ASP RE - Servizio di somministrazione lavoro a tempo determinato tramite accordo quadro
Descrizione ASP RE - Servizio di somministrazione lavoro a tempo determinato tramite accordo quadro
Ente appaltante PROVINCIA DI REGGIO EMILIA
Stato procedura In Esame
Importo appalto 35.078.785,85 €
Criterio di aggiudicazione Offerta economicamente più vantaggiosa
Data di pubblicazione a sistema 23/05/2024
Termine richiesta chiarimenti 17/06/2024 12:00
Termine presentazione delle offerte 25/06/2024 12:00
Apertura busta amministrativa 26/06/2024 09:00
Requisiti di sostenibilità ambientale no
Requisiti di sostenibilità sociale no
Responsabile del procedimento Oliva Donatella
Note In merito al Capitolato di gara l'operatore economico consideri gli elementi di fatto e di dritto riguardanti l'appalto in oggetto, che risultano facilmente riconoscibili.
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Bando di gara (310.01 kB)
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Disciplinare di gara (731.13 kB)
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Allegato privacy (128.64 kB)
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Capitolato Speciale (642.66 kB)
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Allegati al Capitolato speciale (1.99 MB)
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Relazione Tecnico illustrativa (1.36 MB)
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Domanda di partecipazione (140.50 kB)
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Dichiarazione Titolare Effettivo (49.00 kB)
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Addendum Protocollo di legalità (259.54 kB)
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Determina di indizione (117.07 kB)
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Franceschetti Mariacristina
e-mail: m.franceschetti@provincia.re.ittelefono: 0522444811 -
Oliva Donatella
e-mail: d.oliva@provincia.re.ittelefono: 0522444149
- ASP RE - Servizio di somministrazione lavoro a tempo determinato tramite accordo quadro - CIG: B1CA215B40
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Chiarimento PI238473-24
Ultimo aggiornamento 18/06/2024 15:18Domanda : Gent.ma Dott.ssa Donatella Oliva, in riferimento alla presente procedura di gara, siamo a sottoporLe i seguenti chiarimenti: 1. si chiede conferma che tutte le tipologie di assenze per permessi (non solo quelli sindacali), potranno essere fatturati, così come anche le eventuali assenze per maternità per la sola parte non coperta dagli istituti di previdenza; 2 si chiede conferma che i giustificativi per l'offerta, possono essere inviati in fase successiva a quella della partecipazione, soltanto dall'agenzia che avrà presentato un'offerta anomala, in quanto la mancata presentazione non è causa di esclusione; 3 si chiede di poter conoscere qual è l'agenzia che attualmente somministra il personale nonché il margine orario attualmente applicato; 4. considerando che sono a carico dell’aggiudicatario tutte le spese contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e tasse - ivi comprese quelle di registro ove dovute - relative alla stipulazione del contratto, si chiede di poter ricevere una stima delle stesse; 5. considerando che il costo del lavoro riportato all'interno delle tabelle è stato determinato in base ad un orario di lavoro articolato su 6 giorni, si chiede conferma che nell'eventualità in cui le risorse dovessero prestare servizio su 5 giorni, il margine orario offerto verrà applicato all'effettivo costo del lavoro derivante dalla diversa incidenza delle ore di ferie ed ex festività; 6. Essendo in possesso della firma elettronica qualificata (FEQ), si chiede a codesta Spettabile S.A. se, in caso di aggiudicazione, si possa procedere alla sottoscrizione del contratto non in presenza e pertanto a distanza; 7. In merito all'applicazione delle penali, nell'eventualità in cui dovesse insorgere la necessità di inserire nuovo personale, si chiede se per la mancata fornitura per cause di forza maggiore o impossibilità oggettiva e dimostrata dal loro reperimento sul mercato ( ad. es. oss, infermieri, ecc), si possa ovviare all'applicazione delle stesse; 8. stante l'indiscussa facoltà di recesso spettante all'Ente, laddove vi siano sopravvenute esigenze di pubblico interesse, chiediamo però che, in caso di esercizio, vengano comunque fatti salvi gli impegni assunti con i lavoratori somministrati, fino alla scadenza prevista dei singoli contratti di lavoro, nel rispetto degli obblighi generali di legge di cui al D.lgs. 276/2003, oggi D.lgs. 81/2015, e del CCNL delle Agenzie per il Lavoro. Si chiede conferma che in caso di recesso/risoluzione anticipata del contratto sarà garantito – in conformità con la normativa che disciplina la somministrazione lavoro – il diritto dei lavoratori a portare a termine i contratti individuali fino alla naturale scadenza e, in caso di conclusione del rapporto contrattuale per cause differenti dalla giusta causa, il diritto del lavoratore di essere comunque retribuito sino alla scadenza naturale del contratto, con conseguente onere del Committente – utilizzatore di rimborso dei costi sostenuti dall’Agenzia (art 33 c.2 D.Lgs. 81/15); 9. in relazione alla risoluzione del contratto in caso di inadempimenti, si chiede conferma che i singoli contratti applicativi di somministrazione attivati arriveranno a loro naturale scadenza e saranno onorati dalla Stazione Appaltante non potendo risolversi, una volta stipulati, se non per causa (disciplinare o dimissioni) imputabile al lavoratore; ed in generale in tutte le disposizione della lex specialis in cui si fa riferimento alla risoluzione unilaterale dell’Accordo Quadro si chiede conferma che i singoli contratti di somministrazione attivati in costanza dell’AQ arriveranno a loro naturale scadenza e saranno onorati dalla Committente. Restando in attesa di ricevere un Suo gentile riscontro Cordialmente salutiamo
Risposta :
1. Si rinvia alla risposta ai quesiti n. PI207340-24, n. PI210185-24, n. PI210691-24
2. Si conferma quanto richiesto
3. L’Agenzia che attualmente fornisce il servizio di somministrazione è Orienta s.pa. Agenzia per il Lavoro. Rispetto al margine orario non si forniscono informazioni al fine di evitare che l’indicazione di un prezzo possa incidere sul corretto svolgimento della procedura di gara, peraltro a nulla rilevando ai fini della partecipazione alla procedura in oggetto
4. Il contratto verrà stipulato nella forma della scrittura privata. Gli oneri fiscali sono quelli dovuti per legge, per i quali si rinvia all’art. 20 dello schema di contratto dell’accordo quadro
5. L’aggio dell’agenzia è riconosciuto per le ore di lavoro, ordinarie e straordinarie, prestate dai lavoratori somministrati
