Domanda :
Buongiorno, in relazione alla procedura in oggetto ci occorrono i seguenti chiarimenti:
- Assicuratore in corso, premio annuo lordo, importo e modalità di gestione (tradizionale o SIR) di franchigia;
- la base d’asta è pari ad € 350.000 imponibili; quindi € 427.875 lordi annui
- Report sinistri dettagliato delle ultime 5 annualità in formato excel; se negli ultimi 5 anni vi sia stata una gestione della franchigia in SIR ci occorre elenco dettagliato di tutti i sinistri sia quelli gestiti dalla Compagnia che direttamente dall’assicurato negli ultimi 5 anni al lordo delle franchigie e/o scoperti contrattuali;
- Se il capitolato di gara coincide con quello in corso e nel caso di affermazione negativa evidenziarci le differenze, in particolar modo sulla disciplina dei danni alla rete fognaria per il periodo relativo alla statistica sinistri allegata;
- Dichiarazione dell’Ente circa l’eventuale proprietà o gestione, sia diretta che indiretta, di strutture residenziali o sanitari per anziani (la dichiarazione verrà valorizzata in caso di quotazione e emissione della polizza); in caso di affermazione positiva possibilità di inserire la seguente precisazione “In caso di proprietà o gestione da parte dell’Ente (sia diretta che indiretta) di strutture residenziali e sanitarie per anziani, sono esclusi i danni derivanti da pandemia o epidemia (compreso Covid 19), sia RCT che RCO, riconducibili a dette strutture.â€;
- Vogliate precisarci di quali di quali Enti, aziende controllanti, controllate, collegate, fondazioni, Istituzioni, Unione dei Comuni, Enti, Associazioni non aventi scopo di lucro etc.. si riferisca l’art 22 inserito in polizza
ART. 22 RINUNCIA AL DIRITTO DI RIVALSA E SURROGA La Società rinuncia – salvo in caso di dolo – al diritto di surroga derivante dall’art. 1916 del Codice Civile verso:
? persone delle quali l’assicurato deve rispondere a norma di legge;
? enti e aziende controllanti, controllate e collegate, nonché proprie fondazioni;
? Istituzioni, Unione dei Comuni di cui Contraente è parte;
? enti e associazioni non aventi scopo di lucro;
? ogni altro soggetto che l’assicurato abbia inteso salvaguardare in base ad accordi scritti; purché l’assicurato, a sua volta, non eserciti l’azione verso il responsabile.
Art. 1 Durata del contratto si Voglia precisare la durata massima di quanto disciplinato nel seguente comma “In casi eccezionali nei quali risultino oggettivi e insuperabili ritardi nella conclusione della procedura di affidamento del contratto, la polizza potrà essere prorogata alle medesime condizioni economiche e normative in corso per il tempo strettamente necessario alla conclusione della procedura di individuazione del nuovo appaltatore qualora si verifichino le condizioni indicate all’art. 120, comma 11, del D.Lgs. 36/2023.â€
In base a quanto statuito dal disciplinare (pag. 34 PRECISAZIONE Premesso che nel Capitolato tecnico di gara sono richiamate apposite clausole SANZIONI E RESTRIZIONI INTERNAZIONALI - ESCLUSIONE RISCHIO CYBER-ESCLUSIONE MALATTIE TRASMISSIBILI, VALIDITA’ TERRITORIALE, viene data la facoltà alla Compagnie di proporre formulazioni differenti delle clausole suddette, ad integrazione o sostituzione delle stesse, purché tali differenti formulazioni di clausole non modifichino nella sostanza il contenuto della relativa clausola di capitolato), si Voglia informare se viene concessa la facoltà alla scrivente Compagnia di sostituire la clasuola Cyber presente nel capitolato con la seguente:
Esclusione Cyber Risk
DEFINIZIONI
Atto Cyber: qualsiasi atto o serie di atti correlati non autorizzati, dolosi o criminali ovvero una loro minaccia vera o presunta che, anche e non solo attraverso Malware o simili, indipendentemente dal tempo e dal luogo in cui sono posti in essere, possono comportare interferenze con la possibilità di accesso, di utilizzo o con l’operatività di un “Sistema Informaticoâ€.
Incidente Cyber:
· Qualsiasi errore, omissione o serie correlata di errori od omissioni che possono comportare interferenze con la possibilità di accesso, di utilizzo o con l’operatività di qualsiasi “Sistema Informaticoâ€
· Qualsiasi forma non dolosa o criminale di indisponibilità, di guasto e relativa serie di errori od omissioni che impedisce l’accesso, l’utilizzo e/o la regolare operatività di un “Sistema Informaticoâ€.
