Domanda :
1. Chiediamo se sia consentito inserire all’interno dell’offerta tecnica link interattivi, che rimandino a contenuti multimediali online come: video, presentazioni, immagini, company profile, indirizzi web, virtual tour, etc;
2. Si chiede se sia consentito offrire un ribasso pari al 100% dell’importo a base di gara soggetto a ribasso di € 446.043,28 (spese generali).
3. Qualora in un raggruppamento (RTP) si vogliano integrare ulteriori figure specialistiche non strettamente richieste dal disciplinare, queste possono essere inserite come consulenti anziché come mandanti del raggruppamento?
4. Per la stesura dell’offerta tecnica è possibile adottare un orientamento orizzontale o solo verticale?
5. Con riferimento requisito di cui al paragrafo 7.3 lett. f) relativo all’esecuzione di almeno 2 (due) servizi di coordinamento della sicurezza per il quale:
- al punto 7.4 INDICAZIONI PER I RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, LE AGGREGAZIONI DI RETE E I G.E.I.E. è previsto che “Il requisito di cui al paragrafo 7.3 lett. f) relativo all’esecuzione di almeno 2 (due) servizi di coordinamento della sicurezza deve essere posseduto dal/i professionista/i che nel Gruppo di lavoro è/sono indicato/i come incaricato/i delle prestazioni per le quali sono richiesti i relativi titoli di abilitazione.
- nell’Allegato MODELLO A6 relativo ai REQUISITI SPECIALI E MEZZI DI PROVA al punto 4 paragrafo 2, si chiede di dichiarare - in caso di raggruppamento temporaneo - di essere consapevole che la mandataria o la mandante deve possedere il requisito di cui al precedente punto 2) lett. c) (esecuzione di almeno 2 servizi di coordinamento della sicurezza)
non essendoci chiare le modalità per il soddisfacimento del predetto requisito chiediamo:
- di confermare che, in caso di concorrente partecipante in costituendo RTP, i professionisti che saranno indicati nel gruppo di lavoro quali incaricati per le prestazioni relative al CSP e CSE possano essere due distinti professionisti.
- Con riferimento all’assunto che “Il requisito di cui al paragrafo 7.3 lett. f) relativo all’esecuzione di almeno 2 (due) servizi di coordinamento della sicurezza deve essere posseduto dal/i professionista/i che nel Gruppo di lavoro è/sono indicato/i come incaricato/i delle prestazioni per le quali sono richiesti i relativi titoli di abilitazione†in caso di partecipazione in qualità di Società di Professionisti / Società di Ingegneria il requisito debba essere posseduto in capo alla Società e non al singolo professionista Socio e/o collaboratore ecc.
- Con riferimento all’Allegato MODELLO A6, punto 4 paragrafo 2, che il requisito di cui al paragrafo 7.3 lett. f) possa essere posseduto sia dalla Mandataria che dalla Mandante (non integralmente, cioè un servizio in capo alla mandataria e uno in capo alla mandante).
6. Con riferimento al paragrafo 7.4 INDICAZIONI PER I RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, LE AGGREGAZIONI DI RETE E I G.E.I.E. ed in particolare alla previsione che “Il requisito dell’avvenuto espletamento dei servizi di ingegneria ed architettura, di cui al precedente paragrafo 7.3) lett. e) deve essere posseduto dal raggruppamento nel suo complesso. Detto requisito deve essere comunque posseduto in misura prevalente dal mandatario, salvo il possesso cumulativo. In ogni caso, resta fermo l’obbligo da parte di ciascun componente del raggruppamento di apportare una quota parte, benché minima, di tale requisito, dichiarando il possesso di uno o più servizi svolti in una o più categorie ID oggetto del presente appalto. â€
nel caso in cui all’interno di un raggruppamento temporaneo sia presente, quali mandante, un professionisti che svolgono attività che non si identificano con quelle proprie e riservate agli ingegneri e architetti iscritti ai rispettivi albi professionali, quale nello specifico il Geologo, richiesto come componente del Gruppo di lavoro, si chiede di confermare che tale professionista (mandante) non sia tenuto a possedere e dichiarare i requisiti relativi ai Servizi indicato al paragrafo “7.3 lett. e)†del Disciplinare di Gara
Risposta :
1) Il concorrente è tenuto a conformarsi alle indicazioni
contenute sul disciplinare di gara, secondo cui deve sviluppare la relazione
tecnica illustrativa dei criteri di valutazione con le caratteristiche e
modalità ivi indicate, che consentano alla Commissione giudicatrice di poter
valutare ed assegnare i punteggi in relazione alle indicazioni direttamente
fornite dal concorrente.
2) L’offerta economica del concorrente che preveda un
ribasso pari al 100% delle spese previste per l’espletamento dei servizi
tecnici, nel corso della durata dell’A.Q., si configurerebbe inadeguata e
inaffidabile e, come tale, presunta anomala, anche alla luce del principio
dell’equo compenso (Legge 49/2023).
3) Le figure specialistiche esterne che non facciano
parte del RTP concorrente o del gruppo di lavoro di professionisti (tabella n.
5), possono integrare la composizione del raggruppamento, purché possiedano
titoli di studio/specializzazione/iscrizione all’albo compatibili con le
caratteristiche strutturali, tecnologiche e architettoniche dei servizi da
prestare in base agli attuali orientamenti normativi.
4) La stesura dell’offerta
tecnica deve avvenire in formato A4 “verticaleâ€.
5) L’incarico di coordinatore della sicurezza, previsto
nell’ambito del gruppo di lavoro (tabella n. 5), può essere assunto anche da 2
professionisti.
In caso di partecipazione alla
gara di Società di professionisti/Società di ingegneria componenti di RTP, si
conferma che il requisito di cui al paragrafo 7.3 lett. f) (almeno 2 servizi di
coordinamento della sicurezza), deve essere comunque dimostrato dal/i
professionista/i incaricato/i delle prestazioni e come tale/i facente/i parte
del gruppo di lavoro proposto dal concorrente.
Pertanto, anche nel caso in cui
il requisito sia posseduto dalla Società di professionisti/Società di
ingegneria che assumano il ruolo di mandataria o mandante del RTP concorrente,
è necessario che il requisito sia posseduto dal/i professionista/i che
venga/vengano indicato/i nel gruppo di lavoro.
6) Il geologo, designato quale
mandante del RTP concorrente, fa parte del gruppo di lavoro, ma non concorre
alla dimostrazione del requisito di cui al paragrafo 7.3 lett. e) (espletamento
di servizi di ingegneria ed architettura).