Procedura aperta per l’affidamento del servizio assicurativo Polizza Sanitaria 2025 – 2026
Descrizione Procedura aperta per l’affidamento del servizio assicurativo Polizza Sanitaria 2025 – 2026.
Ente appaltante INTERCENT-ER AGENZIA REGIONALE DI SVILUPPO DEI MERCATI TELEMATICI
Stato procedura In Esame
Importo appalto 3.597.660,00 €
Criterio di aggiudicazione Costo Fisso
Data di pubblicazione a sistema 07/03/2025
Termine richiesta chiarimenti 24/03/2025 12:00
Termine presentazione delle offerte 14/04/2025 16:00
Apertura busta amministrativa 16/04/2025 11:00
Requisiti di sostenibilità ambientale no
Requisiti di sostenibilità sociale no
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Progetto tecnico (757.74 kB)
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Disciplinare di gara (1015.86 kB)
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Allegato 1 – DGUE (operatore economico – DA COMPILARE SUL SATER); (5.67 MB)
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Allegato 1a – Domanda di partecipazione; (83.73 kB)
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Allegato 2 - Capitolato tecnico (873.76 kB)
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Allegato 3 – DGUE (ausiliaria – DA COMPILARE SUL SATER); (5.67 MB)
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Allegato 4 - Patto di integrità, approvato dalla Regione Emilia-Romagna con delibera della giunta del 13 aprile 2022 n. 565; (66.18 kB)
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Allegato 5 – Schema offerta economica (46.00 kB)
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Allegato 6 - Schema di Convenzione; (634.79 kB)
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Allegato 7 – Modulo per attestazione pagamento imposta di bollo; (46.21 kB)
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Allegato 8 – Accordo Designazione Responsabile Trattamento; (89.22 kB)
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Allegato 9_Schema Offerta Tecnica punteggio T (949.31 kB)
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Allegato 10_Report sinistri (55.24 kB)
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Sapia Irene
e-mail: isapia@regione.emilia-romagna.ittelefono: 0515276284 -
Bonora Chiara
telefono: 3332068843
- Piano sanitario Titolare - CIG: B5E4E423ED
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Chiarimento PI166806-25
Ultimo aggiornamento 04/04/2025 14:33Domanda : In riferimento all’articolo 35 “Sciopero del personale†di cui all’allegato 6 “Schema di Convenzione†pag. 27, si chiede alla S.A. di confermare la non operatività nonché la sua esclusione dallo Schema di Convenzione dell’articolo summenzionato.
Risposta :
Si conferma.
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Chiarimento PI166800-25
Ultimo aggiornamento 04/04/2025 14:32Domanda : Si chiede conferma che, nel caso in cui il concorrente dichiari il subappalto per una serie di attività che vengono descritte come modello operativo nella relazione tecnica (ad esempio gestione dei sinistri, servizio di Call Center/Centrale Operativa, servizi web), non debba farsi ricorso all’istituto dell’avvalimento premiale, ma si valorizzi la relazione tecnica in virtù del predetto subappalto.
Risposta :
Si conferma.
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Chiarimento PI139538-25
Ultimo aggiornamento 02/04/2025 14:52Domanda : Si chiede all’Ente gentile conferma che in caso di assistenza indiretta (regime rimborsuale), sia necessaria la seguente documentazione ai fini della valutazione del sinistro: • in caso di ricovero e di day hospital, copia della cartella clinica, completa della scheda di dimissione ospedaliera (SDO), conforme all’originale; • in caso di intervento chirurgico ambulatoriale, copia completa della documentazione clinica, conforme all’originale.
Risposta :
Si conferma.
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Chiarimento PI139456-25
Ultimo aggiornamento 02/04/2025 14:52Domanda : In riferimento al capitolato, a pagina 40, paragrafo B.10 - "Trattamenti fisioterapici riabilitativi", si legge "…La disponibilità annua per la garanzia delle prestazioni fisioterapiche è di € 700,00 per il dipendente o il nucleo familiare in caso di infortunio; 250,00 € per il dipendente o il nucleo familiare in caso di malattia.". Si chiede cortesemente conferma che l'importo di € 250,00 per le prestazioni fisioterapiche in caso di malattia rappresenti un sotto massimale all'interno del massimale complessivo di € 700,00 previsto per le prestazioni in caso di infortunio.
Risposta :
Non si conferma e si rimanda al capitolato.
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Chiarimento PI139917-25
Ultimo aggiornamento 02/04/2025 14:51Domanda : 1) Si chiede di confermare che i premi riportati nella tabella del Capitolato tecnico all’Art B.13 -Premi- pag 42 di 57 , siano da considerarsi premi pro capite , quindi per testa assicurata; anche il premio riferito ai figli successivi al 1° over 10 anni . 2) Si chiede conferma che anche per l’annualità in corso e quelle precedenti il premio relativo ai figli successivi al 1° over 10 anni sia da considerarsi un premio pro capite e non un premio cumulativo per tutti i figli successivi al 1° .
Risposta :
- Si veda la risposta PI161320-25.
- Non si conferma. Sia per l’annualità in corso che per le annualità precedenti, il premio per i Figli successivi al 1° > di 10 anni è un premio cumulativo per tutti i figli successivi al 1°.
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Chiarimento PI139448-25
Ultimo aggiornamento 02/04/2025 09:57Domanda : A pag.15 del CAPITOLATO, paragrafo A.2 ASSICURATI, si legge: “… È data facoltà agli Assicurati di estendere il Piano Sanitario al proprio nucleo familiare, così come identificato nelle “Definizioni, …â€. A pag.10 del CAPITOLATO, viene data la definizione di Nucleo Familiare: “Titolare, coniuge, (in alternativa al coniuge, il convivente more uxorio riportato nello stato di famiglia), la parte dell’unione civile, i figli fiscalmente a carico, anche non conviventi.â€. Successivamente a pag. 42 del CAPITOLATO nel paragrafo B.13 PREMI si legge “… L’attivazione delle opzioni b.,c.,d., e., comporta obbligatoriamente l’inserimento di tutti i familiari intesi come coniuge o convivente more uxorio e figli risultanti dallo stato di famiglia.†Si richiede conferma che l’interpretazione corretta sia quella della definizione di Nucleo Familiare a pagina 10 del Capitolato, che prevede l’inserimento dei figli intesi come fiscalmente a carico.