6. Si conferma.
7. Nel corso dell’esecuzione contrattuale verrà valutato caso per caso se si è di fronte a mancata fornitura per cause di forza maggiore o impossibilità oggettiva ovvero per la condotta dell’operatore economico
8. Si conferma che in caso di recesso/risoluzione anticipata del contratto sarà a carico dell’utilizzatore il rimborso all’Agenzia dell’integrale trattamento economico del lavoratore somministrato fino alla scadenza del contratto originario e per le prestazioni effettivamente rese
9. Si conferma che in caso di recesso/risoluzione anticipata del contratto sarà a carico dell’utilizzatore il rimborso all’Agenzia dell’integrale trattamento economico del lavoratore somministrato fino alla scadenza del contratto originario e per le prestazioni effettivamente rese
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Chiarimento PI238474-24
Ultimo aggiornamento 18/06/2024 15:13Domanda : Gent.ma Dott.ssa Donatella Oliva, in riferimento al file in excel denominato articoli, come importo posto a base d'asta non viene indicato quello aggiornato, ossia pari ad € 14.532.877,26. si chiede se verrà pubblicato il modello aggiornato, oppure se la modifica la possiamo effettuare direttamente sul file al momento dell'invio. Chiediamo anche conferma di non tener conto del valore economico e del ribasso offerto che risulterà a sistema nella sezione prodotti, in quanto il tutto è impostato sul valore d'asta pari ad € 14.616.160,77 Restando in attesa di Sue Cordialmente salutiamo
Risposta :
L’importo a base d’asta non è stato modificato, ma ai fini dell’aggiudicazione si terrà conto del ribasso che sarà calcolato solamente sull’aggio, di Euro 1 per ogni ora di lavoro.
Non è necessario effettuare alcuna modifica -
Chiarimento PI238141-24
Ultimo aggiornamento 18/06/2024 14:59Domanda : Spett.le Ente, con riferimento al capitolato: ART. 5 La verifica dell’idoneità alla mansione è un onere in capo all’utilizzatore e pertanto accertata dal Medico competente dello stesso. Tale verifica è riconducibili alla generale “sorveglianza sanitaria†di cui all’art. 41 D.Lgs. 81/08 ss.mm.ii che, in quanto onere di natura preventiva, ai sensi di legge, grava sull’utilizzatore (art. 35 comma 4 del D.lgs. 81/2015 ss.mm.ii) e comprende: “a) visita medica preventiva intesa a constatare l’assenza di controindicazioni al lavoro cui il lavoratore è destinato al fine di valutare la sua idoneità alla mansione specifica; b) visita medica periodica per controllare lo stato di salute dei lavoratori ed esprimere il giudizio di idoneità alla mansione specifica. La periodicità di tali accertamenti, qualora non prevista dalla relativa normativa, viene stabilita, di norma, in una volta l’anno. Tale periodicità può assumere cadenza diversa, stabilita dal medico competente in funzione della valutazione del rischio. L’organo di vigilanza, con provvedimento motivato, può disporre contenuti e periodicità della sorveglianza sanitaria differenti rispetto a quelli indicati dal medico competente; c) visita medica su richiesta del lavoratore, qualora sia ritenuta dal medico competente correlata ai rischi professionali o alle sue condizioni di salute, suscettibili di peggioramento a causa dell’attività lavorativa svolta, al fine di esprimere il giudizio di idoneità alla mansione specifica; d) visita medica in occasione del cambio della mansione onde verificare l’idoneità alla mansione specifica; e) visita medica alla cessazione del rapporto di lavoro nei casi previsti dalla normativa vigente. e-bis) visita medica preventiva in fase pre assuntiva; e-ter) visita medica precedente alla ripresa del lavoro, a seguito di assenza per motivi di salute di durata superiore ai sessanta giorni continuativi, al fine di verificare l’idoneità alla mansione.†Per quanto sopra, si evince che dal combinato disposto del citato art. 35 comma 4 D.lgs. 81/2015 ss.mm.ii. e art. 41 del D.lgs. 81/2008 ss.m.ii. non può che desumersi l’onere – di legge, non delegabile – in capo all’azienda utilizzatrice circa l’assolvimento delle visite mediche concernenti l’assolvimento degli obblighi in materia di sorveglianza sanitaria. Si chiede conferma. ART. 6 Al fine di poter puntualmente corrispondere la retribuzione spettante al lavoratore il giorno 15 di ogni mese, si chiede di poter ricevere il riepilogo mensile presenze/assenze entro il secondo giorno del mese successivo a quello di riferimento. ART. 10 Si chiede conferma che la Stazione appaltante applicherà la disciplina di settore secondo cui sussiste in capo all’utilizzatore, con riferimento ai lavoratori somministrati, l’obbligo di adottare tutte le specifiche misure di tutela e protezione in materia di salute e sicurezza ivi compreso l’obbligo di sorveglianza sanitaria secondo il combinato disposto del citato art. 35 comma 4 D.lgs. 81/2015 ss.mm.ii. e art. 41 del D.lgs. 81/2008 ss.mm.ii. nonché l’obbligo di informare e formare i lavoratori sui rischi specifici dotandoli anche dei dispositivi di protezione individuali in quanto il lavoratore somministrato è equiparato, a tutti gli effetti, ai lavoratori dipendenti. Sarà, di conseguenza, l’utilizzatore a rispondere della violazione degli obblighi di sicurezza e tutela sul luogo di lavoro, atteso che solo a quest’ultimo soggetto compete un effettivo controllo dei lavoratori somministrati nonché l’onere di osservare le disposizioni in materia di sicurezza, tutela della salute e prevenzione degli infortuni. Saranno a carico del somministratore aggiudicatario solo ed esclusivamente gli obblighi di informazione e formazione pre assuntiva sulla sicurezza, parte generale, restando in capo all’Utilizzatore tutti gli obblighi di informazione, formazione sicurezza, parte speciale, addestramento e sorveglianza sanitaria e tutte le relative responsabilità. ART. 15 Si chiede conferma che l’importo della cauzione definitiva richiesta sia complessivamente pari al solo 2% dell’importo dell’Accordo Quadro e non sia prevista