Domanda :
1)Nel paragrafo 3.2. del Capitolato Tecnico vengono esposte le modalità di determinazione dei compensi. In particolare il compenso di risultato viene calcolato come percentuale “sugli importi riscossi, fino alla scadenza contrattualeâ€. Nell’ipotesi che un ente nei primi tre anni di validità della convenzione emetta un ordinativo di fornitura avente durata di 36 mesi e decida di usufruire della possibilità di ripetizione di servizi analoghi per un uguale periodo di 36 mesi, cosa deve intendersi per “scadenza contrattualeâ€? I due ordinativi di fornitura compongono un unico contratto di 72 mesi oppure le scadenze contrattuali sono due, una dopo i primi 36 mesi e un’altra dopo i secondi 36 mesi?
2)Premesso che l’art. 16 del Disciplinare di gara, dettando le caratteristiche della relazione tecnica, stabilisce che “La Relazione dovrà essere contenuta entro 50 facciate, foglio A4 (è escluso dal computo delle 50 facciate l’indice riepilogativo), con carattere Times New Roman – corpo 12, margini superiore e inferiore cm 2,5, margini destro e sinistro cm 2. Eventuali tabelle e grafici potranno avere corpo del carattere inferiore, purché leggibili.â€
Il citato articolo cita come escluso dal conteggio delle facciate il solo indice riepilogativo.
Si chiede di confermare:
· che potrà essere aggiunta alla relazione tecnica, per tutti i lotti, una copertina esclusa dal conteggio del numero di facciate;
· che lo spazio dei margini potrà essere utilizzato per l’inserimento di titolo del documento in testa e di firmatario e numero di pagina a piè di pagina.
3)Si chiede di conoscere se in caso di inesigibilità, oltre alle spese di cui al DM 21/11/2000 tabella A e B, verranno rimborsate anche le spese di notifica da parte dell’Ente.
4) Si chiede di chiarire se, in caso di procedure esecutive attivate successivamente alla presentazione delle dichiarazioni di inesigibilità sulla base di ulteriori informazioni patrimoniali/reddituali emerse e risultate comunque infruttuose, le spese postali, di notifica e di procedure ex D.M. 20/11/2000 Tabelle A e B. verranno rimborsate all’aggiudicatario e con quali modalità e tempistiche.
5)Con riferimento al compenso base d'asta per attività (offerta economica art. 17 del disciplinare) pari ad € 10,50 si chiede se lo stesso è dovuto per ogni atto emesso (ingiunzione, procedura cautelare, procedura esecutiva, etc..) indipendentemente dall'esito dello stesso (notificato e non notificato);
6)Con riferimento al capitolato tecnico art. 3.6.4 "procedure esecutive cautelari", si chiede nel caso in cui le attività saranno svolte dall'aggiudicatario anche in via giudiziale (es. pignoramento dei crediti pensionistici) e le stesse risulteranno inesigibili, si chiede di conoscere se verranno rimborsate le spese sostenute per tale attività dalla stazione appaltante.
7)Con riferimento al Capitolato Tecnico:
Art. 3.6.12 …… si deve intendere che la penale sarà applicata per i reclami/segnalazioni con riscontrata situazione di difetto attribuibile all’Aggiudicatario ?
Art. 3.6.4 …per ogni “evento†attivabile, devono essere predefiniti e concordati gli importi minimi per procedere, le priorità in relazione all’anzianità del debito e delle fasce di importo relative al tipo di procedura da adottare. La valutazione, invece, del contribuente consentirà di delinearne il profilo in termini di capacità contributiva e, quindi, di poter risparmiare sui costi a fronte di quote certamente inesigibili…pertanto ciò significa che, individuate le procedure da dover attivare, i costi sostenuti (spese di notifica e diritti tabellari), in caso di inesigibilità saranno rimborsati all’aggiudicatario ?
Art. 3.6.4 …concludere la procedura con l’iscrizione del fermo amministrativo o dell’ipoteca entro 60 giorni da tale notifica, notificando la comunicazione al contribuente insolvente, contenente il dettaglio del debito aggiornato, si chiede di conoscere se il costo della seconda notifica non prevista dall’attuale normativa è a carico della stazione appaltante.