Risposta :
Si conferma.
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Chiarimento PI139517-25
Ultimo aggiornamento 02/04/2025 09:56Domanda : Nell’allegato 2 “Capitolato Tecnico†B.10 TRATTAMENTI FISIOTERAPICI RIABILITATIVI si legge: “Si ricorda, inoltre, che la Società non provvederà al rimborso delle prestazioni effettuate da chiropratici, in quanto tale figura professionale non è riconosciuta nell’ordinamento giuridico italiano. Del pari non saranno rimborsate le prestazioni osteopatiche in quanto prestazioni non qualificate giuridicamente come attività medico-sanitarie. Inoltre, non sono ammesse a rimborso le prestazioni effettuate da chinesiologi, osteopati e posturologi.â€. Si chiede gentile conferma che le prestazioni effettuate da chiropratici, le prestazioni osteopatiche e le prestazioni effettuate da chinesiologi, osteopati e posturologi non siano previste sia in forma diretta sia in forma rimborsuale.
Risposta :
Si conferma.
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Chiarimento PI139478-25
Ultimo aggiornamento 02/04/2025 09:55Domanda : In riferimento all’allegato 2 “Capitolato Tecnico†lettera B.10 TRATTAMENTI FISIOTERAPICI RIABILITATIVI, si chiede conferma che per l’attivazione della garanzia è necessaria una prescrizione medica contenente il quesito diagnostico o la patologia che ha reso necessaria la prestazione stessa.
Risposta :
Come indicato nel capitolato “Per l’attivazione della garanzia è necessaria la prescrizione del proprio medico curante o di uno specialista la cui specializzazione sia inerente alla patologia denunciata e siano effettuate da personale medico o paramedico abilitato in terapia della riabilitazione, il cui titolo dovrà essere comprovato dal documento di spesaâ€; inoltre, in caso di infortunio occorre anche il “Certificato emesso da PS di ospedale o istituzione sanitaria organizzata che abbia effettuato il primo soccorso (es. clinica, casa di cura, ospedale privato) certificato entro le 48 ore dall'evento traumaticoâ€.
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Chiarimento PI139503-25
Ultimo aggiornamento 02/04/2025 09:54Domanda : In riferimento all’allegato 2 “Capitolato Tecnico” B.5 MALATTIE ONCOLOGICHE, visto che la garanzia prevede solo visite specialistiche oncologiche e accertamenti diagnostici connessi alla patologia oncologica, si chiede conferma che il riferimento ai regimi di ricovero e day hospital sia un refuso, e pertanto che le prestazioni indicate siano da effettuarsi esclusivamente in regime extra-ricovero.
Risposta :
Si conferma.
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Chiarimento PI139466-25
Ultimo aggiornamento 02/04/2025 09:54Domanda : In riferimento all’allegato 2 “Capitolato Tecnico†punto B.1 RICOVERO PER GRANDE INTERVENTO CHIURIGICO, lettera a) pre-ricovero e lettera e) post-ricovero, si chiede conferma che le prestazioni indicate siano riconosciute purché rese necessarie dalla malattia o dall’infortunio che ha determinato il ricovero.
Risposta :
Si conferma.
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Chiarimento PI140962-25
Ultimo aggiornamento 02/04/2025 09:53Domanda : - Si chiede di confermare che i premi riportati nella tabella del Capitolato tecnico all’Art B.13 -Premi- pag 42 di 57 , siano da considerarsi premi pro capite , quindi per testa assicurata; anche il premio riferito ai figli successivi al 1° over 10 anni . - Si chiede conferma che anche per l’annualità in corso e quelle precedenti il premio relativo ai figli successivi al 1° over 10 anni sia da considerarsi un premio pro capite e non un premio cumulativo per tutti i figli successivi al 1° .
Risposta :
Non si conferma. Sia per l’annualità in corso che per le annualità precedenti, il premio per i Figli successivi al 1° > di 10 anni è un premio cumulativo per tutti i figli successivi al 1°.
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Chiarimento PI141284-25
Ultimo aggiornamento 02/04/2025 09:51Domanda : Spett.le Stazione Appaltante, con riferimento alla presente procedura, si richiedono i seguenti chiarimenti: - fornire numero e importo sinistri (richiesto /pagato e riservato) in formato excel, con indicazione della data di osservazione (preferibilmente aggiornati al 01/03/2025) con evidenza della garanzia suddivisi tra dipendenti/ famigliari e chi può aderire al piano in forma volontaria (come indicato nell’ “Art.A2 ASSICURATIâ€) sia rete che fuori rete e SSN per gli anni 2023 e 2024 e per ciascun ente; - indicare le numeriche di chi ha aderito in forma volontaria al piano ed eventuale relativo nucleo negli anni 2023 e 2024; - indicare le numeriche delle teste ed eventuale relativo nucleo previste in forma volontaria per l’anno 2025/2026. Cordiali saluti.
Risposta :
1) Si rimanda al file formato excel “Analitico sinistri visti al 31/12/24†allegato al chiarimento PI100774-25; non si dispone della suddivisione tra dipendenti/famigliari e chi può aderire in forma volontaria;
2) Si rimanda al file “Teste assicurate†allegato al chiarimento PI100774-25;
3) Non si dispongono di strumenti per fare previsioni.
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Chiarimento PI139529-25
Ultimo aggiornamento 02/04/2025 09:50Domanda : Al fine di evitare contenziosi, si chiede gentilmente conferma che le limitazioni alle coperture del piano sanitario di cui all’art. C.3 RISCHI ESCLUSI si possano integrare, in accordo con l’Ente, con l’esclusione di tutte le prestazioni odontoiatriche, nonché degli interventi chirurgici e degli accertamenti diagnostici aventi come unico fine la riabilitazione odontoiatrica o il trattamento ortognatodontico, salvo quanto espressamente previsto al punto B.11 INTERVENTI CHIRURGICI ODONTOIATRICI.