ulteriore cauzione nei contratti attuativi. ART. 17 Si segnala - come precisato anche dall’ANAC nel recente parere (delibera n. 73 del 17 gennaio 2024) – che la penale applicabile nell’ambito dei contratti pubblici è ESCLUSIVAMENTE quella legata al ritardo nell’esecuzione della prestazione secondo quanto espressamente previsto dall'art. 126 del d.lgs. n. 36/2023. Come noto, infatti, il primo comma della norma citata dispone che: “I contratti di appalto prevedono penali per il ritardo nell’esecuzione delle prestazioni contrattuali da parte dell’appaltatore commisurate ai giorni di ritardo e proporzionali rispetto all’importo del contratto o delle prestazioni contrattuali. Le penali dovute per il ritardato adempimento sono calcolate in misura giornaliera compresa tra lo 0,3 per mille e l’1 per mille dell’ammontare netto contrattuale, da determinare in relazione all’entità delle conseguenze legate al ritardo, e non possono comunque superare, complessivamente, il 10 per cento di detto ammontare netto contrattualeâ€. L’Autorità – dopo un confronto tra l’art. 126 del Codice dei contratti pubblici e l’art. 1382 c.c. (che disciplina la penale in ambito civilistico estendendone l’applicazione anche all’inadempimento) – ribadisce che nella contrattualistica pubblica ai fini dell’inserimento della clausola penale rileva solo il ritardato adempimento precisando che “se il legislatore avesse inteso estendere la disciplina delle penali anche ad ipotesi non contemplate, avrebbe, quantomeno, contemplato l’ipotesi di inadempimento prevista nel Codice civile.†Alla luce di quanto sopra rappresentato si chiede di voler allineare la lex specialis a quanto prescritto dal Codice dei contratti pubblici. SCHEMA CONTRATTO ART. 11 Si chiede conferma che la clausola troverà applicazione nei limiti e alle condizioni previste dalla normativa di settore secondo cui la responsabilità civile in tali fattispecie di affidamento è, ex lege, prevista in capo al solo Utilizzatore per quanto concerne i danni arrecati a terzi dal lavoratore somministrato nell’esercizio delle sue mansioni, intendendosi per terzo qualsiasi soggetto diverso dal lavoratore medesimo (art. 35, comma 7, d.lgs. n. 81/2015). In capo all’Apl sussiste , invece, la responsabilità per i danni diretti cagionati dai propri dipendenti diretti nell’espletamento delle attività oggetto dell’appalto e qualora imputabili a titolo di dolo e/o colpa grave. Giova, altresì, rammentare che le SA non possono procedere con una distribuzione degli oneri risarcitori differente da quella prevista dal legislatore per il contratto di somministrazione e, di conseguenza, non possono richiedere alle APL la stipula di polizze assicurative con coperture diverse e/o più ampie. (cfr. Circolare del Dipartimento della Funzione Pubblica n. 9 del 2007). ART. 16 Si segnala che le Agenzie per il Lavoro, con riferimento al servizio di somministrazione di lavoro, trattano i dati dei candidati e dei lavoratori somministrati in qualità di Titolari del Trattamento dei Dati ai sensi dell’art. 4.7 del Reg. UE 679/2016. Ne deriva, dunque, che le Agenzie per il Lavoro e l’ente Utilizzatore saranno ciascuno Titolare autonomo del trattamento ognuno per il proprio ambito di competenza e per esigenze e finalità diverse. Questo perché l’APL non ha accesso ai dati di cui l’azienda utilizzatrice è titolare. I dati trattati dai lavoratori in somministrazione, infatti, rimangono nel controllo e nella gestione dell’utilizzatore che fornisce ai lavoratori somministrati gli stessi strumenti di lavoro di cui sono dotati i dipendenti diretti e li sottopone alle medesime procedure, anche in tema di protezione dei dati personali. Si chiede conferma dell’applicazione normativa sopra delineata. ART. 22 Si chiede in caso di recesso/conclusione anticipata del rapporto contrattuale per cause differenti dalla giusta causa di voler garantire – in conformità con la normativa che disciplina la somministrazione lavoro – il diritto dei lavoratori a portare a termine i contratti individuali fino alla naturale scadenza (art. 45 CCNL Agenzie per il lavoro) e, dunque, il diritto del lavoratore di essere comunque retribuito sino alla scadenza naturale del contratto, con conseguente onere del Committente-utilizzatore di rimborso dei costi sostenuti dall’Agenzia (art 33 c. 2 D. Lgs. 81/15). Disciplinare Art 10 Considerato che l’art. 106 del dlgs. 36/23 non prevede che la garanzia fideiussoria provvisoria sia corredata, a pena di esclusione, dall’impegno del fideiussore al rilascio della garanzia definitiva e visto che il disciplinare richiama lo schema tipo approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico del 16 settembre 2022 n. 193, si chiede se l’operatore economico debba farsi rilasciare l’impegno all’emissione della cauzione definitiva. Cordiale saluti
Risposta :
CAPITOLATO
ART. 5
L'art. 5 del capitolato speciale si riferisce agli accertamenti sanitari preliminari all'assunzione e non a quelli richiesti nella fase successiva, quest'ultimi di spettanza dell'utilizzatore in quanto soggetto sotto il cui controllo e direzione si svolge la prestazione di lavoro. La visita preventiva in fase preassuntiva si ritiene riconducibile alle valutazioni e competenza dell'Agenzia in quanto datore di lavoro, restando in capo ad ASP l'effettuazione della visita medica preventiva; ciò in quanto la prima si colloca in una fase antecedente l'inizio del rapporto di lavoro mentre la seconda riguarda un lavoratore già assunto.
Resta comunque ferma la previsione dell'articolo secondo cui qualora l’Agenzia non abbia un medico competente, ovvero si concordi di utilizzare quello dell’ASP, sarà il Medico Competente dell’ASP a effettuare la visita preventiva, emettendo un giudizio di idoneità e aprendo la cartella sanitaria e di rischio se si tratta del primo rapporto di lavoro, o aggiornandola se già esistente, definendo poi il protocollo degli accertamenti sanitari preventivi.
