Domanda :
Buonasera,
con riferimento all’oggetto, vogliate chiedere i seguenti chiarimenti:
1) In caso di coassicurazione quali sono le % minime da attribuire alla Delegataria e quelle da attribuire alle coassicuratrici?
2.1) Si chiede se sia prevista l’emissione di singoli contratti per ogni singolo aderente alla Convenzione o sarà emessa un’unica polizza per la totalità della convenzione.
2.2) In caso di emissione separata dei contratti, si chiede se sia possibile la cessazione anticipata dei singoli contratti a scadenza annua, senza che ciò implichi la cessazione anche degli altri.
3) In merito a quanto riportato alle Premesse, del disciplinare “Con l’aggiudicatario (di seguito: Fornitore) verrà stipulata una Convenzione quadro con la quale il Fornitore medesimo si obbliga ad accettare gli Ordinativi di fornitura (i.e. contratti), emessi dalle Aziende sanitarie/ per l’erogazione del servizio oggetto della presente gara.
Nel periodo di validità della Convenzione, le singole Aziende sanitarie, previa registrazione sul sito http://intercenter.regione.emilia-romagna.it/, potranno emettere Ordinativi di fornitura sottoscritti da persona autorizzata (Punto ordinante) ad impegnare la spesa dell’Azienda sanitaria stessa fino a concorrenza dell’importo massimo spendibile pari al valore complessivo aggiudicato.â€, si chiede conferma che sia da ritenersi come non apposto in quanto non confacente con i servizi oggetto dell’appalto. In caso contrario se ne richiede la corretta interpretazione
4) In merito a quanto riportato all’ultimo comma dell’art. 3 OGGETTO DELL’APPALTO, IMPORTO E SUDDIVISIONE IN LOTTI, del disciplinare “Si precisa che il valore della Convenzione è frutto di una stima relativa al presumibile fabbisogno delle Aziende sanitarie/Amministrazioni contraenti che utilizzeranno la Convenzione stessa nell’arco temporale della sua durata. Pertanto, la predetta stima non è in alcun modo impegnativa né vincolante né per l’Agenzia né per le Aziende sanitarie contraenti nei confronti dell’aggiudicatario.†si chiede conferma che sia da ritenersi come non apposto in quanto non confacente con i servizi oggetto dell’appalto. In caso contrario se ne richiede la corretta interpretazione
5) Si chiede quale sia la corretta interpretazione in merito a quanto riportato all’art 3.2 del disciplinare “Nel caso in cui, prima del decorso del termine di durata della Convenzione quadro, anche eventualmente rinnovato, sia esaurito l’importo massimo spendibile riferito al singolo lotto, al Fornitore potrà essere richiesto, alle stesse condizioni, di incrementare tale importo fino alla concorrenza di un quinto, ai sensi dell’art. 106, comma 12, del Codice.â€
6) In caso di partecipazione in coassicurazione, si chiede come debba essere valorizzata all’interno dell’Allegato 1.a Domanda di partecipazione ( quali campi devono essere flaggati/integrati)
7) Con riferimento allo Schema di Convenzione Articolo 8 - Condizioni del servizio e limitazione di responsabilità, punto 5 “Il Fornitore si impegna espressamente a manlevare e tenere indenne la Agenzia e le Aziende Sanitarie Contraenti da tutte le conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche e di sicurezza vigenti.†si chiede conferma che lo stesso non faccia riferimento a prescrizioni tecniche antincendio
8) Con riferimento allo Schema di Convenzione Articolo 8 - Condizioni del servizio e limitazione di responsabilità, punto 8. “Il Fornitore rinuncia espressamente, ora per allora, a qualsiasi pretesa o richiesta di compenso nel caso in cui l’esecuzione delle prestazioni contrattuali dovesse essere ostacolata o resa più onerosa dalle attività svolte dalle Aziende Sanitarie Contraenti e/o da terzi autorizzati.†si chiede se si debba intendere operante anche a contratti di assicurazione, come quello oggetto di appalto
9) Relativamente all’Articolo 18 – Penali, dello Schema di Convenzione si chiede se lo stesso debba considerarsi operante anche a contratti di assicurazione, come quello oggetto di appalto ed in caso affermativo, quando dovrebbero essere applicate le suddette penali. Fermo restando quanto normato dall'art 14 del Capitolato per ritardo nella comunicazione dei sinistri e relativamente al quale chiediamo conferma del fatto che prevalgano le penali nello stesso previste e non quelle dello schema di convenzione
