Domanda :
Spett.le S.A.,
in riferimento alla presente procedura di gara, siamo a sottoporre i seguenti chiarimenti:
1. considerato che la mancata presentazione del file "giustificativi offerta", non è causa di esclusione, si chiede se lo stesso possa essere richiesto in seguito alla partecipazione alla gara, solo se l'offerta dovesse risultare anomala;
2. considerato che sono a carico dell'aggiudicatario tutte le spese contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e tasse - ivi comprese quelle di registro ove dovute - relativamente alla stipula del contratto, si chiede di poter ricevere una stima delle stesse, comprese eventuali spese di pubblicazione che dovranno essere rimborsate a codesta spettabile S.A.;
3. essendo in possesso della firma elettronica qualificata (FEQ), si chiede a codesta Spettabile S.A. se, in caso di aggiudicazione, si possa procedere alla sottoscrizione del contratto non in presenza e pertanto a distanza;
4. si chiede di poter conoscere il tasso medio di assenteismo al netto delle ferie, maturato dal personale attualmente somministrato, nell'ultimo triennio;
5. in riferimento all'applicazione della clausola sociale, si chiede di conoscere qual è l'agenzia che attualmente somministra le risorse
6. in merito alla stipula della polizza fideiussoria, essendo in possesso della certificazione SA8000, chiediamo di poter usufruire dell’ulteriore riduzione del 20% così come previsto dal codice;
7. Ai sensi dell’art.40 comma 8 del CCNL per la categoria delle Agenzie di Somministrazione di lavoro la sorveglianza sanitaria, comprese le eventuali visite in fase pre-assuntiva, rientra tra gli obblighi dell’impresa utilizzatrice, per il tramite del proprio medico competente, che dovrà pertanto trasmettere il giudizio di idoneità sanitaria allo stesso ente utilizzatore. Si chiede quindi conferma che gli oneri relativi alla sorveglianza sanitaria siano in capo a codesto Ente.
8. stante l'indiscussa facoltà di recesso spettante all'Ente, laddove vi siano sopravvenute esigenze di pubblico interesse, chiediamo però che, in caso di esercizio, vengano comunque fatti salvi gli impegni assunti con i lavoratori somministrati, fino alla scadenza prevista dei singoli contratti di lavoro, nel rispetto degli obblighi generali di legge di cui al D.lgs. 276/2003, oggi D.lgs. 81/2015, e del CCNL delle Agenzie per il Lavoro. Si chiede conferma che in caso di recesso/risoluzione anticipata del contratto sarà garantito – in conformità con la normativa che disciplina la somministrazione lavoro – il diritto dei lavoratori a portare a termine i contratti individuali fino alla naturale scadenza e, in caso di conclusione del rapporto contrattuale per cause differenti dalla giusta causa, il diritto del lavoratore di essere comunque retribuito sino alla scadenza naturale del contratto, con conseguente onere del Committente – utilizzatore di rimborso dei costi sostenuti dall’Agenzia (art 33 c.2 D.Lgs. 81/15);
9. in relazione alla risoluzione del contratto in caso di inadempimenti, si chiede conferma che i singoli contratti applicativi di somministrazione attivati arriveranno a loro naturale scadenza e saranno onorati dalla Stazione Appaltante non potendo risolversi, una volta stipulati, se non per causa (disciplinare o dimissioni) imputabile al lavoratore; ed in generale in tutte le disposizione della lex specialis in cui si fa riferimento alla risoluzione unilaterale dell’Accordo Quadro si chiede conferma che i singoli contratti di somministrazione attivati in costanza dell’AQ arriveranno a loro naturale scadenza e saranno onorati dalla Committente;
10. relativamente alle tabelle del costo orario allegate, si chiede che per le risorse che lavoreranno su 5 giorni settimanali il margine sarà calcolato sull’effettivo costo del lavoro
11. nell’eventualità in cui si dovesse rendere necessario l’inserimento di nuove risorse, si chiede conferma che a saranno a carico dell’agenzia aggiudicataria, solo gli obblighi di informazione e formazione sicurezza, parte generale, restando in capo all’Utilizzatore tutti gli obblighi di informazione e formazione sicurezza, parte speciale, addestramento e sorveglianza sanitaria, così come anche previsto dal D.Lgs. 81/2208.
