Domanda :
Buongiorno,
con riferimento all’oggetto chiediamo i seguenti chiarimenti:
- Atteso che da Disciplinare leggiamo che il concorrente dovrà indicare nell’offerta economica il premio imponibile annuo offerto, si chiede se la base d’asta annua di euro 200.000 debba intendersi lorda o imponibile
- In considerazione di quanto riportato nel Disciplinare a pag 23 PRECISAZIONE, si chiede preventiva necessaria Vostra conferma che in caso di aggiudicazione del rischio si possa inserire in polizza la seguente clausola:
“Esclusione Cyber risk†Property
DEFINIZIONI
Atto Cyber: qualsiasi atto o serie di atti correlati non autorizzati, dolosi o criminali ovvero una loro minaccia vera o presunta che, anche e non solo attraverso Malware o simili, indipendentemente dal tempo e dal luogo in cui sono posti in essere, possono comportare interferenze con la possibilità di accesso, di utilizzo o con l’operatività di un “Sistema Informaticoâ€.
Incidente Cyber:
• qualsiasi errore, omissione o serie correlata di errori od omissioni che possono comportare interferenze con la possibilità di accesso, di utilizzo o con l’operatività di qualsiasi “Sistema Informaticoâ€
• qualsiasi forma non dolosa o criminale di indisponibilità, di guasto e relativa serie di errori od omissioni che impedisce l’accesso, l’utilizzo e/o la regolare operatività di un “Sistema Informaticoâ€.
Dati informatici: qualsiasi informazione leggibile, compresi programmi e software, a prescindere dalla forma o modo in cui viene utilizzata (es. testo, figura, voce o immagini), consultata, trasmessa, elaborata, aperta o memorizzata da un “Sistema Informaticoâ€.
Malware o simili: qualsiasi programma informatico (che implica o meno l'auto-replicazione), inclusi a titolo esemplificativo "Virus", "Trojan Horse", "Worm", "Logic Bombs", "Ransomware", "Wiper", "Denial o Distributed Denial of Service Attacks", creato intenzionalmente con lo scopo di danneggiare, alterare una o più caratteristiche di un “Sistema Informaticoâ€.
Sistema Informatico: qualsiasi computer, hardware, tecnologia dell’informazione e sistema di comunicazione o dispositivo elettronico, incluso qualsiasi sistema simile o qualsiasi configurazione degli stessi e incluso qualsiasi dispositivo di input, output e/o archiviazione informatica dati, apparecchiature di rete o struttura/servizio di backup.
Supporto per l'elaborazione dei dati: indica qualsiasi proprietà assicurata dalla presente Polizza su cui possono essere archiviati i “Dati informatici†ma non i Dati informatici stessi.
Esclusione Cyber Risk
Dalla presente copertura sono escluse: perdite; responsabilità; danni materiali o non materiali di qualunque natura; danni da interruzione di esercizio; perdita di utilizzo, riduzione della funzionalità, riparazione, sostituzione, ripristino, riproduzione, perdita o furto di qualsiasi “Dato Informatico†(->definizione), od ogni altro ammontare relativo al valore del “Dato Informatico†(->definizione) stesso;
direttamente o indirettamente causati e/o derivanti da e/o connessi e/o attribuibili anche in parte ai seguenti eventi:
• “Atto Cyber†(->definizione) e “Incidente Cyber†(->definizione) ivi inclusa, ogni azione adottata per controllarli, prevenirli, terminarli o porvi comunque rimedio;
Per tale esclusione non sono applicabili eventuali condizioni particolari "Colpa grave" e "Buona fede" che pertanto – anche se presenti nel contratto - si intendono nulle e prive di ogni effetto in relazione agli eventi sopra indicati che rientrano nell’esclusione CYBER
Fatti salvi gli altri e diversi termini, condizioni ed esclusioni, si precisa che la presente polizza copre:
• la perdita fisica o il danno alla proprietà;
• se prevista la copertura in polizza, qualsiasi danno da interruzione di attività che deriva direttamente dalla perdita fisica o dal danno alla proprietà;
causati da incendio, esplosione, scoppio, anche se un Atto Cyber e/o un Incidente Cyber sono considerati come causa indiretta o concorrente del danno.