Risposta :
Si rimanda a quanto previsto nel Capitolato.
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Chiarimento PI139818-25
Ultimo aggiornamento 02/04/2025 09:50Domanda : In riferimento all’allegato 2 “Capitolato Tecnico†lettera B.6 ALTA SPECIALIZZAZIONE si legge “Si precisa che nel caso in cui le prestazioni di endoscopia diagnostica si trasformassero in corso d’esame in endoscopie operative, la Società garantisce la copertura dell’endoscopia diagnostica, mentre la differenza di importo relativa all’atto operatorio rimarrà a carico dell’Assicuratoâ€. Si chiede cortese conferma che tutte le endoscopie operative – anche se divenute tali in corso di esame diagnostico – debbano essere valutate all’interno della garanzia di cui al punto B.3 INTERVENTO DI CHIRURGIA AMBULATORIALE.
Risposta :
Si conferma.
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Chiarimento PI139433-25
Ultimo aggiornamento 02/04/2025 09:49Domanda : A pag. 3, art 2 del CAPITOLATO si legge: “…Nel caso in cui il GDA eserciti l’opzione di proroga tecnica del contratto, gli importi dei massimali del presente Capitolato dovranno intendersi riproporzionati alla durata della proroga stessa.†A pag. 5, art. 1 del PROGETTO TECNICO si legge: “Periodo: … È previsto inoltre un periodo di proroga di 6 mesi, che la Società si impegna a concedere alle condizioni contrattuali ed economiche che saranno in corsoâ€. Date le due versioni, si richiede conferma che la versione da far prevalere sia quella riportata nel Capitolato.
Risposta :
Si conferma che in caso di proroga tecnica, i massimali dovranno intendersi riproporzionati alla durata della proroga stessa, come indicato nel Capitolato.
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Chiarimento PI138290-25
Ultimo aggiornamento 02/04/2025 09:49Domanda : Spett.le Stazione Appaltante, siamo con la presente a rivolgerVi cortesemente la seguente richiesta di chiarimento in relazione alla procedura in oggetto 1. Capitolato Tecnico, Definizioni. Nell’elencare i componenti del Nucleo Familiare, così come in altri punti del Capitolato, viene menzionato anche il “convivente more uxorioâ€. La scrivente impresa di assicurazione – anche a seguito di rilievi formulati dall’IVASS nell’ambito di recenti sondaggi sulla trasparenza dei contratti assicurativi – sta eliminando questo termine dai propri testi contrattuali, sostituendolo con quello di “convivente di fattoâ€. Tale termine consente sia di evitare il ricorso a un latinismo – non gradito alla Vigilanza in un’ottica di chiarezza e semplificazione contrattuale – sia di garantire maggiore chiarezza e precisione, in quanto rinvia alla definizione di “convivenza di fatto†formalizzata all’art. 1, comma 36, della legge n. 76/2016, ossia la situazione di “due persone maggiorenni unite stabilmente da legami affettivi di coppia e di reciproca assistenza morale e materiale, non vincolate da rapporti di parentela, affinità o adozione, da matrimonio o da un'unione civileâ€, ossia ciò che normalmente si è sempre inteso utilizzando il termine di convivente more uxorio. Si chiede pertanto se, in caso di aggiudicazione del bando di gara, sia possibile operare tale sostituzione nel testo delle condizioni di assicurazione. Nel rimanere in attesa di riscontro, si porgono cordiali saluti.
Risposta :
Si conferma.
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Chiarimento PI138298-25
Ultimo aggiornamento 02/04/2025 09:48Domanda : Spett.le Stazione Appaltante, siamo con la presente a rivolgerVi cortesemente la seguente richiesta di chiarimento in relazione alla procedura in oggetto. 1. Capitolato Tecnico, sezione B.1 (Ricovero per Grande Intervento Chirurgico). Alla lettera b) vengono indicate le prestazioni pre-ricovero oggetto di indennizzo. Si chiede se sia corretto considerare tali prestazioni indennizzabili solamente quando, al momento della loro esecuzione, sia già nota l’esigenza di disporre il ricovero – con data già fissata – e pertanto tali prestazioni risultino collegate al successivo evento già al momento della loro prescrizione da parte del professionista sanitario. Sarebbero pertanto escluse dal novero delle prestazioni “pre-ricoveroâ€, ai sensi della presente garanzia, quelle prestazioni al cui esito emergesse la necessità di disporre un ricovero: tali prestazioni verrebbero eventualmente indennizzate nell’ambito delle altre garanzie del contratto, qualora previste. Nel rimanere in attesa di riscontro, si porgono cordiali saluti.
Risposta :
Si conferma corretta l’interpretazione.
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Chiarimento PI138302-25
Ultimo aggiornamento 02/04/2025 09:47Domanda : Spett.le Stazione Appaltante, siamo con la presente a rivolgerVi cortesemente la seguente richiesta di chiarimento in relazione alla procedura in oggetto. 1. Capitolato Tecnico, sezione B.10 (Trattamenti Fisioterapici Riabilitativi). Si chiede se sia corretto ritenere tale garanzia operante nei soli casi in cui la fisioterapia sia stata prescritta in diretta conseguenza di malattie o infortuni, ma senza che nel frattempo l’assicurato abbia subito un ricovero per quella stessa problematica che renda necessaria la fisioterapia. Ciò per distinguere chiaramente questi casi di fisioterapia da quella rientrante tra le prestazioni post ricovero ed evitare che, decorsi i giorni post ricovero in cui la fisioterapia era stata indennizzata ai sensi di quanto previsto dalla Sezione B.1, lett. e), l’assicurato che debba fare ulteriore fisioterapia possa chiederne l’indennizzo ai sensi della presente garanzia. Nel rimanere in attesa di riscontro, si porgono cordiali saluti.
