Procedura aperta per l’affidamento della copertura assicurativa Globale Fabbricati ACER Ferrara
Descrizione Procedura aperta per l’affidamento della copertura assicurativa Globale Fabbricati ACER Ferrara
Ente appaltante INTERCENT-ER AGENZIA REGIONALE DI SVILUPPO DEI MERCATI TELEMATICI
Stato procedura Presentazione Offerte/Risposte
Importo appalto 2.925.000,00 €
Criterio di aggiudicazione Offerta economicamente più vantaggiosa
Data di pubblicazione a sistema 10/10/2025
Termine richiesta chiarimenti 30/10/2025 12:00
Termine presentazione delle offerte 14/11/2025 16:00
Apertura busta amministrativa 17/11/2025 11:00
Requisiti di sostenibilità ambientale no
Requisiti di sostenibilità sociale no
-
Progetto tecnico
(484.38 kB)
-
Disciplinare di gara
(1.18 MB)
-
Allegato 1_DGUE (operatore economico - DA COMPILARE SUL SATER)
(5.63 MB)
-
Allegato 1a_Domanda di partecipazione
(88.22 kB)
-
Allegato 2_Capitolato tecnico
(596.25 kB)
-
Allegato 3_DGUE (ausiliarie - DA COMPILARE SU SATER)
(5.63 MB)
-
Allegato 4_Patto d’integrità
(227.17 kB)
-
Allegato 5_SCHEDA DI OFFERTA ECONOMICA
(56.84 kB)
-
Allegato 6_Schema offerta tecnica
(63.05 kB)
-
Allegato 7_Modulo per attestazione pagamento imposta di bollo
(46.30 kB)
-
Allegato 8_Dichiarazione di equivalenza CCNL
(73.77 kB)
-
Allegato 9_Statistica sinistri
(37.83 kB)
-
Allegato 10_Stima
(928.01 kB)
-
Sapia Irene
e-mail: isapia@regione.emilia-romagna.ittelefono: 0515276284 -
Golia Mario
telefono: 0515278715
- Copertura assicurativa Globale fabbricati ACER Ferrara - CIG: B88C86EA73
-
Chiarimento PI487218-25
Ultimo aggiornamento 31/10/2025 11:13Domanda : - Si chiede conferma che per la sezione incendio, in caso di aggiudicazione, sia possibile aggiungere all’art.1 ESCLUSIONI E PRECISAZIONI la seguente esclusione: “derivanti da inquinamento in genere e/o contaminazione ambientale, chimica e biologica.”
Risposta : Si rimanda alle facoltà previste dal disciplinare ed in particolare alla possibilità per l’operatore di apportare fino a 11 varianti discrezionali.
-
Chiarimento PI487214-25
Ultimo aggiornamento 31/10/2025 11:05Domanda : - Si chiede conferma che per le garanzie Inondazioni, alluvioni, esondazioni e allagamenti siano esclusi i beni posti in locali interrati e seminterrati e i beni mobili all’aperto.
Risposta :
SI riporta quanto indicato alla sezione III, art. 12 Esclusioni specifiche del Capitolato tecnico: "Limitatamente per quanto riguarda i danni causati da acqua piovana, inondazioni, alluvioni e allagamenti di cui alla sez. III della presente polizza, sono da intendersi esclusi i danni:- Causati da mancata o anormale produzione di energia elettrica, termica o idraulica, salvo che tali circostanze siano connesse al diretto effetto dell’alluvione, inondazione, allagamento sui beni assicurati;- Ai beni posti in locali interrati e/o seminterrati- Ai beni mobili posti all’aperto." -
Chiarimento PI487212-25
Ultimo aggiornamento 31/10/2025 11:01Domanda : - In relazione a quanto indicato nell’articolo ART. 1 DURATA DEL CONTRATTO – PROROGA – OPZIONE DI RINNOVO, si chiede conferma che l'orizzonte temporale massimo relativo alla proroga di cui al comma 11, articolo 120 del Codice degli Appalti sia pari a 9 mesi, termine massimo previsto dall’Allegato I.3 del Codice degli Appalti per la conclusione di una procedura aperta.
Risposta : Non si conferma. L’opzione di proroga di cui al comma 11, articolo 120 del Codice degli Appalti avrà durata pari al tempo strettamente necessario alla conclusione della procedura di individuazione del nuovo appaltatore.
-
Chiarimento PI487206-25
Ultimo aggiornamento 31/10/2025 11:00Domanda : 1) Si chiede cortesemente se sia possibile inserire nel testo di polizza la seguente clausola, essendo certi della volontà del Contraente di non esporre in alcun caso la Società al rischio di incorrere in sanzioni e/o divieti e/o restrizioni internazionali a causa dell’esecuzione degli obblighi assunti con il presente contratto. “LIMITAZIONE ED ESCLUSIONE EMBARGHI E SANZIONI In ogni caso la Società non fornirà copertura assicurativa e non sarà tenuta a pagare alcun indennizzo né comunque alcuna somma in base alla presente assicurazione nei casi in cui tale copertura o pagamento possa esporre la società o qualsiasi suo dipendente o collaboratore a sanzioni, o possa comportare violazione di divieti o restrizioni, secondo quanto previsto da risoluzioni delle Nazioni Unite in materia di embarghi e sanzioni economiche o commerciali, o da leggi o regolamenti dell’Unione Europea, della Svizzera, del Regno Unito o degli Stati Uniti d’America.” 2) In relazione a quanto indicato nell’articolo ART. 1 DURATA DEL CONTRATTO – PROROGA – OPZIONE DI RINNOVO, si chiede conferma che l'orizzonte temporale massimo relativo alla proroga di cui al comma 11, articolo 120 del Codice degli Appalti sia pari a 9 mesi, termine massimo previsto dall’Allegato I.3 del Codice degli Appalti per la conclusione di una procedura aperta.
Risposta :
- Si veda facoltà per l'operatore economico esplicitata al settimo paragrafo di quanto riportato in disciplinare nelle precisazioni relative all’offerta tecnica (pag. 36 di 54).
- Non si conferma. L’opzione di proroga di cui al comma 11, articolo 120 del Codice degli Appalti avrà durata pari al tempo strettamente necessario alla conclusione della procedura di individuazione del nuovo appaltatore.