Pertanto qualsiasi perdita di utilizzo, riduzione della funzionalità, riparazione, sostituzione, ripristino o riproduzione di qualsiasi “Dato informaticoâ€:
• non è indennizzabile ai sensi della presente polizza se causato esclusivamente da un “Atto Cyber†(->definizione) e/o un “Incidente Cyber†(->definizione);
• è indennizzabile ai sensi della presente polizza se causato da incendio, esplosione, scoppio, anche se un “Atto Cyber†(->definizione) e/o un “Incidente Cyber†(->definizione) costituiscono causa indiretta o concorrente della perdita, rimanendo comunque escluso l’importo relativo al valore dei “Dati informaticiâ€; ferma l’applicazione della delimitazione di garanzia “Supporto di Dati e Dati†e relativi limiti e franchigie.
La presente pattuizione sostituisce e prevale su ogni eventuale diversa o contraria previsione di polizza, che deve quindi intendersi priva di ogni effetto se incompatibile con la presente clausola.
- In considerazione di quanto riportato nel Disciplinare a pag 23 PRECISAZIONE, si chiede preventiva necessaria Vostra conferma che in caso di aggiudicazione del rischio si possa inserire in polizza la seguente clausola:
CLAUSOLA DI ESCLUSIONE DEL RISCHIO “MALATTIE PANDEMICHE O EPIDEMICHEâ€
Con riferimento a tutte le coperture previste dal presente contratto, resta convenuto che la presente polizza non comprende il rischio per “Malattia pandemica o epidemicaâ€.
Per gli effetti della presente pattuizione, per Malattia pandemica o epidemica si intende qualsiasi malattia, patologia, morbo, infezione, condizione o disturbo causati, in tutto in parte, da qualsiasi contatto diretto o indiretto o esposizione ad agenti patogeni di qualsiasi natura (quali, indicativamente e non esaustivamente, virus, batteri o parassiti), indipendentemente dal metodo di trasmissione, contatto o esposizione, in ordine ai quali sia stata riconosciuta dalle autorità sanitarie internazionali o nazionali una diffusione a livello pandemico, ovvero anche più limitatamente epidemico locale ma che, in quest’ultimo caso, per la gravità abbia comportato l’adozione da parte delle competenti autorità di specifiche disposizioni o misure finalizzate a prevenire la diffusione e/o contenere il contagio.
Di conseguenza è esclusa la prestazione di qualsiasi servizio assicurativo, copertura o qualsiasi beneficio, in relazione a perdita, danni direttamente o indirettamente causati, derivanti o riconducibili a qualsiasi Malattia pandemica o epidemica, come sopra definita.
Resta altresì specificatamente convenuto che:
• sono esclusi i danni e le perdite che possono derivare dagli atti e dalle misure per prevenire il contagio da qualsiasi Malattia pandemica o epidemica disposte dalle competenti autorità, anche in relazione alla chiusura e alla restrizione dell’attività o per finalità di decontaminazione e disinfezione;
• la presenza, la minaccia o il sospetto della presenza di una Malattia pandemica o epidemica non può in ogni caso costituire una perdita o un danno indennizzabili ai sensi di polizza.
Quanto oggetto della presente pattuizione specifica sostituisce e prevale su ogni eventuale diversa o contraria previsione di polizza, che pertanto deve intendersi priva di ogni effetto se incompatibile con la presente pattuizione.
