Domanda :
Conformemente a quanto previsto dall’art. 2.2 del Disciplinare di gara – a mente del quale è possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti scritti da inoltrare entro le ore 12:00 del 25.7.2024 in via telematica – la scrivente società intende svolgere i seguenti quesiti.
1) In base alla lex specialis, per lo svolgimento della prestazione, l’esecutore deve disporre di un gruppo di lavoro dedicato alle attività tecniche-amministrative di cui al presente appalto, a disposizione di ARSTPC, per tutta la durata del servizio. Il gruppo di lavoro in questione deve comprendere tutte le professionalità necessarie per lo svolgimento delle attività preordinate all’esproprio. Nello specifico, è prevista la figura di un capo progetto, il quale dovrà essere in possesso dei seguenti requisiti:
• “diploma di laurea, preferibilmente in materie giuridiche o affini;
• esperienza lavorativa di almeno 15 anni, da computare dalla data di conseguimento del diploma di laurea;
• almeno 10 anni di esperienza nell’attività di gestione o di supporto alla gestione di procedure espropriative;â€.
Per quanto concerne i requisiti richiesti per partecipare alle procedure a evidenza pubblica, la giurisprudenza ha da tempo chiarito che le Stazioni appaltanti godono certamente di ampia discrezionalità nella determinazione di detti requisiti, di talché ben potranno richiedere requisiti più rigorosi e restrittivi di quelli minimi, tuttavia sempre nel rispetto dei canoni della ragionevolezza, proporzionalità, logicità.
Segnatamente, i requisiti richiesti non devono comportare ostacoli ingiustificati alla concorrenza, affinché sia sempre garantita la massima partecipazione delle imprese alle gare pubbliche, eventualmente anche consentendo ai concorrenti di dimostrare la propria capacità di assolvere alle prestazioni richieste in maniera diversa da quella specificamente richiesta ma pur sempre equivalente nella sostanza.
In materia di procedure di gara, va dunque sempre garantito il principio del favor partecipationis secondo il quale, in caso di clausole del bando ambigue o dubbie, occorre privilegiare l’esegesi che estende, per quanto possibile, la platea dei partecipanti alla gara, piuttosto che optare invece per una soluzione ermeneutica restrittiva della partecipazione, al fine di realizzare l’interesse dell’amministrazione alla selezione della migliore domanda presentata tra quelle concorrenti (giurisprudenza costante, ancora di recente, TAR Lazio, Roma, Sez. V, 8.7.2024, n. 13811).
Sulla scorta delle superiori coordinate, si richiede:
1.- se il requisito afferente ai “10 anni di esperienza nell’attività di gestione o di supporto alla gestione di procedure espropriative†sia da intendersi esclusivamente con riferimento ad attività svolta per conto e nell’interesse dell’autorità espropriante ovvero se – nel perimetro della riferita locuzione – rientri anche l’eventuale attività svolta nei confronti di soggetti che hanno subito una procedura espropriativa;
2.- in ogni caso, se i tre requisiti richiesti per il capo progetto siano elementi indefettibili ed essenziali dell’offerta (requisiti minimi) ovvero solo elementi idonei all’attribuzione di un punteggio premiale (requisiti premiali), attese le sostanziali conseguenze che deriveranno dal qualificarli in un modo piuttosto che nell’altro (nel primo caso, l’assenza legittimerà l’esclusione dalla gara; nel secondo caso, la mera penalizzazione dell’offerta nell’attribuzione del punteggio, cfr., Cons. Stato, Sez. III, 7.7.2022, n. 5650; Cons. Stato, Sez. III, 19.8.2020, n. 5144; Cons. Stato, Sez. V, 25.7.2019, n. 5260).
3.- se i medesimi requisiti delle figure del “Gruppo di lavoro†possano essere integrati mediante ricorso al subappalto. Nello specifico, si chiede se sia conforme alla disciplina di gara la costituzione di un “Gruppo di lavoro†che contempli al suo interno sia personale del Fornitore, sia personale del Subappaltatore cui è demandata l’esecuzione di parte delle attività oggetto dell’appalto;
4.- nel caso di risposta affermativa al quesito sub 3), si chiede i) se possa essere individuato tra il personale del subappaltatore la figura di “capo progetto†(cfr. art. 4, comma 8 del Capitolato Tecnico) e ii) se il personale dell’appaltatore possa comunque essere contemplato al fine dell’acquisizione del punteggio premiale di cui alle Tabelle dei criteri di valutazione dell’offerta tecnica dell’art. 18.1 del disciplinare di gara;
5.- nel caso di risposta negativa al quesito sub 3), se per la composizione del “Gruppo di lavoro†in conformità ai requisiti del Capitolato Tecnico, occorra necessariamente far ricorso alla partecipazione in RTI, ovvero all’avvalimento cd. “premialeâ€.