10) Rileviamo che lo schema convenzione riporta all’art Articolo 29 - Trattamento dei dati, consenso al trattamento, l’obbligo per la Compagnia di assumere il ruolo di Responsabile Trattamento Dati. Alla luce dei recenti orientamenti e della pronuncia nel merito del Garante per la privacy, chiediamo disponibilità dell’Ente alla modifica di quanto predetto. Nello specifico si chiede di procedere alla sostituzione della nomina della Società da Responsabile Esterno del Trattamento dei dati personali a Titolare Autonomo del Trattamento, ovviamente con tutto ciò che la modifica stessa comporta in termini di operatività della norma sopra richiamata ed oneri a carico della Compagnia
11) Con riferimento all’art 3 Durata dell’assicurazione, si chiede se la proroga tecnica sia prevista anche in caso di recesso per sinistro inviato dalla Compagnia
12) Art. 1 - Oggetto della copertura: si chiede conferma che la frase “Si conviene inoltre che qualora, in conseguenza di eventi non esclusi dall’assicurazione, si abbia una successione di avvenimenti che provochi danni materiali o perdite e deterioramenti in genere ai beni assicurati, l’Assicurazione coprirà anche tali danni, perdite o deterioramenti.†faccia esclusivo riferimento a danni conseguenziali intesi come danni materiali e diretti verificatisi come conseguenza immediata dell’azione deli eventi non esclusi dall’assicurazione che abbiano colpito i beni assicurati
13) Con riferimento all’art 3 Esclusioni siamo a chiederVi delucidazioni in merito al disposto dell’ultimo comma ( “Tutto quanto sopra - punti da a) ad m)- salvo che i danni siano provocati…â€). Si chiede conferma del fatto che il disposto non operi per le lettere a), b), g), i)
14) Si chiede disponibilità in caso di aggiudicazione del rischio ad inserire le seguenti clausole, evidenziando che l’inserimento delle stesse è di fondamentale importanza:
o CLAUSOLA DI ESCLUSIONE DEL RISCHIO “MALATTIE PANDEMICHE O EPIDEMICHEâ€: Con riferimento a tutte le coperture previste dal presente contratto, resta convenuto che la presente polizza non comprende il rischio per “Malattia pandemica o epidemicaâ€.
Per gli effetti della presente pattuizione, per Malattia pandemica o epidemica si intende qualsiasi malattia, patologia, morbo, infezione, condizione o disturbo causati, in tutto in parte, da qualsiasi contatto diretto o indiretto o esposizione ad agenti patogeni di qualsiasi natura (quali, indicativamente e non esaustivamente, virus, batteri o parassiti), indipendentemente dal metodo di trasmissione, contatto o esposizione, in ordine ai quali sia stata riconosciuta dalle autorità sanitarie internazionali o nazionali una diffusione a livello pandemico, ovvero anche più limitatamente epidemico locale ma che, in quest’ultimo caso, per la gravità abbia comportato l’adozione da parte delle competenti autorità di specifiche disposizioni o misure finalizzate a prevenire la diffusione e/o contenere il contagio.
Di conseguenza è esclusa la prestazione di qualsiasi servizio assicurativo, copertura o qualsiasi beneficio, in relazione a perdita, danni direttamente o indirettamente causati, derivanti o riconducibili a qualsiasi Malattia pandemica o epidemica, come sopra definita.
Resta altresì specificatamente convenuto che:
• sono esclusi i danni e le perdite che possono derivare dagli atti e dalle misure per prevenire il contagio da qualsiasi Malattia pandemica o epidemica disposte dalle competenti autorità, anche in relazione alla chiusura e alla restrizione dell’attività o per finalità di decontaminazione e disinfezione;
• la presenza, la minaccia o il sospetto della presenza di una Malattia pandemica o epidemica non può in ogni caso costituire una perdita o un danno indennizzabili ai sensi di polizza.
Quanto oggetto della presente pattuizione specifica sostituisce e prevale su ogni eventuale diversa o contraria previsione di polizza, che pertanto deve intendersi priva di ogni effetto se incompatibile con la presente pattuizione.