-
Chiarimento PI487202-25
Ultimo aggiornamento 31/10/2025 10:41Domanda : - Si chiede cortesemente di confermare che la polizza NON debba garantire alcuna perdita, danno, responsabilità, sinistro, costo o spesa direttamente o indirettamente causati da, contribuiti da, risultanti da, derivanti da o in connessione con un Incidente Cyber. In caso di risposta positiva, vi chiediamo di integrare il capitolato di polizza con la seguente “CLAUSOLA CYBER RISK” oppure di consentire all’aggiudicatario di inserirla all’atto dell’emissione della polizza. “CLAUSOLA CYBER RISK È esclusa qualsiasi perdita, danno, responsabilità, sinistro, costo o spesa direttamente o indirettamente causati da, contribuiti da, risultanti da, derivanti da o in connessione con un Incidente Cyber che comporti la perdita, il danno, la distruzione, distorsione, cancellazione, non disponibilità, corruzione o alterazione dei Dati Elettronici o del/i Sistema/i Informatico/i. Sono da intendersi comunque coperte le perdite materiali ed i danni ai beni assicurati nella polizza originale causati da un evento dovuto ad un rischio assicurato nella suddetta polizza, ivi inclusa l'interruzione dell'attività che ne derivi, anche se causata da un Incidente Cyber. Definizioni Nella definizione di “Incidente Cyber” sono compresi tutti i danni causati o conseguenti da: • atti non autorizzati o dannosi indipendentemente dal tempo e dal luogo di loro compimento e dall’eventuale ricorso ad una minaccia od all’inganno; • software intrusivi o malevoli; • errori di programmazione o dell'operatore commessi dall'assicurato o da qualsiasi altra persona da esso autorizzata o incaricata; • qualsiasi interruzione involontaria o non pianificata, totale o parziale, del sistema informatico dell'assicurato anche non direttamente causata da perdita o danno materiale di strumenti hardware; • accesso, elaborazione, utilizzo o comunque operatività di qualsiasi Sistema informatico o di Dati elettronici effettuata da parte di qualsiasi persona o gruppo/i di persone; Per “Sistema informatico" si intende l’insieme degli strumenti informatici hardware e software (calcolatori, software di base, apparati o sottosistemi elettronici, programmi, ecc.) anche nel caso siano tra loro interconnessi in rete, preposti ad una o più funzionalità o servizi di elaborazione incluso qualsiasi input, output o dispositivo di archiviazione elettronica dei dati associato, apparecchiatura di rete o struttura di backup. Per “Dati elettronici" si intendono informazioni organizzate in complessi logicamente strutturati, elaborabili a mezzo di programmi. Per “Software intrusivi o malevoli" si intende ad esempio la categoria dei virus informatici, atti ad interferire con le operazioni delle apparecchiature elettroniche al fine di danneggiare, distruggere o carpire informazioni, diffonderle indebitamente o criptarle al fine di estorcere denaro per la decriptazione, nonché diffondersi in altre apparecchiature elettroniche o Sistemi informatici allo scopo di arrecare danni, rallentarli o renderli inutilizzabili o causare altri problemi nel corso dell’esecuzione di programmi software.”
Risposta : Si veda sez. V – art. 3 del capitolato tecnico e settimo paragrafo di quanto riportato in disciplinare nelle precisazioni relative all’offerta tecnica (pag. 36 di 54).
-
Chiarimento PI487193-25
Ultimo aggiornamento 31/10/2025 10:37Domanda : - Si chiede cortesemente di confermare che la polizza NON debba garantire alcun danno, perdita, responsabilità, richiesta di indennizzo o risarcimento, costo o spesa di qualsiasi natura, direttamente o indirettamente causato da, contribuito, derivante o nascente da, o relativo a una Malattia Trasmissibile o qualsiasi timore o minaccia (reale o percepita) di una Malattia Trasmissibile. In caso di risposta positiva, vi chiediamo di integrare il capitolato di polizza con la seguente clausola “ESCLUSIONE MALATTIE TRASMISSIBILI” oppure di consentire all’aggiudicatario di inserirla all’atto dell’emissione della polizza. “ESCLUSIONE MALATTIE TRASMISSIBILI A parziale modifica delle condizioni di polizza si intendono esclusi dalle coperture assicurative qualsiasi perdita, danno, responsabilità, richiesta di indennizzo o risarcimento, costo o spesa di qualunque natura, direttamente o indirettamente causato da, contribuito, derivante o nascente da, o relativo a, una Malattia Trasmissibile o qualsiasi timore o minaccia (reale o percepita) di quest’ultima. Per Malattia Trasmissibile si intende qualunque patologia o malattia che possa essere trasmessa per mezzo di qualsiasi sostanza o agente da qualunque organismo a un altro organismo, ove: (i) per sostanza o agente si intende, tra gli altri ed a titolo solo esemplificativo e non esaustivo, qualsiasi virus, batterio, parassita o altro organismo o qualsiasi sua variante, considerati viventi o meno, e (ii) il metodo di trasmissione, sia esso diretto o indiretto, include, a titolo solo esemplificativo e non esaustivo, la trasmissione per via aerea, la trasmissione attraverso liquidi corporei, la trasmissione da o verso qualsiasi superficie o oggetto solido, liquido o gassoso, o tra organismi, e (iii) la patologia o malattia, la sostanza o l'agente possano provocare o minacciare danni alla salute o al benessere della persona o possano causare o minacciare danni, deterioramento, perdita di valore, perdita di commerciabilità o perdita d'uso di beni materiali assicurati Ai fini della presente clausola si precisa che perdita, danno, reclamo, costo, spesa o altra somma, includono, a titolo esemplificativo, i costi di decontaminazione, pulizia, disinfezione, rimozione, monitoraggio o test, nonché i danni che derivano dagli atti e dalle misure per prevenire il contagio disposti dalle competenti Autorità anche in relazione alla chiusura o alla restrizione dell’attività. La presente clausola si applica a tutte le garanzie della presente polizza, alle eventuali estensioni di copertura, coperture aggiuntive, alle eccezioni a qualsiasi esclusione e altre garanzie in copertura. Tutti gli altri termini, condizioni ed esclusioni della presente polizza rimangono invariati.”
Risposta : Si veda Sez. V – art. 2 del Capitolato tecnico e settimo paragrafo di quanto riportato in disciplinare nelle precisazioni relative all’offerta tecnica (pag. 36 di 54).
-
Chiarimento PI487189-25
Ultimo aggiornamento 31/10/2025 10:29Domanda : - Si chiede conferma che la franchigia/scoperto e minimo siano a valere per fabbricato e relativo contenuto per le seguenti garanzie: Frana, grandine su fragili, sovraccarico neve
Risposta : Non si conferma.
-
Chiarimento PI487186-25
Ultimo aggiornamento 31/10/2025 10:27Domanda : - Si chiede di fornire il valore della massima unità di rischio (MUR), intesa come il valore del fabbricato o l’insieme di fabbricati separati validamente da spazio vuoto (> 20 m) e del relativo contenuto dove sono concentrati i valori assicurati più elevati, tenuto conto di tutte le partite, comprese quelle accessorie.
Risposta : Considerata la presenza di una stima assicurativa, si rimanda a quella per una valutazione del rischio.
