Domanda :
1) L’articolo 8.4 dello Schema di Convenzione prevede che Il Fornitore rinuncia espressamente, ora per allora, a qualsiasi pretesa o richiesta di compenso nel caso in cui l’esecuzione delle prestazioni contrattuali dovesse essere ostacolata o resa più onerosa dalle attività svolte dalle Amministrazioni contraenti e/o da terzi autorizzati.
Si chiede di voler modificare tale clausola nella parte in cui prevede la preventiva rinuncia a qualsivoglia pretesa e/o richiesta di compenso da parte del fornitore. Si chiede, inoltre, a titolo esemplificativo, di voler indicare le ipotesi rispetto alle quali l’erogazione della fornitura può divenire più onerosa oppure essere ostacolata.
2) L’articolo 15.1 dello Schema di Convenzione prevede che Il pagamento dei corrispettivi di cui al precedente articolo sarà effettuato dall’Amministrazione Contraente in favore del Fornitore, sulla base delle fatture emesse da quest’ultimo conformemente alle modalità previste dalla normativa, anche secondaria, vigente in materia, nonché nella presente Convenzione e nell’articolo 10 dell’Allegato 3 Capitolato Tecnico.
Tenuto conto del riferimento, nella suddetta clausola, circa la possibilità di una eventuale applicazione della normativa secondaria in ordine al pagamento dei corrispettivi, si chiede conferma che i termini di pagamento saranno quelli previsti dal D. Lgs. n. 231/02.
3) Rispetto a quanto indicato all’articolo 15.9 dello Schema di convenzione, si chiede di precisare che il fornitore potrà esercitare tutti i diritti, nessuno escluso, di cui alla Delibera ARG/gas 99/11.
4) Rispetto a quanto indicato all’articolo 18.7 dello Schema di Convenzione, si chiede di voler estendere il termine entro il quale il fornitore potrà formulare le proprie deduzioni. A tal proposito, si evidenzia che ai sensi della Delibera AEEG n. 164/08 (c.d. TIQV), i tempi di risposta ad un reclamo sono pari a 40 giorni solari decorrenti dalla data di ricezione della richiesta.
Sulla base di quanto stabilito dalla citata Delibera, per reclamo si intende, tra l’altro, ogni comunicazione scritta fatta pervenire dal cliente al venditore in relazione ad ogni aspetto del rapporto contrattuale intercorrente tra le parti.
5) L’articolo 18, commi n. 10 e 11 dello Schema di Convenzione prevedono che Ciascuna singola Amministrazione contraente può applicare alla Ditta penali sino a concorrenza della misura massima pari al 10% (dieci per cento) del valore del proprio Ordinativo di Fornitura; il Fornitore prende atto, in ogni caso, che l’applicazione delle penali non preclude il diritto delle singole Amministrazioni Contraenti e/o dell’Agenzia a richiedere il risarcimento degli eventuali maggiori danni.
L’Agenzia, per quanto di sua competenza, può applicare alla Ditta penali sino a concorrenza della misura massima pari al 10% (dieci per cento) dell’importo massimo complessivo della Convenzione, viste anche le penali applicate dalle Amministrazioni Contraenti. Resta fermo il risarcimento degli eventuali maggiori danni.
Si chiede di voler confermare che la sommatoria delle penali complessivamente irrogate, sia dall’Agenzia sia da ciascuna Azienda Sanitaria Contraente, non potrà essere superiore al limite di cui all’art. 298, comma n. 1, ed art. 145, commi n. 3 e 9, del DPR n. 207/2010.
6) L’articolo 19.4 dello Schema di Convenzione prevede che la cauzione rilasciata garantisce tutti gli obblighi specifici assunti dal Fornitore, anche quelli a fronte dei quali è prevista l’applicazione di penali e, pertanto, resta espressamente inteso che le Amministrazioni Contraenti/l’Agenzia, fermo restando quanto previsto nel precedente articolo “Penaliâ€, hanno diritto di rivalersi direttamente sulla cauzione per l’applicazione delle penali.
Si chiede di precisare che le penali saranno pagate dal fornitore separatamente, qualora ricorrano le circostanze contrattualmente previste, senza che si dia luogo alla preventiva escussione della cauzione definitiva.
7) L’articolo 22.6 dello Schema di Convenzione prevede che In caso di recesso delle Amministrazioni contraenti, il Fornitore ha diritto al pagamento delle prestazioni eseguite, purché correttamente ed a regola d’arte, secondo il corrispettivo e le condizioni contrattuali rinunciando espressamente, ora per allora, a qualsiasi ulteriore eventuale pretesa anche di natura risarcitoria ed a ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso delle spese, anche in deroga a quanto previsto dall’articolo 1671 Cod. Civ.
Si chiede di modificare tale clausola nella parte in cui prevede la rinuncia a qualsivoglia pretesa del fornitore in deroga a quanto previsto dall’articolo 1671 c.c..
8) Si chiede cortesemente di voler rendere noto l’ammontare presunto delle spese di pubblicazione a carico dell’impresa aggiudicataria e di voler indicare l’ammontare delle spese contrattuali previste;
Risposta :
1) Si conferma il contenuto della disposizione riportata all’articolo 8 punto 4 dell’Allegato 4 Schema di Convenzione, che riporta una delle condizioni generali di contratto regolarmente utilizzate dall’Agenzia.
2) Si conferma il contenuto dell’Articolo 15 comma 1 dell’Allegato 4 Schema di Convenzione.
3) La disposizione riportata all’articolo 15 comma 9 costituisce una condizione generale di contratto regolarmente utilizzata dall’Agenzia. Rimane fermo quanto espressamente previsto al successivo comma 10, in cui si richiama la facoltà per il Fornitore di procedere in conformità a quanto previsto dalla TIMG.
4) Si conferma quanto riportato all’articolo 18 comma 7 dell’Allegato 4 “Schema di Convenzioneâ€. Si osserva, al riguardo, che, come indicato all’articolo 14, Tabella 1 - Standard specifici di qualità commerciale della vendita di energia elettrica o di gas naturale - , i termini indicati nel TIQV definiscono, unicamente, le tempistiche massime entro cui il fornitore è obbligato a fornire il proprio riscontro.
5) Si conferma.
6) Si conferma quanto riportato all’Articolo 19 comma 4 dell’Allegato 4 Schema di Convenzione.
7) Si conferma il contenuto della disposizione riportata all’art. 22 dello Schema di Convenzione. Al riguardo si osserva che la disposizione contenuta nel succitato articolo, in particolare commi 2 e 4 lett. i), ii), iii), disciplina espressamente e unicamente il recesso per giusta causa, riportando a titolo indicativo e non esaustivo, fattispecie analoghe a quelle contenute nella richiesta di chiarimenti; in presenza di tale circostanza il Fornitore avrà diritto esclusivamente al pagamento delle prestazioni già effettuate, purché eseguite correttamente ed a regola d’arte.
8) Come indicato al par.16 del Disciplinare di gara le spese di pubblicazione a carico dell’aggiudicatario saranno quantificate e richieste a pubblicazioni effettivamente avvenute. Per le spese contrattuali, vedere il comma 3 dell’art.29 dello schema di Convenzione.