Art. 3.6.5 ….Gli sportelli devono essere aperti al pubblico dal lunedì al sabato per il numero di ore proposte dall'Aggiudicatario in sede di gara in relazione alle caratteristiche dimensionali dell'Ente. La proposta offerta in sede di gara dovrà, comunque, garantire l'apertura degli sportelli per almeno quattro ore settimanali negli Enti con popolazione inferiore a 5.000 abitanti fino ad almeno ventiquattro ore settimanali negli Enti con popolazione superiore a 60.000 abitanti. Si chiede di conoscere la previsione minima per i comuni da 5000 a 60.000 abitanti.
Risposta :
Risposta 1
Per scadenza contrattuale deve intendersi la scadenza dei prime 36 mesi e poi dei secondi 36 mesi. Nel caso in esame, secondo quanto disposto dalla documentazione di gara al paragrafo 5.1 del Disciplinare, al paragrafo 2.1 del Capitolato e all’art. 4 della Convenzione, l’Amministrazione che emette un Ordinativo nei primi 36 mesi di durata della Convenzione, ha la possibilità di emettere un nuovo Ordinativo per ulteriori 36 mesi. Ciascun Ordinativo costituisce un separato rapporto contrattuale Pertanto, in questo caso non essendoci soluzione di continuità tra i due rapporti contrattuali, i compensi sono riconosciuti sugli importi riscossi fino alla scadenza dei primi poi dei secondi 36 mesi.
Risposta 2
Si conferma che la relazione tecnica, come da Disciplinare di gara, dovrà preferibilmente comporsi di un numero massimo di 50 facciate. L’eventuale copertina (per tutti i lotti) non verrà computata e lo spazio dei margini potrà essere utilizzato per l’inserimento di titolo del documento in testa e di firmatario e numero di pagina a piè di pagina.
risposta 3
Come previsto ai paragrafi “Corrispettivi†del Capitolato Tecnico, per il servizio di riscossione coattiva, all'Aggiudicatario saranno riconosciute, oltre al compenso di risultato, le ulteriori somme:
• un compenso fisso (compenso per attività) pari a quanto offerto in sede di gara + IVA per ingiunzione di pagamento notificata nel periodo contrattuale e comunque fino a 60 giorni dalla scadenza del contratto; quindi tale compenso sarà riconosciuto per tutte le ingiunzioni notificate anche nel caso di successiva inesigibilità accertata;
• il rimborso delle eventuali spese sostenute per le attività cautelative ed esecutive solo sulle partite riscosse interamente, nella misura massima prevista dalle tabelle allegate al DM 21 novembre 2000 e s.m. ed integrazioni (IVA compresa). Le spese di infruttuosa esecuzione sono, invece, interamente a carico dell’Aggiudicatario laddove il contribuente ometta, anche parzialmente, il pagamento degli importi intimati, comprese quelle eventualmente anticipate Tuttavia, il rimborso di tali spese è riconosciuto nel caso in cui venga emesso dall’Ente uno sgravio totale per causa non imputabile all’attività dell’Aggiudicatario."
Risposta 4
Si ribadisce la risposta al quesito precedente
Risposta 5
Come previsto ai paragrafi “Corrispettivi†del Capitolato Tecnico, per il servizio di riscossione coattiva all'Aggiudicatario sarà riconosciuto un compenso fisso (compenso per attività) pari a quanto offerto in sede di gara (base di gara Euro 10,50) + IVA per ingiunzione di pagamento notificata nel periodo contrattuale e comunque fino a 60 giorni dalla scadenza del contratto; quindi tale compenso sarà riconosciuto per le ingiunzioni per cui risulta una notifica valida ai sensi della normativa vigente e non sarà riconosciuto per la notifica degli eventuali successivi atti emessi per continuare l'iter di procedura di riscossione coattiva (esempio atti relativi a procedure cautelari ed esecutive). Si fa presente che, così come previsto dal Capitolato tecnico, qualora l’attività svolta richieda l'invio di atti e/o di comunicazioni all’utenza, sarà cura dell’Aggiudicatario con oneri a suo carico, provvedere alle procedure di postalizzazione e/o di notifica. L’Aggiudicatario deve provvedere, con oneri a suo carico, anche alla notifica degli atti all’estero secondo le modalità e termini di legge. L’invio degli atti deve avvenire via PEC nei casi e con le modalità previste dalla normativa vigente e comunque sulla base dell’indicazione dell’Ente.
