Domanda :
Buonasera,
chiediamo cortesemente di ricevere riscontro alla seguente richiesta di CHIARIMENTI relativa al LOTTO ALL RISKS della procedura in oggetto:
1) Si chiede conferma che non sia dovuta per la Compagnia una proroga temporanea alla scadenza del contratto o in caso di recesso anticipato;
2) Si chiede nome della Compagnia di Assicurazione, somme assicurate e Premio lordo annuo in corso;
3) Si chiede di trasmettere l’elenco dei FABBRICATI ASSICURATI completo del valore di Ricostruzione a nuovo di ciascun bene;
4) Si chiede di indicare la M.U.R.;
5) Si chiedono attuali limiti scoperti e franchigie relativi alle garanzie Terremoto, inondazione alluvione allagamento, eventi atmosferici, stop loss e franchigia frontale;
6) Relativamente alla garanzia EVENTI ATMOSFERICI si chiede di confermare che il limite in cifra fissa sia per sinistro, per anno e in aggregato per tutti i beni assicurati e il sottolimite percentuale sia per ciascun fabbricato e relativo contenuto (singola ubicazione);
7) Relativamente alla garanzia EVENTI ATMOSFERICI, INONDAZIONI; ALLUVIONI e TERREMOTO si chiede di confermare che lo scoperto sia riferito alla singola ubicazione e relativo contenuto;
8) Si chiede di confermare che lo STOP LOSS sia il massimo indennizzo di polizza per sinistro, annualità assicurativa e in aggregato per tutti i beni e garanzie colpite, fermi i sottolimiti previsti per le singole garanzie;
9) Si chiede di confermare che nel novero dei beni assicurati non siano presenti fabbricati, impianti e/o macchinari destinati alla gestione del ciclo dei rifiuti (raccolta, smaltimento, trattamento) anche se in uso a terzi. Nel caso siano presenti invece sia prega di comunicare: ubicazione precisa, destinazione d’uso, valore (fabbricati e contenuto), se in uso a terzi;
10) Si chiede di confermare che si intendano esclusi dalla copertura prestata i seguenti beni: ferrovie, binari, rotaie, gallerie, ponti, bacini artificiali e non, dighe e condotte, scavi, pozzi, pontili, moli e piattaforme in genere;
11) Si chiede di confermare che si intenda escluso dalla copertura prestata il terreno su cui sorge l’attività dichiarata in polizza;
12) Si chiede di confermare che si intendano esclusi dalla copertura prestata i seguenti beni: centrali idroelettriche, acquedotti, canali artificiali e ogni altra opera di ingegneria idraulica;
13) Si chiede di confermare che si intendano esclusi dalla copertura prestata i seguenti beni: centrali termoelettriche, centrali solari, centrali eoliche, centrali geotermoelettriche;
14) Si chiede di confermare che si intendano esclusi dalla copertura prestata i seguenti beni: natanti e aeromobili;
15) Differenziale storico-artistico: chiediamo conferma sia dovuto nel limite della garanzia colpita da sinistro;
16) Si chiede disponibilità in caso di aggiudicazione del rischio all’inserimento in polizza, anche eventualmente in sostituzione di clausole analoghe già presenti nel Capitolato, della seguente clausola:
“Esclusione Cyber risk†Property
DEFINIZIONI
Atto Cyber: qualsiasi atto o serie di atti correlati non autorizzati, dolosi o criminali ovvero una loro minaccia vera o presunta che, anche e non solo attraverso Malware o simili, indipendentemente dal tempo e dal luogo in cui sono posti in essere, possono comportare interferenze con la possibilità di accesso, di utilizzo o con l’operatività di un “Sistema Informaticoâ€.
Incidente Cyber:
• qualsiasi errore, omissione o serie correlata di errori od omissioni che possono comportare interferenze con la possibilità di accesso, di utilizzo o con l’operatività di qualsiasi “Sistema Informaticoâ€
• qualsiasi forma non dolosa o criminale di indisponibilità, di guasto e relativa serie di errori od omissioni che impedisce l’accesso, l’utilizzo e/o la regolare operatività di un “Sistema Informaticoâ€.
Dati informatici: qualsiasi informazione leggibile, compresi programmi e software, a prescindere dalla forma o modo in cui viene utilizzata (es. testo, figura, voce o immagini), consultata, trasmessa, elaborata, aperta o memorizzata da un “Sistema Informaticoâ€.