ART. 6
In sede di esecuzione del contratto saranno individuate le modalità operative per consentire all’Agenzia la corretta e tempestiva corresponsione della retribuzione ai dipendentiART. 10
Si conferma.ART. 15
Si conferma.ART. 17
Laddove l’istituto della penale non sia applicabile, la SA, a fronte di un inadempimento o inesatto inadempimento diverso dal ritardo, si avvarrà degli strumenti di cui al D.Lgs. 36/2023 e al capitolato speciale diversi dalla penale.SCHEMA CONTRATTO
ART. 11
si confermaART. 16
si confermaART. 22
Si conferma che in caso di recesso/risoluzione anticipata del contratto sarà a carico dell’utilizzatore il rimborso all’Agenzia dell’integrale trattamento economico del lavoratore somministrato fino alla scadenza del contratto originario e per le prestazioni effettivamente reseDisciplinare
Art 10
Si conferma che non è più richiesto l'impegno a rilasciare la cauzione definitiva
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Chiarimento PI232204-24
Ultimo aggiornamento 13/06/2024 17:02Domanda : spett.le Ente, 1. Relativamente alla clausola sociale si chiede di conoscere Anzianità di servizio del personale somministrato attualmente impiegato, di cui all'allegato 4 del capitolato speciale 2. Con riferimento alla previsione di cui all'art 9. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE E/O CONDIZIONI DI ESECUZIONE del disciplinare di gara ove previsto che "L’aggiudicatario è tenuto a garantire l’applicazione del contratto collettivo nazionale e territoriale (o dei contratti collettivi nazionali e territoriali di settore) di cui al punto 3, oppure di un altro contratto che garantisca le stesse tutele economiche e normative per i propri lavoratori e per quelli in subappalto" si chiede di confermare che ci si riferisca ai lavoratori in somministrazione inviati in missione presso l'utilizzatore. 3. Con riferimento alla previsione di cui all'art. 9. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE E/O CONDIZIONI DI ESECUZIONE del disciplinare di gara ove richiesta "la relazione che chiarisca l'avvenuto assolvimento degli obblighi previsti a carico delle imprese dalla legge 12 marzo 1999, n. 68, e illustri eventuali sanzioni e provvedimenti imposti", si precisa che l'art. 47 del codice delle pari opportunità riserva tale onere alle aziende di cui al comma 3 ovvero coloro che non sono tenute alla redazione del rapporto del personale (ovvero coloro che occupano oltre 50 dipendenti). Si chiede quindi di chiarire i soggetti ai quali tale onere sia imposto. 4. Con riferimento alla previsione di cui all'ART. 10 – SICUREZZA del capitolato di gara si chiede di confermare che anche l'addestramento, in quanto complesso delle attività dirette a fare apprendere ai lavoratori l’uso corretto di attrezzature, macchine, impianti, sostanze, dispositivi, anche di protezione individuale, e le procedure di lavoro che ai sensi dell'art. 37 co. 5 D.lgs. 81/08 «viene effettuato da persona esperta e sul luogo di lavoro» , sia onere in capo a Codesta Amministrazione. 5. Con riferimento richiesta di fornire copia della documentazione inerente il rapporto con il personale somministrato (a titolo esemplificativo e non esaustivo buste paga dei lavoratori , copia del contratto di lavoro) si chiede a Codesta Stazione Appaltante che la suddetta documentazione potrà essere fornita, nel rispetto della normativa in materia di privacy e data protection oscurata nei dati particolari e non necessari, ciò al fine di ridurre al minimo il flusso di informazioni effettivamente necessarie, evitando che siano trattati dati superflui ed eccessivi 6. Con riferimento alla previsione di cui all'art. 13, comma 1 lettera o del capitolato si chiede di confermare che l'operatore aggiudicatario potrà presentare il solo certificato assicurativo, documento espressamente ricondotto nell’alveo dell’art. 1888, comma 2 del c.c. a mente del quale, ai fini della prova della polizza, l’assicuratore “è obbligato a rilasciare al contraente la polizza di assicurazione o altro documento da lui sottoscritto†ed è quindi sufficiente a garantire la controparte, posto che “il rilascio del certificato assicurativo impegna inderogabilmente l'assicuratore nei confronti del terzo danneggiato per il periodo di assicurazione riportato nel certificato stesso, indipendentemente dal fatto che per tale periodo sia stato o meno pagato il premio†(Cass. civ., Sez. III, 11 novembre 2003, n. 16952) e ancora “il rilascio del certificato di assicurazione, completo di tutte le indicazioni di legge, impegna inderogabilmente lo assicuratore nei confronti del terzo danneggiato in relazione al periodo di copertura assicurativa indicato nel contrassegno, indipendentemente dal fatto che per tale periodo sia stato pagato il premio†(Cass. Civ., Sez. III, 1 aprile 2014, n. 7527). 7. Con riferimento alle previsioni di cui all’art. Articolo 16 – Designazione Responsabile del trattamento dei dati. Obbligo di riservatezza. Codice di comportamento dell'allegato 3 schema di accordo quadro, si rende necessario precisare che la caratteristica principale della Somministrazione di lavoro (servizio richiesto nell'ambito della presente procedura) è quella per cui il lavoratore - pur essendo formalmente dipendente dell’Agenzia per il Lavoro che gestisce ogni aspetto amministrativo del rapporto - opera, in concreto, nell’ambito dell’organizzazione dell’impresa utilizzatrice in cui si inserisce “nell’interesse e sotto la direzione ed il controllo†di quest’ultima (Art. 30 D.lgs 81/2015). Il personale somministrato agisce, quindi, sotto la diretta autorità dell’impresa utilizzatrice che, in qualità di Titolare del trattamento dei dati personali gestiti presso le proprie strutture, è tenuta ai sensi della normativa privacy a nominare ed istruire il personale somministrato che tratterà dei Dati Personali. Per definizione (art. 4, par.1, n.8 e art. 28 Reg.UE 2016/679), infatti, il Responsabile del Trattamento è “la persona fisica o giuridica, l'autorità pubblica, il servizio o altro organismo che tratta dati personali per conto del titolare del trattamentoâ€. Non avendo, pertanto, l'aggiudicatario alcun tipo di controllo sui lavoratori (dei quali è solo datore di lavoro formale), e quindi sui dati stessi che vengono trattati, non è ipotizzabile che allo stesso venga imputata la responsabilità in merito alle modalità del trattamento dei dati ed alla compliance con la nuova normativa europea in tema di dati personali. I dati trattati dai lavoratori in somministrazione, infatti, rimangono nel controllo e nella gestione dell’utilizzatore in qualità di titolare del trattamento, che dota i lavoratori somministrati degli stessi strumenti di lavoro di cui sono dotati i dipendenti diretti e li sottopone alle medesime procedure, anche in tema di data protection. Quindi, i trattamenti, le procedure di sicurezza e le tutele richieste dal Regolamento per i dati trattati dai lavoratori somministrati dovranno essere gestiti da parte dell’utilizzatore, direttamente, analogamente a quanto fatto, nella sua qualità di titolare del trattamento, con i suoi dipendenti diretti. Vi specifichiamo, infine, che quanto sopra esposto ha trovato riscontro in un recente pronunciamento in sede di Associazione di categoria (AssoLavoro e World Employment Confederation) - https://weceurope.org/uploads/2019/07/WEC-GDPR-Data-Processing-Roles-2021.pdf pag. 9 Si chiede pertanto a Codesta Stazione Appaltante conferma che non troveranno applicazione le previsioni di cui sopra relativamente alla nomina a responsabile esterno del trattamento e che la suddetta clausola sarà oggetto di rinegoziazione a seguito di aggiudicazione. cordiali saluti