12. Relativamente al contratto di appalto in tema di trattamento dati personali ci preme evidenziare che, nel rispetto della normativa vigente (REG.UE), nella fattispecie di cui si occupa ovvero la somministrazione lavoro, atteso che il lavoratore in somministrazione, durante i periodi in missione, si avvale di dati afferenti la società utilizzatrice nell'ambito dell'organizzazione e sotto la direzione e il controllo della medesima, l'AZIENDA UTILIZZATRICE assume la qualità di autonomo Titolare del Trattamento ai sensi e per gli effetti dell'art.4, comma 1, punto 7 Regolamento UE 2016/679, rispondendo dell'eventuale non correttezza di gestione di trattamento dei dati da parte dei lavoratori somministrati, escludendosi che tale responsabilità possa essere trasferita sull'Agenzia per il lavoro, in quanto del tutto estranea alla gestione di dati che inseriscono all'impresa utilizzatrice ed alla sua organizzazione.
13. In tali fattispecie di affidamento, la responsabilità civile, secondo la normativa di settore è, ex lege, prevista in capo al solo Utilizzatore per quanto concerne i danni arrecati ai terzi dal lavoratore somministrato nell’esercizio delle sue mansioni, intendendosi per terzo qualsiasi soggetto diverso dal lavoratore medesimo (art.35, comma 7, d.lggs.n.81/2015). In capo all’Apl sussiste, invece, la responsabilità per i danni diretti cagionati dai propri dipendenti diretti nell’espletamento delle attività oggetto dell’appalto qualora imputabili a titolo di dolo e/o colpa. Giova, altresì, rammentare che le SA non possono procedere con una distribuzione degli oneri risarcitori differente da quella prevista dal legislatore per il contratto di somministrazione e, di conseguenza, non possono richiedere alle APL la stipula di polizze assicurative con coperture diverse e/o più ampie. (cfr Circolare del Dipartimento della Funzione Pubblica n.9 del 2007). Si chiede conferma che troverà applicazione la disciplina normativa sopra richiamata.
In attesa di cortese riscontro, porgiamo distinti saluti
Risposta :
1- Si rinvia a quanto disposto dall’art. 23
del Disciplinare di gara.
2- Gli importi delle imposte di bollo per la stipula del
contratto sono definiti dal Codice degli Appalti all’Allegato I.4. Non sono
previste spese ulteriori relativamente alla stipula.
3- E’ possibile procedere a distanza.
4- Venerdì avremo il dato
richiesto e procederemo con la pubblicazione dello stesso.
5- Orienta Spa - Società Benefit.
6- Ai sensi dell’art. 10 del Disciplinare di gara, la riduzione
del 20% opera in caso di possesso della certificazione UNI EN ISO 14001.
7- Si conferma che gli oneri relativi alla
sorveglianza sanitaria sono a carico dell’utilizzatore.
8- Si conferma che in caso di recesso/risoluzione anticipata
del contratto sarà a carico dell’utilizzatore il rimborso all’Agenzia
dell’integrale trattamento economico del lavoratore somministrato fino alla
scadenza del contratto originario e per le prestazioni effettivamente rese
nonché dei costi sostenuti dall’Agenzia.
9- Si conferma che in caso di recesso/risoluzione anticipata
del contratto sarà a carico dell’utilizzatore il rimborso all’Agenzia
dell’integrale trattamento economico del lavoratore somministrato fino alla
scadenza del contratto originario e per le prestazioni effettivamente rese
nonché dei costi sostenuti dall’Agenzia.
10- L’aggio dell’agenzia è calcolato sulle ore effettivamente
prestate.
11- Si conferma che saranno a carico dell’agenzia
aggiudicataria, solo gli obblighi di informazione e formazione sicurezza, parte
generale, restando in capo all’Utilizzatore tutti gli obblighi di informazione
e formazione sicurezza, parte speciale, addestramento e sorveglianza sanitaria.
12- Corretto.
13- Come evidenziato a pag. 19 e seguente del Capitolato speciale
(art. 13 – obblighi dell’agenzia), ai sensi dell’art. 35, comma 7, del D.Lgs.
81/2015, ASP risponde nei confronti dei terzi dei danni a essi arrecati dal
lavoratore nello svolgimento delle sue mansioni. Perciò, l'Agenzia non potrà
essere ritenuta responsabile per i danni cagionati dal personale somministrato
nell’esercizio delle attività sottoposte a controllo da parte
dell’utilizzatore. In capo all’Agenzia sussistono, invece, tutti gli obblighi
richiamati all’art.13, tra cui il possesso di idonea polizza di responsabilità
civile verso terzi RCT e verso i prestatori di lavoro RCO con estensione nel
novero dei terzi del Committente e dei suoi dipendenti con massimale per
sinistro in ambito RCT di €. 3.000.000 e il sottolimite di € 1.500.000 per
sinistro e persona in ambito RCO.