Risposta :
Si conferma che la garanzia B.10 è operante nei casi in cui sia prescritta quale conseguenza diretta di malattia o infortunio. Nel caso in cui la fisioterapia sia prescritta come conseguenza di un Grande Intervento Chirurgico, opereranno esclusivamente i trattamenti fisioterapici post-ricovero di cui alla lettera e) garanzia B.1.
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Chiarimento PI139535-25
Ultimo aggiornamento 02/04/2025 09:46Domanda : In riferimento all’allegato 2 “Capitolato Tecnico†lettera B.11 INTERVENTI CHIRURGICI ODONTOIATRICI, si chiede conferma che in caso di osteiti mascellari, queste debbano coinvolgere almeno 1/3 dell’osso mascellare.
Risposta :
Si rimanda alla prassi liquidativa che dovrà essere esplicitata nella documentazione contrattuale.
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Chiarimento PI138310-25
Ultimo aggiornamento 02/04/2025 09:45Domanda : Spett.le Stazione Appaltante, siamo con la presente a rivolgerVi cortesemente la seguente richiesta di chiarimento in relazione alla procedura in oggetto. 1. Capitolato Tecnico, sezione B.10 (Trattamenti Fisioterapici Riabilitativi). In caso di infortunio, viene richiesto l’invio di apposito certificato redatto “entro le 48 ore dall’evento traumatico”. Essendo il certificato di Pronto Soccorso un documento normalmente richiesto per l’indennizzo di tutte le prestazioni resesi necessarie a seguito di infortunio, si chiede se anche in tutti i casi diversi dalla fisioterapia il termine entro il quale il certificato vada redatto sia di 48 ore oppure se, negli altri casi, il termine possa essere diverso (es. 7 giorni).
Risposta :
Si rimanda a quanto indicato nel capitolato alle singole garanzie.
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Chiarimento PI138323-25
Ultimo aggiornamento 02/04/2025 09:44Domanda : Spett.le Stazione Appaltante, siamo con la presente a rivolgerVi cortesemente la seguente richiesta di chiarimento in relazione alla procedura in oggetto. 1. Si chiede conferma che con riferimento all’articolo A.27 Obblighi della Compagnia, lett. d (Una rete di strutture sanitarie convenzionate che dovrà rimanere numericamente stabile per tutta la durata del contratto. Nel caso in cui una struttura tra quelle messe a disposizione del Piano Sanitario, esca dal Network, la Società si impegna a comunicarlo all’Ente Associato per il tramite del Broker almeno 15 giorni prima della cessazione della convenzione. La Società garantisce che le prestazioni sanitarie preventivamente autorizzate saranno regolarmente eseguite. La Società si impegna inoltre a sostituire le strutture uscenti con altre aventi le medesime caratteristiche e a darne comunicazione all’Ente Associato per il tramite del Broker almeno 15 giorni prima dell’ingresso nel Network dedicato al Piano Sanitario), l’impegno possa essere opportunamente perfezionato tra Stazione Appaltante e Operatore economico in ipotesi di aggiudicazione, per prevedere delle esimenti in casistiche eccezionali, nel caso in cui ci sia ad esempio un venir meno della struttura sanitaria al di fuori delle ipotesi contrattualmente stabilite con la stessa.
Risposta : Si rimanda al chiarimento PI161214-25.
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Chiarimento PI139470-25
Ultimo aggiornamento 02/04/2025 09:40Domanda : In riferimento all’allegato 2 “Capitolato Tecnico†B.4 OSPEDALIZZAZIONE DOMICILIARE, ai fini di una corretta valutazione ed attivazione delle garanzia, si chiede conferma che le prestazioni domiciliari, di assistenza medica, riabilitativa, infermieristica e farmacologica, tendente al recupero della funzionalità fisica, debbano essere valutate dalla Società preventivamente in caso si assistenza diretta, secondo le prescrizioni dei sanitari che hanno effettuato le dimissioni e con attuazione delle disposizioni contenute nelle stesse, e in caso di assistenza indiretta con invio della prescrizione in occasione della richiesta di rimborso.
Risposta :
Si conferma.
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Chiarimento PI139493-25
Ultimo aggiornamento 02/04/2025 09:40Domanda : “In riferimento al punto B.2 ANTICIPI†dell’allegato 2 CAPITOLATO TECNICO si legge “…potrà richiedere a detto titolo all’Assicuratore una somma massima pari al 65% dell’intera spesa preventivata dall’istituto di cura, purché nei limiti dell’65% della somma massima indennizzabileâ€. Si chiede conferma che la somma massima pari al 65% dell’intera spesa preventivata sia da erogarsi al netto dei limiti di polizza previsti al punto B.1 RICOVERO PER GRANDE INTERVENTO CHIRURGICO†- FRANCHIGIE E SCOPERTI - in caso di ricovero in strutture non convenzionate con la Società.
Risposta :
Si conferma.
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Chiarimento PI135381-25
Ultimo aggiornamento 02/04/2025 09:39Domanda : Buongiorno, si richiedono i seguenti chiarimenti: 1) Dati sinistri dal 2019 ad oggi con il dettaglio della categoria, garanzia colpita, in rete e fuori rete, dato del richiesto, del pagato e del riservato e n. sx 2) Teste assicurate divise per categoria e piano assicurato dal 2019 ad oggi 3) CGA in vigore nel 2019 e differenze con quello attualmente in corso 4) In merito alle numeriche sulle teste assicurate si richiede conferma che Es: 2023: Piano base: 2978 - Piano base + aggiuntiva:1482 è da intendere totale assicurati titolari 4.460 oppure 1.482 è un di cui dei 2.978? In quest'ultimo caso spiegare la grande differenza con le numeriche dichiarate a base d'asta. 5) Sempre in merito al numero delle teste confermare se le teste assicurate nel 2023 corrispondano quindi a 4.273 oppure a 5.755 6) Confermare che, rispetto all'allegato delle differenze tra garanzie in corso e nuovo capitolato, gli accertamenti diagnostici per malattia oncologica sono ancora in vigore mentre sono stati eliminati solo i ricoveri per patologie oncologiche.