-
Chiarimento PI487182-25
Ultimo aggiornamento 31/10/2025 10:15Domanda : - Si evidenzia che dal 31/12/2024 siano occorsi nuovi sinistri; al fine di garantire una corretta valutazione del rischio a tutte le Compagnie, si chiede di pubblicare i sinistri come di seguito riportati: Stato Pagato Costo complessivo Data di denuncia Garanzia Altri danni ai beni Liquidato totale 700,00 € 700,00 € 08/01/2025 Altri danni ai beni Liquidato totale 500,00 € 500,00 € 31/01/2025 Altri danni ai beni Liquidato totale 500,00 € 500,00 € 31/01/2025 Altri danni ai beni Liquidato totale 1.100,00 € 1.100,00 € 31/01/2025 Altri danni ai beni Liquidato totale 400,00 € 400,00 € 31/01/2025 Altri danni ai beni Liquidato totale 550,00 € 550,00 € 31/01/2025 Altri danni ai beni Liquidato totale 900,00 € 900,00 € 31/01/2025 Altri danni ai beni Liquidato totale 100,00 € 100,00 € 31/01/2025 Incendio Liquidato totale 8.600,00 € 8.600,00 € 11/03/2025 Incendio Liquidato totale 9.640,00 € 9.640,00 € 11/03/2025 Responsabilità civile terzi Aperto 0,00 € 1.850,00 € 09/05/2025 Furto Liquidato totale 1.000,00 € 1.000,00 € 28/05/2025 Altri danni ai beni Aperto 0,00 € 925,00 € 03/07/2025 Altri danni ai beni Aperto 0,00 € 925,00 € 03/07/2025 Altri danni ai beni Aperto 0,00 € 925,00 € 03/07/2025 Altri danni ai beni Aperto 0,00 € 925,00 € 03/07/2025 Incendio Aperto 0,00 € 2.775,00 € 03/07/2025 Altri danni ai beni Aperto 0,00 € 925,00 € 03/07/2025 Altri danni ai beni Aperto 0,00 € 925,00 € 03/07/2025 Altri danni ai beni Aperto 0,00 € 925,00 € 03/07/2025 Altri danni ai beni Aperto 0,00 € 925,00 € 03/07/2025 Altri danni ai beni Aperto 0,00 € 925,00 € 03/07/2025 Altri danni ai beni Aperto 0,00 € 925,00 € 04/07/2025 Altri danni ai beni Aperto 0,00 € 925,00 € 26/09/2025 Altri danni ai beni Aperto 0,00 € 925,00 € 26/09/2025 Altri danni ai beni Aperto 0,00 € 925,00 € 26/09/2025 Altri danni ai beni Aperto 0,00 € 925,00 € 26/09/2025 Altri danni ai beni Aperto 0,00 € 925,00 € 26/09/2025 Incendio Liquidato totale 2.100,00 € 2.100,00 € 26/09/2025 Responsabilità civile terzi Aperto 0,00 € 1.850,00 € 15/10/2025
Risposta :
Sinistro
Data sinistro
Altri danni ai beni Liquidato totale 700,00 € 700,00 € 08/01/2025
27/05/2024
Altri danni ai beni Liquidato totale 500,00 € 500,00 € 31/01/2025
28/05/2024
Altri danni ai beni Liquidato totale 500,00 € 500,00 € 31/01/2025
19/06/2023
Altri danni ai beni Liquidato totale 1.100,00 € 1.100,00 € 31/01/2025
11/08/2023
Altri danni ai beni Liquidato totale 400,00 € 400,00 € 31/01/2025
27/06/2023
Altri danni ai beni Liquidato totale 550,00 € 550,00 € 31/01/2025
02/11/2023
Altri danni ai beni Liquidato totale 900,00 € 900,00 € 31/01/2025
23/08/2023
Altri danni ai beni Liquidato totale 100,00 € 100,00 € 31/01/2025
23/12/2024
Incendio Liquidato totale 8.600,00 € 8.600,00 € 11/03/2025
15/12/2024
Incendio Liquidato totale 9.640,00 € 9.640,00 € 11/03/2025
14/12/2024
Responsabilità civile terzi Aperto 0,00 € 1.850,00 € 09/05/2025
19/02/2025
Furto Liquidato totale 1.000,00 € 1.000,00 € 28/05/2025
16/05/2024
Altri danni ai beni Aperto 0,00 € 925,00 € 03/07/2025
29/05/2025
Altri danni ai beni Aperto 0,00 € 925,00 € 03/07/2025
06/02/2025
Altri danni ai beni Aperto 0,00 € 925,00 € 03/07/2025
31/01/2025
Altri danni ai beni Aperto 0,00 € 925,00 € 03/07/2025
31/01/2025
Incendio Aperto 0,00 € 2.775,00 € 03/07/2025
16/06/2025
Altri danni ai beni Aperto 0,00 € 925,00 € 03/07/2025
30/01/2025
Altri danni ai beni Aperto 0,00 € 925,00 € 03/07/2025
10/01/2025
Altri danni ai beni Aperto 0,00 € 925,00 € 03/07/2025
07/01/2025
Altri danni ai beni Aperto 0,00 € 925,00 € 03/07/2025
03/12/2024
Altri danni ai beni Aperto 0,00 € 925,00 € 03/07/2025
05/11/2024
Altri danni ai beni Aperto 0,00 € 925,00 € 04/07/2025
07/02/2025
Altri danni ai beni Aperto 0,00 € 925,00 € 26/09/2025
21/07/2025
Altri danni ai beni Aperto 0,00 € 925,00 € 26/09/2025
09/07/2025
Altri danni ai beni Aperto 0,00 € 925,00 € 26/09/2025
01/07/2025
Altri danni ai beni Aperto 0,00 € 925,00 € 26/09/2025
20/06/2025
Altri danni ai beni Aperto 0,00 € 925,00 € 26/09/2025
10/06/2025
Incendio Liquidato totale 2.100,00 € 2.100,00 € 26/09/2025
AGGIORNATA STAT SX DATA DEL SX 08/08/2025
Responsabilità civile terzi Aperto 0,00 € 1.850,00 € 15/10/2025
nessuna evidenza
Si provvede a fornire in allegato la statistica sinistri aggiornata al 30/10/25. -
Chiarimento PI487178-25
Ultimo aggiornamento 31/10/2025 09:54Domanda : Relativamente al lotto incendio, si richiedono i seguenti quesiti: 1) Si chiede conferma che i limiti di indennizzo delle seguenti garanzie siano per sinistro e anno: - Perdita pigioni; - Rimozione e ricollocamento; - Acqua condotta; - Spese ricerca guasto,; - Acqua piovana; - Differenziale storico artistico; - Guasti ladri compresi atti vandalici.
Risposta :
- Perdita pigioni: si conferma
- Rimozione e ricollocamento: si conferma
- Acqua condotta: si conferma
- Spese ricerca guasto: si conferma
- Acqua piovana, intasamento gronde, rigurgito fogne: si conferma
- Differenziale storico artistico: si conferma
- Guasti ladri, compresi atti vandalici: si conferma
-
Chiarimento PI483597-25
Ultimo aggiornamento 31/10/2025 09:42Domanda : Con la presente siamo a richiedere i seguenti ulteriori chiarimenti: 1. In relazione al premio sezione Rc si voglia chiarire se lo stesso sia FLAT o meno; si precisa che nella scheda di offerta economica viene indicato il massimale RC pari ad € 10.000.000; 2. In relazione a quanto previsto a pag. 36 del disciplinare all’interno della sezione PRECISAZIONI RELATIVE ALLA REDAZIONE DELL’OFFERTA TECNICA che di seguito riportiamo (A parziale deroga di quanto fin qui indicato, è ammessa la proposizione di propria formulazione dei seguenti articoli dell’art. 21 “Sanzioni e restrizioni internazionali” (Sez. II) e degli art. 2 e 3 (sez. V) “Esclusione Malattie trasmissibili” ed “Esclusione Cyber”. A tal proposito l’operatore può allegare proprie formulazioni alla scheda di offerta tecnica. In caso di differente formulazione, saranno ammesse, in caso di aggiudicazione, impostazioni coerenti con quanto indicato in capitolato. Ne consegue che eventuali clausole difformi nella sostanza potranno comportare il rischio di valutazione “offerta condizionata” da parte della Commissione di aggiudicazione. Le formulazioni ammesse non comporteranno l’attribuzione di qualsivoglia punteggio in aumento o riduzione all’offerta tecnica.) si voglia precisare se le clausole che in calce indichiamo vengano considerate difformi o meno e quindi se le stesse verranno accettate senza essere considerate tra le 11 varianti libere possibili: “Esclusione Cyber risk” – Multiramo DEFINIZIONI Atto Cyber: qualsiasi atto o serie di atti correlati non autorizzati, dolosi o criminali ovvero una loro minaccia vera o presunta che, anche e non solo attraverso Malware o simili, indipendentemente dal tempo e dal luogo in cui sono posti in essere, possono comportare interferenze con la possibilità di accesso, di utilizzo o con l’operatività di un “Sistema Informatico”. Incidente Cyber: • qualsiasi errore, omissione o serie correlata di errori od omissioni che possono comportare interferenze con la possibilità di accesso, di utilizzo o con l’operatività di qualsiasi “Sistema Informatico” • qualsiasi forma non dolosa o criminale di indisponibilità, di guasto e relativa serie di errori od omissioni che impedisce l’accesso, l’utilizzo e/o la regolare operatività di un “Sistema