Risposta :
1. La risposta al quesito è allegata alla presente
2. Si conferma che il CCNL di cui al punto 3 del disciplinare di gara è riferito ai lavoratori in somministrazione inviati in missione presso ASP
3. Gli operatori economici che occupano un numero pari o superiore a quindici dipendenti sono tenuti, entro sei mesi dalla conclusione del contratto, a consegnare alla stazione appaltante una relazione che chiarisca l'avvenuto assolvimento degli obblighi previsti a carico delle imprese dalla legge 12 marzo 1999, n. 68, e illustri eventuali sanzioni e provvedimenti imposti a carico delle imprese nel triennio precedente la data di scadenza della presentazione delle offerte. L'operatore economico è altresì tenuto a trasmettere la relazione alle rappresentanze sindacali aziendali.
4. Si conferma che saranno a carico dell’agenzia aggiudicataria, solo gli obblighi di informazione e formazione sicurezza, parte generale, restando in capo all’Utilizzatore tutti gli obblighi di informazione e formazione sicurezza, parte speciale, addestramento e sorveglianza sanitaria
5. La documentazione, i dati e le informazioni oggetto di scambio tra la stazione appaltante e l’agenzia sarà indubbiamente improntata al rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali
6. l’aggiudicatario dovrà presentare documentazione idonea ad attestare l’assolvimento dell’obbligo di cui al capitolato speciale
7. Si conferma che i lavoratori somministrati agiscono sotto la direzione e controllo dell’ASP, Titolare del trattamento dei dati personali gestiti presso le proprie strutture. In tal senso, ASP nomina e istruisce il personale somministrato al trattamento dei Dati Personali.
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Chiarimento PI234852-24
Ultimo aggiornamento 13/06/2024 13:09Domanda : Spettl.Le Ente, con riferimento al par. 10 del disciplinare si chiede conferma che, in ottemperanza a quanto previsto dall’art. 106, comma 8, del Codice, l’importo della garanzia potrà essere ridotto nella misura del 20%, in caso di possesso di una o più delle certificazioni tra quelle previste dall’allegato II.13 al Codice e, pertanto, a titolo esemplificativo anche la SA8000.
Risposta :
Ai sensi dell’art. 10 del Disciplinare di gara, la riduzione del 20% opera in caso di possesso della certificazione UNI EN ISO 14001
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Chiarimento PI227309-24
Ultimo aggiornamento 11/06/2024 12:30Domanda : Spett.le ente Con riferimento all’allegato 4, si chiede cortesemente di specificare la durata media contrattuale dei somministrati attualmente in servizio. Cordiali saluti.
Risposta :
La durata media contrattuale del personale somministrato in servizio è di 853,23 giorni.
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Chiarimento PI227433-24
Ultimo aggiornamento 11/06/2024 08:26Domanda : Buongiorno, • Con riferimento all’art. 16 del Disciplinare di Gara, si chiede conferma che l’eventuale copertina della Relazione Tecnica sia da escludere dal computo delle facciate previste. • Con riferimento all’art. 16 del Disciplinare di Gara, si chiede alla Stazione Appaltante se possano essere forniti allegati alla Relazione Tecnica, quali ad esempio Cv e schede esplicative di servizi proposti, e che questi non concorrano al conteggio del numero massimo di facciate previste. • Con riferimento alla previsione di cui all'art. 13 del Capitolato Speciale in termini di coperture assicurative, si precisa che “ai sensi dell’art. 35, comma 7 d. Lgs. 81/2015 l'utilizzatore risponde nei confronti dei terzi dei danni a essi arrecati dal lavoratore nello svolgimento delle sue mansioniâ€, dove per terzo si intende qualsiasi soggetto diverso dal somministrato stesso. Si precisa altresì che in considerazione del fatto che il lavoratore somministrato agisce sotto il diretto controllo dell'azienda utilizzatrice, alcun danno potrà essere addebitato al contraente aggiudicatarioâ€. L'istituto specifico della somministrazione prevede infatti la stipula di due contratti distinti ma tra loro collegati: il contratto di somministrazione di lavoro, concluso tra somministratore ed utilizzatore, e il contratto di lavoro concluso tra somministratore e lavoratore, caratterizzandosi dunque come fattispecie complessa che prevede il necessario coinvolgimento di tre soggetti, il somministratore, l'utilizzatore ed il lavoratore. Tale peculiare rapporto trilatere si contraddistingue proprio perché l'attività lavorativa viene svolta da un dipendente dell'impresa somministratrice nell'interesse di un altro soggetto che poi ne utilizza la prestazione per soddisfare le proprie esigenze produttive. Il lavoratore, dunque, pur essendo assunto e retribuito dall'impresa somministratrice, svolge la propria attività sotto la direzione ed il controllo del solo utilizzatore. Di conseguenza, per quanto attiene la responsabilità per danni arrecati a terzi dal lavoratore somministrato nell'esercizio delle sue mansioni, intendendosi per terzo qualsiasi soggetto diverso dal lavoratore medesimo, l'articolo 35 del Decreto 81/2015, pone espressamente la relativa responsabilità civile in capo al solo utilizzatore in quanto unico soggetto che effettivamente si avvale della prestazione del lavoratore e pertanto quale datore di lavoro sostanziale, in deroga alla disciplina generale di cui all'art. 2043 del c.c. In merito all'assicurazione RCO si precisa altresì che i lavoratori somministrati sono assicurati INAIL e che l'utilizzatore ai sensi dell'art. 35, comma 4 d. lgs. 81/15, osserva nei confronti dei lavoratori somministrati medesimi gli obblighi di prevenzione e protezione cui è tenuto, per legge e contratto collettivo, nei confronti dei propri dipendenti: eventuali azioni di rivalsa esperite dall’INAIL e/o autonome pretese risarcitorie dei somministrati a titolo di risarcimento del danno differenziale e di quello non coperto dall'assicurazione di legge (INAIL) incomberanno direttamente sullo stesso e non sull'agenzia per il lavoro aggiudicataria, pertanto alcun onere assicurativo aggiuntivo potrà essere richiesto a quest'ultima. Si chiede conferma che la normativa sopra indicata sarà rispettata. Cordiali Saluti
Risposta :
Si conferma che l’eventuale copertina della Relazione tecnica non sarà computata tra le facciate previste in quanto elemento meramente orientativo e non descrittivo.