Risposta :
1) I dati forniti sono riferiti al piano attualmente in corso (biennio 2023-2024). Nel 2019 c’erano condizioni contrattuali ed economiche differenti, a seguito di gara espletata nel 2017 per il piano valido nel triennio 2018-2020. Successivamente, a seguito di gara avvenuta nel 2020 le condizioni sono nuovamente variate per il biennio 2021-2022, fino ad arrivare alla gara del 2022 che ha sancito le condizioni attualmente in corso;
2) Si rimanda all’allegato teste assicurate 2023-2024;
3) Il piano attualmente in corso ha avuto decorrenza dal 01/01/2023; le differenze rispetto al nuovo capitolato sono riportate in apposito allegato, così come è stato pubblicato il capitolato 2023-2024;
4) Nell’anno 2023 il totale dei titolari assicurati è di 4.460 unità;
5) Nell’anno 2023 numero complessivo delle teste assicurate corrisponde a 5.755 unità;
6) Si rimanda alle condizioni integrali riportate nel capitolato, così come indicato nell’allegato “Differenzeâ€.
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Chiarimento PI139472-25
Ultimo aggiornamento 02/04/2025 09:37Domanda : In riferimento all’allegato 2 “Capitolato Tecnico†si chiede conferma che relativamente alle visite specialistiche, i documenti di spesa (fatture e ricevute) debbono riportare l’indicazione della specialità del medico la quale, ai fini del rimborso, dovrà risultare attinente alla patologia denunciata.
Risposta : Si conferma.
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Chiarimento PI139543-25
Ultimo aggiornamento 02/04/2025 09:36Domanda : A Pag. 25 dell’Allegato 2 – Capitolato Tecnico, al punto A.27 paragrafo d) si legge: “Nel caso in cui una struttura tra quelle messe a disposizione del Piano Sanitario, esca dal Network, la Società si impegna a comunicarlo all’Ente Associato per il tramite del Broker almeno 15 giorni prima della cessazione della convenzione. La Società garantisce che le prestazioni sanitarie preventivamente autorizzate saranno regolarmente eseguite. La Società si impegna inoltre a sostituire le strutture uscenti con altre aventi le medesime caratteristiche e a darne comunicazione all’Ente Associato per il tramite del Broker almeno 15 giorni prima dell’ingresso nel Network dedicato al Piano Sanitario.†Premesso che la Compagnia si impegna a fare il massimo per garantire continuità dei numeri e della composizione della rete, nonché a garantire la gestione di tutte le prese in carico in caso di sconvenzionamento di strutture sanitarie, si mette in evidenza che la cessazione di una convenzione non dipende unicamente dalla Compagnia in quanto la struttura sanitaria potrebbe decidere di interrompere i rapporti di collaborazione senza darne congruo preavviso. Pertanto, si richiede di accordare un margine di tolleranza del 5% rispetto alla composizione numerica della rete dichiarata e di non considerare stringenti i termini di comunicazione indicati, fatto salvo ovviamente tutto l’impegno possibile da parte della Società a garantire l'aggiornamento tempestivo del portale dedicato e puntualità nelle comunicazioni relativamente alle strutture più significative.
Risposta :
In considerazione delle motivazioni espresse, viene accordato un margine di tolleranza del 5% rispetto alla composizione numerica della rete dichiarata, e non verranno considerati stringenti i termini di comunicazione indicati, fatto salvo ovviamente l’impegno da parte della Compagnia a garantire l'aggiornamento tempestivo del portale dedicato e la puntualità nelle comunicazioni relativamente alle strutture più significative.
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Chiarimento PI138265-25
Ultimo aggiornamento 28/03/2025 09:07Domanda : Spett.le Stazione Appaltante, siamo con la presente a rivolgerVi cortesemente la seguente richiesta di chiarimento in relazione alla procedura in oggetto. 1. Con riferimento al requisito del Fatturato globale di cui al § 6.2 del Disciplinare di gara, si chiede conferma che per ultimo quinquennio di riferimento si intenda “quello comprensivo degli ultimi 5 esercizi finanziari il cui bilancio sia stato depositato al momento della pubblicazione del bandoâ€. Pertanto, il successivo passaggio che prevede che “La comprova del requisito è fornita mediante uno dei seguenti documenti: - per le società di capitali mediante i bilanci, o estratti di essi, approvati alla data di scadenza del termine per la presentazione delle offerte corredati della nota integrativaâ€, debba intendersi come refuso e che i bilanci da fornire a comprova siano quelli già depositati al momento di pubblicazione del bando Nel rimanere in attesa di riscontro, si porgono cordiali saluti.
Risposta : Si conferma quanto previsto dal Disciplinare di gara in merito alla comprova del requisito, ossia che i bilanci da fornire a comprova sono approvati alla data di scadenza del termine per la presentazione delle offerte, corredati della nota integrativa;
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Chiarimento PI142672-25
Ultimo aggiornamento 28/03/2025 08:59Domanda : Spett.le Stazione Appaltante, si chiede conferma che l'operatore economico primo in graduatoria, in sede di aggiudicazione, indicherà una Cassa/Fondo Sanitario che assumerà la contraenza della polizza. Distinti saluti.
Risposta :
Si conferma quanto indicato al punto A.1 OGGETTO DELLA COPERTURA del Capitolato tecnico.
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Chiarimento PI139839-25
Ultimo aggiornamento 28/03/2025 08:58Domanda : Si chiede alla S.A. di poter confermare che in caso di incongruenze tra quanto riportato nell’allegato 6 “Schema di Convenzione” e nell’allegato 2 “Capitolato Tecnico”, prevalga quanto previsto in quest’ultimo documento.
Risposta :
Si conferma.
