Domanda :
Con riferimento alla procedura de qua, ed in particolare al Lotto 2 - CIG 9580560039, con la presente siamo a presentare le seguenti richieste di chiarimento/informazioni complementari :
1.al fine di consentire una puntuale proiezione si chiede di fornire, per ognuno degli Enti convenzionati nell’ultima edizione, i dati statistici consolidati relativamente agli anni 2019-2020-2021, ovvero:
a.numero atti affidati, distinti per:
i.tipo sanzione (art. CdS);
ii.tipo fonte (targa/locatario);
iii.nazionalità destinatario.
b.numero atti postalizzati;
c.numero atti incassati nella fase ordinaria;
d.importo medio sanzione ordinaria;
e.numero atti inviati a recupero crediti stragiudiziale
f.numero atti incassati nella fase stragiudiziale
2.tra i criteri di attribuzione dei punteggi tecnici ve ne sono taluni, come quello afferente il Rating di Legalità, che rischia, per come formulato, di penalizzare taòuni operatori potenzialmente interessati a concorrere alla procedura.
nello specifico, si evidenzia che, benché l’ammissione alla competizione di gara sia concessa a soggetti in possesso di un fatturato superiore ad € 2milioni, lo stesso potrebbe essere acquisito da un operatore mediante il cd Avvalimento di garanzia, previsto dal codice degli appalti.
In tale contesto tale operatore resta comunque un soggetto che non è in grado di poter acquisisre il rating di legalità, di cui è punteggio.
Su tale argomento, l’ANAC ha disposto l’adozione di metodi compensativi al fine di consentire alle piccole imprese, non in grado di soddisfare i requisiti previsti per l’ottenimento del rating, di poter, ove richiesto, dimostrare il possesso di un profilo aziendale confacente alle esigenze di legalità sottese all’attestazione di rating, al fine di non pregiudicare il principio generale dal favor partecipations;
Negli atti di gara non sembrano essere previsti metodi compensativi in grado di garantire, appunto, parità di trattamento tra i concorrenti, attraverso la produzione di apposita autodichiarazione, in alternativa al possesso del rating di legalità;
Il metodo compensativo è stato previsto da ANAC proprio per garantire la tutela della concorrenza e la parità di trattamento rispetto a quegli operatori economici i quali, non avendo raggiunto il fatturato minimo richiesto, attraverso la produzione di una dichiarazione sostitutiva, possono dimostrare un profilo adeguato ed analogo a quello di quell’operatore che, avendo ottenuto un fatturato superiore ai 2milioni, ha avuto modo di accedere all’attestazione di rating;
Inoltre, il criterio di assegnazione dei punteggi, premia l’operatore in grado di dimostrare un livello superiore di stelline afferenti il rating.
Orbene, come può dirsi garantita la parità di trattamento in un contesto in cui non solo non è stato previsto un metodo compensativo, come richiesto da ANAC ma, se pur integrato come inevitabilmente la SA dovrà disporre, quell’operatore economico si vedrebbe assegnare comunque un punteggio inferiore rispetto ad altro operatore.
Nella procedura di gara in argomento la previsione di un punteggio discriminante tra chi ha il rating e chi presenta la dichiarazione compensativa sortisce, di fatto, gli stessi effetti penalizzanti che si configurerebbero nel caso in cui la SA prevedesse la possibilità di produrre la dichiarazione compensativa.
Una palese disparità di trattamento.
Una attribuzione dei punteggi così come prevista vanifica ciò che il legislatore e le autorità preposte hanno previsto, stabilendo un criterio di attribuzione dei punteggi non paritario tra tutti i soggetti in grado di poter concorrere, che varia a seconda delle stelline del rating che non risultano essere, tra l’altro, un elemento discriminante.
Perché un operatore economico, non in grado di poter ottenere il rating, per apposita disposizione del regolamento, producendo una dichiarazione che ANAC ritiene ugualmente valida, debba risultare svantaggiato in termini di punteggio rispetto ad un altro? Quali demeriti sconta tale operatore? Quello di una norma che ha previsto uno sbarramento all’ottenimento del rating? E quindi quello di aver conseguito un fatturato inferiore ai 2milioni?
