Domanda :
Spett.le S.A.
in riferimento alla presente procedura di gara, siamo a sottoporre i seguenti chiarimenti:
1) Si chiede di meglio indicare l’importo della polizza fideiussoria in quanto stante l’applicazione del 2% sull’importo globale stimato il valore sarebbe pari a 19.348,94 e non come indicato negli atti di gara pari ad euro 19.477,09.
Inoltre, si chiede conferma, essendo in possesso delle ulteriori certificazioni previste dal codice, si chiede se fosse possibile ridurre la polizza fideiussoria dell’ulteriore 20% cumulabile con il 30%per il possesso dell’ISO 9000.
2) In merito alla presenza della clausola sociale si chiede di indicare l’APL che attualmente li somministra e il relativo margine applicato;
3) nell’eventualità in cui si dovesse rendere necessario l’inserimento di nuove risorse, si chiede conferma che a saranno a carico dell’agenzia aggiudicataria, solo gli obblighi di informazione e formazione sicurezza, parte generale, restando in capo all’Utilizzatore tutti gli obblighi di informazione e formazione sicurezza, parte speciale, addestramento, sorveglianza sanitaria e accertamenti sanitari preventivi così come anche previsto dal D.Lgs. 81/2008.
4) Nell’ottica di formulare una più corretta offerta economica e in ottemperanza a quanto statuito dall’art.41, co.6, D.lgs n.36/2023, si richiede a Codesta Stazione appaltante di fornire i dati relativi all’assenteismo dei lavoratori somministrati. Come infatti evidenziato anche dalla recente giurisprudenza, l’incidenza dell’assenteismo dev’essere considerata dall’agenzia di somministrazione al momento della formulazione dell’offerta e per tale ragione il futuro concorrente deve essere messo in condizione dalla pubblica amministrazione di conoscere lo storico delle assenze prodottesi presso la stazione appaltante in epoca antecedente al Capitolato.
5) In riferimento a quanto indicato nei documenti di gara, in considerazione della previsione di cui all'art. 33, comma 2 D. Lgs. 81/15 e della nota n. 24/2023 emessa dall’Ispettorato Nazionale del Lavoro in forza del quale l'utilizzatore è tenuto a rimborsare al somministratore gli oneri retributivi e previdenziali da questo effettivamente sostenuti in favore dei lavoratori considerato il rapporto triangolare e la responsabilità solidale riferita alla disciplina della somministrazione di lavoro, si chiede conferma che le ore di assenza la cui retribuzione è regolarmente prevista dalla contrattazione collettiva e dalla normativa del lavoro, considerato che se presenti nei cedolini paga devono essere regolarmente rendicontate in fattura ai fini di procedere al relativo assoggettamento irap, possano essere saldate al costo senza applicazione del margine di agenzia;
6) si chiede conferma che il ribasso percentuale, verrà applicato sul costo del lavoro annuo rapportato alle ore effettivamente lavorate al netto delle ore di ferie / permessi ed ex festività il cui godimento rappresenta un diritto del lavoratore, in considerazione della previsione di cui all'art. 33, comma 2 D. Lgs. 81/15 e della nota n. 24/2023 dell’ispettorato nazionale del lavoro, in forza del quale l'utilizzatore è tenuto a rimborsare al somministratore gli oneri retributivi e previdenziali da questo effettivamente sostenuti in favore dei lavoratori.
7) Nell’eventualità si dovessero inserire personale con carattere non sostitutivo si chiede che nel costo del lavoro dovrà essere inserita la voce ASPI
8) Non potendo essere coperta dal margine di agenzia, si chiede di considerare nelle voci del costo del lavoro la voce ebitemp.
9) Considerato che possono essere fatturate solo le ore effettivamente lavorate, visto che il ccnl di categoria dell’utilizzatore prevede che le festività infrasettimanali e domenicali “non lavorate†ricadenti nel periodo di assunzione, debbano essere regolarmente retribuite al lavoratore, si chiede conferma che potranno essere fatturate al costo.
10) Si chiede conferma che, a differenze dei ratei di tredicesima, ferie ed ex festività che ogni singolo somministrato matura nel corso della durata di contratto, il Rateo su ferie e permessi annui retribuiti “godutiâ€, ovvero la quota dei ratei di retribuzione maturati su ferie e permessi nel momento in cui questi sono goduti dal lavoratore, rientrando a tutti gli effetti tra le voci che compongono il costo del lavoro complessivo, potranno essere fatturati ad evento al costo (ossia senza applicazione del margine di agenzia);
11) considerato che sono a carico dell'aggiudicatario tutte le spese contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e tasse - ivi comprese quelle di registro ove dovute - relativamente alla stipula del contratto, si chiede di poter ricevere una stima delle stesse, comprese eventuali spese di pubblicazione che dovranno essere rimborsate a codesta spettabile S.A.;
12) Si chiede conferma che le figure interessate dalla clausola sociale siano già in possesso del corso di formazione e relativi attestati
13) Essendo in possesso della firma elettronica qualificata (FEQ), si chiede a codesta Spettabile S.A. se, in caso di aggiudicazione, si possa procedere alla sottoscrizione del contratto non in presenza e pertanto a distanza.