Malware o simili: qualsiasi programma informatico (che implica o meno l'auto-replicazione), inclusi a titolo esemplificativo "Virus", "Trojan Horse", "Worm", "Logic Bombs", "Ransomware", "Wiper", "Denial o Distributed Denial of Service Attacks", creato intenzionalmente con lo scopo di danneggiare, alterare una o più caratteristiche di un “Sistema Informaticoâ€.
Sistema Informatico: qualsiasi computer, hardware, tecnologia dell’informazione e sistema di comunicazione o dispositivo elettronico, incluso qualsiasi sistema simile o qualsiasi configurazione degli stessi e incluso qualsiasi dispositivo di input, output e/o archiviazione informatica dati, apparecchiature di rete o struttura/servizio di backup.
Supporto per l'elaborazione dei dati: indica qualsiasi proprietà assicurata dalla presente Polizza su cui possono essere archiviati i “Dati informatici†ma non i Dati informatici stessi.
Esclusione Cyber Risk
Dalla presente copertura sono escluse: perdite; responsabilità; danni materiali o non materiali di qualunque natura; danni da interruzione di esercizio; perdita di utilizzo, riduzione della funzionalità, riparazione, sostituzione, ripristino, riproduzione, perdita o furto di qualsiasi “Dato Informatico†(->definizione), od ogni altro ammontare relativo al valore del “Dato Informatico†(->definizione) stesso;
direttamente o indirettamente causati e/o derivanti da e/o connessi e/o attribuibili anche in parte ai seguenti eventi:
• “Atto Cyber†(->definizione) e “Incidente Cyber†(->definizione) ivi inclusa, ogni azione adottata per controllarli, prevenirli, terminarli o porvi comunque rimedio;
Per tale esclusione non sono applicabili eventuali condizioni particolari "Colpa grave" e "Buona fede" che pertanto – anche se presenti nel contratto - si intendono nulle e prive di ogni effetto in relazione agli eventi sopra indicati che rientrano nell’esclusione CYBER
Fatti salvi gli altri e diversi termini, condizioni ed esclusioni, si precisa che la presente polizza copre:
• la perdita fisica o il danno alla proprietà;
• se prevista la copertura in polizza, qualsiasi danno da interruzione di attività che deriva direttamente dalla perdita fisica o dal danno alla proprietà;
causati da incendio, esplosione, scoppio, anche se un Atto Cyber e/o un Incidente Cyber sono considerati come causa indiretta o concorrente del danno.
Pertanto qualsiasi perdita di utilizzo, riduzione della funzionalità, riparazione, sostituzione, ripristino o riproduzione di qualsiasi “Dato informaticoâ€:
• non è indennizzabile ai sensi della presente polizza se causato esclusivamente da un “Atto Cyber†(->definizione) e/o un “Incidente Cyber†(->definizione);
• è indennizzabile ai sensi della presente polizza se causato da incendio, esplosione, scoppio, anche se un “Atto Cyber†(->definizione) e/o un “Incidente Cyber†(->definizione) costituiscono causa indiretta o concorrente della perdita, rimanendo comunque escluso l’importo relativo al valore dei “Dati informaticiâ€; ferma l’applicazione della delimitazione di garanzia “Supporto di Dati e Dati†e relativi limiti e franchigie.
La presente pattuizione sostituisce e prevale su ogni eventuale diversa o contraria previsione di polizza, che deve quindi intendersi priva di ogni effetto se incompatibile con la presente clausola.
17) Si chiede disponibilità in caso di aggiudicazione del rischio all’inserimento in polizza, anche eventualmente in sostituzione di clausole analoghe già presenti nel Capitolato, della seguente clausola:
CLAUSOLA DI ESCLUSIONE DEL RISCHIO “MALATTIE PANDEMICHE O EPIDEMICHEâ€
Con riferimento a tutte le coperture previste dal presente contratto, resta convenuto che la presente polizza non comprende il rischio per “Malattia pandemica o epidemicaâ€.
Per gli effetti della presente pattuizione, per Malattia pandemica o epidemica si intende qualsiasi malattia, patologia, morbo, infezione, condizione o disturbo causati, in tutto in parte, da qualsiasi contatto diretto o indiretto o esposizione ad agenti patogeni di qualsiasi natura (quali, indicativamente e non esaustivamente, virus, batteri o parassiti), indipendentemente dal metodo di trasmissione, contatto o esposizione, in ordine ai quali sia stata riconosciuta dalle autorità sanitarie internazionali o nazionali una diffusione a livello pandemico, ovvero anche più limitatamente epidemico locale ma che, in quest’ultimo caso, per la gravità abbia comportato l’adozione da parte delle competenti autorità di specifiche disposizioni o misure finalizzate a prevenire la diffusione e/o contenere il contagio.
