Domanda :
1 ) Considerato che nella lex specialis vi sono plurimi riferimenti (Disciplinare, Convenzione, Capitolato tecnico, ecc.) alla taggatura RFId, si chiede conferma della possibilità di presentare un’offerta equivalente che preveda l’impiego di una tecnologia alternativa rispetto alla tecnologia RFId.
2) In relazione all’art. 18.1 Del disciplinare ed in particolare ai punti 1.5 e 2.4 si segnala che la valutazione delle “referenze†comporta la valutazione di requisiti soggettivi del concorrente – che si sovrappongono ai requisiti di partecipazione già previsti all’art. 6.3 - e non invece la valutazione di elementi oggettivi relativi all’offerta.
Si tratta dunque di elementi che favoriscono indebitamente – e in modo particolarmente rilevante in quanto implicano l’attribuzione di ben 12 punti – gli operatori economici che li posseggono a scapito di altri, senza che a questo corrisponda la miglior qualità tecnica dell’offerta e dunque a prescindere dal contenuto dell’offerta stessa.
Si chiede quindi di espungere tali criteri e di prevedere l’attribuzione dei 6 + 6 punti - ora riferiti ai sub-criteri “referenze†– con riferimento agli altri sub-criteri relativi rispettivamente al “progetto tecnico e servizi†e al “progetto sistema operativoâ€.
3) Con riferimento all’art. 3 del disciplinare, nel quale si specificano costi annui di manodopera a regime per 764.500 euro non soggetti a ribasso, e con riferimento a quanto previsto nel capitolato gestionale art. 5.1 nel quale si indica il numero minimo di addetti a regime di 17 persone, si chiede conferma dell’ammissibilità di un’offerta che sulla base di una equivalente e più efficiente impostazione delle attività consenta di impiegare un numero di addetti inferiore a 17 e conseguentemente preveda un costo annuo della manodopera inferiore a quello indicato dal Disciplinare.
4) Si chiede di confermare che la certificazione ISO 13485 non è richiesta a pena di esclusione, trattandosi di uno standard volontario di base che si applica ai diversi sistemi e regolamenti sulla qualità della produzione e dell'immissione in commercio dei dispositivi medici, destinata ad organizzazioni che si occupano di progettazione, sviluppo, produzione, installazione e assistenza tecnica di dispositivi medici, ma non alla tracciabilità o gestione logistica dei DM.
5) Si chiede di confermare che la certificazione SA 8000 non è richiesta a pena di esclusione, trattandosi di uno standard volontario su tematiche quali lavoro minorile, lavoro forzato o obbligato, salute e sicurezza, etc. relativo a tematiche ampiamente regolate della legislazione italiana a cui tutti gli operatori economici sono soggetti.
6) Gli importi riportati a pag. 9 del Disciplinare con riferimento al canone per gli oneri di manodopera non sono coerenti con quelli indicati nel PEF di sintesi. Si chiede di indicare quali siano i dati da considerare ai fini della formulazione dell’offerta
7) Si rileva la presenza di una incongruenza tra il numero di sale operatorie riportato nel progetto tecnico (62 sale) e quello indicato nel PEF sintetico (104). Si chiede di indicare quale sia il numero esatto delle sale operatorie da considerare ai fini della formulazione dell’offerta
Risposta :
1)La
scelta della tecnologia RFID deriva dalla proposta tecnica della ditta
proponente il PPP. A seguito di approfondimenti è stato inoltre confermato che
tale scelta dovrebbe garantire il raggiungimento degli obiettivi che sono
stati posti, in particolare l’efficienza nella gestione complessiva dei DM. Se
esistono tecnologie alternative che possono garantire il raggiungimento degli
obiettivi possono essere presentate.
2)Si conferma l'impianto di valutazione indicato all'art 18.1 essendo stato predisposto in ossequio alle linee ANAC e ai pronunciamenti del Consiglio di Stato. I criteri di valutazione individuati, ivi compresi quelli inerenti le referenze, sono destinati a valorizzare la qualità dell'offerta, in ossequio alla nomrativa e giurisprudenza in materia.
Tuttavia, al fine di venire incontro alle osservazioni formulate, si è provveduto ad una rimodulazione del punteggio che ha interessato i punti 1.4,1.5,2.3,2.4 dell'art 18.1.
3) Si conferma, salvo idonea giustificazione
4) Si
conferma
5) Si
conferma
6) Disciplinare:
L’importo a
base di gara comprende i costi della manodopera stimati in:
·
· € 275.860,00 con riferimento al valore
complessivo dell’investimento;
·
· € 764.500,00 annui riferiti ai servizi
relativi al valore della concessione.
PEF:
I costi
relativi alla manodopera sono pari a 275.860€ (tale dato appare sotto la
tabella di sintesi del CAPEX)
I costi di gestione a regime
ammontano a circa 2,135 milioni, di cui 764.500€ per manodopera (questa frase è
riportata nella sezione costi di gestione).
Pertanto non risultano
incongruenze tra i due documenti.
7)Le tabelle di cui ai paragrafi 2.1 e 2.2 del progetto
tecnico riportano n. 104 sale operatorie ed interventistiche in cui dovrà
essere operativo questo sistema di tracciabilità. Si conferma quindi tale
numero.