Domanda :
Spett. le Stazione Appaltante,
siamo con la presente a rivolgerVi le seguenti richieste di chiarimento in relazione alla procedura in oggetto:
1. In merito al file Allegato 8 - Andamento sinistri, si chiede:
• la data di estrazione dei dati;
• conferma del fatto che la denominazione “base†si riferisca ai sinistri della polizza base titolare; la denominazione “facoltativa†si riferisca ai sinistri della polizza aggiuntiva titolare; la denominazione “categorie ad adesione†si riferisca si sinistri della polizza base ed aggiuntiva per i familiari che hanno aderito alla copertura. In alternativa si chiede di ricevere la corretta interpretazione dei dati presenti nel file;
• di ricevere gli importi a riserva legati ai sinistri aperti il cui numero è riportato nelle diverse tabelle del file.
2. Si chiede di ricevere l’importo dei premi, lordi o imponibili, annui riferibili alle tre annualità 2018-2019-2020 per ciascuna delle annualità e possibilmente con il seguente dettaglio:
BASE_Titolare
AGGIUNTIVA_Titolare
BASE+AGGIUNTIVA_estensione coniuge
BASE+AGGIUNTIVA_estensione primo figlio (oltre 10 anni)
BASE+AGGIUNTIVA_estensione tutti i figli ( 2 o più figli)
3. Si chiede di ricevere indicazione di premi pro capite lordi o imponibili, in vigore nel corso delle tre annualità 2018-2019-2020 e possibilmente con il seguente dettaglio:
BASE_Titolare
AGGIUNTIVA_Titolare
BASE+AGGIUNTIVA_estensione coniuge
BASE+AGGIUNTIVA_estensione primo figlio (oltre 10 anni)
BASE+AGGIUNTIVA_estensione tutti i figli ( 2 o più figli)
4. In riferimento alle annualità 2018-2019-2020 si chiede di ricevere il numero di assicurati per garanzia base titolare ed il numero di adesioni ( dettagliato per titolare ed altri familiari) alla garanzia aggiuntiva.
5. Si chiede di ricevere copia delle condizioni di polizza vigenti; in alternativa si chiede di ricevere l’indicazione delle differenze rilevanti, in termini di condizioni di polizza, tra il capitolato vigente e quello posto a base d’asta.
6. Si chiede di ricevere l’indicazione di eventuali modifiche rilevanti alle condizioni di polizza intervenute nel corso delle ultime tre annualità.
7. Si chiede di ricevere l’indicazione dell’attuale Compagnia assicuratrice.
8. Nel file “Progetto†è riportato che il costo della manodopera è stimato pari al 5% del valore dell’appalto. Si chiede se tale stima è da ritenersi vincolante nell’ambito della quantificazione dei costi associati alla gara.
9. A pag. 25, art. 1.10 (Cure fisoterapiche da infortunio) del Capitolato si menziona la necessità di produrre un certificato di pronto soccorso, senza tuttavia indicare alcun termine di giorni, a partire da quello dell’infortunio, entro il quale redigerlo. Al fine di poter avere un certo grado di certezza in merito all’infortunio effettivamente occorso, la scrivente Compagnia è solita indicare, nei propri testi contrattuali, un determinato numero di giorni entro i quali l’assicurato deve recarsi in Pronto Soccorso e ottenere il relativo certificato. Ciò anche a fini di trasparenza e correttezza nei confronti degli assicurati. Si richiede pertanto se la disposizione possa essere letta nel senso di consentire, come da prassi, che la Compagnia aggiudicataria inserisca tale termine (normalmente di 7 giorni).
10. All’art. 9 del Capitolato, nel finale (pag. 29), dopo aver spiegato come funziona l’estensione delle coperture ai componenti del nucleo familiare degli assicurati, è scritto: “La Società metterà a disposizione, sul proprio sito web, un’apposita sezione dedicata alla raccolta delle adesioni tramite compilazione di un modulo on-line, senza che questo comporti anche l’inoltro del modulo cartaceoâ€.
