Domanda :
I. Sull’offerta economica
L’art. 17 del Disciplinare prevede che:
- i concorrenti dovranno offrire un Moltiplicatore unico che i concorrenti compreso tra 1,000 e 1,500.
- Il Moltiplicatore unico rappresenta il coefficiente che moltiplicato per la tariffa oraria lorda fissa, composta dalle voci di seguito indicate, determina il corrispettivo dovuto per le varie figure di lavoratori. La tariffa oraria lorda fissa ai fini della presente procedura di gara è composta dalle seguenti voci:
• paga base;
• oneri contributivi e previdenziali previsti per legge;
• indennità di comparto per il Comparto Regione Autonomie Locali /amministrazione per il Comparto Ministeri;
• indennità di vacanza contrattuale (se prevista);
• rateo 13^mensilità.
- Il moltiplicatore deve pertanto contenere tutte le rimanenti voci, compreso l’utile di impresa, non espressamente indicate nella tariffa oraria lorda fissa.
Si condivide la correttezza del moltiplicatore minimo di 1,00 che consente il rispetto del costo del lavoro incomprimibile previsto dalla normativa, ma, come si comprova tra poco, non state elencate tutte le voci di tale costo orario del lavoro. In assenza di modifiche, quindi, il concorrente che offrirà il moltiplicatore minimo previsto non potrà ottenere una tariffa di fatturazione idonea a rispettare la normativa vigente in quanto non sufficiente nemmeno a coprire tutte le componenti di costo.
Ebbene, in un’ottica collaborativa e di massima trasparenza, di seguito si riporta l’ammontare orario delle voci sopra elencate per il Livello esemplificativo C1 del CCNL Enti Locali:
10,86756 retribuzione da paga base
0,91 13a mensilità su paga base
0,29 46 indennità di comparto
12,07 Totale retribuzione differita
- Festività
12,07 Subtotale per Contributi
3,63 30,08% Contributi INPS+ASPI
0,16 1,31% INAIL
0,02 0,20% Ente Bilaterale 0,2%
0,48 4,00% Fondo Formazione 4%
0,01 0,07% Monetizzazione permessi sind
Euro/Ora 16,37 Totale costo orario con voci previste da Art. 17 del Disciplinare
Tuttavia, il costo del lavoro orario di un’Agenzia per il lavoro previsto dalla Legge è costituito anche dalle seguenti voci non previste dall’art. 17 del Disciplinare:
1,09 187,2 Ferie da CCNL
0,17 29,0 Permessi
0,87 TFR
1,26 IMPONIBILE CONTRIBUTIVO
0,38 30,08% Contributi INPS+ASPI
- 0,07 -0,50% TRATTENUTA TFR
0,02 1,31% INAIL
0,00 0,20% Ente Bilaterale 0,2%
0,05 4,00% Fondo Formazione 4%
Euro/Ora 2,51 Totale costo orario NON contemplato da Art. 17 del Disciplinare
Il Moltiplicatore minimo previsto di 1,000 può ritenersi corretto solo se applicato a tutte le voci economiche che costituiscono il Costo del Lavoro proprio di un’Agenzia per il Lavoro, come da seguente prospetto:
CCNL: ENTI LOCALI - LIVELLO C1 ESPOLSIONE COSTO APL
%of Monthly Formula Money days/hours per
salary (monthly) month
26 gg mese
156 divisore orario DA CCNL
156 divisore orario aziendale
100,00% 10,86756 retribuzione da paga base
8,33% D10*B11 0,91 13a mensilità su paga base
2,70% 0,29 46 indennità di comparto
10,00% D10*B15 1,09 187,2 Ferie da CCNL
1,55% D10*B16 0,17 29,0 Permessi
8,02% (D10+D11+D12)/13,5 0,87 TFR
130,61% SUM (D10:D18) 14,19 Totale retribuzione differita
0,00% - Festività
122,58% D10*B21 13,32 Subtotale per Contributi
36,87% D21*E22 4,01 30,08% Contributi INPS+ASPI
-0,61% - 0,07 -0,50% trattenuta TFR
1,61% D21*E26 0,17 1,31% INAIL
0,25% D21*E24 0,03 0,20% Ente Bilaterale 0,2%
4,90% D21*E25 0,53 4,00% Fondo Formazione 4%
0,09% 0,01 0,07% Monetizzazione permessi sind
173,71% SUM (D21:D25)+D18 18,88 Totale costo orario di legge
Si chiede pertanto di confermare che il costo del lavoro cui applicare il moltiplicatore minimo consentito (pari a 1,000) debba comprendere anche tutti i seguenti elementi non attualmente citati nell’art. 17 del Disciplinare, ovvero:
- Ferie,
- Permessi,
- TFR,
- Contributi INPS e ASPI,
- Inail,
- Ente Bilaterale 0,2% e
- Fondo Formazione 4%
In assenza di tali modifiche, la Legge di gara presenta un grave vizio di legittimità.