Non sono ammessi allegati.
Come evidenziato a pag. 19 e seguente del Capitolato speciale (art. 13 – obblighi dell’agenzia), ai sensi dell’art. 35, comma 7, del D.Lgs. 81/2015, ASP risponde nei confronti dei terzi dei danni a essi arrecati dal lavoratore nello svolgimento delle sue mansioni. Perciò, l'Agenzia non potrà essere ritenuta responsabile per i danni cagionati dal personale somministrato nell’esercizio delle attività sottoposte a controllo da parte dell’utilizzatore. In capo all’Agenzia sussiste, invece, la responsabilità per i danni cagionati dai propri dipendenti nell'espletamento delle attività oggetto del contratto.
Si conferma, inoltre, che ASP osserva nei confronti dei lavoratori somministrati medesimi gli obblighi di prevenzione e protezione cui è tenuto nei confronti dei propri dipendenti.
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Chiarimento PI225416-24
Ultimo aggiornamento 06/06/2024 18:26Domanda : Art.17 Offerta economica. Si chiede di confermare che debba essere indicato il ribasso percentuale rispetto ad € 1. Ad esempio, qualora si voglia offrire € 0,80, dovrà indicarsi un RIBASSO DEL 20%. Grazie e saluti.
Risposta : Si conferma quanto richiesto.
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Chiarimento PI218065-24
Ultimo aggiornamento 04/06/2024 15:28Domanda : Egregi, si segnala che i costi del personale indicati risultano non corretti. Invero, ai lavoratori somministrati - che a differenza dei diretti non sono mensilizzati - al fine di garantire un TFR pari a quello che viene maturato dai diretti è necessario inserire nel rateo del TFR sia gli importi del rateo 13a che gli importi del rateo ferie ed ex fest. In altri termini è necessario comprendere nel rateo di tfr da accantonare gli importi che verranno corrisposti nei periodi di ferie ed al momento della corresponsione della 13a. Tali importi, infatti, rientrano nella retribuzione annua prevista sia dal Codice civile all'art 2120 che dal CCNL di riferimento. Ed ancora, sempre per semplificare il quesito nel rateo di tfr devono essere ricomprese le somme che vengono corrisposte nel periodo di ferie ed al momento della 13a e dunque devono essere incluse nel calcolo del rateo TFR stesso. Pertanto si richiede la modifica delle schede di costo così da cristallizare i costi e la contestuale conferma che - ad ogni modo - il margine di agenzia verrà applicato all'effettivo costo del personale sostenuto in applicazione del CCNl di riferimento
Risposta :
A tal riguardo, si rileva:
- che l’errore non incide sulla formulazione e calcolo dell’offerta economica, la quale dovrà essere comunque elaborata e manifestata “ribassando l'aggio stabilito dalla stazione appaltante in € 1,00, comprensivo delle spese generali e dell’utile d’impresaâ€;
- come facilmente riscontrabile, si tratta di una variazione marginale rispetto al valore stimato, senza alcun riflesso sulla scelta della procedura di affidamento individuata dalla Stazione appaltante;
- l’importo del contributo dovuto ad ANAC rimane il medesimo;
- l’offerta deve essere corredata, a pena di esclusione, da una garanzia provvisoria della stessa percentuale, pari al 2%, del valore complessivo dell’appalto e precisamente di importo pari a € 697.578,11;
- i requisiti di capacità economico-finanziaria e di capacità tecnico-professionale devono intendersi commisurati al nuovo minore importo.
Si allega alla presente il riformulato e corretto Allegato 1 “Valori stipendiali†e il correlato Allegato 2 “Fabbisogno personale†del Capitolato speciale nonché le tabelle previste nel paragrafo “Oggetto Importo Valore stimato†della Relazione tecnico illustrativa e in ogni parte della documentazione di gara in cui sono richiamati i predetti valori.
L’occasione è gradita per ringraziare della segnalazione e per scusarci del mero errore materiale.
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Chiarimento PI217519-24
Ultimo aggiornamento 04/06/2024 15:26Domanda : Spett.le Ente, dalle Vostre ricostruzioni dei costi orari si evince che il rateo di TFR non tiene conto della totalità della retribuzione, ma solamente di quella mensile per 12 mesi (escludendo quindi tredicesima e ferie/festività soppresse). Chiediamo gentilmente conferma che in sede di aggiudicazione sarà possibile rivedere questa impostazione di calcolo. Grazie
Risposta :
Si conferma l'errore materiale e, a rimedio, si allegano gli atti riportanti i valori corretti.
