Domanda : Con riferimento alla procedura di gara di cui all’oggetto, con la presente desideriamo segnalare quanto segue in merito alla documentazione di gara: 1. L’appalto ha ad oggetto “la fornitura in acquisto di angiografi per le Aziende Sanitarie della Regione Emilia-Romagna per l’intervento relativo al PNRR M6C2 1.1 “Ammodernamento parco tecnologico e digitale ospedaliero”, mediante la stipula di un Accordo quadro (Lotto 1) e di una Convenzione quadro (Lotto 2 e 3) ai sensi dell’art. 21 della Legge Regionale dell’Emilia-Romagna 24 maggio 2004, n. 11.” ai quali potranno aderire aziende sanitarie della regione Emilia-Romagna. Le stesse AA.SS. potranno avvalersi della facoltà di ordinare all’impresa aggiudicataria gli “eventuali lavori di adeguamento locali interessati dalla installazione” (di seguito, per brevità, i “Lavori”) previsti tra le opzioni dell’articolo 3.2. del Disciplinare di gara e, in tal caso, l’impresa aggiudicataria sarà tenuta ad eseguirli praticando un ribasso pari al 10% rispetto al prezzario lavori pubblici della regione Emilia – Romagna come previsto dall’art. 8.5 del Capitolato tecnico all. 5. Il sopralluogo preventivo nei locali che potrebbero richiedere i suddetti Lavori (indicato all’art. 10 del Disciplinare come “non previsto per la partecipazione alla gara”) potrà essere eseguito solo ad aggiudicazione avvenuta e prima della stipula del contratto attuativo. Nella domanda di partecipazione devono essere indicate la forma di partecipazione e i dati dell’operatore economico, ovvero di tutti gli operatori economici in caso di “Operatore Riunito”. Nell’art. 8.5 Capitolato tecnico è inoltre previsto che il Fornitore aggiudicatario dovrà presentare all’Azienda sanitaria contraente un progetto esecutivo per la realizzazione di opere edili ed impiantistiche volte all’adeguamento dei locali in cui verranno installate le attrezzature e, in tal caso, il servizio sarà remunerato secondo il tariffario di cui al D.M. 17 giugno 2016, a cui verrà applicata una percentuale di sconto del 20% ed una percentuale del 15% per spese accessorie. Alla luce di quanto precede e considerato che in fase di offerta non è possibile conoscere i lavori di adeguamento né valutare le lavorazioni necessarie e quantificare il loro ammontare sulla base della documentazione di gara tanto più in assenza dei sopralluoghi, si chiede, se del caso mediante ripubblicazione del bando di gara: i) di specificare le categorie e le classifiche SOA oppure i requisiti di qualificazione per lavori inferiori ai € 150.000,00 di cui all’art. 90 DPR 207/2010 e le abilitazioni di cui al D.M. 37/2008 e le richieste per i lavori di adeguamento opzionali nonché indicare, per la progettazione, i requisiti che il progettista deve possedere tra quelli indicati nelle Linee Guida n. 1, di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 recanti “Indirizzi generali sull’affidamento dei servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria”, con ciò definendo i requisiti che deve possedere il soggetto che lì eseguirà qualora richiesti; ii) di confermare che i lavori edili ed impiantistici possono essere subappaltati in toto a impresa dotata dei necessari requisiti e che non è necessario procedere con avvalimento stante la natura “qualificante” del subappalto; iii) di confermare che il progetto esecutivo sarà chiesto solo se sarà acquistato il servizio opzionale 2 per il Lotto 1 e Lotto 2 e per il Lotto 3 sevizio opzionale 1 “lavori di adeguamento dei locali”; iv) di confermare, con riferimento alla presentazione del progetto esecutivo nell’ipotesi di partecipazione in avvalimento o tramite subappalto qualificante con altra impresa assuntrice ed esecutrice dei lavori di predisposizione necessari all’installazione delle apparecchiature, sia sufficiente la semplice indicazione del nominativo del progettista incaricato della realizzazione del progetto esecutivo, Tanto si richiede in forza dell’art. 59 comma 1 bis del D.Lgs. 50/2016 introdotto dalla legge 14 giugno 2019 n. 55 attualmente in vigore a tenor del quale i requisiti minimi per lo svolgimento della progettazione oggetto del contratto sono posseduti dalle imprese attestate per prestazioni di sola costruzione attraverso un progettista raggruppato o indicato in sede di offerta; v) di indicare, per