- In considerazione di quanto riportato nel Disciplinare a pag 23 PRECISAZIONE, si chiede preventiva necessaria Vostra conferma che in caso di aggiudicazione del rischio si possa inserire in polizza la seguente clausola:
MISURE RESTRITTIVE – SANZIONI INTERNAZIONALI
La Compagnia dichiara e il Contraente prende atto che la Compagnia non è obbligata a garantire una copertura assicurativa né tenuta a liquidare un sinistro o ad erogare una prestazione in applicazione di questo contratto se il fatto di garantire la copertura assicurativa, la liquidazione del sinistro o l'erogazione della prestazione espone la Compagnia a sanzioni, divieti o restrizioni derivanti da risoluzioni delle Nazioni Unite, oppure a sanzioni finanziarie o commerciali, leggi o regolamenti dell'Unione Europea, degli Stati Uniti d’America, del Regno Unito o dell’Italia.
La presente disposizione abroga e sostituisce ogni norma difforme contenuta nelle Condizioni di Assicurazione.
CLAUSOLA DI ESCLUSIONE TERRITORIALE
Resta convenuto che il presente contratto non comprende i rischi e quindi esclude la prestazione di qualsiasi
servizio assicurativo, copertura o qualsiasi beneficio, in relazione a perdita, danno o responsabilità:
(i) derivanti da attività nei Paesi elencati in calce alla presente clausola o nelle relative acque territoriali, zona
contigua, zona economica esclusiva (“le Acqueâ€), diverse dal solo passaggio senza alcuna sosta in uno o più dei predetti Paesi / Territori o relative Acque e con l’eccezione delle rotte internazionali;
(ii) sostenuti dal governo di uno o più dei predetti Paesi / Territori, da persone fisiche o giuridiche residenti in uno dei predetti Paesi o territori o situate in uno degli stessi o nelle loro Acque;
(iii) derivanti da attività che direttamente o indirettamente coinvolgano o siano effettuate a vantaggio del governo di uno o più dei predetti Paesi / Territori o di persone o entità residenti o situate in uno o più degli stessi.
In ogni caso la presente esclusione territoriale non si applica alle attività svolte, o ai servizi forniti, in caso di
emergenza al fine di garantire la sicurezza e/o la protezione. Non si applica inoltre ai casi in cui il rischio connesso sia stato notificato all’assicuratore e lo stesso abbia confermato per iscritto la copertura per lo specifico rischio.
Paesi / Territori non compresi nell’oggetto del rischio assicurato ai sensi della presente clausola:
AFGHANISTAN, CUBA, BIELORUSSIA, RUSSIA, VENEZUELA, IRAN, SIRIA, LIBIA, COREA DEL NORD, CRIMEA E REGIONI POP. DI DONECK E DI LUGANSK, MYANMAR, REGIONE POPOLARE DI KHERSON E DELLA REGIONE POPOLARE DI ZAPORIZHZHIA
La presente pattuizione prevale su qualsiasi clausola non compatibile con la stessa eventualmente prevista nelle Condizioni di Assicurazione.
- Preso atto del fatto che non è possibile prevedere l’esclusione tout court delle seguenti garanzie: Allagamenti, Alluvioni e Inondazioni; Eventi atmosferici e Terremoto, si chiede conferma del fatto che limiti, scoperti e franchigie relative alle predette garanzie possano essere oggetto di modifica peggiorativa
- Si chiede conferma del fatto che l’automatismo di copertura del 30% di cui al disposto C) Partite a valore intero, aggiornamento delle somme assicurate, adeguamento e regolazione del premio Leeway clause, operi in alternativa e non cumulativamente con quanto previsto all’Art 46 Deroga all’assicurazione parziale e viceversa
- Relativamente all’ ART. 1) ASSICURAZIONE CON DICHIARAZIONE DI VALORE DERIVANTE DA STIMA ASSICURATIVA PREVENTIVA – OPERANTE e ART. 2) ASSICURAZIONE CON DICHIARAZIONE DI VALORE DERIVANTE DA STIMA ASSICURATIVA PREVENTIVA - BENI IMMOBILI DI PARTICOLARE VALORE STORICO E ARTISTICO E DETERMINAZIONE DEL DANNO - OPERANTE si chiede conferma del fatto che in caso di mancata consegna della stima entro 4 mesi dalla scadenza del periodo assicurativo non sarà applicabile la convenzione ed in caso di sinistro si procederà all’applicazione della proporzionale
- Si chiede di confermare che nel novero dei beni assicurati non siano presenti fabbricati, impianti e/o macchinari destinati alla gestione del ciclo dei rifiuti (raccolta, smaltimento, trattamento) anche se in uso a terzi. Nel caso siano presenti invece sia prega di comunicare: ubicazione precisa, destinazione d’uso, valore (fabbricati e contenuto), se in uso a terzi.