A tal riguardo, si rileva:
- che l’errore non incide sulla formulazione e calcolo dell’offerta economica, la quale dovrà essere comunque elaborata e manifestata “ribassando l'aggio stabilito dalla stazione appaltante in € 1,00, comprensivo delle spese generali e dell’utile d’impresaâ€;
- come facilmente riscontrabile, si tratta di una variazione marginale rispetto al valore stimato, senza alcun riflesso sulla scelta della procedura di affidamento individuata dalla Stazione appaltante;
- l’importo del contributo dovuto ad ANAC rimane il medesimo;
- l’offerta deve essere corredata, a pena di esclusione, da una garanzia provvisoria della stessa percentuale, pari al 2%, del valore complessivo dell’appalto e precisamente di importo pari a € 697.578,11;
- i requisiti di capacità economico-finanziaria e di capacità tecnico-professionale devono intendersi commisurati al nuovo minore importo.
Si allega alla presente il riformulato e corretto Allegato 1 “Valori stipendiali†e il correlato Allegato 2 “Fabbisogno personale†del Capitolato speciale nonché le tabelle previste nel paragrafo “Oggetto Importo Valore stimato†della Relazione tecnico illustrativa e in ogni parte della documentazione di gara in cui sono richiamati i predetti valori.
L’occasione è gradita per ringraziare della segnalazione e per scusarci del mero errore materiale.
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Chiarimento PI217964-24
Ultimo aggiornamento 03/06/2024 16:49Domanda : Spett.le ente, Con riferimento alla previsione di cui all'art. 16 comma 1 lettera a) ove previsto che la relazione tecnica non deve contendere "Foto", si chiede di confermare che debbano considerarsi le foto in senso stretto e non rientrino in tale fattispecie eventuali immagini esplicative (come ad esempio tabelle, organigrammi, diagrammi di flusso) che risultano pertanto ammesse. Cordiali saluti
Risposta : Il Disciplinare di gara all’art. 16, lettera a), indica “senza fotoâ€. Le immagini, gli schemi, i grafici, le slides si intendono equiparati alle foto. Non sono ammessi allegati.
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Chiarimento PI216508-24
Ultimo aggiornamento 03/06/2024 14:41Domanda : Si richiede cortesemente si esplicitare "chiaramente" l'importo a base di gara e di conseguenza della garanzia provvisoria. E' necessario per rettificare e comunicare alla compagnia assicuratrice gli importi "differenti" rispetto al disciplinare. Grazie
Risposta :
Alla luce del chiarimento PI207340-24, numero 4), l’importo a base di gara è di € 14.427.052,36.
Pur confermando la disciplina di cui all’art. 10 del disciplinare di gara, l’offerta deve essere corredata, a pena di esclusione, da una garanzia provvisoria pari al 2% del valore complessivo dell’appalto e precisamente di importo pari a € 692.498,51.
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Chiarimento PI214722-24
Ultimo aggiornamento 03/06/2024 08:47Domanda : Gent.mi, si chiede di confermare, come previsto dall'art. 35 c.4 D.Lgs 81/2015, che tutti gli oneri relativi alla prevenzion e protezione siano a carico dell'utilizzatore, pertanto la sorveglianza sanitaria, come i DPI, sia a carico di codesta spettabile stazione appaltante. Cordiali saluti.
Risposta :
Si conferma che gli oneri relativi alla prevenzione protezione sono a carico dell'utilizzatore, pertanto la sorveglianza sanitaria e i DPI, sono a carico di ASP.
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Chiarimento PI214383-24
Ultimo aggiornamento 03/06/2024 08:45Domanda : Gent.mi, al fine di garantire parità di trattamento tra tutti gli operatori economici, in relazione alla offerta tecnica e all'art.16 del Capitolato, considerato il numero di facciate, il carattere e i margini consentiti, pertanto le ridotte possibilità di descrivere adeguatamente i servizi offerti, si chiede di chiarire se al punto a) 'senza foto' si intenda che la relazione debba essere puramente descrittiva e senza ausilio di foto, immagini,schemi, grafici ( che possono contenere parti descittive ), A PENA ESCLUSIONE. In relazione al criterio sub A) si chiede di chiarire se la copia della Certificazione debba essere allegata e in tal caso si chiede conferma che non venga conteggiata tra le pagine dispoonibili, non trattandosi di elemento desxrittivo. Si chiede conferma che nella relazione tecnica sia sufficiente riportare i criteri di valutazione A) B) B1) senza la necessità di scrivere per esteso l'intera descrizione del criterio. Si chiede inoltre di chiarire se eventuali allegati alla relazione tecnica, contenenti elementi descrittivi, schemi, immagini, foto, saranno considerati ai fini della attribuzione del punteggio, poichè in tal caso appare inutile la limitazione del numero di pagine a 12. Cordiali saluti.
Risposta :
Il Disciplinare di gara all’art. 16, lettera a), chiaramente indica “senza fotoâ€. Le immagini, gli schemi e i grafici si intendono equiparati alle foto.
Ai fini del conseguimento del punteggio, il concorrente dovrà produrre in fase di offerta tecnica la certificazione richiesta, in corso di validità, rilasciata da un organismo di valutazione della conformità accreditato ai sensi del regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento Europeo e del Consiglio, che opera sulla base della prassi UNI/PdR 125:2022 CERTIFICAZIONE PARITA’ DI GENERE.
Si conferma che non verrà conteggiata tra le pagine disponibili. Si conferma, inoltre che è possibile indicare i criteri con le sole lettere id. evitando la trascrizione del criterio.