o Cyber Clause : Relativamente alle garanzie prestate dalla presente polizza, rimane in ogni caso escluso qualsiasi danno materiale o non materiale, direttamente o indirettamente conseguente, in tutto o in parte, a:
a) manipolazione, corruzione, distruzione, distorsione, cancellazione ed ogni altro evento che produca modifiche (anche parziali) a dati, codici, archivi digitali, programmi software o ad ogni altro set di istruzioni di programmazione;
b) utilizzo di Internet o similari, di indirizzi Internet, siti web o similari;
c) riduzione della funzionalità, disponibilità, funzionamento di hardware, microchip, circuiti integrati o dispositivi simili nelle apparecchiature informatiche o non informatiche;
d) trasmissione elettronica di dati o altre informazioni a/da sito web o similari (es. download di file/programmi da posta elettronica);
e) computer hacking;
f) computer virus o programmi simili (trojan, worm, bombe logiche e codici dannosi in genere, ecc.);
g) funzionamento o malfunzionamento di Internet, e/o connessione a indirizzi Internet, siti web o similari;
h) danneggiamenti di sistemi elettronici di elaborazione dati o computer e/o perdita di dati o programmi (se conseguenti ad un evento sopraindicato);
i) qualsiasi violazione, anche non intenzionale, del diritto di proprietà intellettuale (come ad esempio marchio, copyright, brevetto);
j) violazione del nuovo regolamento GDPR sulla Privacy, ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679, e successive modifiche ed integrazioni;
salvo che ne derivi un danno di incendio, esplosione o scoppio.
Per tale esclusione non hanno valore le condizioni particolari "colpa grave" e "buona fede" che pertanto s’intendono nulle e prive di ogni effetto in relazione a tali eventi.
Per Computer Virus si intende un programma software in grado di riprodursi e installarsi autonomamente, o che può essere installato inavvertitamente dagli utenti, su altri programmi e apparecchiature causando:
- modifica dei programmi software e/o;
- riduzione o alterazione della funzionalità, riservatezza, integrità, disponibilità di dati e programmi
o MISURE RESTRITTIVE – SANZIONI INTERNAZIONALI (SANCTION CLAUSE): La Compagnia dichiara e il Contraente prende atto che la Compagnia non è obbligata a garantire una copertura assicurativa né tenuta a liquidare un sinistro o ad erogare una prestazione in applicazione di questo contratto se il fatto di garantire la copertura assicurativa, la liquidazione del sinistro o l'erogazione della prestazione espone la Compagnia a sanzioni, divieti o restrizioni derivanti da risoluzioni delle Nazioni Unite, oppure a sanzioni finanziarie o commerciali, leggi o regolamenti dell'Unione Europea, degli Stati Uniti d’America, del Regno Unito o dell’Italia.
La presente disposizione abroga e sostituisce ogni norma difforme contenuta nelle Condizioni di Assicurazione.
o CLAUSOLA DI ESCLUSIONE TERRITORIALE:
Con riferimento a tutte le garanzie, salvo quanto specificamente previsto per le eventuali garanzie di Responsabilità Civile, resta convenuto che il presente contratto non comprende i rischi e quindi esclude la prestazione di qualsiasi servizio assicurativo, copertura o qualsiasi beneficio, in relazione a perdita, danno o responsabilità:
(i) derivanti da attività nei Paesi elencati in calce alla presente clausola o nelle relative acque territoriali, zona contigua, zona economica esclusiva (“le Acqueâ€), diverse dal solo passaggio senza alcuna sosta in uno o più dei predetti Paesi / territori o relative Acque e con l’eccezione delle rotte internazionali;
(ii) sostenuti dal governo di uno o più dei predetti Paesi / Territori, da persone fisiche o giuridiche residenti in uno dei predetti Paesi o territori o situate in uno degli stessi o nelle loro Acque;
(iii) derivanti da attività che direttamente o indirettamente coinvolgano o siano effettuate a vantaggio del governo di uno o più dei predetti Paesi / Territori o di persone o entità residenti o situate in uno o più degli stessi.
In ogni caso la presente esclusione territoriale non si applica alle attività svolte, o ai servizi forniti, in caso di emergenza al fine di garantire la sicurezza e/o la protezione. Non si applica inoltre ai casi in cui il rischio connesso sia stato notificato al (ri) assicuratore e lo stesso abbia confermato per iscritto la copertura per lo specifico rischio.
Con riferimento alle garanzie di responsabilità civile, ove previste, le stesse non comprendono il rischio e quindi la Compagnia non è tenuta a indennizzare l’Assicurato, in relazione ad eventuali responsabilità (i) nei confronti del governo di uno o più dei predetti Paesi / Territori, di persone fisiche o giuridiche residenti in uno o più dei predetti Paesi o territori (ii) derivanti da attività che direttamente o indirettamente coinvolgano o siano effettuate a vantaggio del governo di uno o più dei predetti Paesi / Territori o di persone o entità residenti o situate in uno degli stessi; (iii) derivanti da qualsiasi giudizio, provvedimento, pagamento, rimborso, costi e spese legali o accordo pronunciati, effettuati o sostenuti qualora le azioni legali siano intentate davanti ad un Tribunale o Autorità all’interno di Paesi che operano secondo le leggi di uno o più dei predetti Paesi / Territori o qualsiasi ordine, effettuato ovunque nel mondo, che attui tale giudizio, provvedimento, pagamento, rimborso, spese legali o accordo.