Ringraziamo e porgiamo cordiali saluti.
Risposta :
1)
La
base d’asta di € 200.000,00 è da intendersi
annua lorda, come concordato con il Comune/Adopera
Punti
2) - 3)
: Si
riprende quanto indicato in disciplinare “viene data la facoltà
alla Compagnie di proporre formulazioni differenti della clausole
suddette, ad integrazione o sostituzione delle clausole, purché tali
differenti formulazioni di clausole non modifichino nella sostanza il
contenuto della relativa clausola di capitolatoâ€.
Pertanto
si conferma quanto richiesto dall’operatore economico.
4)
Nel
riprendere quanto indicato in disciplinare “viene data la facoltà
alla Compagnie di proporre formulazioni differenti della clausole
suddette, ad integrazione o sostituzione delle clausole, purché tali
differenti formulazioni di clausole non modifichino nella sostanza il
contenuto della relativa clausola di capitolatoâ€, considerato che
il Comune e/o Adopera non hanno interessi o non svolgono attività
nei Paesi/Territori sopra elencati, si accorda quanto esposto
dall’Operatore
Economico.
5)
Si
conferma, come indicato nell’allegato A) al disciplinare di gara
CRITERI DI VALUTAZIONE DELLE OFFERTE TECNICHE e nel rispetto delle
prescrizioni ivi descritte.
6)
La
richiesta formulata non è consona rispetto la disciplina
contrattuale. Il disposto C)
Partite a valore intero,
riguardante l’acquisizione di nuovi cespiti dopo la decorrenza
della polizza, prevede un automatismo di copertura a condizione che
il valore di tali beni non ecceda il 30% della Somma Assicurata nella
relativa Partita; in caso contrario il Contraente deve darne
comunicazione alla Compagnia. L’Art. 46 Deroga
all’assicurazione parziale –
operante in caso di sinistro - prevede l’inapplicabilità della
regola proporzionale per quelle Partite la cui Somma Assicurata
risultasse insufficiente in misura non superiore al 30%
7)
Si
richiama quanto già riportato all’ultimo capoverso di ciacun
articolo:
Art.1)
“La presente condizione rimarrà inoperante se il Contraente
non avrà ottemperato all’obbligo di presentazione del rapporto di
aggiornamento, in tal caso saranno operanti le condizioni
relative alla Sez. III – punto C) PARTITE A VALORE
INTERO - AGGIORNAMENTO DELLE SOMME ASSICURATE, ADEGUAMENTO E
REGOLAZIONE DEL PREMIO – LEEWAY CLAUSE e all’art.
DEROGA ALL’ASSICURAZIONE PARZIALEâ€.
Art.2)
“La presente condizione rimarrà inoperante se il Contraente non
avrà ottemperato all’obbligo di presentazione del rapporto di
aggiornamento nei termini di cui all’art. 1 della presente sezione;
in tal caso saranno operante le condizioni relative alla Sez. III –
punto C) PARTITE A VALORE INTERO - AGGIORNAMENTO DELLE SOMME
ASSICURATE, ADEGUAMENTO E REGOLAZIONE DEL PREMIO – LEEWAY
CLAUSE, all’art. DEROGA ALL’ASSICURAZIONE PARZIALE e
relativamente alla determinazione del danno, quanto determinato
all’art. DIFFERENZIALE STORICO ARTISTICOâ€
8)
Si conferma