Domanda :
In merito alla procedura in oggetto si necessita di riscontro alle seguenti richieste di chiarimenti:
1. Ai fini di una corretta valutazione economica della procedura si chiede di comunicare l’ammontare delle spese contrattuali e di pubblicazione della gara;
2. Al fine di valutare correttamente l'adeguatezza e la sostenibilità del progetto (cfr. co 5, art. 185, D.Lgs. 36/2023), si chiede di quantificare il numero delle posizioni, ovvero di indicare un importo medio per tipologia di entrata inerenti gli importi indicati alla 2^ tabella del file PROGETTO TECNICO;
3. In ordine alle posizioni oggetto di affidamento, ai fini di una corretta valutazione economica della procedura, si chiede cortesemente di indicare il numero degli atti di accertamento emessi antecedentemente al 31/12/2019, ovvero successivamente;
4. Si richiede cortesemente di quantificare, se presenti, gli importi dei carichi, nonché il n. delle partite, per i quali interviene la prescrizione e/o la decadenza nei sei mesi successivi all’affidamento della procedura;
5. Si chiede conferma circa la spettanza al concessionario degli oneri di riscossione a carico del debitore ex art. 1, co. 803, lettera a), Legge 27 dicembre 2019, n. 160;
6. All’art. 6 del Capitolato è indicato che “il rimborso delle spese concernenti le procedure esecutive saranno a carico del debitore nella misura stabilita dal D.M. 21 novembre 2000 e s.m.i. e delle tariffe stabilite dalla normativa speciale in materia.†In considerazione che con Decreto del MEF del 14/04/2023 sono stati aggiornati gli importi delle suddette spese ed oneri, si chiede conferma che la ripetizione ai soggetti debitori, potrà avvenire nelle nuove misure indicate al Decreto del 14/04/2023 succitato;
7. Si chiede conferma che all’affidatario del servizio, nel caso in cui gli importi vengano annullati per effetto di un provvedimento di sgravio oppure in caso di accertata inesigibilità previa giustificazione e rendicontazione, spetteranno i rimborsi sia delle spese postali e di notifica, sia delle spese relative alle procedure esecutive nelle nuove misure indicate al Decreto del MEF del 14/04/2023;
8. Si chiede se in sede di partecipazione è obbligatorio presentare anche il Piano Economico Finanziario;
9. Si richiede di precisare se la procedura mobiliare eseguita a mezzo Funzionario Responsabile della Riscossione prevista dal Titolo II del D.P.R. n. 602/1973 debba essere effettuata a discrezione del Concessionario, qualora ritenuta la miglior procedura esperibile per ottenere la riscossione in termini di efficacia ed efficienza, o se invece debba essere svolta per tutte le partite affidate indistintamente e nel caso di esito infruttuoso addebitando i relativi costi alla Stazione appaltante;
10. Si richiede se al concessionario sarà fornito gratuitamente l’accesso alle informazioni relative ai debitori presenti nelle banche dati anagrafiche del Comune;
11. Si richiede di dettagliare la documentazione necessaria ai fini dei discarichi per inesigibilità;
12. All’art. 16 del Capitolato è richiesta l’apertura di un sportello nel territorio comunale, si chiede di precisare se il Comune abbia la possibilità di mettere a disposizione del Concessionario dei locali per la predisposizione della suddetta sede. In caso di risposta positiva si chiede cortesemente la quantificazione di eventuali fitti e/o eventuali oneri;
13. Assunto che il file denominato PROGETTO TECNICO dovrebbe dimostrare l'adeguatezza e la sostenibilità del progetto, si evidenzia che alla tabella alla tabella "Quadro economico complessivo - Voci di spesa" del file PROGETTO TECNICO, non è indicato nessun tipo di costo in capo all’affidatario, si chiede pertanto di fornire ai partecipanti il Piano Economico Finanziario redatto dall’Ente che giustifiche l'adeguatezza e la sostenibilità del progetto relativamente alla procedura in parola;
14. Si chiede conferma che il rimborso di € 12,50, dovuto all’aggiudicatario in caso di pratiche inesigibili, compete al concessionario per singolo codice fiscale contenuto nella singola lista di carico;
15. All’art. 7 del Capitolato è disposto che i partecipanti possono rinunciare in sede di offerta al rimborso delle spese per le procedure esecutive e cautelari e delle spese correlate alla notifica dell'ingiunzione fiscale e degli altri atti della riscossione. Si chiede di chiarire come indicare tale rinuncia nell’offerta economica poiché non indicato all’art. 17 del Bando-Disciplinare, né pare sia consentito inserire tale rinuncia tramite il portale SATER;
16. Si chiede conferma che la cura del contenzioso riguardi esclusivamente le attività e/o gli atti posti in essere dal Concessionario stesso; si chiede inoltre conferma che eventuali spese di lite a cui l’Ente impositore dovesse essere condannato, restano a carico dell’Ente impositore stesso.
Risposta :
1.
Le spese contrattuali
ammontano presumibilmente ad € 1.300,00. Non sono previste spese di
pubblicazione.
2.
Vedasi tabella in
allegato.
3.
Vedasi tabella in
allegato.
4. L’informazione non
è disponibile.
5. Art. 6 capitolato:
All’affidatario sono riconosciuti, da parte del Comune, i rimborsi delle spese
sostenute per lo svolgimento delle procedure di recupero coattivo delle entrate
risultanti infruttuose solo nel caso in cui gli importi vengano annullati per effetto
di un provvedimento di sgravio oppure in caso di accertata inesigibilità previa
giustificazione e rendicontazione, ai sensi del richiamato articolo 1, comma
803, lett. a e b della legge 160/2019.
6. Si conferma
l’applicazione del Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del
14.04.2023.
7. Il Decreto del
Ministero dell’Economia e delle Finanze del 14.04.2023 si applica dalla sua
entrata in vigore.
8. Come precisato nel
PROGETTO TECNICO, trattandosi si appalto di servizi e non di concessione non è
obbligatorio presentare il PEF.
9. L’affidatario deve
valutare sulla base di tutti gli strumenti e delle banche dati a disposizione
quali atti/interventi, porre in essere, tutte le procedure cautelari ed
esecutive idonee ad un’efficace riscossione finalizzata al risparmio di costi a
fronte di quote inesigibili.
10. L’ente mette a
disposizione dell’appaltatore l’accesso alle banche dati o informazioni
contenute nelle proprie banche dati, laddove necessarie per lo svolgimento del
servizio.
11. Deve essere
prodotta idonea relazione descrittiva delle attività poste in essere per
giungere al discarico, con dettaglio di notifica/riferimenti ai tempi
prescrizionali e decadenziali, date e riferimenti alle insinuazioni nel passivo
ed ad ogni altro elemento utile per qualificare le attività svolte
preliminarmente la dichiarazione di inesigibilità del credito.
12. No, il Comune non
dispone né mette a disposizione locali per lo sportello.
13. Come precisato nel
PROGETTO TECNICO, trattandosi si appalto di servizi e non di concessione non è
obbligatorio presentare il PEF.
14. Si conferma.
15. Poiché non è possibile
intervenire sulla piattaforma SATER, successivamente all’apertura delle offerte
economiche sarà inviata una comunicazione di richiesta informazioni ai
partecipanti, alla quale dovrà essere data risposta nei termini indicati,
tramite la piattaforma stessa.
16. Si conferma che
l’attività del contenzioso giudiziale è quella connessa all’affidamento. Art.
15 punto 5 del capitolato si precisa che l’affidatario si farà integralmente
carico degli oneri relativi alla gestione del contenzioso.