2) L’art. 4 del Capitolato Tecnico del Lotto 1 disciplina il “Servizio di formazione e tutoraggio†stabilendo che “qualora richiesto dalle strutture di ARSTPC, il Fornitore deve prestare un’attività di formazione su tutte le tematiche che afferiscono al procedimento espropriativo e relative implicazioni sulle responsabilità connesse.â€. In particolare, l’art. 4, comma 4 stabilisce che “il Fornitore dovrà mettere a disposizione docenti di consolidata esperienza (…)â€. Ciò premesso, si chiede:
1.- di voler meglio definire la richiesta di “docenti di consolidata esperienzaâ€. In particolare, se l’attività di formazione debba essere esclusivamente erogata da soggetti aventi il titolo professionale di docente in materie afferenti al procedimento espropriativo o se la formazione possa essere erogata anche da altre figure professionali qualificate, ad es. avvocati, ingegneri o altre figure.
2.- di voler chiarire se il docente in questione debba far parte del “Gruppo di lavoro†o, diversamente, se la relativa attività debba essere inquadrata quale subappalto (e, dunque, con obbligo di indicare la formazione tra le attività oggetto di subappalto) o altro modulo contrattuale.
Con perfetta osservanza.
Risposta :
Si risponde nell’ordine alle domande:
1) Si chiarisce che i requisiti di capacità tecnica e professionale per partecipare alla gara sono quelli prescritti al paragrafo 6.2 del Disciplinare di gara.
Per quanto concerne l’esperienza richiesta (il chiarimento sembra fare riferimento specifico alla figura del capo progetto), sia il Capitolato Tecnico che il Disciplinare di gara non specificano che debba essere stata maturata esclusivamente nell’interesse dell’Autorità espropriante. Si ricordano tuttavia le attività di supporto tecnico specialistico nella gestione delle procedure di appalto dedotte in contratto, come dettagliate all’art. 3 del Capitolato Tecnico, che costituiscono obbligazioni contrattuali. Inoltre, si evidenzia che il Disciplinare di gara valorizza la “specifica esperienza in attività di gestione/supporto a procedimenti espropriativi†con indicazione di “Enti destinatari; entità espropri, ad esempio in relazione al n. ditte; n. particelle; anni di esperienza oltre al minimoâ€.
2) Premesso che i requisiti richiesti per la figura del capo progetto delineano un profilo adeguato all’esperienza e alla professionalità necessarie per l’esecuzione del contratto, si chiarisce, come emerge dall’art. 6 del capitolato tecnico del lotto 1, che detti requisiti costituiscono condizione essenziale per l’esecuzione delle prestazioni dedotte in contratto, in assenza dei quali, il contratto non potrà avere inizio (requisiti minimi). Inoltre, in conformità a quanto specificato al paragrafo 18.1 del Disciplinare di gara, si fa presente che i criteri premiali, riferiti alle figure del gruppo di lavoro messo a disposizione, attengono a requisiti ulteriori a quelli minimi richiesti dal capitolato tecnico e non soggetti a valutazione.
3) I concorrenti possono ricorrere ai vari istituti contemplati dal codice dei contratti, purchè compatibili col tipo di prestazioni da svolgere. Come precisato all’art. 6 del capitolato tecnico del lotto 1, il gruppo di lavoro deve essere garantito dal Fornitore, il quale, a norma del comma 5, potrà avvalersi anche di soggetti terzi, nell’ambito delle forme di collaborazione previste dalle norme vigenti. In tal caso è opportuno che il concorrente specifichi, nell’ambito della documentazione amministrativa, a quale istituto intenda fare ricorso.
4) Nell’ambito delle forme di collaborazione previste dalle norme vigenti, a cui il Fornitore intenda fare ricorso, i criteri premiali sono riferiti a tutte le figure del gruppo di lavoro messo a disposizione.
5) Il ricorso a tali istituti rientra nella libera determinazione dei concorrenti.
PARTE 2 -
1) Non sono richiesti titoli professionali specifici. Si evidenzia che l’attività formativa espletata è ritenuta funzionale anche alla costituzione dell’ufficio espropri centralizzato di ARSTP. Inoltre, si rammenta che essa costituisce uno degli elementi di valutazione dell’offerta tecnica, valorizzato nell’ambito del curriculum del capo progetto.
2) Non è richiesto che l’attività formativa sia resa da un soggetto facente parte del gruppo di lavoro che il Fornitore dovrà mettere a disposizione.