Non sono ammessi allegati. -
Chiarimento PI207340-24
Ultimo aggiornamento 30/05/2024 11:32Domanda : Buongiorno. si richiede chiarimenti in merito a : 1. in ossequio all'art. 33, comma 2 del Dlgs 81/2015 si chiede conferma che la Stazione Appaltante con il contratto di somministrazione di lavoro , nella sua qualità di Utilizzatore, assume l'obbligo di rimborsare al somministratore gli oneri retributivi e previdenziali da questo effettivamente sostenuti in favore dei lavoratori. 2. Non si trova riscontro nel Capitolato dell’onere di retribuire le festività -pari a 12 giornate annue-, oltre ai ratei aggiuntivi delle ferie, tfr, tredicesima, maturabili durante l’utilizzo delle giornate di ferie in corso di missione. Si chiede conferma che tali festività saranno oggetto di fatturazione separata alla stessa tariffa applicata per l’ora di lavoro ordinaria. 3. Si segnala che le malattie e l’infortunio, per la quota non rimborsata dagli Istituti previdenziali e assistenziali, sono costi del lavoro, poiché prevedono erogazione della retribuzione e della contribuzione, corre quindi l’obbligo per l’Utilizzatore del rimborso al Somministratore, come stabilito dall’art. 33 c.2 del Dlgs 81/2015. 4. Si segnala per trasparenza errore di calcolo nelle tabelle pubblicate, poiché la voce “11 COSTO ORARIO†comprende erroneamente il tfr, voce sul quale non trova incidenza l’inps, l’inail, il fondo formatemp e l’ebitemp, a evidente danno della Stazione Appaltante. Cordiali saluti
Risposta :
1) Si conferma quanto disposto dal Capitolato e dall’art. 33, comma 2, del D.Lgs. 81/2015.
A tal riguardo, si rileva:
- che l’errore non incide sulla formulazione e calcolo dell’offerta economica, la quale dovrà essere comunque elaborata e manifestata “ribassando l'aggio stabilito dalla stazione appaltante in € 1,00, comprensivo delle spese generali e dell’utile d’impresaâ€;
- che la procedura è stata pubblicata da pochi giorni (23/05/2024 ASP Reggio Emilia);
- come facilmente riscontrabile, si tratta di una variazione marginale rispetto al valore stimato, senza alcun riflesso sulla scelta della procedura di affidamento individuata dalla Stazione appaltante;
- l’importo del contributo dovuto ad ANAC rimane il medesimo;
- la garanzia provvisoria dovrà essere costituita per la medesima percentuale ma con riferimento al nuovo importo;
- i requisiti di capacità economico-finanziaria e di capacità tecnico-professionale devono intendersi commisurati al nuovo minore importo.
L’occasione è gradita per ringraziare della segnalazione e per scusarci del mero errore materiale.
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Chiarimento PI210185-24
Ultimo aggiornamento 30/05/2024 11:31Domanda : Buongiorno, in merito alle festività nazionali e infrasettimanali, non essendo il relativo costo incluso nel costo orario base, indicato nelle tabelle degli allegati al capitolato, SI CHIEDE CONFERMA, che eventuali ore festive godute o lavorate, poichè retribuite, siano fatturabili alla stessa tariffa dell'ora ordinaria ( costo base più margine offerto ). Si ringrazia. Cordiali saluti.
Risposta :
Si conferma che le ore festive godute o lavorate saranno oggetto di fatturazione alla stessa tariffa oraria ordinaria
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Chiarimento PI210691-24
Ultimo aggiornamento 30/05/2024 11:31Domanda : Spett.le Ente, siamo a richiedere conferma che le ore relative ad assenze a vario titolo (malattia, infortunio, permessi sindacali, ...) e festività infrasettimanali e domenicali non lavorate saranno oggetto di fatturazione separata al pari della tariffa ordinaria, essendo comunque voci retributive da riconoscere ai Somministrati. Grazie
Risposta :
Si conferma che le ore relative ad assenze per malattia, infortunio, permessi sindacali, festività infrasettimanali e domenicali non lavorate saranno oggetto di fatturazione separata al pari della tariffa ordinaria
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Chiarimento PI207431-24
Ultimo aggiornamento 28/05/2024 08:20Domanda : Spett.le Provincia di Reggio Emilia, con riferimento alla procedura per l'affidamento del servizio di somministrazione lavoro - CIG B1CA215B40 si chiede di confermare che come definito all’art. 3 del disciplinare, "L’appalto è costituito da un unico lotto poiché riferito ad una unica attività" e che l'importo, comprensivo di opzioni pari ad € 35.078.785,85 è da intendersi in relazione al servizio prestato a favore della sola ASP REGGIO EMILIA CITTA’ DELLE PERSONE. Di conseguenza si chiede di confermare che qualsiasi richiamo ad ASP CARLO SARTORI sia all'interno del capitolato di gara che della relazione tecnico illustrativa nonchè in generale nella documentazione di gara sia frutto di un mero refuso e di conseguenza gli operatori economici partecipanti non ne debbano tenere conto.
Risposta : Si conferma quanto richiesto
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Chiarimento PI203336-24
Ultimo aggiornamento 27/05/2024 13:06Domanda : Buongiorno, in merito al requisito di capacità economica e finanziaria, di cui all'art. 6.2 a) del Disciplinare di gara, e precisamente: "maturato nel triennio precedente a quello di indizione della procedura, non inferiore al valore stimato del contratto, per un importo minimo di € 14.616.160,77 IVA esclusa.", SI CHIEDE CONFERMA CHE, gli operatori economici che non hanno ancora approvato e depositato il bilancio al 31/12/2023, debbano far riferimento al triennio 2020 - 2021 - 2022 Cordiali saluti
Risposta : Si conferma quanto richiesto.
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Chiarimento PI203319-24
Ultimo aggiornamento 27/05/2024 13:06Domanda : Buongiorno, In merito al requisito di capacità tecnica e professionale, di cui all'art. 6.3 a) del Disciplinare di gara, e precisamente: "Esecuzione nel precedente triennio dalla data di indizione della procedura di gara, di servizi analoghi a quello di affidamento, a favore di Enti pubblici e/o soggetti privati di importo minimo almeno pari al valore stimato del contratto originario (€ 14.616.160,77 IVA esclusa).", SI CHIEDE CONFERMA CHE per ultimo triennio si debbano intendere gli ultimi tre esercizi finanziari approvati e depositati alla data di pubblicazione del bando, e cioè anni 2020 - - 2021-2022. Cordiali saluti
Risposta : Come indicato nel disciplinare di gara "Esecuzione nel precedente triennio dalla data di indizione della procedura di gara", i servizi analoghi devono fare riferimento agli anni 2021-2022-2023.