La presente pattuizione prevale su qualsiasi clausola non compatibile con la stessa eventualmente prevista nelle Condizioni di Assicurazione.
Paesi / Territori non compresi nell’oggetto del rischio assicurato ai sensi della presente clausola:
• Iran
• Corea del Nord
• Siria
• Crimea Region
• Venezuela
• Cuba
• Libia
• Russia
15) Nella definizione di beni immobili/Fabbricati sono compresi: giardini e parchi, alberi anche ad alto fusto. All’art.4 “Enti esclusi dall’assicurazione†al punto 7 sono indicati: “Boschi, alberi, coltivazioniâ€. Si prega confermare che tali beni si intendono esclusi dalla copertura anche se in contrasto con le definizioni.
16) Art. 6 Assicurazione Parziale Deroga alla proporzionale: l’articolo prevede la possibilità per la Compagnia di far valutare i beni oggetto di copertura da una società di stima benevisa comunicandone le risultanze alla Contraente. Prevede inoltre che “fino alla data in cui tale comunicazione sia stata ricevuta dalla Contraente, l’Assicurazione si intende operante in totale deroga alla regola proporzionale di cui all’art.1907 c.c.â€. Vogliate confermare che qualora la Compagnia rinunci a far effettuare tale valutazione e quindi in assenza di qualsivoglia comunicazione la polizza operi a Valore intero con deroga al 20% come previsto nella prima parte dello stessi articolo.
17) Art. 7 – Acquisizione e cessione di enti – Leeway clause: con riferimento a quanto previsto al punto c) si chiede conferma del fatto che la clausola non comporti deroga all’aggravamento del rischio
18) Tra i limiti di indennizzo rileviamo la voce acqua piovana, ma della stessa garanzia non rinveniamo disciplina, né definizione. Si chiede di precisare quali danni si intendano garantire con la stessa
19) Si chiede conferma che per stop loss di 62.500.00 debba intendersi quale limite massimo di indennizzo della polizza fermi i sottolimiti previsti per le singole garanzie
20) Relativamente ai limiti riportati in tabella per le garanzie Oneri di urbanizzazione/ordinanza di Autorità e frane e smottamenti si chiede conferma che i limiti indicati siano per sinistro e annualità assicurativa.
21) Relativamente al limite previsto in tabella alla voce frane e smottamenti, chiediamo conferma che sia applicabile alle garanzie tutte previste al punto 20 frane e smottamento, dell’art 2, Precisazioni, estensioni e delimitazioni della copertura
22) Vogliate chiarire se il limite di indennizzo previsto in cifra fissa per le seguenti garanzie:
o Eventi atmosferici: € 40.000.000 sinistro anno;
o Eventi socio-politici: € 35.000.000 sinistro anno
o Sovraccarico neve: € 10.000.000 sinistro anno
o Inondazioni alluvioni e allagamenti: € 17.500.000 sinistro anno
o Terremoto: € 15.000.000 sinistro anno
Siano da intendersi limiti sinistro/anno in aggregato per tutte le ubicazioni (fermo il sottolimite percentuale).
23) In merito alla garanzia Terremoto vogliate chiarire se il limite di indennizzo del 60% è riferito alle somme assicurate per singola ubicazione oppure al totale delle somme assicurate;
24) Nella partita contenuto riferita a ciascuna Azienda sono comprese le Apparecchiature elettroniche ed elettromedicali: è disponibile una suddivisione degli importi tra contenuto generico ed apparecchiature (anche solo indicativa)?
25) Con riferimento al deposito di farmaci della AUSL di Reggio Emilia si chiede:
o specificare sistemi di prevenzione incendio ( idranti, estintori, rilevatori di fumo, splinker…)
o specificare protezioni antifurto ( esiste sistema di antifurto? È collegato a vigilanza? È presente sorveglianza?
o Relativamente alle merci in refrigerazione chiediamo di conoscerne possibilmente l’entità/somma assicurata, si chiede se gli impianti di conservazione siano dotati di segnalatori acustici e/o visivi che consentano la tempestiva rilevazione di eventuali anomalie nella produzione del freddo e la segnalazione di tali anomalie al personale addetto, anche esterno, al fine di prevenire o limitare il sinistro
26) Relativamente allo schema di Convenzione tra i sottoscrittori offerenti è previsto il soggetto firmatario dotato di Procura Speciale?