Informatico”. Dati informatici: qualsiasi informazione leggibile, compresi programmi e software, a prescindere dalla forma o modo in cui viene utilizzata (es. testo, figura, voce o immagini), consultata, trasmessa, elaborata, aperta o memorizzata da un “Sistema Informatico”. Malware o simili: qualsiasi programma informatico (che implica o meno l'auto-replicazione), inclusi a titolo esemplificativo "Virus", "Trojan Horse", "Worm", "Logic Bombs", "Ransomware", "Wiper", "Denial o Distributed Denial of Service Attacks", creato intenzionalmente con lo scopo di danneggiare, alterare una o più caratteristiche di un “Sistema Informatico”. Sistema Informatico: qualsiasi computer, hardware, tecnologia dell’informazione e sistema di comunicazione o dispositivo elettronico, incluso qualsiasi sistema simile o qualsiasi configurazione degli stessi e incluso qualsiasi dispositivo di input, output e/o archiviazione informatica dati, apparecchiature di rete o struttura/servizio di backup. Supporto per l'elaborazione dei dati: indica qualsiasi proprietà assicurata dalla presente Polizza su cui possono essere archiviati i “Dati informatici” ma non i Dati informatici stessi. Esclusione Cyber Risk Dalla presente copertura sono escluse: perdite; responsabilità; danni materiali o non materiali di qualunque natura; danni da interruzione di esercizio; perdita di utilizzo, riduzione della funzionalità, riparazione, sostituzione, ripristino, riproduzione, perdita o furto di qualsiasi “Dato Informatico” (->definizione), od ogni altro ammontare relativo al valore del “Dato Informatico” (->definizione) stesso; direttamente o indirettamente causati e/o derivanti da e/o connessi e/o attribuibili anche in parte ai seguenti eventi: • “Atto Cyber” (->definizione) e “Incidente Cyber” (->definizione) ivi inclusa, ogni azione adottata per controllarli, prevenirli, terminarli o porvi comunque rimedio; Per tale esclusione non sono applicabili eventuali condizioni particolari "Colpa grave" e "Buona fede" che pertanto – anche se presenti nel contratto - si intendono nulle e prive di ogni effetto in relazione agli eventi sopra indicati che rientrano nell’esclusione CYBER Fatti salvi gli altri e diversi termini, condizioni ed esclusioni, si precisa che la presente polizza copre: Relativamente alle sezioni (se presenti) Incendio, Furto, Danni da interruzione: • la perdita fisica o il danno alla proprietà; • qualsiasi danno da interruzione d’attività che deriva direttamente dalla perdita fisica o dal danno alla proprietà; causati da incendio, esplosione, scoppio, anche se un Atto Cyber e/o un Incidente Cyber costituiscono causa indiretta o concorrente del danno. Pertanto qualsiasi perdita di utilizzo, riduzione della funzionalità, riparazione, sostituzione, ripristino o riproduzione di qualsiasi “Dato informatico”: • non è indennizzabile ai sensi della presente polizza se causato esclusivamente da un “Atto Cyber” (?definizione) e/o un “Incidente Cyber” (?definizione); • è indennizzabile ai sensi della presente polizza se causato da incendio, esplosione, scoppio, anche se un “Atto Cyber” (?definizione) e/o un “Incidente Cyber” (?definizione) sono causa indiretta o concorrente della perdita, rimanendo comunque escluso l’importo relativo al valore dei “Dati informatici”; ferma l’applicazione della delimitazione di garanzia “Supporto di Dati e Dati” e relativi limiti e franchigie. Relativamente alla sezione (se presente) di Responsabilità civile: • i danni materiali o corporali involontariamente cagionati a terzi; • e, nell’ambito del sottolimite previsto in polizza i danni derivanti da interruzioni o sospensioni, totali o parziali, di qualsiasi attività di terzi se sono conseguenti ai predetti danni materiali o corporali, derivanti da un Atto o Incidente Cyber (?definizioni). Non sono quindi coperti i danni di qualsiasi natura ai Dati Informatici e i danni da stress emotivo/sofferenza psicologica. La presente pattuizione sostituisce e prevale su ogni eventuale diversa o contraria previsione di polizza, che deve quindi intendersi priva di ogni effetto se incompatibile con la presente clausola. MISURE RESTRITTIVE – SANZIONI INTERNAZIONALI La Compagnia dichiara e il Contraente prende atto che la Compagnia non è obbligata a garantire una copertura assicurativa né tenuta a liquidare un sinistro o ad erogare una prestazione in applicazione di questo contratto se il fatto di garantire la copertura assicurativa, la liquidazione del sinistro o l'erogazione della prestazione espone la Compagnia a sanzioni, divieti o restrizioni derivanti da risoluzioni delle Nazioni Unite, oppure a sanzioni finanziarie o commerciali, leggi o regolamenti dell'Unione Europea, degli Stati Uniti d’America, del Regno Unito o dell’Italia. La presente disposizione abroga e sostituisce ogni norma difforme contenuta nelle Condizioni di Assicurazione. CLAUSOLA DI ESCLUSIONE DEL RISCHIO “MALATTIE PANDEMICHE O EPIDEMICHE” Con riferimento a tutte le coperture previste dal presente contratto, resta convenuto che la presente polizza non comprende il rischio per “Malattia pandemica o epidemica”. Per gli effetti della presente pattuizione, per Malattia pandemica o epidemica si intende qualsiasi malattia, patologia, morbo, infezione, condizione o disturbo causati, in tutto in parte, da qualsiasi contatto diretto o indiretto o esposizione ad agenti patogeni di qualsiasi natura (quali, indicativamente e non esaustivamente, virus, batteri o parassiti), indipendentemente dal metodo di trasmissione, contatto o esposizione, in ordine ai quali sia stata riconosciuta dalle autorità sanitarie internazionali o nazionali una diffusione a livello pandemico, ovvero anche più limitatamente epidemico locale ma che, in quest’ultimo caso, per la gravità abbia comportato l’adozione da parte delle competenti autorità di specifiche disposizioni o misure finalizzate a prevenire la diffusione e/o contenere il contagio. Di conseguenza è esclusa la prestazione di qualsiasi servizio assicurativo, copertura o qualsiasi beneficio, in relazione a perdita, danni direttamente o indirettamente causati, derivanti o riconducibili a qualsiasi Malattia pandemica o epidemica, come sopra definita. Resta altresì specificatamente convenuto che: • sono esclusi i danni e le perdite che possono derivare dagli atti e dalle misure per prevenire il contagio da qualsiasi Malattia pandemica o epidemica disposte dalle competenti autorità, anche in relazione alla chiusura e alla restrizione dell’attività o per finalità di decontaminazione e disinfezione; • la presenza, la minaccia o il sospetto della presenza di una Malattia pandemica o epidemica non può in ogni caso costituire una perdita o un danno indennizzabili ai sensi di polizza. Quanto oggetto della presente pattuizione specifica sostituisce e prevale su ogni eventuale diversa o contraria previsione di polizza, che pertanto deve intendersi priva di ogni effetto se incompatibile con la presente pattuizione.
Risposta :
- La sezione RCT è Flat e il massimale è fisso
- Le varianti agli articoli del capitolato riportati, come già indicato in disciplinare, possono essere effettuate dall’operatore, senza che le stesse vengano conteggiate nel novero delle 11 varianti discrezionali ammesse, tuttavia la valutazione di sostanziale conformità delle suddette variazioni a quanto già indicato in capitolato è da rimandarsi in sede di valutazione delle offerte.