14) Relativamente al contratto di appalto in tema di trattamento dati personali ci preme evidenziare che, nel rispetto della normativa vigente (REG.UE), nella fattispecie di cui si occupa ovvero la somministrazione lavoro, atteso che il lavoratore in somministrazione, durante i periodi in missione, si avvale di dati afferenti la società utilizzatrice nell'ambito dell'organizzazione e sotto la direzione e il controllo della medesima, l'AZIENDA UTILIZZATRICE assume la qualità di autonomo Titolare del Trattamento ai sensi e per gli effetti dell'art.4, comma 1, punto 7 Regolamento UE 2016/679, rispondendo dell'eventuale non correttezza di gestione di trattamento dei dati da parte dei lavoratori somministrati, escludendosi che tale responsabilità possa essere trasferita sull'Agenzia per il lavoro, in quanto del tutto estranea alla gestione di dati che inseriscono all'impresa utilizzatrice ed alla sua organizzazione. Si prega, pertanto, di chiarire anche in merito.
15) Stante l'indiscussa facoltà di recesso spettante all'Ente chiediamo però che, in caso di esercizio, vengano comunque fatti salvi gli impegni assunti con i lavoratori somministrati, fino alla scadenza prevista dei singoli contratti di lavoro, nel rispetto degli obblighi generali di legge di cui al D.lgs. 276/2003, oggi D.lgs. 81/2015, e del CCNL delle Agenzie per il Lavoro. Si chiede conferma che in caso di recesso/risoluzione anticipata del contratto sarà garantito – in conformità con la normativa che disciplina la somministrazione lavoro – il diritto dei lavoratori a portare a termine i contratti individuali fino alla naturale scadenza e, in caso di conclusione del rapporto contrattuale per cause differenti dalla giusta causa, il diritto del lavoratore di essere comunque retribuito sino alla scadenza naturale del contratto, con conseguente onere del Committente – utilizzatore di rimborso dei costi sostenuti dall’Agenzia (art 33 c.2 D.Lgs. 81/15);
16) In relazione alla risoluzione del contratto in caso di inadempimenti, si chiede conferma che i singoli contratti applicativi di somministrazione attivati arriveranno a loro naturale scadenza e saranno onorati dalla Stazione Appaltante non potendo risolversi, una volta stipulati, se non per causa (disciplinare o dimissioni) imputabile al lavoratore; ed in generale in tutte le disposizione della lex specialis in cui si fa riferimento alla risoluzione unilaterale dell’Accordo Quadro si chiede conferma che i singoli contratti di somministrazione attivati in costanza dell’AQ arriveranno a loro naturale scadenza e saranno onorati dalla Committente;
In attesa di cortese riscontro, porgiamo distinti saluti
17) Si chiede di specificare il numero di cifre decimali da considerare per il ribasso percentuale dopo la virgola.
18) In tali fattispecie di affidamento, la responsabilità civile, secondo la normativa di settore è, ex lege, prevista in capo al solo Utilizzatore per quanto concerne i danni arrecati ai terzi dal lavoratore somministrato nell’esercizio delle sue mansioni, intendendosi per terzo qualsiasi soggetto diverso dal lavoratore medesimo (art.35, comma 7, d.lggs.n.81/2015). In capo all’Apl sussiste, invece, la responsabilità per i danni diretti cagionati dai propri dipendenti diretti nell’espletamento delle attività oggetto dell’appalto qualora imputabili a titolo di dolo e/o colpa. Giova, altresì, rammentare che le SA non possono procedere con una distribuzione degli oneri risarcitori differente da quella prevista dal legislatore per il contratto di somministrazione e, di conseguenza, non possono richiedere alle APL la stipula di polizze assicurative con coperture diverse e/o più ampie. (cfr Circolare del Diapartimento della Funzione Pubblica n.9 del 2007). Si chiede conferma che troverà applicazione la disciplina normativa sopra richiamata.
In attesa di riscontro, si porgono distinti saluti
Risposta :
1. Si
conferma che l'importo corretto della garanzia provvisoria è pari ad
€ 19.348,94 corrispondente al 2% del valore complessivo
dell'appalto. È
possibile applicare le sole riduzioni indicate nel Disciplinare di
gara al paragrafo 10 (ossia 30% per il possesso dell’ISO 9000 o il
50% se PMI)
2. Si
fornisce il nominativo dell'attuale Agenzia, che è la ditta ORIENTA
S.P.A., con sede legale in Roma.
3. Come
da normativa vigente in materia di igiene e sicurezza sul lavoro
inerenti la somministrazione di lavoro, richiamata nell'art. 14 del
Capitolato speciale, si conferma che saranno a carico dell'Agenzia
aggiudicataria solo gli obblighi di informazione e formazione
sicurezza, parte generale, restando in capo all'utilizzatore tutti
gli obblighi di informazione e formazione sicurezza, parte speciale,
addestramento e sorveglianza sanitaria. All'Agenzia aggiudicataria
viene richiesto solo di accertare l'idoneità psico-fisica
dell'operatore da somministrare, volta a verificare l'idoneità alle
mansioni richieste dall'utilizzatore.