Non da ultimo, si sottolinea che la corretta individuazione/quantificazione del costo del lavoro risponde alla necessità, da un lato, di garantire la par condicio dei concorrenti consentendo loro di formulare un’offerta a parità di condizioni e, dall’altro, di consentire a codesta Spett.le Stazione Appaltante di individuare l’offerta effettivamente migliore.
Ferma poi la responsabilità solidale pervista ex lege (cfr. art. 35, co. 2, d.lgs. 81/2015) che lega l’Utilizzatore e l’Agenzia per il Lavoro nel corrispondere ai lavoratori i corretti trattamenti retributivi e a versare i relativi contributi previdenziali.
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II. Sulle 3 certificazioni richieste.
Ai fini di una corretta elaborazione dell’offerta tecnica, con riferimento ai criteri di valutazione di cui all’art. 18 del disciplinare, si chiede conferma che mentre in relazione al n. 11 (possesso di certificazione ISO 9001:2015 o equivalente) ed al n. 13 (possesso di certificazione SA 8000:2014 o equivalente) codesta Stazione appaltante abbia inteso valorizzare l’organizzazione e la qualità dell’attività generale dell’impresa offerente, con riferimento al requisito n. 12 (possesso di certificazione OHSAS 18002:2008 o equivalente) l’intento sia quello di dare rilievo alla gestione concreta della commessa, con particolare riguardo alla salute e sicurezza dei dipendenti somministrati.
Inoltre, con riferimento particolare al criterio di valutazione dell’offerta di cui all’art. 18.1 n. 12 del Disciplinare (possesso di certificazione OHSAS 18002:2008 o equivalente) si chiede conferma del fatto che, in ossequio al consolidato orientamento giurisprudenziale nazionale e comunitario, ai fini dell’ottenimento del punteggio possa essere considerato “equivalente†alla certificazione richiesta, anche un modello organizzativo / manuale aziendale che, seppure non certificato da azienda terza, preveda l’attuazione di un sistema di gestione sostanzialmente corrispondente alle medesime specifiche richieste dagli standard in tema di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro sottese alla certificazione OHSAS 18002.
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III. Sugli adempimenti in materia di salute, sicurezza e sorveglianza sanitaria.
Considerato il disposto di cui agli artt. 6 e 8 del Capitolato sopra riportati, si chiede conferma che gli artt. 8 (punti 3. e 5.) e 9 (punto 1, lett. c., e. e f.) dell’Allegato 7, Schema Accordo Quadro, relativi ad adempimenti in materia di salute e sicurezza sul lavoro si riferiscano all’attività dei dipendenti diretti dell’Agenzia aggiudicataria e non ai lavoratori in somministrazione ed alle relative attività svolte.
Parimenti, si chiede di eliminare l’ultimo capoverso dell’art. 8 del Capitolato relativo ai costi connessi alla sorveglianza sanitaria che non è di competenza dell’Agenzia aggiudicataria.
A conferma di quanto sopra, si segnala rispettosamente che, anche ai fini della Sicurezza sul lavoro, l’istituto della Somministrazione di lavoro è decisamente differente rispetto all’Appalto in quanto i lavoratori somministrati operano presso luoghi di lavoro propri dell’Utilizzatore che ne dirige e controlla l’operato.
L’Agenzia per il Lavoro non svolge alcun servizio all’interno dei locali dell’utilizzatore ed i mezzi utilizzati dal singolo lavoratore sono quelli forniti dall’Utilizzatore.