Risposta 6
Come previsto ai paragrafi “Corrispettivi†del Capitolato Tecnico, per il servizio di riscossione coattiva, si conferma che anche nel caso di attività svolte in via giudiziale (es. pignoramento dei crediti pensionistici) all'Aggiudicatario sarà riconosciuto il rimborso delle eventuali spese sostenute per le attività cautelative ed esecutive solo sulle partite riscosse interamente, nella misura massima prevista dalle tabelle allegate al DM 21 novembre 2000 e s.mi. Le spese di infruttuosa esecuzione sono, invece, interamente a carico dell’Aggiudicatario laddove il contribuente ometta, anche parzialmente, il pagamento degli importi intimati, comprese quelle eventualmente anticipate. Tuttavia, il rimborso di tali spese è riconosciuto nel caso in cui venga emesso dall’Ente uno sgravio totale per causa non imputabile all’attività dell’Aggiudicatario.
Risposta 7
Art. 3.6.12 Si conferma che la penale sarà applicata per i reclami/segnalazioni con riscontrata situazione di difetto attribuibile all’Aggiudicatario.
Art. 3.6.4 Come previsto al paragrafo corrispettivi del Capitolato Tecnico, per il servizio di riscossione coattiva, all'Aggiudicatario saranno riconosciute, oltre al compenso di risultato, le ulteriori somme: • un compenso fisso (compenso per attività) pari a quanto offerto in sede di gara + IVA per ingiunzione di pagamento notificata nel periodo contrattuale e comunque fino a 60 giorni dalla scadenza del contratto; quindi tale compenso sarà riconosciuto per tutte le ingiunzioni notificate anche nel caso di successiva inesigibilità accertata, ma non sarà riconosciuto anche per la notifica degli eventuali successivi atti necessari per continuare l'iter di riscossione coattiva (es, atti relativi a procedure cautelari ed esecutive). Si fa presente che, così come previsto dal Capitolato tecnico, l’invio degli atti deve avvenire VIA PEC nei casi e con le modalità previste dalla normativa vigente e comunque sulla base dell’indicazione dell’Ente. • il rimborso delle eventuali spese sostenute per le attività cautelative ed esecutive solo sulle partite riscosse interamente, nella misura massima prevista dalle tabelle allegate al DM 21 novembre 2000 e s.m. ed integrazioni (IVA compresa). Le spese di infruttuosa esecuzione sono, invece, interamente a carico dell’Aggiudicatario laddove il contribuente ometta, anche parzialmente, il pagamento degli importi intimati, comprese quelle eventualmente anticipate. Tuttavia, il rimborso di tali spese è riconosciuto nel caso in cui venga emesso dall’Ente uno sgravio totale per causa non imputabile all’attività dell’Aggiudicatario.
Art. 3.6.4 Come previsto al paragrafo corrispettivi del Capitolato Tecnico, per il servizio di riscossione coattiva all'Aggiudicatario sarà riconosciuto, oltre al compenso di risultato, un compenso fisso (compenso per attività) pari a quanto offerto in sede di gara + IVA per ingiunzione di pagamento notificata nel periodo contrattuale e comunque fino a 60 giorni dalla scadenza del contratto; quindi non è previsto il riconoscimento del costo di notifica degli eventuali successivi atti relativi alle procedure cautelari ed esecutive (nel caso specifico notifica dell'iscrizione di fermo amministrativo o ipoteca). Si fa presente che, così come previsto dal Capitolato tecnico, qualora l’attività svolta richieda invio di atti e/o di comunicazioni all’utenza, sarà cura dell’Aggiudicatario con oneri a suo carico, provvedere alle procedure di postalizzazione e/o di notifica. L’Aggiudicatario deve provvedere, con oneri a suo carico, anche alla notifica degli atti all’estero secondo le modalità e termini di legge. L’invio degli atti deve avvenire via PEC nei casi e con le modalità previste dalla normativa vigente e comunque sulla base dell’indicazione dell’Ente.
Art. 3.6.5 Si ribadisce che il numero di ore per l’apertura degli sportelli deve essere oggetto di offerta del concorrente nel rispetto dei limiti indicati nel capitolato