione tecnica", si chiede di esplicitare quante referenze minime e quale tipologia di documenti debbano essere presentati.
Risposta :
Il criterio “N†premia soluzioni consistenti nel motore completamente chiuso, quindi con grado di protezione non inferiore a IP65, e nella ventilazione esclusivamente esterna, ovvero generata da ventola posta all’esterno del motore (ed azionata dal motore stesso, in base al requisito base di autoventilazione), secondo norma CEI EN 60034-6, IC 411.
Si evidenzia che è sufficiente anche un’unica referenza di applicazione su una flotta di tram in regolare esercizio o in corso di fornitura e che, come richiesto all’art. 4.12 comma c) della ST, dovranno essere presentati documenti idonei a dimostrare l'efficacia e l’affidabilità della soluzione (p.es. scheda tecnica del motore e autodichiarazione del luogo e del numero di tram in esercizio, della durata dell’esercizio, dell’affidabilità riscontrata)
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Chiarimento PI142018-24
Ultimo aggiornamento 20/05/2024 15:01Domanda : Quesito n.2 del 16/04/2024 RIFERIMENTO: 13.6 Sedili; a) Caratteristiche dei sedili del 2b_Capitolato speciale descrittivo e prestazionale - PARTE SPECIFICA TECNICA: "Per le dimensioni minime vale il Regolamento UNECE 107, Annex 3, paragrafo 3.8." QUESITO: In relazione a quanto riportato nel documento ‘2b_Capitolato speciale descrittivo e prestazionale - PARTE SPECIFICA TECNICA’ al punto 13.6 Sedili: “a) Caratteristiche dei sedili - Per le dimensioni minime vale il Regolamento UNECE 107, Annex 3, paragrafo 3.8â€, si osserva che tale paragrafo 3.8 non è presente nell'allegato 3, pertanto si intende che, secondo la norma UNI 1174:2022 punto 5.2.6, il riferimento corretto sia all'Allegato 3, punto 7.7.8. Si prega di confermare questa interpretazione.
Risposta :
Si tratta di un refuso. Invece di “Annex 3, paragrafo 3.8â€, si legga “Annex 3, punto 7.7.8â€.
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Chiarimento PI141998-24
Ultimo aggiornamento 20/05/2024 14:59Domanda : Quesito n.1 del 16/04/2024 RIFERIMENTI: 2.3 del 2b_Capitolato speciale descrittivo e prestazionale: "I relativi dati geometrici sono rilevabili negli elaborati del Progetto Esecutivo della Linea Rossa relativi al Tracciato analitico planoaltimetrico (planimetrie e profili longitudinali) e alle sezioni tipologiche di linea nella documentazione del Progetto Esecutivo. Nella RG dell’offerta tecnica il Concorrente darà evidenza delle sagome statica e dinamica del tram." 2.2.4.1 del 2b_Capitolato speciale - PARTE SPECIFICA TECNICA Allegato 1: "Il progetto è stato impostato mantenendo in generale un raggio minimo di 25 m. Nelle seguenti 5 casi, come riscontrabile in [P4] è stato tuttavia necessario utilizzare raggi inferiori: Località Raggio binario destro Raggio binario sinistro via Delle Lame / via Riva di Reno 23 m via Ugo Bassi / via Marconi 23 m via Ugo Bassi / via dell'Indipendenza 23 m 21 m via Ferrarese / via della Liberazione 21 m via Aldo Moro / via Serena 22 m TABELLA 10: CURVE DEL TRACCIATO DELLA LINEA ROSSA AVENTI RAGGIO INFERIORE A 25 METRI Nel deposito tramviario Borgo Panigale e nel deposito ausiliario Pilastro il raggio minimo è pari a 25 m". QUESITO: In seguito all'analisi degli elaborati del Progetto Esecutivo della Linea Rossa relativi al Tracciato analitico planoaltimetrico (planimetrie e profili longitudinali) e alle sezioni tipologiche di linea nella documentazione del Progetto Esecutivo, e più specificatamente alle simulazioni realizzate considerando le dimensioni statiche del veicolo nel progetto esecutivo (documento B381-E-S-X-FT-TR-00-ATR-RT-04-B, sezione 14), dove si indica che "Dalle risultanze della suddetta verifica da leggersi unitamente a quanto contenuto nell’elaborato B381-E-S-X-FT-00-ATR-RT-05-C in cui è inserito l’ingombro statico del rotabile e, con diversi colori e le distanze di rispetto, si desume che sono rispettate le distanze minime prescritte dalla norma UNI 7156:2020 sia in rettilineo sia nelle curve di qualsiasi raggio, nonché nell’interbinario tra due binari contigui", questa società ha bisogno di confermare quale sagoma statica del materiale rotabile sia stata presa come riferimento nel PE (concretamente nell’elaborato B381-E-S-X-FT-00-ATR-RT-05-C). Ciò soprattutto per i punti più critici con il valore di raggio minimo di 21m come per esempio a A-Vsx-53 Ugo Bassi/via dell'Indipendenza, ma anche per qualsiasi raggio fino al tratto rettilineo. A tal fine si chiede di fornire una tabella con i relativi ingombri statici consentiti del rotabile rispetto ai diversi raggi di curva fino al tratto rettilineo e, sarebbe molto utile, anche la formula utilizzata per il loro ottenimento.
Risposta :
Nella redazione del Progetto Esecutivo, per la definizione del tracciato, è stato fatto riferimento all’inviluppo delle aree spazzate da alcuni rotabili in commercio e precisamente da:
- Alstom Citadis 305
- Hitachi Rail Sirio (mod. Firenze)
allo scopo di garantire un adeguato campo di compatibilità.
A prescindere da ciò si ribadisce che il Concorrente deve comunque accertare analiticamente e dichiarare la compatibilità, agli effetti delle norme UNI 7156:2020 e 11174:2022, del rotabile offerto con il tracciato della Linea Rossa di Bologna definito nel Progetto Esecutivo. Deve inoltre dare evidenza delle sagome statica e dinamica del tram offerto.