-
Chiarimento PI479634-25
Ultimo aggiornamento 31/10/2025 09:34Domanda : Buongiorno, con la presente chiediamo cortesemente di ricevere riscontro alla seguente richiesta di CHIARIMENTI relativa alla Sezione Incendio della procedura in oggetto: 1. Si chiede conferma che l’Ente sia assoggettato all’obbligo di Legge previsto per le coperture assicurative per calamità naturali ed eventi catastrofali; 2. In caso positivo si chiede di confermare le seguenti esclusioni per le garanzie catastrofali o disponibilità, in caso di aggiudicazione, ad integrare quanto previsto dal Capitolato con quanto sotto riportato: Esclusioni specifiche per la garanzia “Sisma”: Sono sempre esclusi dall’assicurazione i danni: da Inondazione, Alluvione, Esondazione e Allagamento, anche se conseguenti a Sisma, causati da bradisismo, subsidenza, valanghe e slavine; causati da trasudamento, infiltrazione; causati da maree e penetrazioni di acqua marina; che derivano dall’intervento diretto o indiretto dell’uomo. Esclusioni specifiche per la garanzia “Inondazione, Alluvione, Esondazione”: Sono sempre esclusi dall’assicurazione i danni causati da: trasudamento, infiltrazione; variazione della falda freatica; Frane; causati da maree e penetrazioni di acqua marina; che derivano dall’intervento diretto o indiretto dell’uomo. Sono inoltre esclusi i danni: Alle Rimanenze poste all’aperto; alle Merci la cui base è posta ad altezza inferiore a cm 10 dal pavimento; alle Merci poste in locali interrati o seminterrati. Esclusioni specifiche per la garanzia “Frana”: Sono sempre esclusi dall’assicurazione i danni: da Sisma, Alluvione, Inondazione ed Esondazione; causati da movimento, scivolamento o distacco graduale di roccia, detrito o terra; frane dovute ad errori di progettazione/costruzione nel riporto o di lavori di scavo di pendii naturali o artificiali, se il franamento si è verificato nei dieci anni successivi all’effettuazione dei suddetti lavori; causati da bradisismo subsidenza, valanghe e slavine; danni a cose mobili all'aperto; danni causati da frane già note o potenzialmente già note. 3) Si chiede disponibilità in caso di aggiudicazione del rischio all’emissione di polizze separate Incendio e RC; 4) SI chiede conferma che l’importo a base d’asta di € 1.800.000,00 si intenda al lordo delle imposte assicurative; 5) Si chiedono attuali limiti scoperti e franchigie relativi alle garanzie acqua condotta e spese ricerca e riparazione guasti; 6) Relativamente alle garanzie ALLAGAMENTI ed EVENTI ATMOSFERICI si chiede di confermare che i limiti siano per sinistro, per anno e in aggregato per tutti i beni assicurati; 7) Relativamente alle garanzie TERREMOTO e INONDAZIONI, ALLUVIONI, ESONDAZIONI si chiede di confermare che i limiti siano per sinistro, per anno e in aggregato per tutti i beni assicurati; 8) Relativamente alla garanzia Grandine su fragili, si chiede di confermare che il limite previsto nella tabella LSF si intenda come sottolimite della garanzia Eventi Atmosferici; 9) Relativamente alla garanzia Acqua piovana, intasamento gronde, rigurgito fogne si chiede di confermare che il limite previsto nella tabella LSF si intenda come sottolimite della garanzia Eventi Atmosferici; 10) Si chiede se tra i beni da assicurare siano presenti impianti/pannelli fotovoltaici; in caso di risposta affermativa se ne chiede ubicazione, tipologia, valore e specifica situazione sinistri ultimi 5 anni; 11) Differenziale storico-artistico: chiediamo conferma sia dovuto nel limite della garanzia colpita da sinistro 12) Si chiede conferma che lo STOP LOSS sia il massimo indennizzo di polizza per sinistro annualità assicurativa e in aggregato tra tutti i beni e le partite assicurate, fermi i sottolimiti previsti per le singole garanzie; 13) Si chiede di confermare che si intendano sempre esclusi dalla copertura prestata i danni verificatesi in occasione di: valanghe e slavine, bradisismo; 14) Si chiede di confermare che si intendano esclusi dalla copertura prestata i seguenti beni: scavi, pozzi; 15) Si chiede di confermare che siano esclusi dalla copertura prestata i beni immobili gravati da abuso edilizio o costruiti in carenza delle autorizzazioni previste ovvero gravati da abuso sorto successivamente alla data di costruzione nonché i beni in essi contenuti; 16) Si chiede di trasmettere un aggiornamento al 30.09.2025 della situazione sinistri relativa ai beni per i quali si chiede copertura assicurativa completa di importi liquidati, riservati, descrizione della garanzia colpita e franchigia applicata per ogni danno gestito; 17) Si chiedono eventuali appendici di vincolo in essere sui fabbricati Assicurati; 18) Si chiede disponibilità in caso di aggiudicazione del rischio all’inserimento in polizza, anche eventualmente in sostituzione di clausole analoghe già presenti nel Capitolato, della seguente clausola: “Esclusione Cyber risk” – Multiramo DEFINIZIONI Atto Cyber: qualsiasi atto o serie di atti correlati non autorizzati, dolosi o criminali ovvero una loro minaccia vera o presunta che, anche e non solo attraverso Malware o simili, indipendentemente dal tempo e dal luogo in cui sono posti in essere, possono comportare interferenze con la possibilità di accesso, di utilizzo o con l’operatività di un “Sistema Informatico”. Incidente Cyber: • qualsiasi errore, omissione o serie correlata di errori od omissioni che possono comportare interferenze con la possibilità di accesso, di utilizzo o con l’operatività di qualsiasi “Sistema Informatico” • qualsiasi forma non dolosa o criminale di indisponibilità, di guasto e relativa serie di errori od omissioni che impedisce l’accesso, l’utilizzo e/o la regolare operatività di un “Sistema Informatico”. Dati informatici: qualsiasi informazione leggibile, compresi programmi e software, a prescindere dalla forma o modo in cui viene utilizzata (es. testo, figura, voce o immagini), consultata, trasmessa, elaborata, aperta o memorizzata da un “Sistema Informatico”. Malware o simili: qualsiasi programma informatico (che implica o meno l'auto-replicazione), inclusi a titolo esemplificativo "Virus", "Trojan Horse", "Worm", "Logic Bombs", "Ransomware", "Wiper", "Denial o Distributed Denial of Service Attacks", creato intenzionalmente con lo scopo di danneggiare, alterare una o più caratteristiche di un “Sistema Informatico”. Sistema Informatico: qualsiasi computer, hardware, tecnologia dell’informazione e sistema di comunicazione o dispositivo elettronico, incluso qualsiasi sistema simile o qualsiasi configurazione degli stessi e incluso qualsiasi dispositivo di input, output e/o archiviazione informatica dati, apparecchiature di rete o struttura/servizio di backup. Supporto per l'elaborazione dei dati: indica qualsiasi proprietà assicurata dalla presente Polizza su cui possono essere archiviati i “Dati informatici” ma non i Dati informatici stessi. Esclusione Cyber Risk Dalla presente copertura sono escluse: perdite; responsabilità; danni materiali o non materiali di qualunque natura; danni da interruzione di esercizio; perdita di utilizzo, riduzione della funzionalità, riparazione, sostituzione, ripristino, riproduzione, perdita o furto di qualsiasi “Dato Informatico” (->definizione), od ogni altro ammontare relativo al valore del “Dato Informatico” (->definizione) stesso; direttamente o indirettamente causati e/o derivanti da e/o connessi e/o attribuibili anche in parte ai seguenti eventi: • “Atto Cyber” (->definizione) e “Incidente Cyber” (->definizione) ivi inclusa, ogni azione adottata per controllarli, prevenirli, terminarli o porvi comunque rimedio; Per tale esclusione non sono applicabili eventuali condizioni particolari "Colpa grave" e "Buona fede" che pertanto – anche se presenti nel contratto - si intendono nulle e prive di ogni effetto in relazione agli eventi sopra indicati che rientrano nell’esclusione CYBER Fatti salvi gli altri e diversi termini, condizioni ed esclusioni, si precisa che la presente polizza copre: Relativamente alle sezioni (se presenti) Incendio, Furto, Danni da interruzione: • la perdita fisica o il danno alla proprietà; • qualsiasi danno da interruzione d’attività che deriva direttamente dalla perdita fisica o dal danno alla proprietà; causati da incendio, esplosione, scoppio, anche se un Atto Cyber e/o un Incidente Cyber costituiscono causa indiretta o concorrente del danno. Pertanto qualsiasi perdita di utilizzo, riduzione della funzionalità, riparazione, sostituzione, ripristino o riproduzione di qualsiasi “Dato informatico”: • non è indennizzabile ai