la progettazione prevista quale servizio in opzione, i requisiti che il progettista deve possedere tra quelli indicati nelle Linee Guida n. 1, di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 recanti “Indirizzi generali sull’affidamento dei servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria”; vi) eliminare le previsioni che prevedono una percentuale di sconto fissa sui prezziari indicati all’art 8.5. del Capitolato di gara al fine di determinare il compenso per l’esecuzione degli eventuali lavori e del servizio di progettazione previsti in opzione, al fine di salvaguardare la libertà di iniziativa economica, consentendo ai potenziali concorrenti di formulare la proposta economica sulla base delle proprie capacità organizzative e imprenditoriali, così evitando di pregiudicare il confronto concorrenziale sull’elemento prezzo relativamente alle attività oggetto di opzione. Tale richiesta è ancora più avvalorata dall’attuale situazione di mercato, segnato da anomali ed imprevedibili fenomeni inflazionistici. Nella disciplina di diritto che regolamenta gli appalti pubblici non è infatti stabilito che la revisione prezzi abbia come obiettivo l’azzeramento del rischio di impresa connesso alla sopportazione in capo all’appaltatore dell’alea contrattuale normale, riconducibile a sopravvenienze quali l’oscillazione generale e diffusa dei prezzi. Per tale ragione la valutazione del valore di un appalto deve comunque essere suffragata da un’analisi specifica dei costi reali che l’impresa dovrà sostenere e solo su questa specifica valutazione potrà essere valutata l’entità del possibile sconto applicabile; vii) con riferimento al Termine di consegna delle apparecchiature di cui all’art. 8.1 del Capitolato Tecnico, si chiede di confermare che qualora fossero necessari lavori di adeguamento dei locali, i termini di consegna decorrenti dalla data di ricevimento dell’Ordine, dovranno essere ridefiniti in accordo con le singole Aziende Sanitarie. 2. Considerato che il sopralluogo preventivo nei locali che potrebbero richiedere i suddetti eventuali lavori di adeguamento propedeutici all’installazione non è previsto in fase di gara e potrà essere eseguito solo ad aggiudicazione avvenuta, si chiede di porre a disposizione dei concorrenti planimetrie e AS BUILT delle singole installazioni (imp. elettrico, portate solai, ecc..) e Piano d’installazione degli attuali sistemi presenti nei siti da voi individuati. 3. Specificare se l’importo di € € 215.737,00 per il lotto 1, € 117.417,00 per il Lotto 2 ed € 40.984,00 per il lotto 3 stimato per l’esecuzione dei lavori di adeguamento dei locali d’installazione indicati a pag. 14 e 15 del disciplinare di gara (6 siti per il lotto 1, 4 per il lotto 2 e 1 per il Lotto 3) verrà assegnato in misura fissa per ciascun sito oppure indicare il criterio sulla base del quale tale importo verrà ripartito, considerato che, a seguito del sopralluogo, potrebbero risultare necessari diversi lavori di adeguamento dei locali interessati dall’installazione e progetti. 4. Non essendo indicati quali saranno gli eventuali lavori di adeguamento dei locali interessati all’installazione e non essendo possibile individuarli tramite sopralluogo, non previsto nella presente fase di gara, si chiede di confermare che: a- Le 9 apparecchiature angiografiche del lotto 1, 5 del Lotto 2 e 1 del lotto 3, oggetto della presente fornitura, saranno installate in sostituzione di sistemi esistenti in ambienti già adibiti a tale uso clinico. b- Non sono pertanto previsti adeguamenti dei locali di installazione ex novo per accogliere i sistemi in parola e consentirne le relative applicazioni cliniche e le opere che verranno quantificate si limiteranno a leggeri adeguamenti interni al locale esame (adeguamento quadro elettrico esistente, ripristino pavimentazione nella sola zona interessata dall’apparecchiatura rimossa ecc.) c- sono escluse le opere di rinforzo strutturale nei locali oggetto di installazione e lungo i percorsi di estrazione ed introduzione rispettivamente dei sistemi obsoleti e delle nuove apparecchiature; d- sono esclusi: gli adeguamenti delle linee di potenza, il rifacimento dei sistemi di climatizzazione, delle reti dati, dell’illuminazione, Direzioni Lavori, CSE, PSC ecc. 5. si chiede di confermare che