Di conseguenza è esclusa la prestazione di qualsiasi servizio assicurativo, copertura o qualsiasi beneficio, in relazione a perdita, danni direttamente o indirettamente causati, derivanti o riconducibili a qualsiasi Malattia pandemica o epidemica, come sopra definita.
Resta altresì specificatamente convenuto che:
• sono esclusi i danni e le perdite che possono derivare dagli atti e dalle misure per prevenire il contagio da qualsiasi Malattia pandemica o epidemica disposte dalle competenti autorità, anche in relazione alla chiusura e alla restrizione dell’attività o per finalità di decontaminazione e disinfezione;
• la presenza, la minaccia o il sospetto della presenza di una Malattia pandemica o epidemica non può in ogni caso costituire una perdita o un danno indennizzabili ai sensi di polizza.
Quanto oggetto della presente pattuizione specifica sostituisce e prevale su ogni eventuale diversa o contraria previsione di polizza, che pertanto deve intendersi priva di ogni effetto se incompatibile con la presente pattuizione.
18) Si chiede disponibilità in caso di aggiudicazione del rischio all’inserimento in polizza, anche eventualmente in sostituzione di clausole analoghe già presenti nel Capitolato, della seguente clausola:
MISURE RESTRITTIVE – SANZIONI INTERNAZIONALI
La Compagnia dichiara e il Contraente prende atto che la Compagnia non è obbligata a garantire una copertura assicurativa né tenuta a liquidare un sinistro o ad erogare una prestazione in applicazione di questo contratto se il fatto di garantire la copertura assicurativa, la liquidazione del sinistro o l'erogazione della prestazione espone la Compagnia a sanzioni, divieti o restrizioni derivanti da risoluzioni delle Nazioni Unite, oppure a sanzioni finanziarie o commerciali, leggi o regolamenti dell'Unione Europea, degli Stati Uniti d’America, del Regno Unito o dell’Italia.
La presente disposizione abroga e sostituisce ogni norma difforme contenuta nelle Condizioni di Assicurazione.
CLAUSOLA DI ESCLUSIONE TERRITORIALE
Resta convenuto che il presente contratto non comprende i rischi e quindi esclude la prestazione di qualsiasi
servizio assicurativo, copertura o qualsiasi beneficio, in relazione a perdita, danno o responsabilità:
(i) derivanti da attività nei Paesi elencati in calce alla presente clausola o nelle relative acque territoriali, zona
contigua, zona economica esclusiva (“le Acqueâ€), diverse dal solo passaggio senza alcuna sosta in uno o più dei predetti Paesi / Territori o relative Acque e con l’eccezione delle rotte internazionali;
(ii) sostenuti dal governo di uno o più dei predetti Paesi / Territori, da persone fisiche o giuridiche residenti in uno dei predetti Paesi o territori o situate in uno degli stessi o nelle loro Acque;
(iii) derivanti da attività che direttamente o indirettamente coinvolgano o siano effettuate a vantaggio del governo di uno o più dei predetti Paesi / Territori o di persone o entità residenti o situate in uno o più degli stessi.
In ogni caso la presente esclusione territoriale non si applica alle attività svolte, o ai servizi forniti, in caso di
emergenza al fine di garantire la sicurezza e/o la protezione. Non si applica inoltre ai casi in cui il rischio connesso sia stato notificato all’assicuratore e lo stesso abbia confermato per iscritto la copertura per lo specifico rischio.
Paesi / Territori non compresi nell’oggetto del rischio assicurato ai sensi della presente clausola:
AFGHANISTAN, CUBA, BIELORUSSIA, RUSSIA, VENEZUELA, IRAN, SIRIA, LIBIA, COREA DEL NORD, CRIMEA E REGIONI POP. DI DONECK E DI LUGANSK, MYANMAR, REGIONE POPOLARE DI KHERSON E DELLA REGIONE POPOLARE DI ZAPORIZHZHIA
La presente pattuizione prevale su qualsiasi clausola non compatibile con la stessa eventualmente prevista nelle Condizioni di Assicurazione.
Cordiali saluti.