sensi della presente polizza se causato esclusivamente da un “Atto Cyber” (?definizione) e/o un “Incidente Cyber” (?definizione); • è indennizzabile ai sensi della presente polizza se causato da incendio, esplosione, scoppio, anche se un “Atto Cyber” (?definizione) e/o un “Incidente Cyber” (?definizione) sono causa indiretta o concorrente della perdita, rimanendo comunque escluso l’importo relativo al valore dei “Dati informatici”; ferma l’applicazione della delimitazione di garanzia “Supporto di Dati e Dati” e relativi limiti e franchigie. Relativamente alla sezione (se presente) di Responsabilità civile: • i danni materiali o corporali involontariamente cagionati a terzi; • e, nell’ambito del sottolimite previsto in polizza i danni derivanti da interruzioni o sospensioni, totali o parziali, di qualsiasi attività di terzi se sono conseguenti ai predetti danni materiali o corporali, derivanti da un Atto o Incidente Cyber (?definizioni). Non sono quindi coperti i danni di qualsiasi natura ai Dati Informatici e i danni da stress emotivo/sofferenza psicologica. La presente pattuizione sostituisce e prevale su ogni eventuale diversa o contraria previsione di polizza, che deve quindi intendersi priva di ogni effetto se incompatibile con la presente clausola. Si chiede disponibilità in caso di aggiudicazione del rischio all’inserimento in polizza, anche eventualmente in sostituzione di clausole analoghe già presenti nel Capitolato, della seguente clausola: MISURE RESTRITTIVE – SANZIONI INTERNAZIONALI La Compagnia dichiara e il Contraente prende atto che la Compagnia non è obbligata a garantire una copertura assicurativa né tenuta a liquidare un sinistro o ad erogare una prestazione in applicazione di questo contratto se il fatto di garantire la copertura assicurativa, la liquidazione del sinistro o l'erogazione della prestazione espone la Compagnia a sanzioni, divieti o restrizioni derivanti da risoluzioni delle Nazioni Unite, oppure a sanzioni finanziarie o commerciali, leggi o regolamenti dell'Unione Europea, degli Stati Uniti d’America, del Regno Unito o dell’Italia. La presente disposizione abroga e sostituisce ogni norma difforme contenuta nelle Condizioni di Assicurazione. CLAUSOLA DI ESCLUSIONE TERRITORIALE Resta convenuto che il presente contratto non comprende i rischi e quindi esclude la prestazione di qualsiasi servizio assicurativo, copertura o qualsiasi beneficio, in relazione a perdita, danno o responsabilità: (i) derivanti da attività nei Paesi elencati in calce alla presente clausola o nelle relative acque territoriali, zona contigua, zona economica esclusiva (“le Acque”), diverse dal solo passaggio senza alcuna sosta in uno o più dei predetti Paesi / Territori o relative Acque e con l’eccezione delle rotte internazionali; (ii) sostenuti dal governo di uno o più dei predetti Paesi / Territori, da persone fisiche o giuridiche residenti in uno dei predetti Paesi o territori o situate in uno degli stessi o nelle loro Acque; (iii) derivanti da attività che direttamente o indirettamente coinvolgano o siano effettuate a vantaggio del governo di uno o più dei predetti Paesi / Territori o di persone o entità residenti o situate in uno o più degli stessi. In ogni caso la presente esclusione territoriale non si applica alle attività svolte, o ai servizi forniti, in caso di emergenza al fine di garantire la sicurezza e/o la protezione. Non si applica inoltre ai casi in cui il rischio connesso sia stato notificato all’assicuratore e lo stesso abbia confermato per iscritto la copertura per lo specifico rischio. Paesi / Territori non compresi nell’oggetto del rischio assicurato ai sensi della presente clausola: AFGHANISTAN, CUBA, BIELORUSSIA, RUSSIA, VENEZUELA, IRAN, SIRIA, LIBIA, COREA DEL NORD, CRIMEA E REGIONI POP. DI DONECK E DI LUGANSK, MYANMAR, REGIONE POPOLARE DI KHERSON E DELLA REGIONE POPOLARE DI ZAPORIZHZHIA La presente pattuizione prevale su qualsiasi clausola non compatibile con la stessa eventualmente prevista nelle Condizioni di Assicurazione. Si chiede disponibilità in caso di aggiudicazione del rischio all’inserimento in polizza, anche eventualmente in sostituzione di clausole analoghe già presenti nel Capitolato, della seguente clausola: CLAUSOLA DI ESCLUSIONE DEL RISCHIO “MALATTIE PANDEMICHE O EPIDEMICHE” Con riferimento a tutte le coperture previste dal presente contratto, resta convenuto che la presente polizza non comprende il rischio per “Malattia pandemica o epidemica”. Per gli effetti della presente pattuizione, per Malattia pandemica o epidemica si intende qualsiasi malattia, patologia, morbo, infezione, condizione o disturbo causati, in tutto in parte, da qualsiasi contatto diretto o indiretto o esposizione ad agenti patogeni di qualsiasi natura (quali, indicativamente e non esaustivamente, virus, batteri o parassiti), indipendentemente dal metodo di trasmissione, contatto o esposizione, in ordine ai quali sia stata riconosciuta dalle autorità sanitarie internazionali o nazionali una diffusione a livello pandemico, ovvero anche più limitatamente epidemico locale ma che, in quest’ultimo caso, per la gravità abbia comportato l’adozione da parte delle competenti autorità di specifiche disposizioni o misure finalizzate a prevenire la diffusione e/o contenere il contagio. Di conseguenza è esclusa la prestazione di qualsiasi servizio assicurativo, copertura o qualsiasi beneficio, in relazione a perdita, danni direttamente o indirettamente causati, derivanti o riconducibili a qualsiasi Malattia pandemica o epidemica, come sopra definita. Resta altresì specificatamente convenuto che: • sono esclusi i danni e le perdite che possono derivare dagli atti e dalle misure per prevenire il contagio da qualsiasi Malattia pandemica o epidemica disposte dalle competenti autorità, anche in relazione alla chiusura e alla restrizione dell’attività o per finalità di decontaminazione e disinfezione; • la presenza, la minaccia o il sospetto della presenza di una Malattia pandemica o epidemica non può in ogni caso costituire una perdita o un danno indennizzabili ai sensi di polizza. Quanto oggetto della presente pattuizione specifica sostituisce e prevale su ogni eventuale diversa o contraria previsione di polizza, che pertanto deve intendersi priva di ogni effetto se incompatibile con la presente pattuizione. 19) Si chiede disponibilità in caso di aggiudicazione del rischio all’inserimento in polizza, anche eventualmente in sostituzione di clausole analoghe già presenti nel Capitolato, della seguente clausola: EVENTI SOCIOPOLITICI – ATTI DOLOSI E TERRORISMO Relativamente ai danni materiali avvenuti a seguito o in occasione di tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di sabotaggio, vandalici o dolosi, la Società non indennizzerà i danni da interruzione di processi di lavorazione, da mancata o anormale produzione o distribuzione di energia, da alterazione di prodotti conseguenti alla sospensione del lavoro, da alterazione o omissione di controlli o manovre. Relativamente ai danni materiali occorsi a seguito di occupazione (non militare) delle aree di pertinenza aziendale in cui si trovano le cose assicurate, qualora la stessa si protraesse per oltre 5 giorni consecutivi, la Società indennizzerà solamente i danni di incendio, esplosione, scoppio e caduta aeromobili. Relativamente ai danni materiali avvenuti a seguito o in occasione di atti di terrorismo la Società non indennizzerà i danni da: - perdite, danni, costi o spese direttamente o indirettamente causati da qualsiasi interruzione di servizi (e.g. servizi produzione di energia, distribuzione di gas, servizi idrici, servizi di comunicazione); - interruzione di processi di lavorazione, da mancata o anormale produzione o distribuzione di energia; - da alterazione di prodotti conseguenti alla sospensione del lavoro; - da alterazione o omissione di controlli o manovre; - esplosione o emanazione di calore o radiazioni, provocate da trasmutazioni del nucleo dell'atomo, radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche, contaminazione radioattiva; - da contaminazione biologica o chimica. Per atto di terrorismo si intende qualsiasi atto (incluso anche l’uso o la minaccia dell’uso della forza o della violenza) compiuto da qualsiasi persona o gruppo di persone che agiscano da sole o per conto o in collegamento con qualsiasi organizzazione o governo, per scopi politici, religiosi, ideologici o simili, inclusa l’intenzione di influenzare qualsiasi governo o di impaurire la popolazione o una sua parte.
