Domanda :
Con riferimento alla procedura poniamo i seguenti quesiti:
1 quesito
B) SERVIZIO DI ASSISTENZA GENERICA ALLA PERSONA
7. il servizio di trasporto
-si chiede se sia possibile per il gestore affidare a terzi il servizio di trasporto da svolgere per i migranti, e come questo debba essere rendicontato.
-si chiede di specificare se il servizio di trasporto da assicurare sia relativo al solo territorio provinciale in cui è collocato il centro di accoglienza.
2 quesito
In base a quanto riportato nel presente bando all’Art. 2, B (servizi di assistenza generica alla persona) per il servizio di informazione e orientamento legale è necessario come descritto al punto 2 lettera f con l’ausilio del mediatore linguistico-culturale, informare i richiedenti asilo di qualsiasi beneficio riconosciuto e degli obblighi loro spettanti in riferimento alle condizioni di accoglienza, nonché supportare i beneficiari per: (i) l’effettiva comprensione delle modalità di svolgimento e dei possibili esiti della domanda di protezione internazionale, delle procedure di rilascio del permesso di soggiorno e di iscrizione anagrafica previste per i richiedenti protezione internazionale; (ii) l’effettiva fruizione dei servizi erogati dagli uffici territoriali coinvolti nella definizione dei procedimenti amministrativi volti all’ottenimento dei titoli e dei benefici precedentemente indicati al punto i), correlati alla domanda di protezione internazionale.
Si richiede conferma che nei Centri di accoglienza di cui all’Art. 1 A), pertanto al di fuori di quelli previsti all’Art 10-ter e 14 del d.lgs. 286/98, la redazione della modulistica a supporto della domanda di protezione internazionale (modello C3) dei beneficiari, la costruzione e raccolta delle memorie integrative dei beneficiari, la programmazione degli appuntamenti nelle Questure territorialmente competenti, attività ad oggi svolte dall’operatore legale del CAS, siano da considerarsi con applicazione del nuovo bando, a carico della rete dei servizi del territorio e degli Enti preposti.
3 quesito
In base a quanto riportato nel presente bando all’Art. 2, B (servizi di assistenza generica alla persona) punto 2, a) : l’operatore sociale all’interno delle attività preordinate alla tutela della salute fisica e mentale dei beneficiari, in accordo con il direttore del centro di cui all’articolo 6, segnala alle competenti Autorità e alla rete dei servizi per la salute mentale nell’ambito territoriale dell’Azienda Sanitaria Locale (ASL) e/o dell’Aziende pubbliche di servizi alla persona (ASP) la sussistenza di ulteriori indicatori delle fattispecie di vulnerabilità cui all’articolo 17 del d.lgs. n. 142/2015
Si richiede conferma che nei Centri di accoglienza di cui all’Art. 1 A), pertanto al di fuori di quelli previsti all’Art 10-ter e 14 del d.lgs. 286/98, le attività di screening psicologico, percorsi di presa in carico e sostegno, di accompagnamento sanitario e di counseling, attività ad oggi svolte dal professionista etnopsicologo interno al CAS, siano da considerarsi con applicazione del nuovo bando, a carico della rete dei servizi del territorio e degli Enti preposti.
4 quesito
In base a quanto riportato nel presente bando all’Art. 2, B (servizi di assistenza generica alla persona) punto 2, e) le attività ricreative e di formazione per gli adulti sono garantite mediante la fruizione di corsi formativi gratuiti (ad es. per l’apprendimento della lingua italiana, per l’educazione civica o per l’apprendimento di arti e mestieri) svolti con l’utilizzo di postazioni informatiche e/o strumenti audiovisivi messi a disposizione dell’ente gestore, oppure svolti in collaborazione con enti, pubblici o privati, organizzazioni del terzo settore, organizzazioni ed agenzie internazionali, che abbiano stipulato al riguardo preventivi accordi con il medesimo gestore o con la Prefettura.
Si richiede conferma che le attività di screening linguistico, offerta linguistica formativa e uscite formative didattiche attività ad oggi svolte dal professionista insegnante L2 interno al Centro di Accoglienza di cui all’Art.1 A), siano da considerarsi con applicazione del nuovo bando, a carico della rete dei servizi del territorio e degli Enti preposti.
5 quesito
Si chiede conferma se quanto disposto all’interno dell’Art 25, comma quattro, in termini di produzione di documentazione rendicontuale è da attribuire all’ambito di competenza del “Direttore del Centro†di cui all’ Art.6 del capitolato stesso. Si rileva, inoltre, che pur essendo il format rendicontuale, coerente con la gestione attuale, le risorse attribuite alla funzione di Direttore del Centro, risultanti dall’Allegato “Tabella dotazione del personale†risultano fortemente diminuite.