l’importo per l’opzione 3 per il Lotto 1 e 2 e l’opzione 2 per il Lotto 3 consistente nello Smaltimento delle attrezzatture esistenti pari a € 31.500,00 per il lotto 1, € 17.500,00 per il lotto 2 e € 3.500,00 per il Lotto 3 è riferita al servizio di smontaggio non conservativo presso i siti indicati a pag 14 e 15 del disciplinare, quindi risulterà pari a € 3.500,00 per ciascun sito 6. Considerato che la presente procedura usufruisce dei fondi Pnrr e che all’interno del Progetto Tecnico la SA ha definito un importo per l’opzione 3 per il Lotto 1 e 2 e opzione 2 per il Lotto 3 di “Smaltimento attrezzature esistenti” si chiede di confermare che: a) il termine “smontaggio conservativo” nei documenti di gara rappresenti un refuso in quanto gli importi stabiliti nel progetto Tecnico si riferiscono al solo smaltimento delle tecnologie obsolete e quindi relativo smontaggio non conservativo. b) viceversa nel caso in cui lo smontaggio dovesse essere conservativo si chiede di confermare che il bene rimane di proprietà dell’ente che a tale scopo metterà a disposizione dell’aggiudicatario un deposito interno l presidio dove poterlo riporre. c) che l’eventuale rimontaggio e posizionamento dell’apparecchiatura obsoleta siano a carico della Stazione Appaltante 7. Si chiede di confermare che il corrispettivo per l’attività di progettazione non rientra nell’importo a base d’asta previsto per i lavori e pertanto si chiede di indicare espressamente l’importo previsto per remunerare tale attività. 8. Con riferimento al requisito richiesto all’Art. 6.3 REQUISITI DI CAPACITÀ TECNICA E PROFESSIONALE del Disciplinare di gara, desideriamo segnalare quanto segue: La gestione EHS (Environmental Protection, Health Management and Safety) della nostra azienda è regolata da un sistema di gestione globale, al fine di migliorare le performance EHS del gruppo ed assicurare la compliance dei propri prodotti. La nostra casa madre si è dotata di un sistema per l’identificazione sistematica nei suoi prodotti delle sostanze chimiche indicate negli standard IEC 62474 e IPC 1752, che includono anche le sostanze interessate dai regolamenti RoHS (Restriction on the use of certain hazardous substances) e REACH (Registration, Evaluation, Authorization and restriction of Chemicals). Per i motivi di cui sopra è la nostra casa madre (della quale la nostra società è concessionaria esclusiva per l’Italia) a disporre di un sistema di gestione delle sostanze chimiche, di risorse dedicate, delle competenze tecniche, delle procedure e delle istruzioni documentate necessarie al fine di raccogliere, gestire ed archiviare le informazioni sulle sostanze estremamente problematiche incluse nell'elenco REACH contenute nei propri prodotti e di conservare i documenti e le procedure di monitoraggio e verifica di quanto raccolto. Ciò premesso si chiede di confermare: a) che il possesso del sistema sopra esposto da parte della nostra Casa madre i cui prodotti verranno offerti in gara dalla scrivente, in qualità di concessionaria esclusiva, soddisfi il predetto requisito 6.3. del Disciplinare di gara b) Si chiede se la relazione a comprova debba essere presentata già in fase di partecipazione oppure solo in caso di aggiudicazione. 9. Relativamente alle eventuali attività di smontaggio non conservativo, rimozione e smaltimento di RAEE, considerato che la scrivente è iscritta al Registro Nazionale dei Produttori AEE in qualità di produttore ed ha aderito ad un sistema collettivo consortile che garantisce il ritiro dei RAEE in osservanza degli obblighi stabiliti dalla normativa in materia (D. Lgs. 151/2005, D. Lgs 49/2014 – Attuazione delle direttive UE sui Rifiuti di Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche - RAEE), si chiede di confermare che le attività in parola, che saranno effettuate tramite il predetto sistema collettivo a cui la nostra Società ha aderito, non si configurino quali attività da affidare in subappalto. 10. In relazione alla consegna delle apparecchiature, dal momento che non è possibile effettuare i sopralluoghi nei siti, si chiede di confermare che il Fornitore avrà l’onere di trasportare le apparecchiature nei locali indicati dalle Aziende Sanitarie e che le Aziende Sanitarie dovranno garantire il passaggio del pezzo più voluminoso dei sistemi mediante la creazione di varchi e/o opere provvisionali in base alla specificità del sito. 11. Si chiede di confermare che i limiti di fornitura oggetto di intervento saranno limitati alla sala esame, sala comandi, locale tecnico. 