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Chiarimento PI139835-25
Ultimo aggiornamento 28/03/2025 08:58Domanda : In riferimento all’Articolo 17 “Fatturazione e pagamenti†dell’allegato 6 “Schema di Convenzione†pag. 12, si legge “1. Il Fornitore si obbliga ad effettuare la fatturazione secondo le modalità e nel rispetto dei tempi sotto previsti e secondo quanto disciplinato al paragrafo A.4 PAGAMENTO DEL PREMIO E REGOLAZIONE nel Capitolato tecnico. 2. Il pagamento dei corrispettivi di cui al precedente articolo è effettuato delle Amministrazioni in favore del Fornitore, sulla base delle fatture emesse da queste ultime conformemente alle modalità previste dalla normativa, anche secondaria, vigente in materia, nonché dal presente Atto………….â€. A tal proposito si evidenzia alla S.A. che la Cassa di Assistenza regolarmente iscritta all’Anagrafe dei Fondi Sanitari del Ministero della Salute che assumerà la contraenza dei piani sanitari oggetto della procedura, come richiesto negli atti di gara, non potrà emettere fatture trattandosi di Associazione senza scopo di lucro pertanto sprovvista di partita IVA.
Risposta :
Si precisa che lo schema di convenzione è da ritenersi “schema tipoâ€, le opportune modifiche/integrazioni verranno valutate con l’aggiudicatario della procedura in sede di sottoscrizione della convenzione.
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Chiarimento PI139328-25
Ultimo aggiornamento 28/03/2025 08:57Domanda : 1) Si chiede conferma che in caso di partecipazione in forma associata solo la Capogruppo possa essere in possesso del PARTECIPANT ID PEPPOL. Con riferimento al punto 6) della domanda di partecipazione ed all’Art. 11 dell’Allegato 6 Schema di Convenzione si chiede conferma che per il presente appalto una Compagnia assicurativa non sia obbligata a dotarsi di un PARTECIPANT ID PEPPOL. 2) Con riferimento all’Allegato 6 Schema di Convenzione si chiede conferma che le disposizioni ivi contenute possano essere adeguate all’oggetto del servizio abrogando/modificando quelle eventualmente non pertinenti o non compatibili con la Compagnia di assicurazione aggiudicataria. 3) Con riferimento all’Art. 25 dell’Allegato 6 Schema di Convenzione si chiede conferma che l’obbligo di contrarre/avere in vigore una polizza RC possa ritenersi assolto con una polizza RCT/O. 4) Con riferimento all’Art. 13 dell’Allegato 6 Schema di Convenzione si chiede conferma che il Numero dedicato non debba essere attivo per bonifiche ambientali da incidenti rilevanti. 5) In merito all’Art. 31 dell’Allegato 6 Schema di Convenzione, concernente la nomina a Responsabile esterno in caso di aggiudicazione, evidenziamo che le compagnie di assicurazione, a seguito specifico provvedimento rilasciato dal garante privacy (https://www.gpdp.it/web/guest/home/docweb/-/docweb-display/docweb/9172442), non possono essere nominate responsabili al trattamento in quanto sono titolari autonomi. Pertanto, si chiede di confermare che, in caso di eventuale aggiudicazione, non debba essere reso il predetto allegato o che le suddette disposizioni possano essere modificate, così come per gli altri documenti che l’aggiudicatario dovrà sottoscrivere.
Risposta :
1) Si conferma.
2) Si precisa che lo schema di convenzione è da ritenersi “schema tipoâ€, le opportune modifiche/integrazioni verranno valutate con l’aggiudicatario della procedura in sede di sottoscrizione della convenzione.
3) Si conferma, vedasi anche risposta a PI152988-25.
4) Si conferma e si rimanda al paragrafo A.27 OBBLIGHI DELLA COMPAGNIA del Capitolato tecnico.
5) Si conferma che il Fornitore aggiudicatario assumerà il ruolo di autonomo titolare del trattamento.
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Chiarimento PI139019-25
Ultimo aggiornamento 28/03/2025 08:54Domanda : Relativamente all’Allegato 7 “Modulo per attestazione pagamento imposta di bolloâ€, a comprova del corretto pagamento dello stesso, si chiede conferma di poter utilizzare un proprio modello avente le stesse caratteristiche di quello pubblicato.
Risposta :
Si conferma tale possibilità, fermo restando la presenza completa dei dati richiesti.
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Chiarimento PI138992-25
Ultimo aggiornamento 28/03/2025 08:50Domanda : In riferimento all’allegato 6 “Schema di Convenzioneâ€, data la presenza di numerosi articoli non riconducibili all’oggetto della fornitura specifica quale “servizio assicurativo polizza sanitariaâ€, si chiede alla S.A. di poter rimandare la definizione esatta di quanto contenuto nella Convenzione pubblicata ad un momento successivo all’aggiudicazione, così da poter definire con il Fornitore aggiudicatario gli articoli attinenti alla specifica fornitura di gara. A titolo puramente esemplificativo ma non esaustivo, si segnalano i seguenti articoli come incongruenti con l’oggetto dell’appalto e, pertanto, non applicabili: - Pag. 8 - Articolo 9 “Obbligazioni specifiche del Fornitore†- lettera e) “dotare il personale delle divise di modello e dei dispositivi di protezione individuale previsti dalla normativa, e di tutte le attrezzature necessarie per l’espletamento del servizio;â€; - Pag. 8 Articolo 9 “Obbligazioni specifiche del Fornitore†- lettera g) “su richiesta scritta dell’Agenzia o delle singole Amministrazioni Contraenti, il Fornitore dovrà presentare il libro unico del lavoro. Nel caso di inottemperanza agli obblighi ivi precisati accertati dalla richiedente, la medesima comunicherà, al Fornitore e se necessario all’Ispettorato del Lavoro, l’inadempienza accertata e procederà ad una detrazione del 20% sul valore del corrispettivo mensile corrisposto ovvero alla sospensione del pagamento dei successivi corrispettivi, destinando le somme accantonate a garanzia degli obblighi di cui sopra. La detrazione del 20% sarà applicata fino al momento in cui l’Ispettorato del Lavoro non abbia accertato che gli obblighi predetti siano integralmente adempiuti. Per tali detrazioni il Fornitore non può opporre eccezioni alla richiedente né ha titolo per un eventuale risarcimento del danno;â€; - Pag. 10 Articolo 13 “Servizi connessi†al punto “Numero dedicato†si legge “il Fornitore si impegna, alla stipula della Convenzione, a mettere a disposizione un numero di telefono, un numero di fax e un indirizzo e-mail, attivo per tutto l’anno dalle ore 9.00 alle ore 17.00 per le operazioni di pronto intervento, per bonifiche ambientali da incidenti rilevanti, nonché per tutte le richieste e le esigenze anche urgenti riferite al servizio e per l’inoltro di reclami. Si rinvia altresì a quanto previsto al paragrafo A.27 OBBLIGHI DELLA COMPAGNIA del Capitolato tecnico.â€
Risposta :
Si precisa che lo schema di convenzione è da ritenersi “schema tipoâ€. Le opportune modifiche/integrazioni verranno valutate con l’aggiudicatario della procedura in sede di sottoscrizione della convenzione.