Risposta :
In merito al quesito formulato relativo al lotto n. 2 All Risks, articolato in più sub quesiti, si forniscono le seguenti risposte.
1. Si conferma che il capitolato normativo non contempla alcuna proroga temporanea.
2. Sebbene si ritenga che tali informazioni non sono necessarie ai fini della formulazione dell'offerta, si evidenzia che l'attuale compagnia è SACE BT.
Le somme attualmente assicurate per le principali partite sono le seguenti:
Fabbricati vincolati: Euro 132.318.320,00
Fabbricati non vincolati: Euro 146.956.070,00
Contenuto: Euro 55.297.322,00
Premio annuo lordo in corso: Euro 63.707,85
3. Si veda il file elenco immobili, pubblicato il 07 maggio 2024, al chiarimento n. PI163821-24.
4. Si veda il file elenco immobili, sopra indicato.
5. In relazione ad attuali limiti e scoperti e franchigie, si indica di seguito quanto richiesto:
Garanzia Terremoto: limite di indennizzo fino al 60 % del capitale assicurato per singolo fabbricato e relativo contenuto con il massimo di Euro 8.000.000,00 per sx/anno,
scoperto/franchigia Euro 10.000 per sx
Garanzia Inondazione, alluvione, allagamento: limite di indennizzo 10.000.000,00 per sx/anno, scoperto/franchigia 10% del danno/sx con il minimo di Euro 5.000,00 per sx
Garanzia eventi atmosferici: limite di indennizzo 80% della somma assicurata per singola ubicazione, scoperto/franchigia Euro 1.500,00 per sx
Stop loss: Euro 50.000.000,00 annuo
Franchigia frontale: Euro 1.000,00 per sx salvo quanto diversamente regolamentato.
6. Si conferma. Il capitolato normativo prevede: 70% delle somme assicurate per ubicazione con il limite di Euro 15.000.000,00 per sinistro ed anno.
7. NON si conferma. Il capitolato normativo prevede:
Eventi atmosferici: Opzione base, per singola ubicazione; Opzione migliorativa, per sinistro.
Inondazioni, alluvioni: Opzione base, per singola ubicazione; Opzione migliorativa, per sinistro.
Terremoto: Opzione base, per singola ubicazione; Opzione migliorativa, per sinistro.
8. Si conferma quanto richiesto.
9. Si conferma quanto richiesto.
10. Si conferma quanto richiesto.
11. Si conferma quanto richiesto.
12. Si conferma quanto richiesto.
13. Si conferma quanto richiesto.
14. Si conferma quanto richiesto.
15. NON si conferma. La garanzia "Differenziale storico-artistico" (operante a P.R.A.) si aggiunge ai sottolimiti eventualmente previsti dalle singole garanzie.
16, 17, 18. In relazione a tali sub quesiti (16, 17 e 18), come già precisato in altri chiarimenti, in precedenza pubblicati, si rileva che eventuali
modifiche al normativo proposto possono essere formulate
esclusivamente in sede di presentazione dell' Offerta
Tecnica.
Per
quanto attiene ai lotti n. 1, 4 e 6, si precisa che sono
consentite solamente le varianti (migliorative) previste nel modulo
di offerta tecnica di ogni lotto. Pertanto, per tali lotti (1,
4 e 6), ogni altra e diversa variante proposta rispetto a
quelle presenti nel modello dell' offerta tecnica sarà motivo di
esclusione dalla gara e comunque non sarà possibile in caso di
aggiudicazione inserire clausole aggiuntive e/o in sostituzione di
analoghe condizioni già presenti nei rispetti capitolati tecnici.
Per
quanto attiene ai lotti n. 2, 3, 5, 7 e 8, come indicato all’art.
11 del Disciplinare, ai concorrenti è consentito di formulare delle
varianti peggiorative, che comporteranno una eventuale decurtazione
dei punti conseguiti per le varianti migliorative proposte, secondo i
criteri indicati tale articolo del disciplinare. Tuttavia, si tenga
presente che l’ offerta nel suo complesso sarà considerata non
accettabile qualora una e/o più delle Varianti libere (peggiorative)
proposte sia considerata “inaccettabile†per gravità della sua
incidenza sul normativo proposto, secondo la definizione di
“limitazioni inaccettabili†presente in disciplinare nella
tabella “metodo di calcolo†per la valutazione delle varianti
peggiorative.
Cordiali saluti.
Il RUP