a) le informazioni previste nei documenti di gara sono ritenute sufficienti a formulare l’offerta, in particolare avuto riguardo alle quantità "Q" stimate per ciascuna tipologia di canone. Quanto alla “complessità” dei canoni si rimanda ai sei parametri previsti dal Capitolato, così come in esso delineati.
b) come indicato a pag. 14 del Capitolato la tabella relativa alla “Complessità” riguarda le attività a canone e dunque i “Servizi di gestione, manutenzione e assistenza" quando remunerati con canoni. Si rinvia al par. 6.1.2. del medesimo Capitolato che recita:” I Servizi di gestione, manutenzione e assistenza possono essere remunerati a consumo oppure a un canone condiviso tra Amministrazione e Fornitore a valle dell’assessment di cui al paragrafo successivo………Per quanto attiene alla remunerazione a canone, la tipologia dello stesso è differenziata a seconda dei seguenti elementi criticità e complessità, su indicazione della Stazione Appaltante: Infine al par. 10, terzo capoverso, del Capitolato è esplicitato che: ...L’Ente definisce se il software oggetto del contratto viene utilizzato per svolgere funzioni e servizi ritenuti critici per l’Ente stesso. Il parametro n.6 dell'elemento "complessità" del canone riguarda il n. medio di interventi/anno, in tutte e tre le fasce previste (Bassa, Media ed Alta). Il fornitore ne tiene conto nella formulazione dell'offerta economica. Il Capitolato indica che il cambio di livello di complessità di un canone avviene nel momento in cui almeno 3 dei 6 paramenti esplosi vengono superati.
Le situazioni particolari ed anomale (a mero titolo di esempio: uno spropositato aumento del numero medio degli interventi annui su un canone già in fascia 'alta'), tenuto conto degli altri elementi della complessità e della tipologia di sistema o applicazione/sistema gestito (critica/non critica) saranno governate di comune accordo tra il fornitore e l'Amministrazione aderente.
Risposta a quesito n.2)
Si conferma che l'assistenza diretta all'utente finale in fascia oraria base od estesa può essere erogata telefonicamente od in via telematica, salvo precisa richiesta di assistenza in loco, previo accordo tra le parti.
Risposta a quesito n 3) Si conferma.
Risposta a quesito n. 4) si precisa che:
a) La procedura concerne la fornitura di servizi di sviluppo, evoluzione e gestione dei sistemi informativi di proprietà delle Amministrazioni aderenti o Open Source, meglio dettagliati nel Capitolato, finalizzati a supportare le Amministrazioni aderenti nel processo di Trasformazione digitale. All’operatore economico aggiudicatario sarà fornito quanto necessario per operare sui sistemi delle citate amministrazioni.
b) L’aggiudicatario è responsabile dei Livelli di Servizio minimi -SLA- previsti al par. 10 del Capitolato per servizi dal medesimo gestiti nell’ambito della Convenzione. L'eventuale miglioramento degli SLA previsti dal Capitolato è altresì oggetto di valutazione secondo quanto indicato alla voce “Criteri di valutazione” di cui al par. 17.1 del Disciplinare.
c) Nel precisare che il paragrafo “Avvicendamento Contrattuale” di cui al par. 8 del Capitolato di gara riguarda attività in capo al fornitore risultato aggiudicatario di questa commessa, nei confronti dell'Amministrazione aderente ed in particolare tempi e modi di presa in carico degli applicativi/sistemi da gestire, dopo l'emissione dell'ordinativo di fornitura. L’Amministrazione aderente alla Convenzione dovrà dare al fornitore aggiudicatario tutta la collaborazione e trasferire gli strumenti necessari alla presa in carico dello specifico contratto (odf). L'attuale fornitore uscente, in virtù delle disposizioni vincolanti del precedente Capitolato, peraltro identiche a quelle dell' attuale, dovrà trasferire il know-how acquisito all’Amministrazione o a terzi dalla stessa designati.
Risposta a quesito n.5)
Si invita alla lettura del documento denominato “Progetto tecnico", per l’evidenziazione della provenienza dei prezzi (P) posti a base d’asta per canoni e giornate delle figure professionali. Si conferma che non ci sono refusi e che i prezzi dei canoni indicati sono annuali (UM =canone annuale) e che le figure professionali vanno quotate a giornata/uomo (UM =giornata della figura prof.le)
L’operatore economico offerente, seguendo le istruzioni contenute nei documenti di gara, deve quotare il prezzo unitario (P prezzo offerto per UM) di un singolo canone annuale per tutte le tipologie presenti a listino e il prezzo unitario per UM di una singola giornata per ciascuna delle figure professionali inserite a gara. Il Sistema Sater effettuerà la moltiplicazione dei prezzi offerti per UM di tutte le righe per le Q quantità stimate presenti allo scopo di individuare il valore complessivo offerto. Si ricorda che i prezzi evidenziati a base d’asta non costituiscono importi massimi non superabili ma che il valore complessivo offerto deve essere inferiore alla base d’asta. Sono infatti inammissibili le offerte economiche che superino la base d’asta.
Per quanto concerne le quantità in gara (Q) come espressamente indicato al par. 17 Offerta economica e nel Progetto tecnico, si precisa che esse sono il frutto di una stima derivante dai fabbisogni evidenziati dalle amministrazioni potenziali aderenti che hanno risposto al questionario telematico di “Rilevazione fabbisogni ” inviato, come consuetudine, da questa Agenzia prima della elaborazione della documentazione di gara e dall’analisi della erosione della precedente Convenzione e rappresentano i volumi presunti di canoni e giornate che si stimano nel triennio (più un eventuale anno di rinnovo) di durata della Convenzione.