I lavoratori svolgono la propria attività nell'interesse nonché sotto la direzione e il controllo dell’Utilizzatore (art. 30, comma 1 del D. Lgs. 81/2015).
Il prestatore di lavoro è computato nell'organico dell'Utilizzatore ai fini della applicazione della normativa in materia d’igiene e sicurezza sul lavoro (art. 34, co. 3, del D.Lgs. n. 81/2015).
L’utilizzatore deve altresì osservare, nei confronti dei lavoratori in somministrazione, tutti gli obblighi di protezione previsti nei confronti dei propri dipendenti ed è responsabile per la violazione degli obblighi di sicurezza individuati dalla legge e dai contratti collettivi (art. 35, co. 4, del D.Lgs. n. 81/2015).
È evidente quindi che l’Agenzia per il Lavoro non possiede know-how, strumenti, mezzi, potere e facoltà per poter procedere con l’addestramento dei lavoratori in somministrazione né, tantomeno, per procedere con un’adeguata ed efficiente formazione (diversa da quella sulla sicurezza, parte generale, che può infatti essere svolta a distanza).
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IV. Sul Duvri.
Si chiede conferma che il riferimento al Duvri sia un mero refuso in quanto non applicabile al servizio oggetto di gara (somministrazione di lavoro) essendo relativo agli appalti di lavori, servizi e forniture.
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V. Sugli allegati al progetto tecnico.
Si prende atto del numero massimo di facciate per la redazione del progetto tecnico (pari a 35, indice riepilogativo escluso).
Con riferimento al criterio n. 3 “Reclutamento: Team adibito al reclutamentoâ€, si chiede se sussista la possibilità di accludere al predetto progetto tecnico i curricula vitae delle risorse dedicate alla selezione, senza che tali allegati vengano conteggiati nel numero massimo di 35 facciate.
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VI. Sulla risoluzione/recesso contrattuale.
Nelle ipotesi previste dalla Legge di gara per la risoluzione/recesso contrattuale (art. 6 del Capitolato: risoluzione in caso di forza maggiore; art. 22.2. n. iv), Schema Accordo Quadro: recesso per mutamenti organizzativi interni dell’Amministrazione; art. 22.2. n. v), Schema Accordo Quadro: recesso), si chiede conferma che i contratti di somministrazione di lavoro si concluderanno comunque alla loro scadenza naturale o comunque verranno regolarmente retribuite le relative prestazioni considerato che l’art. 33, co. 2, del D.Lgs. n. 81/2015 prevede che: “con il contratto di somministrazione di lavoro l'utilizzatore assume l'obbligo di … rimborsare al somministratore gli oneri retributivi e previdenziali da questo effettivamente sostenuti in favore dei lavoratoriâ€.
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VII. Sui contratti di somministrazione di lavoro.
In riferimento all’art. 6.1 dello Schema di Accordo Quadro, si chiede conferma che, nel rispetto della normativa vigente, l’Agenzia aggiudicataria stipulerà con i singoli Utilizzatori il contratto di somministrazione nel rispetto delle forme e dei requisiti di cui all’art. 32 del D. Lgs. n. 81/2015.
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VIII. Sul rispetto del Codice di Comportamento.
In riferimento all’art. 9.1., lett. m), dello Schema di Accordo Quadro si chiede conferma che l’Agenzia aggiudicataria dovrà solo fare tutto quello nella propria disponibilità e consentito dalla Legge per poter controllare il rispetto da parte dei lavoratori del Codice di Comportamento dell’Ente visto che l’Agenzia, non essendo fisicamente sul luogo di lavoro, non può avere il potere di controllo dell’operato dei lavoratori somministrati.
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IX. Sull’allontanamento dei lavoratori somministrati.
In riferimento all’art. 9.1., lett. n), dello Schema di Accordo Quadro, si chiede cortese conferma che l’allontanamento dei lavoratori somministrati sarà richiesto con le modalità e le ipotesi previste dalla normativa vigente, ivi espressamente compreso il rispetto del CCNL applicabile (art. 33 CCNL Agenzie per il Lavoro).