Si richiede se tale disposizione possa essere letta non in senso letterale, consentendo cioè la possibilità alla Compagnia di mettere a disposizione degli assicurati la suddetta sezione anche al di fuori del proprio sito web istituzionale, ad esempio all’interno di un sito internet creato ad hoc e il cui indirizzo (URL) venga ovviamente reso noto agli assicurati stessi.
11. A pag. 27, al comma 6 dell’art. 28 dello Schema di convenzione si legge: “si legge: “Qualora, in relazione all’esecuzione della presente Convenzione, vengano affidati al Fornitore trattamenti di dati personali di cui l’Agenzia risulta titolare, il Fornitore stesso è da ritenersi designato quale Responsabile del trattamento ai sensi e per gli effetti dell’art. 28, Regolamento UE 2016/679 (GDPR)â€.
La scrivente impresa di assicurazione ritiene che la nomina a “Responsabile del trattamento†(rif. Regolamento UE n. 2016/679) non sia confacente alla modalità con cui verranno trattati i dati degli Assicurati.
Considerando infatti che:
- i trattamenti svolti per l’erogazione della copertura assicurativa rappresentano l’attività tipica dell’impresa di assicurazione;
- l’impresa di assicurazione effettua un trattamento di dati personali per effetto del rapporto assicurativo e non per l’esecuzione di servizi per conto della stazione appaltante, soggetto quest’ultimo che raccoglie e tratta i dati per finalità diverse rispetto al fornitore del servizio assicurativo,
la scrivente reputa più corretto essere individuata quale “Titolare del trattamentoâ€, come pure chiaramente indicato dal Garante per la protezione dei dati personali (rif. Doc. web n. 9169688 del 29 ottobre 2019, di cui si riporta il seguente passaggio: “La società assicuratrice, aggiudicataria del servizio di copertura assicurativa, agisce, quindi, in qualità di autonomo titolare in quanto non pone in essere un trattamento di dati “per conto†dell’ente aggiudicante, circostanza questa che, peraltro, priverebbe la società medesima dell’autonomia necessaria ad una corretta valutazione e liquidazione del danno (spetta infatti a tale società, in base a proprie valutazioni interne, decidere se liquidare direttamente un sinistro senza particolari formalità, ovvero avviare più puntuali verifiche o anche resistere in giudizio). Non vi è dubbio, infatti, che l’ente aggiudicante e la compagnia assicuratrice perseguono interessi separati e distinti, come del resto emerge dalla citata normativa di settore che, nel definire in maniera dettagliata tutti gli aspetti dell’attività assicurativa, individua gli obblighi che ricadono sulle parti contraenti (in tal senso, v. anche artt. 1882 e ss. c.c.). Alla luce di quanto detto, si rappresenta che, nell’ambito considerato, la compagnia assicurativa non può che rivestire il ruolo di autonomo titolare del trattamento (a tal riguardo cfr. provvedimento del 26 aprile 2007-cd. catena assicurativa, doc. web n. 1410057)â€.
12. Nel disciplinare è indicato che l’importo a base di gara per la durata di 24 mesi è pari ad euro 2.411.360. Si chiede conferma che l’importo complessivo pari ad 4.822.720 € sia relativo al periodo di durata pari ad 24 mesi + 12 mesi + ulteriori 12 mesi. Si chiede di precisare quale sia il valore complessivo annuo a base di gara.
13. Si chiede conferma che nell’offerta economica non si debbano indicare i costi della manodopera e gli oneri aziendali per la sicurezza perché il servizio oggetto del presente appalto è riconducibile ai servizi di natura intellettuale e pertanto, non risultano applicabili alla presente procedura gli artt. 95 comma 10 e 97 comma 5 lettera d) del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i..
14. In caso in cui si debbano indicare i costi della sicurezza e della manodopera, si chiede conferma che in caso di ricorso all’istituto del subappalto, nell’offerta economica debbano essere inseriti i soli costi della manodopera e della sicurezza della Compagnia concorrente e non quelli del subappaltatore, da intendersi già assorbiti nel corrispettivo che sarà dovuto in virtù del contratto di subappalto.