Le criticità connesse all’attribuzione di un punteggio riferito al possesso del rating, addirittura distribuito a seconda delle stellette previste, sono evidenti anche a fronte di meccanismi di compensazione, in quanto non eliminano i vizi derivanti dalla considerazione nell’offerta di profili che nulla hanno a che vedere con la qualità esecutiva dei lavori;
Del resto, anche la giurisprudenza della Corte di Giustizia ha, in più occasioni, operato una netta separazione tra la fase di selezione dell’offerente, da effettuarsi tramite criteri di idoneità o requisiti di partecipazione, e la fase di selezione della migliore offerta, da individuare tramite i criteri di aggiudicazione (cfr. Corte di Giustizia, 24 gennaio 2008, C.532/06; 19 giugno 2003, C-315/01).
Il criterio che garantisce sia la SA, in ordine al profilo dei concorrenti, che la concorrenza tra gli operatori sarebbe certamente quello che preveda un unico punteggio da attribuirsi sia agli operatori che, avendone i requisiti di fatturato, hanno ottenuto il rating di legalità, a prescindere dal livello, che a quegli operatori i quali, non avendo raggiunto il fatturato necessario stabilito dalla legge, sono in grado di produrre solo un’autodichiarazione quale metodo compensativo.
per tutto quanto sopra esposto, si fa istanza alla SA affinché provveda, con riguardo al rating di legalità, a:
-integrare la lex specialis prevedendo la possibilità degli operatori di poter predisporre la dichiarazione compensativa;
-prevedere l’assegnazione di un unico punteggio, che sarà ugualmente riconosciuto sia agli operatori in possesso di rating sia a quelli che hanno prodotto la dichiarazione compensativa prevista da ANAC.
Risposta :
1) 1. Si evidenzia che nell’allegato
2 “dati informativi†sono state fornite le informazioni utili alla formulazione
dell’offerta. Ad ulteriore integrazione si precisa che:
· i dati relativi al lotto 2 si riferiscono alla
durata complessiva del precedente appalto (4 anni);
· gli atti NOTIFICATI (vs SPEDITI) sono circa il 62%;
· il valore medio sanzione affidata è di circa
85,00 €
· il valore totale sanzione affidata a recupero
crediti 7.846.694,85
· gli atti incassati nella fase di recupero
crediti sono pari a circa il 10 - 15%
· numero atti affidati a recupero crediti sono quelli di cui
all’allegato.
L’Agenzia non è in possesso di ulteriori dati e comunque, considerata la
natura della "Convenzione Quadro", non è possibile conoscere con certezza,
preventivamente, né il numero di Comuni che aderiranno alla nuova convenzione,
né il numero di atti da gestire per ognuno di essi. I dati forniti pertanto,
hanno valore indicativo e concorrono unicamente alla determinazione del valore
complessivo dell’offerta.
2. Precisato che si tratta di un
criterio premiante, la Commissione giudicatrice dovrà tenere conto di quanto
disposto dall’art. 95 comma 13 del Dlgs. n. 50/2016, assegnando, anche a
concorrenti non in possesso del rating, il punteggio tabellare previsto per il
criterio, sulla base del soddisfacimento dei requisiti previsti dal Delibera
AGCM del 12 novembre 2012 - Regolamento attuativo in materia di rating di
legalità (ultima modifica delibera n. 28361 del 28 luglio 2020) e secondo le
modalità ivi indicate. A tal fine il concorrente dovrà dichiarare quali requisiti
previsti dagli articoli 2 e 3 della predetta Delibera siano rispettati,
nell’ordine ivi riportato, e specificare altresì in che modo essi siano
soddisfatti. In caso di aggiudicazione
del servizio a concorrenti non in possesso del rating di legalità ma che
abbiano conseguito un punteggio nel relativo criterio in forza delle
sopramenzionate dichiarazioni, la Stazione Appaltante effettuerà i controlli
circa la veridicità di quanto dichiarato.