Dati informatici: qualsiasi informazione leggibile, compresi programmi e software, a prescindere dalla forma o modo in cui viene utilizzata (es. testo, figura, voce o immagini), consultata, trasmessa, elaborata, aperta o memorizzata da un “Sistema Informaticoâ€.
Malware o simili: qualsiasi programma informatico (che implica o meno l'auto-replicazione), inclusi a titolo esemplificativo "Virus", "Trojan Horse", "Worm", "Logic Bombs", "Ransomware", "Wiper", "Denial o Distributed Denial of Service Attacks", creato intenzionalmente con lo scopo di danneggiare, alterare una o più caratteristiche di un “Sistema Informaticoâ€.
Sistema Informatico: qualsiasi computer, hardware, tecnologia dell’informazione e sistema di comunicazione o dispositivo elettronico, incluso qualsiasi sistema simile o qualsiasi configurazione degli stessi e incluso qualsiasi dispositivo di input, output e/o archiviazione informatica dati, apparecchiature di rete o struttura/servizio di backup.
Supporto per l'elaborazione dei dati: indica qualsiasi proprietà assicurata dalla presente Polizza su cui possono essere archiviati i “Dati informatici†ma non i Dati informatici stessi.
Esclusione Cyber Risk
Dalla presente copertura sono escluse: perdite; responsabilità; danni materiali o non materiali di qualunque natura; danni da interruzione di esercizio; perdita di utilizzo, riduzione della funzionalità, riparazione, sostituzione, ripristino, riproduzione, perdita o furto di qualsiasi “Dato Informatico†(->definizione), od ogni altro ammontare relativo al valore del “Dato Informatico†(->definizione) stesso;
direttamente o indirettamente causati e/o derivanti da e/o connessi e/o attribuibili anche in parte ai seguenti eventi:
“Atto Cyber†(->definizione) e “Incidente Cyber†(->definizione) ivi inclusa, ogni azione adottata per controllarli, prevenirli, terminarli o porvi comunque rimedio;
Fatti salvi gli altri e diversi termini, condizioni ed esclusioni, si precisa che la presente polizza copre:
· i danni materiali o corporali involontariamente cagionati a terzi;
· e, nell’ambito del sottolimite previsto in polizza i danni derivanti da interruzioni o sospensioni, totali o parziali, di qualsiasi attività di terzi se sono conseguenti ai predetti danni materiali o corporali, derivanti da un Atto o Incidente Cyber (->definizioni).
Non sono quindi coperti i danni di qualsiasi natura ai Dati Informatici e i danni da stress emotivo/sofferenza psicologica.
La presente pattuizione sostituisce e prevale su ogni eventuale diversa o contraria previsione di polizza, che deve quindi intendersi priva di ogni effetto se incompatibile con la presente clausola.
In attesa di cortese riscontro, cordialmente salutiamo
Risposta :
Buongiorno,
1 - Assicuratore in corso premio annuo lordo: le informazioni richieste sono riportate nel documento pubblicato e nominato progetto tecnico;
2 - base d'asta: è pari a 350.000 € annui lordi;
3 - report sinistri: si allegata statistica aggiornata. Come riportato nel documento pubblicato e denominato progetto tecnico, la gestione della franchigia non è in SIR;
4 - capitolato: come riportato nel documento progetto tecnico, le condizioni normative del capitolato tecnico sono sostanzialmente analoghe a quelle del contratto in corso;
5 - proprietà strutture residenziali o sanitarie per anziani: il Comune è proprietario dell'immobile ma non gestisce la casa di riposo. Quanto alla richiesta di inserimento della precisazione formulata dalla compagnia, la stessa non può essere accolta in quanto non sono ammesse modifiche ai contenuti del capitolato tecnico. si fa tuttavia presente che il capitolato tecnico alla sezione 5 Esclusioni art. 1 lett w) recita "sono inoltre esclusi i danni causati da pandemia compreso Covid19....
6 - art 22: il riferimento è generico; non sarebbe possibile fornire alcuna elencazione puntuale e preventiva dei soggetti richiamati in quanto mutevoli e non disponibili.
7 - la proroga prevista nel punto 3.3 del disciplinare di gara è pari a 6 mesi
8 - cyber: fermo quanto riportato alla voce precisazioni di cui al punto 18.4 del disciplinare di gara, tenuto conto che il capitolato tecnico prevede già tale esclusione rischio cyber seppur con la stesura più ridotta, ma sostanzialmente analoga a quanto proposto, si accorda la disponibilità in caso di aggiudicazione alla sostituzione dell'esclusione con la stesura proposta dall'O.E scrivente