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Chiarimento PI138915-25
Ultimo aggiornamento 28/03/2025 08:48Domanda : In riferimento all’articolo 35 “Sciopero del personale†di cui all’allegato 6 “Schema di Convenzione†pag. 27, si chiede alla S.A. di confermare la non operatività nonché la sua esclusione dallo Schema di Convenzione dell’articolo summenzionato, in quanto, attesa la natura dell’istituto, il Fornitore (e qualunque altro soggetto), in caso di sciopero, non può controllare e, pertanto, garantire la continuità dei servizi oggetto della Convenzione, non trattandosi di erogazione di servizi essenziali e non potendo governare il libero arbitrio di ogni singolo dipendente della Compagnia che ha piena libertà di aderire o meno ad azioni di sciopero. L’attuazione dello stesso non richiede infatti una preventiva comunicazione al datore di lavoro rendendo concretamente impossibile l’applicazione dell’articolo de quo.
Risposta :
Si precisa che lo schema di convenzione è da ritenersi “schema tipoâ€, le opportune modifiche/integrazioni verranno valutate con l’aggiudicatario della procedura in sede di sottoscrizione della convenzione.
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Chiarimento PI138288-25
Ultimo aggiornamento 28/03/2025 08:45Domanda : Spett.le Stazione Appaltante, siamo con la presente a rivolgerVi cortesemente la seguente richiesta di chiarimento in relazione alla procedura in oggetto. 1. Con riferimento all’Articolo 9 – Obbligazioni specifiche del Fornitore, comma 1, lettera g (richiesta all’Aggiudicatario del proprio libro unico del lavoro) e all’articolo Articolo 35 - Sciopero del personale di cui allo Schema di Convenzione, si chiede conferma che non trovino applicazione considerata la tipologia di servizio oggetto dell’appalto Nel rimanere in attesa di riscontro, si porgono cordiali saluti.
Risposta :
Si precisa che lo schema di convenzione è da ritenersi “schema tipoâ€, le opportune modifiche/integrazioni verranno valutate con l’aggiudicatario della procedura in sede di sottoscrizione della convenzione.
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Chiarimento PI138277-25
Ultimo aggiornamento 28/03/2025 08:45Domanda : Spett.le Stazione Appaltante, siamo con la presente a rivolgerVi cortesemente la seguente richiesta di chiarimento in relazione alla procedura in oggetto. 1. Si chiede conferma che, in ipotesi di aggiudicazione, lo Schema di Convenzione possa essere opportunamente adattato alla commessa, contenendo alcune previsioni che non si applicano alle coperture assicurative (ad esempio art. 11, comma 5 “Inoltre, a partire dalle decorrenze indicate, il Fornitore dovrà garantire l’invio dei documenti di trasporto elettronici a fronte degli ordini ricevuti e delle consegne effettuate. Il Fornitore dovrà, pertanto, dotarsi degli strumenti informatici idonei alla gestione dei nuovi adempimenti telematici. Per i dettagli tecnici si rinvia alla sezione dedicata al sito dell’Agenzia Intercent-ER http://intercenter.regione.emilia-romagna.it, che contiene tutti i riferimenti del Sistema Regionale per la dematerializzazione del Ciclo Passivo degli Acquisti (formato dei dati, modalità di colloquio, regole tecniche, ecc.), nonché al Nodo Telematico di Interscambio NoTI-ER.†o ancora il riferimento alla fatturazione, visto che la compagnia emette certificati di polizza). Nel rimanere in attesa di riscontro, si porgono cordiali saluti.
Risposta :
Si precisa che lo schema di convenzione è da ritenersi “schema tipoâ€, le opportune modifiche/integrazioni verranno valutate con l’aggiudicatario della procedura in sede di sottoscrizione della convenzione.
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Chiarimento PI138268-25
Ultimo aggiornamento 28/03/2025 08:44Domanda : Spett.le Stazione Appaltante, siamo con la presente a rivolgerVi cortesemente la seguente richiesta di chiarimento in relazione alla procedura in oggetto. 1. Con riferimento alla Schema di Convenzione si chiede conferma che non si applichi la previsione “che il Fornitore ha stipulato/in essere una polizza assicurativa per la responsabilità civile, richiesta ai fini di legge nonché per la stipula della presente Convenzione†di cui alla lettera h) delle premesse, e di conseguenza anche l’articolo 23, comma 3 lettera d) e comma 4 lett. c), nonché l’Articolo 25 “Danni, responsabilità civile e polizza assicurativa. Nel rimanere in attesa di riscontro, si porgono cordiali saluti.
Risposta :
Il Fornitore con la stipula della Convenzione si assume ogni rischio e responsabilità connessi allo svolgimento di tutte le attività previste e per l’intera durata della Convenzione e dei relativi contratti.