Risposta :
- I. Sull’offerta economica - art. 17 del Disciplinare:
Si conferma quanto previsto in merito nel disciplinare di gara; si conferma, in particolare che il moltiplicatore deve essere maggiore di 1 (cfr. paragrafo 17 del disciplinare), che il moltiplicatore deve contenere tutte le rimanenti voci, compreso l’utile di impresa, non espressamente indicate nella tariffa oraria lorda fissa le cui voci sono esplicitate nel medesimo paragrafo 17 e che ai lavoratori somministrati devono essere applicati i CCNL e gli eventuali contratti integrativi, già applicati ai lavoratori dipendenti delle Amministrazioni in cui sono funzionalmente assegnati (cfr. paragrafo 6 del capitolato tecnico).
- II. Sulle 3 certificazioni richieste:
In relazione ai criteri di valutazione di cui all’art. 18 del disciplinare: n. 11 (possesso di certificazione ISO 9001:2015 o equivalente), n. 13 (possesso di certificazione SA 8000:2014 o equivalente) e n. 12 (possesso di certificazione OHSAS 18002:2008 o equivalente), si è inteso valorizzare l’organizzazione, la qualità e la sicurezza dell’attività generale dell’impresa offerente.
Si conferma quanto indicato nel Disciplinare di gara “Il punteggio verrà attribuito in caso di possesso della certificazione OHSAS 18002:2008 o equivalenteâ€, ove il concetto di equivalenza va inteso nell’accezione prevista dall’Art. 87 del DLGS 50/2016.
- III. Sugli adempimenti in materia di salute, sicurezza e sorveglianza sanitaria:
In riferimento agli "Adempimenti artt. 8 (punti 3. e 5.) e 9 (punto 1, lett. c., e. e f.)", premesso che, oltre i somministrati, per la gestione dell’appalto dovranno essere utilizzati anche personale e strutture del Fornitore, si precisa che le disposizioni di cui all’art 8 commi 3 (ultimo capoverso), 5, 8 e Art. 9 comma 1 lettere c), e) f), dell’Allegato 7 Schema di Accordo Quadro, sono condizioni generali di contratto utilizzate di regola dall’Agenzia, relative a elementi e condizioni INERENTI ALLE ATTIVITÀ DEL FORNITORE stesso e non si riferiscono al personale somministrato presso le singole amministrazioni utilizzatrici.
In riferimento dell’Art. 8 del Capitolato: si chiarisce che trattasi di refuso. I costi delle spese mediche previste per la sorveglianza sanitaria di cui al D. Lgs 81/2008 previste al paragrafo 7 “obblighi del Fornitore†e al paragrafo 8 “obblighi a carico della Amministrazione†devono intendersi a carico dell’Amministrazione.
- IV. Sul Duvri
Il DUVRI è un documento inserito in modo standard nella documentazione di gara potenzialmente utilizzabile. Si sottolinea che lo stesso riporta costi pari a zero.
- V. Sugli allegati al progetto tecnico:
Con riferimento al criterio n. 3 “Reclutamento: Team adibito al reclutamento†il Concorrente dovrà limitarsi a riportare le informazioni richieste, nelle modalità di cui al disciplinare di gara, pertanto non è richiesto l’inserimento dei Curricula vitae.
Si conferma che il progetto tecnico non dovrà, di norma, superare le 35 pagine.
- VI. Sulla risoluzione/recesso contrattuale:
In merito ai corrispettivi riconosciuti in caso di recesso si conferma quanto previsto dall’art. 22 c. 2 n. v) dello schema di Accordo quadro.
- VII. Sui contratti di somministrazione di lavoro:
Si conferma che saranno sottoscritti i contratti di somministrazione nel rispetto delle forme e dei requisiti di cui all’art. 32 del D. Lgs. n. 81/2015.
- VIII. Sul rispetto del Codice di Comportamento:
In riferimento all’art. 9.1., lett. m), si precisa che, trattasi di clausola di stile solo ove applicabile. Pertanto, si conferma che l’Agenzia aggiudicataria dovrà solo fare tutto quello nella propria disponibilità e consentito dalla Legge per poter controllare il rispetto da parte dei lavoratori del Codice di Comportamento dell’Ente
- IX. Sull’allontanamento dei lavoratori somministrati
Si conferma che l’allontanamento dei lavoratori somministrati sarà richiesto con le modalità e le ipotesi previste dalla normativa vigente.