15. Si chiede conferma che non trovi applicazione la norma sull’indicazione della terna di subappaltatori in quanto il comma 6 dell’art. 105 del Codice Appalti è sospeso fino al 31 dicembre 2020 in virtù del decreto-legge n. 32/2019, convertito dalla legge n. 55/2019 e che pertanto il concorrente debba indicare, in caso di ricorso al subappalto, nel proprio DGUE solo un nominativo del subappaltatore.
16. Si chiede conferma che in questa fase della procedura di gara non debba essere presentato il DGUE del subappaltatore o oltra documentazione relativa a quest’ultimo.
Nel ringraziare dell’attenzione riservataci, porgiamo i nostri migliori saluti.
Risposta :
In merito al file Allegato 8 - Andamento sinistri, si precisa:
1) La statistica sinistri fornita è aggiornata al 30.06.2020.
SI conferma che la denominazione “base†si riferisce ai sinistri della polizza base titolare;
Si conferma che la denominazione “facoltativa†si riferisce ai sinistri della polizza aggiuntiva titolare;
la denominazione “categorie ad adesione†NON si riferisce ai sinistri della polizza base ed aggiuntiva per i familiari che hanno aderito alla copertura.
La corretta interpretazione dei dati presenti nel file è la seguente:
Le statistiche si riferiscono a tre appendici di polizza distinte n. 40014600 - polizza GARANZIA BASE; n. 40014601 - polizza GARANZIE AGGIUNTIVE; n. 40014602 polizza categorie ad adesione (GARANZIA BASE + GARANZIE AGGIUNTIVE);
- l’indicazione “Regione Emilia-Romagna BASE†nella statistica all’allegato 8) del bando, si riferisce ai sinistri “GARANZIE BASE†di cui alla sezione II art. 1 e 3 del capitolato sottoscritta dalla Regione per i dipendenti aventi diritto ai sensi della determinazione n. 7096 del 18/04/2019;
I sinistri riportati nella statistica di cui all’allegato 8) alla voce “Regione Emilia-Romagna BASE†sono quelli afferenti alla polizza il cui premio è a carico della Regione (ovvero alla GARANZIE BASE per dipendenti).
- l’indicazione nella statistica all’allegato 8) del bando “Regione Emilia-Romagna FACOLTATIVAâ€, si riferisce ai sinistri afferenti alle GARANZIE AGGIUNTIVE“ di cui alla sezione II art. 1 e 3 del capitolato sottoscritte volontariamente dai dipendenti della Regione aventi diritto ai sensi della determinazione n. 7096 del 18/04/2019. La Regione paga il premio che copre la GARANZIA BASE del dipendente e non dei familiari. I dipendenti stipulano un contratto singolo per se (garanzie aggiuntive) e/o per i loro familiari (garanzie base + garanzie aggiuntive);;
La statistica di cui all’allegato 8) alla voce “Regione Emilia-Romagna FACOLTATIVA†comprenda i sinistri afferenti alla polizza sottoscritta da questi dipendenti per i sinistri afferenti a GARANZIE BASE + AGGIUNTIVE dei familiari e garanzie BASE per dipendenti)
- con l’indicazione nella statistica all’allegato 8) del bando “Regione Emilia-Romagna CATEGORIE AD ADESIONEâ€, si intendono i sinistri afferenti alla polizza che sottoscrivono singolarmente coloro che non hanno diritto ad usufruire della polizza “ GARANZIA BASE†pagata dalla Regione. Essi sostengono interamente a proprio carico i premi per le GARANZIE BASE e/o AGGIUNTIVE. Trattasi dei soggetti e delle categorie del personale dettagliatamente riportate al punto 3 del dispositivo della determinazione n. 7096 del 18/04/2019:
“ di stabilire che sia data la facoltà di aderire alla polizza sanitaria in oggetto, usufruendo delle particolari condizioni contrattuali acquisite mediante la procedura concorrenziale esperita, ai seguenti soggetti:
a) lavoratori a tempo indeterminato o determinato, con rapporto di lavoro con altri soggetti, ma in comando non oneroso presso la Regione Emilia-Romagna;
b) lavoratori collocati in aspettativa senza assegni per carica pubblica o sindacale o per accettare un incarico dirigenziale conferito da altro soggetto o da altre Pubbliche Amministrazioni o collocati fuori ruolo presso altri soggetti pubblici per esigenze funzionali di questi ultimi;
c) lavoratori inquadrati secondo l’ordinamento professionale del Contratto collettivo nazionale giornalisti;
d) lavoratori con rapporto di lavoro a tempo indeterminato o determinato con la Regione Emilia-Romagna, a qualsiasi categoria o qualifica appartengano, che siano in comando oneroso presso altri soggetti pubblici o privati;â€
I sinistri riportati nella statistica di cui all’allegato 8) alla voce Regione Emilia-Romagna “CATEGORIE AD ADESIONE†si riferiscono ai sinistri afferenti a polizza GARANZIE BASE + GARANZIE AGGIUNTIVE sottoscritta da questi soggetti.