Laddove il fornitore dichiari di non aver in essere una polizza assicurativa per la responsabilità civile potrà essere presa in considerazione una differente formulazione dell’Articolo 25 “Danni, responsabilità civile e polizza assicurativa†dello Schema di Convenzione, fermo restando l’assunzione in capo allo stesso di ogni responsabilità per infortunio o danni eventualmente subiti da parte di persone o di beni, tanto del Fornitore stesso quanto delle Amministrazioni Contraenti e/o di terzi, in virtù dei servizi oggetto della Convenzione e degli Ordinativi di Fornitura, ovvero in dipendenza di omissioni, negligenze o altre inadempienze relative all’esecuzione delle prestazioni contrattuali ad esso riferibili, anche se eseguite da parte di terzi.
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Chiarimento PI138258-25
Ultimo aggiornamento 28/03/2025 08:40Domanda : Spett.le Stazione Appaltante, siamo con la presente a rivolgerVi cortesemente la seguente richiesta di chiarimento in relazione alla procedura in oggetto 1. Con riferimento all'istituto del subappalto in favore di una media piccola impresa si chiede conferma che sia corretto che l'operatore economico che vi ricorra: (i) dichiari alla stazione appaltante "di affidare al subappaltatore una quota non inferiore al 20% delle prestazioni subappaltabili;(ii) riporti le prestazioni subappaltate; (iii) indichi il corrispettivo dovuto esprimendo lo stesso in misura % rispetto al valore del subappalto Nel rimanere in attesa di riscontro, si porgono cordiali saluti.
Risposta :
Ai fini della partecipazione alla procedura è richiesto all’operatore di dichiarare le prestazioni nonché le percentuali che intende subappaltare o concedere in cottimo. In caso di mancata indicazione il subappalto è vietato. Resta fermo quanto previsto dall’art. 8 del Disciplinare di gara.
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Chiarimento PI138248-25
Ultimo aggiornamento 28/03/2025 08:39Domanda : Spett.le Stazione Appaltante, siamo con la presente a rivolgerVi cortesemente la seguente richiesta di chiarimento in relazione alla procedura in oggetto. 1. Si chiede conferma che, nel caso in cui il concorrente dichiari il subappalto per una serie di attività che vengono descritte come modello operativo nella relazione tecnica (ad esempio gestione dei sinistri, servizio di Call Center/Centrale Operativa, servizi web), non debba farsi ricorso all’istituto dell’avvalimento premiale, ma si valorizzi la relazione tecnica in virtù del predetto subappalto. Nel rimanere in attesa di riscontro, si porgono cordiali saluti.
Risposta :
Con riferimento ai due istituti citati, si rimanda a quanto già previsto nei paragrafi 7_Avvalimento e 8_Subappalto del Disciplinare di gara.
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Chiarimento PI138243-25
Ultimo aggiornamento 28/03/2025 08:37Domanda : Spett.le Stazione Appaltante, siamo con la presente a rivolgerVi cortesemente la seguente richiesta di chiarimento in relazione alla procedura in oggetto. 1. Con riferimento al requisito di cui al § 6.3 lett. a) del Disciplinare di gara, si chiede conferma che la comprova possa essere fornita mediante produzione dei certificati di polizza emessi dalla Compagnia con indicazione dell’oggetto, dell’importo, del numero di assicurati e del periodo di copertura. Nel rimanere in attesa di riscontro, si porgono cordiali saluti.
Risposta :
Si conferma.
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Chiarimento PI106080-25
Ultimo aggiornamento 18/03/2025 14:36Domanda : In relazione all'art 31 dell’Allegato 6 Schema di Convenzione "[EVENTUALE, IN CASO DI NOMINA DEL FORNITORE A RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO DATI]", si chiede conferma che non troverà applicazione in quanto sarebbe in contrasto con l’orientamento espresso dal Garante per la Protezione dei Dati Personali, il quale ha avuto modo di chiarire che “il rapporto tra ente aggiudicante e impresa aggiudicatrice non possa configurarsi nei termini di titolare e responsabile del trattamento†e che quindi “la compagnia assicurativa non può che rivestire il ruolo di autonomo titolare del trattamento†(Parere https://www.garanteprivacy.it/home/docweb/-/docweb-display/docweb/9169688). Si chiede, pertanto, conferma che il Fornitore aggiudicatario assumerà il ruolo di autonomo titolare del trattamento in conformità all’indirizzo espresso dall’Autorità garante. Con osservanza
Risposta : Si conferma che il Fornitore aggiudicatario assumerà il ruolo di autonomo titolare del trattamento.
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Chiarimento PI100774-25
Ultimo aggiornamento 10/03/2025 11:41Domanda : Al fine di ottimizzare l’analisi del rischio da assicurare è possibile pubblicare i dati storici con riferimento all’andamento dell’ultimo contratto?
Risposta :
Si provvede a pubblicare i seguenti dati:
a) “Analitico Sinistri al 31_12_24.xlsxâ€: il documento contenente il dettaglio sinistri e la sintesi degli andamenti riferiti alle annualità 2023 e 2024 visti al 31/12/2024;
b) “Capitolato tecnico RSM 2023-2024.pdf†(nel documento sono state inserite le variazioni offerte in gara): il documento contenente le condizioni attualmente in corso;
c) “Differenze.pdfâ€: contenente le principali differenze tra la copertura attualmente in corso e la base d’asta giugno 2025-giugno 2026;
d) “Teste assicurate 2023-2024.pdfâ€: contenente i dati relativi agli assicurati (collettivi e ad adesione volontaria) relativamente alle annualità 2023 e 2024;
e) “Premi singolo ente.pdfâ€: contenente i premi emessi per le annualità 2023-2024;
La valutazione del rischio rimane in capo al singolo Operatore Economico
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Chiarimento PI099590-25
Ultimo aggiornamento 10/03/2025 11:36Domanda : Si chiede conferma che la scadenza per l’invio dei chiarimenti sia alle ore 12:00 del 24/03/2025
Risposta :
Si conferma la scadenza per l’invio dei chiarimenti fissata alle ore 12:00 del 24/03/2025.