6 quesito
Si chiede se nell’ambito dell’erogazione del servizio sia possibile prevedere l’utilizzo di professionisti esterni per specifici ambiti di competenza specialistica (es legale, fiscale, etc.); inoltre si chiede in quale ambito risultino rendicontati in caso di rapporto professionale a Partita Iva.
7 quesito
Rispetto al servizio di assistenza sanitaria si chiede se, come per precedente gara, sia possibile usufruire della collaborazione di codesto ente gestore con il Servizio Sanitario Nazionale ed in particolare con gli ambulatori territoriali Centro Salute per la Famiglia Straniera e Querce di Mambre al fine di rispondere a quanto richiesto dal presente capitolato di gara.
Suddetti ambulatori sono infatti in grado di assolvere alle attività richieste dal Capitolato Art.2 C) con la collaborazione dell'Ente gestore.
Risposta :
Risposta quesito n.
1:
In base all’Allegato B “stima dei costi medi di riferimentoâ€
è quantificata una quota di € 0,60 -pro die / pro capite per il trasporto degli
stranieri per il raggiungimento degli uffici di Polizia e dell’Autorità
Giudiziaria, della Commissione territoriale per il riconoscimento della
protezione internazionale e delle strutture sanitarie, ai quali l’Ente gestore
potrà provvedere sia con propri mezzi, sia facendo ricorso a contratti esterni.
La rendicontazione seguirà le consuete modalità previste per la dimostrazione
della quota del pro die / pro capite.
Per quanto concerne le spese straordinarie di trasporto
disposte dalla Prefettura , elencate a pag. 7 del Capitolato:
a) il trasporto nei centri di accoglienza di cui all’art. 1
comma 2 degli stranieri giunti, su disposizione dell’Amministrazione, nei
luoghi e/o nelle strutture di transito a seguito del trasferimento dai punti di
sbarco, dalle strutture di cui agli articoli 10-ter del D.lgs. n. 286/1998 o da
altre strutture di cui all’articolo 11 comma 2-bis del D.lgs. n. 142/2015;
b) il trasferimento dei beneficiari, anche mediante accesso
al trasporto pubblico, verso i centri del Sistema di accoglienza e integrazione
di cui all'articolo 1-sexies del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39;
c) il trasporto dai luoghi di sbarco agli hotspot ed ai
centri di cui all’art. 9 del D.lgs. n. 142/2015 e dai suddetti centri verso le
destinazioni o i punti di smistamento indicati dall’Amministrazione.
l’Ente gestore potrà provvedere sia con propri mezzi, sia
esternalizzando il servizio.
I relativi costi sostenuti, in quanto considerati costi
vivi, saranno rimborsati previa presentazione di apposita e dettagliata
documentazione.
Si precisa che lo schema di Capitolano, all’art. 16
contempla la possibilità di subappalto per il servizio di trasporto ed esclude
qualsiasi forma di avvalimento.
Risposta quesito n. 2:
Si richiama la dotazione del personale prevista dal
Capitolato d’appalto (Tabella dotazione personale) ed i “ servizi di assistenza
generica alla persona†di cui all’art. 2 B) punto 2 lettera f).
Risposta quesito n. 3:
Si richiama la dotazione del personale prevista dal
Capitolato d’appalto (Tabella dotazione personale) ed i “ servizi di assistenza
generica alla persona†di cui all’art. 2 B) punto 2 lettera a).
Risposta quesito n. 4:
Si richiama la dotazione del personale prevista dal
Capitolato d’apaplto (Tabella dotazione personale) ed i “ servizi di assistenza
generica alla persona†di cui all’art. 2 B) punto 2 lettera e).
Risposta quesito n. 5:
Si richiama l’art. 6 del Capitolato relativamente ai compiti
previsti per il Direttore del Centro, quale unico referente nei confronti della
Prefettura, tenuto a sovrintendere al regolare svolgimento dei servizi, ivi
compresi quelli previsti dall’art. 25.
Risposta quesito n. 6:
Nella quota del pro die / pro capite del personale che
presta servizio di accoglienza è considerato solo personale dipendente.
Nulla toglie che l’ente gestore se ne possa avvalere senza
aggravi per l’Amministrazione.
Altre forme di consulenza da parte di professionisti
ricadono nei costi di impresa, per i quali nulla è previsto come rimborso.
Risposta quesito n. 7:
Nulla osta alla possibilità di usufruire della
collaborazione con i Servizi Sanitari presenti sul territorio.