Non sono disponibili gli importi a riserva legati ai sinistri aperti il cui numero è riportato nelle diverse tabelle del file.
2) L’informazione non costituisce chiarimento rispetto alla documentazione di gara e pertanto non rileva ai fini della partecipazione.
3) L’informazione non costituisce chiarimento rispetto alla documentazione di gara e pertanto non rileva ai fini della partecipazione.
4) Il numero di assicurati per garanzia base titolare ed il numero di adesioni complessivo per titolare ed altri familiari alla garanzia aggiuntiva è il seguente:
CONTRATTO Anno 2020: dipendenti assicurati alla polizza BASE alla data di avvio contratto 01.01.2020 n 3497;
CONTRATTO Biennio Anno 2018 - 2019: dipendenti assicurati alla polizza BASE alla data di avvio del contratto 3600 01.01.2018;
CONTRATTO Anno 2020: dipendenti assicurati alle garanzie aggiuntive a 1477 assicurati (solo titolare)
CONTRATTO Anno 2018: dipendenti assicurati alle garanzie aggiuntive a 2597 assicurati (titolare + estensione coniuge e figli) ;
CONTRATTO Anno 2019: dipendenti assicurati alle garanzie aggiuntive a 2528 assicurati (titolare + estensione coniuge e figli);
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5) L’informazione non costituisce chiarimento rispetto alla documentazione di gara e pertanto non rileva ai fini della partecipazione.
6) L’informazione non costituisce chiarimento rispetto alla documentazione di gara e pertanto non rileva ai fini della partecipazione.
7) L’informazione non costituisce chiarimento rispetto alla documentazione di gara e pertanto non rileva ai fini della partecipazione.
8) No, non è vincolante.
9) Si conferma quanto indicato nel capitolato.
10) Si chiarisce che la Società dovrà mettere a disposizione un proprio sito web, che non comporti alcun onere gestionale per la Stazione Appaltante, in cui sia possibile raccogliere le adesioni attraverso la compilazione di un modulo on-line, senza che ciò comporti anche l’inoltro del modulo cartaceo.
11) Si conferma l’interpretazione. Si precisa che lo schema di convenzione è da ritenersi “schema tipo†che dovrà essere adattato alla specificità dei singoli rapporti contrattuali che rivestiranno le parti in sede di sottoscrizione del contratto/convenzione.
12) La base d’asta annuale corrisponde alla metà dell’importo di € 2.411.360,00.
13) Si conferma.
14) Non sono richiesti costi della manodopera e della sicurezza.
15) Si conferma che la norma sull’indicazione della terna di subappaltatori non trova applicazione. Il concorrente, qualora intenda ricorrere al subappalto, deve indicare quanto previsto nel disciplinare di gara all’art. 9 Subappalto ossia: “Il concorrente indica, all’atto dell’offerta, le parti del servizio che intende subappaltare, in conformità a quanto previsto dalle disposizioni dell’art. 105 del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i. nonché dall’art. 1, comma 18, della Legge n. 55/2019, nei limiti del 40% dell’importo complessivo del contratto…..â€
16) Si conferma.