I concetti di quantitativi minimi e di fabbisogni specifici per singolo ente non sono confacenti alle Convenzioni stipulate da IntercentER a seguito di gara ai sensi dell’art. 21 della Legge Regionale dell’Emilia-Romagna 24 maggio 2004, n. 11, non essendo i fabbisogni espressi vincolanti né per le amministrazioni che li hanno espressi, né per la SA nei confronti del fornitore aggiudicatario. La Convenzione esitante dalla gara sarà stipulata con l’aggiudicatario per l’importo massimo spendibile coincidente con la base d’asta e, nell’ambito del predetto importo globale, ciascun aderente staccherà il /i proprio/i ordinativo di fornitura secondo le proprie necessità e dunque potranno esserci modifiche rispetto alle quantità stimate in partenza sul listino di gara. Resta ovviamente nella piena discrezionalità di ogni operatore economico considerare remunerativa la presente procedura e la decisione di parteciparvi.
Risposta a quesito n 6)
Come specificato nelle premesse del Capitolato, oltre che infra in altre risposte a quesiti similari, la Convenzione è rivolta a tutte le Amministrazioni/Enti del territorio regionale [ad es. Regione, Enti Locali dell’Emilia-Romagna e loro partecipate nonché Enti del Servizio Sanitario Regionale dell’Emilia-Romagna e loro partecipate, aventi sede nel territorio regionale...]. La platea degli aderenti non è predeterminata e dunque l’elenco completo dei soggetti non rappresenta la platea dei potenziali aderenti. In esito alla presente procedura di gara verrà stipulata una Convenzione e non un Accordo Quadro, pertanto i fabbisogni espressi da singole Amministrazioni ed Enti rispondenti al questionario inviato, non sono per essi vincolanti, al contempo possono aderire alla Convenzione soggetti che non hanno manifestato fabbisogni, purché rientranti tra i soggetti destinatari della Convenzione. Si chiarisce nuovamente che i volumi stimati in questa Convenzione sono rappresentati in aggregato dalle quantità (Q) messe a gara nell’arco di durata della Convenzione, frutto di stime, come sopra quantificate.
Quanto al richiesto controllo da parte del fornitore sui soggetti legittimati ad aderire, nel precisare che una prima verifica è effettuata dall’Agenzia IntercentER in sede di rilascio delle credenziali per aderire alle Convenzioni, in caso di dubbio, peraltro assai raro, il fornitore può rivolgersi alla medesima per delucidazioni circa la possibilità di accettare uno o più ordinativi di fornitura.
Risposta a quesito n.
7) Precisato che trattasi di una eventualità, la SA deve poter verificare in ogni momento il rispetto integrale degli obblighi in materia di diritto del lavoro sul quale l’operatore economico ha peraltro compilato le dichiarazioni contenute nel DGUE incluse quelle sui disabili, nonché quelle riguardanti il rispetto delle disposizioni e normative in materia di salute e sicurezza sul lavoro, oltre che sul pagamento regolare di imposte, tasse e contributi previdenziali. Il rispetto di questi adempimenti in capo a coloro che contraggono con la P.A. non riguarda solo il personale impiegato nella commessa. A tale fine, e per quanto ritenuto necessario a tali verifiche, non è possibile escludere che potrà essere richiesto il LUL di altri soggetti, oltre a quelli impiegati nell’appalto de quo.
Risposta a quesito n.8)
L’Allegato 7 è uno Schema generale di Convenzione e si confermano i termini ivi indicati per le deduzioni. Avuto riguardo alla gravità e complessità dell’inadempimento contestato, le singole Amministrazioni contraenti o l’Agenzia, possono concedere un diverso termine per le deduzioni del caso.
Risposta a quesito n.9)
Premesso che la costituzione del CCT è da ritenersi meramente eventuale (solo in caso di controversia inerenti l’esecuzione contrattuale per contratti superiori al milione di euro, prima di adire l’autorità giudiziaria o in caso di controversdia insorta sull'intera Convenzione), si precisa che il Collegio che potrà essere costituito per dirimere una controversia inerente la Convenzione, e che in tale caso si conferma composto di 3 membri, sarà diverso dal Collegio eventualmente nominato se dovessero insorgere controversie tra le Amministrazioni contraenti e l’Operatore Economico aggiudicatario/fornitore (relativamente ad Ordinativi di Fornitura di importo superiore al milione). In quest’ultimo caso il Collegio Consultivo NON verrà nominato dalla Agenzia, che rimane estranea al rapporto contrattuale tra Ente e Fornitore.
b) Trattandosi di una Convenzione avente ad oggetto singoli ordinativi di fornitura (i.e.contratti) il cui importo unitario non è noto a priori né tantomeno è nota la percentuali di essi sopra il milione di euro, non è possibile stimare costi.
c) La Convenzione è rivolta a tutte le amministrazioni del territorio regionale, di diverse dimensioni (a mero titolo esemplificativo si citano: la Regione e le sue articolazioni, le aziende partecipate/in house della Regione ER, le Province, i Comuni del territorio, le Aziende Sanitarie, le Università, eccetera); per mera informazione, alla precedente edizione hanno aderito, con diversi ordinativi di fornitura, 23 differenti ‘soggetti , tra cui tutti quelli sopra citati.
Risposta a quesito n.10)
Si conferma che, in caso di partecipazione in RTI, è sufficiente un unico versamento di importo pari a €.16 da parte di un componente il raggruppamento (usualmente la mandataria) purché si evidenzi nella testata del Modulo di versamento che il soggetto firmatario dello stesso agisce “in nome e per conto del RTI...” esplicitandone tutti i componenti.