4. Il
dato non è disponibile nella banca dati dell'Ente utilizzatore.
5. Si
specifica che, come previsto dal capitolato speciale all’art. 4, in
particolare al punto 4.2) “MARGINE D'AGENZIA ORARIOâ€, le ore di
assenza sono a carico dell’agenzia e non vengono rimborsate a
parte.
6. Si
richiama quanto indicato all'art. 17 “Offerta economica†del
disciplinare di gara, dove si esplicita che il ribasso percentuale
viene richiesto sull'importo a base di gara costituito dal margine
d'agenzia (mark-up) pari ad € 1,00
7. Si
precisa che il costo orario del lavoro indicato nelle tabelle
dell'Allegato B) del Capitolato, prevede, per i contratti con
carattere non sostitutivo, solo il contributo aggiuntivo del 1,40%
(L. 92 del 28/06/2012), mentre la voce aggiuntiva ASPI verrà
applicata solo in caso di rinnovi contrattuali nella misura dello
0,50% a rinnovo (L. 96 del 9/08/2018).
8. Il
contributi Ebitemp non rientra tra gli oneri a carico dell’Ente
utilizzatore.
9. Se
i giorni relativi alle festività nazionali ricadono nel periodo di
missione, le ore relative, se non
lavorate, devono
essere fatturate alla tariffa del costo orario ordinario come da
ALLEGATO B) del Capitolato speciale, se invece lavorate
saranno applicate le maggiorazioni previste dal CCNL comparto
relativo al personale Funzioni Locali.
10. Il rateo ferie maturato e/o goduto è ricompreso nel costo orario
ordinario indicato nell’allegato B del Capitolato “tabelle costi
orari con rateo ferie†e pertanto non deve essere rifatturato. Per
quanto riguarda, invece, i permessi retribuiti goduti, si rimanda a
quanto specificato nel capitolato all’art. 4) punto 2.
11. Non
sono previste spese di pubblicazione ai sensi del D.Lgs. 36/2023. Con
riferimento alla stipula del contratto, la stima delle spese
contrattuali è di circa euro 3.000,00.
12. Si
conferma
13. La
stipula del contratto, così come previsto dall'art. 18 del Codice
dei contratti pubblici, avverrà in forma pubblica amministrativa o
scrittura privata autenticata a cura dell'ufficiale rogante della
stazione appaltante, come indicato al paragrafo 24 del Disciplinare
di gara, e pertanto non è prevista la sottoscrizione del contratto a
distanza.
14. Richiamando
l'articolo 33 “Obblighi concernenti il trattamento dei dati
personali†del Capitolato speciale, si esplicita che instaurandosi
tra le parti una relazione di Titolare-titolare, entrambe saranno
responsabili per la gestione del trattamento dei dati di propria
spettanza.
15. Si
riporta quanto indicato all'art. 26 del capitolato speciale, ultimo
capoverso:“In tutti i casi
di recesso dal contratto d'appalto, viene
riconosciuto il diritto dei lavoratori somministrati a portare a
termine i contratti individuali, sottoscritti, fino alla loro
naturale scadenza, con onere
a carico dell'Amministrazione di rimborsare all'Agenzia l'integrale
trattamento economico dei medesimi lavoratori, per le prestazioni
effettivamente rese. “
Lo stesso trattamento è previsto anche in caso
di risoluzione anticipata dal contratto d'appalto.
16. Si
riporta quanto indicato all'art. 25 del capitolato speciale, ultimo
capoverso:
“In caso di
risoluzione del contratto d'appalto per inadempimento, viene
riconosciuto il diritto dei lavoratori somministrati a portare a
termine i contratti individuali, sottoscritti, fino alla loro
naturale scadenza, con onere
a carico dell'Amministrazione utilizzatrice di rimborsare all'Agenzia
appaltatrice l'integrale trattamento economico dei medesimi
lavoratori, per le prestazioni effettivamente rese.â€
17. Come
indicato nel disciplinare di gara all'articolo 17) verranno prese in
considerazione fino a 2 cifre decimali.
18. Si
conferma che la Circolare del Dipartimento della Funzione Pubblica n.
9 del 2007, pur ponendo la relativa responsabilità civile in capo
all’utilizzatore, per danni arrecati a terzi dal lavoratore
somministrato nell’esercizio delle sue mansioni,
non esclude tuttavia la responsabilità diretta e solidale del
lavoratore ai sensi dell’art. 2043 del C.C.
nei confronti del quale il Comune può esercitare l’azione di
regresso secondo le regole ordinarie della responsabilità
civile. Pertanto l'Ente può chiedere che il lavoratore
somministrato sia assicurato con polizza della responsabilità civile
in modo di poter avere certezza nel recupero dell’eventuale danno
subito.â€