12. Si chiede di confermare che la verifica dell’idoneità della parte di radioprotezione esistenti saranno a cura dell’ente appaltante 13. Si chiede di confermare che la decorrenza per la consegna dei progetti esecutivi delle opere partirà oltre che dal sopralluogo anche dal momento in cui le PA avranno fornito tutti gli as built, eventuali carotaggi e le informazioni necessarie per permettere di redigere il progetto esecutivo. 14. Relativamente all’art. 2 lett. m) del patto di integrità e agli obblighi che l’Operatore economico concorrente deve assumere in tema di conflitti di interesse, si chiede di confermare: a) che l’ambito applicativo della dichiarazione sia limitato, per l’operatore economico, ai soggetti giuridicamente abilitati a rappresentare l’O.E./aggiudicatario, ovvero componenti del CDA e procuratori rilevanti ai sensi dell’art. 80, comma 1, lett. a), b), b-bis), c), d, e), f), g), comma 2 e comma 5 lettera l) del D. Lgs 50/2016 ed i procuratori dotati di poteri, seppur non rilevanti ai sensi dell’art. 80 comma 1 lettere a), b), b-bis), c), d, e) f), g) del D. Lgs n. 50/2016; b) che l’ambito applicativo della dichiarazione richiesta sia limitato, per codesto Ente, al solo personale coinvolto nella procedura in oggetto e che abbia o debba esercitare poteri autoritativi o negoziali per conto delle P.A., come previsto dall’art. 53 d.lgs. 165/01 pertanto il RUP e gli altri soggetti espressamente indicati negli atti di gara come rilevanti ai fini della valutazione della sussistenza di un possibile conflitto di interessi. 15. Con riferimento all’allegato 8 recante lo schema di accordo quadro si chiede: a) di confermare che la previsione di cui all’art. 13 avente ad oggetto l’indicazione di un numero dedicato per bonifiche ambientali da incidenti rilevanti costituisca un refuso e tali attività non saranno oggetto dell’accordo quadro in quanto esulano dall’oggetto di gara; b) di fissare i termini di pagamento ai sensi del D.lgs. 231/2002 in 60 giorni dalla data di collaudo con esito positivo in luogo della cadenza mensile prevista all’art. 16 comma 3, considerato che il servizio non prevede l’emissione mensile di fatture; c) di confermare che il fornitore dovrà presentare un rendiconto solo in caso di esecuzione delle prestazioni dedotte in contratto (i.e. consegna e installazione delle apparecchiature, attività manutentive e assistenza tecnica e eventuali lavori ordinati unitamente alla fornitura); d) che la previsione dell’articolo 19 comma 4 secondo la quale Per ogni giorno solare di ritardo rispetto al termine stabilito per la consegna della reportistica di cui all’articolo 13 l’Agenzia applicherà una penale pari a Euro 250,00 fino alla trasmissione della reportistica costituisca un refuso, considerato che l’art. 13 non reca riferimenti a report. e) relativamente all’art. 19 comma 8 D.lgs. 50/16, di confermare che il Fornitore potrà comunicare per iscritto in ogni caso le proprie deduzioni nel termine massimo di 15 giorni dalla stessa contestazione, come previsto dall’articolo 108, D.lgs. 50/2016, in luogo dei 2 giorni attualmente previsti; f) che le previsioni di cui all’art. 32 n. 7 lett. c) e d) (i.e. predisporre, qualora l’incarico comprenda la raccolta di dati personali, l’informativa di cui all’art 13 del Regolamento UE 2016/679 e verificare che siano adottate le modalità operative necessarie affinché la stessa sia effettivamente portata a conoscenza degli interessati; dare direttamente riscontro orale, anche tramite propri incaricati, alle richieste verbali dell’interessato) potranno essere eliminate in fase di stipula dell’Accordo Quadro, in considerazione del fatto che il fornitore non avrà rapporti diretti con utenti/pazienti delle Aziende e pertanto l’informativa di cui all’art. 13, GDPR, sarà sempre predisposta a cura delle Aziende aderenti all’Accordo Quadro, in qualità di titolari del trattamento 16. Si chiede di confermare che nel caso di caricamento di cartelle in formato zip non necessitano della firma digitale poiché all'interno i singoli file saranno firmati digitalmente.