27) chiediamo il periodo osservazione relativo alle statistiche sinistri fornite poiché non ci sembra omogeneo rispetto alle diverse aziende
Risposta :
1) Fermo restante la copertura del rischio al 100%, come previsto dall’art. 6 del disciplinare di gara: Il requisito relativo alla raccolta totale dei premi di cui al punto 6.2 lett. a) deve essere soddisfatto dal raggruppamento temporaneo/coassicurazione nel complesso. ………. posseduto in misura maggioritaria dall’impresa mandataria/delegataria.
2.1) E’ prevista l’emissione di singoli contratti per singolo Ente.
2.2) Si conferma.
3) Il quesito non è chiaro. L’Agenzia Intercent-Er, nella sua qualità di Stazione appaltante, stipulerà la convenzione con l’aggiudicatario della procedura. Le Aziende destinatarie del servizio assicurativo aderiranno alla convenzione sottoscrivendo appositi ODF (ordinativi di fornitura) su SATER.
4) Si conferma il contenuto dell’art. 4 OGGETTO DELL’APPALTO, IMPORTO E SUDDIVISIONE IN LOTTI del disciplinare
5) Trattasi di facoltà prevista e disciplinata dall’art. 106 comma 12 del Codice 50/2016 al quale si rimanda per eventuali maggiori approfondimenti.
6) l’Allegato 1.a Domanda di partecipazione è da intendersi quale “schema tipo†che potrà essere adattato alle diverse specificità.
7) Si conferma quanto indicato all’art. 8 Condizioni del servizio e limitazione di responsabilità.
8) Si, deve intendersi operante anche ai contratti di assicurazione.
9) Le penali applicabili sono quelle previste all’art. 14 del Capitolato tecnico e all’art. 18 dello schema di Convenzione.
10) Si precisa che lo schema di convenzione è da ritenersi “schema tipo†che dovrà essere adattato alla specificità dei singoli rapporti contrattuali che rivestiranno le parti in sede di sottoscrizione del contratto/convenzione.
11) In caso di recesso per sinistro inviato dalla Compagnia, la proroga tecnica non è prevista.
12) Si conferma l’interpretazione fornita, fatto salvo quanto espressamente incluso in garanzia con apposite condizioni.
13) Si ritiene applicabile quanto normato dal penultimo paragrafo dell’art. 3 Esclusioni del Capitolato tecnico che si riporta integralmente: “Tutto quanto sopra – punti da a) ad m) -, salvo che i danni siano provocati da un altro evento non altrimenti escluso e/o che ne derivi altro danno non altrimenti escluso ai sensi della presente Assicurazione. In quest’ultimo caso la Società sarà obbligata solo per quanto riferibile al danno non altrimenti escluso.â€
14) In merito ai rischi NON GARANTITI, si rimanda a quanto normato alla voce “Esclusioni†del capitolato tecnico di gara. Il Capitolato Tecnico non può in alcun modo essere integrato con modifiche, salvo quelle derivanti da eventuali offerte migliorative come previsto nel Disciplinare di Gara.
15) Si conferma l’interpretazione da voi fornita.
16) Nell’ipotesi da voi formulata, in assenza di stima benevisa, troverebbe applicazione quanto previsto dal comma 2 dell’art. 6.
17) Per quanto riguarda il punto c) richiamato, si ritiene applicabile il disposto di cui all’art. 1 - Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio del capitolato tecnico.
18) All’art. 15 - eventi atmosferici del capitolato tecnico - viene ricompreso anche l’evento pioggia. L’operatività della garanzia acqua piovana trova quindi descrizione in detto articolo.
19) Per stop loss di € 62.500.000,00 deve intendersi il limite massimo di indennizzo della polizza, fermi i sottolimiti previsti per le singole garanzie e per singola Azienda Sanitaria assicurata.
20) Si conferma.
21) Si conferma.
22) I limiti di indennizzo previsti in cifra fissa sono da intendersi “limite sinistro/anno†per ogni singola Azienda Sanitaria di riferimento (fermi i sottolimiti percentuali).
23) Il limite di indennizzo indicato è riferito alle somme assicurate per singola ubicazione.
24) I dati disponibili sono già stati forniti come parte integrante della documentazione di gara.
25) Le informazioni disponibili sono reperibili nella documentazione di gara pubblicata.
26) E’ previsto che l’offerta sia effettuata da un soggetto firmatario, munito di Procura Speciale.
27) Le statistiche disponibili sono presenti tra la documentazione pubblicata.