Risposta :
- Considerato il contenuto del capitolato, aderente a quanto previsto alla Legge di Bilancio 2024, si conferma che l’Ente è assoggettato agli obblighi di suddetta normativa.
- Non si confermano le esclusioni riportate e si raccomanda all’operatore di verificare l’art. 18 dei criteri di aggiudicazione riportati in disciplinare, verificando la facoltà di apportare varianti di tipo discrezionale al capitolato tecnico.
- Si conferma tale disponibilità.
- Si conferma.
- Acqua condotta: franchigia 2.000,00 per sinistro e limite di indennizzo di 500.000,00 per sinistro; - ricerca guasto: franchigia 2.000,00 per sinistro e limite di indennizzo di 200.000,00 per sinistro
- Si conferma.
- Si conferma.
- Non si conferma.
- Non si conferma.
- Si rinvia a quanto riportato all’art. 12 del capitolato tecnico.
- Per la garanzia “Differenziale Storico Artistico” è previsto uno specifico limite di indennizzo; si specifica che nessun limite di indennizzo potrà ricomprenderne uno o più altri, fermo quale unico limite complessivo quello dell’importo dello Stop Loss di Polizza.
- Lo stop loss deve essere inteso quale massima esposizione della Compagnia per sinistro e periodo di assicurazione, fermi restando i sottolimiti previsti per le singole garanzie enunciate in tabella LSF
- Si conferma.
- Si conferma.
- Non si conferma.
- Si provvede a pubblicare la situazione sinistri aggiornata al 30.09.2025.
- Non risultano vincoli sui fabbricati assicurati.
- Si rimanda al Disciplinare e, più segnatamente, a quanto previsto all’art. 18: “A parziale deroga di quanto fin qui indicato, è ammessa la proposizione di propria formulazione dei seguenti articoli dell’art. 21 “Sanzioni e restrizioni internazionali” (Sez. II) e degli art. 2 e 3 (sez. V) “Esclusione Malattie trasmissibili” ed “Esclusione Cyber”. A tal proposito l’operatore può allegare proprie formulazioni alla scheda di offerta tecnica. In caso di differente formulazione, saranno ammesse, in caso di aggiudicazione, impostazioni coerenti con quanto indicato in capitolato. Ne consegue che eventuali clausole difformi nella sostanza potranno comportare il rischio di valutazione “offerta condizionata” da parte della Commissione di aggiudicazione. Le formulazioni ammesse non comporteranno l’attribuzione di qualsivoglia punteggio in aumento o riduzione all’offerta tecnica”.
- Non si conferma e si rimanda ai termini e ai limiti di variazioni consentite specificatamente previste nel Disciplinare di gara (art. 18 CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE, 18.1 CRITERI DI VALUTAZIONE DELL’OFFERTA TECNICA).
-
Chiarimento PI469778-25
Ultimo aggiornamento 31/10/2025 09:24Domanda : Buonasera, non troviamo indicato il CIG, potreste indicarcelo?
Risposta :
Il CIG della procedura è il seguente: B88C86EA73, come riportato anche nell'apposita sezione della procedura, sul sito di Intercent-ER: Procedura aperta per l’affidamento della copertura assicurativa Globale Fabbricati ACER Ferrara — Agenzia per lo sviluppo — dei mercati telematici
-
Chiarimento PI468400-25
Ultimo aggiornamento 31/10/2025 09:23Domanda : Buongiorno, in riferimento al rischio rct/o chiediamo: 1) PREGRESSI ASSICURATIVI--- - Precedente assicuratore - Premio annuo lordo in corso - Importo della franchigia in corso - Modalità gestione franchigia (tradizionale, SIR) in corso -2) INFORMAZIONI SUI SINISTRI--- - Elenco dei sinistri relativo agli ultimi cinque anni al lordo di eventuali franchigie e/o scoperti - Nel caso di gestione sinistro in SIR abbiamo necessità di conoscere per ogni annualità: o Importo della franchigia in SIR o Elenco analitico dei sinistri liquidati e riservati gestiti dall'Ente con descrizione evento, stato ed importo e numero dei sinistri senza seguito o Elenco analitico dei sinistri liquidati e riservati gestiti dalla Compagnia con descrizione evento, stato ed importo al lordo di eventuali franchigie e/o scoperti e numero dei sinistri senza seguito - INFORMAZIONI GENERALI--- 3) Broker e provvigioni 4) L'Ente è proprietario di strutture residenziali e sanitarie per anziani? 5) L'Ente gestisce strutture residenziali e sanitarie per anziani? 6) Si chiede conferma che la copertura assicurativa non è riferita ad attività di tipo sanitario -7) In caso di aggiudicazione del rischio si richiede la possibilità di inserire la seguente clausola: - In caso di proprietà o gestione da parte dell’Ente (sia diretta che indiretta) di strutture residenziali e sanitarie per anziani, sono esclusi i danni derivanti da pandemia o epidemia (compreso Covid 19), sia RCT che RCO, riconducibili a dette strutture. 8) In caso di aggiudicazione del rischio si richiede la possibilità di sostituire, laddove prevista, o di inserire le seguenti clausole: *SANCTION CLAUSE* La Società dichiara e il Contraente prende atto che la Società non è obbligata a fornire una copertura assicurativa né tenuta a liquidare un sinistro o ad erogare qualsivoglia prestazione o beneficio in applicazione di questo contratto se il fatto di fornire la copertura assicurativa, la liquidazione del sinistro o l'erogazione della prestazione o del beneficio espone Generali Italia a qualsivoglia sanzione, divieto o restrizione derivante da risoluzioni delle Nazioni Unite, oppure a sanzioni finanziarie o commerciali, leggi o regolamenti dell'Unione Europea, degli Stati Uniti d’America o dell’Italia. La presente disposizione abroga e sostituisce ogni norma difforme contenuta nelle -Condizioni di Assicurazione-. *ESCLUSIONE TERRITORIALE* Con riferimento alle garanzie di responsabilità civile, le stesse non comprendono il rischio e quindi la Società non è tenuta a indennizzare l'Assicurato da alcuna responsabilità: - in relazione a sentenze, lodi, pagamenti, spese legali o transazioni emesse, effettuate o sostenute in caso di azioni legali promosse in un tribunale all'interno di paesi che operano secondo le leggi di uno o più dei Paesi/ Territori elencati in calce, o a qualsiasi ordine emesso in qualsiasi parte del mondo per l'esecuzione di tali sentenze, lodi, pagamenti, spese legali o transazioni, in tutto o in parte; - sostenuta dal governo di uno o più dei Paesi/Territori elencati in calce o derivante da attività che coinvolgono o avvantaggiano il governo dei predetti Paesi o Territori, o laddove il pagamento di tale indennizzo da parte dell'Assicuratore avvantaggi il governo di uno o più dei predetti Paesi o Territori; - in relazione a qualsiasi transazione concordata o sostenuta al di fuori di un tribunale, prima di qualsiasi azione legale, da, o a beneficio di, persone o entità residenti o aventi sede in uno o più dei