Domanda :
Buongiorno
QUESITI BANDO – 07 Giugno 2023
A) Nella documentazione di Gara è più volte esplicitato il principio per cui, nell’ambito dell’operazione, i minibond emessi dalle imprese verranno sottoscritti dallo Special Purpose Vehicle (SPV), che li costituisce in portafoglio ed emette apposite Note, le quali saranno assistite da una “garanzia reale finanziaria (cash collateral) pubblicaâ€. Perché tale caratteristica di “garanzia pubblica†sia rispettata, il costituente del pegno sulle risorse del Fondo di Garanzia Minibond (FGM) dovrebbe essere necessariamente un soggetto pubblico: il cash collateral pertanto dovrebbe funzionare tramite deposito delle risorse del Fondo di Garanzia Minibond su un conto aperto presso la banca arranger sulle quali verrà costituito un pegno a favore della SPV direttamente dal soggetto pubblico (e non già dall’arranger che opererebbe esclusivamente come banca depositaria e sarebbe autorizzato ad utilizzare l’ammontare pegnato in conformità con quanto previsto nella documentazione dell’operazione in caso di escussione della garanzia). Tale struttura è ad esempio coerente con quella utilizzata nelle varie operazioni di finanziamenti “tranched cover†con garanzia regionale conosciute dal mercato.
Tale struttura eviterebbe alcune problematiche legali che si ravvisano con riferimento, tra l’altro, alla causa del “trasferimento†delle risorse da parte del FGM all’arranger che poi dovrebbe costituire il pegno e alla corretta identificazione del soggetto che verrebbe direttamente escusso (che sarebbe la banca arranger se questa fosse il soggetto costituente il pegno). Tale interpretazione dello scrivente è condivisa dalla Agenzia Intecent-ER? In caso contrario, è possibile avere chiarimenti su come tecnicamente si intende trasferire l’importo del cash collateral all’arranger e come verranno regolati i rapporti tra l’arranger e il FGM da cui riceve i fondi pubblici e sui quali dovrebbe costituire il pegno?
B) Nell’articolo 7 del Capitolato Tecnico (e all’articolo 13 comma 6 dell’accordo di finanziamento) si dispone che “L’Arranger è obbligato in solido con l’emittente inadempiente, nei confronti della Regione Emilia-Romagna, al rimborso dei crediti nei confronti delle imprese emittenti, fino alla dichiarazione della loro inesigibilità.†Tale previsione interviene nell’ipotesi in cui un’impresa emittente sia inadempiente e la SPV abbia attivato l’escussione del cash collateral. La lettura della previsione da parte di chi scrive è che l’arranger garantirà nei confronti della Regione che qualunque somma recuperata dall’impresa inadempiente – nell’ambito dell’operazione di cartolarizzazione e dai mandatari della SPV e fino alla definitiva inesigibilità del credito – sarà devoluta in favore dell’amministrazione pubblica (con riferimento alla ricostituzione del cash collateral) e per il beneficio dell’operazione. Nessun garanzia di diversa natura e contenuto potrebbe assumere infatti l’arranger in quanto, altrimenti, si rischierebbe di fornire una copertura “pro solvendo†dell’inadempienza di qualunque impresa. In tal senso sarebbe suggeribile una modifica della relativa clausola dell’accordo finanziario da sottoscriversi per più precisa normazione di tale passaggio. Tale interpretazione dello scrivente è condivisa dalla Agenzia Intecent-ER? In caso contrario, è possibile avere chiarimenti sui termini esatti della obbligazione in solido sopra richiamata che si richiede di porre a carico all’arranger?
Grazie
Risposta :
A) L’uso del
termine garanzia pubblica indica semplicemente la provenienza pubblica delle
risorse finanziarie che alimentano il FGM. Infatti in vari punti del capitolato
si chiarisce che una delle attività dell’arranger è la costituzione del pegno
in favore dell’SPV con le risorse pubbliche che gli vengono affidate:
1. All’art. 7
del capitolato infatti si stabilisce che L’arranger […] costituirà in pegno in
favore dello SPV, su conto corrente, le risorse che gli verranno trasferite dal
Fondo di Garanzia minibond (FGM);
2. tra le
attività dell’arranger all’art. 11 punto e si ribadisce la costituzione del
pegno in favore dello SPV, attraverso le risorse trasferite dal Fondo di
Garanzia minibond;
In entrambi i
punti poi si precisa che le risorse oggetto del trasferimento costituiscono un
fondo finanziario avente una collocazione separata dal patrimonio
dell’arranger, con destinazione vincolata alle finalità e modalità specifiche e
con contabilità separata. Tutto ciò per precisare che l’arranger dovrà aprire
un conto corrente ad hoc per il trasferimento delle risorse allo SPV. Si
precisa inoltre che tale conto non può essere intestato alla Regione
Emilia-Romagna poiché la Regione è intestataria di un unico conto corrente che
è quello di tesoreria.
Il
trasferimento del fondo pubblico all’arranger avverrà, a seguito della sua
individuazione all’esito della procedura di gara e della sottoscrizione
dell’accordo di finanziamento, con una determinazione dirigenziale di impegno e
liquidazione delle risorse a favore dell’arranger contrattualizzato.
I rapporti tra
FGM e arranger verranno regolati secondo quanto stabilito dalle clausole
contrattuali.
B) Si conferma
la lettura proposta secondo la quale qualunque somma recuperata dall’impresa
inadempiente e garantita dal cash collateral, andrà devoluta alla sua
ricostituzione, fino alla dichiarazione di inesigibilità del credito, secondo
quanto previsto all’art. 13 dello schema di Accordo di finanziamento.
Quindi, qualora
l’arranger vorrà essere sciolto dal vincolo della responsabilità in solido con
l’emittente inadempiente, sarà sufficiente mettere in atto le azioni necessarie
e propedeutiche alla dichiarazione di inesigibilità del credito. Sarà
quest’ultima infatti a liberare l’arranger dall’obbligazione.
Un credito, nella prassi, si può definire inesigibile
quando si verificano le seguenti ipotesi:
- attività di recupero credito risoltasi con
esito negativo;
- comprovato stato di insolvenza della parte
debitrice;
- irreperibilità del debitore;
- procedure concorsuali (fallimento, accordo
di ristrutturazione dei debiti ecc.).
Tale fattispecie potrà essere formalizzata
nel manuale di gestione (predisposto dall'arranger e approvato dall'autorità di
gestione del PR-FESR), ai sensi dell’art. 11 paragrafo G9 del capitolato di
gara.