Risposta :
I) Si rappresenta che i lavori di adeguamento locali non superano € 150.000,00, pertanto l’importo dei lavori non richiede la specificazione di categorie SOA né l’indicazione di particolari requisiti in capo al progettista, che dovrà essere regolarmente iscritto all’albo per l’esercizio della professione.
II) Si conferma quanto indicato in proposito nel disciplinare di gara pertanto l’operatore economico potrà alternativamente:
• indicare il subappalto del progetto esecutivo e dei lavori (appalto integrato);
• indicare in sede di offerta il nominativo del progettista incaricato ed il subappalto dei lavori;
• eseguire la progettazione esecutiva e/o i lavori in proprio.
III) Si conferma.
IV) Si rimanda a quanto indicato in risposta al punto 1.II).
V) Si rimanda a quanto indicato in risposta al punto 1.II).
VI) Si confermano le percentuali di sconto fisse sui prezziari sia per i lavori che per il servizio di progettazione previsto in opzione in quanto trattasi di sconti medi. Si evidenzia che il prezziario regionale è stato aggiornato nello scorso mese di luglio 2022 e si attende un nuovo aggiornamento entro breve termine.
VII) Si conferma.
2) Si conferma quanto riportato nella documentazione di gara.
3) Trattasi di un valore stimato che non verrà assegnato in misura fissa per ciascun sito. Sarà cura di ogni Azienda sanitaria contraente precisarlo in sede di esecuzione del contratto.
4.a) Si precisa che le 9 apparecchiature angiografiche del lotto 1, 5 del Lotto 2 e 1 del lotto 3, verranno installate in sostituzione di sistemi esistenti e che gli ambienti verranno indicati dalle singole Aziende Sanitarie contraenti in sede di emissione dell’ordinativo di fornitura.
4.b, c, d) I dati verranno forniti da ogni singola Azienda Sanitaria contraente in fase di esecuzione del contratto.
5) Si precisa che l’importo unitario di € 3.500 è riferito allo smontaggio (anche conservativo) ritiro e smaltimento di ciascuna apparecchiatura esistente per un valore complessivo di € 31.500,00 per il lotto 1, € 17.500,00 per il lotto 2 e € 3.500,00 per il Lotto 3 (n. 9 apparecchiature per € 3.500 nel Lotto 1, n. 5 apparecchiature per € 3.500 nel Lotto 2, n. 1 apparecchiatura per € 3.500,00 nel Lotto 3).
6.A) Si conferma quanto precisato in risposta al precedente punto 5).
6.B) L’apparecchiatura obsoleta verrà ritirata dal Fornitore che provvederà allo smaltimento della medesima e/o allo smontaggio anche conservativo.
6.C) Si conferma che l’apparecchiatura verrà ritirata dal Fornitore e che l’Azienda sanitaria corrisponderà per ciascuna apparecchiatura € 3.500,00.
7) Come riportato al par. 8.5 “Lavori di adeguamento locali e smaltimento attrezzature esistenti” del Capitolato tecnico, il valore della progettazione è ricompreso nell’opzione “lavori adeguamento locali” e tale attività sarà remunerata secondo quanto previsto nel sopracitato paragrafo del Capitolato tecnico.
8.A) Si conferma.
8.B) La relazione a comprova dovrà essere presentata in caso di aggiudicazione.
9) In base a quanto esposto, si ritiene che tale fattispecie rientri nell’art. 105 comma 3 lett. c-bis Dlgs 50/2016.
10) Si conferma.
11) Fermo restando che il quesito non è chiaro, si precisa che, se per limiti di fornitura si intendono le aree di intervento, queste ultime saranno indicate dalle singole Aziende sanitarie in fase di esecuzione contrattuale.
12) Si conferma.
13) Si conferma.
14) L’ambito applicativo della dichiarazione di cui all’art. 2 lettera m) del Patto di integrità, si riferisce alla valutazione della possibile sussistenza di un possibile conflitto d’interesse da parte dei soggetti giuridicamente abilitati a rappresentare l’operatore economico nel momento in cui tale dichiarazione viene resa.
15) Si precisa che lo Schema di Accordo quadro/Convenzione è da ritenersi “schema tipo” che dovrà essere adattato alla specificità dei singoli rapporti contrattuali che rivestiranno le parti in sede di sottoscrizione.
16) Si conferma.