Paesi/Territori elencati in calce; le entità includono qualsiasi società madre, holding diretta o indiretta posseduta o controllata dal governo di uno o più dei predetti Paesi o Territori, persone o entità residenti o aventi sede in uno o più dei predetti Paesi o Territori. La presente pattuizione prevale su qualsiasi clausola non compatibile con la stessa eventualmente prevista nelle Condizioni di Assicurazione. Paesi / Territori non compresi nell’oggetto del rischio assicurato ai sensi della presente clausola: CUBA, RUSSIA, VENEZUELA, IRAN, SIRIA, LIBIA, COREA DEL NORD, BIELORUSSIA, AFGHANISTAN, MYANMAR, CRIMEA, REGIONE POPOLARE DI DONECK, REGIONE POPOLARE DI LUGANSK, REGIONE POPOLARE DI KHERSON, REGIONE POPOLARE DI ZAPORIZHZHIA. *ESCLUSONE CYBER* DEFINIZIONI ATTO CYBER: qualsiasi atto o serie di atti correlati non autorizzati, dolosi o criminali ovvero una loro minaccia vera o presunta che, anche e non solo attraverso Malware o simili, indipendentemente dal tempo e dal luogo in cui sono posti in essere, possono comportare interferenze con la possibilità di accesso, di utilizzo o con l'operatività di un -Sistema Informatico-. INCIDENTE CYBER: 1. qualsiasi errore, omissione o serie correlata di errori od omissioni che possono comportare interferenze con la possibilità di accesso, di utilizzo o con l'operatività di qualsiasi -Sistema Informatico-; 2. qualsiasi forma non dolosa o criminale di indisponibilità, di guasto e relativa serie di errori od omissioni che impedisce l'accesso, l'utilizzo e/o la regolare operatività di un -Sistema Informatico-. DATI INFORMATICI: qualsiasi informazione leggibile, compresi programmi e software, a prescindere dalla forma o modo in cui viene utilizzata (es. testo, figura, voce o immagini), consultata, trasmessa, elaborata, aperta o memorizzata da un -Sistema Informatico-. MALWARE O SIMILI: qualsiasi programma informatico (che implica o meno l'auto-replicazione), inclusi a titolo esemplificativo Virus, Trojan Horse, Worm, Logic Bombs, Ransomware, Wiper, Denial o Distributed Denial of Service Attacks, creato intenzionalmente con lo scopo di danneggiare, alterare una o più caratteristiche di un -Sistema Informatico-. SISTEMA INFORMATICO: qualsiasi computer, hardware, tecnologia dell'informazione e sistema di comunicazione o dispositivo elettronico, incluso qualsiasi sistema simile o qualsiasi configurazione degli stessi e incluso qualsiasi dispositivo di input, output e/o archiviazione informatica dati, apparecchiature di rete o struttura/servizio di backup. SUPPORTO PER L'ELABORAZIONE DEI DATI: indica qualsiasi proprietà assicurata dalla presente Polizza su cui possono essere archiviati i -Dati informatici- ma non i Dati informatici stessi. Esclusione Cyber Risk Dalla presente copertura sono escluse: perdite; responsabilità; danni materiali o non materiali di qualunque natura; danni da interruzione di esercizio; perdita di utilizzo, riduzione della funzionalità, riparazione, sostituzione, ripristino, riproduzione, perdita o furto di qualsiasi -Dato Informatico- (->definizione), od ogni altro ammontare relativo al valore del -Dato Informatico- (->definizione) stesso; direttamente o indirettamente causati e/o derivanti da e/o connessi e/o attribuibili anche in parte ai seguenti eventi: Fatti salvi gli altri e diversi termini, condizioni ed esclusioni, si precisa che la presente polizza copre: - i danni materiali o corporali involontariamente cagionati a terzi; - e, nell'ambito del sottolimite previsto in polizza i danni derivanti da interruzioni o sospensioni, totali o parziali, di qualsiasi attività di terzi se sono conseguenti ai predetti danni materiali o corporali, derivanti da un Atto o Incidente Cyber (->definizioni). Non sono quindi coperti i danni di qualsiasi natura ai Dati Informatici e i danni da stress emotivo/sofferenza psicologica. La presente pattuizione sostituisce e prevale su ogni eventuale diversa o contraria previsione di polizza, che deve quindi intendersi priva di ogni effetto se incompatibile con la presente clausola.
Risposta :
- Si rinvia a quanto indicato nel Progetto tecnico presente tra la documentazione di gara, con la precisazione che la modalità di gestione franchigia in corso è di tipo tradizionale.
- Si rinvia a quanto indicato nell’Allegato 12 Statistica sinistri, disponibile tra la documentazione di gara.
- Si rinvia al Capitolato tecnico, disponibile tra la documentazione di gara.
- No, l’Ente non è proprietario di strutture residenziali e sanitarie per anziani.
- No, l’Ente non gestisce strutture residenziali e sanitarie per anziani.
- Si conferma.
- Premesso che Acer Ferrara non è proprietario né gestore di strutture residenziali e sanitarie per anziani, i termini e i limiti di variazioni consentite sono specificatamente previste nel Disciplinare di gara (art. 18 CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE, 18.1 CRITERI DI VALUTAZIONE DELL’OFFERTA TECNICA), a cui si rimanda.
- Si rimanda al Disciplinare, e più segnatamente a quanto previsto all’art. 18: “A parziale deroga di quanto fin qui indicato, è ammessa la proposizione di propria formulazione dei seguenti articoli dell’art. 21 “Sanzioni e restrizioni internazionali” (Sez. II) e degli art. 2 e 3 (sez. V) “Esclusione Malattie trasmissibili” ed “Esclusione Cyber”. A tal proposito l’operatore può allegare proprie formulazioni alla scheda di offerta tecnica. In caso di differente formulazione, saranno ammesse, in caso di aggiudicazione, impostazioni coerenti con quanto indicato in capitolato. Ne consegue che eventuali clausole difformi nella sostanza potranno comportare il rischio di valutazione “offerta condizionata” da parte della Commissione di aggiudicazione. Le formulazioni ammesse non comporteranno l’attribuzione di qualsivoglia punteggio in aumento o riduzione all’offerta tecnica”.
-
Chiarimento PI482343-25
Ultimo aggiornamento 31/10/2025 09:21Domanda : Buongiorno, con la presente siamo a richiedere il seguente chiarimento: 1) Art. 22 RINUNCIA AL DIRITTO DI RIVALSA E SURROGA Si voglia precisare quali siano i seguenti soggetti: - persone delle quali l’assicurato deve rispondere a norma di legge; - le società le quali rispetto all’assicurato siano qualificabili come controllanti, controllate e collegate ai sensi del 2359 c.c., così come modificato dalla l.127/91, nonché delle società medesime, - ogni altro soggetto che l’assicurato abbia inteso salvaguardare in base ad accordi scritti.
Risposta :
Nel merito, in caso di necessità o sinistro, l’aggiudicatario potrà richiedere accesso agli atti utili alla determinazione dei soggetti di cui all’art. 22 riportato.